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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/09/2024, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, composto da: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott. ssa Rossana Guzzo Giudice rel.
Ing. Marco Muratore Esperto riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 828 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(CF: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/12/1950, assistito e difeso dall'avv. Maria Grazia Cannata;
RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f.: ,
[...] Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato del Distretto di Palermo;
RESISTENTE
Conclusioni del ricorrente: Piaccia all' Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi su esposti e tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto nel corso del giudizio, da intendersi qui 2
integralmente riproposti, e per l'effetto: 1) ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 cc e in subordine ex art. 2043 cc degli eventi dannosi indicati in ricorso
l quale ex lege 8/2018 Controparte_1
Dipartimento Della Presidenza Della Regione Siciliana in persona del suo legale rapp.te p.t. 2) Per l'effetto condannare l'Autorità Di Bacino Del Distretto
Idrografico Della Sicilia - Dipartimento Della Presidenza della Regione Sicilia in persona del legale rapp.te pt al risarcimento in favore del sig. Parte_1
di tutti i danni patrimoniali subiti nonché di tutti i danni patrimoniali
[...] subendi a seguito dell'esondazione del Fiume Freddo e quantificati nella misura di € 34.000,00 così come accertati e quantificati nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dai CCTTUU Dott. Agr. Sebastiano e Ing. oltre Per_1 Persona_2 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento per cui è causa fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare, l Controparte_1 [...]
in Controparte_3 persona del legale rapp.te pt. a pagare le spese processuali ed i compensi di difesa, nella misura di legge con distrazione in favore dell'Avv.to Maria Grazia
Cannata…”.
Conclusioni della resistente: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO Reiectis
Adversis - respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto e dichiarare la radicale assenza di responsabilità dell'Amministrazione in CP_4 relazione ai fatti per cui è controversia;
- In subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della convenuta CP_1
, ridurre il risarcimento dovuto in ragione dell'eccezionalità dell'evento,
[...] dell'applicazione del PAI, dell'accertata violazione della fascia di pertinenza idraulica e, comunque, ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2; - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 15 aprile 2022 ha convenuto Parte_1 innanzi a questo Tribunale l Controparte_1
e, premettendo di essere proprietario di un fondo ubicato nel Comune di
[...] 3
Calatafimi Segesta (TP) lambito dal fiume Freddo, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni cagionati al suo fondo dall'esondazione di tale corso d'acqua, verificatasi nei giorni 10 e 11 novembre 2021, poiché ritenuta conseguenza dell'omessa attività di manutenzione e di pulitura dell'alveo cui avrebbe dovuto provvedere la controparte.
Con comparsa depositata in data 8.6.2022 si è costituita l
[...]
chiedendo, in via principale, il rigetto delle Controparte_1 domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto, ed in subordine, la determinazione dell'ammontare del risarcimento previa applicazione del disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 1227 c.c..
Dopo l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio, disposta con ordinanza 5 aprile 2023, la causa, trattata in modalità “scritta”, è stata posta in decisione il
26.04.2024.
* * *
La domanda è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha documentalmente provato di essere proprietario di un fondo di Ha
5,12 situato nel comune di Calatafimi Segesta (TP), località Gallitello, censito alle p.lle 108, 148, 590, 592 e 611 (queste ultime provenienti da variazioni catastali delle originarie p.lle 147 e 267, v. sul punto pag. 25 della relazione di c.t.u.) del foglio di mappa 114 del C.T., lambito dal fiume Freddo (cfr. pag. 11 CTU “il fiume
Freddo, insieme al Fiume Caldo costituisce il Fiume San Bartolomeo iscritto nell'elenco delle acque pubbliche nel territorio della nella provincia di CP_1
Trapani al numero 10 ed al numero d'ordine 193 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Palermo”), adibito in parte a frutteto.
Orbene, l'esaustiva indagine tecnica delegata ai consulenti nominati dal
Tribunale, ing. e agr. le cui conclusioni il Persona_2 Persona_3
Collegio condivide, ha confermato che nei giorni 10 e 11 novembre 2021 l'area in questione venne interessata da un evento meteorico di forte intensità e che la portata di piena del fiume Freddo originata da tali precipitazioni ebbe ad esondare in più punti, raggiungendo e sommergendo il fondo del ricorrente. 4
Ciò premesso, i periti hanno condotto uno studio idrologico con metodo analitico, verificando i volumi delle precipitazioni registrate con cadenza oraria nei suddetti giorni dalle stazioni pluviometriche di Calatafimi, Salemi e Gibellina gestite dalla rete in telemisura della , prossime al bacino idrografico del Controparte_2 fiume Freddo nel tratto d'interesse.
Dopo avere analizzato le precipitazioni abbattutesi sul bacino del fiume e stimato le conseguenti portate di piena e verificato l'officiosità idraulica del corso d'acqua, gli ausiliari hanno concluso che l'esondazione deve ritenersi frutto dell'insufficienza idraulica della sezione del fiume - caratterizzato in quel tratto da un andamento sinuoso - cagionata soprattutto dai processi di interrimento, da una fitta e diffusa vegetazione infestante e dalla progressiva erosione delle sponde, questa ultima determinata, in particolare, dalla velocità e dal volume della massa fluida veicolata durante gli eventi di piena e dalle caratteristiche dei materiali trasportati (conglomerati debolmente legati e terreno sciolto).
