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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di iscritta al n. r.g. 642/2025;
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Loredana Mazza, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- ricorrente -
E
Procura Repubblica presso il Tribunale di Catania;
CP_1
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: ricorso ex artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. Lgs. n. 150/11.
Precisate le conclusioni all'udienza del 06/05/2025, come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il PM esprimeva parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
con ricorso ex artt. 1, L. n. 164/82 e 31, D.lgs. n. 150/2011, ha Parte_1
chiesto la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e la modifica del proprio nome da a “ , nonché l'autorizzazione al trattamento Pt_1 Per_1
chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali da maschili in femminili.
Alla luce della documentazione in atti e dell'attività istruttoria svolta, ritiene il Collegio che le domande attoree meritano accoglimento.
L'odierna ricorrente è di stato libero e senza prole.
La documentazione in atti e l'attività istruttoria svolta comprovano l'irreversibilità della scelta individuale di cambiamento di sesso, confermano la diagnosi di disforia di genere ed escludono connotazioni psicopatologiche.
Parte ricorrente, invero, ha intrapreso un percorso psicoterapico ed ha avviato una terapia ormonale di tipo “androginoide” sin dal 2014 (allegato doc. 1) e, nel 2015, si
è sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva (allegato doc. 2)
Sentita liberamente in udienza, la ricorrente ha manifestato e ribadito con fermezza la volontà di insistere in tutte le domande ed ha dichiarato: “Ho 45 anni, sin dall'età di sei anni mi sentivo donna (…) nel 2014-2015 circa ho fatto la mastoplastica, poi ho ricominciato a prendere gli ormoni e poi li ho staccati perché hanno tanti effetti
collaterali, del resto il mio medico dice che non mi servono perché sono molto femminile;
adesso mi sento benissimo, a 45 anni sono riuscita a dimostrare che si può
raggiungere un obiettivo anche senza l'aiuto di nessuno, dato che comunque tutti i
problemi li ho gestiti da sola tenendo fuori i miei genitori;
anche con le persone ho provato a interagire come donna e va tutto benissimo;
nel quartiere mi hanno vista
cambiare, mi apprezzano più adesso che prima. Adesso voglio assumere il nome di
(..). Mi sento bene nel mio corpo, sono serena”. Per_1
La ricorrente ha pure prodotto un certificato psicologico proveniente da struttura pubblica (P.O. “G. Rodolico – San Marco”, u.o.c. Clinica Psichiatrica) che attesta una
“disforia di genere con specificatore: post-transizione”, e che “in atto non si evidenziano alterazioni psicopatologiche considerabili come ostative all'iter di riassegnazione anagrafica del sesso” (cfr. doc. n. 3).
Sulla base degli elementi sopra indicati, pertanto, si deve concludere che la ricorrente ha costruito e mantenuto nel tempo una univoca e consolidata identità psicologica di genere femminile, che sono da escludere disturbi nevrotici e/ o psicotici o disturbi della personalità, sicché è idonea a riordinare l'adeguamento dei propri caratteri sessuali alla propria personalità di tipo femminile.
Sul punto, vanno richiamati gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), secondo cui non deve ritenersi requisito obbligatorio o necessario per la rettificazione di sesso la sottoposizione ad un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali. In particolare, il complesso normativo derivante dalla L. n. 164/1982 e dall'art.31 del
D. Lgs. 150/2011, va interpretato nel senso di collocare il diritto all'identità di genere tra i diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità
personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza della identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche, ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.
L'acquisizione di una nuova identità di genere, in linea con una evoluzione normativa conforme alla giurisprudenza comunitaria e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi, “può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (Cass. Civ. 20.07.2015, n.15138).
Anche la Corte Costituzionale ha confermato detto orientamento che consente una interpretazione della disciplina in esame conforme ai diritti costituzionalmente garantiti dell'identità personale e della salute, sottolineando, tuttavia, che “rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il
cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire,
attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.
In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n.
150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla
modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a
consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la
psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di
rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte
Costituzionale, 21.10.2015, n. 221).
Nel caso di specie gli elementi raccolti (audizione del ricorrente e produzioni documentali) forniscono adeguato riscontro in ordine al compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, nonché alla serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da Parte_1
maschile a femminile.
Tali elementi consentono, dunque, di affermare che la ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono, di conseguenza, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche della ricorrente.
In conformità con quanto richiesto dalla ricorrente, si deve disporre la rettificazione dell'attribuzione di sesso agli effetti dello stato civile, e che il nome venga Pt_1
sostituito con il nome . Per_1
Con riguardo alla domanda diretta ad autorizzare l'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali alla condizione femminile, infine, ritiene il
Tribunale non necessaria la richiesta autorizzazione, e ciò alla luce della sentenza n.
143/2024 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei
caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole,
e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, richiedere l'autorizzazione giudiziale in questi casi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera più necessario l'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica.
Tenuto conto della natura della causa, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 642/2025 R.G.,
così statuisce:
Ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di nato a [...] il [...], la rettificazione di attribuzione Parte_1
di sesso ex art. 2, ultimo comma, Legge 14 aprile 1982 n. 164, con attribuzione del sesso da maschile a femminile e sostituzione del nome con il nome Pt_1
“ . Per_1
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di iscritta al n. r.g. 642/2025;
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Loredana Mazza, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- ricorrente -
E
Procura Repubblica presso il Tribunale di Catania;
CP_1
- interventore ex lege -
Avente ad oggetto: ricorso ex artt. 1 L. n. 164/82 e 31 D. Lgs. n. 150/11.
