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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5271 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice rel.
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 15898 del R.G. dell'anno 2024, proposta
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Toledo 156, presso lo studio dell'Avv.
Mara Biancamano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/05/2025, la difesa di parte ricorrente si riportava al proprio ricorso e chiedeva, anche alla luce della documentazione depositata nel corso del giudizio, l'accoglimento del ricorso e quindi l'autorizzazione alla rettifica dei dati anagrafici e del sesso, rinunciando, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, alla domanda di autorizzazione di intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
Il PM, in data 06/05/2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/07/2024, adiva il Parte_1
Tribunale chiedendo la rettificazione del sesso da maschile a femminile, con la sostituzione del nome “ ” in luogo di “ ” nei registri dello stato Parte_1 Parte_1 civile, nonché l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere maschile a quello femminile, deducendo di avere 22 anni, di vivere con i genitori ed un fratello maggiore, e di frequentare un corso professionale per parrucchieri;
che il clima all'interno della famiglia era stato sin da subito accogliente e supportivo quando si era manifestata l'esigenza per il ricorrente di dare forma al suo vissuto di incongruenza di genere;
che egli prendeva consapevolezza gradualmente della propria disforia di genere;
che inizialmente il ricorrente aveva tentato di comprendere cosa gli stesse accadendo, sperimentandosi in relazioni affettive omosessuali che, comunque, non avevano alleviato la sofferenza sentita e, grazie al supporto materno, era stato possibile iniziare il percorso presso il consultorio InConTra di Portici;
che solo attraverso il lungo e accurato percorso fatto presso il consultorio suddetto, egli aveva dato forma precisa a quanto da sempre sentito, ovverosia una forte e persistente identificazione nel sesso opposto a quello biologico, cioè quello assegnato anagraficamente alla nascita;
che egli non riusciva ad interpretare questi suoi disagi in maniera chiara;
che il ricorrente aveva effettuato un percorso di assessment psicodiagnostico dal
20.10.2021 al 18.11.2021, presso il Consultorio InConTra (Consultorio per le
Persone Trans e con Identità Non Binarie) dell' Controparte_1
; che dall'inizio del 2024 aveva iniziato la
[...] Controparte_2 terapia ormonale seguita dal dipartimento di endocrinologia della Federico II di
Napoli; che l'istante soffriva di epilessia infantile in trattamento farmacologico e tiroidismo, nonché presentava una disabilità intellettiva di grado moderato;
che ad ogni modo, il ricorrente non presentava disturbi che potevano inficiare la sua valutazione e piena comprensione del percorso di transizione in corso e tutti gli specialisti messi in campo avevano lo specifico scopo di sostenere l'odierno ricorrente ed accompagnarlo nel percorso che avrebbe portato sicuramente ad un miglioramento della sua qualità di vita;
che egli si abbigliava con abiti femminili, trucco femminile ed aveva deciso di farsi chiamare (differentemente da Parte_1 un primo momento in cui aveva scelto il nome ); che ormai da lunghissimo Per_1
2 tempo, quindi, la sua vita era declinata al femminile;
che, nonostante il risultato raggiunto, l'istante era intenzionato a portare a compimento il suo percorso di transizione al fine di sostenere e migliorare la propria qualità di vita, con maggiore riconoscimento e integrazione, definendo sia a livello fisico, con gli interventi chirurgici di riassegnazione, sia a livello sociale, con l'adeguamento dei dati anagrafici;
che sussisteva, ad oggi, una discordanza tra le risultanze anagrafiche e l'identità sessuale psicologica che produceva nel ricorrente un inevitabile senso di frustrazione e disagio;
che premeva, pertanto, all'istante di essere autorizzato ad una rettificazione dei dati anagrafici, preliminarmente ed indipendentemente dal trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili primari e secondari;
che l'istante pertanto chiedeva, in primo luogo e in via del tutto indipendente, la modifica dei propri atti anagrafici, e, inoltre, l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali con trattamento medico chirurgico, al fine di realizzare la coincidenza tra some e psiche;
che dalle indagini cliniche, cui il ricorrente si era sottoposto e si stava ancora sottoponendo, non erano emersi disturbi psicopatologici di natura psicotica ed umorale se non quelli inerenti la disforia di genere.
