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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/06/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2844/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
DEL VECCHIO POLITECNICO 5 20121 MILANO presso lo studio dell'avv.
MALTONI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in VIA CONSERVATORIO N.17 20122 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. NANNINI TT, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RAMELLA VALENTINA
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
pagina 1 di 22
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
VIA CONSERVATORIO N.17 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. NANNINI
TT, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
RAMELLA VALENTINA ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
(C.F. , elettivamente Parte_3 C.F._4
domiciliato in VIA CONSERVATORIO N.17 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. NANNINI TT, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RAMELLA VALENTINA ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico;
(C.F. ), Parte_4 P.IVA_2 Parte_5
elettivamente domiciliato in VIA CONSERVATORIO N.17 20122
[...]
MILANO presso lo studio dell'avv. NANNINI TT, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RAMELLA VALENTINA
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
APPELLATI
OGGETTO: diffamazione;
diritti della personalita' (anche della persona giuridica)
Per Parte_1
Si richiede:
I) in via principale:
- di riformare la sentenza n. 2584/2024 del Tribunale di Milano, sez. I civile, pubblicata il 7 marzo 2024;
- per l'effetto, nei limiti del tetto complessivo (alla richiesta risarcitoria) di 772.500 euro (oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al completo soddisfo), tetto che si richiede a Codesto
Spettabile Collegio di redistribuire, eventualmente, nelle sue componenti e voci con potere equitativo, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., di:
pagina 2 di 22
a) condannare in via solidale (ora , Controparte_2 Parte_5 Controparte_3
(ora cessata), il dott. e il dott. al risarcimento del
[...] Parte_2 Parte_3 danno non patrimoniale subito dall'avv. a causa degli articoli a firma del dott. Parte_1 Pt_3 pubblicati nell'edizione cartacea e digitale della testata e/o nel relativo sito web in epoca anteriore al 29 luglio 2020, pari a 505.300 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o pari alla minore o maggiore somma che sarà ritenuta equa ex artt. 2056 e 1226 c.c.;
b) condannare in via solidale (ora , Controparte_2 Parte_5 Controparte_3
(ora cessata) e il dott. al risarcimento del danno non patrimoniale subito
[...] Parte_2 dall'avv. a causa degli articoli a firma del dott. pubblicati nell'edizione Parte_1 Parte_2 cartacea e digitale della testata e/o nel relativo sito web in epoca anteriore al 29 luglio 2020, pari a
155.000 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o pari alla minore o maggiore somma che sarà ritenuta equa ex artt. 2056 e 1226 c.c.; c) condannare in via solidale (ora , Controparte_2 Parte_5 Controparte_3
(ora cessata), il dott. e il dott. al risarcimento del
[...] Parte_2 Parte_3 danno da lesione all'identità digitale subito dall'avv. a causa della condotta Parte_1 diffamatoria posta in essere nei suoi confronti, pari a 20.000 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o pari alla minore o maggiore somma che sarà ritenuta equa ex artt. 2056 e 1226 c.c.; d) condannare in via solidale (ora , Controparte_2 Parte_5 Controparte_3
(ora cessata), il dott. e il dott. al risarcimento del
[...] Parte_2 Parte_3 danno patrimoniale subito dall'avv. , a causa dei maggiori costi sostenuti in Parte_1 conseguenza della condotta diffamatoria posta in essere nei suoi confronti, pari a 78.781,12 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o pari alla minore o maggiore somma che sarà ritenuta equa ex artt. 2056 e 1226 c.c.;
e) condannare in via solidale (ora , Controparte_2 Parte_5 Controparte_3
(ora cessata), il dott. e il dott. al risarcimento del
[...] Parte_2 Parte_3 danno patrimoniale da perdita da chance subito dall'avv. a causa della condotta Parte_1 diffamatoria posta in essere nei suoi confronti, che si quantifica in una somma pari a 793.172,64 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o pari alla minore o maggiore somma che sarà ritenuta equa ex artt. 2056 e 1226 c.c. (fermo restando il tetto posto alla pretesa risarcitoria complessiva);
f) condannare in via solidale (ora , Controparte_2 Parte_5 Controparte_3
(ora cessata), il dott. e il dott. al pagamento in
[...] Parte_2 Parte_3 favore dell'avv. della sanzione civile di cui all'art. 12 della L. 8 febbraio 1948 n. 47, Parte_1 pari a 60.000 euro, o pari alla minore o maggior somma che sarà ritenuta equa ex art. ex artt. 2056 e
1226 c.c.;
g) condannare in via solidale (ora , il dott. Controparte_2 Parte_5 Parte_2
e il dott. al risarcimento dei danni nei confronti dell'avv.
[...] Parte_3
ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per un importo pari a 20.000 euro o alla minore o Parte_1 maggiore somma che sarà ritenuta adeguata;
h) condannare gli appellati alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio;
i) ordinare la pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. a spese degli appellati sulla testata
[...]
(nelle versioni sia cartacea sia digitale), sul relativo sito internet e sulle principali testate CP_2 giornalistiche nazionali;
II) in via istruttoria, di:
pagina 3 di 22
- ammettere quale mezzo di prova la perizia tecnica di parte redatta dalla prof.ssa e prodotta Per_1 sub doc. 12 del fascicolo di primo grado;
- valutare l'eventuale necessità/opportunità di un approfondimento tecnico d'ufficio, tramite consulenza tecnica d'ufficio, sui profili di indagine oggetto della perizia tecnica di parte redatta dalla prof.ssa e prodotta sub doc. 12 del fascicolo di primo grado;
Per_1
- ammettere quali mezzi di prova le produzioni documentali indicate dall'appellante nella citazione e nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.
Per ora CP_1 Controparte_1 Parte_3 Parte_2
Parte_4
piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, confermare in toto la sentenza del Tribunale di Milano n. 2584/2024 resa all'esito della causa R.G.
28991/2021, con vittoria delle spese legali anche con riferimento al secondo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla Parte_1 pubblicazione, sul quotidiano e sulla versione digitale dello stesso, degli articoli CP_2 puntualmente indicati, aventi per oggetto la presunta violazione del dovere di astenersi da parte del dott. , fratello dell'attore e allora procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica Per_2 del Tribunale di Roma, in merito ad un procedimento in cui era indagato l'avv. legato da CP_4 Part rapporti professionali con l' in ragione del fatto che anche l'attore era consulente dell'ente - circostanze oggetto di un esposto al Csm da parte del dott. sostituto procuratore della _5
Repubblica di Roma-.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2584/2024 pubblicata in data 7.3.2024, ha rigettato la domanda.
Pt_
3. ha proposto appello articolato in trentasei motivi.