Precisate le conclusioni all'udienza del 06/05/2025, come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il PM esprimeva parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
con ricorso ex artt. 1, L. n. 164/82 e 31, D.lgs. n. 150/2011, ha Parte_1
chiesto la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile e la modifica del proprio nome da a “ , nonché l'autorizzazione al trattamento Pt_1 Per_1
chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali da maschili in femminili.
Alla luce della documentazione in atti e dell'attività istruttoria svolta, ritiene il Collegio che le domande attoree meritano accoglimento.
L'odierna ricorrente è di stato libero e senza prole.
La documentazione in atti e l'attività istruttoria svolta comprovano l'irreversibilità della scelta individuale di cambiamento di sesso, confermano la diagnosi di disforia di genere ed escludono connotazioni psicopatologiche.
Parte ricorrente, invero, ha intrapreso un percorso psicoterapico ed ha avviato una terapia ormonale di tipo “androginoide” sin dal 2014 (allegato doc. 1) e, nel 2015, si
è sottoposta ad intervento di mastoplastica additiva (allegato doc. 2)
Sentita liberamente in udienza, la ricorrente ha manifestato e ribadito con fermezza la volontà di insistere in tutte le domande ed ha dichiarato: “Ho 45 anni, sin dall'età di sei anni mi sentivo donna (…) nel 2014-2015 circa ho fatto la mastoplastica, poi ho ricominciato a prendere gli ormoni e poi li ho staccati perché hanno tanti effetti
collaterali, del resto il mio medico dice che non mi servono perché sono molto femminile;
adesso mi sento benissimo, a 45 anni sono riuscita a dimostrare che si può
raggiungere un obiettivo anche senza l'aiuto di nessuno, dato che comunque tutti i
problemi li ho gestiti da sola tenendo fuori i miei genitori;
anche con le persone ho provato a interagire come donna e va tutto benissimo;
nel quartiere mi hanno vista
cambiare, mi apprezzano più adesso che prima. Adesso voglio assumere il nome di
(..). Mi sento bene nel mio corpo, sono serena”. Per_1
La ricorrente ha pure prodotto un certificato psicologico proveniente da struttura pubblica (P.O. “G. Rodolico – San Marco”, u.o.c. Clinica Psichiatrica) che attesta una
“disforia di genere con specificatore: post-transizione”, e che “in atto non si evidenziano alterazioni psicopatologiche considerabili come ostative all'iter di riassegnazione anagrafica del sesso” (cfr. doc. n. 3).
Sulla base degli elementi sopra indicati, pertanto, si deve concludere che la ricorrente ha costruito e mantenuto nel tempo una univoca e consolidata identità psicologica di genere femminile, che sono da escludere disturbi nevrotici e/ o psicotici o disturbi della personalità, sicché è idonea a riordinare l'adeguamento dei propri caratteri sessuali alla propria personalità di tipo femminile.
Sul punto, vanno richiamati gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), secondo cui non deve ritenersi requisito obbligatorio o necessario per la rettificazione di sesso la sottoposizione ad un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali. In particolare, il complesso normativo derivante dalla L. n. 164/1982 e dall'art.31 del
D. Lgs. 150/2011, va interpretato nel senso di collocare il diritto all'identità di genere tra i diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità
personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza della identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche, ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.
L'acquisizione di una nuova identità di genere, in linea con una evoluzione normativa conforme alla giurisprudenza comunitaria e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi, “può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (Cass. Civ. 20.07.2015, n.15138).
Anche la Corte Costituzionale ha confermato detto orientamento che consente una interpretazione della disciplina in esame conforme ai diritti costituzionalmente garantiti dell'identità personale e della salute, sottolineando, tuttavia, che “rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il
cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire,
attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.
In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n.
150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla
modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a
consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la
psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di
rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte
Costituzionale, 21.10.2015, n. 221).
Nel caso di specie gli elementi raccolti (audizione del ricorrente e produzioni documentali) forniscono adeguato riscontro in ordine al compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, nonché alla serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da Parte_1
maschile a femminile.
Tali elementi consentono, dunque, di affermare che la ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono, di conseguenza, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche della ricorrente.
In conformità con quanto richiesto dalla ricorrente, si deve disporre la rettificazione dell'attribuzione di sesso agli effetti dello stato civile, e che il nome venga Pt_1
sostituito con il nome . Per_1
Con riguardo alla domanda diretta ad autorizzare l'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali alla condizione femminile, infine, ritiene il
Tribunale non necessaria la richiesta autorizzazione, e ciò alla luce della sentenza n.
143/2024 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei
caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole,
e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, richiedere l'autorizzazione giudiziale in questi casi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera più necessario l'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica.
Tenuto conto della natura della causa, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 642/2025 R.G.,
così statuisce:
Ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di nato a [...] il [...], la rettificazione di attribuzione Parte_1
di sesso ex art. 2, ultimo comma, Legge 14 aprile 1982 n. 164, con attribuzione del sesso da maschile a femminile e sostituzione del nome con il nome Pt_1
“ . Per_1
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu