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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 651/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARESELLA WALTER, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5512/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259051154517000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230062397752000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2017 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 409/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
La parte ricorrente preso atto dell'avvenuto sgravio concorda con la cessazione della materia del contendere e insiste sulla condanna alle spese a carico dell'ufficio.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Difensore_3, dall'Avv. Difensore_2, e dal Dott. comm. Difensore_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate - Riscossione – Milano- e ,
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano.
Per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 06820259051154517/000, emessa da Agenzia delle
Entrate - Riscossione, notificata in data 27 ottobre 2025, e della cartella di pagamento in essa indicata n.
06820230062397752000 .
Il ricorrente contesta in fatto e in diritto la pretesa in quanto illegittima e infondata.
Conclude –in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della notificazione della cartella di pagamento n. 06820230062397752000, per violazione delle norme in materia di notificazione degli atti tributari, e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 06820259051154517/000. Infondatezza nel merito della pretesa.
- In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, diritti e onorari, oltre accessori di legge.
AdER ritualmente costituitasi con controdeduzioni, in via preliminare e pregiudiziale conclude:
1. respingere la richiesta di sospensione cautelare per assenza dei presupposti di legge;
2. dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia entrate riscossione riguardo le contestazioni relative al controllo ex art. 36 ter DPR 600 del 73, al disconoscimento del credito d'imposta estero e alla determinazione del tributo.
La DP II di Milano, costituitasi con controdeduzioni, precisa quanto segue:
In data 02/02/2026, l'Ufficio Territoriale di Milano II, con provvedimento, prot. n. 2026-S50476, emesso nella medesima data, analizzata la documentazione trasmessa dal sig. Ricorrente_1 il 24/12/2025, riconosce il credito di imposta per redditi prodotti all'estero (RIGO RN29 MOD. UNICO/18 ANNO 2017), e per l'effetto provvede allo sgravio integrale della Cartella di Pagamento N. 06820230062397752 (Identificativo Partita:
T180801170524140660000033/T), sottesa all'intimazione di pagamento impugnata nell'odierno contenzioso. Ad oggi, quindi, la cartella impugnata risulta Integralmente sgravata, il che comporta la conseguente richiesta di cessata materia del contendere, e quindi l'estinzione del giudizio ex art. 46 del D.
Lgs. n. 546/92, con compensazione delle spese di lite. Difatti, ai fini delle spese di lite, è opportuno evidenziare come l'Ufficio abbia provveduto ad annullare l'atto in contenzioso già con l'odierna costituzione ex art. 23, D. lgs. 546/1992 e quindi ben prima della trattazione dell'udienza, evitando l'ulteriore prosieguo del giudizio.
All'odierna pubblica udienza è presente il difensore del ricorrente, prende atto dell'intervenuto sgravio, aderisce alla cessazione della materia del contendere. Insiste per il rimborso delle spese di giudizio.
MOTIVAZIONI
La Corte, per economia processuale, sussistendo i presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, decide nel merito, con sentenza semplificata.
Rilevato che, come risulta in atti, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, ritenute fondate le ragioni del ricorrente in data 02/02/26 ha provveduto allo sgravio integrale della cartella, atto presupposto all'Intimazione impugnata. Conseguentemente è cessata la materia del contendere..
In merito alla regolamentazione delle spese, si osserva quanto segue, il ricorrente ha contestato la mancata notifica della cartella, nonché l'infondatezza della pretesa. Quest'ultimo per far valere le proprie ragioni ha instaurato il presente contenzioso. L'ufficio poco prima della data dell'udienza precisamente in data
02/02/2026, ha provveduto allo sgravio integrale. La rinuncia spontanea dell'Agenzia delle Entrate, vale da sola a provare l'illegittimità e l'infondatezza della cartella impugnata con il provvedimento di sgravio.
Sul punto merita riportare quanto statuito dal Giudice di Legittimità (ord. n. 373/2015 in motiv.) “alla luce della costante e ribadita giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale".
Conferma che viene ancora da ulteriori ordinanze della Suprema Corte di Cassazione (cass n. 3225/22 , cass.n. 24714/2022., n. 24234/2016).
Alla luce di quanto sopra, nel caso in esame opera, infatti, il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12 luglio 2005, secondo il quale “nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale”.
Come richiesto da AdER, si dichiara il difetto di legittimazione passiva di Agenzia Entrate Riscossione riguardo le contestazioni relative al controllo ex art. 36 ter DPR 600 del 73, al disconoscimento del credito d'imposta estero e alla determinazione del tributo.
