Ordinanza collegiale 30 giugno 2021
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01082/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da IND.ECO s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Montanaro e Giampaolo Torselli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Latina, via G. Garibaldi 38;
contro
Comune di Latina, in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Cavalcanti dell’avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Latina, viale IV novembre 25;
Provincia di Latina, in persona del presidente p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Carla Vani e Giulio Tatarelli del settore avvocatura dell’ente, presso i cui uffici è domiciliata in Latina, via A. Costa 1;
Regione Lazio, in persona del presidente della giunta p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Teresa Chieppa dell’avvocatura dell’ente, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via M. Colonna 27;
ARPA Lazio, in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
ASL di Latina, in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
nei confronti
Ecoambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Abbamonte e Luigi Marino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Latina, viale dello Statuto 24;
per l’annullamento
- quanto all’atto introduttivo del giudizio:
1) della determinazione dirigenziale del Comune di Latina n. 38, r.g. 205, del 7 febbraio 2014, notificata il successivo giorno 17, avente ad oggetto il procedimento di bonifica del sito unico della discarica di BO LO e, in particolare, l’approvazione di una variante al progetto integrato di bonifica, nei limiti indicati in ricorso;
2) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti inclusi i verbali delle riunioni della conferenza di servizi, le cui risultanze sono state approvate con la determinazione in oggetto, tenutesi in data: 20 giugno 2013, 19 luglio 2013, 20 novembre 2013, 29 novembre 2013, 11 dicembre 2013, 8 gennaio 2014 e 17 gennaio 2014, nei limiti indicati in ricorso;
- quanto ai motivi aggiunti:
3) del verbale della conferenza dei servizi del 3 novembre 2014 e della relazione conclusiva presentata in tale occasione da ARPA Lazio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Latina, della Provincia di Latina, della Regione Lazio e di Ecoambiente s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IO NO e sentiti per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Riferisce IND.ECO s.r.l. di gestire una discarica per rifiuti urbani e speciali assimilabili (in particolare, gli invasi B2, S4, S5 e S6) in Latina, BO LO, collocata in una più ampia area in cui sono presenti anche altri impianti di interramento di rifiuti realizzati e gestiti da Ecoambiente s.r.l. ed Ecotecna s.r.l. Detta zona è stata interessata nel tempo da fenomeni di inquinamento specialmente delle acque sotterranee, che hanno richiesto interventi di bonifica. In particolare, questi ultimi sono stati disposti sulla base del presupposto dell’unitarietà del sito e dell’impossibilità di distinguere le posizioni e le responsabilità dei diversi operatori ivi presenti e, quindi, sono stati ordinati anche nei confronti dell’odierna ricorrente, giuste ordinanze del Sindaco di Latina n. 11/AMB del 20 maggio 2005 e n. 18/AMB del 22 giugno 2005, adottate ai sensi dell’art. 17, d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471. I provvedimenti in parola sono stati, quindi, impugnati da IND.ECO s.r.l. con il ricorso n.r.g. 7820 del 2005, iscritto innanzi alla sede di Roma di questo tribunale.
Nonostante il ricorso proposto, IND.ECO s.r.l. ha comunque posto in essere le misure richiestele, presentando un piano di monitoraggio, un piano di caratterizzazione e un documento di analisi del rischio, ai sensi delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. La conferenza di servizi appositamente convocata nell’ambito del suddetto procedimento di bonifica, quindi, con verbale del 4 febbraio 2008 ha approvato le risultanze di un documento predisposto da ARPA Lazio che chiede ai “ soggetti obbligati ”, individuati nelle società che esercitano o hanno esercitato a BO LO attività di smaltimento di rifiuti, la presentazione di un progetto operativo degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e, se necessario, di riparazione o ripristino ambientale. Tale decisione è stata gravata da IND.ECO s.r.l. con ricorso iscritto al n.r.g. 733 del 2008 di questa sezione staccata, previa trasmissione dello stesso ex art. 32, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, a cura del Presidente del TAR del Lazio.
