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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/10/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 593/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 593/2024
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10
RICORRENTI contro
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 07/10/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. per le parti ricorrenti;
Nessuno è presente per parte resistente che, stante la regolarità della notifica, su richiesta di parte ricorrente viene dunque dichiarata contumace.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 8 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 593/2024 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), ( ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
( ), ( ),
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
( , Parte_8 C.F._8 Parte_9
( ), ( ) rappresentati e difesi dagli C.F._9 Parte_10 C.F._10
avv.ti MALTONI LISA E DONINI ALBERTO;
RICORRENTI contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; pagina 3 di 8 o s s e r v a
1.
I ricorrenti chiedono l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a 2019/2020,
[...] Parte_2
2020/2021 quanto a 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a Parte_3
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a 2021/2022, Parte_4 Parte_5
2022/2023, 2023/2024 quanto a 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a Parte_6 [...]
2022/2023, 2023/2024 quanto a 2020/2021, 2021/2022, Parte_7 Parte_8
2022/2023 quanto a , 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a Parte_9 Parte_10
così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del
[...]
alla corresponsione di € 2.000,00 in favore di € 2.000,00 in favore di Controparte_1 Parte_1
€ 1.000,00 in favore di , € 2.000,00 in favore di € Parte_2 Parte_3 Parte_4
1.500,00 in favore di , € 1.500,00 in favore di € 1.500,00 in favore di Parte_5 Parte_6 [...]
€ 1.000,00 in favore di € 1.500,00 in favore di Parte_7 Parte_8 [...]
ed € 1.500,00 in favore di oltre interessi legali dalla maturazione del Parte_9 Parte_10
credito sino al saldo.
Nessuno si è costituito per parte resistente che all'udienza del 07/10/2025 è stata dunque dichiarata contumace.
Istruita tramite le produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza la causa è stata discussa e posta in decisione.
2.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si rileva che sulla questione oggetto del presente giudizio si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023, a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. pagina 4 di 8 sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto.
La definizione della presente controversia non può che attenersi ai principi di diritti enunciati dai
Giudici di Legittimità, che in particolare hanno affermato:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati pagina 5 di 8 dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
”
Risulta provato dalle parti ricorrenti che i ricorrenti hanno lavorato con supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, così come indicato dall'art. 4 c.1 e c.2 L. 124/1999, negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a 2019/2020, 2020/2021 quanto a Parte_2
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a Parte_3 Parte_4
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_5
quanto a 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a Parte_6 Parte_7
2022/2023, 2023/2024 quanto a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a Parte_8
, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a Parte_9 Parte_10
Posto che i docenti ricorrenti risultano ancora impiegati presso il , alla Controparte_1
stregua di quanto affermato dalla Corte di cassazione, l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, ossia tramite l'assegnazione materiale della “carta docente” per gli anni per la quale la stessa è dovuta, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati ( art.1 c. 121, l. 107/2015).
Ai ricorrenti, quindi, per gli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a 2019/2020,
[...] Parte_2
2020/2021 quanto a 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a Parte_3
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a 2021/2022, Parte_4 Parte_5
2022/2023, 2023/2024 quanto a 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a Parte_6 [...]
2022/2023, 2023/2024 quanto a 2020/2021, 2021/2022, Parte_7 Parte_8
2022/2023 quanto a , 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a Parte_9 Parte_10
spetta in misura piena la Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l. n. 107/2015, oltre interessi.
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. pagina 6 di 8 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: in accoglimento del ricorso,
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, di percepire per gli anni 2019/2020, 2020/2021, Parte_9 Parte_10
2021/2022, 2022/2023 quanto a 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023 quanto a 2019/2020, 2020/2021 quanto a Parte_2 Parte_3
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a 2021/2022, Parte_4
2022/2023, 2023/2024 quanto a , 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto Parte_5
a 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a Parte_6 Parte_7
2022/2023, 2023/2024 quanto a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_8
quanto a , 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a , Parte_9 Parte_10
l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui;
per l'effetto,
- condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 2.000,00 in favore di € 2.000,00 in Parte_1
favore di € 1.000,00 in favore di € 2.000,00 in favore di Parte_2 Parte_3
€ 1.500,00 in favore di , € 1.500,00 in favore di Parte_4 Parte_5 Parte_6
€ 1.500,00 in favore di € 1.000,00 in favore di € Parte_7 Parte_8
1.500,00 in favore di ed € 1.500,00 in favore di , oltre Parte_9 Parte_10 pagina 7 di 8 interessi come in parte motiva;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.109,00 per compensi, oltre contributo unificato di € 118,50 e accessori di legge, disponendone il pagamento a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 07/10/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 593/2024
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10
RICORRENTI contro
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 07/10/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. per le parti ricorrenti;
Nessuno è presente per parte resistente che, stante la regolarità della notifica, su richiesta di parte ricorrente viene dunque dichiarata contumace.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 8 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 593/2024 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), ( ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
( ), ( ),
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
( , Parte_8 C.F._8 Parte_9
( ), ( ) rappresentati e difesi dagli C.F._9 Parte_10 C.F._10
avv.ti MALTONI LISA E DONINI ALBERTO;
RICORRENTI contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; pagina 3 di 8 o s s e r v a
1.
