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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/11/2025, n. 4784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4784 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22257/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 22257/2022 avente per oggetto: opposizione a d.i. n. 7185/2022 emesso in data 06.10.2022 dal Tribunale di Torino promossa da
(C.F. e P. IVA , con sede legale in Roma al Viale Luca Gaurico, Parte_1 P.IVA_1
9/11, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Cesare del Foro di Salerno, C.F._1 presso il quale è elettivamente domiciliata in Rivoli (TO), c/o Restart s.r.l. al corso Susa 299/A, giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. e P. IVA , con sede in Orbassano Controparte_1 P.IVA_2
(TO), Strada Antica di None n. 60, in persona del legale rappresentante CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Alessandri del Foro di Torino, domiciliata ai fini di causa presso la casella pec del suddetto difensore: in forza di Email_1 procura speciale depositata nel fascicolo monitorio;
pagina 1 di 13 PARTE OPPOSTA
Conclusioni
Per parte opponente, come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 16.09.2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via principale e nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla, dichiarandolo privo di ogni effetto giuridico, il Decreto Ingiuntivo n. 7185/2022 (R.G. n.
17927/2022) emesso dal Tribunale di Torino, per tutti i motivi esposti in narrativa.”
Per parte opposta, come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 13.06.2025, e così, nel merito:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
In via pregiudiziale e preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione in quanto generica, indeterminata, contraddittoria, di mera apparenza e quindi nulla ai sensi dell'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., per le ragioni meglio espresse nella parte narrativa della comparsa di costituzione, con ogni conseguenziale statuizione di legge, e per l'effetto dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo n.
7185/2022 del 06.10.2022 munendolo di formula esecutiva ex art. 647 cpc.
In via gradata,
Nel merito:
- Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 7185/2022 emesso da Tribunale di Torino in data 06.10.2022, in quanto nulla, indeterminata e comunque infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte e per l'effetto confermare il suddetto decreto munendolo di efficacia esecutiva;
In via subordinata nel merito:
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, P.Iva/C.F. Parte_1
, con sede in Roma (RM), Viale Luca Gaurico n. 9/11, al versamento di € 25.790,80, o P.IVA_1 della diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante;”
Ha, inoltre, insistito nelle istanze istruttorie già formulate e ha domandato condanna di controparte alla refusione delle spese di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 13 1. Con atto di citazione notificato in data 15.11.2022, (d'ora innanzi, per brevità, Parte_1
Parte
” o ”) ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 7185/2022 emesso nei suoi Parte_1 confronti dal Tribunale di Torino, in data 06.10.2022, per il pagamento della somma di € 25.790,80 oltre interessi e spese a favore della , formulando le doglianze che Controparte_1 di seguito si riportano sinteticamente.
Con riferimento alla documentazione prodotta dalla controparte in sede monitoria, l'opponente eccepiva che la maggioranza delle prestazioni cui si riferivano i documenti di trasporto (c.d. d.d.t.) e le fatture commerciali erano state effettuate per conto di ditte terze, ivi espressamente indicate;
che, Parte quanto ai documenti che si riferivano espressamente ad , dovevano ritenersi disconosciuti;
che da tale documentazione, inoltre, non risultava se il soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo fosse il mittente ovvero il destinatario della spedizione, non essendo stato prodotto il relativo contratto di trasporto;
infine, che le targhe dei veicoli riportate nella documentazione non appartenevano a veicoli Parte affidati ad ai fini della riparazione, trattandosi peraltro di mezzi in numero maggiore rispetto a Parte quello che aveva avuto in riparazione nel periodo di riferimento;
che, comunque, la documentazione prodotta da non fosse idonea a dimostrare il credito oggetto della CP_1 domanda monitoria.
Così esposte le proprie difese, domandava la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di Parte_1 opposizione, nonché la condanna di controparte alla refusione delle spese di giudizio.
2. Con comparsa depositata in data 28.02.2023, si costituiva in giudizio la Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, ”), eccependo, a propria difesa:
[...] CP_1
Parte
- la nullità dell'atto di citazione in opposizione notificato da , per mancanza e/o assoluta genericità
e indeterminatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda, con conseguente tardività dell'opposizione e definitività del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, la mancata contestazione della sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti e dell'adempimento delle prestazioni di trasporto da parte della Società Cooperativa e nei confronti di Parte
, il quale, viceversa, risultava dai d.d.t. prodotti in giudizio dalla medesima parte opponente;
altresì, la mancata contestazione ante iudicium dei solleciti di pagamento ad opera della controparte.
concludeva, dunque, domandando, in via preliminare, la dichiarazione di nullità CP_1 dell'atto di citazione in opposizione, con conseguente dichiarazione di definitività del d.i.; in via gradata, formulava istanza per la concessione della provvisoria esecutorietà al d.i., domandava il rigetto dell'istanza di rimessione in termini per la formulazione delle istanze istruttorie presentata da pagina 3 di 13 controparte nell'atto di citazione in opposizione e, nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, domandava la condanna di al pagamento a suo favore di Euro Parte_1
25.790,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di giudizio.
3. Così ritualmente instaurato il giudizio, la prima udienza ex art. 183 c.p.c. veniva sostituita dal
Giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con il deposito di note scritte;
con ordinanza del 14.04.2023, veniva respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposta ed erano concessi alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
La causa è stata, dunque, istruita documentalmente e, in accoglimento dell'istanza di parte opposta, a mezzo di prova per testi, escussi alle udienze del 23.02.2024 ( socio e trasportatore Persona_1
Parte
e , allora legale rappresentante di ) e 14.06.2024 ( Parte_3 Controparte_3 Pt_4
. Al termine, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha disposto la sostituzione
[...] dell'udienza per la precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte ex art. 127-ter; ha, dunque, trattenuto la causa in decisione previa assegnazione alle parti di termini per il deposito degli scritti difensivi.
4. Sull'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione in opposizione
Deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione preliminare di rito opposta da , la CP_1 quale ha lamentato la mancanza e/o assoluta genericità e indeterminatezza delle ragioni poste da controparte a fondamento dell'atto di citazione in opposizione, con conseguente nullità dello stesso ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c.
La norma commina, infatti, la sanzione processuale della nullità dell'atto di citazione ove risulti omesso o assolutamente incerto il requisito di cui all'art. 163 n. 3 c.p.c. (“la determinazione della cosa oggetto della domanda”, id est il petitum, tanto quello “mediato”, individuato nella determinazione del bene della vita oggetto della domanda, quanto quello “immediato”, questo consistente, sotto il profilo formale, nel provvedimento giurisdizionale domandato) ovvero manchi l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dell'articolo citato (“l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”, id est la causa petendi, sotto il profilo fattuale e giuridico).
Le citate disposizioni normative sono oggetto di un orientamento ermeneutico ormai ben consolidato, ed avallato dalla Suprema Corte, in base al quale la nullità dell'atto di citazione presuppone la totale omissione ovvero l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sotto il duplice profilo del petitum
e/o della causa petendi, avuto riguardo al contenuto complessivo dell'atto, tanto nelle conclusioni, quanto nella sua parte espositiva, non potendo, viceversa, ritenersi nulla la citazione ove i predetti pagina 4 di 13 elementi siano comunque individuabili dal giudice tenuto conto anche dei documenti allegati, della natura dell'oggetto e delle relazioni tra le parti, nonché verificando se la controparte sia stata posta nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
Si demanda, dunque, al giudice l'interpretazione della domanda giudiziale alla luce non solo della sua letterale formulazione, ma anche del contenuto sostanziale delle pretese azionate, con riguardo alle finalità perseguite dalla parte e alla natura delle situazioni dedotte in giudizio.