Si legge, in particolare, nella relazione di c..t.u. ( pag. 12 e ss.): “nel tratto a monte della proprietà del Ricorrente ed anche nel tratto che attraversa quest'ultima sono presenti in alveo delle briglie in c.a. volte a contenere i fenomeni erosivi ed il deposito regolando la pendenza, tuttavia, a causa dell'assenza di manutenzione, le briglie si presentano danneggiate e ricoperte da deposito fluviale generato dal trasporto solido e dagli smottamenti delle sponde in alveo, per cui queste ultime, in alcuni tratti sono alte diversi metri, in altri ormai sono ridotte a qualche decina di centimetri… circa 200 metri a monte dall'inizio della proprietà del Ricorrente l'asta fluviale curva verso destra con un angolo di circa 45°. In tale area il fondo alveo è ingombro di depositi alluvionali, al punto di formare degli isolotti che emergono rispetto al fondo alveo di alcune decine di centimetri e lo restringono costituendo un ostacolo al moto delle acque, le sponde risultano alte appena qualche decina di centimetri. In corrispondenza della menzionata curva si rileva che la sponda in sinistra idraulica è stata sormontata dalle acque che hanno continuato il loro moto seguendo l'asse del fiume e sono tracimate nel contiguo terreno e da lì, a causa dell'inerzia del volume liquido, seguendo la pendenza, hanno raggiunto i limitrofi fondi del 5
Ricorrente. La tracimazione delle acque è facilmente avvenuta anche in diversi tratti a monte a causa dell'ingente portata di piena in relazione alle caratteristiche dell'alveo ed allo stato di interrimento dello stesso ed all'assenza di manutenzione. L'impetuoso e vorticoso moto delle acque provocato dall'ingente portata di piena e dalla presenza di folta vegetazione infestante e di corpi in sospensione (canne, tronchi, fango, bidoni e teli di plastica, ecc..) ed in alveo
(massi, canne, arbusti, ecc..) ha provocato un'azione erosiva delle sponde soprattutto in corrispondenza delle curve a causa della spinta centrifuga e delle caratteristiche dei materiali che costituiscono le sponde (conglomerati e terre non sufficientemente coesi); a ciò si è aggiunto un fenomeno di rigurgito legato alla presenza a valle della proprietà del Ricorrente di un ponte di attraversamento del corso d'acqua ad opera della bretella che collega lo svincolo della A29 Palermo
Mazara del Vallo alla SP119, ove a causa dei processi di interrimento dell'alveo è rimasto un franco ridotto per il passaggio delle acque impetuose trasportanti vegetazione, rami, bidoni teli di plastica, ecc.., che quindi scontrandosi con il ponte si sono in esso impigliati determinando uno sbarramento che ha prodotto
l'innalzamento del tirante idrico a monte agevolando la tracimazione delle acque”.
In ragione dei suesposti rilievi, i consulenti hanno concluso che, al fine di impedire il ripetersi di eventi come quello in esame “risulta necessario procedere con sollecitudine all'esecuzione di un mirato studio e monitoraggio continuo del sito per raccogliere gli elementi per le necessarie valutazioni sul fenomeno del sovralluvionamento e sull'efficacia delle briglie presenti in alveo, effettuando di quest'ultime la riparazione e/o la sostituzione e rimuovendo dall'alveo il consistente deposito alluvionale e la vegetazione infestante ricostituendo la capacità di deflusso del corso d'acqua e l'originaria altezza delle sponde, possibilmente proteggendole con opere di difesa idraulica quali gabbionate, graticci, muri, ecc...” (cfr. pag. 23 CTU).
Ciò posto, l'Autorità di Bacino ha dedotto di non essere responsabile dei danni subiti dal ricorrente. Il CTP della resistente, infatti, ing. , ha Persona_4 precisato che il fondo in esame, poiché collocato nella piana alluvionale del
Fiume Belice - in base al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della 6
- risulta in gran parte esposto a pericolosità idraulica elevata Controparte_2
(P3) e dunque soggetto ad esondazioni con portate fluviali aventi tempi di ritorno inferiori ai 50 anni. Pertanto, a giudizio del CTP, in applicazione di quanto disposto dall'art. 26 comma 2 lett. a del Decreto del Presidente della Regione
n. 9 del 6 maggio 2021, intervenuto a modifica del PAI approvato con CP_2
Decreto del Presidente della Regione n. 358 del 20.09.2006, in un'area CP_2 come quella nella quale insiste la proprietà del ricorrente, è consentita “la prosecuzione delle attività agricole e i cambi colturali, fermo restando che gli stessi non diano luogo a richieste di risarcimento del danno” (cfr. pag. 5 delle osservazioni alla CTU).
Orbene, a prescindere da ogni considerazione riguardo all'idoneità del disposto dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. Regione Sicilia 06 maggio 2021 a porre limiti alla risarcibilità di diritti soggettivi, deve richiamarsi l'orientamento, ripetutamente espresso dal Tribunale Superiore delle Acque, secondo cui l'accettazione del rischio da parte dei fruitori dei fondi qualificati pericolosi secondo il piano di assetto idrogeologico attiene ai rischi ordinari, ma non si estende a quelli indotti dalle condizioni anomale dei corsi d'acqua, quali i rischi derivanti dalla carenza pluriennale della manutenzione ordinaria e straordinaria, non potendo gravare sul danneggiato il rischio e le conseguenze di una condotta illegittima altrui la quale abbia aggravato una situazione pericolosa, pure oggettivamente preesistente
(cfr. sentenze nn. 84/2022 e 59/2019).
Ciò è quanto riscontrabile nel caso in esame. I consulenti di ufficio hanno infatti messo in evidenza che l'area in cui è avvenuta l'esondazione del corso d'acqua che ha allagato il fondo del ricorrente -quest'ultimo solo in parte ricadente in zone a pericolosità idraulica, come precisato a pag.23 dell'elaborato tecnico - “è stata lasciata priva dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte delle Amministrazioni preposte, come emerge dall'esame della documentazione trasmessa dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo e da quello di Trapani e dal mancato riscontro da parte dell
[...]
