Art. 862. Dimissioni volontarie 1. ((Il militare)) ha facolta' di chiedere le dimissioni volontarie dal grado. 2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando ((il militare)) raggiunge l'eta' per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si e' collocati in congedo assoluto in detto ruolo. 3. ((Il militare)) in trattamento di quiescenza non puo' dimettersi dal grado finche' non e' collocato nel congedo assoluto. 4. ((Il militare)) sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facolta' di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado ((, purche' non sia sospeso precauzionalmente dall'impiego)) . 5. L'accettazione delle dimissioni dal grado e' irrevocabile. 6. La facolta' di dimettersi dal grado e' sospesa dal giorno in cui e' indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero e' dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.
Versione
9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
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Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Roma, sez. V, sentenza 14/11/2025, n. 20414Provvedimento: Pubblicato il 14/11/2025 N. 20414/2025 REG.PROV.COLL. N. 12354/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12354 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12; …Leggi di più...
- dimissioni volontarie·
- difetto di interesse·
- legittimità provvedimento disciplinare·
- motivazione provvedimento·
- proporzionalità sanzione·
- discrezionalità amministrativa·
- improcedibilità ricorso·
- procedimento disciplinare·
- art. 862 d.lgs. n. 66/2010·
- art. 923 cod. ord. mil.