In proposito, ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. 15.03.2013 n. 11751: “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.”
Ebbene, tali ipotesi non ricorrono per l'atto di citazione in opposizione notificato da Parte_1 in considerazione della peculiare natura di tale atto.
Come noto, difatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un procedimento di merito in cui l'opponente assume formalmente e processualmente la veste di attore, pur conservando, sul piano sostanziale, la posizione di convenuto in relazione alle pretese già azionate dalla controparte con il ricorso monitorio.
L'oggetto di tale procedimento di merito, con particolare riferimento alla posizione giuridica soggettiva controversa, pertanto, è già delimitato dall'oggetto della domanda proposta dal ricorrente in sede monitoria.
Ciò comporta che, ai fini dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., possa ritenersi sufficiente che l'atto di citazione in opposizione indichi, quanto al petitum, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e, quanto alla causa petendi, le ragioni poste a fondamento dell'opposizione, id est, in modo sufficientemente chiaro, i “motivi” dell'opposizione (ove, va da sé, con la citazione in opposizione l'opponente non faccia valere anche autonoma posizione giuridica sostanziale, rendendola oggetto di domanda riconvenzionale ovvero di c.d. eccezione riconvenzionale).
pagina 5 di 13 Parte Nella specie, l'atto di citazione notificato da indica in modo sufficientemente chiaro i motivi di Parte opposizione, rappresentando la estraneità della medesima rispetto alla maggioranza dei rapporti cui si riferiscono le fatture e i d.d.t. prodotti da controparte in sede monitoria.
Il fatto, poi, che i motivi di opposizione formulati trovino o meno riscontro nella documentazione prodotta in giudizio è questione ulteriore, idonea semmai ad incidere sull'accoglimento nel merito dell'opposizione, ma non ad inficiare sulla validità processuale dell'atto di citazione (integrando, in sostanza, questione di merito e non di rito). Parte Parimenti, potendosi ritenere sufficientemente chiaro il motivo di opposizione formulato da , alla luce del tenore complessivo dell'atto processuale in esame, la eventuale mancanza di contestazioni specifiche in relazione ai fatti dedotti da in sede monitoria potrà, al più, rilevare ai fini CP_1 dell'operatività del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sempre dunque ai fini del merito della decisione.
Per quanto detto, va rigettata l'eccezione preliminare di rito sollevata da parte opposta.
5. Sui motivi di opposizione nel merito
Venendo, dunque, al merito della controversia, ha dedotto, in sede monitoria, di essere CP_1 creditrice nei confronti di della complessiva somma di Euro 25.790,80, data dagli insoluti Parte_1 delle fatture elettroniche n. 627 del 30/09/2021, n. 706 del 15/11/2021, n. 749 del 30/11/2021, n. 806 del 16/12/2021, n. 17 del 15/01/2022 e n. 254 del 31/03/2022, a fronte dell'esecuzione di prestazioni di Parte trasporto di autoveicoli, commissionatele da , documentata dai relativi D.D.T. (documenti, tutti, depositati nel presente procedimento ai docc.
1-12 in allegato alla comparsa di costituzione), a nulla essendo valso il sollecito di pagamento trasmesso a controparte a mezzo pec in data 22.08.2019 (docc.
14 e 16). Parte
ha posto a fondamento dell'opposizione la contestazione della riferibilità a sé dei d.d.t. prodotti dalla controparte, lamentando, da un lato, che dalla maggior parte dei d.d.t. risulti che le prestazioni di trasporto siano state effettuate per conto di ditte terze, a sè non riconducibili;
dall'altro, che la dicitura presente sui restanti d.d.t. debba considerarsi disconosciuta. Parte_1
Così sintetizzata la posizione delle parti con riferimento al merito della controversia, giova, per ordine espositivo, ricordare che la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio di merito a cognizione piena, ove operano le ordinarie regole processuali, ivi incluse quelle relative all'ordinario regime di riparto degli oneri di allegazione e di prova tra le parti (ex multis, Cass.
pagina 6 di 13 civ. n. 17371/03; Cass. civ. n. 6421/03), nonché le norme ordinarie relative ai mezzi di prova nel giudizio civile.
Oggetto di tale giudizio, come già si diceva, è non tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, all'esito della fase di merito (Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ.
n. 6663/02).
Da tale premessa consegue, in punto di riparto dell'onus probandi, l'applicazione necessaria del principio di diritto pronunciato dall'ormai nota Cass., Sez. Unite, sent. n. 13511/2001 (cui si è conformata la giurisprudenza successiva della Suprema Corte): ove la domanda sia fondata sull'inadempimento del debitore, il creditore che agisce per l'adempimento è gravato dall'onere di fornire la prova del titolo da cui tale diritto deriva e della scadenza del termine per l'adempimento, potendo anche solo allegare l'inadempimento della controparte debitrice, sulla quale graverà poi l'onere della prova – liberatoria – di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'adempimento.
Quanto, invece, all'efficacia probatoria dei documenti, essa sarà regolata in questa sede dalle ordinarie norme dettate per il giudizio civile (artt. 2699 e s.s. c.c.) e non, invece, da quelle speciali dettate ai fini dell'adozione del decreto ingiuntivo (artt. 633 s.s. c.p.c.). Parte Ciò chiarito in punto di diritto, alla luce del tenore complessivo delle difese svolte da , è possibile ritenere che essa abbia soddisfatto, seppure in modo non sempre puntuale, l'onere di contestazione dei fatti costitutivi dedotti in giudizio dalla controparte, negando, in sostanza, di aver assunto, in relazione alle prestazioni documentate dalle bolle di trasporto prodotte in atti, la qualità di committente.
In applicazione dei ricordati principi che regolano il riparto dell'onere probatorio tra le parti, grava pertanto sulla odierna opposta la prova che, in relazione alle prestazioni documentate dalle citate bolle di trasporto, abbia assunto la qualità di committente. Parte_1
A tal fine, la documentazione prodotta in atti da (nella specie, d.d.t. relativi al periodo CP_1 settembre 2021-novembre 2021, oltre ad uno risalente al marzo 2022, i quali, tutti sottoscritti con timbro ovvero con sigla da soggetti terzi, nonché fatture commerciali che ai citati d.d.t. fanno analitico riferimento, con indicazione dei relativi corrispettivi) assume una valenza meramente indiziaria, trattandosi di documenti di formazione unilaterale.
pagina 7 di 13 In questo senso si esprime l'orientamento ermeneutico, già consolidato vigente la disciplina applicabile al presente procedimento, id est quella antecedente al c.d. “Correttivo Cartabia” D.Lgs. 31 ottobre
2014, n. 164, in base al quale la fattura commerciale, pur costituendo prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, quale quello instaurato mediante l'opposizione al decreto ingiuntivo, è dotata di valenza probatoria solo indiziaria circa l'esistenza del credito in favore della parte che l'ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte abbia contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornire la dimostrazione aliunde (Cass. civ., sez III, ord. 29.12.2024 n. 34831: La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.”; in senso conforme Cass. civ. n. 11737/2018, Cass civ. n.
299/2016, Cass. civ. n. 17050/2011).
La medesima efficacia probatoria meramente indiziaria va riconosciuta ai documenti di trasporto, trattandosi parimenti di documenti di formazione unilaterale, qualora sottoscritti da soggetti terzi.
Tali elementi devono, dunque, essere valutati nel loro complesso, e alla luce del quadro probatorio arricchito dalle risultanze dell'istruttoria orale.