. Sul Fiume Freddo infatti negli ultimi 20 anni è Controparte_1 risultato che siano stati effettuati soltanto 2 interventi dall'Ufficio del Genio Civile 7
di Trapani, entrambe gli interventi ricadono oltre due chilometri a valle dell'area in cui si trovano i terreni del Ricorrente. Tali interventi, peraltro, come precisato dall'Ufficio hanno riguardato esclusivamente lavori puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria su alcuni tratti di Fiume Freddo, e gli stessi interventi, per la loro natura esecutiva, non possono essere considerati risolutivi delle criticità presenti sull'intera asta fluviale. L'attenta, costante ed accurata manutenzione dell'alveo e delle relative opere di sistemazione fluviale avrebbe indubbiamente consentito il recupero della capacità di deflusso del corso
d'acqua” (pag.31 c.t.u.).
L ha inoltre sostenuto l'eccezionalità dell'evento meteorico Controparte_1 occorso rimarcando che, proprio per tali caratteristiche del fenomeno naturale, il
Consiglio dei Ministri aveva deliberato per l'area coinvolta la dichiarazione dello stato di emergenza per dodici mesi.
A tale riguardo va innanzitutto osservato che gli ausiliari hanno riferito, all'esito delle indagini sopra menzionate, che per tutte le durate di pioggia il tempo di ritorno dell'evento è risultato inferiore a 10 anni, eccezion fatta per la durata di 24 ore nel quale è stato invece superiore a 50 anni;
pertanto, hanno concluso che in relazione alle caratteristiche del corso d'acqua e del fenomeno studiato, l'evento può essere considerato eccezionale solo per la durata di 24 ore, non potendosi ritenere normali solo eventi con tempi di ritorno inferiori a 5 anni (cfr. pag. 31
CTU nonché le risposte fornite, con separata nota depositata sempre il
20.9.2023, alle osservazioni del c.t.p. della resistente).
In ogni caso, giova osservare che il metodo di calcolo che tiene conto esclusivamente dei c.d. “tempi di ritorno” deve ormai essere riconsiderato alla luce dei cambiamenti climatici che hanno investito il nostro Paese negli ultimi anni. La “prevedibilità” di una pioggia a carattere alluvionale deve essere, infatti, accertata con particolare attenzione, non potendosi più considerare eventi imprevedibili, ma al contrario drammaticamente prevedibili, fenomeni atmosferici anche di forte intensità, oramai sempre più frequenti (cfr. Cass. 2482/2018, richiamata da Cass. 4588/2022). Il caso fortuito o la forza maggiore, che soli esonerano il custode da responsabilità, non possono pertanto essere invocati in 8
presenza di fenomeni meteorologici anche particolarmente significativi, protrattisi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle misure adottate per evitarne l'accadimento e, in particolare, del sistema di deflusso delle acque meteoriche (cfr. Cass. 8466/2020; Cass. 26545/14). Come precisato dalla giurisprudenza, quindi, tenuto conto del dissesto idrologico del nostro Paese,
l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche sostanziano il caso fortuito o la forza maggiore solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (cfr. tra le altre Cass. 5868/16
e Cass. 18877/2015).
Né l'eccezionalità e imprevedibilità degli eventi può ritenersi provata per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza o di calamità naturale poiché le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa, le cui caratteristiche vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (v. Cass. 2482/18 e
Cass.14681/19).
L'Autorità ha, in ogni caso, addebitato al Genio Civile di Trapani la CP_1 responsabilità dell'evento dannoso occorso in ragione del fatto che, come detto, quest'ultimo ha provveduto in due occasioni alla manutenzione di alcuni tratti del fiume Freddo (cfr. pag. 31).
A confutazione di tale difesa, bati osservare che in forza della L.R. n. 8/2018 gli obblighi correlati alla posizione di custodia dell'Amministrazione regionale sul demanio fluviale sono transitati all Controparte_1
, istituita quale dipartimento della Presidenza della , la quale ha, tra
[...] CP_2
i suoi compiti, proprio quello di “assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della CP_1
[
. 9
L'ambito delle competenze che residuano agli uffici del Genio Civile dell'isola riguardano esclusivamente il rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso, (comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici ai sensi dell'art. 11 comma I della L. 5 maggio 2013 n. 9) ed i pareri di compatibilità idraulica sui progetti ai sensi degli artt. 4 e 6 delle Norme di attuazione del Piano di Gestione del Rischio di alluvioni adottato con Decreto
Presidenziale 18/02/2016 e pubblicato l'11/03/2016 nella GURS n. 11 parte I (cfr. sent. TSAP n. 45 del 2018) ovvero la pianificazione di lavori di somma urgenza.
Peraltro, anche a ritenere diversamente, troverebbe comunque applicazione la regola dell'unicità del fatto dannoso, in forza della quale, ai sensi dell'art. 2055
c.c., vige la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni distinte che abbiano concorso alla produzione del danno (Cass. civ., 8 agosto 2007, n. 17397; Cass. civ., 12 marzo 2010, n. 6041).
I consulenti hanno anche escluso che il ricorrente abbia tenuto alcuna condotta idonea a cagionare o a aggravare l'entità dei danni subiti (cfr. pag. 31 CTU).
Non vale, poi, ad escludere la responsabilità dell il richiamo Controparte_1 alla disciplina di cui agli artt. 9 e 12 R.D. 523/1904 e/o alle norme codicistiche ex artt. 915 e ss. c.c., pure operato dal CTP dell (cfr. pag. 7 e 8 Controparte_1 osservazioni alla CTU), nonché alla direttiva della stessa convenuta di cui al prot.
n. 5750 del 17/09/2019, che ha diffidato i soggetti proprietari e/o gestori di attraversamenti e di manufatti ubicati nel demanio idrico fluviale a provvedere al mantenimento della sezione idraulica originaria dell'attraversamento
Sotto il primo aspetto, va ricordato che, per pacifico indirizzo interpretativo, “i proprietari di fondi latistanti ad un corso d'acqua sono obbligati (ex art. 12 R.D.
