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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4521 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3753/2024, assunta in decisione all'udienza del 17 settembre 2025 celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Ernesto Parte_1 CodiceFiscale_1
Castaldo c.f. in virtù di procura alle liti rilasciata ex art. 83, III comma, CodiceFiscale_2
c.p.c. e posta in calce all'atto di appello, presso il cui studio in Giugliano in Campania, alla via Giuseppe Mazzini n. 26 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. 34, p.i. , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ Part
, c.f. 007 390 612, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
E
p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_4
già in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1079/2024 pubblicata in data
29 gennaio 2024, non notificata, in materia di opposizione all'esecuzione a cartella esattoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 29 luglio 2024 e iscritto a ruolo l'8 agosto 2024 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 1079/2024, pubblicata in data 29 gennaio 2024, non
[...]
notificata, con cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'opposizione da lui proposta nei confronti della del e della terza Controparte_1 Controparte_2 pignorata al pignoramento esattoriale ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602/1973 Controparte_4
notificatogli il 6 marzo 2019 per € 1.001,58 in base ad una serie di accertamenti Tares e TARI.
Il primo giudice, motivando sul discrimen tra giurisdizione ordinaria e tributaria e sulla disposizione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, verificata l'operatività dell'art. 57 del prefato d.P.R. ancor prima dell'intervento della Corte costituzionale, appurando esistente la notifica
- nella sua vigenza - dell'ingiunzione fiscale n. 2018/13951 e la natura tributaria dei crediti, ha ritenuto che ne sarebbe occorsa l'impugnazione dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Ha osservato, invero, che l'intervento della Consulta, con sentenza n. 114 del 31 maggio 2018, sull'art. 57 comma 1° lettera a) del d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui la disposizione non prevedeva l'ammissibilità dell'opposizione esecutiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella pagamento o dell'avviso ai sensi dell'art. 50 del citato d.P.R., sul piano dei rimedi offerti al contribuente, stante la “complementarietà” piuttosto che “concorrenza” tra giurisdizioni, non permette comunque alle opposizioni esecutive di recuperare le doglianze che costui avrebbe dovuto far valere dinanzi al giudice tributario. Alla statuizione in rito è seguita la condanna dell'opponente alle spese in favore di unica costituita. CP_1
1.1. L'appello è stato affidato a cinque motivi, all'esito dei quali ha chiesto Parte_1
di accogliere l'impugnazione proposta e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, di accogliere la domanda nel merito e tutte le conclusioni rassegnate nel corso del primo grado di giudizio. Ha così chiesto di dichiarare la nullità, l'annullabilità o l'inefficacia,
l'illegittimità e l'invalidità dell'atto di pignoramento oggetto di causa data l'inesistenza del credito posto alla base dell'azione ex adverso avviata e per inesistenza del titolo esecutivo
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda azionato dagli enti appellati. Ha chiesto di condannare parti appellate, in solido tra loro o ognuno per quanto di spettanza, alla restituzione delle somme illegittimamente pignorate dal suo conto, oltre che alla corresponsione degli interessi legali calcolati dal giorno del dovuto e fino all'effettivo soddisfo. Ha chiesto di riformare la sentenza appellata nella parte in cui l'istante è stato condannato alle spese. Ha chiesto di accogliere la propria domanda risarcitoria ed accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto vantato dagli appellati di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'attuale appellante con l'istaurazione del procedimento esecutivo impugnato in giudizio. Ha chiesto di rigettare tutte le richieste ed eccezioni avanzate dalle controparti. Ha chiesto la vittoria di diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese e rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.
2. In grado d'appello è rimasta contumace, pur avendo ricevuto notificata la citazione con p.e.c. il 29 luglio 2024, sia costituita in Tribunale, sia il Controparte_1 Controparte_2
e – già già allora tali.
[...] Controparte_3 Controparte_4
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria. All'udienza del 17 settembre 2025 la Corte ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di opposizione esecutiva al pignoramento esattoriale presso terzi in suo danno ha contestato, sia in sede cautelare sia nella riassunzione nel merito, il Parte_1
diritto della quale concessionaria della riscossione per il Controparte_1 [...]
, ente creditore, di agire in executivis per inesistenza ab origine di un valido Controparte_2
ed efficace titolo esecutivo in violazione dell'art. 474 c.p.c..