All'udienza dell'11/11/2024 nessuno compariva. Il Giudice, vista l'istanza di differimento dell'udienza depositata telematicamente dalla difesa di parte ricorrente, rinviava al 29/11/2024.
All'udienza del 29/11/2024 veniva sentito il ricorrente, il quale dichiarava: “Ho 22 anni;
non sono sposato né ho figli. Fin dall'adolescenza mi sono sentita donna e sento un grande bisogno di completare questa mia transizione anche anatomicamente, per completarmi definitivamente;
tengo a precisare che provo imbarazzo ad andare al mare proprio perché vorrei essere anatomicamente una donna;
questa è, in particolare, la ragione per la quale voglio accedere agli interventi richiesti. In questi anni non ho mai avuto una relazione stabile ma ho avuto delle esperienze con persone di sesso maschile. Sento il bisogno di cambiare le mie generalità poiché vivo situazioni di imbarazzo ogniqualvolta sono chiamata ad esibire i documenti atteso che i miei tratti somatici sono oramai inequivocabilmente quelli di una donna. Voglio precisare che inizialmente desideravo cambiare il nome in , mentre invece, Per_1 successivamente, ho maturato l'intenzione – che confermo oggi – di assumere il nome
. Concludo affermando che la mia scelta è consolidata ed irreversibile.” Parte_1
3 All'esito, la difesa di parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata a depositare alla prossima udienza documentazione sanitaria integrativa. Il giudice, ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, rinviava per il deposito della documentazione sanitaria integrativa al 14/02/2025, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento;
l'udienza veniva poi rinviata d'ufficio al 18/03/2025.
All'udienza del 18/03/2025, la difesa di parte ricorrente chiedeva un rinvio al fine di depositare documentazione sanitaria integrativa relativamente agli attuali sviluppi della patologia, diagnosticata al ricorrente quando era bambino, della disabilità intellettiva di grado moderato;
rappresentava, infatti, che la terapia farmacologica relativa agli episodi epilettici nell'ultima prescrizione, risalente al
2021, era prevista a scalare fino ad una completa sospensione nell'arco del 2022, riservandosi di depositare la predetta prescrizione. Il Giudice relatore, rilevata la necessità dell'acquisizione di documentazione integrativa idonea a verificare l'incidenza della disabilità intellettiva riscontrata, se ancora attuale, sulla scelta relativa al genere effettuata dal ricorrente e presupposto delle sue domande, ritenuto pertanto di assegnare il predetto rinvio, fissava udienza di rinvio nello stato al 05/05/2025.
All'udienza del 05/05/2025 la difesa di parte ricorrente rappresentava di aver depositato relazioni del Dott. , specialista in psichiatria, il quale, esaminate Per_2 le relazioni, aveva concluso che il ricorrente era allo stato capace di intendere e di volere e di autodeterminarsi, e la presenza della disforia di genere. La difesa si riportava alla documentazione depositata e chiedeva procedersi alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473 bis 28 cpc. Il Giudice delegato autorizzava la difesa del ricorrente a concludere oralmente. Il difensore si riportava al proprio ricorso e chiedeva, anche alla luce della documentazione depositata nel corso del giudizio, l'accoglimento del ricorso e quindi l'autorizzazione alla rettifica dei dati anagrafici e del sesso, rinunciando, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, alla domanda di autorizzazione di intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. Il Giudice riservava la causa al Collegio, con trasmissione al PM per le sue conclusioni.
In data 06/05/2025, il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4 Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma
e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass.
15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del
5 successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della
Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che
6 possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Il ricorrente sin dalla sua adolescenza presentava vissuti di Parte_1 incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l' , , Consultorio Controparte_2 Controparte_1
InConTra, si evidenzia in una condizione di Disforia di Parte_1
Genere in soggetto nato maschio senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di transizione precedentemente diagnosticato.