25 luglio 1904 n. 523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904 n. 523, cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini
o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla , alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in CP_2 materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un corso 10
d'acqua, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 cod. civ.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione” (Cass. S.U. 8588/1997). I proprietari e possessori frontisti privati non devono, quindi, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr.
Cass. n. 30521/2019).
Ai sensi dell'art. 2 R.D. 1904 n. 523, quindi, 'Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde'. Alla luce di quanto fin qui esposto, nel caso di specie non può essere imputato al ricorrente un concorso di responsabilità o un contributo nell'aggravamento del danno, non emergendo, né dalla relazione di consulenza né aliunde, una condotta attiva od omissiva, rilevante in tal senso.
Va conclusivamente ribadito, sulla scorta di quanto convincentemente affermato dagli ausiliari, che quanto accaduto nei giorni del 10 e 11 novembre 2021 è il risultato della totale assenza di interventi di manutenzione straordinaria tanto sull'alveo del fiume quanto sulle opere di difesa idraulica (“si ritiene che
l'intervento di un solo proprietario frontista non avrebbe certamente risolto il problema, che come esposto nella relazione di consulenza tecnica di ufficio non
è frutto soltanto della mancata manutenzione ordinaria (taglio della vegetazione infestante), ma anche e soprattutto dell'assenza della manutenzione straordinaria, sia riferita alla pulizia dell'alveo ampiamente sovralluvionato, che alle opere di difesa idraulica, le briglie all'atto del sopraluogo erano fortemente danneggiate, logore e ricoperte di alluvioni;
la manutenzione infatti, come esposto nella relazione di consulenza tecnica di ufficio, nell'area in esame non è 11
stata effettuata, come documentato dagli Uffici del Genio Civile di Trapani e di
Palermo, nonchè dalla Stessa Autorità di Bacino, che non ha riscontrato la richiesta dei CC.TT.U. in merito, ma ha risposto a quella del CTP con nota 20897 del 05/09/2023 del Servizio 4 indicata nelle osservazioni del CTP a pag. 2.”, pag.4 delle risposte alle osservazioni della convenuta)
Per le medesime ragioni, parimenti privo di rilievo risulta infine il richiamo alle norme di cui agli artt. 915, 916, 917 c.c., vieppiù volte a disciplinare solo il regime delle acque private (cfr. Cass. Civ. n. 10287/2015).
Venendo alla quantificazione dei danni, gli stessi vanno liquidati in conformità alle risultanze della attività peritale la quale si presenta scrupolosa e compiuta con metodi oggettivi e verificabili.
Nello specifico i periti, dopo avere operato un'accurata ricognizione dell'azienda agricola del ricorrente - “della superficie nominale complessiva del fondo in esame (Ha 5,1455) una parte è utilizzata a seminativo, con ciclo di riposo programmato su pianificazione contributivo CEE, mentre altra parte è destinata a
per una S.A.U. di Ha 3,5 c.ca, al netto di tare improduttive e di fasce di CP_5 pertinenza, con impianto di Susineto e di Mandorleto”- hanno ritenuto che la superficie danneggiata si aggira intorno all'80% (Ha 2,0) del susineto ed al 40%
(Ha 0,4) del mandorleto (pag26 c.t.u.).
Muovendo da tali premesse, hanno stimato un risarcimento complessivo di €
34.000,00 (€ 27.668,50 a titolo di danni commisurati alle spese necessarie per ripristinare lo stato ex ante dell'azienda e € 6.300,00 a titolo di danni per la perdita di quote di produzione vendibile dell'annata in corso ed anche danni da ridotta capacità produttiva temporanea nei due anni successivi l'intervento, il tutto come specificato nella relazione di c.t.u. cui si rinvia).
Trattandosi di debito di valore, il predetto importo, così quantificato alla data della relazione di c.t.u. (settembre 2023), va rivalutato ad oggi. Inoltre su tale cifra, devalutata alla data dell'illecito (novembre 2021), dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Cassazione già a far data della sentenza n.
1712 del 17.2.1995. 12
Provvedendo per come appena esposto, l'Autorità di va condannata a CP_1 pagare al ricorrente l'importo di € 36.493,06 (di cui € 2.432,83 per interessi), somme su cui decorreranno gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
Per ciò che attiene alla imputazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza. Si liquidano in base al decisum e secondo tariffa (nei valori medi per la fase “istruttoria”, minimi per le altre fasi attesa la semplicità della causa), nella misura complessiva di euro 6.518,00 per onorari e di € 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge. Di esse si dispone il pagamento con distrazione a favore dell'avv. Anna Maria Cannata, ex art. 93
c.p.c.
I costi della c.t.u., per come liquidati con decreto del 18.01.2024 (euro 3.640,00 per compensi ed euro 689,68 per spese, oltre contributi previdenziali e IVA come per legge), sono da porre definitivamente a carico dell la quale, Controparte_1 pertanto, dovrà rifonderli al ricorrente che ha prodotto la documentazione attestante il loro pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, ogni contraria richiesta ed eccezione respinta e/o assorbita, condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia presso la a corrispondere a CP_2 Controparte_2 Parte_1
l'importo di euro 36.493,06, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Condanna, altresì, la prefata del per la Controparte_1 Controparte_1
a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio - che liquida in CP_1 complessivi € 6.518,00 per onorari ed € 786,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge - da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, avv. Maria Grazia Cannata, dichiaratasi antistataria.
Pone definitivamente a carico della i costi della C.T.U., liquidati Controparte_1 con precedente decreto del 18.1.2024, condannandola, per l'effetto, a rifondere il ricorrente della relativa spesa. 13
Palermo, 16.5.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rossana Guzzo Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, composto da: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott. ssa Rossana Guzzo Giudice rel.