Ha riferito d'avere ricevuto nel mese di luglio 2017 due ingiunzioni fiscali emesse da parte del con cui gli era stato chiesto il pagamento della TARI Controparte_2
riguardante gli anni 2016 e 2017 in riferimento ad un immobile sito nel menzionato Comune, negando d'averlo occupato in quegli anni per averlo rilasciato in data 21 dicembre 2011 al legittimo proprietario. Ha aggiunto d'essere insorto contro le ingiunzioni, spiegando due ricorsi oppositivi protestando l'inesistenza del presupposto del tributo, allegando ed inviando al sia il formale documento di denuncia della Controparte_2
cessazione della occupazione dell'immobile del 21 dicembre 2011 sia il certificato storico di
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda residenza da cui evincere il suo trasferimento a Napoli. Ha quindi chiesto di dichiarare l'inesistenza del titolo posto a fondamento del pignoramento oggetto di causa.
4.2. In data 11 maggio 2021 si è costituita la iferendo che il pignoramento Controparte_1
è seguito all'ingiunzione fiscale n. 2018/13951 notificata il 20 ottobre 2018, per l'importo non sgravato. Ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare il difetto di giurisdizione, avendo i crediti natura tributaria.
4.3. Nella contumacia del e di la causa è stata Controparte_2 Controparte_4
riservata in decisione.
5. Il Tribunale di Napoli con la sentenza n.1079/2024, pubblicata in data 29 gennaio 2024, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dall' che ha condannato alle Pt_1
spese in favore di liquidate in € 440,00 oltre accessori di legge. Controparte_1
5.1. Il Tribunale ha preliminarmente considerato come non sia stata contestata la notifica dell'ingiunzione di pagamento in data 20 ottobre 2018 e, come già detto al § 1, dopo l'esegesi dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 ha concluso che l'opponente avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni dinanzi al giudice tributario con le forme e nei termini previste dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non avendo esse ingresso nella sede adita.
6. In rito va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificato in data lunedì 29 luglio 2024 a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 29 gennaio 2024 e non notificata, dunque rispettando l'art. 327 c.p.c..
7. Con il primo motivo d'impugnazione, ha opinato violazione dell'art. Parte_1
19 del d.lgs. n. 546/1992 ritenendo che il primo giudice sia incorso in errore nel non accoglie il motivo d'opposizione che ha negato il diritto degli appellati di agire in executivis e di permettere l'apprensione delle somme pignorate in mancanza ab origine di un titolo esecutivo valido ed efficace.
8. Con il secondo motivo di impugnazione, è insorto contro Parte_1
l'affermazione scritta in sentenza secondo cui non avrebbe contestato la notifica dell'ingiunzione fiscale che invece avrebbe negato d'avere mai ricevuto e che ha per questo chiesto di accertare e dichiarare effettivamente invalida, inesistente o nulla.
9. Con il terzo motivo di impugnazione, ha ribadito la violazione dell'art. Parte_1
474 c.p.c. chiedendo alla Corte, in riforma della statuizione di primo grado, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto degli appellati di agire in executivis, con conseguente illegittimità del pignoramento esattoriale opposto, ordinando la restituzione delle somme
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda apprese dal suo conto corrente bancario attesa l'assenza ab origine di un titolo esecutivo valido ed efficace.
10. Con il quarto motivo di impugnazione, è insorto contro la Parte_1 liquidazione delle spese di lite.
11. Nel quinto e ultimo motivo di impugnazione, ha riproposto la Parte_1
domanda risarcitoria di liquidazione dei danni subiti, già proposta nel precedente grado del giudizio.
12. I motivi, passibili di decisione unitaria, sono privi di fondamento.
Il pignoramento presso terzi, regolato dall'art. 72 bis, d.P.R. n. 602 del 1973, è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, la quale non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito (Cassazione civile,
10 dicembre 2019, n. 32203; Cassazione civile, 9 agosto 2018, n. 20706; Cassazione civile, 14 novembre 2017, n. 26830; Cassazione civile, 13 febbraio 2015, n. 2857).
Ciò non esclude l'intervento del giudice dell'esecuzione qualora siano proposte opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi (Cassazione civile n. 32203/2019 e n. 20706/2018 cit.). In questo alveo va individuato il plesso giurisdizionale al quale l'opponente deve rivolgere le proprie istanze di tutela (da ultimo se ne sono occupate le Sezioni Unite della Corte con l'ordinanza in tema di regolamento di giurisdizione del 16 agosto 2025, n. 23355).
