Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1603/24 V.G.
introdotta da
'elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Parte 1
dell'avv. Maria Bamundo che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo;
CP 1 elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio dell'Avv. Cristiana Coviello che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrenti
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: affidamento e mantenimento dei figli minori.
Conclusioni: le parti private come da verbale di udienza del
26.02.2025.
Con ricorso del 31.07.2024 Parte 1 e CP 1
hanno chiesto congiuntamente che siano regolati l'affidamento, il mantenimento e la frequentazione con il genitore non collocatario dei figli minori Per 1 (10.12.2021) e Per 2
[...] (17.09.2023), nati dalla relazione affettiva tra essi intercorsa.
All'esito dell'udienza del 21.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, il Tribunale ha invitato le parti a chiarire talune previsioni dell'accordo ed a renderle conformi al concordato affidamento condiviso dei minori, anche con riferimento agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
All'udienza del 26.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità dell'accordo sottoscritto dai genitori, come modificato in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale:
"1. I figli minori Per_1 sono affidati e Persona 2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre ove stabiliranno residenza e domicilio;
2.La responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata da ciascun genitore separatamente quando avrà i figli con sé e pertanto ognuno dei genitori potrà prendere le decisioni di ordinaria amministrazione relative ai figli in maniera esclusiva mentre le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute) saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli.
3. Il sig. Parte 1 e la sig.ra CP_1 ritengono necessario, al fine di meglio disciplinare ruoli e strategie educative, ricorrere ad un percorso di sostegno alla genitorialità, e tanto si impegneranno a realizzare entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
4. La casa familiare sita in Potenza via Messina 117 è assegnata alla sig.ra CP_1 con tutti gli arredi e suppellettili, e ci vivrà con i figli. Il sig. Parte 1 previo accordo con la sig.ra CP_1 già a far data dal 12 luglio 2024, ha stabilito altrove il proprio domicilio. Il sig. Parte 1 si riserva di poter asportare gli effetti e beni personali ancora presenti in casa, previo accordo con la sig.ra CP_1 entro e non oltre 10 giorni dalla pronuncia che definirà il presente ricorso. Il sig. Parte 1 provvederà alla consegna delle chiavi di casa alla firma della presente, fermo comunque il diritto della sig.ra CP 1 di poter cambiare le chiavi della porta di ingresso.
5. Il padre potrà vedere i figli minori due volte alla settimana, in particolare nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9 alle ore
19 nel periodo estivo e nel periodo scolastico dall'uscita scuola sino alle ore 19; nonché, di domenica, a domeniche alternate, la mattina o il pomeriggio (previo accordo tra le parti) al mattino dalle ore 9 alle 15 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 20 nel periodo estivo, e nel periodo scolastico dalle ore 10 alle ore 14
e nel pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19. I sigg. Parte 1 e CP 1 ritengono che in virtù dei buoni rapporti e vista la tenera età dei due minori, al fine di assicurare ai figli la presenza di entrambi i genitori, sino all'età di sei anni, gli incontri tra il padre e i figli avverranno prevalentemente alla presenza della madre oppure alla presenza di un'altra persona di fiducia che possa assicurare una migliore vigilanza. E' fatta salva la facoltà dei ricorrenti di stabilire che il padre possa anche tenere con sé i minori senza la presenza della madre e fuori dal domicilio materno (sempre nei giorni stabiliti).
6. La madre non ostacolerà i rapporti tra i figli e il padre, e viceversa anche il padre non ostacolerà i rapporti dei minori con la madre, mantenendo entrambi un comportamento proattivo nel mantenimento dei rapporti tra loro. Anche quando i minori saranno affidati ai nonni materni, questi dovranno favorire il rapporto dei minori con il padre.
7. I genitori concordano in ogni caso che agiranno sempre tenendo conto della sensibilità dei minori e del loro superiore benessere psicofisico per tale motivo sino all'età di 6 anni, salvo deroghe stabilite di comune accordo, i minori non dormiranno a casa del padre.
