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Articolo 3 della Legge 28 marzo 1951, n. 228
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Legge 28 marzo 1951, n. 228
Articolo 3 della Legge 28 marzo 1951, n. 228
Versione
2 maggio 1951
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 2 maggio 1951
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