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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/06/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 9453/2024 R.G.L. promosso da rappresentata e difesa giusta procura a margine del Parte_1 ricorso per ATP iscritto al RGL n. 3479/2024 R.G.L. dall'avv. Mario Angino presso lo studio del quale in Foggia C.so Roma, 110 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento dei requisiti sanitari in oggetto ritenuti insussistenti in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno delle proprie ragioni chiedeva all'adito Tribunale di: “1) accertare e dichiarare la sussistenza - in capo alla ricorrente e sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa - delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento
della indennità di accompagnamento, consistenti nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 della L. n.
104/1992 ed in conseguente diritto i usufruire dei benefici assistenziali ed economici di legge;
2) all'esito condannare l'ente previdenziale al pagamento di spese, diritti ed onorari del procedimento da distarsi in favore dell'avv. Mario Angino antistatario.”
Integrato il contraddittorio, si costituiva l che contestava CP_2
l'avverso dedotto e concludeva nel merito per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'udienza del 10 giugno 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Va preliminarmente rilevato che parte ricorrente all'udienza del
14.06.2024 nel corso del procedimento per ATPO n. 3479/2024 R.G.L. ha formulato espressa rinuncia ai capi di domanda relativi all'accertamento dei requisiti sanitari di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 e art. 4 D.L.
5/2012.
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Va premesso che nell'interpretare tale disposizione la Suprema Corte ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà„ (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li.
28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica.
Ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del
1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 10281 del 2003).
La varietà della casistica esaminata ha consentito alla Suprema Corte di ritenere (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 24980/2022) che la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n,
13362).
In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva.
Tanto precisato, in via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana
Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v.
Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici ha escluso la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari innanzi descritti.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott.
ha consentito di accertare che le patologie da Persona_2 cui è affetta l'istante non risultano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né possiede i requisiti ex art. 4 D.L. 5/2012 (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 3479/2024 R.G.L. del Tribunale di Foggia).
Invero, il CTU, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha diagnosticato, sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo compiuto sulla perizianda, che la stessa è affetta da: “•
Scompenso cardiaco congestizio. Cardiopatia valvolare protesizzata.
Impianto di pace-maker. FE=40%: attualmente in discreto compenso. Protesi biologica mitralica apparentemente normo-funzionante. • IRC 3° stadio per rene sin. grinzo, escluso. • • D.M. Controparte_3 scompensato. • Epatopatia HCV+. • S. depressiva.” Nel caso di infermità plurime coesistenti, che interessano organi e apparati funzional1mente distinti tra di loro, la percentuale di invalidità si calcola, per legge, applicando la cd. formula riduzionistica o formula scalare di Balthazard.
In sostanza, dopo aver calcolato le percentuali relative alla singola invalidità, la percentuale complessiva di invalidità sarà data dalla somma delle singole invalidità parziali diminuita del loro prodotto, secondo la seguente formula: IT = (IP1 + IP2) - (IP1 x IP2): • Scompenso cardiaco congestizio. Cardiopatia valvolare protesizzata. Impianto di pace-maker. FE=40%: attualmente in discreto compenso. Protesi biologica mitralica apparentemente normo-funzionante. • IRC 3° stadio per rene sin. grinzo, escluso. • • D.M. scompensato. • Controparte_3
Epatopatia HCV+. • S. depressiva. Applicando la formula riduzionistica di
Balthazard in questo caso si ottiene: IT=100%. senza accompagnamento, poichè non presenta affezioni tali da farla ritenere bisognevole di un intervento assistenziale continuativo e globale. La valutazione delle ulteriori patologie ancorchè non prevista dal D.M., ma rite1nuta inferiore al 10 %, così come espressamente indicato dal D.M. non può essere presa in considerazione ai fini del calcolo della complessiva percentuale di invalidità. La suddetta valutazione era presente al momento della presentazione della doman1da amministrativa e non ha subìto sostanziali modifiche nel corso del procedimento giudiziario. La ricorrente deambula correttamente ed autonomamente. Non ha bisogno di alcun ausilio adiuvante la deambulazione. Pertanto, non ha grave limitazione della capacità di deambulazione, non è persona con ridotte o impedite capacità motorie e/o non è persona con disabilità mentale o psichica.”
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti alla attenzione del consulente tecnico d'ufficio, nella precedente fase processuale a mezzo del CTP dott. alle quali il CTU ha fornito risposta inviando le Persona_3 proprie considerazioni alle note critiche del difensore e confermando la valutazione espressa(cfr. considerazioni in atti).
Il CTU ha specificamente valutato l'incidenza delle patologie descritte nella relazione tecnica affermando chiaramente che le stesse non sono di gravità tale da comportare un complesso invalidante nella misura lamentata dalla parte ricorrente.
Ciò non solo sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata ma anche in virtù della percezione tratta dalla visita direttamente eseguita alla quale non risulta che il CTP dott. abbia preso Per_3 parte.
Deve ritenersi che, le ipotesi prospettate dalla parte ricorrente al fine di procedere al rinnovo delle indagini peritali, non sembrano rispondere ai criteri per i quali sono state dettate le regole che sovrintendono alla fattispecie del dissenso e della conseguente opposizione poiché è onere della parte dissenziente prendere specifica posizione sulla risposta fornita dal CTU evidenziandone precisi errori di carattere logico oppure medico-legale ed indicare per quali specifiche ragioni il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU dott. non accompagnata dalla Per_2 sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Deve ritenersi che le osservazioni e produzioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CTU.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CTU con motivato parere medico-legale.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con conseguente declaratoria della insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario ex art. 1 legge n. 508/1988 per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto, vanno invece definitivamente poste a carico dell . CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitario ex art. 1 legge n. 508/1988 per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_2
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 9453/2024 R.G.L. promosso da rappresentata e difesa giusta procura a margine del Parte_1 ricorso per ATP iscritto al RGL n. 3479/2024 R.G.L. dall'avv. Mario Angino presso lo studio del quale in Foggia C.so Roma, 110 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento dei requisiti sanitari in oggetto ritenuti insussistenti in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno delle proprie ragioni chiedeva all'adito Tribunale di: “1) accertare e dichiarare la sussistenza - in capo alla ricorrente e sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa - delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento
della indennità di accompagnamento, consistenti nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 della L. n.
