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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/07/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 568/2019 R.G. ed al n. 589/2019
R.G., riunito, introitata in decisione all'udienza collegiale del 4 marzo 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 26.03.1990, nella loro qualità di eredi di (classe 1948), entrambi Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Natale Carbone (p.e.c.:
, Michela Catanese (p.e.c.: Email_1
e Antonio Chirico (p.e.c.: Email_2
ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Email_3
Giuseppe Reale n. 38, presso lo studio di quest'ultimo;
APPELLANTI
NONCHE'
C.F.: ), nato a [...] il [...], in CP_1 C.F._3 qualità di erede di (classe 1948), elettivamente domi ciliato in Reggio Persona_1
Calabria, Via Giuseppe Reale n. 38, presso lo studio dell'Avv. Antonio Chirico (p.e.c.:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_3
INTERVENIENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._4
10.04.1945, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via XXI Agosto n. 115, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Muscia (p.e.c.:
e Giuseppe Pizzi (p.e.c.: Email_4
, che lo appresentano e difendono giusta procura Email_5 in atti;
APPELLATO NONCHE'
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._5
01.01.1951 ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Diomede Marvasi n.
5/L, presso lo studio degli avvocati Antonio Speranza (p.e.c.: Email_6
e Giuseppe Festa (p.e.c.: , che lo rappresentano e Email_7 difendono giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: ), nato a [...] il P_ C.F._6
15.10.1953, in proprio e quale erede di elettivamente Persona_2 domiciliato in Reggio Calabria, Via Giuseppe Reale n. 38, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Chirico (p.e.c.: , che lo rappresen ta e difende Email_3 giusta procura in atti;
APPELLANTE nel giudizio n. 589/2019 R.G./APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: , nata a [...] il Persona_1 C.F._7
30.05.1955, in proprio e quale erede di elettivamente Persona_2 domiciliata in Reggio Calabria, Via Giuseppe Reale n. 38, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Chirico (p.e.c.: , che la rappresenta e difende Email_3 giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] il Persona_1 C.F._8
27.08.1958, (C.F.: , nato a Controparte_5 C.F._9
Reggio Calabria il 24.07.1960 e (C.F. Controparte_6
), nato a [...] il [...], tutti in qualità di eredi C.F._10 di , elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Scilla n. 57, ON presso lo studio dell'Avv. Luciano Francois (p.e.c.:
, che li rappresenta e difende giusta procura in Email_8 atti;
APPELLATI/APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_7 C.F._11
29.01.1949 ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Diomede Marvasi n.
5/L, presso lo studio degli avvocati Antonio Speranza (p.e.c.: Email_6 e Giuseppe Festa (p.e.c.: , che la rappresentano e Email_7 difendono giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
P. I.V.A. , in persona del legale Controparte_8 P.IVA_1 rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in Reggio Cal abria, Via
Diomede Marvasi n. 5/L, presso lo studio degli avvocati Antonio Speranza (p.e.c.:
e Giuseppe Festa (p.e.c.: , che la Email_6 Email_7 rappresentano e difendono giusta procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
NONCHE'
P_
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco pro-tempore; Controparte_9
APPELLATO/CONTUMACE
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 39/2019 resa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 10.01.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 2652/2009 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 04.03.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le par ti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta presentate, rispettivamente, il 29.02.2024, il 03.03.2024, il 19.02.2024 ed il , ovvero per gli appellanti nei seguenti termini: “Ci si riporta, pertanto, alle conclusioni indicate nell'atto di appello e, segnatamente,
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 39/2019: a) rigettare la domanda attore,a perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
b) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Con sentenza immediatamente esecutiva come per legge”.
Si insiste, per quant'altro, in tutte le difese indicate nell'atto di appello al quale ci si riporta. Ove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse di dover trattenere la causa in decisione, si chiede che venga concesso termine per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica.”; per l'appellato come segue: “…la scrivente difesa deposita le Controparte_2 seguenti note, richiamando integralmente il contenuto delle proprie comparse di costituzione e risposta, depositate nell'ambito dei giudizi riuniti n. 568/2019 R.G. e n. 589/2019 R.G., e le conclusioni ivi rassegnate.
Si impugnano e contestano tutti gli scritti difensivi avversari in quanto assolutamente destituiti di fondamento, in fatto ed in diritto.
La scrivente difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, unitamente alla documentazione tutta depositata, ai verbali di causa ed alle conclusioni ivi rassegnate, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia concedere termine per il deposi to di note conclusive ed eventuali repliche, anche al fine di poter controdedurre agli scritti difensivi avversari.”; per : “Con il presente atto, mercé i sottoscritti difensori, il sig. Controparte_3
, si riporta a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, Controparte_3 impugnando e contestando gli scritti difensivi ed i verbali di causa dell'appellat
[...]
, in quanto infondati in fatto e diritto. CP_2
All'atto della precisazione delle conclusioni si riporta integralmente a quell e già rassegnate nel proprio atto di costituzione in giudizio, da intendersi qui integralmente riscritte e richiamate, insistendo per il loro accoglimento. ”; per “Con il presente atto, mercé i sottoscritti difensori, la signora Controparte_7
si riporta a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, Controparte_7 impugnando e contestando gli scritti difensivi ed i verbali di causa dell'appellat
[...]
, in quanto infondati in fatto e diritto. CP_2
All'atto della precisazione delle conclusioni si riporta integralmente a quelle già rassegnate nel proprio atto di costituzione in giudizio, da intendersi qui integralmente riscritte e richiamate, insistendo per il loro accoglimento.”; per e “La scrivente difesa deposita le seguenti Persona_1 P_ note richiamando integralmente il contenuto dei precedenti scritti difensivi, tra essi le comparse di costituzione e risposta, e le conclusioni ivi rassegnate, e, segnatamente,
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis, rigettare la domanda di usucapione perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
con condanna di spese ed onorari di causa, dei due gradi di giudizio. Si insiste, per quant'altro, in tutte le difese indicate nei precedenti scritti difens ivi ai quali ci si riporta. Ove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse di dover trattenere la causa in decisione, si chiede che venga concesso termine per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica.”; per la “Con il presente atto, mercé i sottoscritti Controparte_8 difensori, la , si riporta a tutti i propri scritti difensivi e Controparte_8 verbali di causa, impugnando e contestando gli scritti difensivi ed i verbali di causa dell'appellat , in quanto infondati in fatto e diritto. Controparte_2
All'atto della precisazione delle conclusioni si riporta integralmente a quelle già rassegnate nel proprio atto di costituzione in giudizio, da intendersi qui integralmente riscritte e richiamate, insistendo per il loro accoglimento.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con citazione del 20.5.2009 la parte attrice ha convenuto davanti il tribunale di reggio calabria (1955), , Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 26.03.1990, nella loro qualità di eredi di (classe 1948), entrambi Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Natale Carbone (p.e.c.:
, Michela Catanese (p.e.c.: Email_1
e Antonio Chirico (p.e.c.: Email_2
ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Email_3
Giuseppe Reale n. 38, presso lo studio di quest'ultimo;
APPELLANTI
NONCHE'
C.F.: ), nato a [...] il [...], in CP_1 C.F._3 qualità di erede di (classe 1948), elettivamente domi ciliato in Reggio Persona_1
Calabria, Via Giuseppe Reale n. 38, presso lo studio dell'Avv. Antonio Chirico (p.e.c.:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_3
INTERVENIENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._4
10.04.1945, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via XXI Agosto n. 115, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Muscia (p.e.c.:
e Giuseppe Pizzi (p.e.c.: Email_4
, che lo appresentano e difendono giusta procura Email_5 in atti;
APPELLATO NONCHE'
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._5
01.01.1951 ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Diomede Marvasi n.
5/L, presso lo studio degli avvocati Antonio Speranza (p.e.c.: Email_6
e Giuseppe Festa (p.e.c.: , che lo rappresentano e Email_7 difendono giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: ), nato a [...] il P_ C.F._6
15.10.1953, in proprio e quale erede di elettivamente Persona_2 domiciliato in Reggio Calabria, Via Giuseppe Reale n. 38, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Chirico (p.e.c.: , che lo rappresen ta e difende Email_3 giusta procura in atti;
APPELLANTE nel giudizio n. 589/2019 R.G./APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: , nata a [...] il Persona_1 C.F._7
30.05.1955, in proprio e quale erede di elettivamente Persona_2 domiciliata in Reggio Calabria, Via Giuseppe Reale n. 38, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Chirico (p.e.c.: , che la rappresenta e difende Email_3 giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] il Persona_1 C.F._8
27.08.1958, (C.F.: , nato a Controparte_5 C.F._9
Reggio Calabria il 24.07.1960 e (C.F. Controparte_6
), nato a [...] il [...], tutti in qualità di eredi C.F._10 di , elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Scilla n. 57, ON presso lo studio dell'Avv. Luciano Francois (p.e.c.:
, che li rappresenta e difende giusta procura in Email_8 atti;
APPELLATI/APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_7 C.F._11
29.01.1949 ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Diomede Marvasi n.
5/L, presso lo studio degli avvocati Antonio Speranza (p.e.c.: Email_6 e Giuseppe Festa (p.e.c.: , che la rappresentano e Email_7 difendono giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
P. I.V.A. , in persona del legale Controparte_8 P.IVA_1 rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in Reggio Cal abria, Via
Diomede Marvasi n. 5/L, presso lo studio degli avvocati Antonio Speranza (p.e.c.:
e Giuseppe Festa (p.e.c.: , che la Email_6 Email_7 rappresentano e difendono giusta procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
NONCHE'
P_
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco pro-tempore; Controparte_9
APPELLATO/CONTUMACE
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 39/2019 resa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 10.01.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 2652/2009 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 04.03.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le par ti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta presentate, rispettivamente, il 29.02.2024, il 03.03.2024, il 19.02.2024 ed il , ovvero per gli appellanti nei seguenti termini: “Ci si riporta, pertanto, alle conclusioni indicate nell'atto di appello e, segnatamente,
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 39/2019: a) rigettare la domanda attore,a perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
b) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Con sentenza immediatamente esecutiva come per legge”.