Al citato verbale del 4 febbraio 2008 ha fatto seguito la determinazione dirigenziale n. 64 dell’8 aprile 2008, con la quale il Comune di Latina, preso atto degli esiti della conferenza di servizi, ha ordinato ai suddetti soggetti obbligati, tra i quali IND.ECO s.r.l., la presentazione entro il 4 agosto 2008 di un progetto operativo degli interventi di bonifica o messa in sicurezza “ univoco per l’intero sito del complesso dei bacini di discarica ” e, ove necessario, delle ulteriori misure di riparazione o ripristino ambientale. Il provvedimento in parola è stato, quindi, impugnato dall’odierna ricorrente innanzi a questa sezione staccata con il ricorso allibrato al n.r.g. 937 del 2008, sempre previa trasmissione da parte del Presidente del TAR del Lazio.
Con determinazione dirigenziale municipale n. 76, r.g. 913, del 19 maggio 2009, poi, sono stati approvati i verbali della conferenza di servizi del 3 novembre 2008, 4 e 12 dicembre 2008 ed il progetto per la bonifica dell’area di BO LO presentato da Ecoambiente s.r.l. Il provvedimento in discorso è stato anche esso impugnato da IND.ECO s.r.l. con il ricorso iscritto al n.r.g. 768 del 2009.
Infine, con nota prot. n. 98573 del 24 luglio 2013 il Comune di Latina, facendo seguito alla riunione tecnica del 10 luglio 2013, ha invitato IND.ECO s.r.l. a: a) procedere alla rimozione della vasca attrezzata realizzata nell’ambito degli allestimenti di cantiere per il deposito temporaneo di rifiuti, ai fini dell’indagine diretta all’individuazione delle anomalie magnetiche della discarica SO; b) presentare, unitamente a Ecoambiente s.r.l., entro il 16 settembre 2013, gli aggiornamenti degli elaborati progettuali dell’intervento di bonifica rappresentativi della rimodulazione delle attività e del nuovo cronoprogramma. Anche la suddetta nota del 24 luglio 2013, oltre agli atti presupposti, è stata impugnata da IND.ECO s.r.l. mediante il ricorso n.r.g. 738 del 2013.
Il ricorso n.r.g. 7820 del 2005 è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sez. II- ter , 11 luglio 2013 n. 6953. In particolare, è stato a tal fine valorizzato il sopravvenire della citata determinazione dirigenziale del 19 maggio 2009, sul presupposto che non è stata impugnata, la quale ha recepito le conclusioni della conferenza di servizi circa il progetto integrato di bonifica dell’area delle discariche di BO LO, coinvolgente anche la posizione di IND.ECO s.r.l., ed ha approvato il relativo intervento di riqualificazione e messa in sicurezza che è stato proposto da Ecoambiente s.r.l. e che è stato formulato considerando unitariamente tutta l’area, inclusi i bacini gestiti da IND.ECO s.r.l. La citata sentenza dell’11 luglio 2013 è stata appellata dall’odierna ricorrente innanzi al Consiglio di Stato con ricorso n.r.g. 2048 del 2014, ritenendosi erronea la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado.
Con determinazione dirigenziale municipale n. 38, r.g. 205, del 7 febbraio 2014, notificata il successivo giorno 17, è stata approvata una variante al progetto integrato di bonifica del sito unico della discarica di BO LO.
Pur affermando che alcun elemento di quest’ultimo provvedimento sembri riguardarla direttamente, IND.ECO s.r.l., opponendosi alla sottintesa rappresentazione del sito de quo come unico, con ricorso avviato per la notifica il 9 aprile 2014 e depositato il 2 maggio 2014, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 102 e 191 TFUE, 3, 7, 10, l. 7 agosto 1990 n. 241, 3- sexies , 239, 242, 244 e 245, d.lgs. n. 152 del 2006, del principio “ chi inquina paga ”, oltre ad eccesso di potere, perché l’onere di bonifica del suolo inquinato grava soltanto sul responsabile del fatto e, nella specie, la responsabilità della ricorrente non è mai stata dimostrata a cura dell’amministrazione procedente, che ha agito sulla base di una tautologica impossibilità di ricostruire analiticamente i fatti ed in applicazione del teorema del c.d. sito unico, che ha chiamato in corresponsabilità oggettiva tutti gli operatori ivi presenti;
II) violazione degli artt. 242, 244, 245, 250 e 253, d.lgs. n. 152 cit., oltre ad eccesso di potere, dato che il provvedimento gravato è stato (incomprensibilmente) notificato (anche) alla ricorrente, proprietaria dell’area inquinata, sebbene tale adempimento sia previsto dalla legge solo in caso di ordinanza emessa a carico del responsabile al fine di precostituire gli estremi per l’apposizione dell’onere reale, nel caso in cui il responsabile non adempia.
