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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/07/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1714/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
Controparte_1 C.F. C.F. 1 وnato a GENOVA
(GE), il 22/11/1968, residente in [...]N. 32 INT. 4 16148 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TRAVERSO PIERPAOLO (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in attiC.F._2
E
CP_2 , C.F. nata a [...], il [...], residente C.F._3 '
in VIA MONTANI N. 32 INT. 4 16148 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello C.F._4 ), che la rappresenta e la studio dell'Avv. FRIGERIO MAURO (C.F.
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 19 e 20 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 25/02/1995 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Controparte_1 CP_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) la moglie continuerà ad abitare, unitamente alle figlie Per_1 e R_ la casa familiare situata in Genova, Via Montani 32/4A, di proprietà per una quota del 79% delle medesima e del 21% del marito;
3) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri, fermo restando il diritto di entrambi di richiedere l'assegno di mantenimento al variare delle loro attuali condizioni economiche;
4) i coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale e di aver definito tra loro ogni questione economica e patrimoniale, fatto salvo quanto stabilito ai punti successivi;
5) il marito continuerà a provvedere al pagamento delle spese di amministrazione ordinaria della casa già coniugale di Via Montani 32/4A, delle relative utenze domestiche (gas, luce, e telefono/connessione internet, abbonamenti piattaforme TV), nonché della Tari e della Tasi;
6) il marito continuerà: (i) a versare direttamente alla figlia R_ studentessa presso l'Università
Unicollege di Torino e non ancora economicamente autosufficiente, un assegno mensile dell'importo di Euro 200,00 (duecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di R_ (ii) a tenere a proprio carico le rette universitarie (attualmente pari ad Euro 5.090,00 - cinquemila novanta/00 - annui), nonché il canone di locazione dell'unità immobiliare in Torino necessaria a R_ per la frequentazione dell'Università (attualmente pari ad Euro 6.600,00 - seimila seicento/00 - annui) per la durata del corso universitario magistrale;
(iii) a farsi interamente carico delle spese relative alle visite mediche specialistiche ed ai presidi sanitari di cui R_ necessita per le sue condizioni di salute;
7) fatto salvo quanto previsto al punto 6) (iii) che precede, il Signor Controparte_1 terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie come definite e secondo le modalità di cui al protocollo
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1995,
Numero 42, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.T. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
Controparte_1 C.F. C.F. 1 وnato a GENOVA
(GE), il 22/11/1968, residente in [...]N. 32 INT. 4 16148 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TRAVERSO PIERPAOLO (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in attiC.F._2
E
CP_2 , C.F. nata a [...], il [...], residente C.F._3 '
in VIA MONTANI N. 32 INT. 4 16148 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello C.F._4 ), che la rappresenta e la studio dell'Avv. FRIGERIO MAURO (C.F.
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 19 e 20 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 25/02/1995 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Controparte_1 CP_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) la moglie continuerà ad abitare, unitamente alle figlie Per_1 e R_ la casa familiare situata in Genova, Via Montani 32/4A, di proprietà per una quota del 79% delle medesima e del 21% del marito;
3) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri, fermo restando il diritto di entrambi di richiedere l'assegno di mantenimento al variare delle loro attuali condizioni economiche;
4) i coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale e di aver definito tra loro ogni questione economica e patrimoniale, fatto salvo quanto stabilito ai punti successivi;
5) il marito continuerà a provvedere al pagamento delle spese di amministrazione ordinaria della casa già coniugale di Via Montani 32/4A, delle relative utenze domestiche (gas, luce, e telefono/connessione internet, abbonamenti piattaforme TV), nonché della Tari e della Tasi;
6) il marito continuerà: (i) a versare direttamente alla figlia R_ studentessa presso l'Università
Unicollege di Torino e non ancora economicamente autosufficiente, un assegno mensile dell'importo di Euro 200,00 (duecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di R_ (ii) a tenere a proprio carico le rette universitarie (attualmente pari ad Euro 5.090,00 - cinquemila novanta/00 - annui), nonché il canone di locazione dell'unità immobiliare in Torino necessaria a R_ per la frequentazione dell'Università (attualmente pari ad Euro 6.600,00 - seimila seicento/00 - annui) per la durata del corso universitario magistrale;
(iii) a farsi interamente carico delle spese relative alle visite mediche specialistiche ed ai presidi sanitari di cui R_ necessita per le sue condizioni di salute;
7) fatto salvo quanto previsto al punto 6) (iii) che precede, il Signor Controparte_1 terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie come definite e secondo le modalità di cui al protocollo
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1995,
Numero 42, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.T. Dott. Loredana Palomba