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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/04/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7144/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7144/2018 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con l'avv.to Parte_1 C.F._1
CAZZOLETTI FRANCESCA
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F./P.IVA ), con l'avv.to VELLO GLORIA GOSIO CP_1 P.IVA_1
MICHELA
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione della motivazione in fatto e in diritto
Con decreto ingiuntivo n. 1507/2018 notificato in data 31 marzo 2018 il Tribunale di
Brescia su istanza della società con sede in Brescia ha ingiunto a CP_1 Parte_1 il pagamento della somma capitale di €. 16.714,42, oltre interessi moratori e spese
[...]
della procedura.
A fondamento della richiesta ha posto un credito verso la OR CP_1 Parte_1 derivante da “contratto d'opera professionale a tariffa oraria” per l'espletamento di un incarico quale CTP nella causa n.. 14507/2013 R.G., Tribunale di Brescia, affidato pagina 1 di 8 all'ing. nella qualità di direttore tecnico di quale Persona_1 Controparte_2
dante causa della in virtù di atto di cessione del credito regolarmente notificata. CP_1
Con atto di citazione, la sig.ra ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo, deducendo l' insussistenza del credito in capo all'opposta e, in ogni caso, ha chiesto respingersi la domanda di pagamento, in via principale, ritenendo il rapporto con l'ing. di carattere personale e fiduciario e, pertanto, il relativo Per_1
pagamento non poteva, dunque, essere richiesto né da associazioni professionali né da società di capitali in cui lo stesso ing. fosse, a vario titolo, coinvolto;
ha negato Per_1
di avere sottoscritto un qualsivoglia contratto con con riguardo a Controparte_2
tali prestazioni e ha disconosciuto la copia fotostatica del contratto prodotto in forma telematica;
ha dedotto l' assoluta indeterminatezza della liquidazione compiuta da controparte e che i precedenti pagamenti erano stati fatti a beneficio dell'ing. Per_1
CP_ che la cessione del credito da a fosse stata compiuta in epoca Controparte_2
successiva allo scioglimento della prima società e dovesse considerarsi nulla e, comunque, inopponibile alla OR Parte_1
L'opposta, costituitasi in giudizio, ha chiesto dichiararsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto “fondato su documentazione sottoscritta dal debitore stesso”
e il rigetto dell'opposizione sul presupposto che il conferimento dell'incarico all'ing. presso valesse come conferimento dell'incarico alla Per_1 Controparte_2 società che aveva reso le prestazioni di Ctp;
ha prodotto il contratto d' opera del
8/11/2015 con “attestazione di conformità”; ha dedotto che l'opponente non avrebbe contestato nelle singole voci il consuntivo e quindi avrebbe accettato le attività ivi esposte;
ha rilevato che i pagamenti in precedenza eseguiti erano diretti all'arch. CP_
, legale rappresentante di e relativi alle attività di consulenza di parte Per_2 nell'ATP ove il quesito di indagine sarebbe stato diverso;
ha contestato l'equiparazione dei compensi liquidabili al Ctp con quelli in fatto liquidati dal Giudice della causa al
Ctu ing. Persona_3
Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta ovvero di pronta soluzione, depositate le memorie ex art 183 VI comma cpc, depositato l'originale del suddetto contratto all'udienza di discussione sull'ammissione dei mezzi di prova, la OR l'ha disconosciuto negando di Parte_1
averlo mai sottoscritto.
pagina 2 di 8 Respinta l'eccezione di tardività del disconoscimento in quanto ritenuto tempestivo, parte opposta, a ciò invitata, ha dichiarato di non volersi avvalere del contratto.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza ammettere le prove, l'ha trattenuta in decisione.
***
§. Giova premettere che a seguito della proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo si viene a costituire un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale sulla parte opposta, che si afferma creditrice, incombe l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria fatta valere.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'articolo 2697 c.c., incombe sul creditore opposto il quale agisce per far valere un proprio diritto (quello di credito), mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Sicché, la pretesa del creditore, cristallizzata nel procedimento sommario, dovrà essere puntualmente contrastata nel giudizio di opposizione dal convenuto in senso sostanziale
(cfr Cass n. 6421/2003)
§. Nel caso in esame, ha agito in via monitoria per il pagamento del residuo CP_2 credito cedutole da derivante dal contratto d'opera intercorso con Controparte_2
l'opponente . Parte_1
Parte opponente, convenuta sostanziale, ha contrastato le pretese del creditore, opponendo la propria estraneità al credito ingiunto per non aver sottoscritto il contratto e per non aver intrattenuto alcun rapporto professionale con e di Controparte_2 aver conferito l'incarico all'ing personalmente. Ha disconosciuto la copia del Per_1 contratto, così deducendo: “Nega ad ogni modo l'opponente di aver sottoscritto il contratto medesimo e disconosce la copia fotostatica depositata in forma telematica”.
