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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/07/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2929/2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 03/07/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Maurizio Sartori per la parte convenuta gli avv.ti Moro e nonché i procuratori di e CP_1
CP_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 03/07/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2929 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 13/12/2024 avente ad oggetto: sanzioni conservative/licenziamento per giustificato motivo soggettivo/espressioni ingiuriose/insubordinazione/recidiva/tutele ex art. 18 L. 300/70 da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARTORI Parte_1 C.F._1
MAURIZIO e dell'avv. BOTTACINI MASCIA ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ( Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti DE LUCA Controparte_3 P.IVA_1
TAMAJO RAFFAELE, MORO EZIO, TOFFOLETTO FRANCO , Parte_2
GIGLIO SARA MICAELA, BALBI FRANCO, elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 13.12.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale 1. Accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illegittimità o come meglio delle seguenti sanzioni disciplinari: richiamo verbale scritto;
sospensione dal lavoro di 1 giorno;
sospensione dal lavoro di 2 giorni;
conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, alla restituzione in favore del ricorrente delle somme trattenute sulla retribuzione in conseguenza dell'applicazione delle suddette sanzioni disciplinari. Somme maggiorate di interessi e/o rivalutazione monetaria dalla data delle trattenute al saldo.
2. Per
1 le ragioni di cui al ricorso accertare e dichiarare la nullità, e/o invalidità e/o illegittimità o annullabilità e/o inefficacia del licenziamento irrogato ai danni del ricorrente, conseguentemente: - ordinare alla convenuta in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato o in mansioni considerate equivalenti alla professionalità per la quale è stato assunto ed acquisita;
condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente di una somma indennitaria pari alla retribuzione globale di fatto in godimento e non percepita, dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione o, comunque, quella diversa ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole partite di credito al saldo, nonché con versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali sulle retribuzioni maturate e comunque maturande dal licenziamento alla reintegra. In via subordinata. Accertare e dichiarare l'illegittimità o annullabilità e/o inefficacia del licenziamento irrogato ai danni del ricorrente e, conseguentemente: condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a €
61.745,04, determinata nella misura ventiquattro mensilità, ovvero in quella misura diversa ritenuta di giustizia, dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell'anzianità del lavoratore e del comportamento e delle condizioni delle parti, oltre accessori. In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa oltre IVA e CPA come per legge, oltre al 15% per spese generali, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”. Ha in sintesi dedotto: di aver lavorato quale operaio stampatore su macchine digitali dal 28.5.1986 all'8.2.2024 ed inquadramento, da ultimo, nel livello B2 del
CCNL Aziende Grafiche e Affini, quando ha ricevuto la lettera di licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
di aver impugnato stragiudizialmente il predetto licenziamento il 14.3.2024 e di avere richiesto il tentativo di conciliazione in data 26.8.2024, conclusosi con
Con un mancato accordo presso l' di Verona all'esito dell'incontro tenutosi il 15.10.2024; che la retribuzione al momento della risoluzione del rapporto era pari ad € 2.572,71 (€ 2.090,85 +
€ 95,08 (media turni) + € 209,35 (13^) = € 2.395,28 + € 177,43 inc. TFR); che negli ultimi 10 mesi di lavoro, per la prima volta dopo 30 anni di lavoro, aveva ricevuto tre contestazioni disciplinari (due in un solo giorno) e tre sanzioni (di cui due sospensioni) e da ultimo il licenziamento;
che le tre contestazioni disciplinari a cui erano seguite le tre sanzioni conservative si riferivano ad asserite aggressioni verbali e insulti rivolti al direttore CP_5
2 al responsabile e ad un collega, nei giorni 23.2.2023, 20.7.2023 e 21.7.2023; che le Pt_3
affermazioni proferite in tali occasioni erano da considerarsi reazioni o sfoghi rispetto a situazione irragionevoli in cui si era trovato (continui ritardi e/o errori nei files inviati per la stampa, malfunzionamento del tavolo di controllo ripetutamente segnalato senza riscontro, rimproveri per attività eseguite come richiesto); che niente di quanto proferito in tali occasioni era intenzionale e non costituiva un'aggressione verbale né un insulto ma solo un manifesto disaccordo, pur con l'utilizzo di espressioni volgari che costituiscono intercalari popolari, in uso nel linguaggio comune (qualificabili come episodi di maleducazione ma non insubordinazione o inadempimento di obbligazioni contrattuali disciplinarmente irrilevanti); che le due sospensioni dovrebbero comunque ritenersi sproporzionate rispetto ai fatti contestati;
che infatti la sospensione può essere irrogata in base al CCNL applicato (art. 46) solo in caso di alterchi senza vie di fatto nello stabilimento;
che la condotta posta a fondamento del licenziamento non avrebbe rilevanza disciplinare in quanto il 5.1.2024 lo stesso lavoratore aveva interloquito con il proprio responsabile senza mai alzare la voce né tantomeno urlare, al fine di manifestare alcune situazioni lavorative che avevano comprensibilmente ingenerato nel ricorrente una forte frustrazione;
che l'espressione utilizzata in quell'episodio non era riferita a nessuno in particolare;
che a fronte della insussistenza della recidiva, la stessa condotta non poteva giustificare il licenziamento;
che comunque la condotta non era intenzionale e quindi la sanzione espulsiva risultava del tutto sproporzionata;
che il fatto poteva al più rientrare nella fattispecie dell'alterco, punibile con la sanzione della multa. Ha chiesto quindi l'applicazione della tutela dell'art. 18, comma IV o in subordine quella dell'art. 18, comma V, L. 300/70.
2. Si è costituita la società (d'ora in avanti anche solo società o Controparte_3 CP_3
) chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Ha in
[...]
particolare ribadito la sussistenza del giustificato motivo soggettivo, posto che alla base del licenziamento vi è un non contestato in fatto (sin dalla lettera di giustificazioni in sede disciplinare), utilizzo in azienda di espressioni gravemente offensive, “luamari” (che in dialetto veneto significa letamari, , rivolte ad un proprio superiore e ai vertici aziendali, Per_1
episodio che è stato preceduto da fatti analoghi sanzionati e contestati ai fini della recidiva, in cui il ricorrente si era rivolto ai propri superiori gerarchici ed in presenza di altri colleghi di lavoro con toni arroganti, sprezzanti, insubordinati, toni definiti altresì ingiuriosi ed esorbitanti le regole del comune vivere civile, che si sono spinti alla contestazione dell'operato degli stessi e alla denigrazione della complessiva organizzazione aziendale.
3 Secondo la prospettazione della resistente, si tratta di gravi e ripetuti atti di insubordinazione, la cui gravità non può essere sminuita definendoli quali semplici reazioni o sfoghi a situazioni irragionevoli (che in ricorso ad avviso della resistente non vengono peraltro nemmeno puntualmente indicati). Ha dedotto che le condotta rientrerebbero nella nozione di insubordinazione grave o comunque tra quelle che giustificano il licenziamento con preavviso di cui all'art. 43 CCNL Aziende Grafiche e Affini ed in particolare l'insubordinazione grave verso i superiori o comunque la recidiva nella medesima mancanza che abbia già dato luogo a sospensione nei sei mesi precedenti o comunque che ha fatto seguito a mancanze che abbiano dato luogo a due sospensioni;
ha rilevato che le precedenti contestazioni disciplinari non sarebbero state specificamente contestate e comunque risulterebbero di gravità tale da giustificarle;
che le previsioni del CCNL relative alle sanzioni conservative non sono vincolanti ai fini della ricorrenza del giustificato motivo soggettivo e che comunque il fatto contestato non sarebbe in ogni modo riconducibile a quelli punti con una sanzione conservativa. Ha eccepito inoltre l'inapplicabilità della tutela reintegratoria, escludendosi la ricorrenza dell'ipotesi dell'insussistenza del fatto, pacifica essendo la sua commissione e la imputabilità al lavoratore, potendo eventualmente ed in via subordinata trovare applicazione solo la tutela di cui al V comma dell'art. 18. Ha eccepito infine l'aliunde perceptum e percipiendum, chiedendo l'ordine di esibizione delle buste paga e dei documenti attestanti la percezioni di redditi da lavoro successivi al licenziamento, nonché facendo istanza per la
Con richiesta di informazioni agli enti competenti (Agenzia delle Entrate, , INPS).
3. Il giudice ha tentato la conciliazione delle parti all'udienza del 12.2.2025 e rinviato per consentire la prosecuzione delle trattative all'udienza del 25.2.2025. Preso atto dell'impossibilità di una conciliazione, il giudice ha interrogato le parti presenti e con ordinanza del 26.2.2025 ha ammesso la prova testimoniale, assunta alla successiva udienza del 7.5.2025. Terminata l'istruttoria, il giudice ha rinviato per la discussione concedendo il chiesto termine per note conclusive e all'odierna udienza, celebratasi in modalità da remoto, sentite le conclusioni, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha emesso la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. Appare opportuno riportare innanzitutto la contestazione disciplinare del 17.1.2024 (doc. 9 resistente) che ha condotto al licenziamento di cui è causa.
4 5 5. Il lavoratore si è giustificato il 29.1.2024 con la seguente comunicazione (doc. 10 res.): “In risposta alla contestazione ricevuta in data 17 gennaio intendo confermare quanto già dichiarato nel corso dell'incontro di venerdì 26 gennaio. Anzitutto chiedo scusa ai colleghi e alla Direzione per il comportamento che ho avuto. Non era assolutamente mia intenzione offendere i colleghi ma molto più semplicemente il mio atteggiamento, sicuramente sbagliato nei toni e nelle parole, era diretto a migliorare la qualità dei prodotti che forniamo ai clienti.
Ammetto che ho utilizzato una modalità e dei termini non appropriati e probabilmente la causa è da ricercare anche in una situazione personale che in questo periodo mi sta creando apprensione e tensione. Mi impegno a non replicare episodi simili e fin da ora mi impegno ad avere soltanto atteggiamenti costruttivi e collaborativi nei confronti di colleghe e colleghi e
Direzione”.
6. E' seguita la lettera di licenziamento datata 5.2.2024 e inviata il 6.2.2024 a mezzo raccomandata e ricevuta dal lavoratore in data 8.2.2024 (doc. 11 e 11bis res.).
6 7. Al fine di poter valutare compiutamente e considerare tutte le circostanze del fatto contestato, è stato interrogato il ricorrente (v. verbale del 25.2.2025), il quale sul punto ha dichiarato: “Sui capitoli 12-14: mandano a me i lavori via file ma sono sempre sbagliati.
Questi colleghi sono stati richiamati verbalmente;
stavano sempre a prendere il caffè. ADR: preciso io telefonavo e non riuscivo a fare il lavoro perché non facevano niente. Io mi lamentavo con A me non rispose niente. Sul capitolo 16: sì è vero. Io la mattina alle Pt_3
9 ho detto alla sig.ra che dovevo andare via a prendere mia madre all'ospedale, per Tes_1
non andare via prima, sono uscito alle 13. Davanti a tutti IN mi ha dato dell'irrispettoso. Hanno fatto la riunione a cavallo dei turni per i comodi suoi, credo. Sul capitolo 17: non è vero. Questa cosa era riferita a quelli che erano “in pausa”, a quelli che non davano lavoro a me, non ai vertici aziendali. Questa cosa l'ho detta mentre stavo parlando con 1. Pt_3
7 7.1. Sentito come testimone sulle medesime circostanze, capo reparto e Controparte_6 superiore gerarchico del ricorrente ha dichiarato (v. verbale del 7.5.2025): “Sui capitoli 13-17: mi disse che aveva visto due persone dell'ufficio pre-stampa che stavano prendendosi il Pt_1
caffè. Mi sembra che mi dicesse che la loro pausa era troppo lunga, io ho risposto che avrei comunicato al responsabile questa cosa. O forse sono entrato in prestampa a ricordare che le pause sono di 5 minuti e non di 10/15.
