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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
------------------
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
L'anno 2025, il giorno 13 del mese di novembre, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria CRUCITTI, viene chiamata la causa iscritta al n. 433 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa
Da
, nato a [...] il 17. , elettivamente Parte_1 Parte_1
- - deceduto, nata a [...] il C.F._1 Parte_2
14.08.1981 in proprio e nella qualità CodiceFiscale_2 di esercente la potestà genitoriale sui minori nato Persona_1
a Reggio Calabria l'8.08.2014 > e CodiceFiscale_3 [...]
nato a [...] il [...] CP_1 C.F._4 tutti nella qualità di eredi di , elettivamente
[...] Parte_1 domiciliati in Reggio Calabria alla via del Gelsomino n. 22, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Mannarino, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione ed al successivo atto di costituzione ex art. 302 c.p.c.;
- ATTORI -
Contro
, in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via G. De Nava n. 122 presso lo studio dell'avv. Attilio Bandiera, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTA-
avente per OGGETTO: pagamento indennizzo assicurativo.
Sono comparsi:
l'avv. Roberto Zoccali, per delega dell'avv. Maria Teresa Mannarino, nell'interesse di parte attrice;
l'avv. Attilio Bandiera, nell'interesse di parte convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I. DISPONE
che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Motivi della decisione
Il sig. , intestatario della polizza denominata “Semplice Parte_1 con Alleanza”, n. 750468319 (pacchetto small, soluzione 1, lesioni per tutte le cause), stipulata, in data 21.02.2022, con la società
[...]
conveniva in giudizio la detta Compagnia di Controparte_2 assicurazioni per farla condannare al pagamento, in proprio favore, dell'indennizzo di €. 50.000,00 oltre rivalutazione ed interessi.
Deduceva che, a seguito dell'effettuazione, in data 08.03.2022, di RX alla mano sinistra e RMN polso e mano sx, il dott. gli diagnosticava Per_2 una“artrite indifferenziata”.
Il successivo 05.05.2022, accusando dolore cervico-nucale, con contrattura cervicale e sindrome vertiginosa, si sottoponeva, presso il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, a RMN cranio e tratto cervicale, che documentava “Quale reperto collaterale, la presenza di tessuto patologico in corrispondenza del lobo superiore del polmone di destra meritevole di integrazione diagnostica con esame TC con mdc”, sicchè esso attore, in data 07.05.2022, effettuava Tac Total Body con mezzo di contrasto.
Esponeva che, all'esito del rapporto radiologico del suddetto esame, che evidenziava una diffusa infiltrazione patologica a carico del lobo superiore del polmone dx con evidenza di numerose lesioni osteolitiche al rachide ed al bacino, egli veniva ricoverato dal 19.05.2022 al 23.05.2022, presso il Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, al fine di effettuare una biopsia polmonare tramite EBUS, ricevendo la diagnosi di
“adenocarcinoma polmonare”.
Dopo le dimissioni dal Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, al rientro nella propria città, seguiva l'immediato ricovero, dal 23.05.2022 al 19.07.2022, presso la di Villa San Controparte_3
Giovanni, ove una RMN dell'encefalo, effettuata in data 15.06.2022, evidenziava una diffusa sofferenza cerebrale causata da una invasione metastatica estesa delle NI nonché l'interessamento dei nervi ottici. Difatti, in breve, il sig. divenne cieco assoluto, come si evince Pt_1 dalla lettera di dimissione n. 856 del 19.07.2022 della CP_3
[...]
I successivi accertamenti oculistici, tra cui l'esame PEV da pattern reversal del 07.09.2022 ed il certificato dell'oculista, dott. Persona_3
del 13.09.2022, confermavano tale cecità assoluta.
[...]
Esponeva di aver richiesto l'indennizzo assicurativo, in ragione della superiore grave lesione (cecità assoluta) che l'aveva colpito e lamentava che, pur trattandosi di una lesione espressamente contemplata dalla tabella delle Condizioni generali di contratto, tuttavia la Compagnia di assicurazioni non aveva provveduto alla relativa liquidazione.
Si costituiva in giudizio in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, resistendo alla domanda avversaria ed eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa per essere avvenuto, l'evento, nel periodo di carenza contrattuale di cui all'art.
2.1 delle Condizioni di Assicurazione.
Nel corso del giudizio, in seguito al decesso dell'attore, , si Parte_1 costituivano i di lui eredi, per la prosecuzione della vertenza.
La domanda non appare fondata e va, pertanto, rigettata.
1. E' pacifico tra le parti -e, peraltro, documentalmente provato- che il sig.
ha sottoscritto, con la convenuta Compagnia Parte_1 assicuratrice, Polizza Semplice, Soluzione 1, pacchetto Small (capitale assicurato: euro 50.000,00) con polizza n. 750468319, recante la previsione della corresponsione di un indennizzo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'Allegato 1 – Cluster Lesioni.