In proposito, per compiutezza motivazionale, è opportuno procedere alla disamina specifica dei d.d.t. prodotti da in sede monitoria. CP_1
Come si accennava, parte di tali documenti riportano espressamente il soggetto quale Parte_1 mittente ovvero destinatario della spedizione.
Così per le seguenti bolle di trasporto: n. 1 e 02 del 09.09.2021 (doc 7) – fattura elettronica di cui al doc. 1 e 1-bis; n. 5, 4, 1, 2 del 13.09.21 – fattura elettronica di cui ai docc. 1 e 1-bis; n. 0901, 0902, 5, 7 del 15.09.2021 (doc. 7) - fattura elettronica di cui ai docc. 1 e 1-bis; n. 12, 7 del 20.09.2021 (doc. 7) - fattura elettronica di cui ai docc. 1 e 1-bis; n. 1/52 e 2/52 del 21.09.2021 (doc. 7) - fattura elettronica di cui ai docc. 1 e 1-bis; n. 3/52 del 23.09.2021 (doc. 7) - fattura elettronica di cui ai docc. 1 e 1-bis; n. 10
e 14 del 27.09.2021 (doc. 7) - fattura elettronica di cui ai docc. 1 e 1-bis; n. 15 del 11.11.2021 (doc. 7) - fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis; n. 13 dell'08.11.2021(doc. 7) - fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis; n. FY/124 del 08.10.2021 (doc. 8) fattura elettronica di cui ai docc. 2 e 2-bis; n. 27 del pagina 8 di 13 09.10.2021 (doc. 8) - fattura elettronica di cui ai docc. 2 e 2-bis; n. 23, 12, 22, 10, 6 del 04.10.2021
(doc. 8) – fattura elettronica di cui ai docc. 2 e 2-bis; n.11 del 30.09.2021 (doc. 9) - fattura elettronica di cui ai docc. 1 e 1-bis; n. 17 del 16.11.2021 (doc. 9) - fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis; n. 16 del 13.11.2021(doc. 9) - fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis; n. 18 del 19.11.2021(doc. 9) - fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis; n. 10 del 17.10.2021 (doc. 11) - fattura elettronica di cui ai docc. 5 e 5-bis.
Il disconoscimento effettuato da parte opponente rispetto a tali documenti deve ritenersi irrilevante, in quanto formulato in modo del tutto generico, nonché, e in primis, avverso documenti non qualificabili quali scritture private, le quali soltanto possono costituire oggetto di disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. Parte Manca difatti, in evidenza, l'elemento della sottoscrizione di (melius, di un suo organo rappresentativo), essenziale alla qualificazione del documento quale scrittura privata e, dunque, alla produzione dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c., al cui superamento è appunto volto lo strumento processuale del disconoscimento.
Si ritiene, viceversa, che in presenza di un documento non qualificabile quale scrittura privata (ovvero così qualificabile, ma intercorso inter alios), la parte che intenda contestarne l'opponibilità nei propri confronti non ha l'onere del disconoscimento, bensì possa farlo con ogni mezzo di prova (Cass. civ., sez. III, n. 23155/2014; Cass. civ., sez. III, n. 20814/2018). Parte Nel caso di specie, tuttavia, non ha allegato alcun elemento che consenta di superare l'evidenza documentale della riferibilità alla medesima delle bolle di trasporto che la riportano quale parte del rapporto (mittente ovvero destinatario), con la conseguenza che, in mancanza di elementi che depongono in senso contrario, e in considerazione degli elementi che meglio si analizzeranno nelle Parte righe che seguono in relazione alla presenza di molteplici indizi circa la riferibilità ad degli Parte indirizzi di partenza e di arrivo delle prestazioni attestate, debba ritenersi che abbia assunto la qualità di committente, come sostenuto da . CP_1
I corrispettivi relativi a tali prestazioni, in mancanza di contestazioni sul punto ad opera della odierna opponente, devono ritenersi quelli indicati puntualmente nelle fatture commerciali prodotte in atti. Parte
Venendo, invece, all'esame dei d.d.t. che non fanno espresso riferimento ad , la circostanza che quest'ultima abbia assunto la qualità di parte committente rispetto alle prestazioni ivi attestate è stata oggetto dell'istruttoria orale, i cui esiti, unitamente alla mancanza di contestazioni puntuali di pagina 9 di 13 parte opponente, consentono di riferire a quest'ultima la maggior parte dei d.d.t. in questione, con le esclusioni che di seguito si specificheranno.
Depongono in tal senso, in modo chiaro, univoco e concordante, da un lato, il fatto che, sebbene molti dei d.d.t. prodotti dalla odierna opposta riportino, quali mittente e destinatario della tratta, soggetti diversi da (peraltro, sempre i medesimi: , Parte_1 Controparte_4 [...]
e “ICESTONE SRL”), gli indirizzi di partenza e di arrivo della spedizione risultino del CP_5
Parte tutto coincidenti a quelli riportati nei d.d.t. documentalmente riferiti ad (parte opposta, peraltro, ha Parte allegato che trattasi di indirizzi riferibili a sedi di dislocate sul territorio, circostanza da quest'ultima non contestata); dall'altro, il fatto che le tratte ivi documentate costituiscano, in evidenza, Parte tratte parziali rispetto a complessive operazioni di trasporto commissionate da (circostanza, questa, che trova conferma nella identità del vettore di trasporto e nella determinazione unitaria del corrispettivo, risultante dalle fatture commerciali prodotte in atti).
Procedendo a una disamina delle singole bolle di trasporto, si osserva quanto segue.
Rispetto al d.d.t. n. 1 del 09.09.2021 (doc. 7 parte convenuta), risultano parti Controparte_4
e ; tuttavia, come desumibile da un confronto relativo al luogo di
[...] Controparte_5 invio e di destinazione della partita, a tale trasporto fa ragionevolmente riferimento la mail del Per 09.09.2021 a firma omasicchio DOTTOR GRANDINE” (doc. 27 parte convenuta), con la quale si integrava la tratta già pattuita con una tratta intermedia, presso, appunto il Centro Grandine di Valle
NE (PV).
Pur avendo il teste contestato di aver spedito la mail in questione, non sono emersi altri CP_3 elementi che consentano di suffragare l'ipotesi che terzi avessero redatto e spedito la mail a suo nome, Parte peraltro mettendo in copia il suo indirizzo mail riferito alla società ; viceversa, è prodotta in atti Per altra mail, sempre a firma “ Tomasicchio DOTTOR GRANDINE”, con in copia l'indirizzo
“istituzionale” di , la quale si riferisce a tratte documentate dai d.d.t. del 13.09.2021, che Parte_1 espressamente riportano la odierna opponente quale parte del rapporto.
Ancora, il d.d.t. n. 1 del 09.09.2021 attesta l'esecuzione di una tratta di viaggio che può ritenersi
“inversa” rispetto a quella riportata nel d.d.t. n. 2 recante pari data, il quale è documentalmente riferibile alla odierna opponente, risultando peraltro lo stesso il vettore utilizzato per il trasporto. Parte Parimenti valorizzando gli elementi indiziari sopra riportati, possono riferirsi ad i d.d.t. n.