ADR: non sono sicuro se in quell'episodio o in altro abbia detto siete ladri di stipendi.
Sul capitolo 16 di cui viene data lettura: adesso che mi viene letta ricordo questa cosa. Non da parte mia, gli era stato dato dell'irrispettoso, io ho solo confermato che secondo me lo era stato. Glielo avrebbe detto il mio capo responsabile ( . A questo punto il Testimone_2
ricorrente è andato via e credo il giorno dopo, quando è venuta fuori questa cosa, abbia detto che doveva andare dalla madre.
Sul capitolo 17 di cui viene data lettura: “ confermo che lo ha detto, ma non ricordo Tes_3 se era in quell'occasioni lì o un'altra. ADR: non so a chi si riferisse, parlando al plurale presumo si riferisse all'organizzazione dell'azienda. Ma ribadisco non ricordo se è stato detto quando mi aveva riferito della pausa prolungata dei colleghi dell'ufficio pre-stampa e della atteggiamento irrispettoso”.
7.2. Il fatto (aver utilizzato al plurale la parola “luamari” in presenza di è Pt_3
materialmente sussistente, pacifico e sostanzialmente confermato nella sua dinamica anche dalle stesse parti coinvolte.
7.3. Va rilevato che, come dedotto dalle parti, il colloquio tra il ricorrente e il responsabile di reparto sarebbe avvenuto mentre quest'ultimo stava svolgendo un sopralluogo nel reparto e il primo lo aveva fermato per parlargli di quanto successo il giorno precedente e dei problemi con l'ufficio pre-stampa, (cap. 21 narrativa della memoria e cap. 24 e 25 narrativa del ricorso), contesto in cui non risulta fossero presenti i colleghi di tale ufficio.
7.4 L'espressione utilizzata appare a questo giudice, nel contesto in cui è stata utilizzata, nonostante quanto dichiarato dal lavoratore in sede di interrogatorio, riferibile (al di là delle
“16. Il signor replicava affermando quanto segue “visto che a me è stato dato dell'irrispettoso Pt_1 quando sono andato via dalla riunione della qualità e tu hai confermato che mi sono comportato male, va bene che le altre persone si comportino così? E voi non fate niente?”. 17. Il signor rispondeva il ricorrente confermando che considerava il rispettoso davvero Pt_3 abbandonato la riunione e a questo punto il ricorrente, allontanandosi, alzava in maniera significativa il tono della voce e con un atteggiamento sprezzante e facendosi sentire dai colleghi di reparto urlava la parola “ (espressione che, in dialetto veneto, equivale alla parola italiana “letamari”, “ ), Tes_3 Per_1 facendo un evidente riferimento ai preposti e dei vertici aziendali?
8 dichiarate intenzioni) sia ai colleghi ritenuti inadempienti ai loro doveri (quelli della pausa caffè troppo lunga) sia ai vertici aziendali, accusati, in pratica, di non saper gestire il potere disciplinare e di trattare in maniera percepita come iniqua i propri dipendenti, avendo considerato irrispettosa la condotta tenuta dal lavoratore il giorno precedente (allontanarsi dalla riunione in corso) e invece non facendo nulla contro gli addetti all'ufficio pre-stampa.
Tale conclusione, appare avvalorata dalle stesse giustificazioni rese in sede disciplinare, in cui il lavoratore ha chiesto scusa sia ai colleghi sia alla direzione aziendale, così confermando nell'immediatezza dei fatti che l'espressione era stata utilizzata nei confronti di coloro che ostacolavano il suo lavoro in azienda e della stessa che non era in grado di intervenire per rimuovere tale ostacolo, peraltro in altre circostanze ritenendo che lo stesso avesse tenuto un comportamento irrispettoso.
In tale prospettiva appare significativo dell'atteggiamento verso i vertici aziendali che anche in sede di interrogatorio il ricorrente abbia affermato, quanto alla citata riunione, che CP_5
(responsabile di produzione) l'abbia voluta fare a cavallo dei turni “per i comodi suoi, credo”.
7.5 Sulla questione dei problemi con l'ufficio pre-stampa nessuno dei testi ha saputo riferire direttamente (e, come si dirà gli stessi, per come dedotti solo in questa sede, non appaiono idonei a ridurre la gravità della condotta contestata). Solo il teste (v. verbale del Tes_4
7.5.2025), de relato, ha dichiarato: “Sul capitolo 1: so tramite , che per la stampa Pt_1 digitale che c'erano dei problemi, come penso capiti tutt'ora; si era lamentato con me che c'erano dei file che dovevano essere rimandati indietro. Io poi non sono esperto di questo settore e quindi non so riferire di preciso. ADR: durava da un po', non era una problematica costante, magari una settimana andava bene e quella dopo no”.
8. La condotta contestata va ricondotta alle ipotesi di insubordinazione e non di alterco e la sua gravità deve essere valutata in rapporto ai precedenti espressamente contestati in recidiva.
8.1 La nozione di insubordinazione, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità da questo giudice condivisa, “non può essere limitata al rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori, ma si estende a qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicarne l'esecuzione nel quadro dell'organizzazione aziendale (giurisprudenza consolidata fin da Cass. n. 5804 del 1987), deve rilevarsi che la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della persona umana di cui all'art. 2 Cost., può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale, dal momento che l'efficienza di quest'ultima riposa in ultima analisi sull'autorevolezza di cui godono i suoi
9 dirigenti e quadri intermedi e tale autorevolezza non può non risentire un pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli” (così espressamente Cass., 9635/2016)” (in senso analogo Cass., 22382/2018).
Inoltre anche con riferimento alle espressioni ingiuriose e agli epiteti offensivi rivolti a colleghi, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha opportunamente sottolineato che:
“il datore di lavoro, in base all'art. 2087 c.c. e con le conseguenti responsabilità, ha precisi obblighi di protezione in ordine alla personalità morale dei propri dipendenti, i quali devono essere protetti anche dalle aggressioni perpetrate dai colleghi alla dignità e alla salute psico- fisica di ciascun lavoratore, salvaguardando anche il benessere organizzativo all'interno dell'azienda” (Cass., 4320/2024).
Nel caso di specie, inoltre è la stessa contrattazione collettiva che all'art. 52 vieta comportamenti molesti e violenti (anche aggressioni verbali) nei luoghi di lavoro, ricomprendendovi condotte che hanno anche solo l'effetto di violare la dignità della persona o di creare un ambiente di lavoro ostile, nonché il Regolamento aziendale interno al punto
“Obbligo vestiario e comportamentali” (richiamati nella contestazione disciplinare del
17.1.2024).
Diversa è l'ipotesi dell'alterco o diverbio che letteralmente si riferisce ad uno scambio aspro e scomposto di parole e/o insulti, una lite verbale, una discussione molto animata e scomposta, tra due o più persone. La condotta contestata disciplinarmente al ricorrente (ma anche le successive di cui si dirà) non rientrano in tale nozione, trattandosi in tutti i casi di ipotesi in cui lo stesso lavoratore, in azienda, durante l'orario di lavoro, aveva cercato il destinatario degli insulti.
9. La gravità della condotta contestata deve essere valutata in uno con tutti i precedenti disciplinari che quanto alle due sospensioni in particolare costituiscono, ad avviso di questo giudice, anche elementi costitutivi dell'irrogato licenziamento per giustificato motivo soggettivo che in tale prospettiva appare pienamente rispettoso del principio di gradualità e proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c.
L'art. 43 CCNL Aziende Grafiche e Affini (doc 17 ric.), per quanto qui rileva prevede:
10 10. La prima contestazione disciplinare del 27.2.2023 (doc. 3 res.), rilevante ai fini della valutazione della gravità del fatto, in quanto significativa dell'atteggiamento del ricorrente nei confronti dell'azienda, è la seguente.
10.1 Dal verbale dell'incontro relativo a tale contestazione (doc. 4) emerge: “In data
24/03/2023 si sono incontrati via teams, il sig. rappresentante CGIL, Ing. Parte_4
Direttore di Stabilimento e la dr.ssa Director Italia per Persona_2 Controparte_7
ascoltare le giustificazioni In questa sede il lavoratore non è presente, ma viene rappresentato dal sig. . Il sig. ha ricevuto brevi mani la nostra lettera di Pt_4 Pt_1
11 contestazione in data 27/02, firmata dal medesimo il giorno 06/03, in quanto nei giorni precedenti risultava in malattia dal 28/02 al 03/03 e successivamente Durante tale periodo si
è sospesa la procedura secondo l'art. 7 L. 300/70 fino al 24/03/2023. Per voce del sig.
: “il lavoratore nega di aver detto ed usato determinati vocaboli. Dichiara inoltre, Pt_4
che il suo tono di voce è quello e che a livello organizzativo era fermo da un po' e che l'organizzazione L'azienda prende atto delle giustificazioni, rimarcando che il sig. non Pt_1
è nuovo a questi comportamenti. Ci si dà atto che in questa sede la procedura è stata esperita, seguirà provvedimento disciplinare”.
10.2 Veniva quindi irrogata la prima sanzione disciplinare conservativa del richiamo verbale scritto (doc. 5 res).
10.3 Su tali circostanze, il ricorrente interrogato ha confermato parte dei fatti (v. verbale del
25.2.2025) dichiarando: “Il sig. ha mentito. Subito ha detto che c'erano 20 persone e CP_5 mi sono messo a gridare. In realtà non ho aggredito nessuno, c'è che può Testimone_5
testimoniare. In realtà eravamo in tre. Sul capitolo 2: le parole tra virgolette le ho dette.
ADR: io ero fermo da diverso tempo, nel reparto. Siccome ci tenevo all'azienda, sono andato da questa persona dicendogli così. Lui ha mentito dicendo che l'ho aggredito. ADR: era da prima, non solo da quel giorno lì, io ero fermo e non producevo. Sul capitolo 3: non CP_5 mi ricordo cosa mi ha risposto, non mi pare abbia detto nulla. Poi è andato via”2. CP_5
12 10.4 responsabile di produzione e superiore gerarchico di e del Testimone_2 Pt_3
ricorrente, sentito come testimone, sulle medesime circostanze ha dichiarato (v. verbale del
7.5.2025): “Sul capitolo 1: come tutte le mattine quando arrivo in ufficio passo nei vari reparti produttivi per vedere le difficoltà da affrontare. ADR: quando faccio questo giro parlo quindi con i capi reparto. ADR: problemi tecnici e di produzione ci sono sempre;
il giorno che mi sta citando il è venuto da me perché non aveva la materia prima la carta per Pt_1 stampare, al di là che c'era il capo reparto a cui doveva rivolgersi. Sul capitolo 2: il capo reparto del ricorrente in quel periodo era e a lui il tipo di problema che poi Controparte_6
mi è stato detto dal ricorrente doveva essere al capo reparto riferito. ADR: non ricordo nello specifico se fosse un problema di carta o di ritardo di lavori da stampare, poteva essere sia l'uno sia l'altro problema che sono problemi normali. Il ricorrente, in maniera abbastanza aggressiva è venuto ad espormi il problema che mancava il materiale per fare il suo lavoro.
