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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/08/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1384/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1384/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
PROVINCIALI GIULIA BARBARA e BAGGI DANIELA e con domicilio eletto presso il loro studio sito in Pavia, Viale Cesare Battisti n. 15;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ORLANDI ANNA SIMONA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Corso Cavour n. 9;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“1. Mantenere la figlia - nata il [...] - affidata ad entrambi Persona_1
i genitori (in regime di affido condiviso) con esercizio congiunto della responsabilità parentale e obbligo di codecisione delle scelte di maggiore importanza;
con facoltà di assumere in modo autonomo le, sole, decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione nei periodi in cui ciascuno avrà la figlia con sé.
2. Mantenere collocata la minore presso la madre nell'abitazione in Pavia via Bonetta
n. 7 ove avrà domiciliazione, residenza ed iscrizione nello stato di famiglia materno.
pag. 1 di 4 3. Confermare quanto previsto in ordinanza in data 17 luglio 2024 del tribunale di Pavia prevedendo che sia con e presso il padre dal sabato pomeriggio (qualche ora Per_1 dopo l'uscita di scuola) fino alla domenica alle ore 15:00; salvo migliori accordi tra le parti prevedenti e, nell'ottica di progressivo ampliamento dei tempi di frequentazione padre/figlia, anche il venerdì sera nei weekend di competenza paterna oltre ad un periodo di due settimane non consecutive nel periodo estivo/non scolastico, periodo da definire in accordo con la madre entro il 31 marzo di ciascun anno, sempre tenendo adeguato conto della volontà della ragazza e dei suoi impegni formativi e di socialità; oltre all'alternanza annuale delle festività natalizie e pasquali.
4. Porre a carico del dott. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento della figlia l'importo mensile di € 700,00 (Euro settecento/00) Per_1
a mezzo di bonifico da eseguire a favore della dr.ssa entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese con decorrenza luglio 2025 e con rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT (prossima e I^ rivalutazione luglio 2026). Il dott. esprime fin da ora la CP_1 propria intenzione di corrispondere l'importo mensile a proprio carico direttamente alla figlia , al compimento della maggiore età. Per_1
5. Porre a carico del dott. l'obbligo di corrispondere - per differenza sul Controparte_1 nuovo importo dell'assegno di mantenimento per a carico paterno, dovuto a Per_1 decorrere dalla domanda - l'importo transattivamente concordato di € 2.784,80 (€ duemila settecento ottantaquattro/80 ossia € 348,10 x 8 mesi = € 2.784,80) in 3 rate di euro 928,26 ciascuna alle seguenti scadenze:
* € 928,26 (Euro novecento ventotto/26) entro il 30 luglio 2025:
* € 928,26 (Euro novecento ventotto/26) entro il 30 agosto 2025;
* € 928,26 (Euro novecento ventotto/26) entro il 30 settembre 2025.
6. Porre a carico del dott. e della dott. le spese cd. Controparte_1 Parte_1
“extra assegno” in misura del 50% ciascuno: dette spese dovranno essere previamente concordate secondo i criteri e tempistiche di comunicazione e di condivisione del
Protocollo n. 2323/2016 del Tribunale di Pavia. Nessun genitore rimborserà l'altro ma sosterrà direttamente la propria quota di spesa. In caso di motivato diniego da parte di un genitore, è prevista la facoltà di avanzare – per iscritto e a mezzo di comunicazione via e-mail - un preventivo o una proposta alternativi nel termine di dieci giorni dal pag. 2 di 4 ricevimento della richiesta del genitore proponente;
diversamente si intenderà condiviso il preventivo ottenuto dall'altro genitore. Se il contrasto insorgerà in merito ad importi di spesa afferenti l'area dell'istruzione e della formazione della ragazza (aree che dovranno ter conto delle capacità e aspirazioni della ragazza e, quindi, a titolo di esempio, tasse universitarie in atenei privati italiani o all'estero, spese di mantenimento all'estero, vacanze studio anche all'estero [due settimane], eventuale anno di liceo all'estero) ciascun genitore avrà facoltà di dar corso al progetto e sostenere la relativa spesa integralmente, in deroga al Protocollo 2323/2016.
7. Dare atto che i coniugi si autorizzano a recarsi all'estero sia individualmente sia con la figlia e prestano sin da ora ciascuno il proprio consenso - con reciproco obbligo di attivarsi con la più tempestiva collaborazione alle pratiche amministrative - al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ed in particolare del passaporto, sia proprio sia della loro figlia.
8. Dare atto che i signori e riconoscono che gli accordi Parte_1 Controparte_1 raggiunti ed iscritti nelle clausole sopra riportate - costituenti esito di lunga e intensa trattativa condotta con l'assistenza dei rispettivi difensori - sono ritenuti, reciprocamente, soddisfacenti e rappresentativi della volontà di ciascuno di definire la controversia nell' interesse della prole.
10. Dare atto che ciascun a parte sosterrà compensi e le spese per la sola propria assistenza legale/giudiziale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo e che, con note congiunte del 24.6.2025, hanno chiesto la modifica del decreto n. 2620/2017 pubbl. il 28.4.2017, R.G. 1178/2017, emesso dal Tribunale di Pavia per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia minore
[...]
nata a [...] il [...]. Per_1
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
pag. 3 di 4
ritenuto che
debbano essere compensate le spese di lite, stante l'accordo raggiunto inter partes;
P.Q.M.