98 del 20.09.2021 (doc. 7 e fattura elettronica di cui al doc. 1 e 1-bis), n. 04127, 04128, 03385 e 14 del
27.09.2021 (doc. 7 e fattura elettronica di cui al doc. 1 e 1-bis), n. 38991, 38958 del 30.09.2021 (doc. 7
pagina 10 di 13 e fattura elettronica di cui al doc. 1 e 1-bis), n. 1/B del 08.10.2021 (doc. 8 e fattura elettronica di cui ai docc. 2 e 2-bis) e n.7 del 04.10.2021(doc. 8 e fattura elettronica di cui ai docc. 2 e 2-bis)
Rispetto al d.d.t. n.9 del 11.11.2021(doc. 7 e fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis), il Teste Parte ha confermato che il trasporto fosse stato commissionato da , come peraltro già per altri Per_1 SP (cfr. mail di cui al doc. 28); l'attendibilità del teste non è stata contestata dalla odierna opponente.
Al d.d.t. n. 8 del 05.10.2021(doc. 8 e fattura elettronica di cui ai docc. 2 e 2-bis) fa, del tutto verosimilmente, riferimento la mail del 16.09.2023 (doc. 23 parte convenuta), può pertanto ritenersi Parte dimostrato che la prestazione ivi attestata fosse stata commissionata per conto di .
Rispetto al d.d.t. n. 8 del 08.11.2021(doc. 7 e fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis), esso riporta tratta da ritenersi parziale rispetto a una complessiva operazione di viaggio effettuata in data Parte 08.11.2021, come desumibile dal d.d.t. n. 13, espressamente riferibile ad quale destinatario, risultando anche il medesimo il veicolo vettore ed essendo il corrispettivo determinato in modo unitario dalla citata fattura elettronica (Euro 700,00).
Peraltro, la maggior parte dei veicoli di tale trasporto sono i medesimi oggetto dei SP di cui ai Parte d.d.t. 11 del 30.09.2021, 15 del 11.11.2021 e 16 del 13.11.2021, riferibili, come detto, ad .
Parimenti, il d.d.t. n.10 del 13.11.2021 (doc. 9 e fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis) si
Parte ritiene riferibile ad , in quanto trattasi della tratta inversa rispetto a quella documentata nel d.d.t n.
Parte 17, recante pari data ed espressamente riferibile ad quale destinatario, nonché effettuato con il medesimo veicolo vettore;
il d.d.t. n. 17 RIT del 16.11.2021 (doc. 9 e fattura elettronica di cui ai docc.
Parte 3 e 3-bis) si considera riferibile ad , in quanto attesta tratta inversa rispetto a quella documentata nel d.d.t. n. 17 recante pari data ed espressamente riferito alla odierna opponente, effettuata con il medesimo veicolo vettore, con corrispettivo determinato in modo unitario nella fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis (Euro 700,00); il d.d.t. n. 11 del 19.11.2021 (doc. 9 e fattura elettronica di cui ai docc.
Parte 3 e 3-bis) è riferibile ad , trattandosi della tratta inversa rispetto a quella documentata nel d.d.t. n.
Parte 18, recante pari data ed espressamente riferibile ad quale destinatario, nonché effettuata con il medesimo veicolo vettore, con corrispettivo determinato in modo unitario nella fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis in Euro 700,00; i d.d.t. n.19, 20 e 12 del 23.11.2021 (doc. 10 e fattura elettronica di cui ai docc. 4 e 4-bis) attestano tratte parziali di una unitaria operazione di trasporto del 23.11.2021
(essendo riportato il medesimo veicolo vettore ed essendo il corrispettivo determinato in modo unitario nella fattura elettronica di cui ai docc. 4 e 4-bis), con indirizzi riferibili alla odierna opponente.
pagina 11 di 13 Parte In mancanza di contestazione specifica da parte di , può ad essa riferirsi anche il d.d.t. n. 70 del 15.03.2022 (doc. 12 e fattura elettronica di cui ai docc. 6 e 6-bis), in considerazione dell'indirizzo di partenza della spedizione.
Non rileva, ai fini del superamento della portata indiziaria dei citati elementi, l'allegazione di parte opponente, invero del tutto generica e priva di adeguato supporto documentazione, in base alla quale il numero delle vetture oggetto delle prestazioni di trasporto sopra riportate sarebbero in numero maggiore rispetto a quelle che avrebbero costituito oggetto di riparazione nel periodo di riferimento. Parte Rimane, infatti, estraneo al contendere il motivo per il quale abbia commissionato il trasporto di tali vetture.
All'esito dell'istruttoria, non sono stati, invece, acquisiti elementi idonei a fondare, nemmeno in Parte via presuntiva, la riferibilità ad del d.d.t. n.1 del 14.10.2021 (doc. 8 e fattura elettronica di cui ai docc. 2 e 2-bis), che riporta quale parte la società Controparte_6
, con sede in via Casacelle – P.co Casa, in Giugliano in Campania (NA), non risultando
[...] Pt_5 alcun nesso né tra tale società e la odierna opponente, né tra tale bolla di trasporto e altre Parte documentalmente riferibili da , attesa anche la non coincidenza degli indirizzi riportati con quelli Parte sovra citati, comunque riferibili ad .
L'opposizione va, pertanto, accolta in relazione al credito corrispondente alla prestazione attestata in tale bolla di trasporto, con conseguente detrazione del corrispettivo ad essa relativo, come riportato nella fattura di cui ai docc. 2 e 2-bis, per Euro 1.300,00, oltre IVA.
Potendosi, dunque, ritenere soddisfatto, con l'esclusione espressa di cui si è detto, l'onere della prova gravante sulla odierna opposta rispetto all'allegazione che abbia assunto la qualità Parte_1 di committente delle prestazioni di trasporto documentate nelle bolle di cui sopra, va evidenziato che la odierna opponente non ha contestato l'esatta esecuzione di tali prestazioni, la quale, anzi, può comunque intendersi comprovata sulla base dei d.d.t. in atti e delle risultanze della prova orale. Parte Non risulta, pertanto, assolto da l'onere della prova liberatoria gravante sul debitore convenuto circa il verificarsi di un fatto estintivo ovvero impeditivo o modificativo del credito azionato in giudizio da controparte.
In ragione di quanto detto, l'opposizione va accolta con esclusivo riferimento alla pretesa relativa al corrispettivo per la prestazione documentata nel d.d.t. n. 1 del 14.10.2021.
pagina 12 di 13 Nel merito, va dichiarato il diritto de alla percezione dei corrispettivi relativi alle bolle CP_1
Parte di trasporto, sopra individuate, comunque riferibili ad , come portati dalle fatture commerciali prodotte in atti.
Sulle somme spettanti a a titolo di corrispettivo per le prestazioni di trasporto decorrono CP_1 gli interessi dal termine di 30 giorni dall'emissione della fattura che, rispettivamente, le riporta, non avendo la odierna opposta allegato la pattuizione di un diverso termine, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. n. 231/2002.
Non spetta, viceversa, la rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di capitale, trattandosi di obbligazioni di valuta soggette al principio nominalistico ai sensi dell'art. 1277 c.c.
6. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
Parte opponente va, conseguentemente, condannata a rifondere a controparte le spese di lite maturate per compensi, che si liquidano in osservanza dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, nello scaglione da €.5200 a €.26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 7185/2022 emesso dal Tribunale di Torino, in data 06.10.2022 nel procedimento recante R.G. n. 17927/2022;
- condanna al pagamento alla della somma di Parte_1 Controparte_1
Euro 24.490,00, oltre interessi, nella misura del tasso legale di cui al D.Lgs n. 231/2002, con decorrenza dal termine di 30 giorni dall'emissione della singola fattura al saldo;
- condanna a rifondere alla le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in Euro 5.077, oltre spese generali per il 15%, IVA e c.p.a.
Torino, lì 6.11.2025.
Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
Minuta di provvedimento redatta dalla MOT Dott.ssa Laura Brizi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 22257/2022 avente per oggetto: opposizione a d.i. n. 7185/2022 emesso in data 06.10.2022 dal Tribunale di Torino promossa da
(C.F. e P. IVA , con sede legale in Roma al Viale Luca Gaurico, Parte_1 P.IVA_1
9/11, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Cesare del Foro di Salerno, C.F._1 presso il quale è elettivamente domiciliata in Rivoli (TO), c/o Restart s.r.l. al corso Susa 299/A, giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. e P. IVA , con sede in Orbassano Controparte_1 P.IVA_2
(TO), Strada Antica di None n. 60, in persona del legale rappresentante CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Alessandri del Foro di Torino, domiciliata ai fini di causa presso la casella pec del suddetto difensore: in forza di Email_1 procura speciale depositata nel fascicolo monitorio;
pagina 1 di 13 PARTE OPPOSTA
Conclusioni
Per parte opponente, come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 16.09.2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via principale e nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e porre nel nulla, dichiarandolo privo di ogni effetto giuridico, il Decreto Ingiuntivo n. 7185/2022 (R.G. n.
17927/2022) emesso dal Tribunale di Torino, per tutti i motivi esposti in narrativa.”
Per parte opposta, come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 13.06.2025, e così, nel merito:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
In via pregiudiziale e preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione in quanto generica, indeterminata, contraddittoria, di mera apparenza e quindi nulla ai sensi dell'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c., per le ragioni meglio espresse nella parte narrativa della comparsa di costituzione, con ogni conseguenziale statuizione di legge, e per l'effetto dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo n.
7185/2022 del 06.10.2022 munendolo di formula esecutiva ex art. 647 cpc.
In via gradata,
Nel merito:
- Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 7185/2022 emesso da Tribunale di Torino in data 06.10.2022, in quanto nulla, indeterminata e comunque infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte e per l'effetto confermare il suddetto decreto munendolo di efficacia esecutiva;
In via subordinata nel merito:
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, P.Iva/C.F. Parte_1
, con sede in Roma (RM), Viale Luca Gaurico n. 9/11, al versamento di € 25.790,80, o P.IVA_1 della diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante;”
Ha, inoltre, insistito nelle istanze istruttorie già formulate e ha domandato condanna di controparte alla refusione delle spese di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 13 1. Con atto di citazione notificato in data 15.11.2022, (d'ora innanzi, per brevità, Parte_1
Parte
” o ”) ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 7185/2022 emesso nei suoi Parte_1 confronti dal Tribunale di Torino, in data 06.10.2022, per il pagamento della somma di € 25.790,80 oltre interessi e spese a favore della , formulando le doglianze che Controparte_1 di seguito si riportano sinteticamente.
Con riferimento alla documentazione prodotta dalla controparte in sede monitoria, l'opponente eccepiva che la maggioranza delle prestazioni cui si riferivano i documenti di trasporto (c.d. d.d.t.) e le fatture commerciali erano state effettuate per conto di ditte terze, ivi espressamente indicate;
che, Parte quanto ai documenti che si riferivano espressamente ad , dovevano ritenersi disconosciuti;
che da tale documentazione, inoltre, non risultava se il soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo fosse il mittente ovvero il destinatario della spedizione, non essendo stato prodotto il relativo contratto di trasporto;
infine, che le targhe dei veicoli riportate nella documentazione non appartenevano a veicoli Parte affidati ad ai fini della riparazione, trattandosi peraltro di mezzi in numero maggiore rispetto a Parte quello che aveva avuto in riparazione nel periodo di riferimento;
che, comunque, la documentazione prodotta da non fosse idonea a dimostrare il credito oggetto della CP_1 domanda monitoria.
Così esposte le proprie difese, domandava la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di Parte_1 opposizione, nonché la condanna di controparte alla refusione delle spese di giudizio.
2. Con comparsa depositata in data 28.02.2023, si costituiva in giudizio la Controparte_1
(d'ora innanzi, per brevità, ”), eccependo, a propria difesa:
[...] CP_1
Parte
- la nullità dell'atto di citazione in opposizione notificato da , per mancanza e/o assoluta genericità
e indeterminatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda, con conseguente tardività dell'opposizione e definitività del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, la mancata contestazione della sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti e dell'adempimento delle prestazioni di trasporto da parte della Società Cooperativa e nei confronti di Parte
, il quale, viceversa, risultava dai d.d.t. prodotti in giudizio dalla medesima parte opponente;
altresì, la mancata contestazione ante iudicium dei solleciti di pagamento ad opera della controparte.
concludeva, dunque, domandando, in via preliminare, la dichiarazione di nullità CP_1 dell'atto di citazione in opposizione, con conseguente dichiarazione di definitività del d.i.; in via gradata, formulava istanza per la concessione della provvisoria esecutorietà al d.i., domandava il rigetto dell'istanza di rimessione in termini per la formulazione delle istanze istruttorie presentata da pagina 3 di 13 controparte nell'atto di citazione in opposizione e, nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, domandava la condanna di al pagamento a suo favore di Euro Parte_1
25.790,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di giudizio.
3. Così ritualmente instaurato il giudizio, la prima udienza ex art. 183 c.p.c. veniva sostituita dal
Giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con il deposito di note scritte;
con ordinanza del 14.04.2023, veniva respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposta ed erano concessi alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
La causa è stata, dunque, istruita documentalmente e, in accoglimento dell'istanza di parte opposta, a mezzo di prova per testi, escussi alle udienze del 23.02.2024 ( socio e trasportatore Persona_1
Parte
e , allora legale rappresentante di ) e 14.06.2024 ( Parte_3 Controparte_3 Pt_4
. Al termine, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha disposto la sostituzione
[...] dell'udienza per la precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte ex art. 127-ter; ha, dunque, trattenuto la causa in decisione previa assegnazione alle parti di termini per il deposito degli scritti difensivi.
4. Sull'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione in opposizione
Deve essere, in primo luogo, rigettata l'eccezione preliminare di rito opposta da , la CP_1 quale ha lamentato la mancanza e/o assoluta genericità e indeterminatezza delle ragioni poste da controparte a fondamento dell'atto di citazione in opposizione, con conseguente nullità dello stesso ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c.
La norma commina, infatti, la sanzione processuale della nullità dell'atto di citazione ove risulti omesso o assolutamente incerto il requisito di cui all'art. 163 n. 3 c.p.c. (“la determinazione della cosa oggetto della domanda”, id est il petitum, tanto quello “mediato”, individuato nella determinazione del bene della vita oggetto della domanda, quanto quello “immediato”, questo consistente, sotto il profilo formale, nel provvedimento giurisdizionale domandato) ovvero manchi l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dell'articolo citato (“l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”, id est la causa petendi, sotto il profilo fattuale e giuridico).
Le citate disposizioni normative sono oggetto di un orientamento ermeneutico ormai ben consolidato, ed avallato dalla Suprema Corte, in base al quale la nullità dell'atto di citazione presuppone la totale omissione ovvero l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sotto il duplice profilo del petitum
e/o della causa petendi, avuto riguardo al contenuto complessivo dell'atto, tanto nelle conclusioni, quanto nella sua parte espositiva, non potendo, viceversa, ritenersi nulla la citazione ove i predetti pagina 4 di 13 elementi siano comunque individuabili dal giudice tenuto conto anche dei documenti allegati, della natura dell'oggetto e delle relazioni tra le parti, nonché verificando se la controparte sia stata posta nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
Si demanda, dunque, al giudice l'interpretazione della domanda giudiziale alla luce non solo della sua letterale formulazione, ma anche del contenuto sostanziale delle pretese azionate, con riguardo alle finalità perseguite dalla parte e alla natura delle situazioni dedotte in giudizio.
