Articolo 2 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 1Articolo 3
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20 febbraio 1963
Art. 2. Diritti e doveri

E' diritto insopprimibile dei giornalisti la liberta' di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalita' altrui ed e' loro obbligo inderogabile il rispetto della verita' sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealta' e dalla buona fede.
Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando cio' sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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