3.1 con il primo motivo lamenta l'omessa pronuncia del tribunale in relazione a specifiche censure dedotte con riferimento ai seguenti articoli: i) articolo del 29.5.2019: -) quella relativa alla manipolazione del contenuto dell'articolo tramite il ricorso alla tecnica del c.d. “effetto ancoraggio”; -) quella relativa alla falsa informazione secondo cui l'appellante fosse in affari con soggetti indagati dal fratello magistrato -nello specifico l'avv. e l' sotto lo specifico CP_4 Pt_6 profilo che non era vero che la società era indagata dal fratello magistrato, avendo la sentenza Part affrontato esclusivamente il tema della valenza del rapporto fra l'appellante e ii) articolo 31.5.2019: quella relativa alla falsità dell'esistenza di un'inchiesta del Csm;
iii) articolo del 23.6.2019: ancora quella relativa alla falsità della notizia dell'esistenza di un'inchiesta del Csm riguardante il conflitto di interessi fra l'appellante e il fratello e quella relativa all'uso della distorsione del contenuto informativo tramite la tecnica degli accostamenti suggestionanti nella forma della “Clustering illusion”; iv) articolo del 7.8.2019: quella relativa alla manipolazione del contenuto informativo tramite la tecnica del “sottointeso sapiente nella modalità dell'effetto framing”; pagina 4 di 22 3.2 con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione e, in subordine, il vizio di omessa pronuncia con riferimento all'illecito consistente nell'uso di sei “subdoli espedienti comunicativi: i) ambiguità dell'agente; ii) sottointeso sapiente;
iii) accostamenti suggestionanti;
iv) artificiosa drammatizzazione;
v) effetto ancoraggio;
vi) ripetere sino alla verità” -pag.17 appello-, posto che il richiamo indifferenziato a pag. 32 della sentenza ai “rilievi sin qui formulati” che, secondo il tribunale, escluderebbero la sussistenza dei prospettati illeciti, non rende individuabile a quale specifico illecito dedotto i
“precedenti rilievi” siano ricollegabili, essendo comunque, gli stessi non certamente riferibili agli illeciti sub i), v) e vi) di cui sopra;
Co
con il terzo motivo deduce il vizio di ultrapetizione e di violazione del diritto di difesa, posto che l'appellante aveva dedotto come fatto costitutivo della causa petendi la reiterazione di sette tipi di illeciti che si sono ripetuti in 18 articoli, diretti, nel loro insieme, a rappresentare l'appellante come coinvolto in fatti illeciti che, se fossero stati veri, avrebbero costituito reati gravi, mentre il tribunale ha esaminato ogni articolo separatamente, così sostituendo la domanda proposta -che includeva come fatto costitutivo della stessa la stretta connessione fra gli articoli, da cui si poteva trarre quale effetto giuridico un significato diverso in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'esercizio del diritto di cronaca, rispetto alla valutazione atomistica di ciascuno degli stessi- con una diversa, omettendo anche di considerare la connessione fra i suddetti articoli quale elemento di valutazione complessivo degli stessi;
3.4 con il quarto motivo censura l'omessa pronuncia -sia, ex art. 116 c.p.c., sia in ordine alle spese del giudizio- sulla domanda di abuso del processo con riferimento: i) alla riproduzione a pag. 4 della comparsa conclusionali degli appellati di un testo dell'articolo del 3.7.2019 non corrispondente a quello effettivo dell'articolo; ii) la circostanza, contenuta nell'esposto di _5 Part del conferimento da parte di di incarichi professionali all'appellante, non corrispondente all'effettivo contenuto dello stesso;
3.5 con il quinto motivo deduce l'omessa pronuncia -sia, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., sia sotto il profilo delle spese processuali- in merito alla stigmatizzazione della condotta dell' che, Pt_3 sentito in qualità di testimone, nel procedimento penale nei confronti di e aveva _5 CP_7 Pt_ dichiarato che l'esposto non riguardava , diversamente da quanto affermato nel presente giudizio in cui si è reiteratamente affermato che l'esposto riguardasse il medesimo;
3.6 con il sesto motivo censura l'omessa pronuncia in merito alla condanna richiesta, ai sensi dell'art. 12 bis del d.lgs. 28/2010, per ingiustificata partecipazione alla mediazione da parte dell' Pt_3
3.7 con il settimo motivo censura, sotto un primo profilo, l'errata prospettiva del tribunale che aveva ritenuto, al fine di escludere la valenza diffamatoria nei confronti dell'appellante, che gli articoli riguardassero il fratello magistrato, senza considerare il potenziale risvolto penale anche nei confronti del medesimo derivante dai medesimi fatti, posto che anche il ricevere benefici professionali in conseguenza dell'attività giudiziaria del fratello avrebbe comportato il concorso di , in qualità di extraneus, nei reati propri asseritamente commessi dal fratello Parte_1
in qualità di intraneus -nella specie corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio-. Sotto un Per_2 secondo profilo, censura: i) nell'articolo del 23.6.2019: -) il riconoscimento di “una sorta di diritto di prelazione per gli anni successivi a 200.000 euro” -ritenuto erroneamente dal tribunale una inesattezza marginale, posto che: in primis) da quanto si era indotti a credere dal testo dell'articolo il contratto non poteva contenere alcuna prelazione per gli anni successivi, in quanto
-trattandosi di un contratto pubblico- il contratto sarebbe stato nullo;
in secundis) lo stesso veniva pagina 5 di 22 definito un “regalo” correlato all'attività giudiziaria del fratello con riguardo all'esito favorevole del procedimento penale nei confronti del magistrato amministrativo RU NO;
-) Pt_ l'espressione di “aver beccato con le mani nella marmellata”, in quanto commento del giornalista e espressione grave in quanto riferita agli incarichi ricevuti dall'appellante; -) Pt_ l'espressione è un conflitto di interessi ambulante” in quanto riferita anche a sé medesimo;
ii) nell'articolo dell' 1.6.2019: la falsa notizia del coinvolgimento dell'appellante nel processo in quanto era infamante prospettarne il falso coinvolgimento in un processo in cui erano CP_4 contestati reati gravissimi, la cui indagine era coordinata dal fratello Infine, sotto un terzo profilo, censura la violazione del dovere di verità e di non omissione previsto dall'art. 2 della L. 69/1963
e degli art. 1 e 9 del Testo Unico dei doveri del giornalista consistenti -) il fatto che il medesimo Part era consulente da 20 anni -il che escludeva che potesse aver ricevuto incarichi correlati all'attività del fratello magistrato ovvero grazie ad -) aveva per iscritto informato il CP_4 Part fratello dei suoi rapporti professionali con e con DO, ritenute erroneamente dal Per_2 tribunale omissioni marginali, laddove, invece se non omessi, avrebbero manifestato l'esclusione di ogni rilievo penale nella condotta dell'appellante. Infine, sotto un quarto profilo, l'appellante censura anche la ritenuta insussistenza della violazione dell'art.9, comma 1, lett. b) del Testo Unico sui doveri del giornalista, che così sancisce: “Il giornalista (…) lett. b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico” in ragione del fatto che, come emergeva dall'articolo del 29.5.2019, il giornalista aveva chiesto un commento su tale vicenda a , senza considerare che lo stesso, in quel momento, era Per_2 tenuto al segreto professionale che gli impediva di rilasciare dichiarazioni, quando invece avrebbe dovuto rivolgere tale richiesta anche all'appellante in quanto direttamente coinvolto dal contenuto degli articoli;
3.8 Con lo stesso l'appellante censura la falsità della notizia riportata nell'articolo in esame e reiterata nei due articoli del 31.5.2019, dei due del 1.6.2019, di quello del 2.6.2019, di quello del 4.6.2019, del 6, 7,17,23,giugno 2019, dell'1 e 3 luglio 2019 e del 7 agosto 2019, che correlano l'omesso dovere di astensione dei due magistrati ai rapporti economici con e l'EN, in quanto CP_4 l'esposto di al Csm non conteneva alcuna denuncia nei confronti di , né alcuna _5 Per_2 menzione del conflitto di interessi menzionato negli articoli. Né si tratterebbe di un'inesattezza marginale -come ritenuto dal tribunale-, in quanto l'omissione del dovere di astenersi correlato a benefici economici derivati ai rispettivi congiunti integrerebbe la commissione di gravi reati. Né vi è veridicità dei fatti perchè il documento trasmesso al Csm da in data 25.3.2019 -in cui _5 secondo il tribunale era contenuto il riferimento al conferimento di incarichi professionali da Part parte di all'appellante- non era l'esposto, ma la nota di osservazioni rispetto alla revoca dell'assegnazione del procedimento, in quanto l'esposto perveniva al Csm in data 27.3.2019; 3.9 Con il nono motivo, con riferimento all'articolo del 29.5.2019, sotto un primo profilo, censura la ritenuta dal tribunale dubbia riferibilità all'appellante dei comportamenti censurabili ascritti nell'articolo ai magistrati, in quanto correlati ai benefici economici che astrattamente avrebbe ricevuto in conseguenza di tali condotte costituenti astrattamente gravi reati. Sotto un secondo profilo, censura la non ritenuta autonoma portata diffamatoria del titolo e del sottotitolo dell'articolo aventi contenuti autonomamente lesivi della reputazione dell'appellante;
