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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 876/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1597/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010784457000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5930/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2024
9010784457 000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 6.12.2024 (complessiva somma di € 1.977,94), riferita alle seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella di pagamento n° 094 20160012846379 000, notificata presuntivamente il 24.10.2016, avente ad oggetto tassa automobilistica, Ente Creditore Regione Calabria, relativa agli anni 2011 e 2012;
- Cartella di pagamento n° 094 20180012584733 000, notificata presuntivamente l'8.10.2018, avente ad oggetto tassa automobilistica, Ente Creditore Regione Calabria, relativa agli anni 2013 e 2014.
Deduce la mancata notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità di qualsiasi contestazione con riferimento alle cartelle di pagamento, atteso che le stesse, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, sono state regolarmente notificate
(allegata documentazione); inoltre, dopo la notifica delle cartelle, sono state notificate, con effetto interruttivo del termine prescrizionale, l'intimazione di pagamento n. 09420199002711746000 e l'intimazione di pagamento n. 09420229006074550000.
Inoltre la resistente evidenzia doversi applicare, in ogni caso, la sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege dall'8.03.2020 al 31.08.2021, per un totale di 542 giorni.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui deve essere rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente dimostrato la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, per cui entrambe le censure di parte ricorrente sono destituite di fondamento.
Peraltro il ricorrente non ha contestato la documentazione prodotta da controparte a comprova delle notifiche.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 200,00 (duecento).
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1597/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249010784457000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5930/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2024
9010784457 000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 6.12.2024 (complessiva somma di € 1.977,94), riferita alle seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella di pagamento n° 094 20160012846379 000, notificata presuntivamente il 24.10.2016, avente ad oggetto tassa automobilistica, Ente Creditore Regione Calabria, relativa agli anni 2011 e 2012;
- Cartella di pagamento n° 094 20180012584733 000, notificata presuntivamente l'8.10.2018, avente ad oggetto tassa automobilistica, Ente Creditore Regione Calabria, relativa agli anni 2013 e 2014.
Deduce la mancata notifica delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate - Riscossione, eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità di qualsiasi contestazione con riferimento alle cartelle di pagamento, atteso che le stesse, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, sono state regolarmente notificate
(allegata documentazione); inoltre, dopo la notifica delle cartelle, sono state notificate, con effetto interruttivo del termine prescrizionale, l'intimazione di pagamento n. 09420199002711746000 e l'intimazione di pagamento n. 09420229006074550000.
Inoltre la resistente evidenzia doversi applicare, in ogni caso, la sospensione dell'attività di riscossione disposta ex lege dall'8.03.2020 al 31.08.2021, per un totale di 542 giorni.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui deve essere rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente dimostrato la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale, per cui entrambe le censure di parte ricorrente sono destituite di fondamento.
Peraltro il ricorrente non ha contestato la documentazione prodotta da controparte a comprova delle notifiche.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 200,00 (duecento).