ADR: io mi stavo dirigendo verso la scrivania di e il ricorrente mi ha fermato prima. Pt_3
Sul capitolo 3: in maniera aggressiva intendo che ha alzato il tono della voce e mi ha detto che non siamo in grado di organizzare un cazzo. ADR: eravamo all'interno del reparto produttivo in mezzo alle macchine, in una zona libera dalle macchine, c'è del rumore non so se degli altri dipendenti abbiano sentito qualcosa. Il giudice da lettura delle espressioni virgolettate di cui al cap. 2 : si confermo le parole precise erano quelle. ADR: io ho cercato di calmare gli animi, per capire e trovare la soluzione. Quindi ho chiesto quale fosse il problema ma il ricorrente mi ha risposto “torno a grattarmi i coglioni”. Dopo sono andato da per capire cosa era successo. Ribadisco sono cose che capitano nella normalità, i Pt_3
problemi di cui parlava il ricorrente. ADR: io avevo invitato il ricorrente ad utilizzare un linguaggio consono, anche perché il modo in cui si è rivolto a me era aggressivo e non professionale. Io peraltro ero il superiore del suo superiore. ADR: non ricordo se Tes_5
era di turno o meno. Io ricordo che eravamo solo io e lui in quel punto lì.”.
[...]
10.5 Su richiesta del ricorrente è stato sentito anche il dipendente indicato Testimone_5 quale persona presente ai fatti (v. verbale del 7.5.2025) il quale ha dichiarato: “Ho visto che c'è stato un diverbio tra e mentre io stavo lavorando. Io non ho sentito cosa si Pt_1 CP_5
sono detti. Ho visto che stavano parlando di lavoro animatamente. Sentivo la voce ma non
13 sono riuscito a distinguere le parole che si dicevano. ADR: loro erano da soli. aveva Pt_1
in mano dei fogli di una commessa quindi immagino che parlassero di lavoro”.
11. Dall'istruttoria quindi è emerso che le espressioni volgari e del tutto inappropriate con cui il ricorrente si è rivolto al superiore gerarchico, sono inequivocabilmente riferibili all'organizzazione dell'azienda, peraltro in un contesto in cui non era in atto alcun diverbio tra i due soggetti (lo stesso ricorrente non ricorda nemmeno cosa gli abbia detto “non CP_5 mi pare abbia detto nulla”): anche in questo caso il lavoratore ha preso l'iniziativa di rivolgersi al responsabile di produzione, durante l'attività lavorativa, per esprimere, con tono di voce alta se non altro per farsi sentire dato il rumore delle macchine (ma non risiede in questo il carattere aggressivo della condotta), ben più di una critica al sistema di organizzazione della produzione quanto piuttosto di manifestare con parole del tutto esorbitanti dalla correttezza formale dei toni contenuti e con atteggiamento di sfida e di disprezzo, il suo disappunto per come veniva gestito il lavoro in azienda. La sanzione irrogata pertanto appare proporzionata alla gravità della condotta e pienamente legittima.
12. In data 26.7.2023 venivano mosse due ulteriori contestazioni disciplinari al ricorrente
(doc. 6 res.). Avveniva quindi un incontro con l'assistenza del sindacato (doc. 7 res.) cui seguiva (il 29.9.2023) l'irrogazione delle due sanzioni disciplinari della sospensione di n. 1
(per la contestazione relativa al 20.7.2023) e di n. 2 giorni (per la contestazione relativa al
21.7.2023), in cui venivano puntualmente riportate le contestazioni richiamate (doc. 8 res.).
13.1. La contestazione del 26.7.2023 relativa ai fatti del 20.7.2023 è la seguente:
13.2. Il fatto è stato, quantomeno parzialmente confermato, per quanto qui rileva, dallo stesso ricorrente interrogato il quale ha dichiarato (v. verbale del 25.2.2025): “Sui capitoli 4 e 5: non
14 è vero. Il tavolo l'hanno messo a posto il mese prima, ma si è rotto nuovamente. Controlla le etichette che vanno poi al cliente che si lamentava. Quindi ho mandato “a fare in culo” il poi l'azienda ha aggiunto anche altre espressioni che non ho utilizzato. Preciso che Pt_3 era mia intenzione preoccuparmi di non dare ai clienti dell'azienda un prodotto sbagliato.
Sul capitolo 8: erano lì presenti sia sia Non ricordo se ci fossero altre Pt_5 CP_8
persone, ma ci sono colleghi che possono confermare che il tavolo non funzionava e non solo in quella occasione” 3.
13.3. Sentito come testimone il ha dichiarato (v. verbale del 7.5.2025): “Sui capitoli 4 Pt_3
e 5 e 6: sì è così, non ricordo esattamente la data precisa ma il tavolo era stato fatto controllare il mese precedente, tutti e due. ADR: può capitare come tutti i macchinari che ci siano dei problemi, ma sono sempre stati risolti. Il ricorrente venne da me dicendomi che c'era qualcosa che non andava, il tiro della bobina o qualcosa del genere. Io gli ho risposto che era strano perché le avevamo sistemate il mese precedente. Sul capitolo 7: a fronte della mia risposta, mi ha detto che dovevo andare a fare in culo e che è un'azienda di merda.
Ribadisco che queste parole mi sono state dette solo a fronte del fatto che io avevo detto che il tavolo era stato controllato e certificato il mese precedente. Sul capitolo 8: vicino a me c'era che mi ha detto che dovevo denunciare la cosa alla direzione e che era Tes_6 rimasto impressionato dalla vicenda. Non credo se c'era anche può essere che Tes_7
c'era ma non lo ricordo”.
13.4. E' stato quindi sentito sui fatti , responsabile commerciale (v. verbale del Tes_8
7.5.2025) il quale ha dichiarato: “Sul capitolo 7 e 8: io esco poco in produzione, se non sporadicamente, quel giorno sono uscito dall'ufficio per recarmi in stampa digitale, nel mezzo ho sentito gridare nei confronti di delle parole che ricordo “vaffanculo” Pt_1 Pt_3
e “ditta di merda”. Io mi sentivo a disagio anche per essere testimone di una cosa di questo genere. chiedeva poi a di tornare al lavoro. ADR: ricordo che c'era un CP_6 Pt_1
15 accenno ad un problema ad una macchina di cui si lamentava Non ricordo le esatte Pt_1
parole, so che la lamentela era relativa a suo dire ad un malfunzionamento di una macchina.
Dall'ufficio alla scrivania di saranno trenta metri ho sentito alzare la voce. La CP_6
scrivania di è in mezzo alla fabbrica, in quei sette secondi sono arrivato vicino a Pt_3
e gli ho chiesto cosa succedeva poi ho proseguito per il reparto digitale. Ripeto la CP_6
cosa è durata pochi secondi poi sono andato al reparto digitale. Preciso non so dire se la discussione era iniziata dieci minuti prima o meno, ripeto io ho sentito per quei pochi secondi che sono passato di lì come ho detto”.
13.5. In questo caso l'espressione ingiuriosa rivolta direttamente al superiore (e secondo i testimoni anche alla direzione aziendale) ed alla presenza di un collega che non può giustificarsi sulla base del percepito mancato credito da parte di quest'ultimo alla rimostranza del lavoratore, rende, per i contenuti e i modi, la condotta di maggiore rilevanza disciplinare e quindi correttamente sanzionata, rispetto al caso precedente, con la sospensione (e non con la multa).
14.1 La successiva contestazione disciplinare ha avuto ad oggetto altra condotta tenuta dal ricorrente nei confronti di altro collega, il giorno seguente.
14.2. Con riferimento a questi fatti il ricorrente interrogato ha dichiarato: “Sul capitolo 9: non mi ricordo. Sul capitolo 10: le macchine c'era indicazione di pulirle ogni settimana, siccome in Francia le puliscono una volta al mese hanno stabilito di pulirle ogni 15-20 giorni;
io ho
Per_ seguito le indicazioni. Il sig. ha visto la macchina così e mi ha detto che avevo lasciato
Per_ la macchina un disastro. ADR: l'ha riferito al responsabile del reparto (
[...]
Per_
) che è venuto da me. Quando sono entrato in turno ho detto quelle cose a che CP_6 non è stato zitto ma mi ha detto le stesse cose” 4.
16 14.3. E' stato sentito come testimone dipendente della resistente, addetto alla Tes_9
stampa digitale (v. verbale del 7.5.2025) il quale ha invece dichiarato: “Sul capitolo 10: io sono entrato al lavoro il lunedì perché la macchina era da pulire, non ho potuto perché ho dovuto fare la pulizia che non era stata fatta. Di solito la pulizia la si fa prima (quello del turno precedente). Io quindi mi sono fermato per pulire e ho avvisato il mio capo reparto che
è io dovevo produrre e gli ho dovuto comunicare che non stavo producendo Controparte_6
per pulire la macchina. Il venerdì 21 successivo, io arrivo nel turno del pomeriggio e appena sono entrato nel reparto, mi ha aggredito perché il capo reparto gli aveva detto di non Pt_1 pulirla. Io non so i loro accordi. Urlava forte venendo incontro, gli ho detto “non urlare che non sono mica sordo” e lui mi ha detto “sordo no, ma imbecille sì” e poi gli ho detto “non offendere” e lui allora mi ha detto “deficiente”. Il tutto è durato due o tre minuti e uscendo mi ha anche detto “ignorante”. ADR: io ho detto a che ero solo andato a dire al capo Pt_1
reparto che dovevo pulire la macchina e non potevo produrre per fare questo. Questo in riposta alla richiesta di che mi chiedeva cosa ero andato a dire a urlando Pt_1 Pt_3 Pt_1
mi aveva detto che era stato a dirgli di non pulire la macchina”. CP_6
14.4. Il testimone non ha confermato la versione data dal ricorrente: la versione data dal teste appare coerente e non può ritenersi inattendibile a fronte della più generica versione data dal lavoratore stesso. Anche in questo caso la condotta contestata è provata nella sua materialità e la sanzione della sospensione di n. 2 giorni irrogata, dati i precedenti di analogo tenore risulta proporzionata e legittima.
15. Valutando quindi le due sospensioni disciplinari precedenti (irrogate il 29.9.2023) e la condotta da ultimo tenuta (e contestata il 17.1.2024), tutte di analogo tenore (quanto ai modi ed ai contenuti delle espressioni utilizzate) e di gravità crescente, che denotano nella loro unitarietà un atteggiamento irrispettoso e arrogante del ricorrente e un costante e generale atteggiamento di sfida e di disprezzo nei confronti dei vari superiori gerarchici e della disciplina aziendale, la sanzione del licenziamento con preavviso appare legittima.
“9. Vero che l'incontro per giustificazioni richiesto si teneva in data 22 settembre 2023 alla presenza del sig.
, quale rappresentante sindacale del Ricorrente, nonché di e di AI di Gaetano (quali Pt_4 Persona_2 rappresentanti dell'azienda)?”
“10. In data 21 luglio 2023, al cambio turno, ore 13:00 circa, il Ricorrente, in presenza dei colleghi sig.ra
[...]
, operatrice di macchina e sig. manutentore, insultava pesantemente e senza motivo il Pt_6 Parte_7 collega di reparto sig. aggredendolo verbalmente con le seguenti espressioni: "Sei un ignorante", Tes_9 "Sei un imbecille e un deficiente", per futili motivi, facendo riferimenti a fermi macchina risalenti al precedente lunedì 17 luglio 2023 per mancata pulizia della macchina stessa?”
17 16.1. Non può nemmeno sostenersi poiché ciò non è emerso dall'istruttoria, che il ricorrente fosse stato “provocato” o che la sua condotta reiterata fosse “giustificata” dalle condizioni di lavoro: i denunciati malfunzionamenti del tavolo, disfunzioni del ufficio pre-stampa, non corretta pulizia dei macchinari non possono infatti ritenersi circostanze attenuanti della gravità delle condotte sanzionate, in quanto non appaiono idonee ad avere indotto il lavoratore all'esasperazione, trattandosi per come emerso nel corso dell'istruttoria di normali e non nuove problematiche nell'ambito produttivo aziendale e soprattutto rispetto alle quali non era stato mosso al ricorrente alcun rimprovero (né per un ritardo né per imprecisioni nell'esecuzione del lavoro).
16.2. Anche su questo aspetto è stata svolta l'istruttoria. Il procuratore di parte resistente, interrogato sulle circostanze capitolare al ricorso (v. verbale del 25.2.2025) ha dichiarato:
“Aggiungo che il tavolo di controllo era stato controllato e aveva lavorato i turni precedenti e i turni successivi, quindi il tavolo funzionava. ADR: non sono a conoscenza se quel giorno c'era un problema preciso di mancanza carta, ma il reparto produceva e non poteva essere un problema costante. Anche in quel caso comunque abbiamo contestato il modo con cui ha fatto presente la situazione. ADR: era stata data disposizione di frequenza di pulizia. Non mi risulta però che questo cambio abbia comportato dei problemi. Non sono al corrente dello stato della macchina a fine di quella settimana”5.
16.3 Sulla questione dei “tavoli”, il teste (v. verbale del 7.5.2025) ha riferito: “Sul Tes_4
capitolo 5: ho lavorato su entrambi i tavoli di controllo, entrambi manifestavano delle piccole problematiche, quello vecchio un po' di più. ADR: mancanza di etichette sul nastro non lette,
è stata fatta una richiesta di intervento da parte dei manutentori, mi pare siano usciti anche dei manutentori per fare un reset. ADR: il problema è stato risolto, ma quello vecchio ogni
18 tanto va in tilt. ADR: a parte rallentare la produzione c'è o c'era (ora non sono più lì) il rischio che entrassero dei difetti in bobina”.
16.4 Allo stesso modo il teste (v. verbale del 7.5.2025) ha riferito: “A prova contraria Pt_3
sul capitolo 4: ricordo che la mattina stessa il ricorrente ha continuato a lavorare e la produzione non si è fermata;
poi sono andato a chiedere anche alla addetta al turno successivo se il tavolo avesse dei problemi che mi erano stati segnalati la mattina, ma la stessa mi disse che funzionava, che lei aveva cambiato un parametro e che andava regolarmente. Non è mai stato richiesto un intervento il giorno seguente perché ha continuato a funzionare”. Sul capitolo 7 a prova contraria: sulla pulizia degli strumenti di lavoro, il ricorrente è autonomo. Ci sono quelle programmate (settimanale o ogni quindi giorni) ma poi a seconda dell'uso della macchina devono essere fatte anche senza autorizzazione, giornalmente o quando c'è bisogno. Quelle programmate vengono calendarizzate perché richiedono più tempo e si ferma la produzione per due o tre ore. Di solito le facevamo di sabato. Mi riferisco quindi a quelle piccole pulizie che il ricorrente faceva. Quella del sabato
è accurata dove viene smontata la macchina e viene fatta in modo più accurato”.
16.5 Il teste (v. verbale del 7.5.2025) ha dichiarato: “Sono stato dipendente Testimone_10
della resistente, sono andato in pensione due anni fa. Ho lavorato un anno che ero in pensione. Ho smesso di lavorare a fine nel 2023. ADR: la macchina a mio parare era vecchia e obsoleta, ha avuto sempre dei problemi. Tra le altre cose era una macchina che io ho cercato di evitare di usare, ci andavo solo quando era strettamente necessario. Sono due macchine, una nuova e una vecchia, quella nuova non ha dato mai nessun problema, perlomeno io non l'ho riscontrato. ADR: Erano parecchi anni che non andava bene. ADR: non ricordo se nel 2023 fosse stata fatta una manutenzione del tavolo di controllo vecchio.
ADR. La macchina tavolo di controllo ha una fotocamera che spesso non funzionava che per farla andare si doveva spegnere e riavviare la macchina e non si sapeva se le etichette fossero buone nel senso regolari o irregolari. Sull'ufficio pre-stampa non so riferire nulla.
ADR della difesa di parte resistente: poteva capitare due volte in una settimana e poi per un mese che non ci lavoravo, era molto variabile. C'erano gli addetti che facevano quel lavoro lì, ma se mancavano per vari motivi dovevano essere sostituiti. ADR della difesa di parte resistente: il ricorrente, quando non c'era da fare in digitale andava spesso su quella macchina, sicuramente più di quanto ci andassi io.
16.6 Il teste ha dichiarato: “Sono dipendente da 22 anni della resistente. ADR: Testimone_11
il tavolo di controllo è datato ha i suoi anni e proviene dal precedente datore di lavoro. Io
19 non ci lavoro più da due anni. Non ricordo se è stata fatta una manutenzione nel 2023, ho avuto una serie di problemi personali e non ricordo. I tavoli erano due, uno nuovo e uno vecchio. Io ho lavorato e mi riferisco sempre al secondo. Quello nuovo non lo so usare. Ho fatto tanti anni, circa 5 o 6 come addetto al tavolo. ADR: a volte passavano gli errori, la macchina faceva fatica a leggere le etichette. Se l'occhio dell'addetto lo vedeva si poteva intervenire, altrimenti l'errore arrivava dal cliente. ADR: il problema di solito era della fotocamera. Che poi erano arrivati i manutentori i tecnici che l'hanno sistemata ma io ero verso la fine, cioè l'ultimo periodo in cui ci stavo lavorando. ADR: poteva succedere che anche dopo la manutenzione l'errore passi. Non so riferire sulla prestampa”.
16.7 Gli stessi testimoni citati dal ricorrente quindi hanno da un lato confermato che non si trattava di problemi nuovi o comunque recenti e non di problemi tali da impedire l'esecuzione delle mansioni, quanto piuttosto di ritardarle. Tali circostanze non possono in alcun modo ritenersi idonee ad integrare una “provocazione” che diminuisca la gravità delle condotte contestate, stante l'assenza del necessario requisito della contiguità temporale e della insussistenza di un fatto ingiusto subito dal lavoratore e comunque tale da giustificare una reazione “in stato d'ira”, consistente peraltro in critiche rivolte ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia (indeterminabile stante la domanda di reintegrazione, scaglione 26.000-52.000), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto (sostanzialmente non contestate) e di diritto sottese alla decisione, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in Euro 5.569,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Verona, 3.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Si riportano i capitoli di prova di cui alla memoria della resistente su cui è stato interrogato il ricorrente.
“12. In data 5 gennaio 2024 il ricorrente era in servizio presso il reparto adesivo durante il primo turno di lavoro con inizio alle ore 6:00 e termina alle ore 13:00?”
“13. Il sig. responsabile del reparto adesivo, mentre stava svolgendo un sopralluogo nel Controparte_6 reparto, veniva affermato dal ricorrente per un chiarimento in merito ad un fatto accaduto la sera precedente?”
“14. Nel corso di tale colloquio il ricorrente così si rivolgeva al signor “ieri sera, dopo le 19, avevo un Pt_3 problema di file ma ho visto i due operatori della prestampa in pausa con il caffè preso alle macchinette che lo bevevano in reparto. A me date le lettere di richiamo, invece a loro, che sono sempre in pausa, non fate niente, vergognatevi”.
“15. A fronte di tali parole il signor rispondeva al ricorrente facendo presente che provvedimenti e Pt_3 decisioni sono in capo alla direzione aziendale e che quindi non era tenuto a riferire alcunché al Ricorrente?” 2 Si riportano i capitoli di prova di cui alla memoria di costituzione della resistente su cui è stato interrogato il ricorrente (e anche i testimoni).
“1. In data 23 febbraio 2023, durante il turno della mattina, presso il reparto adesivo, il Responsabile di Produzione, ing. effettuava il consueto giro di aggiornamento per coordinare le attività di tutti Testimone_2 i Capi Reparto?”
“2. Nel corso di tale giro il Ricorrente si avvicinava all' ing. e lo aggrediva verbalmente rivolgendogli CP_5 a voce alta ed alla presenza di colleghi le seguenti affermazioni: "Volevo dirti che la io sono fermo perché non ho il materiale (carta) per poter stampare e mi sono rotto i coglioni, perché l'organizzazione qui fa schifo, io torno là e mi gratto le palle."?
“3. Alla richiesta del ing. di utilizzare un linguaggio appropriato al luogo di lavoro, il Ricorrente così CP_5 replicava: "Non siete in grado di organizzare un cazzo e ora torno a grattarmi i coglioni"?” 3 Si riportano i capitoli di prova di cui alla memoria di parte resistente.
“4. In data 20 luglio 2023, alle 13:00 circa, il Ricorrente, durante il turno di lavoro si recava presso la postazione del suo Capo Reparto, sig. lamentandosi del cattivo funzionamento del tavolo di Controparte_6 controllo?”
“5. In realtà il tavolo di controllo funzionava correttamente, posto che era stato fatto controllare il mese precedente da tecnici specializzati della BST i quali ne avevano certificato l'idoneità?”
“6. Il sig. faceva quindi presente al Ricorrente che il tavolo di controllo funzionava correttamente, Pt_3 essendo stato fatto controllare il mese precedente?” 7. Di fronte a tale risposta, il Ricorrente iniziava ad inveire ed insultare a gran voce il Capo Reparto e l'Azienda proferendo le seguenti frasi: "Vai a fare in culo", "Dovete vergognarvi tutti"', "Questa è un'azienda di merda"?
“8. Quanto sopra avveniva alla presenza del Dott. , Direttore Commerciale di ed il Tes_8 CP_3 sig. Addetto Qualità?” Tes_7 4 Si riportano i capitoli di prova di cui alla memoria di costituzione della resistente relativi ai fatti. 5 Si riportano i capitoli di prova di cui al ricorso in parte sottoposti al procuratore in parte ai testi successivamente indicati.
“1. Nessuna aggressione verbale è stata posta in essere dal ricorrente in data 23.02.2023 né in altre occasioni. L'episodio contestato costituisce solamente uno sfogo, seppur colorito, per l'ennesimo ritardo nella fornitura dei lavori da stampare, non della carta, affinché il ricorrente potesse svolgere regolarmente la propria prestazione lavorativa”.
“2. Nell'ultimo anno accadeva spesso che i lavori che il ricorrente doveva stampare venissero inviati digitalmente mediante files, tanto che il signor doveva ripetutamente contattare l'ufficio pre - Pt_1 stampa per chiedere l'invio dei files corretti, con evidenti ritardi nella produzione finale”.
“4.In data 20.07.2023, il tavolo di controllo che il signor utilizzava per stampare non funzionava Pt_1 correttamente ed il Responsabile Foroni riteneva la segnalazione del ricorrente infondata senza nemmeno preoccuparsi di verificare concretamente il funzionamento del tavolo.