In particolare, dalla consulenza del 20/11/2024, a firma della psicologa psicoterapeuta Dott.ssa , le cui conclusioni sono condivise da Persona_3 questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “In base agli elementi riferiti dalla persona e a quanto osservato nel corso dei colloqui effettuati è stato possibile confermare quanto già rilevato nella relazione psicodiagnostica precedente. Si ribadisce pertanto il quadro di Disforia di Genere in soggetto nato maschio senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di transizione precedentemente diagnosticato. È stata altresì osservata la condizione di equilibrio somatopsichico della persona, sulla base della quale si suggerisce di adeguare l'atto di stato civile all'identità di genere femminile, vissuta pienamente sul piano individuale. Si ribadisce, inoltre, la necessità da parte di di accedere agli interventi demolitivi e/o ricostruttivi che rientrano nel Pt_2 percorso chirurgico di affermazione del genere femminile. Al momento si ritiene che la possibilità di accedere agli interventi chirurgici sui caratteri sessuali primari e secondari e alla rettifica dei dati anagrafici possano essere per un ulteriore Pt_2 passo verso l'agognata congruenza tra identità fisica e identità di genere femminile, rappresentandosi quindi allo stato come ausilio per il consolidamento di tale equilibrio somatopsichico. Si suggerisce il prosieguo del supporto psicologico che possa sostenere nei passaggi successivi dell'iter di affermazione di genere”. Pt_2
Inoltre, da consulenza medica del 05/04/2025, a firma della psicoterapeuta
Dott.ssa , si legge che: “emerge un quadro suggestivo di una Persona_4
Disabilità intellettiva di grado Moderato con funzionamento adattivo coerente con il
7 funzionamento cognitivo descritto. Dal punto di vista psicopatologico non si registrano alterazioni significative”.
Parimenti, da relazione di consulenza medico-legale e psichiatrico forense del
28/04/2025, a firma del Dott. , emerge che: “Sulla scorta Persona_5 dell'esame clinico e dell'anamnesi è possibile diagnosticare al giovane Parte_1
un disturbo dell'identità di genere (soggetto biologicamente di sesso
[...] maschile, ma con personalità di genere femminile, a prescindere dall'attrazione per persone del sesso maschile, comunque presente), con conseguente disforia, risalente alla propria infanzia. A prescindere da ciò, non si rileva alcun tipo di disturbo psichico in atto, né maggiore (psicotico), né minore (nevrotico), come pure non è dato rilevare alcuna significativa compromissione dei poteri di critica e di giudizio. Il ritardo mentale da cui era ed è tuttora affetto è di grado lieve e non compromette la capacità di autodeterminarsi in ambiti che non sono economici/patrimoniali ma personali e sui quali non ha mai avuto dubbi di alcun genere. Peraltro, va sottolineato che nessuno dei professionisti sanitari con cui ha avuto contatto ha espresso il benché minimo dubbio e/o perplessità sulla genuinità dei suoi sentimenti e sulla coscienza
e volontà (oltre che assoluta coerenza) con cui ha portato avanti (è iniziato oltre quattro anni fa e prosegue senza problemi) il suo percorso di trasformazione.