E', altresì, incontestato che la patita “cecità assoluta” rientri tra le lesioni espressamente elencate nel menzionato allegato.
Parte convenuta, tuttavia, ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa, assumendo che, nel caso in esame, la sua decorrenza debba essere fissata non già “dalle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo a quello di effetto della garanzia per gli eventi conseguenti a malattia”, per come sostenuto dalla parte attrice, dovendo piuttosto applicarsi, alla fattispecie, “il periodo di carenza assicurativa (pari a 180 giorni)” previsto dall'art.
2.1 delle Condizioni generali di contratto.
2. Occorre rammentare che elemento costitutivo necessario ai fini della disamina della domanda proposta è la concreta interpretazione della clausola di cui al controverso citato art.
2.1 del contratto assicurativo in oggetto, afferente all'operatività della polizza de qua tramite la previsione di “Periodo di decorrenza e termini di aspettativa”.
Tale procedimento ermeneutico, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, deve muovere dal combinato disposto degli artt. 1362 co. 1 c.c. e 1363 c.c. che individuano, come criterio interpretativo primario, il tenore letterale delle pattuizioni contrattuali, per poi prevedere, quale criterio sussidiario in caso di equivocità del tenore lettale, quello di cui all'art. 1362 c.c., comma 2, che invita ad identificare il significato dell'atto dal comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto. Ciò posto, dovendo analizzare, in via primaria, il tenore letterale della clausola in questione, sia pure alla stregua di una lettura sistematica, appare innanzitutto incontestato e documentalmente provato che il contratto rilevante nel caso di specie è un contratto di assicurazione, dal cui corredo documentale fornito dalle parti, comprensivo di polizza e condizioni contrattuali unilateralmente predisposte dalla compagnia assicurativa (queste ultime allegate a ambedue gli atti di costituzione), appare evidente come l'intenzione delle parti nella stipulazione della stessa fosse quella di assicurare parte contraente tramite corresponsione di un indennizzo al verificarsi di eventi specificamente contemplati.
In questo contesto applicativo appare pertanto evidente che la previsione di cui all'art.
2.1. rubricato "Periodo di decorrenza e termini di aspettativa", sia diretta a prevedere il periodo temporale di operatività della copertura assicurativa.
Orbene, tale clausola espressamente statuisce, per quanto qui di interesse: “a) In relazione alle prestazioni offerte da:
- Soluzione 1 - Lesioni per tutte le cause
- Soluzione 2 - Interventi chirurgici
- Soluzione 3 – Minori
- Soluzione 4a – Diarie
- Soluzione 5 - , Parte_3
la garanzia è valida dalle ore 24.00:
- del giorno di effetto della garanzia per gli eventi conseguenti a infortunio e ad aborto post-traumatico;
- del 30° giorno successivo a quello di effetto della garanzia per gli eventi conseguenti a malattia e ad aborto spontaneo e terapeutico;
- dal 180° giorno successivo a quello di effetto della garanzia per eventi conseguenti a malattia che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche o malformazioni insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, non conosciute e/o non diagnosticate al momento di detta stipulazione;
- dal 300° giorno successivo a quello di effetto delle garanzie per il parto naturale o cesareo”.
3. Orbene, nel corso del giudizio è stata disposta C.T.U., al fine di verificare l'eventuale collegamento e rapporto eziologico dell'evento dedotto (cecità assoluta) con situazioni patologiche pregresse.