“5. Proprio il malfunzionamento del tavolo comportava la produzione di etichette sbagliate di cui i clienti si lamentavano. Dette lamentele venivano poi utilizzate dal per rimproverare il ricorrente”. Pt_3
“7. Il signor ha sempre provveduto alla pulizia degli strumenti di lavoro secondo le precise indicazioni del Pt_1 signor . Pt_3
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2929/2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 03/07/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Maurizio Sartori per la parte convenuta gli avv.ti Moro e nonché i procuratori di e CP_1
CP_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 03/07/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2929 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 13/12/2024 avente ad oggetto: sanzioni conservative/licenziamento per giustificato motivo soggettivo/espressioni ingiuriose/insubordinazione/recidiva/tutele ex art. 18 L. 300/70 da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SARTORI Parte_1 C.F._1
MAURIZIO e dell'avv. BOTTACINI MASCIA ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ( Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti DE LUCA Controparte_3 P.IVA_1
TAMAJO RAFFAELE, MORO EZIO, TOFFOLETTO FRANCO , Parte_2
GIGLIO SARA MICAELA, BALBI FRANCO, elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 13.12.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale 1. Accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illegittimità o come meglio delle seguenti sanzioni disciplinari: richiamo verbale scritto;
sospensione dal lavoro di 1 giorno;
sospensione dal lavoro di 2 giorni;
conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, alla restituzione in favore del ricorrente delle somme trattenute sulla retribuzione in conseguenza dell'applicazione delle suddette sanzioni disciplinari. Somme maggiorate di interessi e/o rivalutazione monetaria dalla data delle trattenute al saldo.
2. Per
1 le ragioni di cui al ricorso accertare e dichiarare la nullità, e/o invalidità e/o illegittimità o annullabilità e/o inefficacia del licenziamento irrogato ai danni del ricorrente, conseguentemente: - ordinare alla convenuta in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato o in mansioni considerate equivalenti alla professionalità per la quale è stato assunto ed acquisita;
condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente di una somma indennitaria pari alla retribuzione globale di fatto in godimento e non percepita, dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione o, comunque, quella diversa ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole partite di credito al saldo, nonché con versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali sulle retribuzioni maturate e comunque maturande dal licenziamento alla reintegra. In via subordinata. Accertare e dichiarare l'illegittimità o annullabilità e/o inefficacia del licenziamento irrogato ai danni del ricorrente e, conseguentemente: condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a €
61.745,04, determinata nella misura ventiquattro mensilità, ovvero in quella misura diversa ritenuta di giustizia, dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell'anzianità del lavoratore e del comportamento e delle condizioni delle parti, oltre accessori. In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa oltre IVA e CPA come per legge, oltre al 15% per spese generali, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”. Ha in sintesi dedotto: di aver lavorato quale operaio stampatore su macchine digitali dal 28.5.1986 all'8.2.2024 ed inquadramento, da ultimo, nel livello B2 del
CCNL Aziende Grafiche e Affini, quando ha ricevuto la lettera di licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
di aver impugnato stragiudizialmente il predetto licenziamento il 14.3.2024 e di avere richiesto il tentativo di conciliazione in data 26.8.2024, conclusosi con
Con un mancato accordo presso l' di Verona all'esito dell'incontro tenutosi il 15.10.2024; che la retribuzione al momento della risoluzione del rapporto era pari ad € 2.572,71 (€ 2.090,85 +
€ 95,08 (media turni) + € 209,35 (13^) = € 2.395,28 + € 177,43 inc. TFR); che negli ultimi 10 mesi di lavoro, per la prima volta dopo 30 anni di lavoro, aveva ricevuto tre contestazioni disciplinari (due in un solo giorno) e tre sanzioni (di cui due sospensioni) e da ultimo il licenziamento;
che le tre contestazioni disciplinari a cui erano seguite le tre sanzioni conservative si riferivano ad asserite aggressioni verbali e insulti rivolti al direttore CP_5
2 al responsabile e ad un collega, nei giorni 23.2.2023, 20.7.2023 e 21.7.2023; che le Pt_3
affermazioni proferite in tali occasioni erano da considerarsi reazioni o sfoghi rispetto a situazione irragionevoli in cui si era trovato (continui ritardi e/o errori nei files inviati per la stampa, malfunzionamento del tavolo di controllo ripetutamente segnalato senza riscontro, rimproveri per attività eseguite come richiesto); che niente di quanto proferito in tali occasioni era intenzionale e non costituiva un'aggressione verbale né un insulto ma solo un manifesto disaccordo, pur con l'utilizzo di espressioni volgari che costituiscono intercalari popolari, in uso nel linguaggio comune (qualificabili come episodi di maleducazione ma non insubordinazione o inadempimento di obbligazioni contrattuali disciplinarmente irrilevanti); che le due sospensioni dovrebbero comunque ritenersi sproporzionate rispetto ai fatti contestati;
che infatti la sospensione può essere irrogata in base al CCNL applicato (art. 46) solo in caso di alterchi senza vie di fatto nello stabilimento;
che la condotta posta a fondamento del licenziamento non avrebbe rilevanza disciplinare in quanto il 5.1.2024 lo stesso lavoratore aveva interloquito con il proprio responsabile senza mai alzare la voce né tantomeno urlare, al fine di manifestare alcune situazioni lavorative che avevano comprensibilmente ingenerato nel ricorrente una forte frustrazione;
che l'espressione utilizzata in quell'episodio non era riferita a nessuno in particolare;
che a fronte della insussistenza della recidiva, la stessa condotta non poteva giustificare il licenziamento;
che comunque la condotta non era intenzionale e quindi la sanzione espulsiva risultava del tutto sproporzionata;
che il fatto poteva al più rientrare nella fattispecie dell'alterco, punibile con la sanzione della multa. Ha chiesto quindi l'applicazione della tutela dell'art. 18, comma IV o in subordine quella dell'art. 18, comma V, L. 300/70.
2. Si è costituita la società (d'ora in avanti anche solo società o Controparte_3 CP_3
) chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Ha in
[...]
particolare ribadito la sussistenza del giustificato motivo soggettivo, posto che alla base del licenziamento vi è un non contestato in fatto (sin dalla lettera di giustificazioni in sede disciplinare), utilizzo in azienda di espressioni gravemente offensive, “luamari” (che in dialetto veneto significa letamari, , rivolte ad un proprio superiore e ai vertici aziendali, Per_1
episodio che è stato preceduto da fatti analoghi sanzionati e contestati ai fini della recidiva, in cui il ricorrente si era rivolto ai propri superiori gerarchici ed in presenza di altri colleghi di lavoro con toni arroganti, sprezzanti, insubordinati, toni definiti altresì ingiuriosi ed esorbitanti le regole del comune vivere civile, che si sono spinti alla contestazione dell'operato degli stessi e alla denigrazione della complessiva organizzazione aziendale.
3 Secondo la prospettazione della resistente, si tratta di gravi e ripetuti atti di insubordinazione, la cui gravità non può essere sminuita definendoli quali semplici reazioni o sfoghi a situazioni irragionevoli (che in ricorso ad avviso della resistente non vengono peraltro nemmeno puntualmente indicati). Ha dedotto che le condotta rientrerebbero nella nozione di insubordinazione grave o comunque tra quelle che giustificano il licenziamento con preavviso di cui all'art. 43 CCNL Aziende Grafiche e Affini ed in particolare l'insubordinazione grave verso i superiori o comunque la recidiva nella medesima mancanza che abbia già dato luogo a sospensione nei sei mesi precedenti o comunque che ha fatto seguito a mancanze che abbiano dato luogo a due sospensioni;
ha rilevato che le precedenti contestazioni disciplinari non sarebbero state specificamente contestate e comunque risulterebbero di gravità tale da giustificarle;
che le previsioni del CCNL relative alle sanzioni conservative non sono vincolanti ai fini della ricorrenza del giustificato motivo soggettivo e che comunque il fatto contestato non sarebbe in ogni modo riconducibile a quelli punti con una sanzione conservativa. Ha eccepito inoltre l'inapplicabilità della tutela reintegratoria, escludendosi la ricorrenza dell'ipotesi dell'insussistenza del fatto, pacifica essendo la sua commissione e la imputabilità al lavoratore, potendo eventualmente ed in via subordinata trovare applicazione solo la tutela di cui al V comma dell'art. 18. Ha eccepito infine l'aliunde perceptum e percipiendum, chiedendo l'ordine di esibizione delle buste paga e dei documenti attestanti la percezioni di redditi da lavoro successivi al licenziamento, nonché facendo istanza per la
Con richiesta di informazioni agli enti competenti (Agenzia delle Entrate, , INPS).
3. Il giudice ha tentato la conciliazione delle parti all'udienza del 12.2.2025 e rinviato per consentire la prosecuzione delle trattative all'udienza del 25.2.2025. Preso atto dell'impossibilità di una conciliazione, il giudice ha interrogato le parti presenti e con ordinanza del 26.2.2025 ha ammesso la prova testimoniale, assunta alla successiva udienza del 7.5.2025. Terminata l'istruttoria, il giudice ha rinviato per la discussione concedendo il chiesto termine per note conclusive e all'odierna udienza, celebratasi in modalità da remoto, sentite le conclusioni, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha emesso la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. Appare opportuno riportare innanzitutto la contestazione disciplinare del 17.1.2024 (doc. 9 resistente) che ha condotto al licenziamento di cui è causa.
4 5 5. Il lavoratore si è giustificato il 29.1.2024 con la seguente comunicazione (doc. 10 res.): “In risposta alla contestazione ricevuta in data 17 gennaio intendo confermare quanto già dichiarato nel corso dell'incontro di venerdì 26 gennaio. Anzitutto chiedo scusa ai colleghi e alla Direzione per il comportamento che ho avuto. Non era assolutamente mia intenzione offendere i colleghi ma molto più semplicemente il mio atteggiamento, sicuramente sbagliato nei toni e nelle parole, era diretto a migliorare la qualità dei prodotti che forniamo ai clienti.
Ammetto che ho utilizzato una modalità e dei termini non appropriati e probabilmente la causa è da ricercare anche in una situazione personale che in questo periodo mi sta creando apprensione e tensione. Mi impegno a non replicare episodi simili e fin da ora mi impegno ad avere soltanto atteggiamenti costruttivi e collaborativi nei confronti di colleghe e colleghi e
Direzione”.
6. E' seguita la lettera di licenziamento datata 5.2.2024 e inviata il 6.2.2024 a mezzo raccomandata e ricevuta dal lavoratore in data 8.2.2024 (doc. 11 e 11bis res.).
6 7. Al fine di poter valutare compiutamente e considerare tutte le circostanze del fatto contestato, è stato interrogato il ricorrente (v. verbale del 25.2.2025), il quale sul punto ha dichiarato: “Sui capitoli 12-14: mandano a me i lavori via file ma sono sempre sbagliati.
Questi colleghi sono stati richiamati verbalmente;
stavano sempre a prendere il caffè. ADR: preciso io telefonavo e non riuscivo a fare il lavoro perché non facevano niente. Io mi lamentavo con A me non rispose niente. Sul capitolo 16: sì è vero. Io la mattina alle Pt_3
9 ho detto alla sig.ra che dovevo andare via a prendere mia madre all'ospedale, per Tes_1
non andare via prima, sono uscito alle 13. Davanti a tutti IN mi ha dato dell'irrispettoso. Hanno fatto la riunione a cavallo dei turni per i comodi suoi, credo. Sul capitolo 17: non è vero. Questa cosa era riferita a quelli che erano “in pausa”, a quelli che non davano lavoro a me, non ai vertici aziendali. Questa cosa l'ho detta mentre stavo parlando con 1. Pt_3
7 7.1. Sentito come testimone sulle medesime circostanze, capo reparto e Controparte_6 superiore gerarchico del ricorrente ha dichiarato (v. verbale del 7.5.2025): “Sui capitoli 13-17: mi disse che aveva visto due persone dell'ufficio pre-stampa che stavano prendendosi il Pt_1
caffè. Mi sembra che mi dicesse che la loro pausa era troppo lunga, io ho risposto che avrei comunicato al responsabile questa cosa. O forse sono entrato in prestampa a ricordare che le pause sono di 5 minuti e non di 10/15.
