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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 4395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4395 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 960/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA RC, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 960/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Milone Mario Parte_1
Attore contro rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
VE AR rappresentata e difesa dall'Avv. Daminelli Controparte_2
MO
rappresentata e difesa dall'Avv. Motta Controparte_3
Domenica
INPS
Convenuti
Tribunale di Palermo sezione VI Civile MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 24.1.2025
[...]
conveniva in giudizio la ed i terzi Pt_1 Controparte_1 pignorati ed INPS, instaurando Controparte_2 Controparte_3
il giudizio di merito seguente all'opposizione all'esecuzione
(intrapresa dalla per il credito di euro Controparte_1
425.216,71), promossa dallo stesso debitore . Parte_1
L'opponente con ricorso ex art. 617 c.p.c. deduceva l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento esecutivo n. 2577/2023 in data 14.5.2024, lamentando l'assegnazione di somme integralmente e parzialmente impignorabili, in violazione dell'art. 545 c.p.c.
In data 11.11.2024 veniva revocato dal G.E. il decreto di sospensione dell'esecuzione reso inaudita altera parte il 30.5.2024 e dichiarata cessata la materia del contendere nella fase cautelare dell'opposizione, rilevando l'avvenuto pagamento dei crediti pignorati oggetto di assegnazione e la necessità di un esame riservato alla fase di merito con riferimento alle doglianze attinenti ai limiti di pignorabilità e alle duplicazioni delle trattenute.
Deduceva parte opponente, con riferimento alle somme pignorate presso il terzo INPS, che – in base all'ordinanza di assegnazione ed alla successiva ordinanza dell'11.11.2024 – l'INPS era tenuta a corrispondere al creditore un quinto del trattamento pensionistico del debitore per l'anno 2024, detratta la quota impignorabile di euro
1.068,82, nonché un quinto della somma di euro 3.192,00 già accantonata nell'ambito del precedente pignoramento n. 3217/2022,
- 2 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
dichiarato estinto, previa rideterminazione secondo il nuovo limite di impignorabilità.
Lamentava il mancato rispetto di tali disposizioni da parte del terzo
INPS, che aveva svincolato in favore del debitore solo i quattro quinti della somma accantonata e chiedeva l'accertamento dell'obbligo del terzo di applicare il limite di euro 1.068,82 anche ai ratei maturati nel
2024, come rilevato dallo stesso G.E.
Censurava, inoltre, l'assegnazione delle somme depositate sul conto corrente derivanti da ratei pensionistici già decurtati CP_2
dell'importo pignorabile dall'INPS e ulteriormente trattenuti dal terzo, nonché la mancata considerazione della natura cointestata del rapporto, che imponeva comunque la limitazione dell'assegnazione al 50% del saldo.
Analoghe doglianze sollevava con riguardo alle somme accreditate presso il terzo , deducendo l'illegittimità delle CP_3
trattenute operate sui ratei pensionistici di giugno e agosto 2023, già operate dall'INPS, nonché l'omessa applicazione del limite di impignorabilità pari al triplo della pensione sociale sulle somme accreditate prima del pignoramento.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di illegittimità delle assegnazioni disposte nei confronti di tutti i terzi pignorati, con condanna della creditrice alla restituzione delle somme indebitamente percepite e alla rideterminazione delle quote dovute nel rispetto dei limiti di impignorabilità previsti dalla legge, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva la deducendo di avere già Controparte_1
- 3 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
promosso una precedente procedura esecutiva, avente ad oggetto i medesimi crediti pensionistici del debitore, dichiarata estinta nelle more del procedimento definito con l'ordinanza di assegnazione opposta, e che il terzo INPS, ricevuto il nuovo pignoramento il
26.5.2023, aveva correttamente mantenuto il vincolo sul quinto delle somme già accantonate.
Rilevava che il G.E., con ordinanza di assegnazione opposta, aveva applicato il nuovo limite di impignorabilità di euro 1.000,00, sicché la domanda avversaria risultava ultronea, non essendo state incamerate somme superiori a quelle assegnate, avendo l'INPS integralmente eseguito l'ordinanza.
