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Decreto 6 gennaio 2025
Decreto 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, decreto 06/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 41037/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice, dott. Amalia Savignano procedimento n. 41037/2023 R.G. promosso da , cod. fisc. (Avv. TORRE Parte_1 C.F._1
MARILENA e Avv. PISTUDDI PIER FRANCESCO) nei confronti dell' (funz. Dott. ) CP_1 Persona_1
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445-bis c.p.c. visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nei trenta giorni alcun atto di contestazione delle conclusioni del
C.T.U.;
OMOLOGA
l'accertamento positivo del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U., relative alla sussistenza delle condizioni sanitarie di cui alla provvidenza ex art. 1 della legge n. 18/80 (indennità accompagnamento), con decorrenza dal mese di Marzo 2024.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti in quanto il requisito sanitario è stato accertato essere insorto posteriormente all'introduzione del presente giudizio;
PONE A CARICO dell' le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto. CP_1
DICHIARA chiusa la procedura di accertamento tecnico preventivo.
Roma, 06/01/2025 il Giudice
Amalia Savignano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice, dott. Amalia Savignano procedimento n. 41037/2023 R.G. promosso da , cod. fisc. (Avv. TORRE Parte_1 C.F._1
MARILENA e Avv. PISTUDDI PIER FRANCESCO) nei confronti dell' (funz. Dott. ) CP_1 Persona_1
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445-bis c.p.c. visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nei trenta giorni alcun atto di contestazione delle conclusioni del
C.T.U.;
OMOLOGA
l'accertamento positivo del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U., relative alla sussistenza delle condizioni sanitarie di cui alla provvidenza ex art. 1 della legge n. 18/80 (indennità accompagnamento), con decorrenza dal mese di Marzo 2024.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti in quanto il requisito sanitario è stato accertato essere insorto posteriormente all'introduzione del presente giudizio;
PONE A CARICO dell' le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto. CP_1
DICHIARA chiusa la procedura di accertamento tecnico preventivo.
Roma, 06/01/2025 il Giudice
Amalia Savignano