pagina 6 di 22 3.10 Con il decimo motivo, con riferimento all'articolo del 31.5.2019 a firma , censura la ritenuta marginalità dell'imprecisione Parte_2 della falsa informazione inerente al fatto che l'appellante lavorasse per CP_4
3.11 Con l'undicesimo motivo, con riferimento all'articolo del 31.5.2019 a firma deduce che il tribunale, riportando solo parzialmente Pt_3 una frase del testo dell'articolo ha desunto che il giornalista mostrava di non considerare “come verità assoluta” -pag.21 sentenza- la versione resa da nell'esposto. Invece il senso _5 dell'articolo era quello di rappresentare che le indagini penali successivamente svolte dalla Procura di Perugia su avevano avuto l'effetto di togliere credibilità al contenuto _5 dell'esposto;
3.12 Con il dodicesimo motivo deduce che, in relazione all'articolo del 17.6.2019, era stata dedotta la falsità dell'affermazione ivi contenuta secondo cui il contenuto dell'esposto di non era stato ancora valutato da nessuno che il _5 tribunale ha ritenuto non essere falsa, in quanto il Csm, al momento della pubblicazione dell'articolo, non si era ancora pronunciato sulla stessa, mentre la notizia era falsa perchè l'infondatezza dell'esposto era stato valutato dalla Procura di Perugia;
3.13 Con il tredicesimo motivo, con riferimento all'articolo del 23.6.2019, sotto un primo profilo, ne censura il difetto della continenza espressiva
-ritenuto invece integrato dal tribunale- in ragione dell'uso di espressioni al riferimento all'incarico pazzesco conferito all'appellante da società DO e alla frase secondo cui “ _5 Pt_ Pt_ pensa di aver beccato con le mani nella marmellata”, oltre alla definizione di come “un conflitto di interessi ambulante”- e di completezza informativa in quanto l'articolo non evidenziava il fatto che autore delle dichiarazioni ivi riportate era stato indagato per il reato _5 di favoreggiamento per aver mosso tali accuse. Inoltre, sotto un secondo profilo, deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, il fatto che gli appellati avessero dichiarato di avere la disponibilità della sentenza emessa nei confronti della dott. NO nel 2016 prima della pubblicazione dell'articolo, doveva fare loro escludere ogni veridicità, anche a livello putativo, di quanto dichiarato da anche nelle conversazioni intercettate, posto che nessuna correlazione _5 poteva evincersi fra l'assoluzione della NO avvenuta nel 2016 e l'incarico conferito al fratello da DO nel 2018, posto che il fratello della medesima era stato nominato commissario straordinario in seguito a estrazione a sorte avvenuta il 6.8.2018 dopo l'ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione straordinaria avvenuta nello stesso anno;
3.14 Con il quattordicesimo motivo censura con riferimento agli articoli in data 3.7.2019 e 7.8.2019 la ritenuta dal tribunale inesattezza marginale che l'appellante abbia ricevuto incarichi da in ragione di quanto esposto nel motivo nove;
CP_4
3.15 Con il quindicesimo motivo censura la ritenuta non violazione del dovere di fornire informazioni essenziali con riguardo all'omessa Part menzione della risalenza dei rapporti dell'appellante con del fatto che ne aveva informato il fratello magistrato, in quanto le informazioni omesse avrebbero immediatamente palesato e trasmesso al lettore la corretta gestione del conflitto di interessi;
3.16 Con il sedicesimo motivo censura la ritenuta insussistenza da parte del tribunale della violazione del dovere di garantire l'opportunità di replica che, secondo lo stesso sarebbe stata garantita dal fatto che era stato contatto il fratello pagina 7 di 22 magistrato che appariva il soggetto attinto dalle accuse del collega, in ragione del fatto che solo l'appellante, in quanto destinatario delle consulenze avrebbe potuto parlare in merito alle stesse al fine di escludere ogni collegamento con il processo alla dott.ssa NO e con CP_4
3.17 Con il diciassettesimo motivo: i) censura l'omessa pronuncia in merito all'utilizzazione dei c.d. subdoli espedienti comunicativi concernenti, l'ambiguità dell'agente, l'effetto ancoraggio e il ripetere sino alla verità; ii) deduce: -
) la sussistenza del c.d. sottointeso sapiente negli articoli del 29.5.2019, dell'1.6.2019, del 23.6.2019, del 3.7.2019 e del 7.8.2019 in cui il lettore è indotto ad associare il conflitto di interessi del fratello magistrato agli incarichi conferiti all'appellante; -) la sussistenza dell'accostamento suggestionante nell'articolo del 23.6.2019, laddove omettendo di scrivere che il processo alla sorella del commissario straordinario era stato definito due anni prima del conferimento dell'incarico all'appellante, accosta l'affidamento dell'incarico all'assoluzione della sorella del commissario nel processo penale;
-) la sussistenza dell'artificiosa drammatizzazione per l'uso di termini aggressivi e violenti;
3.18 Con il diciottesimo motivo deduce la violazione delle regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali dell'appellante, mediante condotte manipolatorie e denigratorie e mediante la violazione del principio di essenzialità e indispensabilità;
3.19 Con il diciannovesimo motivo censura la ritenuta insussistenza della violazione della normativa in materia trattamento dei dati e di danno all'identità digitale e personale nell'attività giornalistica, in quanto: i) l'affermato difetto del nesso di causalità, in quanto a norma dell'art. 82 par. 2 del regolamento Ue 679/16, il responsabile del trattamento dei dati è esonerato da responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è imputabile;
ii) il nesso di causalità fra violazione della normativa in materia di trattamento dei dati e danno era allegato nell'atto di citazione laddove si specificava che l'accesso avrebbe consentito di attuare le misure più idonee al trattamento dei propri dati, misure che non potevano essere meglio specificate, in mancanza della conoscenza dei propri dati presenti nell'archivio digitale del giornale;
3.20 Con il ventesimo motivo censura la compensazione delle spese nella misura della metà, non avendo considerato il tribunale, né la condotta di in sede di mediazione, né il comportamento processuale dei convenuti in Pt_3 sede di giudizio;
3.21 Con il ventunesimo motivo deduce la sussistenza della lesione dell'onore, della dignità e dell'identità professionale e digitale;
3.22 Con il ventiduesimo motivo deduce la sussistenza del danno patrimoniale consistente nella perdita degli utili conseguiti in veste di singolo professionista e della metà di quelli conseguiti dall'associazione professionale in cui era socio al 50%;
3.23 Con il ventitreesimo motivo deduce il danno da perdita di chance derivato dalla riduzione dei ricavi futuri;
3.24 Con il ventiquattresimo motivo deduce la sussistenza del danno morale soggettivo;
pagina 8 di 22 3.25 Con il venticinquesimo motivo deduce la sussistenza del nesso causale relativo al danno alla dignità e all'identità personale;
3.26 Con il ventiseiesimo motivo deduce il nesso causale relativo al danno all'identità professionale e all'identità digitale;
3.27 Con il ventisettesimo motivo la sussistenza del nesso causale relativo al danno da perdita di chance;
3.28 Con il ventottesimo motivo deduce gli elementi asseritamente integranti il danno morale soggettivo;
3.29 Con il ventinovesimo motivo deduce la sussistenza dell'elemento soggettivo connotato da una finalità manipolativa che lega tutti gli articoli;
3.30 Con i motivi da trenta a trentatrè deduce la quantificazione dei singoli danni e ne chiede anche la valutazione equitativa -n.36-;
3.31 Con trentaquattresimo motivo chiede l'applicazione della sanzione civile di cui all'art. 12 l.n.47/1948 e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c.; 3.32 Con il trentacinquesimo motivo chiede la condanna degli appellati per responsabilità aggravata;
3.33 con il trentaseiesimo motivo l'applicazione della liquidazione equitativa del danno.
4. Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
1.1 Il primo e il secondo motivo -trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono infondati.
Con gli stessi l'appellante deduce asseriti vizi di omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il tribunale.
In proposito, occorre premettere che anche ove se ne ravvisasse la sussistenza, ciò non comporterebbe la nullità della sentenza di primo grado, ma solo il dovere del giudice di appello di porvi rimedio – Cass. sez. un. n.4059 del 22.2.2010 in motivazione In particolare il vizio di omessa pronunzia non rientra fra quelli che determinano la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma comporta la necessità, per il giudice d'appello che rilevi il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito - nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti - senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 12/6/2007 n. 13705; 30/8/2006 n. 18824; 8/6/2005 n. 13892; 20/7/2004 n. 13426).
In ogni caso, i lamentati vizi sono insussistenti.