Con riferimento alle somme assegnate nei confronti del terzo riteneva analogamente che, alla luce del precedente CP_2 pignoramento, poi dichiarato estinto, il terzo ricevuto il CP_2
nuovo pignoramento l'11.8.2023, aveva legittimamente vincolato integralmente le somme già accantonate, atteso che il debitore aveva interrotto l'accredito della pensione sul conto (spostandolo CP_2
sul conto ) fin da gennaio 2023, dunque otto mesi prima CP_3 del pignoramento e considerato che sul conto risultavano CP_2
altresì accrediti di diversa provenienza.
Evidenziava, infine, che la cointestataria del conto era deceduta dal
2019, sicché il saldo vincolato risultava di esclusiva titolarità del debitore . Pt_1
Con riferimento alle somme assegnate nei confronti del terzo
[...]
deduceva che il G.E. correttamente aveva disposto Controparte_3
l'assegnazione nei limiti di cui all'art. 545, co. VIII, c.p.c., escludendo i successivi accrediti già decurtati dall'INPS, al fine di evitare una
- 4 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
doppia trattenuta sulla pensione.
Osservava, inoltre, che la duplicazione delle trattenute poteva riguardare, al più, la mensilità di agosto 2023 e che l'accredito proveniente da (pari ad euro 3.060,62) costituiva somma Parte_2
legittimamente pignorabile.
Si costituivano i terzi e Controparte_2 Controparte_3
evidenziando la correttezza del proprio operato e rimettendosi alla decisione del giudice.
La causa, istruita con sole prove documentali, veniva discussa all'udienza del 14.10.2025, previo deposito di note conclusive, alla quale il giudice riservava la decisione nei termini di legge.
Ciò premesso, con riferimento al pignoramento presso il terzo
INPS, le doglianze dell'opponente non possono trovare accoglimento.
Il G.E., nell'ordinanza di assegnazione impugnata, applicava correttamente la disciplina sopravvenuta introdotta dall'art. 21-bis del d.l. n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 142/2022, che ha novellato l'art. 545, comma VII, c.p.c., fissando il limite di impignorabilità dei ratei pensionistici nella misura pari al doppio dell'assegno sociale mensile, con un valore minimo inderogabile di euro 1.000,00.
Tale limite, come evidenziato anche in sede esecutiva, deve essere riferito all'importo dell'assegno sociale vigente alla data dell'ordinanza di assegnazione, atteso che la normativa in materia di pignorabilità dei trattamenti pensionistici ha natura sostanziale e risponde a un interesse pubblicistico di tutela delle esigenze minime di vita del debitore, secondo i principi già affermati dalla Corte
- 5 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
costituzionale con sentenza n. 12/2019.
Ne consegue la legittimità del provvedimento del G.E. di rideterminazione delle somme accantonate dall'INPS in funzione del nuovo limite di euro 1.000,00, nonché la legittimità dell'operato dell' , nel dare esecuzione al provvedimento nei Controparte_4 limiti così individuati, non emergendo violazioni né duplicazioni di trattenute.
Con riferimento al pignoramento presso il terzo Controparte_2 le doglianze dell'opponente risultano prive di fondamento.
La circostanza che, in occasione di una precedente procedura esecutiva, avesse già operato accantonamenti sul conto CP_2
dell'esecutato applicando i limiti di cui all'art. 545 c.p.c. — con conseguente duplicazione, in concreto, delle trattenute sulla pensione già effettuate dall'INPS nel medesimo periodo — non assume rilievo nel successivo procedimento espropriativo definito con l'ordinanza di assegnazione oggetto di opposizione.
All'atto della notifica del secondo pignoramento, infatti, il conto corrente intestato al presso non era più alimentato da Pt_1 CP_2
ratei pensionistici, poiché il relativo accredito era stato trasferito su un diverso rapporto acceso presso nel corso del primo CP_3 pignoramento e già otto mesi prima dell'avvio del nuovo procedimento. Nulla, del resto, risulta in senso contrario dalla dichiarazione resa da che non menziona accrediti di natura CP_2 pensionistica.
Quanto alla censura volta a ottenere la limitazione dell'assegnazione alla metà del saldo per effetto della cointestazione del conto, essa è parimenti infondata.
