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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3602/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Albana 81055 Santa Maria Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5377/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 in nome proprio e quale difensore di se stesso, nato a [...] il [...], e residente in [...], propone ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo dell'IMU anno 2020 n. 17 del 24/06/2025, notificato a mezzo pec in data 27.06.2025 mediante il quale il Comune di Santa Maria Capua Vetere richiede il versamento della somma di € 430,36 per il mancato pagamento dell'IMU per il periodo 24.07.2020 – 31.12.2020 relativa all'abitazione di proprietà del ricorrente sita in Santa Maria Capua Vetere alla Indirizzo_1 prima traversa n. 19.
Sostiene che tale richiesta di pagamento è del tutto illegittima, infondata e inammissibile per i seguenti motivi:
ESENZIONE IMU PER INAGIBILITA' E INABITABILITA' DELL'IMMOBILE
In via principale fa rilevare l'assoluta annullabilità dell'avviso di accertamento impugnato, data l'applicabilità dell'esenzione IMU relativa appartamento sito in Santa Maria Capua Vetere alla Indirizzo_1 prima traversa n. 19, oltre che per il periodo successivo al 12.01.2022, data in cui lo stesso è divenuto per il ricorrente, abitazione principale, anche per il periodo antecedente, in particolare, per il periodo interessato dall'avviso di accertamento, ovvero 24.07.2020-31.12.2020, dato che lo stesso appartamento in tale periodo e sino al 12.01.2022 è stato oggetto di lavori di ristrutturazione e quindi inagibile ed inabitabile, come da foto dei luoghi e dalla CILA che si allegano al presente ricorso.
RIDUZIONE IMU AL 50% PER INAGIBILITA' E INABITABILITA' DELL'IMMOBILE
In via subordinata, chiede l'annullamento dello stesso avviso di accertamento, in quanto se anche l'appartamento di proprietà del ricorrente non fosse esente dal pagamento IMU, potrebbe quantomeno beneficiare del pagamento della tassa in misura ridotta al 50%.
Conclude con la richiesta di dichiarare illegittimo e quindi annullabile e/o nullo l'avviso di accertamento esecutivo n. 17 del 24/06/2025 per i motivi di cui sopra;
2) in via subordinata ridurre l'importo descritto nell'avviso di accertamento impugnato del 50%, scorporato di sanzioni e interessi, sempre per i motivi di cui sopra;
3) in via ulteriormente gradata, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento e di riduzione dell'importo al 50%, ridurre la somma da pagare, scorporando dal totale sanzioni e interessi per le motivazioni di cui al punto 3) della premessa;
4) condanna alla refusione delle spese e competenze legali con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario.
Si costituisce il Comune di Santa Maria Capua Vetere, rappresentato e difeso dalla dottoressa Nominativo_1 , conferma la validità dell'accertamento, oppone omissioni del ricorrente, chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con la decisione numero 5804 del 24 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha concluso che la possibilità di ottenere la riduzione del 50% dell'IMU per gli immobili inagibili non si estende alle "attività puramente manutentive" e, ciò significa che questa agevolazione è specificamente destinata ai fabbricati che manifestano un degrado fisico improvviso o una disfunzione funzionale, strutturale o tecnologica. Nella specie, le medesime questioni di fatto e diritto relative alla spettanza delle invocate “agevolazioni fiscali” ed alla inagibilità dell'immobile in quanto “oggetto di lavori di ristrutturazione così come evidenziatonella comunicazione fine lavori depositata agli atti dalla quale si evince che l'intervento è stato posto inessere con SCIA prot. n. 2017000002821 del 17.1.2017 ed ultimati in data 04.10.2018
Va premesso che l'art. 13, c. 3, d.l. n. 201/2011 prevede, per quanto qui di interesse, quanto segue: «La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: ... b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni.
Ai fini dell'applicazione della riduzione de qua devono considerarsi, dunque, inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, c. 1, del d.P.R. n.
380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e quindi nello specifico gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (cfr. in tal senso, anche se con riferimento all'ICI, Cass.
19/11/2019 n. 29966 in motiv., che definisce condizione di inagibilità e inabitabilità in cui versi l'immobile l'« obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa dell'obsolescenza o cattiva manutenzione dello stesso o della presenza di carenze intrinseche»), non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria (in termini, cfr. Cass. V, 580/2023, Rv. 666921 - 01).