Parimenti non è dato rilevare segni o sintomi di patologie neurologiche in atto;
non soffre di patologia cerebrale (esiti di ictus, ischemie cerebrali, crisi comiziali attuali) né di sindromi eredo-degenerative (Sclerosi multipla, S.L.A. e consimili) e, per quanto possa rilevare, neanche neuropatie periferiche (le stesse, come i disturbi neurologici, anche se fossero presenti, e non lo sono, non inciderebbero in modo significativo sulla capacità civile). Pertanto, non vi è alcun motivo per ritenere che le sue capacità di critica e di giudizio siano in alcun modo inficiate e neanche diminuite da disturbi psicologici in atto […]”. In conclusione: “ presenta integra la Parte_1 propria capacità civile ed è, allo stato, capace di intendere e di volere e di autodeterminarsi. In altre parole egli, in base all'anamnesi e all'esame clinico effettuato, non presenta patologie psichiatriche e/o neurologiche di rilievo, o comunque di gravità tale da inficiare o anche solo diminuire la capacità di provvedere autonomamente ai propri interessi […]. Premesso ciò, l'esame della sua personalità, effettuato anche con l'ausilio di visita psicologica e test proiettivi, conferma
l'esistenza della disforia di genere e, quindi, la necessità e l'opportunità di vedersi
8 riconosciuta l'autorizzazione alla rettifica dei dati anagrafici ed eventualmente sottoporsi all'intervento chirurgico di riattribuzione del sesso”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dall'istante all'udienza del 29/11/2024. Nell'occasione ha confermato di Parte_1 voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo egli di appartenere al genere femminile, ed ha poi espressamente manifestato il suo desiderio di sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, ritenendo che la transizione anatomica lo completerebbe definitivamente.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dall' Pt_1
e della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si
è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È, quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'istante del nome “ ” in luogo del nome Parte_1
“ ”. Parte_1
9 Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale dà atto che all'udienza del
05/05/2025 la ricorrente ha espressamente rinunciato alla predetta domanda, in considerazione della recente sentenza della Corte Costituzionale.
Sul punto, si precisa che il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato: “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del
2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del
2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno
10 psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa….. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento ha dimostrato Parte_1 inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, in relazione al quale il ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di autorizzazione,
e per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del
Tribunale.
Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale del ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
11 -ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di PORTICI (NA) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che l'indicazione del sesso Parte_1 maschile debba essere modificata in sesso femminile e l'indicazione del nome
“ ” debba essere modificata in “ ” (Atto N. 525 parte I serie A - Parte_1 Parte_1 anno 2001 - Comune di PORTICI (NA))
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13/5/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott.ssa Eva Scalfati
12 13
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice rel.
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 15898 del R.G. dell'anno 2024, proposta
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Toledo 156, presso lo studio dell'Avv.
Mara Biancamano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/05/2025, la difesa di parte ricorrente si riportava al proprio ricorso e chiedeva, anche alla luce della documentazione depositata nel corso del giudizio, l'accoglimento del ricorso e quindi l'autorizzazione alla rettifica dei dati anagrafici e del sesso, rinunciando, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, alla domanda di autorizzazione di intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
Il PM, in data 06/05/2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/07/2024, adiva il Parte_1
Tribunale chiedendo la rettificazione del sesso da maschile a femminile, con la sostituzione del nome “ ” in luogo di “ ” nei registri dello stato Parte_1 Parte_1 civile, nonché l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere maschile a quello femminile, deducendo di avere 22 anni, di vivere con i genitori ed un fratello maggiore, e di frequentare un corso professionale per parrucchieri;
che il clima all'interno della famiglia era stato sin da subito accogliente e supportivo quando si era manifestata l'esigenza per il ricorrente di dare forma al suo vissuto di incongruenza di genere;