pagina 9 di 22 Ciò, in ragione di quanto segue: i) in merito all'omessa pronuncia in ordine alla falsità dell'esistenza di un'inchiesta del Csm nei confronti del dott. , all'epoca dei fatti procuratore aggiunto della Procura della Per_2 Repubblica presso il Tribunale di Roma, con riferimento all'articolo del 31.5.2019, la motivazione della sentenza a pag. 19 penultimo capoverso, nell'esaminare il suddetto articolo fa espresso riferimento ai punti 2 e 3 del paragrafo precedente, in cui il tribunale valutava l'insussistenza di tale ascritta condotta illecita del giornalista autore del pezzo, in quanto era Pt_ verosimile che il Csm avesse operato approfondimenti anche nei confronti del dott. -in estrema sintesi, in ragione del fatto che l'esposto inviato dal dott. al Csm in cui lamentava _5 l'ingiustificata revoca da parte dell'allora Procuratore della Repubblica di Roma dott. ON Part del procedimento n.44219/16 a lui assegnato conteneva l'espresso riferimento al fatto che società di cui era consulente avesse conferito incarichi all'appellante, fratello del dott. CP_4
e che il Csm, con nota del 22.5.2019, aveva disposto l'acquisizione di tutte le Per_2 dichiarazioni di astensione e provvedimenti assunti anche nel suddetto procedimento-; ii) in merito all'omessa pronuncia, sempre della falsità della notizia riguardante l'esistenza di un inchiesta del Csm sull'asserito conflitto di interessi fra l'appellante e il fratello, la sentenza a pag. 27, terzo capoverso, nel trattare questa specifica censura con riferimento all'articolo pubblicato il 23.6.2019, richiama espressamente quanto esposto nel paragrafo 4.1 della sentenza -quello richiamato anche nella motivazione riferita all'articolo del 31.5.2019- e il fatto che non vi fosse evidenza, al momento della pubblicazione dell'articolo, di una decisione del Csm in merito alla fondatezza o meno dell'esposto; in merito, invece, all'omessa pronuncia in merito all'uso della distorsione del contenuto informativo tramite la tecnica degli accostamenti suggestionanti nella forma della “Clustering illusion”, il tribunale, diversamente da quanto prospettato nel motivo di appello, con riferimento al suddetto articolo, ne tratta espressamente a pag. 29, terzo capoverso, della sentenza;
iii) in merito alle omesse pronunce con riguardo alle censure concernenti l'uso degli espedienti comunicativi consistenti nell'ambiguità dell'agente, dell'effetto ancoraggio, del ripetere sino alla verità” , gli stessi sono stati logicamente e, quindi, implicitamente, esclusi dal tribunale nel momento, in cui ha ritenuto, per tutti gli articoli sussistente l'esimente del diritto di cronaca in quanto sussisteva negli articoli oggetto di causa il rispetto del requisito della verità putativa, in quanto negli stessi: a) i giornalisti avevano esposto il contenuto delle dichiarazioni -salvo imprecisioni di dettaglio che non modificavano il senso- che avevano dato avvio, in seguito ad un Pt_ suo esposto, ad una attività conoscitiva del Csm nei confronti anche del dott. che ne rendevano quantomeno verosimile il contenuto;
b) negli stessi era stato evidenziato che quanto esposto era espressione del pensiero del dott. rendendo così comprensibile al lettore che si _5 riferivano le opinioni di un terzo -circostanze che escludono l'utilizzazione degli espedienti lamentati dall'appellante-; iv) quanto sopra esposto vale anche le lamentate omissioni concernenti la manipolazione del contenuto informativo mediante la tecnica del “sottointeso sapiente nella modalità dell'effetto framing” con riferimento all'articolo del 7.8.2019 e a quelle relative alla manipolazione del contenuto dell'articolo del 29.5.2019, tramite il ricorso alla tecnica del c.d. “effetto ancoraggio” e Part a quella relativa alla falsa informazione secondo cui non corrispondeva al vero che osse stata oggetto indagine da parte del fratello dell'appellante; v), con riferimento all'articolo del 29.5.2019, in relazione al fatto che la sentenza affrontato Part Part esclusivamente il tema della valenza del rapporto fra l'appellante e non il rapporto fra l'
pagina 10 di 22 Pt_ e il dott. , in quanto a pag. 15 della sentenza, si afferma espressamente che il dott. nella _5 lettera inviata al Procuratore di Roma dott. ON in data 5.3.2019, affermava espressamente Pt_ che il dott. gli aveva riferito che si era astenuto nel procedimento 44219/16 noti avendo Part appreso che veva conferito incarichi di consulenza al fratello avvocato.
1.2 Il terzo motivo è infondato.
I fatti costitutivi della lesione della reputazione dell'appellante erano specifiche condotte che, nella prospettazione dell'appellante, si sarebbero ripetute negli articoli partitamente esaminati dal tribunale.
Quindi, il tribunale ben ha fatto a valutare per ciascun articolo la sussistenza di tali condotte. Infatti, ogni articolo costituiva un potenziale fatto illecito generatore del danno lamentato e quindi con riferimento a ciascuno di essi doveva essere valutata la sussistenza di tali condotte. Solo in un momento successivo, ai fini della valutazione dell'entità del danno avrebbe dovuto, eventualmente, valutarsi la reiterazione del numero di eventuali illeciti costituiti ciascuno dal singolo articolo. Né dal solo numero di condotte asseritamente illecite può derivare di per sé la prova della sussistenza delle stesse.
1.3 Il settimo motivo è infondato.
1.3.1 In data 29.5.2019, a firma del giornalista veniva pubblicato, sia sulla Parte_3 copia cartacea -in prima pagina-, sia su quella digitale del quotidiano “La Verità” l'articolo così intitolato: “Sotto inchiesta al CSM l'ex capo dei p.m. di Roma e il suo aggiunto”. Il sottotitolo era Pt_ il seguente: “ON e accusati di non essersi astenuti in indagini sul faccendiere e CP_4 l'EN, già in affari con i loro fratelli. Il giallo della presunta tangente da 25 milioni”. Dopo l'incipit in prima pagina, l'articolo proseguiva a pag. 15 del giornale con il seguente titolo:
“Esposto al CSM su ON e fra indagati e i loro fratelli>>”, seguito dal Persona_3 sottotitolo: “Il pm denuncia i suoi due superiori in Procura a Roma: avrebbero dovuto _5 astenersi da inchieste su soggetti che avevano i rispettivi parenti come consulenti”. Quindi l'articolo così prosegue: “C'è un delicato esposto depositato presso il Consiglio superiore della magistratura con cui il pm della Procura di Roma accusa il suo ex Parte_7 procuratore (in pensione dal 8 maggio) e il procuratore aggiunto Controparte_8 Per_2 di non essersi astenuti in un fascicolo riguardante il faccendiere che ha patteggiato Parte_8
a luglio 3 anni per corruzione in atti giudiziari per compravendita di sentenze. Un filone che si Parte intreccia anche con le presunte tangenti pagate dall' Ma per quale motivo, secondo i _5 suoi superiori avrebbero dovuto astenersi? Perché due loro congiunti avrebbero avuto rapporti Part economici proprio con e con l' Ma non solo con loro. Stiamo parlando del CP_4 tributarista e dell'avvocato ”. Controparte_9 Parte_1
Nello stesso il giornalista esponeva i seguenti punti:
– il dott. all'epoca sostituto procuratore della Repubblica di Roma, nel mese di dicembre _5 aveva presentato ai suoi superiori una richiesta di misure cautelari nei confronti di 28 indagati in un procedimento in cui aveva già patteggiato;
CP_4
pagina 11 di 22 Part
– nella richiesta di misure cautelari emergeva un evidente coinvolgimento dell' Pt_
- di fronte a tale richiesta il dott. avrebbe confidato a che si sarebbe astenuto, in quanto _5 Part suo fratello era consulente di
– nelle carte del processo rinveniva che aveva nominato come suo consulente il _5 CP_4 fratello di ON;
– il 12 dicembre le richieste di custodia cautelare predisposte da non venivano autorizzate;
_5
– il 29 gennaio il procuratore aggiunto avrebbe convocato in merito alle richieste CP_10 _5 Pt_ cautelari respinte e lo avrebbe informato che di quelle si occupava anche , che, secondo _5 avrebbe partecipato ad altre riunioni dopo aver annunciato la sua astensione;
– il 6 febbraio richiede l'autorizzazione per la presentazione di altre richieste di misure _5 cautelari che veniva nuovamente negata: in questo filone di indagini avrebbe perquisito la _5 sede della società trovando traccia di una dazione di denaro da questa società a che CP_11 CP_4 Part a sua volta avrebbe ricevuto da il giorno dopo l'interrogatorio di e che, CP_11 CP_4 secondo costituivano la “monetizzazione” della parziale reticenza serbata da quest'ultimo; _5
– nella riunione del 5 marzo -convocata a seguito della tensione venutasi a creare fra e _5 Pt_ ON e a seguito del diniego delle autorizzazioni a presentare le richieste di misure cautelari- ON avrebbe cercato di chiarire la sua posizione;
-il 18 marzo venivano tolte a;
Parte_9
– il 21 marzo inviava una lettera a ON nella quale ribadiva le sue posizioni “Ora tale _5 corrispondenza è stata inviata al Csm che, a quanto risulta, ha aperto una pratica e ha già Pt_ chiesto la trasmissione degli atti delle inchieste, in cui, a giudizio di e ON _5 avrebbero dovuto astenersi”.
1.3.2 Ciò posto, innanzitutto, l'appellante censura l'affermazione del tribunale secondo cui sarebbe quantomeno dubbia l'offensività dell'articolo nei confronti di -settimo Persona_4 motivo primo profilo-.