Si è costituita in giudizio con memoria di puro stile Ecoambiente s.r.l.
In pendenza del giudizio, i ricorsi n.r.g. 733 e 937 del 2008, 768 del 2009 e 738 del 2013 sono stati tutti definiti da questa sezione staccata con sentenza 23 maggio 2014 n. 375 la quale, nel dichiarare inammissibile il primo (n.r.g. 733 del 2008) – perché gli atti oggetto di impugnazione non sono provvedimenti amministrativi ma atti endoprocedimentali, come tali inidonei a ledere autonomamente situazioni soggettive dei privati – ha invece accolto tutti gli altri. In particolare, questo tribunale ha escluso che l’amministrazione abbia dimostrato la responsabilità di IND.ECO s.r.l. per il fenomeno di inquinamento presente nella zona delle discariche di BO LO, con susseguente illegittimità dell’ordine rivoltole di procedere alla relativa bonifica. La citata sentenza del 23 maggio 2014 è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato dal Comune di Latina con ricorso n.r.g. 966 del 2015.
Si è costituita anche la Provincia di Latina, che ha concluso per l’imputabilità dell’inquinamento del sito sia a Ecoambiente s.r.l. che a IND.ECO s.r.l. e, quindi, per il rigetto del gravame.
Si è, altresì, costituito il Comune di Latina, il quale ha evidenziato l’inammissibilità del presente ricorso per essere stato interposto nei confronti di un atto che rimodula semplicemente dal punto di vista temporale le attività disposte con la citata determinazione dirigenziale del 19 maggio 2009. Nel merito, poi, ha insistito per la corresponsabilità di IND.ECO s.r.l., rappresentando di aver proposto appello avverso la sentenza del 23 maggio 2014.
In data 3 novembre 2014 si è svolta una conferenza di servizi nell’ambito del procedimento di bonifica del sito di cui è causa, volta ad esaminare la relazione conclusiva presenta da ARPA Lazio con la collaborazione di ISPRA ed avente ad oggetto la definizione del modello idrologico dell’area adibita a discariche di BO LO e del tratto del fiume Astura ad essa prospiciente.
IND.ECO s.r.l., contestando la correttezza di alcuni contenuti del suddetto verbale, con atto di motivi aggiunti avviato per la notifica il 23 dicembre 2014 e depositato il 27 gennaio 2015, lo ha gravato lamentando i seguenti vizi di legittimità:
I) violazione degli artt. 102 e 191 TFUE, 3, 7, 10, l. n. 241 del 1990, 3- sexies , 239, 242, 244 e 245, d.lgs. n. 152 cit., del principio “ chi inquina paga ”, oltre ad eccesso di potere, perché lo studio de quo , pur non avendo come scopo e contenuto l’individuazione della cause dei fenomeni di inquinamento del sito e le relative responsabilità, afferma impropriamente che “ tutti gli invasi e le attività sono interessate dalla contaminazione ”, che “ corra l’obbligo alle ditte di intervenire con misure di messa in sicurezza e/o bonifica delle acque sotterranee ”, entrando in profili esulanti dal mandato scientifico ricevuto e, oltretutto, senza tenere conto della citata sentenza di primo grado del 23 maggio 2014;
II) violazione dell’art. 240, d.lgs. n. 152 cit., dato che il verbale afferma che la bonifica del sito costituirebbe condizione per il rilascio di “ nuovi ampliamenti e nuovi interventi ”, mentre nessuna norma giuridica prevede una simile restrizione.
Si è costituita con memoria di puro stile la Regione Lazio.
Si è costituita sui motivi aggiunti la Provincia di Latina, che ne ha eccepito l’inammissibilità per essere stati proposti nei confronti di un atto endoprocedimentale privo di efficacia autonomamente lesiva, posto che il verbale si limiterebbe a prendere atto di un’attività tecnico-scientifica svolta dagli enti preposti. Nel merito, poi, ha rivendicato la correttezza delle affermazioni contestate da IND.ECO s.r.l. e, in definitiva, la sua corresponsabilità nella causazione dell’inquinamento in questione.