che egli prendeva consapevolezza gradualmente della propria disforia di genere;
che inizialmente il ricorrente aveva tentato di comprendere cosa gli stesse accadendo, sperimentandosi in relazioni affettive omosessuali che, comunque, non avevano alleviato la sofferenza sentita e, grazie al supporto materno, era stato possibile iniziare il percorso presso il consultorio InConTra di Portici;
che solo attraverso il lungo e accurato percorso fatto presso il consultorio suddetto, egli aveva dato forma precisa a quanto da sempre sentito, ovverosia una forte e persistente identificazione nel sesso opposto a quello biologico, cioè quello assegnato anagraficamente alla nascita;
che egli non riusciva ad interpretare questi suoi disagi in maniera chiara;
che il ricorrente aveva effettuato un percorso di assessment psicodiagnostico dal
20.10.2021 al 18.11.2021, presso il Consultorio InConTra (Consultorio per le
Persone Trans e con Identità Non Binarie) dell' Controparte_1
; che dall'inizio del 2024 aveva iniziato la
[...] Controparte_2 terapia ormonale seguita dal dipartimento di endocrinologia della Federico II di
Napoli; che l'istante soffriva di epilessia infantile in trattamento farmacologico e tiroidismo, nonché presentava una disabilità intellettiva di grado moderato;
che ad ogni modo, il ricorrente non presentava disturbi che potevano inficiare la sua valutazione e piena comprensione del percorso di transizione in corso e tutti gli specialisti messi in campo avevano lo specifico scopo di sostenere l'odierno ricorrente ed accompagnarlo nel percorso che avrebbe portato sicuramente ad un miglioramento della sua qualità di vita;
che egli si abbigliava con abiti femminili, trucco femminile ed aveva deciso di farsi chiamare (differentemente da Parte_1 un primo momento in cui aveva scelto il nome ); che ormai da lunghissimo Per_1
2 tempo, quindi, la sua vita era declinata al femminile;
che, nonostante il risultato raggiunto, l'istante era intenzionato a portare a compimento il suo percorso di transizione al fine di sostenere e migliorare la propria qualità di vita, con maggiore riconoscimento e integrazione, definendo sia a livello fisico, con gli interventi chirurgici di riassegnazione, sia a livello sociale, con l'adeguamento dei dati anagrafici;
che sussisteva, ad oggi, una discordanza tra le risultanze anagrafiche e l'identità sessuale psicologica che produceva nel ricorrente un inevitabile senso di frustrazione e disagio;
che premeva, pertanto, all'istante di essere autorizzato ad una rettificazione dei dati anagrafici, preliminarmente ed indipendentemente dal trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili primari e secondari;
che l'istante pertanto chiedeva, in primo luogo e in via del tutto indipendente, la modifica dei propri atti anagrafici, e, inoltre, l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali con trattamento medico chirurgico, al fine di realizzare la coincidenza tra some e psiche;
che dalle indagini cliniche, cui il ricorrente si era sottoposto e si stava ancora sottoponendo, non erano emersi disturbi psicopatologici di natura psicotica ed umorale se non quelli inerenti la disforia di genere.
All'udienza dell'11/11/2024 nessuno compariva. Il Giudice, vista l'istanza di differimento dell'udienza depositata telematicamente dalla difesa di parte ricorrente, rinviava al 29/11/2024.
All'udienza del 29/11/2024 veniva sentito il ricorrente, il quale dichiarava: “Ho 22 anni;
non sono sposato né ho figli. Fin dall'adolescenza mi sono sentita donna e sento un grande bisogno di completare questa mia transizione anche anatomicamente, per completarmi definitivamente;
tengo a precisare che provo imbarazzo ad andare al mare proprio perché vorrei essere anatomicamente una donna;
questa è, in particolare, la ragione per la quale voglio accedere agli interventi richiesti. In questi anni non ho mai avuto una relazione stabile ma ho avuto delle esperienze con persone di sesso maschile. Sento il bisogno di cambiare le mie generalità poiché vivo situazioni di imbarazzo ogniqualvolta sono chiamata ad esibire i documenti atteso che i miei tratti somatici sono oramai inequivocabilmente quelli di una donna. Voglio precisare che inizialmente desideravo cambiare il nome in , mentre invece, Per_1 successivamente, ho maturato l'intenzione – che confermo oggi – di assumere il nome
. Concludo affermando che la mia scelta è consolidata ed irreversibile.” Parte_1
3 All'esito, la difesa di parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata a depositare alla prossima udienza documentazione sanitaria integrativa. Il giudice, ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, rinviava per il deposito della documentazione sanitaria integrativa al 14/02/2025, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento;
l'udienza veniva poi rinviata d'ufficio al 18/03/2025.