Ebbene, costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto)”.
Viceversa, alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, tanto nel caso sia
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, tanto se sia conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque abbia legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria) (Cassazione civile, SS.UU., 14 aprile 2020,
n. 7822; Cassazione civile, SS.UU. 28 giugno 2018, n. 17126; Cassazione civile, SS.UU., 5 giugno 2017, n. 13913).
Nello stesso senso si legge nella massima della Cassazione civile SS.UU. 29 gennaio 2025, n.
2098 ove è riportato che “In materia di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato. Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici. Alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Ebbene, come rettamente rilevato dal primo giudice, le obiezioni dell'opponente riguardano la sostanza del suo presunto debito tributario e l'occasione in cui costui ha creduto possibile spenderle è stata quella del pignoramento esattoriale, solo per “recuperare” la possibilità di reazione che, a suo dire, sarebbe mancata in precedenza. Si tratta tuttavia di obiezioni, incluse quelle relative a vizi di notifica e degli stessi atti impositivi, che fondano sulla pretesa tributaria per cui la giurisdizione resta quella delle Corti di Giustizia, sia per dolersi degli accertamenti, sia dell'ingiunzione fiscale seguitane, inclusa la sua contestata notifica.
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ne consegue che, per le rette e condivisibili valutazioni del Tribunale, l'appello non può essere accolto e la sentenza con esso impugnata meritevole di sicura conferma.
Nella prefata decisione è assorbita ogni questione sul merito e sull'azione di danni devoluta alla Corte, mentre il motivo sulle spese non ha pregio in quanto il Tribunale ha regolato le stesse applicando il principio della soccombenza.
13. Data la contumacia delle parti appellate non va resa statuizione di spese del presnete grado del giudizio.
14. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame quanto alla appellante e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1079/2024 pubblicata in data 29 gennaio 2024, così provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
⎯ nulla per spese agli appellati non costituiti;
⎯ dà atto, attesa l'inammissibilità dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Napoli, 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3753/2024, assunta in decisione all'udienza del 17 settembre 2025 celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Ernesto Parte_1 CodiceFiscale_1
Castaldo c.f. in virtù di procura alle liti rilasciata ex art. 83, III comma, CodiceFiscale_2
c.p.c. e posta in calce all'atto di appello, presso il cui studio in Giugliano in Campania, alla via Giuseppe Mazzini n. 26 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. 34, p.i. , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ Part
, c.f. 007 390 612, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
E
p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_4
già in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1079/2024 pubblicata in data
29 gennaio 2024, non notificata, in materia di opposizione all'esecuzione a cartella esattoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 29 luglio 2024 e iscritto a ruolo l'8 agosto 2024 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 1079/2024, pubblicata in data 29 gennaio 2024, non
[...]
notificata, con cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'opposizione da lui proposta nei confronti della del e della terza Controparte_1 Controparte_2 pignorata al pignoramento esattoriale ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602/1973 Controparte_4
notificatogli il 6 marzo 2019 per € 1.001,58 in base ad una serie di accertamenti Tares e TARI.