- 6 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
Se è vero che la dichiarazione del terzo presenta profili di incertezza, laddove indica che il conto corrente intestato a e ad Parte_1 altro soggetto estraneo alla procedura è stato vincolato per l'importo di euro 3.569,65, senza precisare se tale somma corrisponda già alla quota di spettanza del solo ai sensi dell'art. 1298 c.c., deve pure Pt_1 osservarsi che tale circostanza non risulta chiarita da alcuna delle parti.
Deve allora farsi applicazione della regola generale di cui all'art. 2697
c.c., secondo cui l'onere della prova delle circostanze affermate a sostegno della domanda giudiziale incombe sull'attore. Nella specie, era onere dell'opponente fornire la prova che il saldo del rapporto ammontava complessivamente a euro 3.569,65 e che, pertanto, il vincolo disposto riguardava anche la quota di spettanza del cointestatario, dovendo in tal caso limitarsi il pignoramento alla sola quota di un mezzo delle giacenze, o formulare richieste istruttorie utili a tale necessità probatoria. Tale prova non è stata offerta.
La questione, tuttavia, risulta del tutto ininfluente alla luce della dirimente circostanza documentata in atti, ossia che la cointestataria
(nominativo emerso dalla dichiarazione Parte_3
integrativa resa da successivamente al rinvio ex art. 599 CP_2
c.p.c. disposto dal G.E.) è deceduta in data anteriore al pignoramento
(16.10.2019), come da certificato anagrafico di morte allegato da parte creditrice.
Conseguentemente, non emergendo elementi che rendano erronea la valutazione compiuta in sede esecutiva, l'operato del terzo e la conseguente assegnazione devono ritenersi legittimi.
Infine, con riferimento alle somme pignorate presso il terzo CP_3
- 7 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
l'opposizione merita accoglimento nei limiti di Controparte_3
seguito precisati.
Dalla lettura dell'ordinanza di assegnazione impugnata risulta che il
G.E. richiamava l'art. 545, comma VIII, c.p.c., per individuare i limiti di pignorabilità delle somme giacenti su conto corrente derivanti da accrediti di natura pensionistica.
Tuttavia, come emerge dalla dichiarazione aggiornata di CP_3
Italiane, le somme trattenute sui ratei pensionistici di giugno e agosto
2023 (invero già accantonate per precedente esecuzione poi estinta
e poi nuovamente messe a disposizione per il pignoramento di cui qui si tratta) risultano indebite giacchè tali ratei erano già stati decurtati all'origine, per effetto del pignoramento eseguito anche presso l'INPS.
L'opponente ha, pertanto, diritto alla restituzione della Pt_1 somma complessiva di euro 339,80, come precisata dal - Pt_1
corrispondente all'importo illegittimamente vincolato da
[...]
sui predetti ratei pensionistici, già decurtati direttamente CP_3
dall'Ente previdenziale. A tale restituzione è tenuto il creditore, risultando già eseguita l'ordinanza di assegnazione con disposizione di pagamento a parte di . Controparte_3
Per l'effetto, l'opposizione va accolta nei soli limiti sopra indicati, mentre per ogni altra parte le domande devono essere rigettate.
Stante il limitato accoglimento delle domande proposte, le spese di lite vanno compensate per intero nei confronti dei terzi pignorati e per ½ nei confronti del procedente e, considerata prevalente la soccombenza del , questi va condannato a rifondere alla Pt_1 [...]
la restante quota di 1/2 delle spese di lite, liquidate CP_1
- 8 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
come in dispositivo avuto riguardo all'ammontare dell'assegnazione contestata (contenuto entro euro 10.000,00), per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, in esse assorbita l'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia del terzo INPS;
- Rigetta l'opposizione quanto alle censure relative al pignoramento presso i terzi INPS e Controparte_2
- Accoglie parzialmente l'opposizione quanto alle censure relative al pignoramento presso il terzo e, Controparte_3 per l'effetto, condanna in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di euro 339,80 in favore dell'opponente ; Pt_1
- Compensa le spese di lite per intero nei confronti dei terzi pignorati e per ½ nei confronti di Controparte_1
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
la restante quota di ½ delle spese del presente giudizio, che liquida nell'intero in complessivi euro 2000,00 per compensi, euro 264,00 per esborsi esenti, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, il 5 Novembre 2025
Il Giudice
IA RC
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Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA RC, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 960/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Milone Mario Parte_1
Attore contro rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
VE AR rappresentata e difesa dall'Avv. Daminelli Controparte_2
MO
rappresentata e difesa dall'Avv. Motta Controparte_3
Domenica
INPS
Convenuti
Tribunale di Palermo sezione VI Civile MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 24.1.2025
[...]