ADR: non sono sicuro se in quell'episodio o in altro abbia detto siete ladri di stipendi.
Sul capitolo 16 di cui viene data lettura: adesso che mi viene letta ricordo questa cosa. Non da parte mia, gli era stato dato dell'irrispettoso, io ho solo confermato che secondo me lo era stato. Glielo avrebbe detto il mio capo responsabile ( . A questo punto il Testimone_2
ricorrente è andato via e credo il giorno dopo, quando è venuta fuori questa cosa, abbia detto che doveva andare dalla madre.
Sul capitolo 17 di cui viene data lettura: “ confermo che lo ha detto, ma non ricordo Tes_3 se era in quell'occasioni lì o un'altra. ADR: non so a chi si riferisse, parlando al plurale presumo si riferisse all'organizzazione dell'azienda. Ma ribadisco non ricordo se è stato detto quando mi aveva riferito della pausa prolungata dei colleghi dell'ufficio pre-stampa e della atteggiamento irrispettoso”.
7.2. Il fatto (aver utilizzato al plurale la parola “luamari” in presenza di è Pt_3
materialmente sussistente, pacifico e sostanzialmente confermato nella sua dinamica anche dalle stesse parti coinvolte.
7.3. Va rilevato che, come dedotto dalle parti, il colloquio tra il ricorrente e il responsabile di reparto sarebbe avvenuto mentre quest'ultimo stava svolgendo un sopralluogo nel reparto e il primo lo aveva fermato per parlargli di quanto successo il giorno precedente e dei problemi con l'ufficio pre-stampa, (cap. 21 narrativa della memoria e cap. 24 e 25 narrativa del ricorso), contesto in cui non risulta fossero presenti i colleghi di tale ufficio.
7.4 L'espressione utilizzata appare a questo giudice, nel contesto in cui è stata utilizzata, nonostante quanto dichiarato dal lavoratore in sede di interrogatorio, riferibile (al di là delle
“16. Il signor replicava affermando quanto segue “visto che a me è stato dato dell'irrispettoso Pt_1 quando sono andato via dalla riunione della qualità e tu hai confermato che mi sono comportato male, va bene che le altre persone si comportino così? E voi non fate niente?”. 17. Il signor rispondeva il ricorrente confermando che considerava il rispettoso davvero Pt_3 abbandonato la riunione e a questo punto il ricorrente, allontanandosi, alzava in maniera significativa il tono della voce e con un atteggiamento sprezzante e facendosi sentire dai colleghi di reparto urlava la parola “ (espressione che, in dialetto veneto, equivale alla parola italiana “letamari”, “ ), Tes_3 Per_1 facendo un evidente riferimento ai preposti e dei vertici aziendali?
8 dichiarate intenzioni) sia ai colleghi ritenuti inadempienti ai loro doveri (quelli della pausa caffè troppo lunga) sia ai vertici aziendali, accusati, in pratica, di non saper gestire il potere disciplinare e di trattare in maniera percepita come iniqua i propri dipendenti, avendo considerato irrispettosa la condotta tenuta dal lavoratore il giorno precedente (allontanarsi dalla riunione in corso) e invece non facendo nulla contro gli addetti all'ufficio pre-stampa.
Tale conclusione, appare avvalorata dalle stesse giustificazioni rese in sede disciplinare, in cui il lavoratore ha chiesto scusa sia ai colleghi sia alla direzione aziendale, così confermando nell'immediatezza dei fatti che l'espressione era stata utilizzata nei confronti di coloro che ostacolavano il suo lavoro in azienda e della stessa che non era in grado di intervenire per rimuovere tale ostacolo, peraltro in altre circostanze ritenendo che lo stesso avesse tenuto un comportamento irrispettoso.
In tale prospettiva appare significativo dell'atteggiamento verso i vertici aziendali che anche in sede di interrogatorio il ricorrente abbia affermato, quanto alla citata riunione, che CP_5
(responsabile di produzione) l'abbia voluta fare a cavallo dei turni “per i comodi suoi, credo”.
7.5 Sulla questione dei problemi con l'ufficio pre-stampa nessuno dei testi ha saputo riferire direttamente (e, come si dirà gli stessi, per come dedotti solo in questa sede, non appaiono idonei a ridurre la gravità della condotta contestata). Solo il teste (v. verbale del Tes_4
7.5.2025), de relato, ha dichiarato: “Sul capitolo 1: so tramite , che per la stampa Pt_1 digitale che c'erano dei problemi, come penso capiti tutt'ora; si era lamentato con me che c'erano dei file che dovevano essere rimandati indietro. Io poi non sono esperto di questo settore e quindi non so riferire di preciso. ADR: durava da un po', non era una problematica costante, magari una settimana andava bene e quella dopo no”.
8. La condotta contestata va ricondotta alle ipotesi di insubordinazione e non di alterco e la sua gravità deve essere valutata in rapporto ai precedenti espressamente contestati in recidiva.
8.1 La nozione di insubordinazione, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità da questo giudice condivisa, “non può essere limitata al rifiuto di adempiere alle disposizioni impartite dai superiori, ma si estende a qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicarne l'esecuzione nel quadro dell'organizzazione aziendale (giurisprudenza consolidata fin da Cass. n. 5804 del 1987), deve rilevarsi che la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della persona umana di cui all'art. 2 Cost., può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale, dal momento che l'efficienza di quest'ultima riposa in ultima analisi sull'autorevolezza di cui godono i suoi
9 dirigenti e quadri intermedi e tale autorevolezza non può non risentire un pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli” (così espressamente Cass., 9635/2016)” (in senso analogo Cass., 22382/2018).
Inoltre anche con riferimento alle espressioni ingiuriose e agli epiteti offensivi rivolti a colleghi, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha opportunamente sottolineato che:
“il datore di lavoro, in base all'art. 2087 c.c. e con le conseguenti responsabilità, ha precisi obblighi di protezione in ordine alla personalità morale dei propri dipendenti, i quali devono essere protetti anche dalle aggressioni perpetrate dai colleghi alla dignità e alla salute psico- fisica di ciascun lavoratore, salvaguardando anche il benessere organizzativo all'interno dell'azienda” (Cass., 4320/2024).
Nel caso di specie, inoltre è la stessa contrattazione collettiva che all'art. 52 vieta comportamenti molesti e violenti (anche aggressioni verbali) nei luoghi di lavoro, ricomprendendovi condotte che hanno anche solo l'effetto di violare la dignità della persona o di creare un ambiente di lavoro ostile, nonché il Regolamento aziendale interno al punto
“Obbligo vestiario e comportamentali” (richiamati nella contestazione disciplinare del
17.1.2024).
Diversa è l'ipotesi dell'alterco o diverbio che letteralmente si riferisce ad uno scambio aspro e scomposto di parole e/o insulti, una lite verbale, una discussione molto animata e scomposta, tra due o più persone. La condotta contestata disciplinarmente al ricorrente (ma anche le successive di cui si dirà) non rientrano in tale nozione, trattandosi in tutti i casi di ipotesi in cui lo stesso lavoratore, in azienda, durante l'orario di lavoro, aveva cercato il destinatario degli insulti.
9. La gravità della condotta contestata deve essere valutata in uno con tutti i precedenti disciplinari che quanto alle due sospensioni in particolare costituiscono, ad avviso di questo giudice, anche elementi costitutivi dell'irrogato licenziamento per giustificato motivo soggettivo che in tale prospettiva appare pienamente rispettoso del principio di gradualità e proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c.
L'art. 43 CCNL Aziende Grafiche e Affini (doc 17 ric.), per quanto qui rileva prevede:
10 10. La prima contestazione disciplinare del 27.2.2023 (doc. 3 res.), rilevante ai fini della valutazione della gravità del fatto, in quanto significativa dell'atteggiamento del ricorrente nei confronti dell'azienda, è la seguente.
10.1 Dal verbale dell'incontro relativo a tale contestazione (doc. 4) emerge: “In data
24/03/2023 si sono incontrati via teams, il sig. rappresentante CGIL, Ing. Parte_4
Direttore di Stabilimento e la dr.ssa Director Italia per Persona_2 Controparte_7
ascoltare le giustificazioni In questa sede il lavoratore non è presente, ma viene rappresentato dal sig. . Il sig. ha ricevuto brevi mani la nostra lettera di Pt_4 Pt_1
11 contestazione in data 27/02, firmata dal medesimo il giorno 06/03, in quanto nei giorni precedenti risultava in malattia dal 28/02 al 03/03 e successivamente Durante tale periodo si
è sospesa la procedura secondo l'art. 7 L. 300/70 fino al 24/03/2023. Per voce del sig.
: “il lavoratore nega di aver detto ed usato determinati vocaboli. Dichiara inoltre, Pt_4
che il suo tono di voce è quello e che a livello organizzativo era fermo da un po' e che l'organizzazione L'azienda prende atto delle giustificazioni, rimarcando che il sig. non Pt_1
è nuovo a questi comportamenti. Ci si dà atto che in questa sede la procedura è stata esperita, seguirà provvedimento disciplinare”.
10.2 Veniva quindi irrogata la prima sanzione disciplinare conservativa del richiamo verbale scritto (doc. 5 res).
10.3 Su tali circostanze, il ricorrente interrogato ha confermato parte dei fatti (v. verbale del
25.2.2025) dichiarando: “Il sig. ha mentito. Subito ha detto che c'erano 20 persone e CP_5 mi sono messo a gridare. In realtà non ho aggredito nessuno, c'è che può Testimone_5
testimoniare. In realtà eravamo in tre. Sul capitolo 2: le parole tra virgolette le ho dette.
ADR: io ero fermo da diverso tempo, nel reparto. Siccome ci tenevo all'azienda, sono andato da questa persona dicendogli così. Lui ha mentito dicendo che l'ho aggredito. ADR: era da prima, non solo da quel giorno lì, io ero fermo e non producevo. Sul capitolo 3: non CP_5 mi ricordo cosa mi ha risposto, non mi pare abbia detto nulla. Poi è andato via”2. CP_5
12 10.4 responsabile di produzione e superiore gerarchico di e del Testimone_2 Pt_3
ricorrente, sentito come testimone, sulle medesime circostanze ha dichiarato (v. verbale del
7.5.2025): “Sul capitolo 1: come tutte le mattine quando arrivo in ufficio passo nei vari reparti produttivi per vedere le difficoltà da affrontare. ADR: quando faccio questo giro parlo quindi con i capi reparto. ADR: problemi tecnici e di produzione ci sono sempre;
il giorno che mi sta citando il è venuto da me perché non aveva la materia prima la carta per Pt_1 stampare, al di là che c'era il capo reparto a cui doveva rivolgersi. Sul capitolo 2: il capo reparto del ricorrente in quel periodo era e a lui il tipo di problema che poi Controparte_6
mi è stato detto dal ricorrente doveva essere al capo reparto riferito. ADR: non ricordo nello specifico se fosse un problema di carta o di ritardo di lavori da stampare, poteva essere sia l'uno sia l'altro problema che sono problemi normali. Il ricorrente, in maniera abbastanza aggressiva è venuto ad espormi il problema che mancava il materiale per fare il suo lavoro.