Il primo giudice, motivando sul discrimen tra giurisdizione ordinaria e tributaria e sulla disposizione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, verificata l'operatività dell'art. 57 del prefato d.P.R. ancor prima dell'intervento della Corte costituzionale, appurando esistente la notifica
- nella sua vigenza - dell'ingiunzione fiscale n. 2018/13951 e la natura tributaria dei crediti, ha ritenuto che ne sarebbe occorsa l'impugnazione dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Ha osservato, invero, che l'intervento della Consulta, con sentenza n. 114 del 31 maggio 2018, sull'art. 57 comma 1° lettera a) del d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui la disposizione non prevedeva l'ammissibilità dell'opposizione esecutiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella pagamento o dell'avviso ai sensi dell'art. 50 del citato d.P.R., sul piano dei rimedi offerti al contribuente, stante la “complementarietà” piuttosto che “concorrenza” tra giurisdizioni, non permette comunque alle opposizioni esecutive di recuperare le doglianze che costui avrebbe dovuto far valere dinanzi al giudice tributario. Alla statuizione in rito è seguita la condanna dell'opponente alle spese in favore di unica costituita. CP_1
1.1. L'appello è stato affidato a cinque motivi, all'esito dei quali ha chiesto Parte_1
di accogliere l'impugnazione proposta e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, di accogliere la domanda nel merito e tutte le conclusioni rassegnate nel corso del primo grado di giudizio. Ha così chiesto di dichiarare la nullità, l'annullabilità o l'inefficacia,
l'illegittimità e l'invalidità dell'atto di pignoramento oggetto di causa data l'inesistenza del credito posto alla base dell'azione ex adverso avviata e per inesistenza del titolo esecutivo
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda azionato dagli enti appellati. Ha chiesto di condannare parti appellate, in solido tra loro o ognuno per quanto di spettanza, alla restituzione delle somme illegittimamente pignorate dal suo conto, oltre che alla corresponsione degli interessi legali calcolati dal giorno del dovuto e fino all'effettivo soddisfo. Ha chiesto di riformare la sentenza appellata nella parte in cui l'istante è stato condannato alle spese. Ha chiesto di accogliere la propria domanda risarcitoria ed accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto vantato dagli appellati di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'attuale appellante con l'istaurazione del procedimento esecutivo impugnato in giudizio. Ha chiesto di rigettare tutte le richieste ed eccezioni avanzate dalle controparti. Ha chiesto la vittoria di diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese e rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.
2. In grado d'appello è rimasta contumace, pur avendo ricevuto notificata la citazione con p.e.c. il 29 luglio 2024, sia costituita in Tribunale, sia il Controparte_1 Controparte_2
e – già già allora tali.
[...] Controparte_3 Controparte_4
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria. All'udienza del 17 settembre 2025 la Corte ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di opposizione esecutiva al pignoramento esattoriale presso terzi in suo danno ha contestato, sia in sede cautelare sia nella riassunzione nel merito, il Parte_1
diritto della quale concessionaria della riscossione per il Controparte_1 [...]
, ente creditore, di agire in executivis per inesistenza ab origine di un valido Controparte_2
ed efficace titolo esecutivo in violazione dell'art. 474 c.p.c..
Ha riferito d'avere ricevuto nel mese di luglio 2017 due ingiunzioni fiscali emesse da parte del con cui gli era stato chiesto il pagamento della TARI Controparte_2
riguardante gli anni 2016 e 2017 in riferimento ad un immobile sito nel menzionato Comune, negando d'averlo occupato in quegli anni per averlo rilasciato in data 21 dicembre 2011 al legittimo proprietario. Ha aggiunto d'essere insorto contro le ingiunzioni, spiegando due ricorsi oppositivi protestando l'inesistenza del presupposto del tributo, allegando ed inviando al sia il formale documento di denuncia della Controparte_2
cessazione della occupazione dell'immobile del 21 dicembre 2011 sia il certificato storico di
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda residenza da cui evincere il suo trasferimento a Napoli. Ha quindi chiesto di dichiarare l'inesistenza del titolo posto a fondamento del pignoramento oggetto di causa.
4.2. In data 11 maggio 2021 si è costituita la iferendo che il pignoramento Controparte_1
è seguito all'ingiunzione fiscale n. 2018/13951 notificata il 20 ottobre 2018, per l'importo non sgravato. Ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare il difetto di giurisdizione, avendo i crediti natura tributaria.
4.3. Nella contumacia del e di la causa è stata Controparte_2 Controparte_4
riservata in decisione.
5. Il Tribunale di Napoli con la sentenza n.1079/2024, pubblicata in data 29 gennaio 2024, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dall' che ha condannato alle Pt_1
spese in favore di liquidate in € 440,00 oltre accessori di legge. Controparte_1
5.1. Il Tribunale ha preliminarmente considerato come non sia stata contestata la notifica dell'ingiunzione di pagamento in data 20 ottobre 2018 e, come già detto al § 1, dopo l'esegesi dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 ha concluso che l'opponente avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni dinanzi al giudice tributario con le forme e nei termini previste dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non avendo esse ingresso nella sede adita.
6. In rito va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificato in data lunedì 29 luglio 2024 a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 29 gennaio 2024 e non notificata, dunque rispettando l'art. 327 c.p.c..