Ciò, in quanto il tribunale si sarebbe soffermato sul fatto che questo e altri articoli riguardavano il fratello magistrato, senza considerare che l'appellante veniva individuato come il beneficiario di incarichi professionali in conseguenza dell'attività giudiziaria del fratello, circostanza che lo configurava come potenziale concorrente nei reati propri astrattamente commessi dal fratello - nella specie corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio-. Inoltre, sotto un secondo profilo, fatti falsamente rappresentati non costituirebbero inesattezze marginali, come erroneamente ritenuto dal primo giudice. La prospettazione dell'appellante in ordine alla potenziale lesività del contenuto degli articoli anche nei confronti dell'appellante appare corretta. Tuttavia, ciò che rileva è il fatto che l'articolo in esame, in primo luogo, riferiva il contenuto del Pt_ pensiero di secondo cui ON e avrebbero dovuto astenersi nei procedimenti in cui _5 Part Pt_ erano coinvolti e l' In particolare, per ciò che concerneva il Procuratore aggiunto CP_4 Part il fatto che, pur avendogli riferito che si sarebbe astenuto in quelli riguardanti l' in quanto il fratello era consulente dello stesso, avrebbe invece successivamente partecipato a riunioni relative ai procedimenti per i quali aveva preannunciato la sua astensione-. In secondo luogo, l'articolo riferiva il fatto che, a seguito dell'esposto presentato da al Csm in merito a questi fatti vi era _5 Pt_ un'inchiesta dello stesso nei confronti di ON e . Quanto al primo aspetto, si tratta quindi dell'esposizione da parte del giornalista di una versione dei fatti provenienti da un terzo.
pagina 12 di 22 In tale caso, la Corte di legittimità afferma il seguente principio: “ Il giornalista, sebbene sia di regola tenuto a controllare la plausibile verità dei fatti dichiarati da terzi quando ne dà contezza ai lettori, è esonerato dal dovere di verifica della verità putativa di quanto riferito e dal divieto di riportare espressioni oltraggiose, quando sussiste un interesse dell'opinione pubblica a conoscere, prima ancora dei fatti narrati, la circostanza che sia stato un terzo ad averli riferiti, perché in tal caso "la notizia" di interesse pubblico si identifica nella stessa dichiarazione del terzo;
in tali ipotesi, peraltro, spetta al giudice di merito valutare, caso per caso, in ragione della qualità dei soggetti coinvolti, della materia e del contesto della discussione, la prevalenza di tale interesse sul diritto del singolo alla tutela dell'onore e della reputazione, nonché verificare la circostanza che, di quanto riferito dal giornalista, fosse ben chiara al lettore la natura di opinioni e dichiarazioni di terzi, e non di verità obiettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un articolo nel quale si riportavano dichiarazioni di un terzo che attribuiva ad un uomo politico italiano la frequentazione con persone di dubbia moralità, aveva escluso la scriminante ex art. 21 Cost. non essendo le modalità di propalazione tali da rendere il lettore adeguatamente edotto dell'effettiva provenienza delle dichiarazioni da un terzo) - Cass. n. 19277 del 07/07/2023 In questo caso, ciò che rileva non è la verità del fatto oggetto della notizia, ma la verità della notizia come fatto in sé indipendentemente dalla veridicità del suo contenuto. In questo caso, deve però sussistere un interesse pubblico alla pubblicazione della notizia che prevalga sul diritto del singolo alla tutela della reputazione.
Inoltre, il giornalista deve evidenziare che la verità non si estende al contenuto del racconto ma che si tratta di opinioni di terzi che devono essere rappresentate al lettore in modo conforme a quanto percepito dal medesimo.
Nel caso di specie questa deve essere la chiave di lettura per valutare la sussistenza del requisito della verità tale da integrare, unitamente a quello della continenza, il diritto all'esercizio del diritto di cronaca, relativamente all'articolo del 29.5.2019 in esame e degli altri oggetto delle successive censure. Nel caso dell'articolo del 29.5.2019, questi requisiti sono stati rispettati. Infatti, sussiste l'interesse pubblico alla pubblicazione della notizia. Ciò in relazione all'importanza del contenuto della stessa e alla delicatezza delle questioni -corretta amministrazione della giustizia con riferimento a procedimenti penali che coinvolgevano enti di primaria importanza nazionale-, nonché alla notorietà dei protagonisti della stessa che rivestivano importanti e delicate cariche pubbliche. Nell'articolo è sempre stato evidenziato che i fatti narrati erano frutto di un convincimento di Pt_
- Esposto al CSM su ON e;
Il pm denuncia i suoi due superiori in Procura _5 _5
a Roma: avrebbero dovuto astenersi da inchieste su soggetti che avevano i rispettivi parenti come consulenti;
Ma per quale motivo, secondo i suoi superiori avrebbero dovuto astenersi? _5 Part Perché due loro congiunti avrebbero avuto rapporti economici proprio con e con l' CP_4 Ma non solo con loro. Stiamo parlando del tributarista e dell'avvocato Controparte_9
”; “Ora tale corrispondenza è stata inviata al Csm che, a quanto risulta, ha aperto Parte_1 una pratica e ha già chiesto la trasmissione degli atti delle inchieste, in cui, a giudizio di _5 Pt_
e ON avrebbero dovuto astenersi” -.
Inoltre, le dichiarazioni riportate erano supportate da fatti oggettivi che riscontravano la veridicità non della verità dei fatti oggetto della notizia, ma della notizia in sé.
Infatti, risulta agli atti un carteggio intercorso fra e ON fra il 1 e il 5 marzo 2019 - _5 allegati 10-13 al doc. 2 appellati- avente per oggetto le situazioni che secondo avrebbero _5
pagina 13 di 22 Pt_ dovuto indurre ON e dal trattare i procedimenti menzionati nell'articolo per le ragioni ivi esposte. In particolare, nella lettera del 5.3.2019 -all.13-, segnalava espressamente a _5 ON che la prima richiesta di misure cautelari nel procedimento n. 44219/16 l'aveva Pt_ inoltrata il 12.12.2008 al dott. che dopo qualche giorno gli aveva riferito che doveva astenersi Part in quanto aveva saputo che il fratello avvocato in Milano aveva ricevuto incarichi da e che la richiesta era stata riassegnata al dott. che non aveva apposto l'assenso. Risulta prodotto CP_10 anche il provvedimento di revoca dell'assegnazione dei procedimenti -all. 17 doc.
2-. Inoltre, a pag. 20 della lettera inviata al Csm in data 25.3.2019 doc. 2 appellati-, in cui rappresentava _5 le circostanze che avevano condotto alla revoca dell'assegnazione del procedimento 44219/16, affermava testualmente: “Ho inteso rappresentare tali evidenze anche in relazione alla Pt_ circostanza rappresentata dal dott. che altra società cliente di ha, analogamente, CP_4 Pt_ conferito incarichi professionali al fratello del dott. avvocato”. Infine, il Csm, in data 22.5.2019, a seguito dell'esposto del dott. richiedeva alla Procura di Roma tutte le _5 dichiarazioni di astensione e i successivi provvedimenti assunti nei procedimenti penali n.
44219/16 e 44630/16 e i provvedimenti di assegnazione e revoca dei medesimi -doc. 5 appellati-. Ciò riscontrava anche il contenuto dell'articolo che faceva riferimento al fatto che in seguito all'esposto di vi era un'inchiesta del Csm sui medesimi. _5 Quindi, conclusivamente, la potenziale lesività della reputazione dell'appellante derivante dal contenuto dell'articolo -quale potenziale concorrente dei reati che avrebbero potuto essere stati commessi dal fratello magistrato- era scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca.
1.3.3 Ciò vale anche per le ulteriori censure contenute nel settimo motivo riferite agli articoli pubblicati in data 23.6.2019 e del 1.6.2019. In proposito si osserva quanto segue. L'autore dell'articolo del 23.6.2019 richiamava la revoca a del fascicolo relativo a _5 CP_4 Part spiegando che ciò che lo aveva insospettito erano i rapporti fra l' -di cui è legale esterno- e l'avv. , fratello di . L'articolo proseguiva affermando che aveva Parte_1 Per_2 _5 trovato sospetto che anche DO, il colosso delle costruzioni sotto amministrazione Pt_ straordinaria avesse conferito l'incarico di consulente legale all'avv. . Ciò in quanto lo _5 correlava al fatto che avesse trattato un procedimento penale a carico di RU Per_2
NO, magistrato amministrativo, fratello di , uno dei commissari di DO, Parte_10 nel quale aveva chiesto l'assoluzione per un reato di calunnia e aveva chiesto la condanna per un Pt_ altro reato a pena minima a cui era conseguita una sentenza di assoluzione non impugnata da .