Ecoambiente s.r.l. ha domandato la trattazione congiunta del ricorso all’esame con quelli allibrati al n.r.g. 284 del 2014 (concernente la medesima determinazione dirigenziale municipale del 7 febbraio 2014 oggetto del presente giudizio) ed al n.r.g. 133 del 2020 (interposto nei confronti del verbale della conferenza di servizi tenutosi il 12 dicembre 2019), rilevandone la connessione oggettiva e soggettiva.
IND.ECO s.r.l., invece, ha sottolineato l’importanza della citata sentenza del 23 maggio 2014, la quale ha esaminato la legittimità degli atti principali della procedura di bonifica del sito di BO LO ed ha riconosciuto la fondatezza delle principali censure da essa mosse, determinando così l’esito del presente ricorso, dato che ha annullato taluni provvedimenti presupposti ed ha accolto le censure riproposte in questa sede. Ha, quindi, evidenziato che le conclusioni in essa raggiunte sarebbero state confermate dalla successiva sentenza di questa sezione staccata 22 gennaio 2015 n. 69, emessa in sede di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, nella quale si afferma che non può addossarsi alla ricorrente alcuna conseguenza negativa per l’inottemperanza di Ecoambiente s.r.l. agli obblighi di bonifica.
Il Comune di Latina ha, quindi, segnalato l’opportunità di attendere l’esito dei giudizi di impugnazione in corso avverso la citata sentenza del 23 maggio 2014 (appello n.r.g. 966 del 2015), che ha escluso la responsabilità della ricorrente rispetto agli obblighi di bonifica del sito, ed avverso l’ulteriore decisione di prime cure dell’11 luglio 2013 (appello n.r.g. 2048 del 2014).
Nelle more della celebrazione del giudizio, i ricorsi n.r.g. 284 del 2014 e 133 del 2020, per i quali Ecoambiente s.r.l. ha chiesto il simultaneus processus , sono stati definiti con sentenza di questa sezione staccata 28 giugno 2021 n. 409, che li ha dichiarati in parte inammissibili ed in parte infondati. Detta decisione è stata oggetto dell’appello allibrato al n.r.g. 329 del 2022.
Con ordinanza 30 giugno 2021 n. 431, quindi, questo tribunale ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 39 cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ., stante la rilevanza della più volte citata sentenza del 23 maggio 2014 e, quindi, della relativa impugnazione davanti al giudice di grado superiore.
I ricorsi n.r.g. 2048 del 2014 e 966 del 2015 sono stati definiti dal Consiglio di Stato, sezione, V, con sentenza 29 dicembre 2021 n. 8702 nel senso di: a) accogliere l’appello proposto da IND.ECO s.r.l. avverso la sentenza TAR Lazio, Roma, sez. II- ter , 29 maggio 2013 n. 6953 e, per l’effetto, in riforma della sentenza de qua , accogliere anche il ricorso di primo grado ed annullare le impugnate ordinanze sindacali del 20 maggio 2005 e del 22 giugno 2005; b) respingere l’appello del Comune di Latina nei confronti della sentenza TAR Lazio, Latina, sez. I, 23 maggio 2014 n. 375 e, quindi, confermare la decisione impugnata, con l’ulteriore conseguente improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’appello incidentale proposto da IND.ECO s.r.l.
Parte ricorrente, quindi, ha presentato rituale istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 80 cod. proc. amm.