8. Il padre potrà vedere i figli, durante le festività natalizie e pasquali fino al compimento del 6 anno di età, con le stesse modalità di cui al punto 5) e 6) e successivamente, ad anni alterni il 25 o il 26; capodanno o epifania, il giorno di pasqua o del Lunedì in Albis dalle 10.00 alle 17.00 prelevando entrambi i minori e riaccompagnandoli presso il domicilio materno. Dal sesto anno di età i minori resteranno in vacanza con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo e 5 giorni nel periodo natalizio, i genitori di comune accordo possono ampliare i suddetti periodi.
9. I minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori, qualora questi riescano ad accordarsi in tal senso, altrimenti metà giornata a testa.
10. Ciascun genitore si impegna a informare l'altro genitore dello stato di salute dei minori e a condividere le scelte di maggiore interesse. Nel caso i minori abbiano problemi di salute
(febbre etc.) il padre avrà diritto ad assisterli insieme alla madre.
11. Ciascun genitore si impegna ad assicurare, che i minori possano incontrare i rispettivi nonni. Inoltre, fino al 6 anno di età, la sig.ra CP 1 si impegna a consentire alla nonna paterna di incontrare i minori presso il loro domicilio in Potenza.
12. Il sig. Parte 1 contribuirà al mantenimento dei minori versando alla sig.ra CP 1 la somma mensile di € 300,00 da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese a far data dal mese di luglio 2024, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN [...]; tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di agosto
2025.
13. Ciascun genitore concorrerà, per la quota del 50%, al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli dall'altro genitore che dovranno essere debitamente documentate e pre-autorizzate quando la somma eccede l'impegno di 200 euro, al di sotto di tale somma sarà sufficiente inviare il giustificativo della spesa. Per il riparto delle spese straordinarie, si terrà conto delle indicazioni riportate nelle linee guida elaborate del C.N.F.
14. Per quanto concerne l'assegno unico”, le parti stabiliscono che continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra _CP_1
Mentre, le detrazioni fiscali saranno utilizzate da entrambi i ricorrenti nella misura del 50%.
15. I genitori si impegnano a conservare un contegno improntato alla salvaguardia del dovuto decoro, riservatezza, onorabilità e rispetto reciproco, a preminente tutela dei minori.
16. Le parti convengono che le presenti condizioni hanno efficacia immediata all'atto della loro sottoscrizione.
17. Le spese legali relative al presente giudizio vengono compensate tra le parti, nel senso che ognuna provvederà al pagamento di quanto di spettanza dei legali rispettivamente incaricati, con espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui alla L.P.
18. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti danno atto di non aver null'altro a pretendere reciprocamente, fatto salvo il diritto del sig. Parte 1 a prelevare tutti i suoi effetti personali dalla casa locata dalla sig.ra CP 1
19. Le parti, reciprocamente, si autorizzano sin d'ora alla concessione del nulla osta per il passaporto senza bisogno di ulteriori consensi, autorizzano altresì il consenso per il rilascio dei documenti di identità di entrambi i minori a valere solo per l'area Schengen".
Sulla base delle riportate conclusioni la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio "visto".
Come detto, i ricorrenti hanno concordato le condizioni regolatrici dell'affidamento, della frequentazione e del
mantenimento dei figli minori.
In merito ai rapporti tra i genitori, l'accordo prospettato dai ricorrenti non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso risponde inoltre all'interesse dei figli minori a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la loro educazione, la loro istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della condizione reddituale delle parti, come documentata in atti, secondo la quale il padre lavora con contratto a tempo indeterminato, mansioni di cameriere di sala e reddito annuo di
€ 16.533,00 e la madre è ostetrica ospedaliera con reddito annuo di 28.892,00 euro;
tenuto conto dell'integrale percezione dell'assegno unico universale in favore della genitrice collocataria, l'accordo garantisce il diritto dei minori al mantenimento ed al soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
L'accordo va pertanto omologato.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M.
pronunciando sulla domanda Il Tribunale definitivamente
Parte 1 e CP 1 con ricorso del proposta da
31.07.2024 così provvede: a) omologa l'accordo sull'affidamento, la collocazione abitativa prevalente, la frequentazione con il genitore non convivente e il mantenimento dei figli minori Per 1 e Persona 2 come integralmente trascritte nella parte '
motiva della presente sentenza;
b) nulla per le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 24.03.2025
La Presidente est.