Il C.T.U., dott. nell'elaborato depositato il Persona_4
22.09.2025, ha accertato che: “La prima volta che l'Assicurato ha avuto nozione di essere affetto da una patologia neoplastica, o meglio il forte sospetto, è stato in data 5 Maggio 2022 quando, in corso di un esame RMN cervicale + cranio (senza m.d.c.), effettuato per una sintomatologia caratterizzata da “cefalea, contrattura cervicale e sindrome vertiginosa” che persisteva dal mese di gennaio 2022, veniva repertata, in modo del tutto accidentale, “....la presenza di tessuto patologico in corrispondenza del lobo superiore di destra”. Tale sospetto diventa ancora più consistente due giorni dopo, quando lo stesso si sottopone ad un esame Tac total-body con cui viene descritta la presenza di “...tessuto patologico solido ad enhancement disomogeneo, margini finemente spiculati, interessante il lobo superiore destro, a sede paramediastinica con estensione dall'apice fino a sede ilare ove avvolge a manicotto il lobo (bronco) principale per il lobo superiore e le sue diramazioni, con riduzione dei lobo lume, l'origine del bronco per il lobo medio e inferiore e la regione sottocarenale, con dimensioni massime di 33x32x82 mm circa, la stessa non presenta sicuro piano di clivaggio dalla vena azygos prima dell'imbocco in VCS....”. Bastano poche nozioni di medicina per capire subito che trattasi di una neoformazione polmonare con dimensioni tutt'altro che trascurabili, 33x32x82 mm. Se a queste informazioni si aggiunge che, con lo stesso esame, vengono rilevati “...qualche linfonodo delle dimensioni massime di 8 mm circa ...... in sede precarenale ed in corrispondenza della finestra aorto-polmonare. ...alcuni linfonodi laterocervicali del diametro massimo di 10 mm circa... qualche millimetrica areola osteo-addensante alle ali iliache ed a qualche soma dorsale e lombare” ecco che si capisce che il tumore non è limitato alla sede primitiva, ma ha già dato manifestazioni ripetitive, sia linfonodali loco-regionali che a distanza, precisamente allo scheletro. Da un'attenta analisi della rapida evoluzione del quadro clinico del ricorrente, a posteriori, c'è da ritenere che il corredo sintomatologico, caratterizzato da cefalea persistente, sindrome vertiginosa, contrattura cervicale e dolori articolari al polso ed alla mano sinistra, iniziato nel mese di gennaio 2022, fosse, in realtà, espressione di un esordio sintomatologico delle metastasi a distanza;
di cui “l'areola di radiotrasparenza di 3,5 mm” rilevata all'Rx mano sinistra il 03.02.22, le
“millimetriche areole osteo-addensanti alle ali iliache ed a qualche soma dorsale e lombare” (Tac total-body del 07.05.22) e le “formazioni nodulari di sospetto significato ripetitivo dei metameri vertebrali....” (RMN colonna del 20.05.22), costituivano le manifestazioni radiologiche di lesioni ripetitive scheletriche. Lo stesso possiamo dire della cefalea e la sindrome vertiginosa, comparse nel mese di gennaio, andate progressivamente intensificandosi, senza interruzione, tanto da richiedere, nel mese di maggio 2022, la somministrazione di un analgesico oppioide (Fentanil) ed un antiemetico (Zofran), espressione di un'infiltrazione carcinomatosa delle meningi (metastasi cerebrali), che poi progressivamente determinava il brusco e severo calo del visus, culminato in cecità. A questo proposito va ricordato che la cefalea con nausea o vomito sono i più frequenti segni clinici che compaiono in corso di metastasi cerebrali espressione di una ipertensione endocranica. Pertanto, non vi è il minimo dubbio nel ritenere che il tumore polmonare, rilevato con la RMN cervicale “allargata” il 05.05.22 e la Tac total-body due giorni dopo, a quella data, fosse in una fase ormai “avanzata” (cfr. C.T.U. pag. 16).
Nel caso di specie, non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per l'operatività della garanzia a decorrere dal termine minimo dei trenta giorni, invocato da parte attrice.
Al riguardo sono esaurienti gli accertamenti del C.T.U., le cui conclusioni - anche alla stregua dei chiarimenti resi, a seguito delle osservazioni mosse dalla parte attrice- questo Giudice condivide perché frutto di un attento e scrupoloso esame, immune da vizi logico-giurdici, rimanendo, di contro, le critiche, avanzate dalla parte attrice avverso l'elaborato, ancorate ad una chiara visione di parte.
Il C.T.U. ha precisato: “Per quanto riguarda la menomazione “Cecità”, che viene invocata da parte attrice quale condizione patologica per avere diritto all'indennizzo, va detto che essa si è manifestata “in modo sub- acuto, come grave calo del visus e successiva amaurosi bilaterale”, nel periodo che decorre dal 23 Maggio al 19 Luglio 2022. Questa manifestazione patologica (cecità) è secondaria ad una neuropatia ottica bilaterale di grado severo (vedere esame PEV del 07.09.22 e visita oculistica del 13.09.22) la cui genesi può essere dovuta o direttamente dall'infiltrazione carcinomatosa delle NI (cartella clinica
[...]