Ing. Marco Muratore Esperto riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 828 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(CF: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/12/1950, assistito e difeso dall'avv. Maria Grazia Cannata;
RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f.: ,
[...] Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato del Distretto di Palermo;
RESISTENTE
Conclusioni del ricorrente: Piaccia all' Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi su esposti e tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto nel corso del giudizio, da intendersi qui 2
integralmente riproposti, e per l'effetto: 1) ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 cc e in subordine ex art. 2043 cc degli eventi dannosi indicati in ricorso
l quale ex lege 8/2018 Controparte_1
Dipartimento Della Presidenza Della Regione Siciliana in persona del suo legale rapp.te p.t. 2) Per l'effetto condannare l'Autorità Di Bacino Del Distretto
Idrografico Della Sicilia - Dipartimento Della Presidenza della Regione Sicilia in persona del legale rapp.te pt al risarcimento in favore del sig. Parte_1
di tutti i danni patrimoniali subiti nonché di tutti i danni patrimoniali
[...] subendi a seguito dell'esondazione del Fiume Freddo e quantificati nella misura di € 34.000,00 così come accertati e quantificati nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dai CCTTUU Dott. Agr. Sebastiano e Ing. oltre Per_1 Persona_2 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento per cui è causa fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare, l Controparte_1 [...]
in Controparte_3 persona del legale rapp.te pt. a pagare le spese processuali ed i compensi di difesa, nella misura di legge con distrazione in favore dell'Avv.to Maria Grazia
Cannata…”.
Conclusioni della resistente: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO Reiectis
Adversis - respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto e dichiarare la radicale assenza di responsabilità dell'Amministrazione in CP_4 relazione ai fatti per cui è controversia;
- In subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della convenuta CP_1
, ridurre il risarcimento dovuto in ragione dell'eccezionalità dell'evento,
[...] dell'applicazione del PAI, dell'accertata violazione della fascia di pertinenza idraulica e, comunque, ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2; - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 15 aprile 2022 ha convenuto Parte_1 innanzi a questo Tribunale l Controparte_1
e, premettendo di essere proprietario di un fondo ubicato nel Comune di
[...] 3
Calatafimi Segesta (TP) lambito dal fiume Freddo, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni cagionati al suo fondo dall'esondazione di tale corso d'acqua, verificatasi nei giorni 10 e 11 novembre 2021, poiché ritenuta conseguenza dell'omessa attività di manutenzione e di pulitura dell'alveo cui avrebbe dovuto provvedere la controparte.
Con comparsa depositata in data 8.6.2022 si è costituita l
[...]
chiedendo, in via principale, il rigetto delle Controparte_1 domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto, ed in subordine, la determinazione dell'ammontare del risarcimento previa applicazione del disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 1227 c.c..
Dopo l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio, disposta con ordinanza 5 aprile 2023, la causa, trattata in modalità “scritta”, è stata posta in decisione il
26.04.2024.
* * *
La domanda è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha documentalmente provato di essere proprietario di un fondo di Ha
5,12 situato nel comune di Calatafimi Segesta (TP), località Gallitello, censito alle p.lle 108, 148, 590, 592 e 611 (queste ultime provenienti da variazioni catastali delle originarie p.lle 147 e 267, v. sul punto pag. 25 della relazione di c.t.u.) del foglio di mappa 114 del C.T., lambito dal fiume Freddo (cfr. pag. 11 CTU “il fiume
Freddo, insieme al Fiume Caldo costituisce il Fiume San Bartolomeo iscritto nell'elenco delle acque pubbliche nel territorio della nella provincia di CP_1
Trapani al numero 10 ed al numero d'ordine 193 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Palermo”), adibito in parte a frutteto.
Orbene, l'esaustiva indagine tecnica delegata ai consulenti nominati dal
Tribunale, ing. e agr. le cui conclusioni il Persona_2 Persona_3
Collegio condivide, ha confermato che nei giorni 10 e 11 novembre 2021 l'area in questione venne interessata da un evento meteorico di forte intensità e che la portata di piena del fiume Freddo originata da tali precipitazioni ebbe ad esondare in più punti, raggiungendo e sommergendo il fondo del ricorrente. 4
Ciò premesso, i periti hanno condotto uno studio idrologico con metodo analitico, verificando i volumi delle precipitazioni registrate con cadenza oraria nei suddetti giorni dalle stazioni pluviometriche di Calatafimi, Salemi e Gibellina gestite dalla rete in telemisura della , prossime al bacino idrografico del Controparte_2 fiume Freddo nel tratto d'interesse.
Dopo avere analizzato le precipitazioni abbattutesi sul bacino del fiume e stimato le conseguenti portate di piena e verificato l'officiosità idraulica del corso d'acqua, gli ausiliari hanno concluso che l'esondazione deve ritenersi frutto dell'insufficienza idraulica della sezione del fiume - caratterizzato in quel tratto da un andamento sinuoso - cagionata soprattutto dai processi di interrimento, da una fitta e diffusa vegetazione infestante e dalla progressiva erosione delle sponde, questa ultima determinata, in particolare, dalla velocità e dal volume della massa fluida veicolata durante gli eventi di piena e dalle caratteristiche dei materiali trasportati (conglomerati debolmente legati e terreno sciolto).