conveniva in giudizio la ed i terzi Pt_1 Controparte_1 pignorati ed INPS, instaurando Controparte_2 Controparte_3
il giudizio di merito seguente all'opposizione all'esecuzione
(intrapresa dalla per il credito di euro Controparte_1
425.216,71), promossa dallo stesso debitore . Parte_1
L'opponente con ricorso ex art. 617 c.p.c. deduceva l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento esecutivo n. 2577/2023 in data 14.5.2024, lamentando l'assegnazione di somme integralmente e parzialmente impignorabili, in violazione dell'art. 545 c.p.c.
In data 11.11.2024 veniva revocato dal G.E. il decreto di sospensione dell'esecuzione reso inaudita altera parte il 30.5.2024 e dichiarata cessata la materia del contendere nella fase cautelare dell'opposizione, rilevando l'avvenuto pagamento dei crediti pignorati oggetto di assegnazione e la necessità di un esame riservato alla fase di merito con riferimento alle doglianze attinenti ai limiti di pignorabilità e alle duplicazioni delle trattenute.
Deduceva parte opponente, con riferimento alle somme pignorate presso il terzo INPS, che – in base all'ordinanza di assegnazione ed alla successiva ordinanza dell'11.11.2024 – l'INPS era tenuta a corrispondere al creditore un quinto del trattamento pensionistico del debitore per l'anno 2024, detratta la quota impignorabile di euro
1.068,82, nonché un quinto della somma di euro 3.192,00 già accantonata nell'ambito del precedente pignoramento n. 3217/2022,
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Tribunale di Palermo
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dichiarato estinto, previa rideterminazione secondo il nuovo limite di impignorabilità.
Lamentava il mancato rispetto di tali disposizioni da parte del terzo
INPS, che aveva svincolato in favore del debitore solo i quattro quinti della somma accantonata e chiedeva l'accertamento dell'obbligo del terzo di applicare il limite di euro 1.068,82 anche ai ratei maturati nel
2024, come rilevato dallo stesso G.E.
Censurava, inoltre, l'assegnazione delle somme depositate sul conto corrente derivanti da ratei pensionistici già decurtati CP_2
dell'importo pignorabile dall'INPS e ulteriormente trattenuti dal terzo, nonché la mancata considerazione della natura cointestata del rapporto, che imponeva comunque la limitazione dell'assegnazione al 50% del saldo.
Analoghe doglianze sollevava con riguardo alle somme accreditate presso il terzo , deducendo l'illegittimità delle CP_3
trattenute operate sui ratei pensionistici di giugno e agosto 2023, già operate dall'INPS, nonché l'omessa applicazione del limite di impignorabilità pari al triplo della pensione sociale sulle somme accreditate prima del pignoramento.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di illegittimità delle assegnazioni disposte nei confronti di tutti i terzi pignorati, con condanna della creditrice alla restituzione delle somme indebitamente percepite e alla rideterminazione delle quote dovute nel rispetto dei limiti di impignorabilità previsti dalla legge, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva la deducendo di avere già Controparte_1
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Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
promosso una precedente procedura esecutiva, avente ad oggetto i medesimi crediti pensionistici del debitore, dichiarata estinta nelle more del procedimento definito con l'ordinanza di assegnazione opposta, e che il terzo INPS, ricevuto il nuovo pignoramento il
26.5.2023, aveva correttamente mantenuto il vincolo sul quinto delle somme già accantonate.
Rilevava che il G.E., con ordinanza di assegnazione opposta, aveva applicato il nuovo limite di impignorabilità di euro 1.000,00, sicché la domanda avversaria risultava ultronea, non essendo state incamerate somme superiori a quelle assegnate, avendo l'INPS integralmente eseguito l'ordinanza.