Per quanto di interesse nella presente sede processuale, si sottolinea che il giudice d’appello ha individuato la “ questione fondamentale (e comune ai due giudizi) ” nell’accertamento della responsabilità di IND.ECO s.r.l. rispetto alla causazione dell’inquinamento dell’area oggetto dei provvedimenti comunali che hanno ordinato la bonifica a carico della stessa società. Sul punto, il Consiglio di Stato ha richiamato la pertinente disciplina introdotta dal d.lgs. n. 152 cit., per la quale l’obbligo di bonifica “ è in capo al responsabile dell’inquinamento che le autorità amministrative hanno l’onere di individuare, attraverso una adeguata attività istruttoria e di accertamento ”; pertanto, nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari da parte di altri soggetti interessati, le opere di bonifica sono realizzate dalle amministrazioni competenti che, a fronte delle spese sostenute, si vedono riconosciuto un privilegio speciale immobiliare sul fondo (artt. 250 e 253, d.lgs. n. 152 cit.). Ha, poi, osservato che nel caso di specie il Comune di Latina non ha dimostrato la riconducibilità a IND.ECO s.r.l. dei fatti di inquinamento rilevati nell’area oggetto del progetto di bonifica sì che, “ in altri termini, non risulta provato il contributo all’inquinamento dell’area causalmente imputabile ” alla suddetta società, come richiesto dall’art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152 cit., che pone a carico dell’amministrazione, che adotti l’ordinanza di provvedere alla bonifica, la prova della identificazione del responsabile. Al riguardo ha ritenuto insufficiente il richiamo al documento predisposto da ARPA Lazio in vista della conferenza di servizi del 4 febbraio 2008, dato che esso non contiene una puntuale dimostrazione degli apporti all’inquinamento provenienti dalle aree del sito gestite da IND.ECO s.r.l. ma giunge ad affermare la responsabilità di questa “ in base […] alla direzione di falda ”, sull’assunto che essa “ nell’attraversare il corpo dell’intera discarica, si arricchisca degli inquinanti sopradetti ” e sul presupposto che il sito delle discariche di BO LO debba essere considerato “ come un sito unico ”. Ha così concluso che “ dal richiamato documento di ARPA Lazio, posto a base dei provvedimenti comunali impugnati, emerge come sia mancata una specifica attività di accertamento della riconducibilità delle fonti di inquinamento (anche) alla società IND.ECO ” .
In vista della discussione del merito del ricorso, IND.ECO s.r.l. ha sottolineato che per effetto della suddetta decisione del giudice di seconde cure è stata esclusa ogni sua responsabilità per gli obblighi di bonifica del sito di BO LO. Inoltre, ha fatto presente che, per effetto di una parallela vicenda giudiziaria, si è formato tra le parti un giudicato in ordine alla valutazione di legittimità dell’impugnata determinazione dirigenziale municipale del 7 febbraio 2014, dato che il citato appello n.r.g. 329 del 2022 è stato definito con sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, 7 febbraio 2025 n. 995, la quale ha ancora una volta confermato le (esclusive) responsabilità di Ecoambiente s.r.l. ai fini della bonifica de qua . Infine, ha tenuto a precisare ad abundantiam che la propria estraneità ai fatti è stata confermata anche dalla più recente attività svolta dall’ARPA, dalla quale si evince come tutte le procedure di bonifica siano ormai rivolte esclusivamente nei confronti di Ecoambiente s.r.l.
La Regione Lazio ha, dal canto suo, concluso per il rigetto del ricorso, sostenendo che l’accoglimento pregiudicherebbe eventuali successivi provvedimenti che dovessero essere adottati con riguardo alla bonifica di BO LO nell’ambito di una procedura ex art. 224, d.lgs. n. 152 cit., di competenza della Provincia di Latina, che sarebbe ancora in corso.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso integrato da motivi aggiunti è fondato, posto che, allo stato delle conoscenze scientifiche sulle quali si fondano gli atti impugnati nel presente giudizio, è da escludere, siccome non dimostrata, ogni responsabilità di IND.ECO s.r.l. nella causazione dell’inquinamento di cui è causa (Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2021 n. 8702; TAR Lazio, Latina, sez. I, 23 maggio 2014 n. 375).
2.1 Quanto al ricorso introduttivo, esso è stato interposto nei confronti di una determinazione dirigenziale comunale che ha approvato, da un lato, i verbali della conferenza di servizi convocata nell’ambito del procedimento di bonifica relativi alle riunioni del 20 giugno 2013, 19 luglio 2013, 20 novembre 2013, 29 novembre 2013, 8 gennaio 2014 e 17 gennaio 2014 e, dall’altro, il progetto integrato per la bonifica dell’area di BO LO, variante al progetto approvato, piano operativo fase 1, gennaio 2014, depositato da Ecoambiente s.r.l. con nota prot. n. 5090 del 13 gennaio 2014.
Il provvedimento de quo contempla una serie di prescrizioni relative ad attività di analisi preliminare, acquisizione di atti di assenso ed informazione dell’autorità ed è stato notificato anche a IND.ECO s.r.l.; sebbene l’atto non contenga esplicitamente alcuna prescrizione ad essa indirizzata, nel corpo testo, accanto all’esplicita qualificazione di Ecoambiente s.r.l. alla stregua di soggetto obbligato a procedere alla bonifica, sono contenuti vari riferimenti letterali alla presenza di più soggetti obbligati. Ciò, del resto, è coerente con il fatto che l’impostazione logica del procedimento de quo è stata, sin dalle ordinanze sindacali del 20 maggio 2005 e del 22 giugno 2005, quella dell’unicità del sito da decontaminare e della corresponsabilità dei vari operatori locali.