Si insiste, per quant'altro, in tutte le difese indicate nell'atto di appello al quale ci si riporta. Ove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse di dover trattenere la causa in decisione, si chiede che venga concesso termine per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica.”; per l'appellato come segue: “…la scrivente difesa deposita le Controparte_2 seguenti note, richiamando integralmente il contenuto delle proprie comparse di costituzione e risposta, depositate nell'ambito dei giudizi riuniti n. 568/2019 R.G. e n. 589/2019 R.G., e le conclusioni ivi rassegnate.
Si impugnano e contestano tutti gli scritti difensivi avversari in quanto assolutamente destituiti di fondamento, in fatto ed in diritto.
La scrivente difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, unitamente alla documentazione tutta depositata, ai verbali di causa ed alle conclusioni ivi rassegnate, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia concedere termine per il deposi to di note conclusive ed eventuali repliche, anche al fine di poter controdedurre agli scritti difensivi avversari.”; per : “Con il presente atto, mercé i sottoscritti difensori, il sig. Controparte_3
, si riporta a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, Controparte_3 impugnando e contestando gli scritti difensivi ed i verbali di causa dell'appellat
[...]
, in quanto infondati in fatto e diritto. CP_2
All'atto della precisazione delle conclusioni si riporta integralmente a quell e già rassegnate nel proprio atto di costituzione in giudizio, da intendersi qui integralmente riscritte e richiamate, insistendo per il loro accoglimento. ”; per “Con il presente atto, mercé i sottoscritti difensori, la signora Controparte_7
si riporta a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, Controparte_7 impugnando e contestando gli scritti difensivi ed i verbali di causa dell'appellat
[...]
, in quanto infondati in fatto e diritto. CP_2
All'atto della precisazione delle conclusioni si riporta integralmente a quelle già rassegnate nel proprio atto di costituzione in giudizio, da intendersi qui integralmente riscritte e richiamate, insistendo per il loro accoglimento.”; per e “La scrivente difesa deposita le seguenti Persona_1 P_ note richiamando integralmente il contenuto dei precedenti scritti difensivi, tra essi le comparse di costituzione e risposta, e le conclusioni ivi rassegnate, e, segnatamente,
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis, rigettare la domanda di usucapione perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
con condanna di spese ed onorari di causa, dei due gradi di giudizio. Si insiste, per quant'altro, in tutte le difese indicate nei precedenti scritti difens ivi ai quali ci si riporta. Ove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse di dover trattenere la causa in decisione, si chiede che venga concesso termine per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica.”; per la “Con il presente atto, mercé i sottoscritti Controparte_8 difensori, la , si riporta a tutti i propri scritti difensivi e Controparte_8 verbali di causa, impugnando e contestando gli scritti difensivi ed i verbali di causa dell'appellat , in quanto infondati in fatto e diritto. Controparte_2
All'atto della precisazione delle conclusioni si riporta integralmente a quelle già rassegnate nel proprio atto di costituzione in giudizio, da intendersi qui integralmente riscritte e richiamate, insistendo per il loro accoglimento.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:Persona_1 P_ Persona_2 Per_3
(1948) , il
[...] Persona_1 Controparte_7 Controparte_3 [...]
, per sentire dichiarare acquisita per intervenuta usucapione in suo Controparte_9 favore la proprietà del bene, costituito da un appezzame nto di terreno con piccolo fabbricato, ricadente nel foglio di mappa 114 della zona censuaria di Reggio Calabria, derivata particella 114/b di mq 40,80, derivata particella 349/b di mq 12,30, derivata particella 350/b di mq 14,20 derivata particella 116/b di mq 12,10 ed intera particella 115 di mq 28,00, avendo esercitato esso attore dal 1980, con continuità, pubblicamente e pacificamente, il possesso sull'immobile.
Si sono costituiti separatament (1948), , Persona_1 P_ CP_3
. E' stata dichiarata la contumacia di (1955),
[...] Persona_1 Persona_2
, il regolarmente ON Controparte_7 Controparte_9 citati, non costituitisi.
Nel corso del giudizio, a conclusione dell'attività istruttoria, è interven uta la società
-. Controparte_8
Nel corso dell'istruttoria veniva espletata prova per testi nonché ammessa e disposta
C.T.U..
Indi la causa veniva rinviata all'udienza del 10.01.2019 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa mediante lettura del dispositivo all'esito della udienza e contestuale deposito della motivazione Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, (…), in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione respinta e disattesa, così decide:
1) dichiara acquisito per intervenuta usucapione da il diritto di Controparte_2 proprietà sull'appezzamento di terreno con piccolo fabbricato, ricadente nel foglio di mappa 114 della zona censuaria di Reggio Calabria, derivata particella 114/b di mq
40,80, derivata particella 349/b di mq 12,30, derivata particella 350/b di mq 14,20 derivata particella 116/b di mq 12,10 ed intera particella 115 di mq 28,00;
2) ordina la trascrizione della sentenza;
3) condanna in solido tutti i convenuti e l'intervenut a l Controparte_8 pagamento delle spese del giudizio nei confronti della parte attrice che si liquidano in
€. 3.000,00 per compensi professionali, oltre €. 78,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, con di strazione in favore del procuratore antistatario;
4) pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico in solido tutti i convenuti e l'intervenut . Controparte_8
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto di citazione notific ato telematicamente il 02.07.2019, e in qualità di Parte_1 Parte_2 eredi di esponendo due motivi di gravame. Persona_1
Con il primo motivo deducevano l'erroneità della decisione impugnata per la ritenuta carenza dei requisiti fondanti la declaratoria di acquisto del bene per cui è causa per intervenuta usucapione nonché l'erronea interpretazione delle risultanze processuali.
In buona sostanza, secondo la testi degli appellanti, il non Controparte_2 avrebbe dimostrato la sussistenza dei requisiti utili all'usucapione del bene dedotto in giudizio (possesso ultraventennale animo domini, pacifico, indisturbato e non clandestino), non potendosi ritenere tale la mera attività di coltivazione e raccolta dei HI d'DI posti all'interno del fondo e la semplice detenzione delle chiavi di accesso al rudere sito all'interno del terreno, posto che la prova del possesso deve essere rigorosa.
Pertanto all'uopo sarebbero insufficienti le dichiarazioni testimoniali rilasciate dinnanzi al Tribunale dai testi addotti dall'attore, considerato anche che il C.T.U., attraverso la produzione in atti di una serie di fotogrammi ripresi dall'alto del fondo conteso, avrebbe concluso che nel terreno de quo non sarebbe stata effettuata una manutenzione continua.
Con la seconda censura gli appellanti deducevano la carenza dei requisiti fondanti la declaratoria di acquisto del bene per cui è causa sotto il diverso profilo della tolleranza con la quale i precedenti proprietari/intestatari del bene avrebbero cons entito al di accedervi. Controparte_2
Chiedevano, pertanto, la totale riforma della sentenza impugnata nel senso di rigettare la domanda di usucapione avanzata in prime cure da e la sua Controparte_2 condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 25.11.2019, il quale chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_2 con condanna degli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva, con comparsa depositata telematicamente il 2.12.2019, in CP_1 qualità di erede di il quale insisteva nell'accoglimento dell'appel lo così Persona_1 come proposto dai propri germani.
Si costituiva, ancora, con comparsa depositata il 21.11.2019, , il Controparte_3 quale aderiva ai motivi spiegati dagli appellanti e . Parte_1 Parte_2
Analogamente faceva costituitasi in giudizio con comparsa Controparte_7 depositata in va telematica il 21.11.2019, la quale chiedeva, inoltre, che venisse pronunciata la propria carenza di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità della madre almeno tre anni prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Del pari si costituiva in giudizio, con atto depositato telematicamente il 02.12.2019,
(classe 1955), la quale si associava alle domande avanzate dagli Persona_1 appellanti.
Anche la costituitasi con comparsa telematica Controparte_8 del 21.11.2019 e proponente appello incidentale, insisteva nell'accoglimento dell'appello avanzato dai germani . Pt_1
Allo stesso modo (classe 1953), costituitosi con comparsa del P_
5.12.2019, previa riunione del presente procedimento a quello portante il n. 589/2019
R.G. (dallo stesso introdotto con autonomo appello), aventi entrambi ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 39/2019, chiedeva l'accoglimento del gravame.
Si costituivano, infine, (classe 1958), e Persona_1 Controparte_5
(in qualità di eredi di ), i quali Controparte_6 ON deducevano la loro estraneità al giudizio, essendo sì eredi di ON
(anch'egli citato in prime cure quale proprietario della particella n. 349 oggetto di domanda di usucapione) ma opponendo che la particella in questione non fosse la
349, bensì la 348, come si evincerebbe facilmente da un rogito notarile del 1971 prodotto in atti, avente ad oggetto la permuta delle due particelle tra ON e (dante causa di (classe 1955), Persona_4 Persona_1 P_
(classe 1953) e intestata al loro dante causa . Persona_5 Persona_4
Chiedevano, pertanto, che venisse pronunciata la loro carenza di legittimazione passiva e, in via incidentale, la riforma della sentenza nella parte in cui la stessa avrebbe esposto gli stessi a condanne per spese di giudizio, ovvero di altra natura.
Nonostante siano stati regolarmente citati in giudizio, né né il P_
, in persona del pro-tempore, si sono Controparte_9 CP_10 costituiti.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 04.03.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e del P_ [...]
, in persona del Sindaco pro-tempore, i quali, benché Controparte_9 ritualmente evocati in giudizio, non si sono realizzati.
L'appello principale - così come quello autonomamente proposto da P_
(classe 1953) con il giudizio riunito e recante il n. 589/2019 r.g. - è infondato e
[...] va pertanto respinto.
Quanto al primo motivo di gravame vanno condivise le motivazioni espresse in proposito dalla sentenza impugnata e valga anche quanto appresso.
Come è noto, i due requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilita dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire.
Ai fini della configurabilità del possesso utile ai fini dell'usucapione è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene o comunque tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare.
Tale modalità di acquisto dei diritti reali è stata introdotta dal legislatore nel nostro ordinamento al fine di dare tutela a posizioni giuridiche meritevoli ed inoltre ad eliminare situazioni di incertezza giuridica nei rapporti patrimoniali tra privati. Secondo la Suprema Corte, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, “deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus”(ovvero dell'intento di avere la cosa come propria) (Cass. n. 975/2000), che, si badi bene, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà (Cass. 28 novembre 2013, n.
26641).
Grava, quindi, su colui che invoca l'avvenuta usucapione del bene l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. (Cass. n. 1367/1999; Cass. n. 8152/2001; Cass. n. 19478/2007; Cass. n.
17462/2009; Cass. n. 4863/2010).
L'animus possidendi, inoltre, può eventualmente essere desunto in via presuntiva qualora lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativa dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 11.06.2010 n. 14092).
La prova necessaria per l'usucapione può essere fornita con tutti i mezzi messi a disposizione dal nostro ordinamento.
Nella prassi, tuttavia, quello di gran lunga più utilizzato è rappresentato dalla prova per testimoni che, laddove idonea e conducente ai fini di causa, costituisce un valido elemento per potere dichiarare la sussistenza del diritto ad usucapire in capo al richiedente.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo avallato questa prassi affermando che la testimonianza può rappresentare anche l'unico strumento con il quale sono dimostrati il possesso e la maturazione dei termini per l'usucapione (cfr., ex multis, Cass. Civ. 26/7/77 n. 3342, secondo cui "La prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto non è soggetta a limitazioni legali e pertanto può essere fornita anche per testimoni"; ed ancora Cass. Civ. 19/7/99 n. 7692, che ha statuito che: "Con riguardo ai mezzi di prova ammessi per la dimostrazione dell'avvenuta usucapione, la giurisprudenza afferma che la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione").
Tuttavia, nelle ultime pronunce intervenute in subiecta materia (cfr., ex multis, Cass. 16.1.2014 n. 874), la giurisprudenza di legittimità ha correttamente osservato come, ai fini dell'usucapione, la prova richiesta debba essere rigorosissima, nel senso che non solo la stessa deve essere offerta da soggetti estranei al rapporto, ma è anche necessario che sia sufficientemente completa e che indichi con certezza il termine inziale di decorrenza dell'usucapione.
Nel caso di specie, le prove offerte dall'attore nel corso del giudizio di primo grado sono state ritenute, a ragione, dal Tribunale esaustivamente idonee a riconoscere in capo allo stesso tanto il possesso ultraventennale sul bene dedotto in giu dizio (corpus) quanto anche l'animus, avendo il esercitato pienamente e Controparte_2 pubblicamente le corrispondenti facoltà del proprietario della res, ovvero quelle attività che corrispondono al diritto di proprietà, in modo “…pacifico, continuo, senza contestazioni per l'intera durata prescritta dal codice civile.”.
In tal senso vanno lette le convergenti deposizioni dei testi addotti dall'odierno appellato ( , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, , , i quali hanno
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 rispettivamente dichiarato:
a) , escusso all'udienza del 26.10.2011: ''Premetto di essere a Testimone_1 conoscenza dei fatti di causa in quanto vivo nelle vicinanze del terreno oggetto di caus a.
Da quando sono piccolo posso dire che i terreni per cui è causa sono curati e mantenuti puliti dall'attore. Ricordo che utilizzava il terreno per raccogliere i HI d'DI e dare da mangiare agli animali. Nei predetti terreni l'attore raccoglie anche la legna. Sui terreni insiste anche una piccola casetta in pietra utilizzata nel passato quale ricovero di un asinello.”,
b) sentita all'udienza del 02.05.2012: "Confermo che il sig. Testimone_2
possiede sin da quando ero bambina i terreni per cui è causa. In Controparte_2 particolare l'attore pulisce il terreno dalle erbacce e provvede alla coltivazione dei HI d'DI. Provvede anche alla raccolta per gli animali dei HI d'DI e provvede anche alla raccolta della legna. Sulla particella 114 è situato un piccolo immobile a due piani utilizzato come stalla per gli animali fin da quando ero bambina. Le chiavi dell'immobile sono in possesso dell'attore. L'immobile è utilizzato dall'attore anche come deposito di attrezzi, tavole e legname. Quello che ho descritto riguarda la situazione dei terreni anche a tutt'oggi, solo il piccolo immobile di cui ho parlato non risulta più adibito a ricovero animali ma soltanto a deposito attrezzi.";
c) all'udienza del 17.01.2013, così ha dichiarato: "Posso dire Testimone_3 che sin dal 1955 i terreni per cui è causa sono stati curati prima dal padre dell'attore e poi dall'attore stesso. Sul terreno insiste una piccola costruzione utilizzata dal padre dell'attore quale deposito di paglia e ricovero di un asino. Dopo la morte del padre l'attore non utilizza più la costruzione di cui ho parlato per i fini descritti ma la tiene chiusa ed ha le chiavi della stessa. Il terreno viene utilizzato per raccogliere i HI d'DI. L'attore provvede anche alla pulizia periodica dello stesso dalle erbacce e a volte provvede a sistemare il muro a secco. Cura periodicamente le piante di fico d'DI e provvede a raccoglierne i frutti. L'utilizzo del terreno da parte dell'attore permane anche oggi. Il possesso dell'attore è pubblico e, per quanto posso sapere io, pacifico e continuo.”;
d) , anch'egli escusso all'udienza del 17.01.2013, afferma: Testimone_8
“Premetto di vivere nei pressi dei terreni per cui è causa. Da quando mi sono sposato, nel 1986, sono andato a vivere vicino ai luoghi per cui è causa e posso dire che da allora il sig. utilizza detti terreni. In particolare l'attore coltivava e Controparte_2 coltiva anche oggi il terreno a HI d'DI. Provvedeva a raccoglierli e pulirli ed io stesso in diverse occasioni l'ho aiutato nella raccolta dei HI d'DI maturi. L'attore inoltre tagliava degli alberi per raccogliere la legna che poi dava a me che la utilizzavo ai fini di riscaldamento. Sui terreno insiste una piccola costruzione dove non sono mai entrato. Il possesso dell'attore sui luoghi di causa è pubblico. A me risulta che il terreno
è sempre ordinato";
e) , all'udienza dell'1.10.2014, dichiara: "Sono a conoscenza dei Testimone_4 fatti di causa in quanto abito nelle vicinanze dei luoghi di caus a. Posso, pertanto, affermare che il sig fin dall'anno 1980 si occupa dei terreni oggetto di Controparte_2 causa. Già prima di tale data, dei terreni si occupava il padre dell'attore sig. CP_11
L'attore, che già aiutava il padre, è subentrato poi alla morte del genitore.
[...]
L'attore provvedeva fin dall'anno 1980 a tagliare gli alberi di AC per ottenere il legname, inoltre sul terreno vi era una casetta in pietra utilizzata dall'attore come deposito di fieno, attrezzi agricoli e per la custodia di un asino e di una mucca. Accanto
a tale casetta ve ne era un'altra vicina che l'attore ha comprato insieme ad un giardino posto di fronte. Tale seconda casa aveva il muro confinante con quella che ho prima indicato. Ormai esiste soltanto la casa in pietra in quanto la seconda è crollata. Negli anni l'attore ha continuato ad occuparsi dei terreni, provvedendo a mantenerli puliti dalle erbacce e dai rovi nonché a tagliare gli alberi di AC quando giungono a maturazione per ricavarne legna da ardere. La casella in pietra era di nostra nonna
La casa in pietra di cui ho parlato è a due piani con una stanza per Parte_3 piano. Al piano inferiore vi è la mangiatoia per gli animali, al piano superiore veniva custodito il fieno. Oggi non vi è più allevamento di animali ed il sig Controparte_2 utilizza la casella come deposito. L'attor possiede le chiavi della casa. Non ho CP_2 mai visto altri accedere ai terreni ed alla casa all'infuori dell'attore (…). I terreni non sono recintati. All'interno dell'area, delineata secondo i confini sopra indicati, tutti i terreni sono interamente occupati dall'attore. Ribadisco che dal 1980 ad oggi l'attore continua a provvedere alla pulizia ed alla manutenzione del terreno.”;
f) alla medesima udienza dell'1.10.2014, così afferma: Testimone_6
“Dall'anno 1986 abito sulla via Colonnello Maddalena e posso, pertanto, affermare che da tale anno fino ad oggi il sig si occupa dei terreni oggetto ai causa. Controparte_2
Gli vedo pulire i terreni, togliendo le erbacce, e le piante dei HI d'DI, nonché raccogliere la legna. Sul terreno si trova una casetta a due piani, vedo il sig.
[...]
provvedere alla sua pulizia. Vedo l'attore accedere all'immobile mediante la CP_2 chiave che egli stesso possiede. Non ho mai visto altri accedere ai terreni e all'immobile all'infuori dell'attore. Non ho mai visto alcuno muovere contestazioni all'attore in ordine al possesso dell'immobile.”;
g) Infine alla medesima udienza dell'1.10.2014, così testimonia: Testimone_7
“Passo giornalmente lungo la Via Colonnello Maddalena e, pertanto, vedo il sig.
occuparsi dei terreni oggetto di causa, i quali limitano con detta Controparte_2 strada. Dall'anno 1981 abito nelle vicinanze e da tale anno vedo l'attore occuparsi dei terreni, precisamente vedo che taglia i rami degli alberi da vento, provvede alla pulizia del terreno;
vi è un muro fatto di pietre e quando queste cadono ho visto l'attore provvedere alla sistemazione del muro. Sul terreno vi è anche una casa che rimane vicino ad un'altra. Preciso che questa seconda casetta non la vedo frequentata dall'attore, che vedo invece intento a pulire il terreno vicino all'altra casetta (…) Non ho mai visto altre persone sui terreni oggetto di causa. Non ho mai visto alcuno contestare all'attore il possesso dei terreni. Passo giornalmente lungo la via Colonnello Maddalena ed ho sempre visto i terreni puliti e curati.”.