e lettera dimissione U.O. Centro Regionale Epilessie, Controparte_3
“cenni anamnestici”), oppure rientrare nella polineuropatia demielinizzante con interessamento sia periferico: arti superiori ed inferiori (Elettroneuromiografia del 05.12.23: “Sofferenza neurogena da patologia dei tronchi nervosi periferici, di tipo prevalentemente demielinizzante e con maggior interessamento agli arti inferiori. Sporadica attività di fibrillazione e qualche onda aguzza positiva sui muscoli tibiale anteriore destro e sinistro. I reperti elettrofisiologici potrebbero essere compatibili con polineuropatia di probabile natura paraneoplastica”; esame neurologico condotto durante il ricovero agosto 2024: “forza lievemente ridotta arti sup. paraplegia, riflessi osteotendinei assenti agli arti inferiori”; Elettroneuromiografia durante tale l'ultimo ricovero: “onde F aumentate in latenza a carico del nervo ulnare bilateralmente;
assenza dei potenziali motori a carico dei nervi degli arti inferiori.” che centrale (Esame neurologico: riflessi pupillari (diretto e consensuale) assenti bilateralmente;
paralisi periferica del VII° nervo cranico sinistro...), di cui viene invocata la genesi paraneoplastica. Tale neuropatia ottica ampiamente descritta in letteratura come sindrome paraneoplastica su base autoimmune che insorge in corso di varie malattie neoplastiche e del cancro broncopolmonare, in particolare. Comunque, sia nella prima ipotesi che nella seconda, tale patologia (neuropatia ottica), di cui la cecità è l'espressione clinica, è da riconnettersi sempre alla patologia primitiva neoplastica bronco-polmonare di cui rappresenta una diretta complicanza” (cfr. elaborato peritale pag. 18), accertando che “la neoplasia polmonare dell'assicurato, già al IV Stadio al momento della diagnosi (07.05.2022), alla data della stipula (21.02.2022), era già presente anche se non conosciuta e non diagnosticata, a quel momento” (cfr. elaborato peritale pag. 19).
Il CTU ha così concluso che: “La patologia primitiva dell'assicurato è l'adenocarcinoma polmonare, del lobo superiore destro. Tale neoplasia, al momento in cui è stata posta la diagnosi (di neoformazione polmonare), si trovava in una fase di stadio avanzato (IV Stadio), inoperabile. Tra le varie localizzazioni metastatiche, già presenti al momento della diagnosi, vi erano, sicuramente, metastasi linfonodali e lesioni ripetitive allo scheletro e verosimili lesioni cerebrali, anche se non espressamente rilevate radiologicamente. Tale complesso patologico si è manifestato, inizialmente, con una sintomatologia aspecifica quale: cefalea, nausea e vertigini e, successivamente (Maggio-Giugno 2022), con la perdita progressiva del visus sino alla cecità completa. Quest'ultima è stata causata da un'infiltrazione carcinomatosa delle NI (metastasi cerebrali) o di una neuropatia ottica paraneoplastica”.
La disposta CTU ha, dunque, accertato che “La perdita del visus (cecità) dell'assicurato è manifestazione clinica della neuropatia ottica, questa, a sua volta, conseguenza o complicanza dell'adenocarcinoma polmonare”, segnatamente “la cecità totale, è da considerare “lesione” conseguente a malattia (neuropatia ottica), espressione o conseguenza diretta di situazioni patologiche (neoplasia polmonare) insorte anteriormente alla stipula del contratto)” (cfr. conclusioni pag. 20).
Alla stregua dei superiori accertamenti, facendo applicazione della richiamata clausola contrattuale (2.1. delle Condizioni generali), la garanzia assicurativa deve ritenersi operante a decorrere dal 180° giorno successivo alla stipula contrattuale, per come previsto per l'ipotesi di
“eventi conseguenti a malattia che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche o malformazioni insorte anteriormente alla stipulazione del contratto, non conosciute e/o non diagnosticate al momento di detta stipulazione”, atteso che, nel caso di specie, “la cecità assoluta” -sulla quale è stata fondata l'avanzata domanda di indennizzo- è stata conseguenza di malattia (neuropatia ottica), risultata espressione e conseguenza diretta di una situazione patologica (neoplasia polmonare) insorta prima della stipula contrattuale, seppure non conosciuta e non diagnosticata a quel momento.
Avuto riguardo alla stipula contrattuale avvenuta il 21.02.2022, la garanzia diventava, dunque, valida dalle ore 24.00 del 180° giorno (20 agosto 2022). Orbene, risultando il sig. colpito da cecità già alla data del Pt_1
19.07.2022 (cfr. lettera di dimissione n. 856 del 19.07.2022 della
[...]
deve affermarsi il mancato decorso del termine suddetto al CP_3 fine di ritenere operativa la copertura assicurativa, atteso che dalla data di decorrenza del contratto (21.12.2022), al giorno del detto accertamento della malattia (cecità), denunciata ai fini del chiesto indennizzo (avvenuto in data 19.07.2022), non risultano decorsi i centottanta giorni previsti dal menzionato art.
2.1 delle Condizioni generali di assicurazione.
Sulla base delle superiori considerazioni, la domanda di parte attrice non appare fondata e va, dunque, rigettata.
4. La natura della controversia e le peculiarità della fattispecie anche con riguardo alla complessità dell'accertamento tecnico, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di C.T.U. si pongono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 433 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio, salvo le spese di C.T.U., che pone a carico di parte attrice.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 13 novembre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
.