In proposito, ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. 15.03.2013 n. 11751: “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.”
Ebbene, tali ipotesi non ricorrono per l'atto di citazione in opposizione notificato da Parte_1 in considerazione della peculiare natura di tale atto.
Come noto, difatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un procedimento di merito in cui l'opponente assume formalmente e processualmente la veste di attore, pur conservando, sul piano sostanziale, la posizione di convenuto in relazione alle pretese già azionate dalla controparte con il ricorso monitorio.
L'oggetto di tale procedimento di merito, con particolare riferimento alla posizione giuridica soggettiva controversa, pertanto, è già delimitato dall'oggetto della domanda proposta dal ricorrente in sede monitoria.
Ciò comporta che, ai fini dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., possa ritenersi sufficiente che l'atto di citazione in opposizione indichi, quanto al petitum, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e, quanto alla causa petendi, le ragioni poste a fondamento dell'opposizione, id est, in modo sufficientemente chiaro, i “motivi” dell'opposizione (ove, va da sé, con la citazione in opposizione l'opponente non faccia valere anche autonoma posizione giuridica sostanziale, rendendola oggetto di domanda riconvenzionale ovvero di c.d. eccezione riconvenzionale).
pagina 5 di 13 Parte Nella specie, l'atto di citazione notificato da indica in modo sufficientemente chiaro i motivi di Parte opposizione, rappresentando la estraneità della medesima rispetto alla maggioranza dei rapporti cui si riferiscono le fatture e i d.d.t. prodotti da controparte in sede monitoria.
Il fatto, poi, che i motivi di opposizione formulati trovino o meno riscontro nella documentazione prodotta in giudizio è questione ulteriore, idonea semmai ad incidere sull'accoglimento nel merito dell'opposizione, ma non ad inficiare sulla validità processuale dell'atto di citazione (integrando, in sostanza, questione di merito e non di rito). Parte Parimenti, potendosi ritenere sufficientemente chiaro il motivo di opposizione formulato da , alla luce del tenore complessivo dell'atto processuale in esame, la eventuale mancanza di contestazioni specifiche in relazione ai fatti dedotti da in sede monitoria potrà, al più, rilevare ai fini CP_1 dell'operatività del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sempre dunque ai fini del merito della decisione.
Per quanto detto, va rigettata l'eccezione preliminare di rito sollevata da parte opposta.
5. Sui motivi di opposizione nel merito
Venendo, dunque, al merito della controversia, ha dedotto, in sede monitoria, di essere CP_1 creditrice nei confronti di della complessiva somma di Euro 25.790,80, data dagli insoluti Parte_1 delle fatture elettroniche n. 627 del 30/09/2021, n. 706 del 15/11/2021, n. 749 del 30/11/2021, n. 806 del 16/12/2021, n. 17 del 15/01/2022 e n. 254 del 31/03/2022, a fronte dell'esecuzione di prestazioni di Parte trasporto di autoveicoli, commissionatele da , documentata dai relativi D.D.T. (documenti, tutti, depositati nel presente procedimento ai docc.
1-12 in allegato alla comparsa di costituzione), a nulla essendo valso il sollecito di pagamento trasmesso a controparte a mezzo pec in data 22.08.2019 (docc.
14 e 16). Parte
ha posto a fondamento dell'opposizione la contestazione della riferibilità a sé dei d.d.t. prodotti dalla controparte, lamentando, da un lato, che dalla maggior parte dei d.d.t. risulti che le prestazioni di trasporto siano state effettuate per conto di ditte terze, a sè non riconducibili;
dall'altro, che la dicitura presente sui restanti d.d.t. debba considerarsi disconosciuta. Parte_1
Così sintetizzata la posizione delle parti con riferimento al merito della controversia, giova, per ordine espositivo, ricordare che la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio di merito a cognizione piena, ove operano le ordinarie regole processuali, ivi incluse quelle relative all'ordinario regime di riparto degli oneri di allegazione e di prova tra le parti (ex multis, Cass.
pagina 6 di 13 civ. n. 17371/03; Cass. civ. n. 6421/03), nonché le norme ordinarie relative ai mezzi di prova nel giudizio civile.
Oggetto di tale giudizio, come già si diceva, è non tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, all'esito della fase di merito (Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ.
n. 6663/02).
Da tale premessa consegue, in punto di riparto dell'onus probandi, l'applicazione necessaria del principio di diritto pronunciato dall'ormai nota Cass., Sez. Unite, sent. n. 13511/2001 (cui si è conformata la giurisprudenza successiva della Suprema Corte): ove la domanda sia fondata sull'inadempimento del debitore, il creditore che agisce per l'adempimento è gravato dall'onere di fornire la prova del titolo da cui tale diritto deriva e della scadenza del termine per l'adempimento, potendo anche solo allegare l'inadempimento della controparte debitrice, sulla quale graverà poi l'onere della prova – liberatoria – di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'adempimento.
Quanto, invece, all'efficacia probatoria dei documenti, essa sarà regolata in questa sede dalle ordinarie norme dettate per il giudizio civile (artt. 2699 e s.s. c.c.) e non, invece, da quelle speciali dettate ai fini dell'adozione del decreto ingiuntivo (artt. 633 s.s. c.p.c.). Parte Ciò chiarito in punto di diritto, alla luce del tenore complessivo delle difese svolte da , è possibile ritenere che essa abbia soddisfatto, seppure in modo non sempre puntuale, l'onere di contestazione dei fatti costitutivi dedotti in giudizio dalla controparte, negando, in sostanza, di aver assunto, in relazione alle prestazioni documentate dalle bolle di trasporto prodotte in atti, la qualità di committente.
In applicazione dei ricordati principi che regolano il riparto dell'onere probatorio tra le parti, grava pertanto sulla odierna opposta la prova che, in relazione alle prestazioni documentate dalle citate bolle di trasporto, abbia assunto la qualità di committente. Parte_1
A tal fine, la documentazione prodotta in atti da (nella specie, d.d.t. relativi al periodo CP_1 settembre 2021-novembre 2021, oltre ad uno risalente al marzo 2022, i quali, tutti sottoscritti con timbro ovvero con sigla da soggetti terzi, nonché fatture commerciali che ai citati d.d.t. fanno analitico riferimento, con indicazione dei relativi corrispettivi) assume una valenza meramente indiziaria, trattandosi di documenti di formazione unilaterale.
pagina 7 di 13 In questo senso si esprime l'orientamento ermeneutico, già consolidato vigente la disciplina applicabile al presente procedimento, id est quella antecedente al c.d. “Correttivo Cartabia” D.Lgs. 31 ottobre
2014, n. 164, in base al quale la fattura commerciale, pur costituendo prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, quale quello instaurato mediante l'opposizione al decreto ingiuntivo, è dotata di valenza probatoria solo indiziaria circa l'esistenza del credito in favore della parte che l'ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte abbia contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornire la dimostrazione aliunde (Cass. civ., sez III, ord. 29.12.2024 n. 34831: La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.”; in senso conforme Cass. civ. n. 11737/2018, Cass civ. n.
299/2016, Cass. civ. n. 17050/2011).
La medesima efficacia probatoria meramente indiziaria va riconosciuta ai documenti di trasporto, trattandosi parimenti di documenti di formazione unilaterale, qualora sottoscritti da soggetti terzi.
Tali elementi devono, dunque, essere valutati nel loro complesso, e alla luce del quadro probatorio arricchito dalle risultanze dell'istruttoria orale.