Dovendo qualificare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, distinguendoli da quelli di risanamento conservativo, utile è il riferimento al d.p.r. n. 380/2001. Ai sensi dell'art. 3, lettere a), b), c) e d), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, mentre per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico;
infine per interventi di restauro e di risanamento conservativo, si intendono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Ne consegue che attività « puramente manutentive», quali il ripristino di «impianti idro-termici-sanitari, gas, elettrico, nonché infissi ed opere di muratura, non possono al contempo costituire anche interventi di «risanamento conservativo», poiché questi ultimi, rispetto alle categorie delle manutenzioni, ordinaria e straordinaria, non comportano interventi su parti specifiche di un immobile, ma hanno ad oggetto il complesso dell'immobile nei suoi aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali ed impiantistici. Gli interventi di manutenzione consistono dunque in operazioni finalizzate a mantenere funzionale ed efficiente l'immobile, mentre gli interventi di risanamento conservativo hanno l'obiettivo della sua conservazione. Ancora Cass. 5708/23 cit., ha ritenuto errato che opere, definite di manutenzione, possano essere considerate, unitariamente, come attività di risanamento conservativo, avendo, come si è detto, i suddetti interventi differenti finalità.
"In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell' art. 13 , c. 3, del D.L.
n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011 ), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune" (Sez.
6 - Sez. 5, n. 8592/2021, Rv. 660884 - 01). Inoltre, il regolamento comunale, quale fonte secondaria, non può derogare alla normativa primaria come interpretata dalla Cass.
n. 21771/2014. In definitiva, la formale dichiarazione, seppure richiesta dal regolamento, potrebbe non essere qui necessaria;
né la conoscenza aliunde dell'inagibilità, in capo al comune, presupponeva la presenza di atti necessariamente 'provenienti' da questo, quanto il possesso da parte dell'Amministrazione di atti di parte comprovanti i lavori che rendevano inagibile l'immobile nella annualità di riferimento.
Pertanto spetta al ricorrente la riduzione del 50 percento.
Sussistono ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il G.M. accoglie il ricorso – Compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3602/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Albana 81055 Santa Maria Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5377/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 in nome proprio e quale difensore di se stesso, nato a [...] il [...], e residente in [...], propone ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo dell'IMU anno 2020 n. 17 del 24/06/2025, notificato a mezzo pec in data 27.06.2025 mediante il quale il Comune di Santa Maria Capua Vetere richiede il versamento della somma di € 430,36 per il mancato pagamento dell'IMU per il periodo 24.07.2020 – 31.12.2020 relativa all'abitazione di proprietà del ricorrente sita in Santa Maria Capua Vetere alla Indirizzo_1 prima traversa n. 19.
Sostiene che tale richiesta di pagamento è del tutto illegittima, infondata e inammissibile per i seguenti motivi:
ESENZIONE IMU PER INAGIBILITA' E INABITABILITA' DELL'IMMOBILE
In via principale fa rilevare l'assoluta annullabilità dell'avviso di accertamento impugnato, data l'applicabilità dell'esenzione IMU relativa appartamento sito in Santa Maria Capua Vetere alla Indirizzo_1 prima traversa n. 19, oltre che per il periodo successivo al 12.01.2022, data in cui lo stesso è divenuto per il ricorrente, abitazione principale, anche per il periodo antecedente, in particolare, per il periodo interessato dall'avviso di accertamento, ovvero 24.07.2020-31.12.2020, dato che lo stesso appartamento in tale periodo e sino al 12.01.2022 è stato oggetto di lavori di ristrutturazione e quindi inagibile ed inabitabile, come da foto dei luoghi e dalla CILA che si allegano al presente ricorso.
RIDUZIONE IMU AL 50% PER INAGIBILITA' E INABITABILITA' DELL'IMMOBILE
In via subordinata, chiede l'annullamento dello stesso avviso di accertamento, in quanto se anche l'appartamento di proprietà del ricorrente non fosse esente dal pagamento IMU, potrebbe quantomeno beneficiare del pagamento della tassa in misura ridotta al 50%.