All'udienza del 18/03/2025, la difesa di parte ricorrente chiedeva un rinvio al fine di depositare documentazione sanitaria integrativa relativamente agli attuali sviluppi della patologia, diagnosticata al ricorrente quando era bambino, della disabilità intellettiva di grado moderato;
rappresentava, infatti, che la terapia farmacologica relativa agli episodi epilettici nell'ultima prescrizione, risalente al
2021, era prevista a scalare fino ad una completa sospensione nell'arco del 2022, riservandosi di depositare la predetta prescrizione. Il Giudice relatore, rilevata la necessità dell'acquisizione di documentazione integrativa idonea a verificare l'incidenza della disabilità intellettiva riscontrata, se ancora attuale, sulla scelta relativa al genere effettuata dal ricorrente e presupposto delle sue domande, ritenuto pertanto di assegnare il predetto rinvio, fissava udienza di rinvio nello stato al 05/05/2025.
All'udienza del 05/05/2025 la difesa di parte ricorrente rappresentava di aver depositato relazioni del Dott. , specialista in psichiatria, il quale, esaminate Per_2 le relazioni, aveva concluso che il ricorrente era allo stato capace di intendere e di volere e di autodeterminarsi, e la presenza della disforia di genere. La difesa si riportava alla documentazione depositata e chiedeva procedersi alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473 bis 28 cpc. Il Giudice delegato autorizzava la difesa del ricorrente a concludere oralmente. Il difensore si riportava al proprio ricorso e chiedeva, anche alla luce della documentazione depositata nel corso del giudizio, l'accoglimento del ricorso e quindi l'autorizzazione alla rettifica dei dati anagrafici e del sesso, rinunciando, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, alla domanda di autorizzazione di intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. Il Giudice riservava la causa al Collegio, con trasmissione al PM per le sue conclusioni.
In data 06/05/2025, il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4 Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma
e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass.
15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del
5 successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della
Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che
6 possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Il ricorrente sin dalla sua adolescenza presentava vissuti di Parte_1 incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l' , , Consultorio Controparte_2 Controparte_1
InConTra, si evidenzia in una condizione di Disforia di Parte_1
Genere in soggetto nato maschio senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di transizione precedentemente diagnosticato.
In particolare, dalla consulenza del 20/11/2024, a firma della psicologa psicoterapeuta Dott.ssa , le cui conclusioni sono condivise da Persona_3 questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “In base agli elementi riferiti dalla persona e a quanto osservato nel corso dei colloqui effettuati è stato possibile confermare quanto già rilevato nella relazione psicodiagnostica precedente. Si ribadisce pertanto il quadro di Disforia di Genere in soggetto nato maschio senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di transizione precedentemente diagnosticato. È stata altresì osservata la condizione di equilibrio somatopsichico della persona, sulla base della quale si suggerisce di adeguare l'atto di stato civile all'identità di genere femminile, vissuta pienamente sul piano individuale. Si ribadisce, inoltre, la necessità da parte di di accedere agli interventi demolitivi e/o ricostruttivi che rientrano nel Pt_2 percorso chirurgico di affermazione del genere femminile. Al momento si ritiene che la possibilità di accedere agli interventi chirurgici sui caratteri sessuali primari e secondari e alla rettifica dei dati anagrafici possano essere per un ulteriore Pt_2 passo verso l'agognata congruenza tra identità fisica e identità di genere femminile, rappresentandosi quindi allo stato come ausilio per il consolidamento di tale equilibrio somatopsichico. Si suggerisce il prosieguo del supporto psicologico che possa sostenere nei passaggi successivi dell'iter di affermazione di genere”. Pt_2
Inoltre, da consulenza medica del 05/04/2025, a firma della psicoterapeuta
Dott.ssa , si legge che: “emerge un quadro suggestivo di una Persona_4
Disabilità intellettiva di grado Moderato con funzionamento adattivo coerente con il
7 funzionamento cognitivo descritto. Dal punto di vista psicopatologico non si registrano alterazioni significative”.