104/1992 ed in conseguente diritto i usufruire dei benefici assistenziali ed economici di legge;
2) all'esito condannare l'ente previdenziale al pagamento di spese, diritti ed onorari del procedimento da distarsi in favore dell'avv. Mario Angino antistatario.”
Integrato il contraddittorio, si costituiva l che contestava CP_2
l'avverso dedotto e concludeva nel merito per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'udienza del 10 giugno 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Va preliminarmente rilevato che parte ricorrente all'udienza del
14.06.2024 nel corso del procedimento per ATPO n. 3479/2024 R.G.L. ha formulato espressa rinuncia ai capi di domanda relativi all'accertamento dei requisiti sanitari di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 e art. 4 D.L.
5/2012.
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Va premesso che nell'interpretare tale disposizione la Suprema Corte ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà„ (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li.
28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica.
Ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del
1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 10281 del 2003).
La varietà della casistica esaminata ha consentito alla Suprema Corte di ritenere (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 24980/2022) che la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n,
13362).
In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva.
Tanto precisato, in via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana
Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v.
Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici ha escluso la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari innanzi descritti.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott.
ha consentito di accertare che le patologie da Persona_2 cui è affetta l'istante non risultano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né possiede i requisiti ex art. 4 D.L. 5/2012 (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 3479/2024 R.G.L. del Tribunale di Foggia).
Invero, il CTU, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha diagnosticato, sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo compiuto sulla perizianda, che la stessa è affetta da: “•
Scompenso cardiaco congestizio. Cardiopatia valvolare protesizzata.
Impianto di pace-maker. FE=40%: attualmente in discreto compenso. Protesi biologica mitralica apparentemente normo-funzionante. • IRC 3° stadio per rene sin. grinzo, escluso. • • D.M. Controparte_3 scompensato. • Epatopatia HCV+. • S. depressiva.” Nel caso di infermità plurime coesistenti, che interessano organi e apparati funzional1mente distinti tra di loro, la percentuale di invalidità si calcola, per legge, applicando la cd. formula riduzionistica o formula scalare di Balthazard.
In sostanza, dopo aver calcolato le percentuali relative alla singola invalidità, la percentuale complessiva di invalidità sarà data dalla somma delle singole invalidità parziali diminuita del loro prodotto, secondo la seguente formula: IT = (IP1 + IP2) - (IP1 x IP2): • Scompenso cardiaco congestizio. Cardiopatia valvolare protesizzata. Impianto di pace-maker. FE=40%: attualmente in discreto compenso. Protesi biologica mitralica apparentemente normo-funzionante. • IRC 3° stadio per rene sin. grinzo, escluso. • • D.M. scompensato. • Controparte_3
Epatopatia HCV+. • S. depressiva. Applicando la formula riduzionistica di
Balthazard in questo caso si ottiene: IT=100%. senza accompagnamento, poichè non presenta affezioni tali da farla ritenere bisognevole di un intervento assistenziale continuativo e globale. La valutazione delle ulteriori patologie ancorchè non prevista dal D.M., ma rite1nuta inferiore al 10 %, così come espressamente indicato dal D.M. non può essere presa in considerazione ai fini del calcolo della complessiva percentuale di invalidità. La suddetta valutazione era presente al momento della presentazione della doman1da amministrativa e non ha subìto sostanziali modifiche nel corso del procedimento giudiziario. La ricorrente deambula correttamente ed autonomamente. Non ha bisogno di alcun ausilio adiuvante la deambulazione. Pertanto, non ha grave limitazione della capacità di deambulazione, non è persona con ridotte o impedite capacità motorie e/o non è persona con disabilità mentale o psichica.”
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti alla attenzione del consulente tecnico d'ufficio, nella precedente fase processuale a mezzo del CTP dott. alle quali il CTU ha fornito risposta inviando le Persona_3 proprie considerazioni alle note critiche del difensore e confermando la valutazione espressa(cfr. considerazioni in atti).
Il CTU ha specificamente valutato l'incidenza delle patologie descritte nella relazione tecnica affermando chiaramente che le stesse non sono di gravità tale da comportare un complesso invalidante nella misura lamentata dalla parte ricorrente.
Ciò non solo sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata ma anche in virtù della percezione tratta dalla visita direttamente eseguita alla quale non risulta che il CTP dott. abbia preso Per_3 parte.
Deve ritenersi che, le ipotesi prospettate dalla parte ricorrente al fine di procedere al rinnovo delle indagini peritali, non sembrano rispondere ai criteri per i quali sono state dettate le regole che sovrintendono alla fattispecie del dissenso e della conseguente opposizione poiché è onere della parte dissenziente prendere specifica posizione sulla risposta fornita dal CTU evidenziandone precisi errori di carattere logico oppure medico-legale ed indicare per quali specifiche ragioni il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU dott. non accompagnata dalla Per_2 sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Deve ritenersi che le osservazioni e produzioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CTU.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CTU con motivato parere medico-legale.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con conseguente declaratoria della insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario ex art. 1 legge n. 508/1988 per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto, vanno invece definitivamente poste a carico dell . CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitario ex art. 1 legge n. 508/1988 per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_2
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano