Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4815/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in PALERMO, VIALE DELLE ALPI n. 113, presso lo studio dell'Avv.
BENIGNO MARIA LAVINIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in CASTELBUONO (PA), VIA ROMA n. 59, presso lo studio dell'Avv. MARANDANO SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 14/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso sottoscritto e depositato in data 26/10/2024;
All'udienza del 14/2/2025 i coniugi sono comparsi personalmente, hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali e hanno concordato una modifica rispetto all'accordo stabilito in ricorso, relativamente al mantenimento delle figlie,
1
Il Giudice delegato, preso atto della concorde modifica, ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano, tenuto conto della modifica relativa al punto 5 dell'accordo che, quindi, verrà modificata in base a quanto concordato dalle parti:
“art.1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà per entrambi di fissare liberamente la propria residenza, e con l'obbligo tuttavia di dare comunicazione all'altro coniuge in caso di trasferimento;
art. 2) la casa coniugale, sita in Villabate (PA) nella Via Pomara n. 30 , rimane al Sig. che vi continuerà ad abitare. La Sig.ra Pt_1 [...]
unitamente alle figlie minori nata a [...] il CP_1 Persona_1
26/06/2014 e nata a [...] il [...] ha trasferito la Persona_2 nuova residenza in Palermo nella Via Baglio Santa Zita n. 5;
Art. 4)Le figlie minori nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2
nata a [...] il [...], rimarranno in affidamento condiviso ad
[...] entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre nella nuova abitazione sita in Palermo nella Via Baglio Santa Zita n. 5 e con diritto-dovere per il padre di vederla (se occorre anche accedendo nell'abitazione della IG.ra
) e tenerla con sé a fine settimana alternati e, salve Controparte_1 determinazioni di volta in volta diversamente assunte di comune accordo. Le reciproche frequentazioni con la minore saranno disciplinate nel seguente modo: due volte alla settimana, martedì e venerdì, e fine settimana alternati;
secondo il criterio dell'alternanza, il minore trascorrerà le singole festività alternativamente con entrambi i genitori. Resta comunque ben inteso che, nonostante quanto sopra pattuito, i tempi ed i modi di permanenza della figlia con i genitori saranno dettati dal massimo rispetto degli impegni scolastici, formativi, ludici e sportivi del minore, ciò comunque in ossequio all'attuale piano genitoriale che si allega, nel quale sono stati indicati gli impegni scolastici ed extrascolastici e le frequentazioni quotidiane di e Persona_1
”. Persona_2
2 Relativamente all'art. 5), che in ricorso prevedeva “Il IG. Parte_1 corrisponderà alla IG.ra , entro e non oltre i primi cinque Controparte_1 giorni di ciascun mese la somma di € 300,00 (150,00 euro cadauno a titolo di mantenimento per le figlie minori e )”, si dà atto che Persona_1 Persona_2 all'udienza di comparizione “a modifica dell'accordo, entrambi i coniugi concordano di prevedere quale mantenimento per le figlie a carico del Sig. Pt_1 la somma complessiva di € 250,00 e non di € 300,00 come previsto nel ricorso depositato”.
“La somma sopra menzionata verrà aggiornata annualmente in base all'indice di aumento del costo della vita accertato dall'ISTAT, senza necessità alcuna di espressa richiesta.
Il IG. provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie Pt_1 necessarie per la figlia, quali ad esempio quelle ludiche, didattiche, scolastiche, universitarie e di viaggio, mediche e sanitarie non coperte dal
S.S.N..Si precisa che ciascuna decisione riguardo la salute della figlia, gli studi, le attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché viaggi e soggiorni temporanei dovrà deve essere tra i genitori condivisa.
Art. 6) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento.
In ordine alla condizione economica e patrimoniale i Sigg.ri e Parte_1
sono attualmente disoccupati e non possiedono nulla. Controparte_1
Ciascun coniuge rinuncia all'assegno di mantenimento reciprocamente.
Art. 7) I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Art. 8) le parti applicheranno patti e condizioni contenuti nel presente ricorso sin dalla di sottoscrizione e, dunque, a prescindere dal momento della comparazione innanzi al Presidente del Tribunale”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio
3 di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 4, P. 1, Anno 2014) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/3/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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