Gli odierni appellanti, di converso, oppongono la mancanza dei requisiti utili ad usucapire in capo a sostenendo che la C.T.U. avrebbe concluso Controparte_2 nel senso che il bene de quo, in base alle aerofotogrammetrie prodotte in atti, non sarebbe stato posseduto con quella continuità che l'attore avrebbe voluto far credere, in virtù della presenza sul fondo in questione di piante infestanti di “alianto” che sarebbe incompatibile con l'asserita attività di coltivazione dei HI d'DI portata avanti negli anni dal medesimo Controparte_2
Anche questo Collegio ritiene fondata la domanda attorea di usucapione, non condividendo, al pari del Tribunale, le conclusioni cui è approdata la C.T.U. versata in atti, per le ragioni di seguito espresse.
Dall'esame delle sette testimonianze acquisite in istruttoria emergono, in maniera chiara ed incontestata, le seguenti circostanze: a) che il (e suo Controparte_2 padre prima di lui, a far data dall'anno 1955) ha esercitato il possesso esclusivo del fonduscolo (di appena 107 mq), coltivandovi piante di fico d'DI (ben visibili nelle foto allegate in atti) e provvedendo a raccoglierne i frutti a partire dal 1980 circa;
b) che, nel contempo e periodicamente, oltre a rimuovere le erbacce, tagliava alcune piante di AC (rectius, alianto) utilizzandone il legname come combustibile;
c) che il fondo del terreno si presenta scosce so e ciottoloso, quindi inadatto alla coltivazione di altre specie (ad es. ortaggi) se non, appunto, di specie come i HI
d'DI ed AL (o acacie che dir si voglia), alberi che, per comune esperienza, hanno la funzione tipica di trattenere i terreni instabili;
d) che sul fondo in questione insiste un rudere a due livelli (ormai quasi privo di tetto), il cui piano terra era adibito a ricovero di un asinello (circostanza confermata da tutti i testimoni) e di una mucca, mentre quello superiore a fienil e;
e) che l'accesso al rudere era consentito da una porta, ormai cadente, la cui antica chiave (cfr. C.T.U. in atti) era nell'esclusivo possesso del Controparte_2
f) che nessun altro, al di fuori del ha mai posseduto detto terreno, Controparte_2 né ne ha mai rivendicato la proprietà.
Anche a voler considerare inammissibili e/o invalide le dichiarazioni rese da
[...]
e - in quanto sarebbero state presenti in aula durante Testimone_6 Testimone_7
l'escussione di un altro teste - il contenuto delle altre cinque testimonianze è inequivocabile e non presenta contraddizioni, attestando tutte le circostanze di fatto testé elencate.
Pertanto alcuna valenza può avere il fatto che gli alberi di alianto non siano stati completamente eradicati negli anni (pratica sicuramente non facile, essendo l'alianto o
“albero del paradiso”, una specie infestante e sviluppando radici per oltre trenta metri in larghezza) e potendo, comunque, esserne, i tronchi, di volta in volta abbattuti per sfruttarne il legname.
Analogamente non può darsi importanza decisiva alla circostanza che il tetto del rudere in pietra fosse parzialmente mancante - per giustificare la ritenuta mancanza di continuità nel possesso del bene dedotto in giudizio - in quanto lo stesso non veniva di certo adibito ad abitazione, bensì a semplice ricovero per animali.
Tutto quanto sopra considerato, unitamente al fatto che mai nessuno, oltre al ed al di lui padre, è stato visto sui terreni de quibus o mai alcuno Controparte_2 ha rivendicato il possesso e/o la proprietà degli stessi (il che dimostra, dall'altro lato, la totale inerzia del proprietario, non essendovi prova che mai alcuno abbia esercitato alcun diritto o controllo su di essi), è indicativo del possesso ad usucapionem esercitato in maniera pubblica, pacifica, indisturbata e non clandestina per oltre un ventennio (anche a voler tacere della possibile successione o accessione nel possesso, esercitato ancor prima dal padre dell'attore), di talché si può affermare con un buon grado di certezza che la fattispecie sottoposta all'attenzione di questa Corte pres enta tutti i requisiti utili a riconoscere in capo a il diritto alla Controparte_2 prescrizione acquisitiva delle particelle di terreno per cui è causa.
Per tale motivo la prima censura va completamente disattesa.
Quanto al secondo motivo se ne deve rilevare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345
c.p.c. poiché domanda assolutamente nuova, mai proposta in prime cure.
L'appello principale – unitamente a quello proposto in via autonoma da P_
(classe 1953) nel giudizio riunito, recante il numero di ruolo generale 589/2019 -
[...] va quindi rigettato, così come anche l'appello incidentale proposto dalla non potendosi considerare, l'accordo Controparte_8 intervenuto tra gli originari intestatari delle particelle per cui è causa e la ditt a di costruzioni, elemento ostativo al riconoscimento del diritto vantato dall'attore.
Va viceversa accolto l'appello incidentale proposto da in ordine Controparte_7 alla propria carenza di legittimazione passiva, avendo quest'ultima documentalmente provato di aver rinunciato all'eredità della madre almeno tre anni prima dell'instaurazione del presente giudizio.
L'usucapione dei terreni dedotti in giudizio non va pertanto dichiarata nei confronti di la quale dove essere tenuta indenne da qualsivoglia statuizione Controparte_7 sulle spese di lite, almeno per quanto attiene la soccombenza per l'accoglimento della domanda in favore di Controparte_2
Analogamente va accolto l'appello incidentale spiegato da Persona_1
e avendo costoro Controparte_5 Controparte_6 dimostrato di non essere intestatari della particella 349, bensì della 348, in forza del rogito notarile del 1971 prodotto in atti, avente ad oggetto la permuta delle due particelle tra e (dante causa di ON Persona_4 Per_1
(classe 1955), (classe 1953 ) e intestata
[...] P_ Persona_5 al loro dante causa . Persona_4
Va quindi dichiarata la carenza di legittimazione passiva nei confronti di Per_1
e che non
[...] Controparte_5 Controparte_6 dovranno sopportare alcuna condanna alle spese di lite per quanto attiene l'accoglimento della domanda attorea.
Ogni ulteriore argomentazione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi, attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, ed in rapporto al valore della causa (€. 3.500,00), in complessivi €. 1.458,00, a carico di
, (classe 1953) Parte_1 Parte_2 CP_1 P_
e d in favore di di cui €. Controparte_8 Controparte_2
268,00 per la fase di studio, €. 268,00 per la fase introduttiva, €. 496,00 per la fase istruttoria ed €. 426,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari richiedenti.
In accoglimento dell'appello incidentale spiegato da da un lato, Controparte_7
e e , Persona_1 Controparte_5 Controparte_6 dall'altro lato, la sentenza impugnata va parzialmente modificata in relazione alla declaratoria di condanna in solido alle spese di lite irrogata in prime cure nei loro confronti.
Di contro le spese di lite del presente grado vanno integralmente compensate tra gli appellanti , Parte_1 Parte_2 CP_1 P_
(classe 1953) e gli altri convenuti. Controparte_8
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto le impugnazioni principali e quella spiegata da ono state respinte integralmente. Controparte_8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
ed, in maniera totalmente adesiva, dall'interveniente Parte_2 CP_1
con atto di citazione notificato telematicamente in data 02.07.2019, su quello
[...] spiegato autonomamente da (classe 1953) nel giudizio riunito n. P_
589/2019 e su quelli incidentali spiegati, rispettivamente, da Controparte_8
[...] Controparte_7 Persona_1 CP_5
e disattesa ogni contraria domanda,
[...] Controparte_6 eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e del P_ Controparte_9
, in persona del Sindaco pro-tempore;
[...]
2) Rigetta l'appello principale proposto da , Parte_1 Parte_2
CP_1
3) Rigetta l'appello principale proposto da (classe 1953) nel P_ giudizio riunito n. 589/2019 R.G.:
4) Rigetta l'appello incidentale spiegato da in Controparte_8 persona del legale rappresentante pro-tempore;
5) Accoglie l'appello incidentale spiegato da e, per l'effetto, Controparte_7 dichiara la sua carenza di legittimazione passiva nel procedimento per cui è causa, tenendola indenne dalla condanna alle spese in solido pronunciata in primo grado;
6) Accoglie l'appello incidentale spiegato da Persona_1 [...]
e e, per l'effetto, di chiara la loro CP_5 Controparte_6 carenza di legittimazione passiva nel procedimento per cui è causa, tenendoli indenni dalla condanna alle spese in solido pronunciata in primo grado;
7) Condanna , Parte_1 Parte_2 CP_1 P_
(classe 1953) e in persona del legale
[...] Controparte_8 rappresentante pro-tempore, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese relative al presente giudizio in favore di che liquida in complessivi €. Controparte_2
1.458,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari richiedenti;
8) Compensa integralmente tra , Parte_1 Pt_1 Parte_2 CP_1
(classe 1953) e da un
[...] P_ Controparte_8 lato, e , (classe 1955), CP_2 CP_3 Persona_1 Persona_1
(classe 1958), e Controparte_5 Controparte_6
dall'altro lato, le spese di lite del presente grado;
Controparte_7
9) Nessuna statuizione sulle spese di lite viene adottata nei confronti di P_
e , stante la loro contumacia.
