Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 13 dicembre 2024 ha pronunciato all'esito della precisazione delle conclusioni la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2488/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
Parte_1
(avv. Cristiano Pennacchia) appellante contro e per essa, quale mandataria, , in persona dei rispettivi legali Controparte_1 CP_2 rappresentanti pro tempore
(avv. Vincenzo Manciocchi) appellata
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 508/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 756/2020 R.G., pubblicata in data 9.03.2021.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Latina, la , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, deducendo la responsabilità dell'Istituto Bancario citato, in quanto del tutto illegittimamente aveva iscritto ipoteca giudiziale su una serie di beni immobili (terreni e fabbricati) di sua proprietà, aventi un valore di gran lunga superiore al credito di cui al decreto ingiuntivo emesso, immediatamente esecutivo (e poi sospeso). Deduceva che tale responsabilità era vieppiù grave, laddove dovesse considerarsi che la banca si era anche rifiutata di addivenire ad una soluzione bonaria che avrebbe evitato l'introduzione del giudizio. Allegava i pregiudizi che aveva subito e stava subendo in forza della illegittima iscrizione ipotecaria e che la banca, tenuto conto del suo ruolo professionale e del suo cd. status di banchiere, avrebbe dovuto attenersi ad un canone di diligenza speciale valutabile alla stregua dell'art. 1176, comma 2, c.c.. Esponeva, più nello specifico, che la con ricorso del 27.07.2016 aveva chiesto al Tribunale Controparte_3 di Latina un decreto ingiuntivo per euro 262.632,09 nei confronti della DI DA RL in liquidazione, quale asserito saldo debitore del c/corrente ordinario di corrispondenza n. 2417.32,
480.000,00. Concludeva in tali termini: di accertare e dichiarare la responsabilità della banca convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., relativamente all'iscrizione ipotecaria eseguita giudizialmente il
27.12.2016 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Latina, Servizio di Pubblicità
Immobiliare (registrata ai nn. 27691 RG e 4695 RP), a causa della sproporzione tra il valore dei beni ipotecati e il credito vantato dalla banca;
in virtù di ciò, di disporre la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 2884 c.c., con esonero di responsabilità per il Direttore dell'Ufficio competente;
di condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali CP_3 derivanti dall'iscrizione ipotecaria, compresi il danno da perdita di chance e il danno esistenziale, e alle spese e agli onorari di causa, con distrazione degli stessi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva e per essa, quale mandataria, - a seguito dell'intervenuta Controparte_1 CP_2 cessione dei crediti in blocco conclusasi con la in data Controparte_3
20.12.2017 ai sensi della L. n. 130/1999 c.d. sulla cartolarizzazione -, eccependo l'infondatezza della domanda attorea, anche per l'insussistenza di prova in ordine alla condotta illecita, ai danni e al nesso eziologico. Concludeva, quindi, per la reiezione della stessa, perché inammissibile, improponibile ed infondata.
In data 16.09.2020, il sig. depositava note di trattazione scritta nelle quali, in via Parte_1 preliminare, sollevava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della società Controparte_1
Tale eccezione si fondava sull'asserita mancanza di prova, da parte della medesima società, sia
[...] dell'intervenuta cessione del credito da parte della sia Controparte_3 dell'effettiva inclusione del credito oggetto di causa nell'ambito di tale cessione. A tale eccezione la replicava mediante la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., contestando Controparte_1 le argomentazioni avanzate dal sig. . PT
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- rigetta le domande proposte da , Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite a favore della convenuta che liquida in € Parte_1
1.000,00 per la fase studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria e €
1.500,00 per la fase decisoria, oltre a IVA, spese generali e CPA”.
§ 2. – Il Tribunale, preliminarmente, riconosceva la legittimazione passiva di Controparte_1 cessionaria dei crediti originariamente vantati dalla . La Controparte_3 cessione in blocco dei crediti era stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Bancario (TUB). Tale pubblicazione introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione, rendendola opponibile ai debitori. Con riferimento all'ipoteca giudiziale oggetto di contestazione da parte dell'attore, rilevava che la stessa era stata iscritta sui beni di PT
in quanto costituita a garanzia del credito scaturente dal decreto ingiuntivo n. 2245/2016,
[...] emesso dal Tribunale di Latina in data 14.11.2016 e dichiarato provvisoriamente esecutivo. In particolare, il giudice del procedimento monitorio aveva ingiunto alla DI DA RL e a PT
, quali coobbligati in solido, il pagamento della somma di € 262.632,09, oltre agli interessi e
[...] alle spese del procedimento. Il Tribunale di Latina, dunque, considerava l'ipoteca giudiziale legittimamente iscritta in base agli artt. 642, 649 e 655 c.p.c. e sottolineava che, fino alla sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la banca aveva il diritto di agire con l'iscrizione ipotecaria. In particolare, stabiliva che: - la sospensione del decreto ingiuntivo successiva all'iscrizione ipotecaria non determina automaticamente l'obbligo di cancellazione dell'ipoteca, ma tale garanzia rimane valida sino alla definizione del giudizio di opposizione;
- il fatto che l'ipoteca non fosse concretamente utilizzabile nel periodo della sospensione non comprometteva la sua legittimità iniziale.
