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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/11/2025, n. 5054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5054 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa AN NO, nella causa iscritta al n.11492/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. TARANTINO ERASMO)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(dott.ssa COLOMBO MARGHERITA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
A seguito dell'udienza del 19/11/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro 1.706,00 CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.7.2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e ne chiedeva la condanna al pagamento dell'assegno di invalidità civile, oltre accessori di CP_1 legge e spese del giudizio.
Costituitosi in giudizio l' rilevava che la prestazione era stata liquidata in data in data 18 CP_1 settembre 2025 e che il “pagamento della rata corrente e degli arretrati è avvenuto in data 07 ottobre c.a.”.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha depositato le relative note scritte e la causa viene decisa mediante il deposto della presente sentenza.
***
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni del ricorrente, provvedendo alla liquidazione della prestazione richiesta, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere.
*** CP_ Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 19/11/2025
La Giudice del Lavoro
AN NO