Ne consegue la condanna a carico della DP II di Milano al pagamento delle spese che liquida in € 2000,00
(duemila) omnicomprensivi, in favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna l'ufficio al pagamento delle spese che liquida in €2000,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARESELLA WALTER, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5512/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Telefono_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259051154517000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230062397752000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2017 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 409/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
La parte ricorrente preso atto dell'avvenuto sgravio concorda con la cessazione della materia del contendere e insiste sulla condanna alle spese a carico dell'ufficio.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Difensore_3, dall'Avv. Difensore_2, e dal Dott. comm. Difensore_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate - Riscossione – Milano- e ,
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano.
Per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 06820259051154517/000, emessa da Agenzia delle
Entrate - Riscossione, notificata in data 27 ottobre 2025, e della cartella di pagamento in essa indicata n.
06820230062397752000 .
Il ricorrente contesta in fatto e in diritto la pretesa in quanto illegittima e infondata.
Conclude –in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia della notificazione della cartella di pagamento n. 06820230062397752000, per violazione delle norme in materia di notificazione degli atti tributari, e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 06820259051154517/000. Infondatezza nel merito della pretesa.
- In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, diritti e onorari, oltre accessori di legge.
AdER ritualmente costituitasi con controdeduzioni, in via preliminare e pregiudiziale conclude:
1. respingere la richiesta di sospensione cautelare per assenza dei presupposti di legge;
2. dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia entrate riscossione riguardo le contestazioni relative al controllo ex art. 36 ter DPR 600 del 73, al disconoscimento del credito d'imposta estero e alla determinazione del tributo.
La DP II di Milano, costituitasi con controdeduzioni, precisa quanto segue:
In data 02/02/2026, l'Ufficio Territoriale di Milano II, con provvedimento, prot. n. 2026-S50476, emesso nella medesima data, analizzata la documentazione trasmessa dal sig. Ricorrente_1 il 24/12/2025, riconosce il credito di imposta per redditi prodotti all'estero (RIGO RN29 MOD. UNICO/18 ANNO 2017), e per l'effetto provvede allo sgravio integrale della Cartella di Pagamento N. 06820230062397752 (Identificativo Partita:
T180801170524140660000033/T), sottesa all'intimazione di pagamento impugnata nell'odierno contenzioso. Ad oggi, quindi, la cartella impugnata risulta Integralmente sgravata, il che comporta la conseguente richiesta di cessata materia del contendere, e quindi l'estinzione del giudizio ex art. 46 del D.
Lgs. n. 546/92, con compensazione delle spese di lite. Difatti, ai fini delle spese di lite, è opportuno evidenziare come l'Ufficio abbia provveduto ad annullare l'atto in contenzioso già con l'odierna costituzione ex art. 23, D. lgs. 546/1992 e quindi ben prima della trattazione dell'udienza, evitando l'ulteriore prosieguo del giudizio.
All'odierna pubblica udienza è presente il difensore del ricorrente, prende atto dell'intervenuto sgravio, aderisce alla cessazione della materia del contendere. Insiste per il rimborso delle spese di giudizio.
MOTIVAZIONI
La Corte, per economia processuale, sussistendo i presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, decide nel merito, con sentenza semplificata.
Rilevato che, come risulta in atti, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, ritenute fondate le ragioni del ricorrente in data 02/02/26 ha provveduto allo sgravio integrale della cartella, atto presupposto all'Intimazione impugnata. Conseguentemente è cessata la materia del contendere..
In merito alla regolamentazione delle spese, si osserva quanto segue, il ricorrente ha contestato la mancata notifica della cartella, nonché l'infondatezza della pretesa. Quest'ultimo per far valere le proprie ragioni ha instaurato il presente contenzioso. L'ufficio poco prima della data dell'udienza precisamente in data
02/02/2026, ha provveduto allo sgravio integrale. La rinuncia spontanea dell'Agenzia delle Entrate, vale da sola a provare l'illegittimità e l'infondatezza della cartella impugnata con il provvedimento di sgravio.
Sul punto merita riportare quanto statuito dal Giudice di Legittimità (ord. n. 373/2015 in motiv.) “alla luce della costante e ribadita giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale".
Conferma che viene ancora da ulteriori ordinanze della Suprema Corte di Cassazione (cass n. 3225/22 , cass.n. 24714/2022., n. 24234/2016).
Alla luce di quanto sopra, nel caso in esame opera, infatti, il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12 luglio 2005, secondo il quale “nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale”.
Come richiesto da AdER, si dichiara il difetto di legittimazione passiva di Agenzia Entrate Riscossione riguardo le contestazioni relative al controllo ex art. 36 ter DPR 600 del 73, al disconoscimento del credito d'imposta estero e alla determinazione del tributo.
Ne consegue la condanna a carico della DP II di Milano al pagamento delle spese che liquida in € 2000,00
(duemila) omnicomprensivi, in favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna l'ufficio al pagamento delle spese che liquida in €2000,00.