Parimenti, da relazione di consulenza medico-legale e psichiatrico forense del
28/04/2025, a firma del Dott. , emerge che: “Sulla scorta Persona_5 dell'esame clinico e dell'anamnesi è possibile diagnosticare al giovane Parte_1
un disturbo dell'identità di genere (soggetto biologicamente di sesso
[...] maschile, ma con personalità di genere femminile, a prescindere dall'attrazione per persone del sesso maschile, comunque presente), con conseguente disforia, risalente alla propria infanzia. A prescindere da ciò, non si rileva alcun tipo di disturbo psichico in atto, né maggiore (psicotico), né minore (nevrotico), come pure non è dato rilevare alcuna significativa compromissione dei poteri di critica e di giudizio. Il ritardo mentale da cui era ed è tuttora affetto è di grado lieve e non compromette la capacità di autodeterminarsi in ambiti che non sono economici/patrimoniali ma personali e sui quali non ha mai avuto dubbi di alcun genere. Peraltro, va sottolineato che nessuno dei professionisti sanitari con cui ha avuto contatto ha espresso il benché minimo dubbio e/o perplessità sulla genuinità dei suoi sentimenti e sulla coscienza
e volontà (oltre che assoluta coerenza) con cui ha portato avanti (è iniziato oltre quattro anni fa e prosegue senza problemi) il suo percorso di trasformazione.
Parimenti non è dato rilevare segni o sintomi di patologie neurologiche in atto;
non soffre di patologia cerebrale (esiti di ictus, ischemie cerebrali, crisi comiziali attuali) né di sindromi eredo-degenerative (Sclerosi multipla, S.L.A. e consimili) e, per quanto possa rilevare, neanche neuropatie periferiche (le stesse, come i disturbi neurologici, anche se fossero presenti, e non lo sono, non inciderebbero in modo significativo sulla capacità civile). Pertanto, non vi è alcun motivo per ritenere che le sue capacità di critica e di giudizio siano in alcun modo inficiate e neanche diminuite da disturbi psicologici in atto […]”. In conclusione: “ presenta integra la Parte_1 propria capacità civile ed è, allo stato, capace di intendere e di volere e di autodeterminarsi. In altre parole egli, in base all'anamnesi e all'esame clinico effettuato, non presenta patologie psichiatriche e/o neurologiche di rilievo, o comunque di gravità tale da inficiare o anche solo diminuire la capacità di provvedere autonomamente ai propri interessi […]. Premesso ciò, l'esame della sua personalità, effettuato anche con l'ausilio di visita psicologica e test proiettivi, conferma
l'esistenza della disforia di genere e, quindi, la necessità e l'opportunità di vedersi
8 riconosciuta l'autorizzazione alla rettifica dei dati anagrafici ed eventualmente sottoporsi all'intervento chirurgico di riattribuzione del sesso”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dall'istante all'udienza del 29/11/2024. Nell'occasione ha confermato di Parte_1 voler dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo egli di appartenere al genere femminile, ed ha poi espressamente manifestato il suo desiderio di sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, ritenendo che la transizione anatomica lo completerebbe definitivamente.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dall' Pt_1
e della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si
è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È, quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'istante del nome “ ” in luogo del nome Parte_1
“ ”. Parte_1
9 Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale dà atto che all'udienza del
05/05/2025 la ricorrente ha espressamente rinunciato alla predetta domanda, in considerazione della recente sentenza della Corte Costituzionale.
Sul punto, si precisa che il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato: “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del
2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del
2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno
10 psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa….. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento ha dimostrato Parte_1 inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, in relazione al quale il ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di autorizzazione,
e per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del
Tribunale.
Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale del ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
11 -ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di PORTICI (NA) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che l'indicazione del sesso Parte_1 maschile debba essere modificata in sesso femminile e l'indicazione del nome
“ ” debba essere modificata in “ ” (Atto N. 525 parte I serie A - Parte_1 Parte_1 anno 2001 - Comune di PORTICI (NA))
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13/5/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott.ssa Eva Scalfati
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