Articolo 862 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 861Articolo 886
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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
Art. 862. Dimissioni volontarie 1. ((Il militare)) ha facolta' di chiedere le dimissioni volontarie dal grado. 2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando ((il militare)) raggiunge l'eta' per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si e' collocati in congedo assoluto in detto ruolo. 3. ((Il militare)) in trattamento di quiescenza non puo' dimettersi dal grado finche' non e' collocato nel congedo assoluto. 4. ((Il militare)) sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facolta' di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado ((, purche' non sia sospeso precauzionalmente dall'impiego)) . 5. L'accettazione delle dimissioni dal grado e' irrevocabile. 6. La facolta' di dimettersi dal grado e' sospesa dal giorno in cui e' indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero e' dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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