- a modifica del decreto n. 2620/2017 pubbl. il 28.4.2017, R.G. 1178/2017, emesso dal
Tribunale di Pavia per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia minore nata a [...] il [...], recepisce Persona_1 integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa integralmente le spese di lite;
Si comunichi a cura della cancelleria
Pavia, Camera di Consiglio del 29.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1384/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1384/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
PROVINCIALI GIULIA BARBARA e BAGGI DANIELA e con domicilio eletto presso il loro studio sito in Pavia, Viale Cesare Battisti n. 15;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ORLANDI ANNA SIMONA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Corso Cavour n. 9;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“1. Mantenere la figlia - nata il [...] - affidata ad entrambi Persona_1
i genitori (in regime di affido condiviso) con esercizio congiunto della responsabilità parentale e obbligo di codecisione delle scelte di maggiore importanza;
con facoltà di assumere in modo autonomo le, sole, decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione nei periodi in cui ciascuno avrà la figlia con sé.
2. Mantenere collocata la minore presso la madre nell'abitazione in Pavia via Bonetta
n. 7 ove avrà domiciliazione, residenza ed iscrizione nello stato di famiglia materno.
pag. 1 di 4 3. Confermare quanto previsto in ordinanza in data 17 luglio 2024 del tribunale di Pavia prevedendo che sia con e presso il padre dal sabato pomeriggio (qualche ora Per_1 dopo l'uscita di scuola) fino alla domenica alle ore 15:00; salvo migliori accordi tra le parti prevedenti e, nell'ottica di progressivo ampliamento dei tempi di frequentazione padre/figlia, anche il venerdì sera nei weekend di competenza paterna oltre ad un periodo di due settimane non consecutive nel periodo estivo/non scolastico, periodo da definire in accordo con la madre entro il 31 marzo di ciascun anno, sempre tenendo adeguato conto della volontà della ragazza e dei suoi impegni formativi e di socialità; oltre all'alternanza annuale delle festività natalizie e pasquali.
4. Porre a carico del dott. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento della figlia l'importo mensile di € 700,00 (Euro settecento/00) Per_1
a mezzo di bonifico da eseguire a favore della dr.ssa entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese con decorrenza luglio 2025 e con rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT (prossima e I^ rivalutazione luglio 2026). Il dott. esprime fin da ora la CP_1 propria intenzione di corrispondere l'importo mensile a proprio carico direttamente alla figlia , al compimento della maggiore età. Per_1
5. Porre a carico del dott. l'obbligo di corrispondere - per differenza sul Controparte_1 nuovo importo dell'assegno di mantenimento per a carico paterno, dovuto a Per_1 decorrere dalla domanda - l'importo transattivamente concordato di € 2.784,80 (€ duemila settecento ottantaquattro/80 ossia € 348,10 x 8 mesi = € 2.784,80) in 3 rate di euro 928,26 ciascuna alle seguenti scadenze:
* € 928,26 (Euro novecento ventotto/26) entro il 30 luglio 2025:
* € 928,26 (Euro novecento ventotto/26) entro il 30 agosto 2025;
* € 928,26 (Euro novecento ventotto/26) entro il 30 settembre 2025.
6. Porre a carico del dott. e della dott. le spese cd. Controparte_1 Parte_1
“extra assegno” in misura del 50% ciascuno: dette spese dovranno essere previamente concordate secondo i criteri e tempistiche di comunicazione e di condivisione del
Protocollo n. 2323/2016 del Tribunale di Pavia. Nessun genitore rimborserà l'altro ma sosterrà direttamente la propria quota di spesa. In caso di motivato diniego da parte di un genitore, è prevista la facoltà di avanzare – per iscritto e a mezzo di comunicazione via e-mail - un preventivo o una proposta alternativi nel termine di dieci giorni dal pag. 2 di 4 ricevimento della richiesta del genitore proponente;
diversamente si intenderà condiviso il preventivo ottenuto dall'altro genitore. Se il contrasto insorgerà in merito ad importi di spesa afferenti l'area dell'istruzione e della formazione della ragazza (aree che dovranno ter conto delle capacità e aspirazioni della ragazza e, quindi, a titolo di esempio, tasse universitarie in atenei privati italiani o all'estero, spese di mantenimento all'estero, vacanze studio anche all'estero [due settimane], eventuale anno di liceo all'estero) ciascun genitore avrà facoltà di dar corso al progetto e sostenere la relativa spesa integralmente, in deroga al Protocollo 2323/2016.
7. Dare atto che i coniugi si autorizzano a recarsi all'estero sia individualmente sia con la figlia e prestano sin da ora ciascuno il proprio consenso - con reciproco obbligo di attivarsi con la più tempestiva collaborazione alle pratiche amministrative - al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, ed in particolare del passaporto, sia proprio sia della loro figlia.
8. Dare atto che i signori e riconoscono che gli accordi Parte_1 Controparte_1 raggiunti ed iscritti nelle clausole sopra riportate - costituenti esito di lunga e intensa trattativa condotta con l'assistenza dei rispettivi difensori - sono ritenuti, reciprocamente, soddisfacenti e rappresentativi della volontà di ciascuno di definire la controversia nell' interesse della prole.
10. Dare atto che ciascun a parte sosterrà compensi e le spese per la sola propria assistenza legale/giudiziale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo e che, con note congiunte del 24.6.2025, hanno chiesto la modifica del decreto n. 2620/2017 pubbl. il 28.4.2017, R.G. 1178/2017, emesso dal Tribunale di Pavia per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia minore
[...]
nata a [...] il [...]. Per_1
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
pag. 3 di 4
ritenuto che
debbano essere compensate le spese di lite, stante l'accordo raggiunto inter partes;
P.Q.M.
- a modifica del decreto n. 2620/2017 pubbl. il 28.4.2017, R.G. 1178/2017, emesso dal
Tribunale di Pavia per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia minore nata a [...] il [...], recepisce Persona_1 integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa integralmente le spese di lite;
Si comunichi a cura della cancelleria
Pavia, Camera di Consiglio del 29.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4