ADR: io mi stavo dirigendo verso la scrivania di e il ricorrente mi ha fermato prima. Pt_3
Sul capitolo 3: in maniera aggressiva intendo che ha alzato il tono della voce e mi ha detto che non siamo in grado di organizzare un cazzo. ADR: eravamo all'interno del reparto produttivo in mezzo alle macchine, in una zona libera dalle macchine, c'è del rumore non so se degli altri dipendenti abbiano sentito qualcosa. Il giudice da lettura delle espressioni virgolettate di cui al cap. 2 : si confermo le parole precise erano quelle. ADR: io ho cercato di calmare gli animi, per capire e trovare la soluzione. Quindi ho chiesto quale fosse il problema ma il ricorrente mi ha risposto “torno a grattarmi i coglioni”. Dopo sono andato da per capire cosa era successo. Ribadisco sono cose che capitano nella normalità, i Pt_3
problemi di cui parlava il ricorrente. ADR: io avevo invitato il ricorrente ad utilizzare un linguaggio consono, anche perché il modo in cui si è rivolto a me era aggressivo e non professionale. Io peraltro ero il superiore del suo superiore. ADR: non ricordo se Tes_5
era di turno o meno. Io ricordo che eravamo solo io e lui in quel punto lì.”.
[...]
10.5 Su richiesta del ricorrente è stato sentito anche il dipendente indicato Testimone_5 quale persona presente ai fatti (v. verbale del 7.5.2025) il quale ha dichiarato: “Ho visto che c'è stato un diverbio tra e mentre io stavo lavorando. Io non ho sentito cosa si Pt_1 CP_5
sono detti. Ho visto che stavano parlando di lavoro animatamente. Sentivo la voce ma non
13 sono riuscito a distinguere le parole che si dicevano. ADR: loro erano da soli. aveva Pt_1
in mano dei fogli di una commessa quindi immagino che parlassero di lavoro”.
11. Dall'istruttoria quindi è emerso che le espressioni volgari e del tutto inappropriate con cui il ricorrente si è rivolto al superiore gerarchico, sono inequivocabilmente riferibili all'organizzazione dell'azienda, peraltro in un contesto in cui non era in atto alcun diverbio tra i due soggetti (lo stesso ricorrente non ricorda nemmeno cosa gli abbia detto “non CP_5 mi pare abbia detto nulla”): anche in questo caso il lavoratore ha preso l'iniziativa di rivolgersi al responsabile di produzione, durante l'attività lavorativa, per esprimere, con tono di voce alta se non altro per farsi sentire dato il rumore delle macchine (ma non risiede in questo il carattere aggressivo della condotta), ben più di una critica al sistema di organizzazione della produzione quanto piuttosto di manifestare con parole del tutto esorbitanti dalla correttezza formale dei toni contenuti e con atteggiamento di sfida e di disprezzo, il suo disappunto per come veniva gestito il lavoro in azienda. La sanzione irrogata pertanto appare proporzionata alla gravità della condotta e pienamente legittima.
12. In data 26.7.2023 venivano mosse due ulteriori contestazioni disciplinari al ricorrente
(doc. 6 res.). Avveniva quindi un incontro con l'assistenza del sindacato (doc. 7 res.) cui seguiva (il 29.9.2023) l'irrogazione delle due sanzioni disciplinari della sospensione di n. 1
(per la contestazione relativa al 20.7.2023) e di n. 2 giorni (per la contestazione relativa al
21.7.2023), in cui venivano puntualmente riportate le contestazioni richiamate (doc. 8 res.).
13.1. La contestazione del 26.7.2023 relativa ai fatti del 20.7.2023 è la seguente:
13.2. Il fatto è stato, quantomeno parzialmente confermato, per quanto qui rileva, dallo stesso ricorrente interrogato il quale ha dichiarato (v. verbale del 25.2.2025): “Sui capitoli 4 e 5: non
14 è vero. Il tavolo l'hanno messo a posto il mese prima, ma si è rotto nuovamente. Controlla le etichette che vanno poi al cliente che si lamentava. Quindi ho mandato “a fare in culo” il poi l'azienda ha aggiunto anche altre espressioni che non ho utilizzato. Preciso che Pt_3 era mia intenzione preoccuparmi di non dare ai clienti dell'azienda un prodotto sbagliato.
Sul capitolo 8: erano lì presenti sia sia Non ricordo se ci fossero altre Pt_5 CP_8
persone, ma ci sono colleghi che possono confermare che il tavolo non funzionava e non solo in quella occasione” 3.
13.3. Sentito come testimone il ha dichiarato (v. verbale del 7.5.2025): “Sui capitoli 4 Pt_3
e 5 e 6: sì è così, non ricordo esattamente la data precisa ma il tavolo era stato fatto controllare il mese precedente, tutti e due. ADR: può capitare come tutti i macchinari che ci siano dei problemi, ma sono sempre stati risolti. Il ricorrente venne da me dicendomi che c'era qualcosa che non andava, il tiro della bobina o qualcosa del genere. Io gli ho risposto che era strano perché le avevamo sistemate il mese precedente. Sul capitolo 7: a fronte della mia risposta, mi ha detto che dovevo andare a fare in culo e che è un'azienda di merda.
Ribadisco che queste parole mi sono state dette solo a fronte del fatto che io avevo detto che il tavolo era stato controllato e certificato il mese precedente. Sul capitolo 8: vicino a me c'era che mi ha detto che dovevo denunciare la cosa alla direzione e che era Tes_6 rimasto impressionato dalla vicenda. Non credo se c'era anche può essere che Tes_7
c'era ma non lo ricordo”.
13.4. E' stato quindi sentito sui fatti , responsabile commerciale (v. verbale del Tes_8
7.5.2025) il quale ha dichiarato: “Sul capitolo 7 e 8: io esco poco in produzione, se non sporadicamente, quel giorno sono uscito dall'ufficio per recarmi in stampa digitale, nel mezzo ho sentito gridare nei confronti di delle parole che ricordo “vaffanculo” Pt_1 Pt_3
e “ditta di merda”. Io mi sentivo a disagio anche per essere testimone di una cosa di questo genere. chiedeva poi a di tornare al lavoro. ADR: ricordo che c'era un CP_6 Pt_1
15 accenno ad un problema ad una macchina di cui si lamentava Non ricordo le esatte Pt_1
parole, so che la lamentela era relativa a suo dire ad un malfunzionamento di una macchina.
Dall'ufficio alla scrivania di saranno trenta metri ho sentito alzare la voce. La CP_6
scrivania di è in mezzo alla fabbrica, in quei sette secondi sono arrivato vicino a Pt_3
e gli ho chiesto cosa succedeva poi ho proseguito per il reparto digitale. Ripeto la CP_6
cosa è durata pochi secondi poi sono andato al reparto digitale. Preciso non so dire se la discussione era iniziata dieci minuti prima o meno, ripeto io ho sentito per quei pochi secondi che sono passato di lì come ho detto”.
13.5. In questo caso l'espressione ingiuriosa rivolta direttamente al superiore (e secondo i testimoni anche alla direzione aziendale) ed alla presenza di un collega che non può giustificarsi sulla base del percepito mancato credito da parte di quest'ultimo alla rimostranza del lavoratore, rende, per i contenuti e i modi, la condotta di maggiore rilevanza disciplinare e quindi correttamente sanzionata, rispetto al caso precedente, con la sospensione (e non con la multa).
14.1 La successiva contestazione disciplinare ha avuto ad oggetto altra condotta tenuta dal ricorrente nei confronti di altro collega, il giorno seguente.
14.2. Con riferimento a questi fatti il ricorrente interrogato ha dichiarato: “Sul capitolo 9: non mi ricordo. Sul capitolo 10: le macchine c'era indicazione di pulirle ogni settimana, siccome in Francia le puliscono una volta al mese hanno stabilito di pulirle ogni 15-20 giorni;
io ho
Per_ seguito le indicazioni. Il sig. ha visto la macchina così e mi ha detto che avevo lasciato
Per_ la macchina un disastro. ADR: l'ha riferito al responsabile del reparto (
[...]
Per_
) che è venuto da me. Quando sono entrato in turno ho detto quelle cose a che CP_6 non è stato zitto ma mi ha detto le stesse cose” 4.
16 14.3. E' stato sentito come testimone dipendente della resistente, addetto alla Tes_9
stampa digitale (v. verbale del 7.5.2025) il quale ha invece dichiarato: “Sul capitolo 10: io sono entrato al lavoro il lunedì perché la macchina era da pulire, non ho potuto perché ho dovuto fare la pulizia che non era stata fatta. Di solito la pulizia la si fa prima (quello del turno precedente). Io quindi mi sono fermato per pulire e ho avvisato il mio capo reparto che
è io dovevo produrre e gli ho dovuto comunicare che non stavo producendo Controparte_6
per pulire la macchina. Il venerdì 21 successivo, io arrivo nel turno del pomeriggio e appena sono entrato nel reparto, mi ha aggredito perché il capo reparto gli aveva detto di non Pt_1 pulirla. Io non so i loro accordi. Urlava forte venendo incontro, gli ho detto “non urlare che non sono mica sordo” e lui mi ha detto “sordo no, ma imbecille sì” e poi gli ho detto “non offendere” e lui allora mi ha detto “deficiente”. Il tutto è durato due o tre minuti e uscendo mi ha anche detto “ignorante”. ADR: io ho detto a che ero solo andato a dire al capo Pt_1
reparto che dovevo pulire la macchina e non potevo produrre per fare questo. Questo in riposta alla richiesta di che mi chiedeva cosa ero andato a dire a urlando Pt_1 Pt_3 Pt_1
mi aveva detto che era stato a dirgli di non pulire la macchina”. CP_6
14.4. Il testimone non ha confermato la versione data dal ricorrente: la versione data dal teste appare coerente e non può ritenersi inattendibile a fronte della più generica versione data dal lavoratore stesso. Anche in questo caso la condotta contestata è provata nella sua materialità e la sanzione della sospensione di n. 2 giorni irrogata, dati i precedenti di analogo tenore risulta proporzionata e legittima.
15. Valutando quindi le due sospensioni disciplinari precedenti (irrogate il 29.9.2023) e la condotta da ultimo tenuta (e contestata il 17.1.2024), tutte di analogo tenore (quanto ai modi ed ai contenuti delle espressioni utilizzate) e di gravità crescente, che denotano nella loro unitarietà un atteggiamento irrispettoso e arrogante del ricorrente e un costante e generale atteggiamento di sfida e di disprezzo nei confronti dei vari superiori gerarchici e della disciplina aziendale, la sanzione del licenziamento con preavviso appare legittima.
“9. Vero che l'incontro per giustificazioni richiesto si teneva in data 22 settembre 2023 alla presenza del sig.
, quale rappresentante sindacale del Ricorrente, nonché di e di AI di Gaetano (quali Pt_4 Persona_2 rappresentanti dell'azienda)?”
“10. In data 21 luglio 2023, al cambio turno, ore 13:00 circa, il Ricorrente, in presenza dei colleghi sig.ra
[...]
, operatrice di macchina e sig. manutentore, insultava pesantemente e senza motivo il Pt_6 Parte_7 collega di reparto sig. aggredendolo verbalmente con le seguenti espressioni: "Sei un ignorante", Tes_9 "Sei un imbecille e un deficiente", per futili motivi, facendo riferimenti a fermi macchina risalenti al precedente lunedì 17 luglio 2023 per mancata pulizia della macchina stessa?”