I ricorrenti chiedono l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a 2019/2020,
[...] Parte_2
2020/2021 quanto a 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a Parte_3
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a 2021/2022, Parte_4 Parte_5
2022/2023, 2023/2024 quanto a 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a Parte_6 [...]
2022/2023, 2023/2024 quanto a 2020/2021, 2021/2022, Parte_7 Parte_8
2022/2023 quanto a , 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a Parte_9 Parte_10
così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del
[...]
alla corresponsione di € 2.000,00 in favore di € 2.000,00 in favore di Controparte_1 Parte_1
€ 1.000,00 in favore di , € 2.000,00 in favore di € Parte_2 Parte_3 Parte_4
1.500,00 in favore di , € 1.500,00 in favore di € 1.500,00 in favore di Parte_5 Parte_6 [...]
€ 1.000,00 in favore di € 1.500,00 in favore di Parte_7 Parte_8 [...]
ed € 1.500,00 in favore di oltre interessi legali dalla maturazione del Parte_9 Parte_10
credito sino al saldo.
Nessuno si è costituito per parte resistente che all'udienza del 07/10/2025 è stata dunque dichiarata contumace.
Istruita tramite le produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza la causa è stata discussa e posta in decisione.
2.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si rileva che sulla questione oggetto del presente giudizio si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023, a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. pagina 4 di 8 sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Taranto.
La definizione della presente controversia non può che attenersi ai principi di diritti enunciati dai
Giudici di Legittimità, che in particolare hanno affermato:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati pagina 5 di 8 dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
”
Risulta provato dalle parti ricorrenti che i ricorrenti hanno lavorato con supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, così come indicato dall'art. 4 c.1 e c.2 L. 124/1999, negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a 2019/2020, 2020/2021 quanto a Parte_2
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a Parte_3 Parte_4
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Parte_5
quanto a 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a Parte_6 Parte_7
2022/2023, 2023/2024 quanto a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a Parte_8
, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a Parte_9 Parte_10
Posto che i docenti ricorrenti risultano ancora impiegati presso il , alla Controparte_1
stregua di quanto affermato dalla Corte di cassazione, l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, ossia tramite l'assegnazione materiale della “carta docente” per gli anni per la quale la stessa è dovuta, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati ( art.1 c. 121, l. 107/2015).
Ai ricorrenti, quindi, per gli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a 2019/2020,
[...] Parte_2
2020/2021 quanto a 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a Parte_3
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a 2021/2022, Parte_4 Parte_5
2022/2023, 2023/2024 quanto a 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a Parte_6 [...]
2022/2023, 2023/2024 quanto a 2020/2021, 2021/2022, Parte_7 Parte_8
2022/2023 quanto a , 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a Parte_9 Parte_10
spetta in misura piena la Carta Docente di cui all'art. 1 c.121, l. n. 107/2015, oltre interessi.
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. pagina 6 di 8 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: in accoglimento del ricorso,
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, di percepire per gli anni 2019/2020, 2020/2021, Parte_9 Parte_10
2021/2022, 2022/2023 quanto a 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023 quanto a 2019/2020, 2020/2021 quanto a Parte_2 Parte_3
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a 2021/2022, Parte_4
2022/2023, 2023/2024 quanto a , 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto Parte_5
a 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a Parte_6 Parte_7
2022/2023, 2023/2024 quanto a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_8
quanto a , 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a , Parte_9 Parte_10
l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui;
per l'effetto,
- condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi € 2.000,00 in favore di € 2.000,00 in Parte_1
favore di € 1.000,00 in favore di € 2.000,00 in favore di Parte_2 Parte_3
€ 1.500,00 in favore di , € 1.500,00 in favore di Parte_4 Parte_5 Parte_6
€ 1.500,00 in favore di € 1.000,00 in favore di € Parte_7 Parte_8
1.500,00 in favore di ed € 1.500,00 in favore di , oltre Parte_9 Parte_10 pagina 7 di 8 interessi come in parte motiva;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.109,00 per compensi, oltre contributo unificato di € 118,50 e accessori di legge, disponendone il pagamento a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 07/10/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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