“Secondo l'autore dell'esposto il raggruppamento temporaneo di imprese di cui fa parte
non solo ha conquistato un contratto da 250.000 euro annui ma anche una sorta Parte_1 di diritto di prelazione per gli anni successivi a 200.000. <
pagina 14 di 22 posto che si sarebbe trattato di una pattuizione di un contratto nullo -trattandosi di un contratto pubblico- costituente di per sé un grave illecito, ulteriormente amplificato dal fatto che lo stesso veniva definito un “regalo” correlato all'attività giudiziaria del fratello con riguardo all'esito favorevole del procedimento penale nei confronti del magistrato amministrativo RU NO;
Pt_
-) l'espressione di “aver beccato con le mani nella marmellata”, in quanto commento del giornalista e espressione grave in quanto riferita agli incarichi ricevuti dall'appellante; -) Pt_ l'espressione è un conflitto di interessi ambulante” in quanto riferita anche a sé medesimo. Tali frasi sono scriminate in quanto espressione dell'esercizio del diritto di cronaca. Ciò, in quanto: i) nell'articolo è sempre ben evidenziato che si tratta del contenuto delle dichiarazioni di -in alcuni casi sono riportate fra virgolette e, comunque, è sempre
_5 Pt_ specificato che siano a lui attribuibili -anche la frase “aver beccato con le mani nella Pt_ marmellata”, posto che è scritto: “ è scandalizzato e pensa di aver beccato con le mani
_5 nella marmellata”; ii) vengono testualmente riportate le frasi pronunciate da nelle
_5 conversazioni telefoniche intercorse fra e intercettate nel procedimento n. presso
_5 CP_7 la Procura di Perugia -doc. 6 appellate-; iii) l'autore dell'articolo specifica che “Ormai quell'esposto nella vulgata corrente è diventato un frutto velenoso che al solo toccarlo ti uccide.
Ma il contenuto non è ancora stato valutato da nessuno e ancora nessuno, a quanto ci risulti, ha contestato all'autore, il pm , l'accusa di calunnia” sottolineatura aggiunta-; Controparte_12 iii) sussiste l'interesse pubblico alla pubblicazione della notizia. Parimenti, ciò vale anche per la censura relativa all'articolo dell'1.6.2019. In relazione allo stesso l'appellante si duole della falsa notizia relativa al suo coinvolgimento nel processo in CP_4 quanto era infamante prospettarne il falso coinvolgimento in un processo in cui erano contestati reati gravissimi e la cui indagine era coordinata dal fratello. La frase di cui si duole l'appellante è la seguente: “Al solo viene inoltre contestato anche _5 Pt_ l'esposto firmato
contro
ON e per la mancata astensione dal fascicolo su in CP_4 cui emergevano i coinvolgimenti dei fratelli dei due alti magistrati”. L'articolo tratta del procedimento penale aperto presso la Procura di Perugia nei confronti di e altri facendo anche riferimento all'incontro avvenuto il 9 maggio 2019 a Roma fra CP_7 CP_1 Pt_ e per parlare dell'esposto
contro
ON e . Nello stesso, in relazione a CP_7 questo aspetto si afferma: “ è il magistrato che insieme all'ex procuratore Per_2 CP_8 lo ha fatto finire sotto processo, per favoreggiamento, nel caso Consip e che ha
[...] indicato anche su (di cui è stata poi richiesta l'archiviazione). Nella ricostruzione CP_14 dei pm di Perugia, è l'ipotetica vittima di un piano ritorsivo, ordito da l'aiuto di Persona_5 due magistrati indagati per favoreggiamento e rilevazione di segreto: e Parte_7 Per_6
”… Con sono indagati, come detto e per aver -rispettivamente-
[...] CP_7 Per_6 _5 rivelato al primo l'indagine a Perugia e aggiunto dettagli sull'inchiesta. Al solo viene _5 Pt_ inoltre contestato anche l'esposto firmato
contro
ON e per la mancata astensione dal fascicolo su in cui emergevano i coinvolgimenti dei fratelli dei due alti magistrati”. CP_4
In merito si osserva che oltre a sussistere la scriminante del diritto di cronaca, in quanto il giornalista si limita a riportare il contenuto delle indagini in atto in quel momento presso la Pt_ Procura di Perugia, lo stesso evidenzia che “nella ricostruzione dei pm di Perugia, è l'ipotetica vittima di un piano ritorsivo” ordito da e Quindi, la frase di cui si duole _5 Per_6 l'appellante nel contesto dell'articolo ha un mero carattere descrittivo di quanto veniva contestato a Inoltre, il fatto che sia espressamente affermato che secondo la prospettazione dei _5 Pt_ pubblici ministeri di Perugia l'esposto di facesse parte di un piano ordito per screditare , _5
pagina 15 di 22 esclude ogni lesività di tale affermazione nei confronti dell'appellante, posto che risulta anch'esso vittima di tale piano.
1.3.4 Sono infine infondate anche le ulteriori censure contenute nel motivo.
In proposito l'appellante, sotto un terzo profilo, censura la violazione del dovere di verità e di non omissione previsto dall'art. 2 della L. 69/1963 e degli art. 1 e 9 del Testo Unico dei doveri del Part giornalista consistenti -) nel fatto che il medesimo era consulente a 20 anni -il che escludeva che potesse aver ricevuto incarichi correlati all'attività del fratello magistrato ovvero grazie ad Part
-) aveva per iscritto informato il fratello dei suoi rapporti professionali con e CP_4 Per_2 con DO che il tribunale aveva ritenuto erroneamente omissioni marginali, laddove, invece se non omessi, tali fatti avrebbero manifestato l'esclusione di ogni rilievo penale nella condotta dell'appellante. La censura è insussistente. In primo luogo, perchè negli articoli i giornalisti si sono limitati a esporre dichiarazioni di terzi o descrivere indagini giudiziarie, da cui non emergevano tali fatti. In secondo luogo, in ragione del fatto che anche senza tali informazioni gli articoli non sono diffamatori.
Infine, insussistente è anche la violazione dell'art.9, comma 1, lett. b) del Testo Unico sui doveri del giornalista, che prevede che: “Il giornalista (…) lett. b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico”. Ciò in quanto, l'omissione di interpellare l'appellante non ha comportato alcuna conseguenza in ordine al contenuto diffamatorio degli articoli che è risultato insussistente.
1.4 L'ottavo motivo è infondato.
Con lo stesso l'appellante censura la falsità della notizia riportata nell'articolo in esame e reiterata nei due articoli del 31.5.2019, dei due del 1.6.2019, di quello del 2.6.2019, di quello del 4.6.2019, del 6, 7,17,23,giugno 2019, dell'1 e 3 luglio 2019 e del 7 agosto 2019, che correlano l'omesso Part dovere di astensione dei due magistrati ai rapporti economici con e l' in quanto CP_4 l'esposto di al Csm non conteneva alcuna denuncia nei confronti di , né alcuna _5 Per_2 menzione del conflitto di interessi menzionato negli articoli. Né si tratterebbe di un'inesattezza marginale -come ritenuto dal tribunale-, in quanto l'omissione del dovere di astenersi correlato a benefici economici derivati ai rispettivi congiunti integrerebbe la commissione di gravi reati. Né vi sussisterebbe la ritenuta veridicità dei fatti perchè il documento trasmesso al Csm da in _5 data 25.3.2019 -in cui secondo il tribunale era contenuto il riferimento al conferimento di Part incarichi professionali da parte di ll'appellante- non era l'esposto, ma la nota di osservazioni rispetto alla revoca dell'assegnazione del procedimento, in quanto l'esposto perveniva al Csm in data 27.3.2019. La prospettazione dell'appellante è infondata. Diversamente da quanto rappresentato nel motivo di appello, l'esposto di al Csm era quello _5 pervenuto allo stesso il 25.3.2019, avente per oggetto la revoca dell'assegnazione del procedimento n. 44219/16. Nello stesso venivano ricostruite anche tutte le vicende relative al diniego delle autorizzazioni in ordine all'emissione delle richieste cautelari nel presente procedimento. A pag. 20 dello stesso -come riportato dal tribunale- segnalava che aveva _5 Pt_ rappresentato a ON anche il fatto che gli aveva riferito che EN -società collegata ad pagina 16 di 22 aveva conferito incarichi al proprio fratello avvocato. La lettera del 27.3.2019 costituisce CP_4 un mero seguito d'atti relativi alla stessa vicenda. Pertanto, dai fatti rappresentati da al Csm si evinceva un potenziale conflitto di interessi di _5
. Infatti, non astenersi -o astenersi e continuare a partecipare alle riunioni relative a quel Per_2 Part procedimento- in cui, secondo la prospettazione di era coinvolta he, a dire dello stesso _5
, aveva conferito incarichi di consulenza al fratello, comportava denunciare fatti da cui, Per_2 Per_ se fossero stati veri, sarebbe derivato un conflitto di interessi in cui sarebbe stato coinvolto
.
[...]