[...] Controparte_9
10) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che tanto le impugnazioni principali, quanto quella incidentale spiegata da
, sono state respinte integralmente. Controparte_8
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 568/2019 R.G. ed al n. 589/2019
R.G., riunito, introitata in decisione all'udienza collegiale del 4 marzo 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 26.03.1990, nella loro qualità di eredi di (classe 1948), entrambi Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Natale Carbone (p.e.c.:
, Michela Catanese (p.e.c.: Email_1
e Antonio Chirico (p.e.c.: Email_2
ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Email_3
Giuseppe Reale n. 38, presso lo studio di quest'ultimo;
APPELLANTI
NONCHE'
C.F.: ), nato a [...] il [...], in CP_1 C.F._3 qualità di erede di (classe 1948), elettivamente domi ciliato in Reggio Persona_1
Calabria, Via Giuseppe Reale n. 38, presso lo studio dell'Avv. Antonio Chirico (p.e.c.:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_3
INTERVENIENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._4
10.04.1945, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via XXI Agosto n. 115, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Muscia (p.e.c.:
e Giuseppe Pizzi (p.e.c.: Email_4
, che lo appresentano e difendono giusta procura Email_5 in atti;
APPELLATO NONCHE'
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._5
01.01.1951 ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Diomede Marvasi n.
5/L, presso lo studio degli avvocati Antonio Speranza (p.e.c.: Email_6
e Giuseppe Festa (p.e.c.: , che lo rappresentano e Email_7 difendono giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: ), nato a [...] il P_ C.F._6
15.10.1953, in proprio e quale erede di elettivamente Persona_2 domiciliato in Reggio Calabria, Via Giuseppe Reale n. 38, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Chirico (p.e.c.: , che lo rappresen ta e difende Email_3 giusta procura in atti;
APPELLANTE nel giudizio n. 589/2019 R.G./APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: , nata a [...] il Persona_1 C.F._7
30.05.1955, in proprio e quale erede di elettivamente Persona_2 domiciliata in Reggio Calabria, Via Giuseppe Reale n. 38, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Chirico (p.e.c.: , che la rappresenta e difende Email_3 giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] il Persona_1 C.F._8
27.08.1958, (C.F.: , nato a Controparte_5 C.F._9
Reggio Calabria il 24.07.1960 e (C.F. Controparte_6
), nato a [...] il [...], tutti in qualità di eredi C.F._10 di , elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Scilla n. 57, ON presso lo studio dell'Avv. Luciano Francois (p.e.c.:
, che li rappresenta e difende giusta procura in Email_8 atti;
APPELLATI/APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_7 C.F._11
29.01.1949 ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Diomede Marvasi n.
5/L, presso lo studio degli avvocati Antonio Speranza (p.e.c.: Email_6 e Giuseppe Festa (p.e.c.: , che la rappresentano e Email_7 difendono giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
P. I.V.A. , in persona del legale Controparte_8 P.IVA_1 rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in Reggio Cal abria, Via
Diomede Marvasi n. 5/L, presso lo studio degli avvocati Antonio Speranza (p.e.c.:
e Giuseppe Festa (p.e.c.: , che la Email_6 Email_7 rappresentano e difendono giusta procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
NONCHE'
P_
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco pro-tempore; Controparte_9
APPELLATO/CONTUMACE
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OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 39/2019 resa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 10.01.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 2652/2009 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 04.03.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le par ti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta presentate, rispettivamente, il 29.02.2024, il 03.03.2024, il 19.02.2024 ed il , ovvero per gli appellanti nei seguenti termini: “Ci si riporta, pertanto, alle conclusioni indicate nell'atto di appello e, segnatamente,
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 39/2019: a) rigettare la domanda attore,a perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
b) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Con sentenza immediatamente esecutiva come per legge”.
Si insiste, per quant'altro, in tutte le difese indicate nell'atto di appello al quale ci si riporta. Ove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse di dover trattenere la causa in decisione, si chiede che venga concesso termine per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica.”; per l'appellato come segue: “…la scrivente difesa deposita le Controparte_2 seguenti note, richiamando integralmente il contenuto delle proprie comparse di costituzione e risposta, depositate nell'ambito dei giudizi riuniti n. 568/2019 R.G. e n. 589/2019 R.G., e le conclusioni ivi rassegnate.
Si impugnano e contestano tutti gli scritti difensivi avversari in quanto assolutamente destituiti di fondamento, in fatto ed in diritto.
La scrivente difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, unitamente alla documentazione tutta depositata, ai verbali di causa ed alle conclusioni ivi rassegnate, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia concedere termine per il deposi to di note conclusive ed eventuali repliche, anche al fine di poter controdedurre agli scritti difensivi avversari.”; per : “Con il presente atto, mercé i sottoscritti difensori, il sig. Controparte_3
, si riporta a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, Controparte_3 impugnando e contestando gli scritti difensivi ed i verbali di causa dell'appellat
[...]
, in quanto infondati in fatto e diritto. CP_2
All'atto della precisazione delle conclusioni si riporta integralmente a quell e già rassegnate nel proprio atto di costituzione in giudizio, da intendersi qui integralmente riscritte e richiamate, insistendo per il loro accoglimento. ”; per “Con il presente atto, mercé i sottoscritti difensori, la signora Controparte_7
si riporta a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, Controparte_7 impugnando e contestando gli scritti difensivi ed i verbali di causa dell'appellat
[...]
, in quanto infondati in fatto e diritto. CP_2
All'atto della precisazione delle conclusioni si riporta integralmente a quelle già rassegnate nel proprio atto di costituzione in giudizio, da intendersi qui integralmente riscritte e richiamate, insistendo per il loro accoglimento.”; per e “La scrivente difesa deposita le seguenti Persona_1 P_ note richiamando integralmente il contenuto dei precedenti scritti difensivi, tra essi le comparse di costituzione e risposta, e le conclusioni ivi rassegnate, e, segnatamente,
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis, rigettare la domanda di usucapione perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
con condanna di spese ed onorari di causa, dei due gradi di giudizio. Si insiste, per quant'altro, in tutte le difese indicate nei precedenti scritti difens ivi ai quali ci si riporta. Ove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse di dover trattenere la causa in decisione, si chiede che venga concesso termine per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica.”; per la “Con il presente atto, mercé i sottoscritti Controparte_8 difensori, la , si riporta a tutti i propri scritti difensivi e Controparte_8 verbali di causa, impugnando e contestando gli scritti difensivi ed i verbali di causa dell'appellat , in quanto infondati in fatto e diritto. Controparte_2
All'atto della precisazione delle conclusioni si riporta integralmente a quelle già rassegnate nel proprio atto di costituzione in giudizio, da intendersi qui integralmente riscritte e richiamate, insistendo per il loro accoglimento.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con citazione del 20.5.2009 la parte attrice ha convenuto davanti il tribunale di reggio calabria (1955), , Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 26.03.1990, nella loro qualità di eredi di (classe 1948), entrambi Persona_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Natale Carbone (p.e.c.:
, Michela Catanese (p.e.c.: Email_1
e Antonio Chirico (p.e.c.: Email_2
ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Email_3
Giuseppe Reale n. 38, presso lo studio di quest'ultimo;
APPELLANTI
NONCHE'
C.F.: ), nato a [...] il [...], in CP_1 C.F._3 qualità di erede di (classe 1948), elettivamente domi ciliato in Reggio Persona_1
Calabria, Via Giuseppe Reale n. 38, presso lo studio dell'Avv. Antonio Chirico (p.e.c.:
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_3
INTERVENIENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._4
10.04.1945, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via XXI Agosto n. 115, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Muscia (p.e.c.:
e Giuseppe Pizzi (p.e.c.: Email_4
, che lo appresentano e difendono giusta procura Email_5 in atti;
APPELLATO NONCHE'
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._5
01.01.1951 ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Diomede Marvasi n.
5/L, presso lo studio degli avvocati Antonio Speranza (p.e.c.: Email_6
e Giuseppe Festa (p.e.c.: , che lo rappresentano e Email_7 difendono giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: ), nato a [...] il P_ C.F._6
15.10.1953, in proprio e quale erede di elettivamente Persona_2 domiciliato in Reggio Calabria, Via Giuseppe Reale n. 38, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Chirico (p.e.c.: , che lo rappresen ta e difende Email_3 giusta procura in atti;
APPELLANTE nel giudizio n. 589/2019 R.G./APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: , nata a [...] il Persona_1 C.F._7
30.05.1955, in proprio e quale erede di elettivamente Persona_2 domiciliata in Reggio Calabria, Via Giuseppe Reale n. 38, presso lo studio dell'Avv.
Antonio Chirico (p.e.c.: , che la rappresenta e difende Email_3 giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] il Persona_1 C.F._8
27.08.1958, (C.F.: , nato a Controparte_5 C.F._9
Reggio Calabria il 24.07.1960 e (C.F. Controparte_6
), nato a [...] il [...], tutti in qualità di eredi C.F._10 di , elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Scilla n. 57, ON presso lo studio dell'Avv. Luciano Francois (p.e.c.:
, che li rappresenta e difende giusta procura in Email_8 atti;
APPELLATI/APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_7 C.F._11
29.01.1949 ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Diomede Marvasi n.
5/L, presso lo studio degli avvocati Antonio Speranza (p.e.c.: Email_6 e Giuseppe Festa (p.e.c.: , che la rappresentano e Email_7 difendono giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
P. I.V.A. , in persona del legale Controparte_8 P.IVA_1 rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in Reggio Cal abria, Via
Diomede Marvasi n. 5/L, presso lo studio degli avvocati Antonio Speranza (p.e.c.:
e Giuseppe Festa (p.e.c.: , che la Email_6 Email_7 rappresentano e difendono giusta procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
NONCHE'
P_
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del Sindaco pro-tempore; Controparte_9
APPELLATO/CONTUMACE
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 39/2019 resa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 10.01.2019 nell'ambito del procedimento civile n. 2652/2009 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 04.03.2024, svoltasi in modalità telematica, tutte le par ti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di trattazione scritta presentate, rispettivamente, il 29.02.2024, il 03.03.2024, il 19.02.2024 ed il , ovvero per gli appellanti nei seguenti termini: “Ci si riporta, pertanto, alle conclusioni indicate nell'atto di appello e, segnatamente,
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 39/2019: a) rigettare la domanda attore,a perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
b) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Con sentenza immediatamente esecutiva come per legge”.