A seguito di tale eccezione, con comparsa di costituzione e risposta, parte opposta ha prodotto la copia autentica del medesimo contratto e successivamente, nel corso del giudizio, l'originale, che è stato prontamente disconosciuto: “Nega ad ogni modo
l'opponente di aver sottoscritto il contratto medesimo e ne disconosce il contenuto così come ha già disconosciuto la copia fotostatica depositata in forma telematica.
Disconosce altresì, ove ve ne fosse la necessità, la copia fotostatica di nuovo prodotta, sia pure fornita con attestazione di conformità del notaio , in quanto quest'ultima Per_4
pagina 3 di 8 non può certamente valere come autenticazione della sottoscrizione da parte della OR . Parte_1
Svolta dall'opposto eccezione di decadenza per tardività del disconoscimento non effettuato sulla copia autentica, il Tribunale l'ha rigettata sul presupposto che la negazione dell'autenticità della propria firma e del contenuto del documento fosse stata espressa in maniera chiara ed inequivocabile oltre che tempestiva nella prima difesa dalla sig. ra Parte_1
§. La prova documentale ha consentito di appurare che la OR ha Parte_1 conferito incarico all'Ing presso a verbale di udienza del Per_1 Controparte_2
15.10.2015 e che i rapporti professionali (vedasi corrispondenza in atti tra e Per_1
in tatti) sono sempre intercorsi con il professionista personalmente. Parte_1
Le fatture emesse e pagate dalla intestate a ed alla stessa Parte_1 Controparte_2
pagate, unitamente alla circostanza non contestata, che il professionista incaricato fosse direttore tecnico della società non munito di partita iva, dimostrano il coinvolgimento della predetta società nel rapporto tra le parti.
E'condivisibile l'assunto di parte opposta per cui la legge 183/2011 e il Codice dei
Contratti hanno legittimato la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del c. c..
Inoltre, seppure con riferimento alle associazioni, si menziona l'art. 36 c.c., il quale stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello – cui la legge attribuisce la capacità di porsi come Controparte_3 autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Cass. n.
20185/19; 15694/2011; n. 15417/2016; n. 9927/2018).
Tanto premesso, quale centro d'imputazione dei rapporti Controparte_2 intercorsi con la seppure a mezzo dell'ing aveva la titolarità della Parte_1 Per_1
pagina 4 di 8 relativa posizione giuridica e, in virtù di tanto, era legittimata anche a disporre del proprio credito anche mediante la sua cessione.
§. Quanto alla cessione del credito, in data 05/12/20216 ha ceduto Controparte_2
a il credito vantato nei confronti della come descritto a pagg 2 CP_2 Parte_1 dell'atto di cessione. Il contratto redatto in modalità elettronica è stato ritualmente notificato alla cessionaria in data 13/01/2018 e contestualmente veniva emessa la fattura nr. 04/18 per l'importo di euro 16.664,42.
Nella cessione di crediti, la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione;
è onere dell'attore (nel caso in esame dell'opposto/attore sostanziale), allegare i fatti costitutivi del diritto che intende far valere ai sensi dell'art. 2697 c.c.
L'art. 1376 c.c. stabilisce che è il consenso delle parti legittimamente manifestato a produrre il passaggio della titolarità del credito e ciò anche per la cessione del credito così come espresso dal principio generale “..Ne consegue che, per potersi dare prova dell'intervenuta cessione del credito, il cessionario, che intenda far valere in giudizio la propria posizione creditoria, debba necessariamente allegare e dimostrare
l'intervenuto accordo con il soggetto cedente avente ad oggetto il trasferimento della titolarità dello specifico credito di cui si chiede il pagamento in sede giudiziale” (Trib
Napoli n. 3453/23).
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Cass.
Ord. n. 18974/2022 Cfr Cass. n. 29512016; Cass 9253/20).
Pertanto, il cessionario che agisca monitoriamente in danno del debitore ceduto, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, è tenuto a dimostrare il proprio credito.