Infatti, il Csm, sulla base di quanto trasmesso da ha attivato un'indagine conoscitiva _5 acquisendo le dichiarazioni di astensione e i successivi provvedimenti, nonché i provvedimenti di assegnazione e di revoca anche del procedimento n.44219/16. Quindi, in conclusione, gli articoli di giornali avevano riportato in modo fedele al suo contenuto la notizia dell'esposto di in quanto era diretto a segnalare proprio un conflitto di interessi _5 Pt_ Part anche di in relazione agli incarichi conferiti da l proprio fratello.
1.5 Il nono motivo è infondato.
L'appellante, con riferimento all'articolo del 29.5.2019, sotto un primo profilo, censura la ritenuta dal tribunale dubbia riferibilità all'appellante della lesività dei comportamenti censurabili ascritti nell'articolo ai magistrati, in quanto correlati ai benefici economici che astrattamente avrebbe ricevuto in conseguenza di tali condotte costituenti astrattamente gravi reati. Sotto un secondo profilo, censura la non ritenuta autonoma portata diffamatoria del titolo e del sottotitolo dell'articolo aventi contenuti autonomamente lesivi della reputazione dell'appellante. In relazione al primo profilo si richiama quanto esposto nel paragrafo 1.3.
Il secondo profilo è parimenti infondato.
Il titolo e il sottotitolo in prima pagina sono i seguenti: Sotto inchiesta al CSM l'ex capo dei p.m. Pt_ di Roma e il suo aggiunto”. “ON e accusati di non essersi astenuti in indagini sul Part faccendiere e l' già in affari con i loro fratelli. Il giallo della presunta tangente da 25 CP_4 milioni”. Pt_ Il titolo e il sottotitolo a pag. 15 sono i seguenti: “Esposto al CSM su ON e fra indagati e i loro fratelli>>”, seguito dal sottotitolo: “Il pm denuncia i suoi due superiori _5 in Procura a Roma: avrebbero dovuto astenersi da inchieste su soggetti che avevano i rispettivi parenti come consulenti”. Dagli stessi, senza leggere l'articolo, non si individua compiutamente la persona dell'appellante. Ciò esclude di per sé la portata diffamatoria dei titoli e dei sottotitoli -Cass. n. 1976 del 27/01/2009 In tema di responsabilità risarcitoria derivante da diffamazione a mezzo stampa può configurarsi una violazione del canone della continenza formale, ovvero di un onere di presentazione misurata della notizia, anche sulla base della considerazione autonoma del titolo di un articolo giornalistico rispetto al testo dell'articolo stesso. A tal fine, tuttavia, è necessario che il titolo sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell'articolo, poiché, in caso di sua genericità, la portata diffamatoria del titolo va valutata mediante l'analisi del contenuto dell'articolo, con la conseguenza che, in proposito, il giudice deve procedere ad un esame globale dell'articolo medesimo in relazione a tutte le sue singole componenti. (Nella specie, alla stregua pagina 17 di 22 dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con la quale era stata attribuita natura offensiva ad un articolo dal titolo "Professore abusivo sloggiato dagli agenti", nel quale si dava conto di un provvedimento giudiziale d'urgenza adottato per reintegrare alcuni docenti nelle loro stanze, delle quali si era impossessato abusivamente un loro collega, al quale si era riferito l'articolo). Inoltre, dalla lettura dell'articolo emerge con chiarezza che solo il fratello di ON aveva avuto rapporti con CP_4
In ogni caso, anche per gli stessi varrebbe la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca con riferimento alle dichiarazioni di un terzo.
1.6 Il decimo motivo è infondato.
L'appellante, con riferimento all'articolo del 31.5.2019 a firma , censura la ritenuta Parte_2 marginalità dell'imprecisione della falsa informazione inerente al fatto che l'appellante lavorasse per CP_4 L'articolo è incentrato sulla nomina del nuovo procuratore della Repubblica di Roma e della correlazione con la stessa delle coeve indagini della Procura della Repubblica di Perugia su a cui “fa da contraltare la notizia dell'esposto di un Pm di Roma contro l'ex capo CP_7 dell'ufficio e il suo vice . Tutti e due non si sarebbero astenuti Controparte_8 Per_2 dalle indagini su un certo avvocato coinvolto in un giro di milioni e corruzione, mentre avrebbero dovuto fare un passo indietro avendo parenti che in qualche modo lavoravano per l'indagato”. La censura è insussistente per l'assorbente motivo che l'articolo si limita a fare riferimento al contenuto -veridico- dell'esposto di Inoltre, è condivisibile quanto ritenuto dal tribunale _5 secondo cui il fatto che l'appellante non lavorasse per “un certo avvocato” costituisce Pt_ un'inesattezza marginale. Infatti, aveva segnalato l'omessa astensione di nel _5 Part procedimento in cui erano coinvolti e l' che aveva conferito incarichi all'appellante. CP_4 Quindi, il nucleo della notizia non rimaneva alterato dall'inesattezza.
1.7 L'undicesimo motivo è infondato.
L'appellante, con riferimento all'articolo del 31.5.2019 a firma deduce che il tribunale, Pt_3 riportando solo parzialmente una frase del testo dell'articolo ha desunto che il giornalista mostrava di non considerare “come verità assoluta” -pag.21 sentenza- la versione resa da _5 nell'esposto. Invece il senso dell'articolo era quello di rappresentare che le indagini penali successivamente svolte dalla Procura di Perugia su avevano avuto l'effetto di togliere _5 credibilità al contenuto dell'esposto. L'articolo descrive come l'intreccio venutosi a creare fra l'indagine penale in corso a Perugia su Pt_ e l'esposto di al Csm su ON e poteva influire sulla nomina del nuovo CP_7 _5 procuratore della Repubblica di Roma. In proposito, il giornalista esprimeva il pensiero che l'accusa di favoreggiamento in favore di contestata a avesse indebolito il contenuto del suo esposto nei confronti di CP_7 _5 Pt_ ON e di .
pagina 18 di 22 Ciò non implica -come prospettato nel motivo di appello- una adesione al contenuto dell'esposto o un'implicita affermazione della veridicità del suo contenuto, ma semplicemente la constatazione di un dato di fatto obiettivo costituito dalla perdita di credibilità intrinseca del contenuto dell'esposto stesso. Peraltro, nell'articolo non è contenuto alcun riferimento all'appellante.
1.8 Il dodicesimo motivo è infondato.
L'appellante deduce che, in relazione all'articolo del 17.6.2019, era stata dedotta la falsità dell'affermazione ivi contenuta secondo cui il contenuto dell'esposto di non era stato ancora _5 valutato da nessuno che il tribunale ha ritenuto non essere falsa, in quanto il Csm, al momento della pubblicazione dell'articolo non si era ancora pronunciato sulla stessa, mentre la notizia, in realtà,
era falsa perchè l'infondatezza dell'esposto era stato valutato dalla Procura di Perugia.
La censura è inconferente, in quanto non contrasta la ratio decidendi del tribunale che ha ritenuto privo di offensività per l'appellante il contenuto del suddetto articolo, in quanto privo di alcun riferimento all'oggetto dell'esposto di e alla sua persona. _5
In ogni caso, la censura è anche infondata, perchè non solo il Csm ma neppure la Procura di Perugia aveva valutato il contenuto dell'esposto e quindi la sua fondatezza. Infatti, non era _5 stato indagato per il reato di calunnia, ma per quello di favoreggiamento. Il profilo di illiceità penale ipotizzato dai pubblici ministeri di Perugia concerneva la divulgazione da parte di _5 degli allegati dell'esposto che, nell'ipotesi accusatoria formulata, avrebbero aiutato a CP_7 sua volta indagato a Perugia.
1.9 Il tredicesimo motivo è infondato.
L'appellante, con riferimento all'articolo del 23.6.2019, sotto un primo profilo, ne censura il difetto della continenza espressiva -ritenuto invece integrato dal tribunale- in ragione dell'uso di espressioni al riferimento all'incarico pazzesco conferito all'appellante da società DO e alla Pt_ frase secondo cui pensa di aver beccato con marmellata”, oltre alla _5 Parte_11 Pt_ definizione di come “un conflitto di interessi ambulante”- e di completezza informativa, in quanto l'articolo non evidenziava il fatto che autore delle dichiarazioni ivi riportate era _5 stato indagato per il reato di favoreggiamento per aver mosso tali accuse. Inoltre, sotto un secondo profilo deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, il fatto che gli appellati avessero dichiarato di avere in mano la sentenza emessa nei confronti della dott.ssa NO nel 2016 prima della pubblicazione dell'articolo, doveva fare loro escludere ogni veridicità, anche a livello putativo, di quanto dichiarato da anche nelle conversazioni _5 intercettate, posto che nessuna correlazione poteva evincersi fra l'assoluzione della NO avvenuta nel 2016 e l'incarico conferito al fratello da DO nel 2018, posto che il fratello della medesima era stato nominato commissario straordinario del in seguito a CP_15 estrazione a sorte avvenuta il 6.8.2018 dopo l'ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione straordinaria avvenuta nello stesso anno. Il secondo profilo di censura è infondato. Infatti, l'articolo riporta il contenuto delle intercettazioni di con riferimento alla vicenda DO -si veda paragrafo 1.3.2-. _5
pagina 19 di 22 Il requisito della veridicità dell'articolo non è correlato alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni del terzo che vengono riportate nell'articolo, ma alle dichiarazioni del terzo che costituiscono la notizia. Quindi, è correlato al fatto che l'articolo evidenzia che si tratta di dichiarazioni di un terzo e che l'articolo ne riporti fedelmente il contenuto. Nel caso specifico, entrambi i requisiti sono stati rispettati. Infatti, l'articolo, con riferimento alla vicenda DO, riporta fedelmente il contenuto delle intercettazioni fra e e _5 CP_7 chiarisce che quello riportato era il pensiero di _5
Il requisito della continenza era parimenti rispettato.