Si insiste, per quant'altro, in tutte le difese indicate nell'atto di appello al quale ci si riporta. Ove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse di dover trattenere la causa in decisione, si chiede che venga concesso termine per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica.”; per l'appellato come segue: “…la scrivente difesa deposita le Controparte_2 seguenti note, richiamando integralmente il contenuto delle proprie comparse di costituzione e risposta, depositate nell'ambito dei giudizi riuniti n. 568/2019 R.G. e n. 589/2019 R.G., e le conclusioni ivi rassegnate.
Si impugnano e contestano tutti gli scritti difensivi avversari in quanto assolutamente destituiti di fondamento, in fatto ed in diritto.
La scrivente difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, unitamente alla documentazione tutta depositata, ai verbali di causa ed alle conclusioni ivi rassegnate, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia concedere termine per il deposi to di note conclusive ed eventuali repliche, anche al fine di poter controdedurre agli scritti difensivi avversari.”; per : “Con il presente atto, mercé i sottoscritti difensori, il sig. Controparte_3
, si riporta a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, Controparte_3 impugnando e contestando gli scritti difensivi ed i verbali di causa dell'appellat
[...]
, in quanto infondati in fatto e diritto. CP_2
All'atto della precisazione delle conclusioni si riporta integralmente a quell e già rassegnate nel proprio atto di costituzione in giudizio, da intendersi qui integralmente riscritte e richiamate, insistendo per il loro accoglimento. ”; per “Con il presente atto, mercé i sottoscritti difensori, la signora Controparte_7
si riporta a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, Controparte_7 impugnando e contestando gli scritti difensivi ed i verbali di causa dell'appellat
[...]
, in quanto infondati in fatto e diritto. CP_2
All'atto della precisazione delle conclusioni si riporta integralmente a quelle già rassegnate nel proprio atto di costituzione in giudizio, da intendersi qui integralmente riscritte e richiamate, insistendo per il loro accoglimento.”; per e “La scrivente difesa deposita le seguenti Persona_1 P_ note richiamando integralmente il contenuto dei precedenti scritti difensivi, tra essi le comparse di costituzione e risposta, e le conclusioni ivi rassegnate, e, segnatamente,
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis, rigettare la domanda di usucapione perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
con condanna di spese ed onorari di causa, dei due gradi di giudizio. Si insiste, per quant'altro, in tutte le difese indicate nei precedenti scritti difens ivi ai quali ci si riporta. Ove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse di dover trattenere la causa in decisione, si chiede che venga concesso termine per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica.”; per la “Con il presente atto, mercé i sottoscritti Controparte_8 difensori, la , si riporta a tutti i propri scritti difensivi e Controparte_8 verbali di causa, impugnando e contestando gli scritti difensivi ed i verbali di causa dell'appellat , in quanto infondati in fatto e diritto. Controparte_2
All'atto della precisazione delle conclusioni si riporta integralmente a quelle già rassegnate nel proprio atto di costituzione in giudizio, da intendersi qui integralmente riscritte e richiamate, insistendo per il loro accoglimento.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
(1948) , il
[...] Persona_1 Controparte_7 Controparte_3 [...]
, per sentire dichiarare acquisita per intervenuta usucapione in suo Controparte_9 favore la proprietà del bene, costituito da un appezzame nto di terreno con piccolo fabbricato, ricadente nel foglio di mappa 114 della zona censuaria di Reggio Calabria, derivata particella 114/b di mq 40,80, derivata particella 349/b di mq 12,30, derivata particella 350/b di mq 14,20 derivata particella 116/b di mq 12,10 ed intera particella 115 di mq 28,00, avendo esercitato esso attore dal 1980, con continuità, pubblicamente e pacificamente, il possesso sull'immobile.
Si sono costituiti separatament (1948), , Persona_1 P_ CP_3
. E' stata dichiarata la contumacia di (1955),
[...] Persona_1 Persona_2
, il regolarmente ON Controparte_7 Controparte_9 citati, non costituitisi.
Nel corso del giudizio, a conclusione dell'attività istruttoria, è interven uta la società
-. Controparte_8
Nel corso dell'istruttoria veniva espletata prova per testi nonché ammessa e disposta
C.T.U..
Indi la causa veniva rinviata all'udienza del 10.01.2019 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa mediante lettura del dispositivo all'esito della udienza e contestuale deposito della motivazione Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, (…), in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione respinta e disattesa, così decide:
1) dichiara acquisito per intervenuta usucapione da il diritto di Controparte_2 proprietà sull'appezzamento di terreno con piccolo fabbricato, ricadente nel foglio di mappa 114 della zona censuaria di Reggio Calabria, derivata particella 114/b di mq
40,80, derivata particella 349/b di mq 12,30, derivata particella 350/b di mq 14,20 derivata particella 116/b di mq 12,10 ed intera particella 115 di mq 28,00;
2) ordina la trascrizione della sentenza;
3) condanna in solido tutti i convenuti e l'intervenut a l Controparte_8 pagamento delle spese del giudizio nei confronti della parte attrice che si liquidano in
€. 3.000,00 per compensi professionali, oltre €. 78,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, con di strazione in favore del procuratore antistatario;
4) pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico in solido tutti i convenuti e l'intervenut . Controparte_8
Avverso la predetta sentenza proponevano appello, con atto di citazione notific ato telematicamente il 02.07.2019, e in qualità di Parte_1 Parte_2 eredi di esponendo due motivi di gravame. Persona_1
Con il primo motivo deducevano l'erroneità della decisione impugnata per la ritenuta carenza dei requisiti fondanti la declaratoria di acquisto del bene per cui è causa per intervenuta usucapione nonché l'erronea interpretazione delle risultanze processuali.
In buona sostanza, secondo la testi degli appellanti, il non Controparte_2 avrebbe dimostrato la sussistenza dei requisiti utili all'usucapione del bene dedotto in giudizio (possesso ultraventennale animo domini, pacifico, indisturbato e non clandestino), non potendosi ritenere tale la mera attività di coltivazione e raccolta dei HI d'DI posti all'interno del fondo e la semplice detenzione delle chiavi di accesso al rudere sito all'interno del terreno, posto che la prova del possesso deve essere rigorosa.
Pertanto all'uopo sarebbero insufficienti le dichiarazioni testimoniali rilasciate dinnanzi al Tribunale dai testi addotti dall'attore, considerato anche che il C.T.U., attraverso la produzione in atti di una serie di fotogrammi ripresi dall'alto del fondo conteso, avrebbe concluso che nel terreno de quo non sarebbe stata effettuata una manutenzione continua.
Con la seconda censura gli appellanti deducevano la carenza dei requisiti fondanti la declaratoria di acquisto del bene per cui è causa sotto il diverso profilo della tolleranza con la quale i precedenti proprietari/intestatari del bene avrebbero cons entito al di accedervi. Controparte_2
Chiedevano, pertanto, la totale riforma della sentenza impugnata nel senso di rigettare la domanda di usucapione avanzata in prime cure da e la sua Controparte_2 condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 25.11.2019, il quale chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_2 con condanna degli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
Si costituiva, con comparsa depositata telematicamente il 2.12.2019, in CP_1 qualità di erede di il quale insisteva nell'accoglimento dell'appel lo così Persona_1 come proposto dai propri germani.
Si costituiva, ancora, con comparsa depositata il 21.11.2019, , il Controparte_3 quale aderiva ai motivi spiegati dagli appellanti e . Parte_1 Parte_2
Analogamente faceva costituitasi in giudizio con comparsa Controparte_7 depositata in va telematica il 21.11.2019, la quale chiedeva, inoltre, che venisse pronunciata la propria carenza di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità della madre almeno tre anni prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Del pari si costituiva in giudizio, con atto depositato telematicamente il 02.12.2019,
(classe 1955), la quale si associava alle domande avanzate dagli Persona_1 appellanti.
Anche la costituitasi con comparsa telematica Controparte_8 del 21.11.2019 e proponente appello incidentale, insisteva nell'accoglimento dell'appello avanzato dai germani . Pt_1
Allo stesso modo (classe 1953), costituitosi con comparsa del P_
5.12.2019, previa riunione del presente procedimento a quello portante il n. 589/2019
R.G. (dallo stesso introdotto con autonomo appello), aventi entrambi ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 39/2019, chiedeva l'accoglimento del gravame.
Si costituivano, infine, (classe 1958), e Persona_1 Controparte_5
(in qualità di eredi di ), i quali Controparte_6 ON deducevano la loro estraneità al giudizio, essendo sì eredi di ON
(anch'egli citato in prime cure quale proprietario della particella n. 349 oggetto di domanda di usucapione) ma opponendo che la particella in questione non fosse la
349, bensì la 348, come si evincerebbe facilmente da un rogito notarile del 1971 prodotto in atti, avente ad oggetto la permuta delle due particelle tra ON e (dante causa di (classe 1955), Persona_4 Persona_1 P_
(classe 1953) e intestata al loro dante causa . Persona_5 Persona_4
Chiedevano, pertanto, che venisse pronunciata la loro carenza di legittimazione passiva e, in via incidentale, la riforma della sentenza nella parte in cui la stessa avrebbe esposto gli stessi a condanne per spese di giudizio, ovvero di altra natura.
Nonostante siano stati regolarmente citati in giudizio, né né il P_
, in persona del pro-tempore, si sono Controparte_9 CP_10 costituiti.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 04.03.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e del P_ [...]
, in persona del Sindaco pro-tempore, i quali, benché Controparte_9 ritualmente evocati in giudizio, non si sono realizzati.
L'appello principale - così come quello autonomamente proposto da P_
(classe 1953) con il giudizio riunito e recante il n. 589/2019 r.g. - è infondato e
[...] va pertanto respinto.