In proposito, per compiutezza motivazionale, è opportuno procedere alla disamina specifica dei d.d.t. prodotti da in sede monitoria. CP_1
Come si accennava, parte di tali documenti riportano espressamente il soggetto quale Parte_1 mittente ovvero destinatario della spedizione.
Così per le seguenti bolle di trasporto: n. 1 e 02 del 09.09.2021 (doc 7) – fattura elettronica di cui al doc. 1 e 1-bis; n. 5, 4, 1, 2 del 13.09.21 – fattura elettronica di cui ai docc. 1 e 1-bis; n. 0901, 0902, 5, 7 del 15.09.2021 (doc. 7) - fattura elettronica di cui ai docc. 1 e 1-bis; n. 12, 7 del 20.09.2021 (doc. 7) - fattura elettronica di cui ai docc. 1 e 1-bis; n. 1/52 e 2/52 del 21.09.2021 (doc. 7) - fattura elettronica di cui ai docc. 1 e 1-bis; n. 3/52 del 23.09.2021 (doc. 7) - fattura elettronica di cui ai docc. 1 e 1-bis; n. 10
e 14 del 27.09.2021 (doc. 7) - fattura elettronica di cui ai docc. 1 e 1-bis; n. 15 del 11.11.2021 (doc. 7) - fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis; n. 13 dell'08.11.2021(doc. 7) - fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis; n. FY/124 del 08.10.2021 (doc. 8) fattura elettronica di cui ai docc. 2 e 2-bis; n. 27 del pagina 8 di 13 09.10.2021 (doc. 8) - fattura elettronica di cui ai docc. 2 e 2-bis; n. 23, 12, 22, 10, 6 del 04.10.2021
(doc. 8) – fattura elettronica di cui ai docc. 2 e 2-bis; n.11 del 30.09.2021 (doc. 9) - fattura elettronica di cui ai docc. 1 e 1-bis; n. 17 del 16.11.2021 (doc. 9) - fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis; n. 16 del 13.11.2021(doc. 9) - fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis; n. 18 del 19.11.2021(doc. 9) - fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis; n. 10 del 17.10.2021 (doc. 11) - fattura elettronica di cui ai docc. 5 e 5-bis.
Il disconoscimento effettuato da parte opponente rispetto a tali documenti deve ritenersi irrilevante, in quanto formulato in modo del tutto generico, nonché, e in primis, avverso documenti non qualificabili quali scritture private, le quali soltanto possono costituire oggetto di disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c. Parte Manca difatti, in evidenza, l'elemento della sottoscrizione di (melius, di un suo organo rappresentativo), essenziale alla qualificazione del documento quale scrittura privata e, dunque, alla produzione dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c., al cui superamento è appunto volto lo strumento processuale del disconoscimento.
Si ritiene, viceversa, che in presenza di un documento non qualificabile quale scrittura privata (ovvero così qualificabile, ma intercorso inter alios), la parte che intenda contestarne l'opponibilità nei propri confronti non ha l'onere del disconoscimento, bensì possa farlo con ogni mezzo di prova (Cass. civ., sez. III, n. 23155/2014; Cass. civ., sez. III, n. 20814/2018). Parte Nel caso di specie, tuttavia, non ha allegato alcun elemento che consenta di superare l'evidenza documentale della riferibilità alla medesima delle bolle di trasporto che la riportano quale parte del rapporto (mittente ovvero destinatario), con la conseguenza che, in mancanza di elementi che depongono in senso contrario, e in considerazione degli elementi che meglio si analizzeranno nelle Parte righe che seguono in relazione alla presenza di molteplici indizi circa la riferibilità ad degli Parte indirizzi di partenza e di arrivo delle prestazioni attestate, debba ritenersi che abbia assunto la qualità di committente, come sostenuto da . CP_1
I corrispettivi relativi a tali prestazioni, in mancanza di contestazioni sul punto ad opera della odierna opponente, devono ritenersi quelli indicati puntualmente nelle fatture commerciali prodotte in atti. Parte
Venendo, invece, all'esame dei d.d.t. che non fanno espresso riferimento ad , la circostanza che quest'ultima abbia assunto la qualità di parte committente rispetto alle prestazioni ivi attestate è stata oggetto dell'istruttoria orale, i cui esiti, unitamente alla mancanza di contestazioni puntuali di pagina 9 di 13 parte opponente, consentono di riferire a quest'ultima la maggior parte dei d.d.t. in questione, con le esclusioni che di seguito si specificheranno.
Depongono in tal senso, in modo chiaro, univoco e concordante, da un lato, il fatto che, sebbene molti dei d.d.t. prodotti dalla odierna opposta riportino, quali mittente e destinatario della tratta, soggetti diversi da (peraltro, sempre i medesimi: , Parte_1 Controparte_4 [...]
e “ICESTONE SRL”), gli indirizzi di partenza e di arrivo della spedizione risultino del CP_5
Parte tutto coincidenti a quelli riportati nei d.d.t. documentalmente riferiti ad (parte opposta, peraltro, ha Parte allegato che trattasi di indirizzi riferibili a sedi di dislocate sul territorio, circostanza da quest'ultima non contestata); dall'altro, il fatto che le tratte ivi documentate costituiscano, in evidenza, Parte tratte parziali rispetto a complessive operazioni di trasporto commissionate da (circostanza, questa, che trova conferma nella identità del vettore di trasporto e nella determinazione unitaria del corrispettivo, risultante dalle fatture commerciali prodotte in atti).
Procedendo a una disamina delle singole bolle di trasporto, si osserva quanto segue.
Rispetto al d.d.t. n. 1 del 09.09.2021 (doc. 7 parte convenuta), risultano parti Controparte_4
e ; tuttavia, come desumibile da un confronto relativo al luogo di
[...] Controparte_5 invio e di destinazione della partita, a tale trasporto fa ragionevolmente riferimento la mail del Per 09.09.2021 a firma omasicchio DOTTOR GRANDINE” (doc. 27 parte convenuta), con la quale si integrava la tratta già pattuita con una tratta intermedia, presso, appunto il Centro Grandine di Valle
NE (PV).
Pur avendo il teste contestato di aver spedito la mail in questione, non sono emersi altri CP_3 elementi che consentano di suffragare l'ipotesi che terzi avessero redatto e spedito la mail a suo nome, Parte peraltro mettendo in copia il suo indirizzo mail riferito alla società ; viceversa, è prodotta in atti Per altra mail, sempre a firma “ Tomasicchio DOTTOR GRANDINE”, con in copia l'indirizzo
“istituzionale” di , la quale si riferisce a tratte documentate dai d.d.t. del 13.09.2021, che Parte_1 espressamente riportano la odierna opponente quale parte del rapporto.
Ancora, il d.d.t. n. 1 del 09.09.2021 attesta l'esecuzione di una tratta di viaggio che può ritenersi
“inversa” rispetto a quella riportata nel d.d.t. n. 2 recante pari data, il quale è documentalmente riferibile alla odierna opponente, risultando peraltro lo stesso il vettore utilizzato per il trasporto. Parte Parimenti valorizzando gli elementi indiziari sopra riportati, possono riferirsi ad i d.d.t. n.