7. Con il primo motivo d'impugnazione, ha opinato violazione dell'art. Parte_1
19 del d.lgs. n. 546/1992 ritenendo che il primo giudice sia incorso in errore nel non accoglie il motivo d'opposizione che ha negato il diritto degli appellati di agire in executivis e di permettere l'apprensione delle somme pignorate in mancanza ab origine di un titolo esecutivo valido ed efficace.
8. Con il secondo motivo di impugnazione, è insorto contro Parte_1
l'affermazione scritta in sentenza secondo cui non avrebbe contestato la notifica dell'ingiunzione fiscale che invece avrebbe negato d'avere mai ricevuto e che ha per questo chiesto di accertare e dichiarare effettivamente invalida, inesistente o nulla.
9. Con il terzo motivo di impugnazione, ha ribadito la violazione dell'art. Parte_1
474 c.p.c. chiedendo alla Corte, in riforma della statuizione di primo grado, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto degli appellati di agire in executivis, con conseguente illegittimità del pignoramento esattoriale opposto, ordinando la restituzione delle somme
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda apprese dal suo conto corrente bancario attesa l'assenza ab origine di un titolo esecutivo valido ed efficace.
10. Con il quarto motivo di impugnazione, è insorto contro la Parte_1 liquidazione delle spese di lite.
11. Nel quinto e ultimo motivo di impugnazione, ha riproposto la Parte_1
domanda risarcitoria di liquidazione dei danni subiti, già proposta nel precedente grado del giudizio.
12. I motivi, passibili di decisione unitaria, sono privi di fondamento.
Il pignoramento presso terzi, regolato dall'art. 72 bis, d.P.R. n. 602 del 1973, è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, la quale non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito (Cassazione civile,
10 dicembre 2019, n. 32203; Cassazione civile, 9 agosto 2018, n. 20706; Cassazione civile, 14 novembre 2017, n. 26830; Cassazione civile, 13 febbraio 2015, n. 2857).
Ciò non esclude l'intervento del giudice dell'esecuzione qualora siano proposte opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi (Cassazione civile n. 32203/2019 e n. 20706/2018 cit.). In questo alveo va individuato il plesso giurisdizionale al quale l'opponente deve rivolgere le proprie istanze di tutela (da ultimo se ne sono occupate le Sezioni Unite della Corte con l'ordinanza in tema di regolamento di giurisdizione del 16 agosto 2025, n. 23355).
Ebbene, costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui “alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto)”.
Viceversa, alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, tanto nel caso sia
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, tanto se sia conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque abbia legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria) (Cassazione civile, SS.UU., 14 aprile 2020,
n. 7822; Cassazione civile, SS.UU. 28 giugno 2018, n. 17126; Cassazione civile, SS.UU., 5 giugno 2017, n. 13913).
Nello stesso senso si legge nella massima della Cassazione civile SS.UU. 29 gennaio 2025, n.
2098 ove è riportato che “In materia di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato. Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici. Alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Ebbene, come rettamente rilevato dal primo giudice, le obiezioni dell'opponente riguardano la sostanza del suo presunto debito tributario e l'occasione in cui costui ha creduto possibile spenderle è stata quella del pignoramento esattoriale, solo per “recuperare” la possibilità di reazione che, a suo dire, sarebbe mancata in precedenza. Si tratta tuttavia di obiezioni, incluse quelle relative a vizi di notifica e degli stessi atti impositivi, che fondano sulla pretesa tributaria per cui la giurisdizione resta quella delle Corti di Giustizia, sia per dolersi degli accertamenti, sia dell'ingiunzione fiscale seguitane, inclusa la sua contestata notifica.
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ne consegue che, per le rette e condivisibili valutazioni del Tribunale, l'appello non può essere accolto e la sentenza con esso impugnata meritevole di sicura conferma.
Nella prefata decisione è assorbita ogni questione sul merito e sull'azione di danni devoluta alla Corte, mentre il motivo sulle spese non ha pregio in quanto il Tribunale ha regolato le stesse applicando il principio della soccombenza.
13. Data la contumacia delle parti appellate non va resa statuizione di spese del presnete grado del giudizio.
14. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame quanto alla appellante e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1079/2024 pubblicata in data 29 gennaio 2024, così provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
⎯ nulla per spese agli appellati non costituiti;
⎯ dà atto, attesa l'inammissibilità dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Napoli, 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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