Infatti, quelle stigmatizzate sono frasi pronunciate da o comunque a lui chiaramente _5 attribuite nell'articolo che ne riassume il pensiero. Infine, era stato indagato dalla procura _5 della Repubblica di Perugia per favoreggiamento e non per calunnia. Quindi era un fatto neutro rispetto al possibile contenuto veridico delle affermazioni dello stesso -peraltro, irrilevante al fine dell'operatività della scriminante-.
1.10 Il quattordicesimo motivo è infondato.
L'appellante censura, con riferimento agli articoli in data 3.7.2019 e 7.8.2019 la ritenuta dal tribunale inesattezza marginale che l'appellante abbia ricevuto incarichi da in ragione di CP_4 quanto esposto nel motivo nove.
Si richiama quanto esposto nel paragrafo 1.6.
1.11 Il quindicesimo motivo è infondato.
L'appellante censura la ritenuta non violazione del dovere di fornire informazioni essenziali con Part riguardo all'omessa menzione della risalenza dei rapporti dell'appellante con e del fatto che ne aveva informato il fratello magistrato, in quanto le informazioni omesse avrebbero immediatamente palesato e trasmesso al lettore la corretta gestione del conflitto di interessi. Quanto lamentato è privo di rilevanza causale rispetto all'illecito di diffamazione.
Infatti, la notizia da valutarsi se vera era costituita dalle dichiarazioni di e non dalla _5 veridicità del contenuto delle stesse.
1.12 Il sedicesimo motivo è infondato.
Con lo stesso l'appellante censura la ritenuta insussistenza da parte del tribunale della violazione del dovere di garantire l'opportunità di replica che, secondo lo stesso sarebbe stata garantita dal fatto che era stato contatto il fratello magistrato che appariva il soggetto attinto dalle accuse del collega, in ragione del fatto che solo l'appellante, in quanto destinatario delle consulenze avrebbe potuto parlare in merito alle stesse al fine di escludere ogni collegamento con il processo alla dott.ssa NO e con CP_4 L'eventuale violazione del suddetto dovere nei confronti dell'appellante -come già esposto nel paragrafo 1.3.4- è priva di nesso di causalità rispetto al lamentato danno stante l'assenza di un fatto illecito costituito dalla pubblicazione degli articoli.
pagina 20 di 22 1.13 Il diciassettesimo motivo è infondato.
Con il diciassettesimo motivo, l'appellante: i) censura l'omessa pronuncia in merito all'utilizzazione dei c.d. subdoli espedienti comunicativi concernenti, l'ambiguità dell'agente, l'effetto ancoraggio e il ripetere sino alla verità; ii) deduce: -) la sussistenza del c.d. sottointeso sapiente negli articoli del 29.5.2019, dell'1.6.2019, del 23.6.2019, del 3.7.2019 e del 7.8.2019 in cui il lettore è indotto ad associare il conflitto di interessi del fratello magistrato agli incarichi conferiti all'appellante; -) la sussistenza dell'accostamento suggestionante nell'articolo del 23.6.2019, laddove omettendo di scrivere che il processo alla sorella del commissario straordinario era stato definito due anni prima del conferimento dell'incarico all'appellante, accosta l'affidamento dell'incarico all'assoluzione della sorella del commissario nel processo penale;
-) la sussistenza dell'artificiosa drammatizzazione per l'uso di termini aggressivi e violenti.
Gli articoli già esaminati per le ragioni già esposte si limitano a riportare il contenuto delle dichiarazioni di nel rispetto del principio di verità e di continenza applicabili agli articoli _5 che riportano le dichiarazioni di un terzo. I termini citati “affari fra indagati e i loro fratelli”, “lotta nel fango”, “polpetta avvelenata”
“guerra” “faida” “verminaio” “vendette” e gli altri riportati a pag.60 dell'atto di appello non sono termini aggressivi o violenti e con gli stessi gli autori degli articoli si limitano a descrivere in modo colorito le dinamiche delle intiricate vicende descritte dagli stessi.
1.14 Il diciottesimo motivo è infondato. Con lo stesso l'appellante deduce la violazione delle regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali dell'appellante, mediante condotte manipolatorie e denigratorie e mediante la violazione del principio di essenzialità e indispensabilità.
Il motivo di appello non contrasta la ratio decidendi del tribunale che ha ritenuto pertinenti e essenziali rispetto ai fatti narrati negli articoli la divulgazione delle generalità dell'appellante e Part dei suoi rapporti professionali con con DO. Inoltre, la comunicazione dei suddetti dati dell'appellante non era eccedente rispetto al legittimo esercizio di cronaca in quanto nell'esposto al Csm e nelle dichiarazioni di si faceva espresso _5 Pt_ riferimento al fratello avvocato di e ai rapporti con le suddette società.
1.15 Il diciannovesimo motivo è infondato.
Con questo motivo l'appellante censura la ritenuta insussistenza della violazione della normativa in materia trattamento dei dati e di danno all'identità digitale e personale nell'attività giornalistica, in quanto: i) in ordine all'affermato difetto del nesso di causalità, poiché, a norma dell'art. 82 par. 2 del regolamento Ue 679/16, il responsabile del trattamento dei dati è esonerato da responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è imputabile;
ii) il nesso di causalità fra violazione della normativa in materia di trattamento dei dati e danno era allegato nell'atto di citazione laddove si specificava che l'accesso avrebbe consentito di attuare le misure più idonee al trattamento dei propri dati, misure che non potevano essere meglio specificate, in mancanza della conoscenza dei propri dati presenti nell'archivio digitale del giornale. Le descritte censure del motivo di appello non scalfiscono la ratio decidendi della sentenza di primo grado che aveva ravvisato il difetto del nesso di causalità fra la violazione delle norme relative al trattamento dei dati personali -indicazioni dei titolari del trattamento, adozione di pagina 21 di 22 misure idonee a evitare i pregiudizi, diritto di accesso ai dati personali- e i danni dedotti nell'atto di citazione che erano tutti conseguenza del contenuto asseritamente diffamatorio degli articoli e non della violazione delle norme sul trattamento dei dati.
1.16 I motivi dal ventunesimo al trentaquattresimo compresi, nonché il trentaseiesimo -tutti inerenti ai danni- sono assorbiti.
1.17 I motivi ventesimo, quarto, quinto, sesto e trentacinquesimo -attinenti alle spese- sono trattati congiuntamente.
Stante il rigetto delle domande dell'appellante da parte del tribunale non vi è alcuno spazio per modificare in suo favore la statuizione relativa alla compensazione delle spese, in quanto ciò comporterebbe che fossero poste a carico della parte vittoriosa, in contrasto con l'art. 91 c.p.c.. Né ciò potrebbe avvenire per le stesse ragioni, oltrechè per l'insussistenza delle condotte rappresentate nei motivi quarto e quinto.
Infine, il rigetto della domanda giustifica la mancata partecipazione alla mediazione e il rigetto della richiesta condanna per responsabilità aggravata.
Pt_ 2 , stante la soccombenza, deve pagare le spese del presente grado di giudizio agli appellati liquidate, sulla base dei valori medi del Dm n. 147/22 dello scaglione da € 520.000 a € 1.000.000, secondo l'attribuito, in complessivi € 18.511,00 - di cui € 5.706 per studio;
€ 3.318 per la fase introduttiva;
€ 9.487 per la fase decisoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto,
2. conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 2584/2024 pubblicata in data 7.3.2024;
3. condanna a pagare a ora , Parte_1 CP_2 Parte_5 Parte_2
, , le spese del presente grado di giudizio
[...] Parte_3 Controparte_3 che si liquidano, in complessivi € 18.511,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 28.5.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
Carlo Maddaloni
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