In merito alla sproporzione tra il valore dell'ipoteca e l'importo del credito garantito, il Tribunale citava la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'iscrizione di un'ipoteca sproporzionata può comportare una responsabilità ex art. 96, comma 2, c.p.c., se si dimostra l'assenza di normale diligenza del creditore e l'inesistenza del diritto a garantire il credito. Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale riteneva che l'iscrizione fosse giustificata dal titolo esecutivo e che non vi fosse alcuna violazione dei parametri normativi (artt. 2875 e 2876 c.c.). Per tali motivi, anche la domanda di risarcimento danni avanzata da veniva respinta. In particolare, il Giudice rimarcava il Parte_1 principio secondo cui il danno risarcibile non può essere identificato con il mero evento lesivo (danno- evento). È necessario dimostrare un danno concreto e specifico (danno-conseguenza), secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr. SS.UU. n. 26972/2008). Al contrario, PT
aveva richiesto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, inclusi quelli
[...] esistenziali, senza indicare in modo analitico le singole voci di danno o fornire prove documentali.
La richiesta veniva, quindi, ritenuta del tutto generica e non supportata da elementi probatori. Il Giudice affermava che, in assenza di una lesione concreta e accertata di diritti inviolabili della persona, non è possibile riconoscere un risarcimento per disagio, ansia o simili condizioni, soprattutto se si considera che il danno non patrimoniale non è un danno risarcibile in re ipsa.
§ 3 – Con atto di appello contenente due motivi, ha impugnato la sentenza emessa Parte_1 dal Tribunale di Latina, chiedendone la riforma e la sospensione della sua efficacia esecutiva, in merito alla liquidazione delle spese, e domandando: - di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società (e della in quanto mandataria); di Controparte_1 CP_2 accertare e dichiarare la contumacia di nel giudizio di primo Controparte_3 grado;
- di accertare la responsabilità della in relazione Controparte_3 all'iscrizione ipotecaria giudiziale del 27.12.2016, avvenuta presso l'Agenzia delle Entrate di Latina, e di dichiarare tale iscrizione eccedente il valore del credito per cui era stata disposta;
- di conseguenza, di condannare la banca a cancellare la parte eccedente dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 2884 c.c., e di esonerare il Direttore dell'Ufficio competente da ogni responsabilità; - inoltre, di condannare la al risarcimento dei danni, da liquidarsi d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, primo CP_3 comma, c.p.c.; - infine, di condannare la alla rifusione delle spese e degli onorari di primo e CP_3 secondo grado, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- in via istruttoria, di ammettere una Consulenza Tecnica d'Ufficio per stimare i beni oggetto dell'ipoteca giudiziale iscritta. In data 14.04.2021 con comparsa di costituzione e risposta si è costituita e per Controparte_1 essa, quale mandataria, , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, CP_2 chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, di rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 508/2021 del Tribunale di Latina, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In data 8.10.2021, il Collegio, rilevato che, sulla base di una valutazione sommaria, non emergono elementi tali da far ritenere evidente l'esistenza di vizi nella sentenza impugnata e che la parte istante non ha dedotto né dimostrato l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 13.12.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.. § 4 – Anzitutto, vanno disattese le eccezioni, formulate in via preliminare dall'appellata, di inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., giacché l'appellante, nell'atto di citazione, ha indicato in modo sufficientemente dettagliato i capi della sentenza che ha ritenuto di censurare, le ragioni di tali censure e le conseguenze delle stesse. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né l'osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il Giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi da parte appellata.
Quanto, poi, all'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., la stessa risulta assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr.
Cass. n. 37272/2021).
§ 5 – L'appello è articolato in due motivi.
§ 5.1. – Con il primo motivo l'appellante lamenta l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva della quale cessionaria della Controparte_1 convenuta . Controparte_3
Parte appellante contesta il difetto di legittimazione passiva della e della Controparte_1 CP_2
, argomentando che, secondo consolidata giurisprudenza, la mera pubblicazione in Gazzetta
[...] Ufficiale non è sufficiente a dimostrare l'avvenuto trasferimento del credito, avendo solo una funzione pubblicitaria per informare il debitore della cessione e consentire un pagamento liberatorio
(art. 1264 c.c.), ma non provando l'esistenza del contratto di cessione. L'appellante afferma che la giurisprudenza di legittimità e di merito richiedono, invece, la produzione del contratto di cessione per dimostrare il trasferimento del credito. Diversamente, il Tribunale di Latina ha ritenuto provata la legittimazione della sulla base della pubblicazione in G.U. e della visura storica. CP_1
Dunque, non solo non avrebbe tenuto conto della distinzione tra la pubblicazione in G.U. e gli effetti traslativi del contratto di cessione, ma avrebbe anche omesso di esaminare i principi giurisprudenziali richiamati, secondo cui il cessionario di un credito deve dimostrare l'esistenza del negozio traslativo, fornendo una motivazione insufficiente e apodittica, in contrasto con l'art. 111 della Costituzione e l'art. 112 c.p.c.. Di conseguenza, stante la mancata produzione del contratto di cessione, parte appellante ritiene che occorrerebbe accertare il difetto di legittimazione passiva della CP_1
e della , in qualità di mandataria, e dichiarare la contumacia della CP_2 Controparte_3
nel giudizio di primo grado, quale parte legittimata al contraddittorio.
[...]
§ 5.1.1. – Il motivo è infondato.
È vero che la cessione del credito cui si riferiscono le contestate iscrizioni ipotecarie ha determinato una successione a titolo particolare nel diritto controverso, sicché la costituzione della cessionaria nel giudizio di primo grado era qualificabile come atto di intervento del Controparte_1 successore a titolo particolare ex art.111 comma 3 c.p.c., mentre Controparte_3 manteneva la posizione processuale di convenuta, contumace in quanto non costituita. Tuttavia,
[...] dato che la sentenza è stata pronunciata unicamente nei confronti di qualificata Controparte_1 come “convenuta”, e che nei confronti della stessa, rimasta inerte dopo la pronuncia e non citata nel giudizio d'appello, nessuna delle parti ha reclamato l'integrazione del contradditorio in questo grado, si ritiene che si sia formato il giudicato sull'estromissione ex art.111 comma 3 c.p.c. implicitamente disposta dal tribunale.
Sulla contestazione della cessione del credito a occorre ricordare che, in caso Controparte_1 di cessione di crediti in blocco, l'art. 58 TUB consente al cessionario di assolvere la formalità di cui all'art.1264 c.c. tramite la pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, esonerandolo dalla notifica individuale al singolo debitore ceduto (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 4334/2020). Pertanto, è vero che la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa. Tuttavia, considerato che la comunicazione ex art.1264 c.c. ha l'unica finalità di precludere l'efficacia liberatoria di un pagamento al cedente, il debitore ceduto, una volta ricevuta la comunicazione, è legittimato a indagare sull'esistenza e sull'astratta validità della cessione esclusivamente al fine di (e nei limiti in cui ciò valga a) evitare un duplice pagamento, evenienza che nella fattispecie nemmeno si profila, dato che in questo giudizio non ha azionato il credito invia riconvenzionale, ma si limita Controparte_1 a resistere alla domanda di cancellazione dell'ipoteca proposta dal debitore. Fatta questa necessaria premessa, si rileva che la contestazione dell'esistenza della cessione sollevata dal debitore ceduto in questo giudizio è del tutto generica, non avendo egli contestato l'inclusione del proprio debito tra quelli oggetto della cessione pubblicata nella G.U., considerato anche che, nell'avviso pubblicato nella G.U., è indicato che “i dati indicativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto” (cfr. GU 23.12.2017, depositata con comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado).
Pertanto, in assenza di specifiche e motivate contestazioni del debitore ceduto sull'inclusione del suo debito tra quelli oggetto della cessione pubblicata nella G.U. e, tantomeno, di specifiche allegazioni atte a porre in dubbio l'esistenza o la validità formale della cessione, si ritiene che Controparte_1 abbia assolto l'onere della prova della propria legittimazione sostanziale.
[...]