Con riferimento alle somme assegnate nei confronti del terzo riteneva analogamente che, alla luce del precedente CP_2 pignoramento, poi dichiarato estinto, il terzo ricevuto il CP_2
nuovo pignoramento l'11.8.2023, aveva legittimamente vincolato integralmente le somme già accantonate, atteso che il debitore aveva interrotto l'accredito della pensione sul conto (spostandolo CP_2
sul conto ) fin da gennaio 2023, dunque otto mesi prima CP_3 del pignoramento e considerato che sul conto risultavano CP_2
altresì accrediti di diversa provenienza.
Evidenziava, infine, che la cointestataria del conto era deceduta dal
2019, sicché il saldo vincolato risultava di esclusiva titolarità del debitore . Pt_1
Con riferimento alle somme assegnate nei confronti del terzo
[...]
deduceva che il G.E. correttamente aveva disposto Controparte_3
l'assegnazione nei limiti di cui all'art. 545, co. VIII, c.p.c., escludendo i successivi accrediti già decurtati dall'INPS, al fine di evitare una
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Tribunale di Palermo
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doppia trattenuta sulla pensione.
Osservava, inoltre, che la duplicazione delle trattenute poteva riguardare, al più, la mensilità di agosto 2023 e che l'accredito proveniente da (pari ad euro 3.060,62) costituiva somma Parte_2
legittimamente pignorabile.
Si costituivano i terzi e Controparte_2 Controparte_3
evidenziando la correttezza del proprio operato e rimettendosi alla decisione del giudice.
La causa, istruita con sole prove documentali, veniva discussa all'udienza del 14.10.2025, previo deposito di note conclusive, alla quale il giudice riservava la decisione nei termini di legge.
Ciò premesso, con riferimento al pignoramento presso il terzo
INPS, le doglianze dell'opponente non possono trovare accoglimento.
Il G.E., nell'ordinanza di assegnazione impugnata, applicava correttamente la disciplina sopravvenuta introdotta dall'art. 21-bis del d.l. n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 142/2022, che ha novellato l'art. 545, comma VII, c.p.c., fissando il limite di impignorabilità dei ratei pensionistici nella misura pari al doppio dell'assegno sociale mensile, con un valore minimo inderogabile di euro 1.000,00.
Tale limite, come evidenziato anche in sede esecutiva, deve essere riferito all'importo dell'assegno sociale vigente alla data dell'ordinanza di assegnazione, atteso che la normativa in materia di pignorabilità dei trattamenti pensionistici ha natura sostanziale e risponde a un interesse pubblicistico di tutela delle esigenze minime di vita del debitore, secondo i principi già affermati dalla Corte
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costituzionale con sentenza n. 12/2019.
Ne consegue la legittimità del provvedimento del G.E. di rideterminazione delle somme accantonate dall'INPS in funzione del nuovo limite di euro 1.000,00, nonché la legittimità dell'operato dell' , nel dare esecuzione al provvedimento nei Controparte_4 limiti così individuati, non emergendo violazioni né duplicazioni di trattenute.
Con riferimento al pignoramento presso il terzo Controparte_2 le doglianze dell'opponente risultano prive di fondamento.
La circostanza che, in occasione di una precedente procedura esecutiva, avesse già operato accantonamenti sul conto CP_2
dell'esecutato applicando i limiti di cui all'art. 545 c.p.c. — con conseguente duplicazione, in concreto, delle trattenute sulla pensione già effettuate dall'INPS nel medesimo periodo — non assume rilievo nel successivo procedimento espropriativo definito con l'ordinanza di assegnazione oggetto di opposizione.
All'atto della notifica del secondo pignoramento, infatti, il conto corrente intestato al presso non era più alimentato da Pt_1 CP_2
ratei pensionistici, poiché il relativo accredito era stato trasferito su un diverso rapporto acceso presso nel corso del primo CP_3 pignoramento e già otto mesi prima dell'avvio del nuovo procedimento. Nulla, del resto, risulta in senso contrario dalla dichiarazione resa da che non menziona accrediti di natura CP_2 pensionistica.
Quanto alla censura volta a ottenere la limitazione dell'assegnazione alla metà del saldo per effetto della cointestazione del conto, essa è parimenti infondata.
