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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17764 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40992/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40992/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 11.13 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per l'avv. RO FA GA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
LUCIA DI COSIMO, la quale si riporta agli scritti difensivi e da ultimo alle note conclusive depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Per , nessuno;
CP_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40992/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RO FA GA, elettivamente domiciliato in Via Tripolitania 26 95127 Catania
ITALIA presso il difensore avv. RO FA GA
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Direttore pro – tempore, con Sede in CP_1 P.IVA_1
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L 2009/69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste della parte attrice;
richiamati i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio;
osservato che:
1) la cessazione dell'obbligo di pagamento in favore della figlia dell'assegno di mantenimento risulta essere accertato con la sentenza del Tribunale di Catania dello pagina 2 di 4 03.03.2023, che, in accoglimento della domanda dell'odierno ricorrente, disponeva la decorrenza di tale cessazione a far data dalla presentazione del l'istanza di modifica delle condizioni di divorzio e quindi dal 18.11.2021;
2) per tali ragioni sino alla data suddetta non vi è titolo per vantare nei confronti della odierna resistente la restituzione delle somme di cui all'azione odierna, poiché il postulato dell'azione di condanna nei confronti dell è che questa trattenga delle CP_1 somme senza titolo;
ma in realtà a tutto voler concedere il titolo è venuto meno a far data dalla richiesta, come detto, di modifica delle condizioni di divorzio e di mantenimento della figlia;
3) ne segue dunque che la domanda di cui al capo A del ricorso introduttivo deve essere respinta, in quanto non fondata;
4) con riferimento al capo B) e precisamente alla richiesta di restituzione delle somme a decorrere dal mese di dicembre 2021 sino al maggio 2023, data dalla quale presumibilmente l resistente ha interrotto il prelievo forzoso, la domanda non CP_2 può essere condivisa essendo agli atti del giudizio la prova che per il medesimo periodo di interesse la parte ricorrente odierna ha agito nei confronti della percipiente
– - con atto di precetto esattamente per la restituzione delle somme di Parte_2 cui si è appena riferito, e precisamente delle somme per i mesi da dicembre 2021 a maggio 2023;
5) ne segue che non può ammettersi un'azione diretta ad ottenere una duplicazione delle somme diversamente concretizzandosi un'azione di indebito arricchimento della parte ricorrente, che non può quindi ottenere due volte per lo stesso titolo e causale somme di denaro di cui ritiene di essere creditore;
6) inoltre, non risulta sul punto dimostrato e provato l'infruttuoso recupero presso la figlia delle somme richieste attraverso l'atto di precetto;
7) quindi deve ritenersi, a fortiori, la non sussistenza del diritto del ricorrente alla restituzione ai danni di;
CP_1
8) le spese di lite possono dichiararsi irripetibili stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge la domanda in quanto non fondata e non provata;
2) Nulla sulle spese in ragione della contumacia di . CP_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 19.35 ed allegazione al verbale in assenza delle parti e dei difensori.
Roma, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 40992/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 18 dicembre 2025 ad ore 11.13 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per l'avv. RO FA GA, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
LUCIA DI COSIMO, la quale si riporta agli scritti difensivi e da ultimo alle note conclusive depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Per , nessuno;
CP_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40992/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RO FA GA, elettivamente domiciliato in Via Tripolitania 26 95127 Catania
ITALIA presso il difensore avv. RO FA GA
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Direttore pro – tempore, con Sede in CP_1 P.IVA_1
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come novellato da L 2009/69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste della parte attrice;
richiamati i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio;
osservato che:
1) la cessazione dell'obbligo di pagamento in favore della figlia dell'assegno di mantenimento risulta essere accertato con la sentenza del Tribunale di Catania dello pagina 2 di 4 03.03.2023, che, in accoglimento della domanda dell'odierno ricorrente, disponeva la decorrenza di tale cessazione a far data dalla presentazione del l'istanza di modifica delle condizioni di divorzio e quindi dal 18.11.2021;
2) per tali ragioni sino alla data suddetta non vi è titolo per vantare nei confronti della odierna resistente la restituzione delle somme di cui all'azione odierna, poiché il postulato dell'azione di condanna nei confronti dell è che questa trattenga delle CP_1 somme senza titolo;
ma in realtà a tutto voler concedere il titolo è venuto meno a far data dalla richiesta, come detto, di modifica delle condizioni di divorzio e di mantenimento della figlia;
3) ne segue dunque che la domanda di cui al capo A del ricorso introduttivo deve essere respinta, in quanto non fondata;
4) con riferimento al capo B) e precisamente alla richiesta di restituzione delle somme a decorrere dal mese di dicembre 2021 sino al maggio 2023, data dalla quale presumibilmente l resistente ha interrotto il prelievo forzoso, la domanda non CP_2 può essere condivisa essendo agli atti del giudizio la prova che per il medesimo periodo di interesse la parte ricorrente odierna ha agito nei confronti della percipiente
– - con atto di precetto esattamente per la restituzione delle somme di Parte_2 cui si è appena riferito, e precisamente delle somme per i mesi da dicembre 2021 a maggio 2023;
5) ne segue che non può ammettersi un'azione diretta ad ottenere una duplicazione delle somme diversamente concretizzandosi un'azione di indebito arricchimento della parte ricorrente, che non può quindi ottenere due volte per lo stesso titolo e causale somme di denaro di cui ritiene di essere creditore;
6) inoltre, non risulta sul punto dimostrato e provato l'infruttuoso recupero presso la figlia delle somme richieste attraverso l'atto di precetto;
7) quindi deve ritenersi, a fortiori, la non sussistenza del diritto del ricorrente alla restituzione ai danni di;
CP_1
8) le spese di lite possono dichiararsi irripetibili stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge la domanda in quanto non fondata e non provata;
2) Nulla sulle spese in ragione della contumacia di . CP_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 19.35 ed allegazione al verbale in assenza delle parti e dei difensori.
Roma, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 4 di 4