Conclude con la richiesta di dichiarare illegittimo e quindi annullabile e/o nullo l'avviso di accertamento esecutivo n. 17 del 24/06/2025 per i motivi di cui sopra;
2) in via subordinata ridurre l'importo descritto nell'avviso di accertamento impugnato del 50%, scorporato di sanzioni e interessi, sempre per i motivi di cui sopra;
3) in via ulteriormente gradata, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento e di riduzione dell'importo al 50%, ridurre la somma da pagare, scorporando dal totale sanzioni e interessi per le motivazioni di cui al punto 3) della premessa;
4) condanna alla refusione delle spese e competenze legali con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario.
Si costituisce il Comune di Santa Maria Capua Vetere, rappresentato e difeso dalla dottoressa Nominativo_1 , conferma la validità dell'accertamento, oppone omissioni del ricorrente, chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con la decisione numero 5804 del 24 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha concluso che la possibilità di ottenere la riduzione del 50% dell'IMU per gli immobili inagibili non si estende alle "attività puramente manutentive" e, ciò significa che questa agevolazione è specificamente destinata ai fabbricati che manifestano un degrado fisico improvviso o una disfunzione funzionale, strutturale o tecnologica. Nella specie, le medesime questioni di fatto e diritto relative alla spettanza delle invocate “agevolazioni fiscali” ed alla inagibilità dell'immobile in quanto “oggetto di lavori di ristrutturazione così come evidenziatonella comunicazione fine lavori depositata agli atti dalla quale si evince che l'intervento è stato posto inessere con SCIA prot. n. 2017000002821 del 17.1.2017 ed ultimati in data 04.10.2018
Va premesso che l'art. 13, c. 3, d.l. n. 201/2011 prevede, per quanto qui di interesse, quanto segue: «La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: ... b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni.
Ai fini dell'applicazione della riduzione de qua devono considerarsi, dunque, inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, c. 1, del d.P.R. n.
380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e quindi nello specifico gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (cfr. in tal senso, anche se con riferimento all'ICI, Cass.
19/11/2019 n. 29966 in motiv., che definisce condizione di inagibilità e inabitabilità in cui versi l'immobile l'« obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa dell'obsolescenza o cattiva manutenzione dello stesso o della presenza di carenze intrinseche»), non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria (in termini, cfr. Cass. V, 580/2023, Rv. 666921 - 01).
Dovendo qualificare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, distinguendoli da quelli di risanamento conservativo, utile è il riferimento al d.p.r. n. 380/2001. Ai sensi dell'art. 3, lettere a), b), c) e d), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, mentre per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico;
infine per interventi di restauro e di risanamento conservativo, si intendono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Ne consegue che attività « puramente manutentive», quali il ripristino di «impianti idro-termici-sanitari, gas, elettrico, nonché infissi ed opere di muratura, non possono al contempo costituire anche interventi di «risanamento conservativo», poiché questi ultimi, rispetto alle categorie delle manutenzioni, ordinaria e straordinaria, non comportano interventi su parti specifiche di un immobile, ma hanno ad oggetto il complesso dell'immobile nei suoi aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali ed impiantistici. Gli interventi di manutenzione consistono dunque in operazioni finalizzate a mantenere funzionale ed efficiente l'immobile, mentre gli interventi di risanamento conservativo hanno l'obiettivo della sua conservazione. Ancora Cass. 5708/23 cit., ha ritenuto errato che opere, definite di manutenzione, possano essere considerate, unitariamente, come attività di risanamento conservativo, avendo, come si è detto, i suddetti interventi differenti finalità.
"In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell' art. 13 , c. 3, del D.L.
n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011 ), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune" (Sez.
6 - Sez. 5, n. 8592/2021, Rv. 660884 - 01). Inoltre, il regolamento comunale, quale fonte secondaria, non può derogare alla normativa primaria come interpretata dalla Cass.
n. 21771/2014. In definitiva, la formale dichiarazione, seppure richiesta dal regolamento, potrebbe non essere qui necessaria;
né la conoscenza aliunde dell'inagibilità, in capo al comune, presupponeva la presenza di atti necessariamente 'provenienti' da questo, quanto il possesso da parte dell'Amministrazione di atti di parte comprovanti i lavori che rendevano inagibile l'immobile nella annualità di riferimento.
Pertanto spetta al ricorrente la riduzione del 50 percento.
Sussistono ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il G.M. accoglie il ricorso – Compensa le spese.