98 del 20.09.2021 (doc. 7 e fattura elettronica di cui al doc. 1 e 1-bis), n. 04127, 04128, 03385 e 14 del
27.09.2021 (doc. 7 e fattura elettronica di cui al doc. 1 e 1-bis), n. 38991, 38958 del 30.09.2021 (doc. 7
pagina 10 di 13 e fattura elettronica di cui al doc. 1 e 1-bis), n. 1/B del 08.10.2021 (doc. 8 e fattura elettronica di cui ai docc. 2 e 2-bis) e n.7 del 04.10.2021(doc. 8 e fattura elettronica di cui ai docc. 2 e 2-bis)
Rispetto al d.d.t. n.9 del 11.11.2021(doc. 7 e fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis), il Teste Parte ha confermato che il trasporto fosse stato commissionato da , come peraltro già per altri Per_1 SP (cfr. mail di cui al doc. 28); l'attendibilità del teste non è stata contestata dalla odierna opponente.
Al d.d.t. n. 8 del 05.10.2021(doc. 8 e fattura elettronica di cui ai docc. 2 e 2-bis) fa, del tutto verosimilmente, riferimento la mail del 16.09.2023 (doc. 23 parte convenuta), può pertanto ritenersi Parte dimostrato che la prestazione ivi attestata fosse stata commissionata per conto di .
Rispetto al d.d.t. n. 8 del 08.11.2021(doc. 7 e fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis), esso riporta tratta da ritenersi parziale rispetto a una complessiva operazione di viaggio effettuata in data Parte 08.11.2021, come desumibile dal d.d.t. n. 13, espressamente riferibile ad quale destinatario, risultando anche il medesimo il veicolo vettore ed essendo il corrispettivo determinato in modo unitario dalla citata fattura elettronica (Euro 700,00).
Peraltro, la maggior parte dei veicoli di tale trasporto sono i medesimi oggetto dei SP di cui ai Parte d.d.t. 11 del 30.09.2021, 15 del 11.11.2021 e 16 del 13.11.2021, riferibili, come detto, ad .
Parimenti, il d.d.t. n.10 del 13.11.2021 (doc. 9 e fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis) si
Parte ritiene riferibile ad , in quanto trattasi della tratta inversa rispetto a quella documentata nel d.d.t n.
Parte 17, recante pari data ed espressamente riferibile ad quale destinatario, nonché effettuato con il medesimo veicolo vettore;
il d.d.t. n. 17 RIT del 16.11.2021 (doc. 9 e fattura elettronica di cui ai docc.
Parte 3 e 3-bis) si considera riferibile ad , in quanto attesta tratta inversa rispetto a quella documentata nel d.d.t. n. 17 recante pari data ed espressamente riferito alla odierna opponente, effettuata con il medesimo veicolo vettore, con corrispettivo determinato in modo unitario nella fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis (Euro 700,00); il d.d.t. n. 11 del 19.11.2021 (doc. 9 e fattura elettronica di cui ai docc.
Parte 3 e 3-bis) è riferibile ad , trattandosi della tratta inversa rispetto a quella documentata nel d.d.t. n.
Parte 18, recante pari data ed espressamente riferibile ad quale destinatario, nonché effettuata con il medesimo veicolo vettore, con corrispettivo determinato in modo unitario nella fattura elettronica di cui ai docc. 3 e 3-bis in Euro 700,00; i d.d.t. n.19, 20 e 12 del 23.11.2021 (doc. 10 e fattura elettronica di cui ai docc. 4 e 4-bis) attestano tratte parziali di una unitaria operazione di trasporto del 23.11.2021
(essendo riportato il medesimo veicolo vettore ed essendo il corrispettivo determinato in modo unitario nella fattura elettronica di cui ai docc. 4 e 4-bis), con indirizzi riferibili alla odierna opponente.
pagina 11 di 13 Parte In mancanza di contestazione specifica da parte di , può ad essa riferirsi anche il d.d.t. n. 70 del 15.03.2022 (doc. 12 e fattura elettronica di cui ai docc. 6 e 6-bis), in considerazione dell'indirizzo di partenza della spedizione.
Non rileva, ai fini del superamento della portata indiziaria dei citati elementi, l'allegazione di parte opponente, invero del tutto generica e priva di adeguato supporto documentazione, in base alla quale il numero delle vetture oggetto delle prestazioni di trasporto sopra riportate sarebbero in numero maggiore rispetto a quelle che avrebbero costituito oggetto di riparazione nel periodo di riferimento. Parte Rimane, infatti, estraneo al contendere il motivo per il quale abbia commissionato il trasporto di tali vetture.
All'esito dell'istruttoria, non sono stati, invece, acquisiti elementi idonei a fondare, nemmeno in Parte via presuntiva, la riferibilità ad del d.d.t. n.1 del 14.10.2021 (doc. 8 e fattura elettronica di cui ai docc. 2 e 2-bis), che riporta quale parte la società Controparte_6
, con sede in via Casacelle – P.co Casa, in Giugliano in Campania (NA), non risultando
[...] Pt_5 alcun nesso né tra tale società e la odierna opponente, né tra tale bolla di trasporto e altre Parte documentalmente riferibili da , attesa anche la non coincidenza degli indirizzi riportati con quelli Parte sovra citati, comunque riferibili ad .
L'opposizione va, pertanto, accolta in relazione al credito corrispondente alla prestazione attestata in tale bolla di trasporto, con conseguente detrazione del corrispettivo ad essa relativo, come riportato nella fattura di cui ai docc. 2 e 2-bis, per Euro 1.300,00, oltre IVA.
Potendosi, dunque, ritenere soddisfatto, con l'esclusione espressa di cui si è detto, l'onere della prova gravante sulla odierna opposta rispetto all'allegazione che abbia assunto la qualità Parte_1 di committente delle prestazioni di trasporto documentate nelle bolle di cui sopra, va evidenziato che la odierna opponente non ha contestato l'esatta esecuzione di tali prestazioni, la quale, anzi, può comunque intendersi comprovata sulla base dei d.d.t. in atti e delle risultanze della prova orale. Parte Non risulta, pertanto, assolto da l'onere della prova liberatoria gravante sul debitore convenuto circa il verificarsi di un fatto estintivo ovvero impeditivo o modificativo del credito azionato in giudizio da controparte.
In ragione di quanto detto, l'opposizione va accolta con esclusivo riferimento alla pretesa relativa al corrispettivo per la prestazione documentata nel d.d.t. n. 1 del 14.10.2021.
pagina 12 di 13 Nel merito, va dichiarato il diritto de alla percezione dei corrispettivi relativi alle bolle CP_1
Parte di trasporto, sopra individuate, comunque riferibili ad , come portati dalle fatture commerciali prodotte in atti.
Sulle somme spettanti a a titolo di corrispettivo per le prestazioni di trasporto decorrono CP_1 gli interessi dal termine di 30 giorni dall'emissione della fattura che, rispettivamente, le riporta, non avendo la odierna opposta allegato la pattuizione di un diverso termine, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. n. 231/2002.
Non spetta, viceversa, la rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di capitale, trattandosi di obbligazioni di valuta soggette al principio nominalistico ai sensi dell'art. 1277 c.c.
6. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
Parte opponente va, conseguentemente, condannata a rifondere a controparte le spese di lite maturate per compensi, che si liquidano in osservanza dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, nello scaglione da €.5200 a €.26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 7185/2022 emesso dal Tribunale di Torino, in data 06.10.2022 nel procedimento recante R.G. n. 17927/2022;
- condanna al pagamento alla della somma di Parte_1 Controparte_1
Euro 24.490,00, oltre interessi, nella misura del tasso legale di cui al D.Lgs n. 231/2002, con decorrenza dal termine di 30 giorni dall'emissione della singola fattura al saldo;
- condanna a rifondere alla le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in Euro 5.077, oltre spese generali per il 15%, IVA e c.p.a.
Torino, lì 6.11.2025.
Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
Minuta di provvedimento redatta dalla MOT Dott.ssa Laura Brizi
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