§ 5.2. – Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria eseguita “a tappeto” dalla Controparte_3
il 27.12.2016 ai nn. 27691/4695 sui beni immobili dell'appellante, nonché dell'erronea
[...] interpretazione dell'art. 96 comma 2 c.p.c. e, in ogni caso, della mancata applicazione del primo comma del medesimo articolo. L'appellante sostiene che l'ipoteca riguarda beni di valore di gran lunga superiore al credito garantito, come dimostrato dalla perizia di parte prodotta nel giudizio. Inoltre, afferma di aver cercato inutilmente una soluzione stragiudiziale, chiedendo alla di ridurre l'ipoteca in proporzione al CP_3 credito effettivo. Contesta la decisione del Giudice che ha rigettato l'istanza di cancellazione dell'ipoteca giudiziale, ritenendo che l'iscrizione fosse legittima in quanto basata su un decreto ingiuntivo, e che ha interpretato l'art. 96 c.p.c. come applicabile solo in caso di inesistenza totale del diritto del creditore, non considerando la sproporzione tra il credito e il valore dei beni ipotecati. Tale impostazione, secondo l'appellante, sarebbe errata e porterebbe ad un abuso del diritto, consentendo al creditore di paralizzare l'intero patrimonio del debitore anche per crediti di modesta entità.
L'appellante richiama giurisprudenza della Cassazione, secondo cui l'abuso del diritto può configurarsi anche in caso di sproporzione tra il valore dell'ipoteca e il credito, violando i principi di buona fede, correttezza e giusto processo. L'art. 96 c.p.c., che disciplina la responsabilità per lite temeraria, non richiede necessariamente l'inesistenza totale del diritto, potendo riguardare anche ipotesi di inesistenza parziale, come l'eccesso del valore dei beni ipotecati rispetto al credito. Inoltre,
l'appellante evidenzia che il Tribunale avrebbe valutato solo la responsabilità della banca ai sensi del secondo comma dell'art. 96 c.p.c., omettendo di considerare la responsabilità per malafede o colpa grave di cui al primo comma, nonostante la banca avesse ignorato richieste stragiudiziali di riduzione dell'ipoteca e resistito in giudizio senza contestare la sproporzione tra credito e beni ipotecati.
§ 5.2. 1. – Il motivo è inammissibile.
Parte appellante, nel giudizio di primo grado, richiedeva, sul presupposto dell'accertata responsabilità della per l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale eccessiva rispetto al credito da essa vantato, la CP_3 condanna della banca alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria e al risarcimento dei danni conseguenti. Nel giudizio di appello, invece, la domanda è volta a ottenere una condanna dell'appellata a cancellare l'iscrizione ipotecaria per la parte eccedente il valore del credito.
In disparte il rilievo che in entrambe le domande è contenuto il riferimento all'art.2884 c.c. (“cancellazione ordinata con sentenza”), dunque a un ordine di cancellazione dell'ipoteca che è cosa diversa dalla condanna del creditore a cancellarla, occorre evidenziare che la legge non prevede una cancellazione parziale dell'ipoteca, ma la riduzione, che si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni (art.2872 c.c.). Pertanto, la domanda proposta in questo grado deve essere interpretata come domanda di riduzione dell'ipoteca ed è diversa da quella proposta nel giudizio di primo grado, quindi è inammissibile per violazione divieto di nova in appello ex art.345 c.c., non potendo essere intesa, stante la diversità degli istituti della riduzione e della cancellazione, come domanda già contenuta in quella originaria. È infatti pur vero che spetta al Giudice il potere di interpretare e qualificare la domanda, nonché di individuare l'esatta natura dell'azione e porre a base della pronuncia adottata anche considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma tale potere è comunque soggetto al limite della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di pronunciarsi su un'azione diversa da quella proposta (cfr. Cass. n. 26999/05 n. 15383/2010; n. 20932/2019; Cass. n. 13602/2019). Si rileva, inoltre, un ulteriore motivo di inammissibilità della domanda, per carenza delle allegazioni in fatto, non avendo l'attore, oggi appellante, addotto, a sostegno della pretesa cancellazione dell'ipoteca domandata nel giudizio di primo grado, la misura della differenza rilevante ex art.2874 c.c. tra il valore dei beni compresi nell'iscrizione e il valore della cautela. Tale carente allegazione, nel primo grado di giudizio, era coerente con la domanda di cancellazione tout court dell'ipoteca, dunque conferma la diversità di tale domanda rispetto a quella proposta in appello, mentre nel presente grado di giudizio determina nullità della domanda di riduzione dell'ipoteca per indeterminatezza delle ragioni di fatto a essa sottese.
§ 6. – L'appello, pertanto, deve essere rigettato e, in applicazione del principio di soccombenza, l'appellante deve essere condannato a rifondere all'appellata le spese processuali del presente giudizio, liquidate per compensi secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55/14, modificata dal D.M. n. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 8.469,00 oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Latina n. 508/2021, pubblicata il 9.03.2021, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna il sig. a rifondere a e per essa, quale mandataria, Parte_1 Controparte_1
, le spese processuali del giudizio di appello, che liquida in € 8.469,00 per CP_2 compensi, oltre a spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, 16 aprile 2024.
Il presidente est.
Antonella Izzo