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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6418 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 8184/2024 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 26.9.2024, iscritto al n. 1412/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Marco Russo (c.f. C.F._2
, per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in
[...]
mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Pt_2
appellante e
(c.f. ) in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NA IT (c.f. ) dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale CodiceFiscale_3
ad lites per Notar di NO d'IA (Na) del 14 marzo 2018, elettivamente Persona_1 domiciliata presso la sede dell'Ente in Via S. Lucia n. 81, Pt_2
appellata
Svolgimento del processo e conclusioni
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 997 del 2.12.2021 emessa dalla Parte_1 [...] , dell'importo di 20.658,00 € oltre Controparte_2 accessori, per la violazione dell'art. 9 del d. lgs. 193/2006, relativo al divieto di uso di medicinali veterinari non autorizzati.
Affermava il Tribunale, premessa la corretta instaurazione del giudizio con rito ordinario, che il ricorrente stesso, in sede di accesso dei NAS, aveva espressamente riconosciuto di aver somministrato nel proprio allevamento ovicolo medicinali non autorizzati, di cui erano stati rinvenuti solo alcuni flaconi vuoti;
e che l'eccezione secondo cui gli animali cui era stato somministrato il farmaco non fossero in produzione era rimasta indimostrata ed era indimostrabile, in assenza della registrazione della relativa somministrazione.
Avverso detta sentenza proponeva appello , con atto notificato il 26.3.2025, Parte_1 che lamentava in primis l'illegittimo diniego della concessione dei termini istruttori, che lo avevano privato della possibilità di dimostrare l'infondatezza della ingiunzione, ed instava quindi per l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze per cui i barattoli di medicinale rinvenuti erano vuoti, nulla gli organi ispettivi avevano dedotto rispetto all'uso degli stessi e del medicinale contenuto, e gli animali trattati non erano in produzione. Deduceva poi l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di riduzione della sanzione al minimo edittale con dilazione del pagamento e nel merito che il verbale era stato emesso solo sulla base di presunzioni dei militari intervenuti, senza alcun approfondimento e senza alcun prelievo di campioni su animali o uova, e senza considerare che gli animali trattati non erano in produzione, come avrebbe potuto confermare il veterinario aziendale;
che il verbale redatto dai NAS era privo delle avvertenze e delle modalità di pagamento della sanzione amministrativa. Instava quindi per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e nel merito per l'annullamento della ordinanza ingiunzione, in subordine per la riduzione dell'importo sanzionatorio e previo svolgimento dell'attività istruttoria richiesta.
Si costituiva in giudizio la evidenziando che i barattoli di medicinale Controparte_1 vuoto rinvenuti dai militari ne escludevano l'uso in animali che producono uova per il consumo umano e l'appellante aveva ammesso nell'immediatezza di averlo somministrato alle galline del capannone n. 2 per una terapia preventiva, senza aver consultato il veterinario aziendale ma aderendo al consiglio dato da amici;
che gli animali erano in produzione, come evidenziato dalla effettuazione di campioni sulle uova per la ricerca di PR, come confermato dal verbale 12/B/17 rilasciato all'appellante e come confermato dalla che la sanzione era stata determinata in misura CP_3
ridotta ex art. 16 della legge 689/1981, ovvero nel doppio del minimo, senza alcuna maggiorazione;
che nel verbale di contestazione erano contenute tutte le informazioni circa l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi. Concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite. All'udienza di trattazione il Presidente istruttore fissava avanti al collegio l'udienza del 10 dicembre 2025 per la discussione, ai sensi dell'art. 350, comma 3, c.p.c., ed in tale udienza, trattata in forma scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto, le deduzioni svolte non incidendo sulla correttezza della motivazione assunta dal giudice di primo grado.
I motivi che sono relativi al merito, in sostanza ripetitivi di quanto già svolto in primo grado, appaiono assolutamente infondati, in quanto le contestazioni mosse all'appellante non sono risultate solo il frutto di presunzioni, discendendo invece dall'accertamento svolto dai pubblici ufficiali e dalle dichiarazioni rese agli stessi dall' , che in sede di accertamento ha ammesso di aver Pt_1
somministrato alle galline il medicinale vietato contenuto nelle scatole vuote rinvenute. Irrilevanti si appalesano pertanto le prove testimoniali tese a confutare ciò, inidonee a sovvertire il quadro probatorio delineatosi. Parimenti irrilevanti sono le prove orali tese a dimostrare che le galline cui è stato somministrato il farmaco non erano in produzione, atteso che, in primis, il medicinale somministrato è “non consentito in animali che producono uova per il consumo umano” e dunque prescinde dall'attualità della produzione di uova, essendo vietato alla somministrazione ad animali che sono idonei alla produzione di uova, quali i gallinacei in oggetto;
in secundis, che anche le galline cui è stato somministrato il farmaco erano in produzione, come dimostrato dal fatto che i verbalizzanti avevano comunque provveduto a prelevare un campione di uova dalle galline del capannone 2 per la ricerca di PR (vedasi verbale di verifica igienico-sanitaria).
Infondato è l'appello in ordine alla entità della sanzione irrogata, contenuta nei limiti di legge e pari al doppio del minimo e commisurata alla gravità del fatto contestato, così come infondate sono le contestazioni avverso la mancanza di indicazioni di termini e modalità di pagamento della sanzione, pienamente evincibili sia dal processo verbale di accertamento dell'illecito amministrativo, notificato a il 3.3.2018, sia dalla ordinanza ingiunzione impugnata, e non spettando Parte_1 all'autorità giudiziaria stabilire le modalità del pagamento della sanzione stessa.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate d'ufficio, come da dispositivo, ex d.m. 147/2022.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza dal Tribunale di Napoli n. 8184/2024 pubblicata in data 26.9.2024, come proposto da Pt_1
nei confronti della disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza,
[...] Controparte_1
così provvede:
-----respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidate in 3.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovute;
-----dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.
Così deciso in Napoli il 10.12.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo