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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 5663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5663 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 10224/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa SA AN MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 25 agosto 2025
da
Parte_1 elettivamente domiciliato in Bianco (RC), alla Via C. Colombo n. 203 presso e nello Studio dell'Avv. Sebastiano Strangio del Foro di Locri che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso ricorrente contro
… , (c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del e legale rappresentante pro tempore, CP_2 convenuto contumace
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 25 agosto 2025, il sig. si è rivolto al Tribunale di Milano, Pt_1 formulando le seguenti conclusioni: “A) Accogliere la domanda proposta, e pertanto accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il Compenso Individuale Accessorio (C.I.A.) di cui all'art. 82 del CCNL per i periodi lavorati, specificati in narrativa, e per l'effetto:
B) Condannare il resistente al pagamento della somma complessiva di euro CP_1
160,20 ovvero al pagamento delle somme maggiori o minori meglio viste dal Tribunale, al lordo di ritenute previdenziali e fiscali di legge, oltre accessori di legge e interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
C) Condannare il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del CP_1 presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
A tal fine ha dedotto:
-di aver prestato servizio alle dipendenze del , come Controparte_1
“personale A.T.A.” in forza di molteplici contratti a tempo determinato;
-più nello specifico, di aver prestato servizio nei seguenti anni scolastici:
Anno scolastico 2021/2022 presso l'I.S.I.S A. HI di Legnano (MI) :
Dal 25.01.2022 al 13.02.2022 – numero di ore sett. 36
Dal 14.02.2022 al 05.03.2022 – numero di ore sett. 36
Dal 06.03.2022 al 25.03.2022 – numero di ore sett. 36
-che nel periodo in cui ha prestato attività lavorativa con la qualifica di assistente amministrativo a tempo determinato, il convenuto, nel corrispondergli la CP_1 retribuzione stipendiale prevista dal CCNL al personale A.T.A., non ha pagato il Compenso Individuale Accessorio (da ora, per comodità, C.I.A.) per come si evince dai cedolini paga che si allegano al presente ricorso (All.2_Cedolini A.s. 2021.2022);
-che l'ultima sede di servizio è stata presso l'Istituto G. Galilei, Via Paravia n. 31 di Milano;
Con il presente ricorso, richiede il pagamento del Compenso Individuale Accessorio per i periodi di supplenza lavorati, analogamente a quanto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato e/o per i lavoratori a tempo determinato assunti con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive rivendicate.
Il Ministero…..
All'udienza del 17 dicembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa. Dopo la camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma: “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il settimo comma precisa poi che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
E' indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4.
Si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
− ….non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal , che CP_3 corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato;
Tutto ciò premesso, il ricorso può essere accolto anche in relazione al quantum che non si ha ragione di disattendere.
La natura interpretativa della decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di € 160,20 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 17 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
SA AN IA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa SA AN MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 25 agosto 2025
da
Parte_1 elettivamente domiciliato in Bianco (RC), alla Via C. Colombo n. 203 presso e nello Studio dell'Avv. Sebastiano Strangio del Foro di Locri che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso ricorrente contro
… , (c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del e legale rappresentante pro tempore, CP_2 convenuto contumace
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 25 agosto 2025, il sig. si è rivolto al Tribunale di Milano, Pt_1 formulando le seguenti conclusioni: “A) Accogliere la domanda proposta, e pertanto accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il Compenso Individuale Accessorio (C.I.A.) di cui all'art. 82 del CCNL per i periodi lavorati, specificati in narrativa, e per l'effetto:
B) Condannare il resistente al pagamento della somma complessiva di euro CP_1
160,20 ovvero al pagamento delle somme maggiori o minori meglio viste dal Tribunale, al lordo di ritenute previdenziali e fiscali di legge, oltre accessori di legge e interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
C) Condannare il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del CP_1 presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
A tal fine ha dedotto:
-di aver prestato servizio alle dipendenze del , come Controparte_1
“personale A.T.A.” in forza di molteplici contratti a tempo determinato;
-più nello specifico, di aver prestato servizio nei seguenti anni scolastici:
Anno scolastico 2021/2022 presso l'I.S.I.S A. HI di Legnano (MI) :
Dal 25.01.2022 al 13.02.2022 – numero di ore sett. 36
Dal 14.02.2022 al 05.03.2022 – numero di ore sett. 36
Dal 06.03.2022 al 25.03.2022 – numero di ore sett. 36
-che nel periodo in cui ha prestato attività lavorativa con la qualifica di assistente amministrativo a tempo determinato, il convenuto, nel corrispondergli la CP_1 retribuzione stipendiale prevista dal CCNL al personale A.T.A., non ha pagato il Compenso Individuale Accessorio (da ora, per comodità, C.I.A.) per come si evince dai cedolini paga che si allegano al presente ricorso (All.2_Cedolini A.s. 2021.2022);
-che l'ultima sede di servizio è stata presso l'Istituto G. Galilei, Via Paravia n. 31 di Milano;
Con il presente ricorso, richiede il pagamento del Compenso Individuale Accessorio per i periodi di supplenza lavorati, analogamente a quanto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato e/o per i lavoratori a tempo determinato assunti con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive rivendicate.
Il Ministero…..
All'udienza del 17 dicembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa. Dopo la camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma: “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il settimo comma precisa poi che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
E' indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4.
Si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
− ….non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal , che CP_3 corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato;
Tutto ciò premesso, il ricorso può essere accolto anche in relazione al quantum che non si ha ragione di disattendere.
La natura interpretativa della decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di € 160,20 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 17 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
SA AN IA