pagina 5 di 8 §. La prova documentale allegata da parte opposta, non è idonea a fondare la richiesta economica quivi opposta in quanto la fattura monitoriamente azionata già ampiamente contestata con comunicazione del 15/11/2017, è noto, che non può essere Parte_1
ritenuta prova del credito in capo a trattandosi di documento Controparte_2
proveniente dalla parte e di natura fiscale, valido come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo;
il consuntivo inviato alla sig.ra da Parte_1 CP_1
[... in data 6.11.2017 è stato tempestivamente contestato con pec del 16.11.17: “In ragione dell'ingente importo indicato che non ritengo congruo in rapporto alle attività specificamente svolte, al risultato conseguito e alle somme già erogate nel precedente accertamento tecnico preventivo comunico che non intendo, allo stato, provvedere al pagamento di quanto indicato nel consuntivo e nella fattura arbitrariamente emessa inviatami che formalmente respingo” e il contratto che riporta il contenuto del consuntivo è stato disconosciuto e non verificato;
lo stesso valga per l'estratto autentico del libro IVA che svolge solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale, ma non ha alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e di credito oggetto di registrazione. (Tribunale Trani n.1673/2021; Tribunale Milano n.689/2021,
Cass. Ord. 5827/2023); ” Fermo restando che nell'ambito del potere di valutazione delle prove, è rimesso esclusivamente al giudice del merito di attribuire o meno carattere presuntivo ad una circostanza, ove detto carattere venga ravvisato in relazione ad una pluralità di fatti, il giudice non può limitarsi ad una separata analisi di ciascuno – che si risolverebbe in una essenziale lacuna del procedimento logico – ma deve coordinarli e valutarli con una visione critica e sintetica nel loro insieme, all'esito della quale può essere affermata ovvero negata la gravità, la precisione e la concordanza degli elementi presuntivi (v. Cass. n. 11767 del 1998), la prova orale articolata dall'opposta, finalizzata a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione del contratto d'opera è inammissibile poiché riferita ad un documento disconosciuto nel contenuto e nella sottoscrizione e non sottoposto a procedimento di verificazione e quella diretta a dimostrare la congruità del quantum, inammissibile per i medesimi motivi, è stata formulata anche in modo generico e valutativo, mancando i criteri oggettivi ai quali ancorare il valore economico delle attività contemplate nel contratto.
§. Quanto al contratto d'opera datato 08/11/2025, si osserva quanto segue.
Secondo il disposto dell'art. 2702 c.c., la scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da parte di chi la sottoscrive e se ne assume la paternità;
pagina 6 di 8 tale efficacia probatoria vincola il giudice a condizione che b) la parte gravata non l'abbia disconosciuta entro i termini di cui al comma 1 n. 2 dell'art 215 c.p.c.
L'autenticazione consiste nell'attestazione compiuta da notaio o altro pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità personale di chi la sottoscrive.
Nel caso di disconoscimento nelle forme e nei termini di legge, l'autenticità della sottoscrizione si potrà raggiungere solo all'esito del giudizio di verificazione.
Nel caso di specie il contratto è stato disconosciuto già in atto sede di atti di citazione in opposizione e la parte opposta costituendosi ha prodotto la copia fotostatica già prodotta, con attestazione di conformità all'originale con riserva di formulare istanza di verificazione della stessa ex art. 216 c.p.c. (pag 10 comparsa).
L'autentica del Notaio attesta che la copia è identica all'originale, ma non l'autenticità della sottoscrizione della poiché essa non è stata apposta in sua presenza, Parte_1
pertanto, si esclude che la stessa abbia prestato acquiescenza, avendo già negato di aver sottoscritto l'atto, come rilevato dal Tribunale in sede di ordinanza del 02/08/2019.
Parte opposta, per poter utilizzare il documento, non aveva altro strumento a disposizione se non quello giudiziale della verificazione, del quale non ha inteso avvalersi poiché, instando per l'eccezione di decadenza, ha ritenuto “inutile aggravare il giudizio in ossequio al principio di economia processuale pur esprimendone ogni e più ampia riserva. Poiché è pacifico lo svolgimento delle prestazioni dedotte da parte dei professionisti incaricati, oggetto del contendere è solo il quantum” e, in ordine al quantum, ha ritenuto “comunque applicabile le indicazioni dell'Ordine degli Ingegneri di Milano” (cfr verbale del 10.10.2019).
L'inutilizzabilità del contratto impedisce al giudice di valutarlo ai fini del raggiungimento del proprio convincimento (sul punto: Cass. 27506/2017; Cass.
155/1994; Cass. 2347/1987; Cass. 4094/1984), pertanto, non essendo stata fornita la prova di quanto ivi pattuito, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato con i conseguenti obblighi di restituzione delle somme eventualmente corrisposte dall'opponente a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza, vengono poste a carico di parte opposta e CP_1
si liquidano, in ragione della bassa complessità della causa e della mancata accettazione della proposta del giudice formulata all'udienza del 19/11/19 non accettata da parte pagina 7 di 8 opposta, in euro € 5.077,00 (scaglione fino ad € 26.000 i valori medi), oltre accessori di legge e importo di euro 118,00 + euro 27,00 per C.U., vengono poste a carico della convenuta opposta e in favore dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto ordina la restituzione della somma versata dall'opponente in ragione del decreto ingiuntivo
Condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite come liquidate in parte motiva.
Brescia, 15.04.2025
Si comunichi
Il giudice onorario
Vincenza Tucci
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