Si legge, in particolare, nella relazione di c..t.u. ( pag. 12 e ss.): “nel tratto a monte della proprietà del Ricorrente ed anche nel tratto che attraversa quest'ultima sono presenti in alveo delle briglie in c.a. volte a contenere i fenomeni erosivi ed il deposito regolando la pendenza, tuttavia, a causa dell'assenza di manutenzione, le briglie si presentano danneggiate e ricoperte da deposito fluviale generato dal trasporto solido e dagli smottamenti delle sponde in alveo, per cui queste ultime, in alcuni tratti sono alte diversi metri, in altri ormai sono ridotte a qualche decina di centimetri… circa 200 metri a monte dall'inizio della proprietà del Ricorrente l'asta fluviale curva verso destra con un angolo di circa 45°. In tale area il fondo alveo è ingombro di depositi alluvionali, al punto di formare degli isolotti che emergono rispetto al fondo alveo di alcune decine di centimetri e lo restringono costituendo un ostacolo al moto delle acque, le sponde risultano alte appena qualche decina di centimetri. In corrispondenza della menzionata curva si rileva che la sponda in sinistra idraulica è stata sormontata dalle acque che hanno continuato il loro moto seguendo l'asse del fiume e sono tracimate nel contiguo terreno e da lì, a causa dell'inerzia del volume liquido, seguendo la pendenza, hanno raggiunto i limitrofi fondi del 5
Ricorrente. La tracimazione delle acque è facilmente avvenuta anche in diversi tratti a monte a causa dell'ingente portata di piena in relazione alle caratteristiche dell'alveo ed allo stato di interrimento dello stesso ed all'assenza di manutenzione. L'impetuoso e vorticoso moto delle acque provocato dall'ingente portata di piena e dalla presenza di folta vegetazione infestante e di corpi in sospensione (canne, tronchi, fango, bidoni e teli di plastica, ecc..) ed in alveo
(massi, canne, arbusti, ecc..) ha provocato un'azione erosiva delle sponde soprattutto in corrispondenza delle curve a causa della spinta centrifuga e delle caratteristiche dei materiali che costituiscono le sponde (conglomerati e terre non sufficientemente coesi); a ciò si è aggiunto un fenomeno di rigurgito legato alla presenza a valle della proprietà del Ricorrente di un ponte di attraversamento del corso d'acqua ad opera della bretella che collega lo svincolo della A29 Palermo
Mazara del Vallo alla SP119, ove a causa dei processi di interrimento dell'alveo è rimasto un franco ridotto per il passaggio delle acque impetuose trasportanti vegetazione, rami, bidoni teli di plastica, ecc.., che quindi scontrandosi con il ponte si sono in esso impigliati determinando uno sbarramento che ha prodotto
l'innalzamento del tirante idrico a monte agevolando la tracimazione delle acque”.
In ragione dei suesposti rilievi, i consulenti hanno concluso che, al fine di impedire il ripetersi di eventi come quello in esame “risulta necessario procedere con sollecitudine all'esecuzione di un mirato studio e monitoraggio continuo del sito per raccogliere gli elementi per le necessarie valutazioni sul fenomeno del sovralluvionamento e sull'efficacia delle briglie presenti in alveo, effettuando di quest'ultime la riparazione e/o la sostituzione e rimuovendo dall'alveo il consistente deposito alluvionale e la vegetazione infestante ricostituendo la capacità di deflusso del corso d'acqua e l'originaria altezza delle sponde, possibilmente proteggendole con opere di difesa idraulica quali gabbionate, graticci, muri, ecc...” (cfr. pag. 23 CTU).
Ciò posto, l'Autorità di Bacino ha dedotto di non essere responsabile dei danni subiti dal ricorrente. Il CTP della resistente, infatti, ing. , ha Persona_4 precisato che il fondo in esame, poiché collocato nella piana alluvionale del
Fiume Belice - in base al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della 6
- risulta in gran parte esposto a pericolosità idraulica elevata Controparte_2
(P3) e dunque soggetto ad esondazioni con portate fluviali aventi tempi di ritorno inferiori ai 50 anni. Pertanto, a giudizio del CTP, in applicazione di quanto disposto dall'art. 26 comma 2 lett. a del Decreto del Presidente della Regione
n. 9 del 6 maggio 2021, intervenuto a modifica del PAI approvato con CP_2
Decreto del Presidente della Regione n. 358 del 20.09.2006, in un'area CP_2 come quella nella quale insiste la proprietà del ricorrente, è consentita “la prosecuzione delle attività agricole e i cambi colturali, fermo restando che gli stessi non diano luogo a richieste di risarcimento del danno” (cfr. pag. 5 delle osservazioni alla CTU).
Orbene, a prescindere da ogni considerazione riguardo all'idoneità del disposto dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. Regione Sicilia 06 maggio 2021 a porre limiti alla risarcibilità di diritti soggettivi, deve richiamarsi l'orientamento, ripetutamente espresso dal Tribunale Superiore delle Acque, secondo cui l'accettazione del rischio da parte dei fruitori dei fondi qualificati pericolosi secondo il piano di assetto idrogeologico attiene ai rischi ordinari, ma non si estende a quelli indotti dalle condizioni anomale dei corsi d'acqua, quali i rischi derivanti dalla carenza pluriennale della manutenzione ordinaria e straordinaria, non potendo gravare sul danneggiato il rischio e le conseguenze di una condotta illegittima altrui la quale abbia aggravato una situazione pericolosa, pure oggettivamente preesistente
(cfr. sentenze nn. 84/2022 e 59/2019).
Ciò è quanto riscontrabile nel caso in esame. I consulenti di ufficio hanno infatti messo in evidenza che l'area in cui è avvenuta l'esondazione del corso d'acqua che ha allagato il fondo del ricorrente -quest'ultimo solo in parte ricadente in zone a pericolosità idraulica, come precisato a pag.23 dell'elaborato tecnico - “è stata lasciata priva dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte delle Amministrazioni preposte, come emerge dall'esame della documentazione trasmessa dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo e da quello di Trapani e dal mancato riscontro da parte dell
[...]
