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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica VELLETTI Presidente rel. dott. ssa Luciana NICOLI' Giudice dott. ssa Elisa IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1907/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to SGRIGNA Parte_1
ALESSANDRO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...]; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
1
Con ricorso depositato il 25/11/2024, ha chiesto la pronuncia della separazione e Parte_1 la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal coniuge, CP_1 esponendo che dall'unione è nata la figlia in data 28.03.2013. Per_1
La ricorrente ha esposto:
-di aver contratto matrimonio a Tunisi, il 16.09.2006 con (come attestato da certificazione CP_1 depositata in atti munita di Apostille, matrimonio non trascritto negli atti dello Stato civile italiano);
- che dall'unione è nata, a Terni, la figlia in data 28.03.2013; Per_1
- che l'unione coniugale, stabile per qualche anno, era poi divenuta insostenibile, fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri coniugali, e del totale disinteresse dello stesso nei confronti della figlia;
- che nel 2014 il resistente aveva sottoposto la moglie, in più occasioni, a reiterate violenze fisiche, verbali e a percosse, provocandole contusioni al volto, al capo e alle spalle, costringendola a ricorrere alle cure del pronto soccorso;
-che, in conseguenza di tali condotte di violenza domestica, con sentenza n. 232 del 31.10.2018, passata in giudicato in data 25.11.2018, il resistente è stato condannato ad anni cinque di reclusione per i reati p. e p. dagli artt. 609 bis, c. 1e 609 ter, c. 1, nn. 2 e 5-quater, commessi nei confronti della moglie, tra il 20 ed il 21 gennaio dello stesso anno;
- che con la citata sentenza il resistente è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno, nonché privato del diritto agli alimenti ed escluso dalla successione della moglie;
- che con decreto del 13.07.2018, il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria ha sospeso il CP_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia ed ogni facoltà di visita della minore Per_1 da parte del padre;
- che i coniugi vivono, di fatto, separati da diversi anni, anche in conseguenza della detenzione del marito, finita di scontare da alcuni mesi;
- che il resistente non ha mai versato alcunché per il sostentamento della moglie e della figlia;
- che la ricorrente svolge l'attività di assistente domiciliare per anziani collaborando con “Il Palazzone
Società Cooperativa Sociale” di Terni con una retribuzione annua di circa € 8.500,00 e conduce in locazione l'immobile di residenza, già casa coniugale, per un canone annuo di € 250,00;
- che la ricorrente non ha conoscenza delle attuali condizioni economiche e dell'attività lavorativa svolta dal marito, né del luogo di residenza, precisando che nel corso del matrimonio il resistente svolgeva l'attività di autista presso AST (Acciai Speciali Terni) e percepiva una retribuzione di circa
€ 1.200,00 mensili;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione, con addebito al marito, alle seguenti condizioni:
“stabilire che la casa coniugale sita in Terni, Via Acquasparsa n. 52, condotta in locazione dalla moglie, venga assegnata in uso alla stessa;
-stabilire che la figlia minore venga affidata in via esclusiva alla madre con la quale risiederà Per_1 nella sopradetta abitazione;
- disporre che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), a decorrere dall'anno 2019, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il rimborso alla madre delle spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia, nella misura del 60% ed in conformità a quanto previsto dal Protocollo
2 adottato dal Tribunale di Terni (salva ogni richiesta di importo differente a seguito di quanto emergerà nel corso del giudizio);
- disporre che il marito versi alla moglie un assegno di mantenimento mensile pari ad € 150,00
(centocinquanta/00), a decorrere dall'anno 2019, rivalutabile in base agli indici ISTAT (salva ogni richiesta di importo differente a seguito di quanto emergerà nel corso del giudizio);
-disporre che l'Assegno Unico spetti alla madre.”
Con richiesta di dichiarare al maturare delle condizioni di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. è comparsa la sola ricorrente dichiarando di risiedere in immobile in locazione con canone di euro 250,00, di percepire come assistente agli anziani reddito mensile netto di euro 800-900 circa, di non avere proprietà immobiliari;
il resistente non è comparso e sono stati adottai provvedimenti provvisori e la decisione è stata rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status.
Deve essere dichiarata la contumacia del resistente ritualmente citato e non comparso, risultato irreperibile.
La presenza di elementi di estraneità (cittadinanza tunisina delle parti, matrimonio celebrato in
Tunisia e non trascritto) induce il Collegio a compiere alcune valutazioni preliminari in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile alla fattispecie.
Sulla pronuncia di separazione tra i coniugi sussiste la giurisdizione del Tribunale adito. La giurisdizione italiana deve essere ritenuta sussistente, quanto alla domanda di separazione, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento (Ce) del Consiglio n. 1111/2019 (applicabile ratione temporis al momento della proposizione del ricorso) che prevede al par. 1, lett. a) una serie di titoli di giurisdizione in materia matrimoniale, fondati sulla residenza abituale dei coniugi ovvero dell'attore o del convenuto. Le parti al momento del deposito del ricorso risultavano residenti in Italia, come attestato dalle dichiarazioni rese nel corso del procedimento e dalle certificazioni acquisite, pertanto sussiste la giurisdizione sulla base della norma richiamata.
Il matrimonio celebrato tra le parti in Tunisia non risulta trascritto nei registri dello stato civile italiano. In merito, occorre precisare che, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in
Tunisia dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio, munita di Apostille. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato da consolidato orientamento delle pronunce di merito: “Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio … che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale , sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la
3 mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile” (Corte appello Genova 23 dicembre
1999). Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio anche se contratto all'estero è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione.
In tal senso, si richiama una pronuncia della Suprema Corte, (Cass. Civ., Sez. I, sent. N. 569 del
14.2.1975), secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione. Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiano, non è elemento ostativo per la pronuncia di separazione, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto.”. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del
28.10.1985).
Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, è applicabile ratione temporis il regolamento (UE) n.1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012. L'art. 8 del richiamato regolamento stabilisce che in mancanza di scelta operata dalle parti, la separazione personale tra i coniugi è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso di specie al momento della proposizione del ricorso entrambe le parti erano residenti in Italia, pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Nel merito, la domanda di separazione deve essere accolta.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Persistendo un contrasto sulle ulteriori domande, il giudizio deve proseguire per la relativa istruttoria, come da ordinanza emessa in udienza in data odierna.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i signori e AA coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in Tunisi in data 16/09/2006;
4 rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto data 10/04/2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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