Quanto al primo motivo di gravame vanno condivise le motivazioni espresse in proposito dalla sentenza impugnata e valga anche quanto appresso.
Come è noto, i due requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilita dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire.
Ai fini della configurabilità del possesso utile ai fini dell'usucapione è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene o comunque tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare.
Tale modalità di acquisto dei diritti reali è stata introdotta dal legislatore nel nostro ordinamento al fine di dare tutela a posizioni giuridiche meritevoli ed inoltre ad eliminare situazioni di incertezza giuridica nei rapporti patrimoniali tra privati. Secondo la Suprema Corte, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, “deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus”(ovvero dell'intento di avere la cosa come propria) (Cass. n. 975/2000), che, si badi bene, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà (Cass. 28 novembre 2013, n.
26641).
Grava, quindi, su colui che invoca l'avvenuta usucapione del bene l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. (Cass. n. 1367/1999; Cass. n. 8152/2001; Cass. n. 19478/2007; Cass. n.
17462/2009; Cass. n. 4863/2010).
L'animus possidendi, inoltre, può eventualmente essere desunto in via presuntiva qualora lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativa dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 11.06.2010 n. 14092).
La prova necessaria per l'usucapione può essere fornita con tutti i mezzi messi a disposizione dal nostro ordinamento.
Nella prassi, tuttavia, quello di gran lunga più utilizzato è rappresentato dalla prova per testimoni che, laddove idonea e conducente ai fini di causa, costituisce un valido elemento per potere dichiarare la sussistenza del diritto ad usucapire in capo al richiedente.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo avallato questa prassi affermando che la testimonianza può rappresentare anche l'unico strumento con il quale sono dimostrati il possesso e la maturazione dei termini per l'usucapione (cfr., ex multis, Cass. Civ. 26/7/77 n. 3342, secondo cui "La prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto non è soggetta a limitazioni legali e pertanto può essere fornita anche per testimoni"; ed ancora Cass. Civ. 19/7/99 n. 7692, che ha statuito che: "Con riguardo ai mezzi di prova ammessi per la dimostrazione dell'avvenuta usucapione, la giurisprudenza afferma che la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione").
Tuttavia, nelle ultime pronunce intervenute in subiecta materia (cfr., ex multis, Cass. 16.1.2014 n. 874), la giurisprudenza di legittimità ha correttamente osservato come, ai fini dell'usucapione, la prova richiesta debba essere rigorosissima, nel senso che non solo la stessa deve essere offerta da soggetti estranei al rapporto, ma è anche necessario che sia sufficientemente completa e che indichi con certezza il termine inziale di decorrenza dell'usucapione.
Nel caso di specie, le prove offerte dall'attore nel corso del giudizio di primo grado sono state ritenute, a ragione, dal Tribunale esaustivamente idonee a riconoscere in capo allo stesso tanto il possesso ultraventennale sul bene dedotto in giu dizio (corpus) quanto anche l'animus, avendo il esercitato pienamente e Controparte_2 pubblicamente le corrispondenti facoltà del proprietario della res, ovvero quelle attività che corrispondono al diritto di proprietà, in modo “…pacifico, continuo, senza contestazioni per l'intera durata prescritta dal codice civile.”.
In tal senso vanno lette le convergenti deposizioni dei testi addotti dall'odierno appellato ( , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, , , i quali hanno
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 rispettivamente dichiarato:
a) , escusso all'udienza del 26.10.2011: ''Premetto di essere a Testimone_1 conoscenza dei fatti di causa in quanto vivo nelle vicinanze del terreno oggetto di caus a.
Da quando sono piccolo posso dire che i terreni per cui è causa sono curati e mantenuti puliti dall'attore. Ricordo che utilizzava il terreno per raccogliere i HI d'DI e dare da mangiare agli animali. Nei predetti terreni l'attore raccoglie anche la legna. Sui terreni insiste anche una piccola casetta in pietra utilizzata nel passato quale ricovero di un asinello.”,
b) sentita all'udienza del 02.05.2012: "Confermo che il sig. Testimone_2
possiede sin da quando ero bambina i terreni per cui è causa. In Controparte_2 particolare l'attore pulisce il terreno dalle erbacce e provvede alla coltivazione dei HI d'DI. Provvede anche alla raccolta per gli animali dei HI d'DI e provvede anche alla raccolta della legna. Sulla particella 114 è situato un piccolo immobile a due piani utilizzato come stalla per gli animali fin da quando ero bambina. Le chiavi dell'immobile sono in possesso dell'attore. L'immobile è utilizzato dall'attore anche come deposito di attrezzi, tavole e legname. Quello che ho descritto riguarda la situazione dei terreni anche a tutt'oggi, solo il piccolo immobile di cui ho parlato non risulta più adibito a ricovero animali ma soltanto a deposito attrezzi.";
c) all'udienza del 17.01.2013, così ha dichiarato: "Posso dire Testimone_3 che sin dal 1955 i terreni per cui è causa sono stati curati prima dal padre dell'attore e poi dall'attore stesso. Sul terreno insiste una piccola costruzione utilizzata dal padre dell'attore quale deposito di paglia e ricovero di un asino. Dopo la morte del padre l'attore non utilizza più la costruzione di cui ho parlato per i fini descritti ma la tiene chiusa ed ha le chiavi della stessa. Il terreno viene utilizzato per raccogliere i HI d'DI. L'attore provvede anche alla pulizia periodica dello stesso dalle erbacce e a volte provvede a sistemare il muro a secco. Cura periodicamente le piante di fico d'DI e provvede a raccoglierne i frutti. L'utilizzo del terreno da parte dell'attore permane anche oggi. Il possesso dell'attore è pubblico e, per quanto posso sapere io, pacifico e continuo.”;
d) , anch'egli escusso all'udienza del 17.01.2013, afferma: Testimone_8
“Premetto di vivere nei pressi dei terreni per cui è causa. Da quando mi sono sposato, nel 1986, sono andato a vivere vicino ai luoghi per cui è causa e posso dire che da allora il sig. utilizza detti terreni. In particolare l'attore coltivava e Controparte_2 coltiva anche oggi il terreno a HI d'DI. Provvedeva a raccoglierli e pulirli ed io stesso in diverse occasioni l'ho aiutato nella raccolta dei HI d'DI maturi. L'attore inoltre tagliava degli alberi per raccogliere la legna che poi dava a me che la utilizzavo ai fini di riscaldamento. Sui terreno insiste una piccola costruzione dove non sono mai entrato. Il possesso dell'attore sui luoghi di causa è pubblico. A me risulta che il terreno
è sempre ordinato";
e) , all'udienza dell'1.10.2014, dichiara: "Sono a conoscenza dei Testimone_4 fatti di causa in quanto abito nelle vicinanze dei luoghi di caus a. Posso, pertanto, affermare che il sig fin dall'anno 1980 si occupa dei terreni oggetto di Controparte_2 causa. Già prima di tale data, dei terreni si occupava il padre dell'attore sig. CP_11
L'attore, che già aiutava il padre, è subentrato poi alla morte del genitore.
[...]
L'attore provvedeva fin dall'anno 1980 a tagliare gli alberi di AC per ottenere il legname, inoltre sul terreno vi era una casetta in pietra utilizzata dall'attore come deposito di fieno, attrezzi agricoli e per la custodia di un asino e di una mucca. Accanto
a tale casetta ve ne era un'altra vicina che l'attore ha comprato insieme ad un giardino posto di fronte. Tale seconda casa aveva il muro confinante con quella che ho prima indicato. Ormai esiste soltanto la casa in pietra in quanto la seconda è crollata. Negli anni l'attore ha continuato ad occuparsi dei terreni, provvedendo a mantenerli puliti dalle erbacce e dai rovi nonché a tagliare gli alberi di AC quando giungono a maturazione per ricavarne legna da ardere. La casella in pietra era di nostra nonna
La casa in pietra di cui ho parlato è a due piani con una stanza per Parte_3 piano. Al piano inferiore vi è la mangiatoia per gli animali, al piano superiore veniva custodito il fieno. Oggi non vi è più allevamento di animali ed il sig Controparte_2 utilizza la casella come deposito. L'attor possiede le chiavi della casa. Non ho CP_2 mai visto altri accedere ai terreni ed alla casa all'infuori dell'attore (…). I terreni non sono recintati. All'interno dell'area, delineata secondo i confini sopra indicati, tutti i terreni sono interamente occupati dall'attore. Ribadisco che dal 1980 ad oggi l'attore continua a provvedere alla pulizia ed alla manutenzione del terreno.”;
f) alla medesima udienza dell'1.10.2014, così afferma: Testimone_6
“Dall'anno 1986 abito sulla via Colonnello Maddalena e posso, pertanto, affermare che da tale anno fino ad oggi il sig si occupa dei terreni oggetto ai causa. Controparte_2
Gli vedo pulire i terreni, togliendo le erbacce, e le piante dei HI d'DI, nonché raccogliere la legna. Sul terreno si trova una casetta a due piani, vedo il sig.
[...]
provvedere alla sua pulizia. Vedo l'attore accedere all'immobile mediante la CP_2 chiave che egli stesso possiede. Non ho mai visto altri accedere ai terreni e all'immobile all'infuori dell'attore. Non ho mai visto alcuno muovere contestazioni all'attore in ordine al possesso dell'immobile.”;
g) Infine alla medesima udienza dell'1.10.2014, così testimonia: Testimone_7
“Passo giornalmente lungo la Via Colonnello Maddalena e, pertanto, vedo il sig.
occuparsi dei terreni oggetto di causa, i quali limitano con detta Controparte_2 strada. Dall'anno 1981 abito nelle vicinanze e da tale anno vedo l'attore occuparsi dei terreni, precisamente vedo che taglia i rami degli alberi da vento, provvede alla pulizia del terreno;
vi è un muro fatto di pietre e quando queste cadono ho visto l'attore provvedere alla sistemazione del muro. Sul terreno vi è anche una casa che rimane vicino ad un'altra. Preciso che questa seconda casetta non la vedo frequentata dall'attore, che vedo invece intento a pulire il terreno vicino all'altra casetta (…) Non ho mai visto altre persone sui terreni oggetto di causa. Non ho mai visto alcuno contestare all'attore il possesso dei terreni. Passo giornalmente lungo la via Colonnello Maddalena ed ho sempre visto i terreni puliti e curati.”.