. Sul Fiume Freddo infatti negli ultimi 20 anni è Controparte_1 risultato che siano stati effettuati soltanto 2 interventi dall'Ufficio del Genio Civile 7
di Trapani, entrambe gli interventi ricadono oltre due chilometri a valle dell'area in cui si trovano i terreni del Ricorrente. Tali interventi, peraltro, come precisato dall'Ufficio hanno riguardato esclusivamente lavori puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria su alcuni tratti di Fiume Freddo, e gli stessi interventi, per la loro natura esecutiva, non possono essere considerati risolutivi delle criticità presenti sull'intera asta fluviale. L'attenta, costante ed accurata manutenzione dell'alveo e delle relative opere di sistemazione fluviale avrebbe indubbiamente consentito il recupero della capacità di deflusso del corso
d'acqua” (pag.31 c.t.u.).
L ha inoltre sostenuto l'eccezionalità dell'evento meteorico Controparte_1 occorso rimarcando che, proprio per tali caratteristiche del fenomeno naturale, il
Consiglio dei Ministri aveva deliberato per l'area coinvolta la dichiarazione dello stato di emergenza per dodici mesi.
A tale riguardo va innanzitutto osservato che gli ausiliari hanno riferito, all'esito delle indagini sopra menzionate, che per tutte le durate di pioggia il tempo di ritorno dell'evento è risultato inferiore a 10 anni, eccezion fatta per la durata di 24 ore nel quale è stato invece superiore a 50 anni;
pertanto, hanno concluso che in relazione alle caratteristiche del corso d'acqua e del fenomeno studiato, l'evento può essere considerato eccezionale solo per la durata di 24 ore, non potendosi ritenere normali solo eventi con tempi di ritorno inferiori a 5 anni (cfr. pag. 31
CTU nonché le risposte fornite, con separata nota depositata sempre il
20.9.2023, alle osservazioni del c.t.p. della resistente).
In ogni caso, giova osservare che il metodo di calcolo che tiene conto esclusivamente dei c.d. “tempi di ritorno” deve ormai essere riconsiderato alla luce dei cambiamenti climatici che hanno investito il nostro Paese negli ultimi anni. La “prevedibilità” di una pioggia a carattere alluvionale deve essere, infatti, accertata con particolare attenzione, non potendosi più considerare eventi imprevedibili, ma al contrario drammaticamente prevedibili, fenomeni atmosferici anche di forte intensità, oramai sempre più frequenti (cfr. Cass. 2482/2018, richiamata da Cass. 4588/2022). Il caso fortuito o la forza maggiore, che soli esonerano il custode da responsabilità, non possono pertanto essere invocati in 8
presenza di fenomeni meteorologici anche particolarmente significativi, protrattisi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle misure adottate per evitarne l'accadimento e, in particolare, del sistema di deflusso delle acque meteoriche (cfr. Cass. 8466/2020; Cass. 26545/14). Come precisato dalla giurisprudenza, quindi, tenuto conto del dissesto idrologico del nostro Paese,
l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche sostanziano il caso fortuito o la forza maggiore solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (cfr. tra le altre Cass. 5868/16
e Cass. 18877/2015).
Né l'eccezionalità e imprevedibilità degli eventi può ritenersi provata per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza o di calamità naturale poiché le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa, le cui caratteristiche vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (v. Cass. 2482/18 e
Cass.14681/19).
L'Autorità ha, in ogni caso, addebitato al Genio Civile di Trapani la CP_1 responsabilità dell'evento dannoso occorso in ragione del fatto che, come detto, quest'ultimo ha provveduto in due occasioni alla manutenzione di alcuni tratti del fiume Freddo (cfr. pag. 31).
A confutazione di tale difesa, bati osservare che in forza della L.R. n. 8/2018 gli obblighi correlati alla posizione di custodia dell'Amministrazione regionale sul demanio fluviale sono transitati all Controparte_1
, istituita quale dipartimento della Presidenza della , la quale ha, tra
[...] CP_2
i suoi compiti, proprio quello di “assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della CP_1
[
. 9
L'ambito delle competenze che residuano agli uffici del Genio Civile dell'isola riguardano esclusivamente il rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso, (comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici ai sensi dell'art. 11 comma I della L. 5 maggio 2013 n. 9) ed i pareri di compatibilità idraulica sui progetti ai sensi degli artt. 4 e 6 delle Norme di attuazione del Piano di Gestione del Rischio di alluvioni adottato con Decreto
Presidenziale 18/02/2016 e pubblicato l'11/03/2016 nella GURS n. 11 parte I (cfr. sent. TSAP n. 45 del 2018) ovvero la pianificazione di lavori di somma urgenza.
Peraltro, anche a ritenere diversamente, troverebbe comunque applicazione la regola dell'unicità del fatto dannoso, in forza della quale, ai sensi dell'art. 2055
c.c., vige la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni distinte che abbiano concorso alla produzione del danno (Cass. civ., 8 agosto 2007, n. 17397; Cass. civ., 12 marzo 2010, n. 6041).
I consulenti hanno anche escluso che il ricorrente abbia tenuto alcuna condotta idonea a cagionare o a aggravare l'entità dei danni subiti (cfr. pag. 31 CTU).
Non vale, poi, ad escludere la responsabilità dell il richiamo Controparte_1 alla disciplina di cui agli artt. 9 e 12 R.D. 523/1904 e/o alle norme codicistiche ex artt. 915 e ss. c.c., pure operato dal CTP dell (cfr. pag. 7 e 8 Controparte_1 osservazioni alla CTU), nonché alla direttiva della stessa convenuta di cui al prot.
n. 5750 del 17/09/2019, che ha diffidato i soggetti proprietari e/o gestori di attraversamenti e di manufatti ubicati nel demanio idrico fluviale a provvedere al mantenimento della sezione idraulica originaria dell'attraversamento
Sotto il primo aspetto, va ricordato che, per pacifico indirizzo interpretativo, “i proprietari di fondi latistanti ad un corso d'acqua sono obbligati (ex art. 12 R.D.
