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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 16/01/2014, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00015/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01870/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1870 del 2013, proposto da:
--OMISSIS--, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro De Matteis, Maria Grazia Meneleo, con domicilio eletto presso RA AN in Venezia, San Polo, 1543;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Aeronautica Militare Direzione Per L'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di cui al foglio n. prot. M. D. ARM004.0041530.13/09/2013DIP/UCGC/4 ed allegata nota, con cui l'Aereonautica Militare - D.I.P.M.A. negava l'assegnazione temporanea ai sensi del paragrafo D) punto 4) della Direttiva D.I.P.M.A. UD 001/2012 ... stante la presenza in loco di altri familiari della persona diversamente abile, quali la consorte ed i figli; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto
che il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda di trasferimento riproposta dall’odierno ricorrente (senza allegare fatti nuovi) con istanza 10.7.2013 si giustifica con la considerazione che poco prima, con provvedimento del 26.4.2013, la stessa Amministrazione aveva già respinto, per insussistenza dei presupposti di legge, analoga richiesta, e l’istante vi aveva prestato acquiescenza: nessun obbligo, pertanto, sussisteva nel caso di specie di provvedere sulla predetta domanda;
che, conseguentemente, il ricorso appare inammissibile nella parte in cui rivendica il diritto al trasferimento ex art. 33, V comma della legge n. 104/1992;
che, quanto alla domanda di assegnazione temporanea (180 gg.), comparati gli opposti interessi, appare allo stato prevalente quello dell’odierno ricorrente a prestare assistenza al parente portatore di handicap;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate della presenta fase del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2014
IL SEGRETARIO