In conseguenza di quanto sopra, non può dubitarsi della sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale dell’odierna ricorrente a veder escludere che le prescrizioni ivi contenute possano considerarsi come rivolte anche nei suoi confronti. Ciò a maggior ragione ove si consideri che il Comune di Latina e la Provincia di Latina, nel prendere posizione sui fatti di causa, non solo non hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, rilevando che è stato rivolto nei confronti di un provvedimento i cui effetti si producono esclusivamente nella sfera giuridica di un terzo, ma hanno insistito per l’affermazione nel merito di una corresponsabilità di IND.ECO s.r.l. rispetto all’inquinamento dell’area delle discariche di BO LO. Il Comune di Latina addirittura nella comparsa di costituzione del 25 luglio 2014 ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso perché l’atto impugnato sarebbe soltanto la rimodulazione temporale di attività già prescritte anche a IND.ECO s.r.l. che è “ tra i soggetti obbligati alla bonifica ” (pag. 2).
Pertanto, alla luce delle conclusioni cui è giunta la citata sentenza del Consiglio di Stato del 29 dicembre 2021, che si impongono ipso iure nel presente giudizio, deve ritenersi che, in accoglimento del primo assorbente ordine di censure, il citato provvedimento del 7 febbraio 2014 e gli atti suoi presupposti siano illegittimi nella parte in cui non escludono che IND.ECO s.r.l. rientri tra i soggetti obbligati a procedere alla bonifica. Ciò in quanto, come già rilevato da questo tribunale e confermato dal giudice di secondo grado, il Comune di Latina non ha in alcun modo dimostrato, ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152 cit., la corresponsabilità di questa impresa nella causazione dell’inquinamento del sito.
2.2 Con i motivi aggiunti, invece, è stato impugnato il verbale della conferenza di servizi del 3 novembre 2014, avente ad oggetto l’esame e l’approvazione della relazione finale trasmessa da ARPA Lazio con nota prot. n. 77575 del 20 ottobre 2014.
Anche i motivi aggiunti sono fondati sotto l’assorbente primo motivo di impugnazione, non potendosi accogliere l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla Provincia di Latina, atteso che il verbale de quo , a ben vedere, non si limita a prendere asetticamente atto delle conclusioni di un organo tecnico ma esterna anche contenuti aventi valenza provvedimentale restrittiva per il futuro.
In tal senso, se è vero che la conferenza di servizi ha sottolineato la correttezza delle conclusioni dell’ARPA Lazio (pag. 160 della relazione) – per cui sussiste un obbligo per le “ ditte ” ( i.e. anche per IND.ECO s.r.l.) di intervenire con misure di messa in sicurezza operativa e bonifica delle acque sotterranee – è altrettanto vero che gli enti presenti alla riunione hanno convenuto sul fatto che “ la messa in sicurezza operativa sull’intera area è propedeutica […] per la prosecuzione delle attività di entrambe le società nonché per eventuali ampliamenti o autorizzazioni di nuove attività ”. Si tratta, quindi, di un orientamento senz’altro idoneo a pregiudicare direttamente la posizione di IND.ECO s.r.l., precludendole utilità future connesse alla propria attività imprenditoriale, tenuto conto che, come già detto, il Comune di Latina nel corso del giudizio ha costantemente rivendicato la correttezza della chiamata di tale impresa in corresponsabilità con Ecoambiente s.r.l. ai fini dell’esecuzione degli obblighi di bonifica del sito.
Pertanto, anche gli atti impugnati per motivi aggiunti vanno annullati nella parte in cui postulano una corresponsabilità di IND.ECO s.r.l. nella causazione del fenomeno di inquinamento de quo e, quindi, un suo obbligo di provvedere alla bonifica del sito sotto pena della preclusione ad ottenere ampliamenti della discarica o autorizzazioni di nuove attività.
3. – Il regime delle spese di giudizio segue la soccombenza ed è liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti dell’interesse azionato.
Condanna il Comune di Latina al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che sono liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato; compensa le spese con la controinteressata e con le altre pubbliche amministrazioni costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LA LA, Presidente
IO NO, Primo Referendario, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NO | LA LA |
IL SEGRETARIO