25 luglio 1904 n. 523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904 n. 523, cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini
o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla , alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in CP_2 materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un corso 10
d'acqua, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 cod. civ.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione” (Cass. S.U. 8588/1997). I proprietari e possessori frontisti privati non devono, quindi, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr.
Cass. n. 30521/2019).
Ai sensi dell'art. 2 R.D. 1904 n. 523, quindi, 'Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde'. Alla luce di quanto fin qui esposto, nel caso di specie non può essere imputato al ricorrente un concorso di responsabilità o un contributo nell'aggravamento del danno, non emergendo, né dalla relazione di consulenza né aliunde, una condotta attiva od omissiva, rilevante in tal senso.
Va conclusivamente ribadito, sulla scorta di quanto convincentemente affermato dagli ausiliari, che quanto accaduto nei giorni del 10 e 11 novembre 2021 è il risultato della totale assenza di interventi di manutenzione straordinaria tanto sull'alveo del fiume quanto sulle opere di difesa idraulica (“si ritiene che
l'intervento di un solo proprietario frontista non avrebbe certamente risolto il problema, che come esposto nella relazione di consulenza tecnica di ufficio non
è frutto soltanto della mancata manutenzione ordinaria (taglio della vegetazione infestante), ma anche e soprattutto dell'assenza della manutenzione straordinaria, sia riferita alla pulizia dell'alveo ampiamente sovralluvionato, che alle opere di difesa idraulica, le briglie all'atto del sopraluogo erano fortemente danneggiate, logore e ricoperte di alluvioni;
la manutenzione infatti, come esposto nella relazione di consulenza tecnica di ufficio, nell'area in esame non è 11
stata effettuata, come documentato dagli Uffici del Genio Civile di Trapani e di
Palermo, nonchè dalla Stessa Autorità di Bacino, che non ha riscontrato la richiesta dei CC.TT.U. in merito, ma ha risposto a quella del CTP con nota 20897 del 05/09/2023 del Servizio 4 indicata nelle osservazioni del CTP a pag. 2.”, pag.4 delle risposte alle osservazioni della convenuta)
Per le medesime ragioni, parimenti privo di rilievo risulta infine il richiamo alle norme di cui agli artt. 915, 916, 917 c.c., vieppiù volte a disciplinare solo il regime delle acque private (cfr. Cass. Civ. n. 10287/2015).
Venendo alla quantificazione dei danni, gli stessi vanno liquidati in conformità alle risultanze della attività peritale la quale si presenta scrupolosa e compiuta con metodi oggettivi e verificabili.
Nello specifico i periti, dopo avere operato un'accurata ricognizione dell'azienda agricola del ricorrente - “della superficie nominale complessiva del fondo in esame (Ha 5,1455) una parte è utilizzata a seminativo, con ciclo di riposo programmato su pianificazione contributivo CEE, mentre altra parte è destinata a
per una S.A.U. di Ha 3,5 c.ca, al netto di tare improduttive e di fasce di CP_5 pertinenza, con impianto di Susineto e di Mandorleto”- hanno ritenuto che la superficie danneggiata si aggira intorno all'80% (Ha 2,0) del susineto ed al 40%
(Ha 0,4) del mandorleto (pag26 c.t.u.).
Muovendo da tali premesse, hanno stimato un risarcimento complessivo di €
34.000,00 (€ 27.668,50 a titolo di danni commisurati alle spese necessarie per ripristinare lo stato ex ante dell'azienda e € 6.300,00 a titolo di danni per la perdita di quote di produzione vendibile dell'annata in corso ed anche danni da ridotta capacità produttiva temporanea nei due anni successivi l'intervento, il tutto come specificato nella relazione di c.t.u. cui si rinvia).
Trattandosi di debito di valore, il predetto importo, così quantificato alla data della relazione di c.t.u. (settembre 2023), va rivalutato ad oggi. Inoltre su tale cifra, devalutata alla data dell'illecito (novembre 2021), dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Cassazione già a far data della sentenza n.
1712 del 17.2.1995. 12
Provvedendo per come appena esposto, l'Autorità di va condannata a CP_1 pagare al ricorrente l'importo di € 36.493,06 (di cui € 2.432,83 per interessi), somme su cui decorreranno gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
Per ciò che attiene alla imputazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza. Si liquidano in base al decisum e secondo tariffa (nei valori medi per la fase “istruttoria”, minimi per le altre fasi attesa la semplicità della causa), nella misura complessiva di euro 6.518,00 per onorari e di € 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge. Di esse si dispone il pagamento con distrazione a favore dell'avv. Anna Maria Cannata, ex art. 93
c.p.c.
I costi della c.t.u., per come liquidati con decreto del 18.01.2024 (euro 3.640,00 per compensi ed euro 689,68 per spese, oltre contributi previdenziali e IVA come per legge), sono da porre definitivamente a carico dell la quale, Controparte_1 pertanto, dovrà rifonderli al ricorrente che ha prodotto la documentazione attestante il loro pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, ogni contraria richiesta ed eccezione respinta e/o assorbita, condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia presso la a corrispondere a CP_2 Controparte_2 Parte_1
l'importo di euro 36.493,06, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Condanna, altresì, la prefata del per la Controparte_1 Controparte_1
a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio - che liquida in CP_1 complessivi € 6.518,00 per onorari ed € 786,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge - da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, avv. Maria Grazia Cannata, dichiaratasi antistataria.
Pone definitivamente a carico della i costi della C.T.U., liquidati Controparte_1 con precedente decreto del 18.1.2024, condannandola, per l'effetto, a rifondere il ricorrente della relativa spesa. 13
Palermo, 16.5.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rossana Guzzo Giuseppe Lupo