Gli odierni appellanti, di converso, oppongono la mancanza dei requisiti utili ad usucapire in capo a sostenendo che la C.T.U. avrebbe concluso Controparte_2 nel senso che il bene de quo, in base alle aerofotogrammetrie prodotte in atti, non sarebbe stato posseduto con quella continuità che l'attore avrebbe voluto far credere, in virtù della presenza sul fondo in questione di piante infestanti di “alianto” che sarebbe incompatibile con l'asserita attività di coltivazione dei HI d'DI portata avanti negli anni dal medesimo Controparte_2
Anche questo Collegio ritiene fondata la domanda attorea di usucapione, non condividendo, al pari del Tribunale, le conclusioni cui è approdata la C.T.U. versata in atti, per le ragioni di seguito espresse.
Dall'esame delle sette testimonianze acquisite in istruttoria emergono, in maniera chiara ed incontestata, le seguenti circostanze: a) che il (e suo Controparte_2 padre prima di lui, a far data dall'anno 1955) ha esercitato il possesso esclusivo del fonduscolo (di appena 107 mq), coltivandovi piante di fico d'DI (ben visibili nelle foto allegate in atti) e provvedendo a raccoglierne i frutti a partire dal 1980 circa;
b) che, nel contempo e periodicamente, oltre a rimuovere le erbacce, tagliava alcune piante di AC (rectius, alianto) utilizzandone il legname come combustibile;
c) che il fondo del terreno si presenta scosce so e ciottoloso, quindi inadatto alla coltivazione di altre specie (ad es. ortaggi) se non, appunto, di specie come i HI
d'DI ed AL (o acacie che dir si voglia), alberi che, per comune esperienza, hanno la funzione tipica di trattenere i terreni instabili;
d) che sul fondo in questione insiste un rudere a due livelli (ormai quasi privo di tetto), il cui piano terra era adibito a ricovero di un asinello (circostanza confermata da tutti i testimoni) e di una mucca, mentre quello superiore a fienil e;
e) che l'accesso al rudere era consentito da una porta, ormai cadente, la cui antica chiave (cfr. C.T.U. in atti) era nell'esclusivo possesso del Controparte_2
f) che nessun altro, al di fuori del ha mai posseduto detto terreno, Controparte_2 né ne ha mai rivendicato la proprietà.
Anche a voler considerare inammissibili e/o invalide le dichiarazioni rese da
[...]
e - in quanto sarebbero state presenti in aula durante Testimone_6 Testimone_7
l'escussione di un altro teste - il contenuto delle altre cinque testimonianze è inequivocabile e non presenta contraddizioni, attestando tutte le circostanze di fatto testé elencate.
Pertanto alcuna valenza può avere il fatto che gli alberi di alianto non siano stati completamente eradicati negli anni (pratica sicuramente non facile, essendo l'alianto o
“albero del paradiso”, una specie infestante e sviluppando radici per oltre trenta metri in larghezza) e potendo, comunque, esserne, i tronchi, di volta in volta abbattuti per sfruttarne il legname.
Analogamente non può darsi importanza decisiva alla circostanza che il tetto del rudere in pietra fosse parzialmente mancante - per giustificare la ritenuta mancanza di continuità nel possesso del bene dedotto in giudizio - in quanto lo stesso non veniva di certo adibito ad abitazione, bensì a semplice ricovero per animali.
Tutto quanto sopra considerato, unitamente al fatto che mai nessuno, oltre al ed al di lui padre, è stato visto sui terreni de quibus o mai alcuno Controparte_2 ha rivendicato il possesso e/o la proprietà degli stessi (il che dimostra, dall'altro lato, la totale inerzia del proprietario, non essendovi prova che mai alcuno abbia esercitato alcun diritto o controllo su di essi), è indicativo del possesso ad usucapionem esercitato in maniera pubblica, pacifica, indisturbata e non clandestina per oltre un ventennio (anche a voler tacere della possibile successione o accessione nel possesso, esercitato ancor prima dal padre dell'attore), di talché si può affermare con un buon grado di certezza che la fattispecie sottoposta all'attenzione di questa Corte pres enta tutti i requisiti utili a riconoscere in capo a il diritto alla Controparte_2 prescrizione acquisitiva delle particelle di terreno per cui è causa.
Per tale motivo la prima censura va completamente disattesa.
Quanto al secondo motivo se ne deve rilevare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345
c.p.c. poiché domanda assolutamente nuova, mai proposta in prime cure.
L'appello principale – unitamente a quello proposto in via autonoma da P_
(classe 1953) nel giudizio riunito, recante il numero di ruolo generale 589/2019 -
[...] va quindi rigettato, così come anche l'appello incidentale proposto dalla non potendosi considerare, l'accordo Controparte_8 intervenuto tra gli originari intestatari delle particelle per cui è causa e la ditt a di costruzioni, elemento ostativo al riconoscimento del diritto vantato dall'attore.
Va viceversa accolto l'appello incidentale proposto da in ordine Controparte_7 alla propria carenza di legittimazione passiva, avendo quest'ultima documentalmente provato di aver rinunciato all'eredità della madre almeno tre anni prima dell'instaurazione del presente giudizio.
L'usucapione dei terreni dedotti in giudizio non va pertanto dichiarata nei confronti di la quale dove essere tenuta indenne da qualsivoglia statuizione Controparte_7 sulle spese di lite, almeno per quanto attiene la soccombenza per l'accoglimento della domanda in favore di Controparte_2
Analogamente va accolto l'appello incidentale spiegato da Persona_1
e avendo costoro Controparte_5 Controparte_6 dimostrato di non essere intestatari della particella 349, bensì della 348, in forza del rogito notarile del 1971 prodotto in atti, avente ad oggetto la permuta delle due particelle tra e (dante causa di ON Persona_4 Per_1
(classe 1955), (classe 1953 ) e intestata
[...] P_ Persona_5 al loro dante causa . Persona_4
Va quindi dichiarata la carenza di legittimazione passiva nei confronti di Per_1
e che non
[...] Controparte_5 Controparte_6 dovranno sopportare alcuna condanna alle spese di lite per quanto attiene l'accoglimento della domanda attorea.
Ogni ulteriore argomentazione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi, attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, ed in rapporto al valore della causa (€. 3.500,00), in complessivi €. 1.458,00, a carico di
, (classe 1953) Parte_1 Parte_2 CP_1 P_
e d in favore di di cui €. Controparte_8 Controparte_2
268,00 per la fase di studio, €. 268,00 per la fase introduttiva, €. 496,00 per la fase istruttoria ed €. 426,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari richiedenti.
In accoglimento dell'appello incidentale spiegato da da un lato, Controparte_7
e e , Persona_1 Controparte_5 Controparte_6 dall'altro lato, la sentenza impugnata va parzialmente modificata in relazione alla declaratoria di condanna in solido alle spese di lite irrogata in prime cure nei loro confronti.
Di contro le spese di lite del presente grado vanno integralmente compensate tra gli appellanti , Parte_1 Parte_2 CP_1 P_
(classe 1953) e gli altri convenuti. Controparte_8
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto le impugnazioni principali e quella spiegata da ono state respinte integralmente. Controparte_8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
ed, in maniera totalmente adesiva, dall'interveniente Parte_2 CP_1
con atto di citazione notificato telematicamente in data 02.07.2019, su quello
[...] spiegato autonomamente da (classe 1953) nel giudizio riunito n. P_
589/2019 e su quelli incidentali spiegati, rispettivamente, da Controparte_8
[...] Controparte_7 Persona_1 CP_5
e disattesa ogni contraria domanda,
[...] Controparte_6 eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e del P_ Controparte_9
, in persona del Sindaco pro-tempore;
[...]
2) Rigetta l'appello principale proposto da , Parte_1 Parte_2
CP_1
3) Rigetta l'appello principale proposto da (classe 1953) nel P_ giudizio riunito n. 589/2019 R.G.:
4) Rigetta l'appello incidentale spiegato da in Controparte_8 persona del legale rappresentante pro-tempore;
5) Accoglie l'appello incidentale spiegato da e, per l'effetto, Controparte_7 dichiara la sua carenza di legittimazione passiva nel procedimento per cui è causa, tenendola indenne dalla condanna alle spese in solido pronunciata in primo grado;
6) Accoglie l'appello incidentale spiegato da Persona_1 [...]
e e, per l'effetto, di chiara la loro CP_5 Controparte_6 carenza di legittimazione passiva nel procedimento per cui è causa, tenendoli indenni dalla condanna alle spese in solido pronunciata in primo grado;
7) Condanna , Parte_1 Parte_2 CP_1 P_
(classe 1953) e in persona del legale
[...] Controparte_8 rappresentante pro-tempore, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese relative al presente giudizio in favore di che liquida in complessivi €. Controparte_2
1.458,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari richiedenti;
8) Compensa integralmente tra , Parte_1 Pt_1 Parte_2 CP_1
(classe 1953) e da un
[...] P_ Controparte_8 lato, e , (classe 1955), CP_2 CP_3 Persona_1 Persona_1
(classe 1958), e Controparte_5 Controparte_6
dall'altro lato, le spese di lite del presente grado;
Controparte_7
9) Nessuna statuizione sulle spese di lite viene adottata nei confronti di P_
e , stante la loro contumacia.
[...] Controparte_9
10) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che tanto le impugnazioni principali, quanto quella incidentale spiegata da
, sono state respinte integralmente. Controparte_8
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)