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Se è vero che la dichiarazione del terzo presenta profili di incertezza, laddove indica che il conto corrente intestato a e ad Parte_1 altro soggetto estraneo alla procedura è stato vincolato per l'importo di euro 3.569,65, senza precisare se tale somma corrisponda già alla quota di spettanza del solo ai sensi dell'art. 1298 c.c., deve pure Pt_1 osservarsi che tale circostanza non risulta chiarita da alcuna delle parti.
Deve allora farsi applicazione della regola generale di cui all'art. 2697
c.c., secondo cui l'onere della prova delle circostanze affermate a sostegno della domanda giudiziale incombe sull'attore. Nella specie, era onere dell'opponente fornire la prova che il saldo del rapporto ammontava complessivamente a euro 3.569,65 e che, pertanto, il vincolo disposto riguardava anche la quota di spettanza del cointestatario, dovendo in tal caso limitarsi il pignoramento alla sola quota di un mezzo delle giacenze, o formulare richieste istruttorie utili a tale necessità probatoria. Tale prova non è stata offerta.
La questione, tuttavia, risulta del tutto ininfluente alla luce della dirimente circostanza documentata in atti, ossia che la cointestataria
(nominativo emerso dalla dichiarazione Parte_3
integrativa resa da successivamente al rinvio ex art. 599 CP_2
c.p.c. disposto dal G.E.) è deceduta in data anteriore al pignoramento
(16.10.2019), come da certificato anagrafico di morte allegato da parte creditrice.
Conseguentemente, non emergendo elementi che rendano erronea la valutazione compiuta in sede esecutiva, l'operato del terzo e la conseguente assegnazione devono ritenersi legittimi.
Infine, con riferimento alle somme pignorate presso il terzo CP_3
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l'opposizione merita accoglimento nei limiti di Controparte_3
seguito precisati.
Dalla lettura dell'ordinanza di assegnazione impugnata risulta che il
G.E. richiamava l'art. 545, comma VIII, c.p.c., per individuare i limiti di pignorabilità delle somme giacenti su conto corrente derivanti da accrediti di natura pensionistica.
Tuttavia, come emerge dalla dichiarazione aggiornata di CP_3
Italiane, le somme trattenute sui ratei pensionistici di giugno e agosto
2023 (invero già accantonate per precedente esecuzione poi estinta
e poi nuovamente messe a disposizione per il pignoramento di cui qui si tratta) risultano indebite giacchè tali ratei erano già stati decurtati all'origine, per effetto del pignoramento eseguito anche presso l'INPS.
L'opponente ha, pertanto, diritto alla restituzione della Pt_1 somma complessiva di euro 339,80, come precisata dal - Pt_1
corrispondente all'importo illegittimamente vincolato da
[...]
sui predetti ratei pensionistici, già decurtati direttamente CP_3
dall'Ente previdenziale. A tale restituzione è tenuto il creditore, risultando già eseguita l'ordinanza di assegnazione con disposizione di pagamento a parte di . Controparte_3
Per l'effetto, l'opposizione va accolta nei soli limiti sopra indicati, mentre per ogni altra parte le domande devono essere rigettate.
Stante il limitato accoglimento delle domande proposte, le spese di lite vanno compensate per intero nei confronti dei terzi pignorati e per ½ nei confronti del procedente e, considerata prevalente la soccombenza del , questi va condannato a rifondere alla Pt_1 [...]
la restante quota di 1/2 delle spese di lite, liquidate CP_1
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Sezione VI Civile
come in dispositivo avuto riguardo all'ammontare dell'assegnazione contestata (contenuto entro euro 10.000,00), per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, in esse assorbita l'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia del terzo INPS;
- Rigetta l'opposizione quanto alle censure relative al pignoramento presso i terzi INPS e Controparte_2
- Accoglie parzialmente l'opposizione quanto alle censure relative al pignoramento presso il terzo e, Controparte_3 per l'effetto, condanna in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di euro 339,80 in favore dell'opponente ; Pt_1
- Compensa le spese di lite per intero nei confronti dei terzi pignorati e per ½ nei confronti di Controparte_1
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
la restante quota di ½ delle spese del presente giudizio, che liquida nell'intero in complessivi euro 2000,00 per compensi, euro 264,00 per esborsi esenti, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, il 5 Novembre 2025
Il Giudice
IA RC
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