17 16.1. Non può nemmeno sostenersi poiché ciò non è emerso dall'istruttoria, che il ricorrente fosse stato “provocato” o che la sua condotta reiterata fosse “giustificata” dalle condizioni di lavoro: i denunciati malfunzionamenti del tavolo, disfunzioni del ufficio pre-stampa, non corretta pulizia dei macchinari non possono infatti ritenersi circostanze attenuanti della gravità delle condotte sanzionate, in quanto non appaiono idonee ad avere indotto il lavoratore all'esasperazione, trattandosi per come emerso nel corso dell'istruttoria di normali e non nuove problematiche nell'ambito produttivo aziendale e soprattutto rispetto alle quali non era stato mosso al ricorrente alcun rimprovero (né per un ritardo né per imprecisioni nell'esecuzione del lavoro).
16.2. Anche su questo aspetto è stata svolta l'istruttoria. Il procuratore di parte resistente, interrogato sulle circostanze capitolare al ricorso (v. verbale del 25.2.2025) ha dichiarato:
“Aggiungo che il tavolo di controllo era stato controllato e aveva lavorato i turni precedenti e i turni successivi, quindi il tavolo funzionava. ADR: non sono a conoscenza se quel giorno c'era un problema preciso di mancanza carta, ma il reparto produceva e non poteva essere un problema costante. Anche in quel caso comunque abbiamo contestato il modo con cui ha fatto presente la situazione. ADR: era stata data disposizione di frequenza di pulizia. Non mi risulta però che questo cambio abbia comportato dei problemi. Non sono al corrente dello stato della macchina a fine di quella settimana”5.
16.3 Sulla questione dei “tavoli”, il teste (v. verbale del 7.5.2025) ha riferito: “Sul Tes_4
capitolo 5: ho lavorato su entrambi i tavoli di controllo, entrambi manifestavano delle piccole problematiche, quello vecchio un po' di più. ADR: mancanza di etichette sul nastro non lette,
è stata fatta una richiesta di intervento da parte dei manutentori, mi pare siano usciti anche dei manutentori per fare un reset. ADR: il problema è stato risolto, ma quello vecchio ogni
18 tanto va in tilt. ADR: a parte rallentare la produzione c'è o c'era (ora non sono più lì) il rischio che entrassero dei difetti in bobina”.
16.4 Allo stesso modo il teste (v. verbale del 7.5.2025) ha riferito: “A prova contraria Pt_3
sul capitolo 4: ricordo che la mattina stessa il ricorrente ha continuato a lavorare e la produzione non si è fermata;
poi sono andato a chiedere anche alla addetta al turno successivo se il tavolo avesse dei problemi che mi erano stati segnalati la mattina, ma la stessa mi disse che funzionava, che lei aveva cambiato un parametro e che andava regolarmente. Non è mai stato richiesto un intervento il giorno seguente perché ha continuato a funzionare”. Sul capitolo 7 a prova contraria: sulla pulizia degli strumenti di lavoro, il ricorrente è autonomo. Ci sono quelle programmate (settimanale o ogni quindi giorni) ma poi a seconda dell'uso della macchina devono essere fatte anche senza autorizzazione, giornalmente o quando c'è bisogno. Quelle programmate vengono calendarizzate perché richiedono più tempo e si ferma la produzione per due o tre ore. Di solito le facevamo di sabato. Mi riferisco quindi a quelle piccole pulizie che il ricorrente faceva. Quella del sabato
è accurata dove viene smontata la macchina e viene fatta in modo più accurato”.
16.5 Il teste (v. verbale del 7.5.2025) ha dichiarato: “Sono stato dipendente Testimone_10
della resistente, sono andato in pensione due anni fa. Ho lavorato un anno che ero in pensione. Ho smesso di lavorare a fine nel 2023. ADR: la macchina a mio parare era vecchia e obsoleta, ha avuto sempre dei problemi. Tra le altre cose era una macchina che io ho cercato di evitare di usare, ci andavo solo quando era strettamente necessario. Sono due macchine, una nuova e una vecchia, quella nuova non ha dato mai nessun problema, perlomeno io non l'ho riscontrato. ADR: Erano parecchi anni che non andava bene. ADR: non ricordo se nel 2023 fosse stata fatta una manutenzione del tavolo di controllo vecchio.
ADR. La macchina tavolo di controllo ha una fotocamera che spesso non funzionava che per farla andare si doveva spegnere e riavviare la macchina e non si sapeva se le etichette fossero buone nel senso regolari o irregolari. Sull'ufficio pre-stampa non so riferire nulla.
ADR della difesa di parte resistente: poteva capitare due volte in una settimana e poi per un mese che non ci lavoravo, era molto variabile. C'erano gli addetti che facevano quel lavoro lì, ma se mancavano per vari motivi dovevano essere sostituiti. ADR della difesa di parte resistente: il ricorrente, quando non c'era da fare in digitale andava spesso su quella macchina, sicuramente più di quanto ci andassi io.
16.6 Il teste ha dichiarato: “Sono dipendente da 22 anni della resistente. ADR: Testimone_11
il tavolo di controllo è datato ha i suoi anni e proviene dal precedente datore di lavoro. Io
19 non ci lavoro più da due anni. Non ricordo se è stata fatta una manutenzione nel 2023, ho avuto una serie di problemi personali e non ricordo. I tavoli erano due, uno nuovo e uno vecchio. Io ho lavorato e mi riferisco sempre al secondo. Quello nuovo non lo so usare. Ho fatto tanti anni, circa 5 o 6 come addetto al tavolo. ADR: a volte passavano gli errori, la macchina faceva fatica a leggere le etichette. Se l'occhio dell'addetto lo vedeva si poteva intervenire, altrimenti l'errore arrivava dal cliente. ADR: il problema di solito era della fotocamera. Che poi erano arrivati i manutentori i tecnici che l'hanno sistemata ma io ero verso la fine, cioè l'ultimo periodo in cui ci stavo lavorando. ADR: poteva succedere che anche dopo la manutenzione l'errore passi. Non so riferire sulla prestampa”.
16.7 Gli stessi testimoni citati dal ricorrente quindi hanno da un lato confermato che non si trattava di problemi nuovi o comunque recenti e non di problemi tali da impedire l'esecuzione delle mansioni, quanto piuttosto di ritardarle. Tali circostanze non possono in alcun modo ritenersi idonee ad integrare una “provocazione” che diminuisca la gravità delle condotte contestate, stante l'assenza del necessario requisito della contiguità temporale e della insussistenza di un fatto ingiusto subito dal lavoratore e comunque tale da giustificare una reazione “in stato d'ira”, consistente peraltro in critiche rivolte ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia (indeterminabile stante la domanda di reintegrazione, scaglione 26.000-52.000), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto (sostanzialmente non contestate) e di diritto sottese alla decisione, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in Euro 5.569,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Verona, 3.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Si riportano i capitoli di prova di cui alla memoria della resistente su cui è stato interrogato il ricorrente.
“12. In data 5 gennaio 2024 il ricorrente era in servizio presso il reparto adesivo durante il primo turno di lavoro con inizio alle ore 6:00 e termina alle ore 13:00?”
“13. Il sig. responsabile del reparto adesivo, mentre stava svolgendo un sopralluogo nel Controparte_6 reparto, veniva affermato dal ricorrente per un chiarimento in merito ad un fatto accaduto la sera precedente?”
“14. Nel corso di tale colloquio il ricorrente così si rivolgeva al signor “ieri sera, dopo le 19, avevo un Pt_3 problema di file ma ho visto i due operatori della prestampa in pausa con il caffè preso alle macchinette che lo bevevano in reparto. A me date le lettere di richiamo, invece a loro, che sono sempre in pausa, non fate niente, vergognatevi”.
“15. A fronte di tali parole il signor rispondeva al ricorrente facendo presente che provvedimenti e Pt_3 decisioni sono in capo alla direzione aziendale e che quindi non era tenuto a riferire alcunché al Ricorrente?” 2 Si riportano i capitoli di prova di cui alla memoria di costituzione della resistente su cui è stato interrogato il ricorrente (e anche i testimoni).
“1. In data 23 febbraio 2023, durante il turno della mattina, presso il reparto adesivo, il Responsabile di Produzione, ing. effettuava il consueto giro di aggiornamento per coordinare le attività di tutti Testimone_2 i Capi Reparto?”
“2. Nel corso di tale giro il Ricorrente si avvicinava all' ing. e lo aggrediva verbalmente rivolgendogli CP_5 a voce alta ed alla presenza di colleghi le seguenti affermazioni: "Volevo dirti che la io sono fermo perché non ho il materiale (carta) per poter stampare e mi sono rotto i coglioni, perché l'organizzazione qui fa schifo, io torno là e mi gratto le palle."?
“3. Alla richiesta del ing. di utilizzare un linguaggio appropriato al luogo di lavoro, il Ricorrente così CP_5 replicava: "Non siete in grado di organizzare un cazzo e ora torno a grattarmi i coglioni"?” 3 Si riportano i capitoli di prova di cui alla memoria di parte resistente.
“4. In data 20 luglio 2023, alle 13:00 circa, il Ricorrente, durante il turno di lavoro si recava presso la postazione del suo Capo Reparto, sig. lamentandosi del cattivo funzionamento del tavolo di Controparte_6 controllo?”
“5. In realtà il tavolo di controllo funzionava correttamente, posto che era stato fatto controllare il mese precedente da tecnici specializzati della BST i quali ne avevano certificato l'idoneità?”
“6. Il sig. faceva quindi presente al Ricorrente che il tavolo di controllo funzionava correttamente, Pt_3 essendo stato fatto controllare il mese precedente?” 7. Di fronte a tale risposta, il Ricorrente iniziava ad inveire ed insultare a gran voce il Capo Reparto e l'Azienda proferendo le seguenti frasi: "Vai a fare in culo", "Dovete vergognarvi tutti"', "Questa è un'azienda di merda"?
“8. Quanto sopra avveniva alla presenza del Dott. , Direttore Commerciale di ed il Tes_8 CP_3 sig. Addetto Qualità?” Tes_7 4 Si riportano i capitoli di prova di cui alla memoria di costituzione della resistente relativi ai fatti. 5 Si riportano i capitoli di prova di cui al ricorso in parte sottoposti al procuratore in parte ai testi successivamente indicati.
“1. Nessuna aggressione verbale è stata posta in essere dal ricorrente in data 23.02.2023 né in altre occasioni. L'episodio contestato costituisce solamente uno sfogo, seppur colorito, per l'ennesimo ritardo nella fornitura dei lavori da stampare, non della carta, affinché il ricorrente potesse svolgere regolarmente la propria prestazione lavorativa”.
“2. Nell'ultimo anno accadeva spesso che i lavori che il ricorrente doveva stampare venissero inviati digitalmente mediante files
“4.In data 20.07.2023, il tavolo di controllo che il signor utilizzava per stampare non funzionava Pt_1 correttamente ed il Responsabile Foroni riteneva la segnalazione del ricorrente infondata senza nemmeno preoccuparsi di verificare concretamente il funzionamento del tavolo.
“5. Proprio il malfunzionamento del tavolo comportava la produzione di etichette sbagliate di cui i clienti si lamentavano. Dette lamentele venivano poi utilizzate dal per rimproverare il ricorrente”. Pt_3
“7. Il signor ha sempre provveduto alla pulizia degli strumenti di lavoro secondo le precise indicazioni del Pt_1 signor . Pt_3