TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1152/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, nella persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, a scioglimento della riserva automaticamente assunta all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter
c.p.c. dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 14/04/2025, ha pronuncia- to la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1152/2020, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Annamaria Lauria e dall'Avv. Domenica Ferrari, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Annamaria Lauria in Viggianello (PZ),85040,
Via Gallizzi N° 8,
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
NONCHE'
PROVINCIA DI POTENZA
- CONVENUTA CONTUMACE– avente ad oggetto: “responsabilità ex artt. 2051 e 2052 c.c.”
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla ed alla Provincia di Potenza, Controparte_1
evocava in giudizio gli enti convenuti al fine di sentire accogliere le se- Parte_1
guenti conclusioni:
“piaccia l'On. Curia adita, ogni contraria istanza reietta, acclarare e dichiarare pre- viamente la responsabilità, secondo il grado di responsabilità, concorrente, esclusiva
1
dell' e nella causazione del sinistro soprade- CP_2 Controparte_3
scritto per non aver adottato tutte le misure idonee per evitare che la fauna selvatica arrecasse danni a terzi nonché la Provincia di Potenza per non aver apposto la griglia nel canale di scolo, che avrebbe attenuato i danni e per effetto condannarli ciascuno secondo il loro grado di responsabilità al risarcimento dei danni materiali patiti pari alla complessiva somma di Euro 6.817,69 o in quella misura maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione moneta- ria come per legge dalla data del sinistro e fino al soddisfo;
Con condanna dei conve- nuti alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario, IVA e
CPA ai sottoscritti difensori in quanto antistatari.”
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva: che in data 08/08/2016, alle ore
13:30 circa, mentre percorreva la strada SP4 del Pollino, direzione San Severino Lucano
(PZ), a bordo della sua autovettura modello Land Rover, di colore bianco tg. ZA536DA, subito dopo il bivio che porta alla località Prastio, si vedeva attraversare la strada da un animale selvatico, nello specifico un cinghiale;
che per scongiurare l'impatto con l'ungulato, sterzava verso destra, andando ad impattare, dapprima con la ruota anteriore destra contro il muretto di cemento posto a ridosso del canale di scolo dell'acqua piova- na e, successivamente, contro alla parete rocciosa prospicente alla strada;
che a seguito dell'occorso intervenivano sul luogo dell'incidente i CC di Viggianello, i quali redige- vano apposita relazione di servizio, riscontrando il segno del pneumatico sul muretto realizzato a protezione della buca di scolo dell'acqua piovana;
che l'autovettura dell'attore riportava ingenti danni come riportato nel preventivo di spesa dell'importo di
€ 6.817,69; che il conducente del veicolo non ha alcuna responsabilità del verificarsi del sinistro, in quanto nulla poteva fare per evitarlo, responsabilità che invece deve essere attribuita, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, in misura concor- rente o esclusiva alla , e/o alla Provincia di Potenza;
che è altresì rav- Controparte_1
visabile la responsabilità ex art 2051 c.c. in capo alla Provincia di Potenza, per avere quest'ultima, in qualità di ente proprietario della strada luogo del sinistro, realizzato un muretto per coprire la buca di scolo dell'acqua piovana in luogo di una griglia.
All'esito della prima udienza del 08/03/2021, celebrata in modalità cartolare, il prece- dente istruttore dichiarava la contumacia della , ritualmente citata e Controparte_1
non costituitasi in giudizio, e, al contempo, dichiarava la nullità della notifica eseguita nei confronti della Provincia di Potenza, onerando parte attrice alla rinotifica dell'atto di citazione, unitamente al verbale di udienza, nei confronti della Provincia di Potenza, con
2
il rispetto dei termini perentori a comparire ex art. 163-bis c.p.c. e rinviando il giudizio all'udienza del 13/09/2021.
All'esito dell'udienza del 13/09/2021, celebrata in modalità cartolare, il precedente istruttore, rilevata la mancata costituzione in giudizio della Provincia di Potenza ed evi- denziato che, a seguito della rinnovazione della notifica della citazione da parte dell'attore, non risultava rispettato il termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c., motivo per il quale veniva profilato un motivo di estinzione del giudizio, quantomeno nei con- fronti dell'ente provinciale, in ossequio al combinato disposto degli artt. 291 e 307
c.p.c., concedeva i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. così come richiesti da parte attrice. La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 04/04/2022 per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
Ammessa la prova orale articolata da parte attrice nei limiti di cui all'ordinanza del
04/04/2022 ed esaurita l'istruttoria, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni dallo scrivente, nelle more subentrato sul ruolo a far data dal
30/11/2022, al 18/12/2023 ed infine per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 15/10/2024. Stante il mancato deposito di note scritte in sosti- tuzione dell'udienza del 15/10/2024, il procedimento veniva quindi rinviato per mede- simi incombenti ex art. 127-ter, co. 4, c.p.c. all'udienza cartolare del 14/04/2025, in oc- casione della quale parte attrice insisteva per la decisione, riportandosi alle conclusioni formulate in atti.
Spirato il termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di di- scussione del 14/04/2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preliminarmente alla disamina del merito della presente controversia, si rileva l'intervenuta estinzione del processo, ai sensi degli artt. 291, ultimo comma e 307, comma 3, c.p.c., per quanto attiene al rapporto processuale intercorrente tra parte attrice e la Provincia di Potenza. Ed invero, con provvedimento del 08/03/2021 il precedente istruttore aveva onerato parte attrice alla rinotifica dell'atto di citazione, unitamente al verbale di udienza, nei confronti della Provincia di Potenza, nel rispetto dei termini pe- rentori a comparire di cui all' art. 163-bis c.p.c. (pari a novanta giorni liberi, trattandosi di notificazione da eseguire in Italia); tuttavia, come detto, a seguito della rinnovazione della notifica della citazione da parte dell'attore, non risultavano garantiti i suddetti ter- mini a comparire, essendosi il procedimento notificatorio perfezionato nei confronti del- la Provincia di Potenza solo in data 29/06/2021, laddove la successiva udienza di tratta- zione veniva fissata al 13/09/2021. Vero è che nel calcolo dei termini occorre tenere
3
conto del principio della scissione temporale della notifica, per effetto del quale per il notificante la notifica si considera eseguita al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non a quello successivo della materiale consegna al destinata- rio;
ciononostante, occorre evidenziare che, nel caso di specie, dalla relata di notifica in atti risulta che la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario è intervenuta il 23/06/2021, allorquando, cioè, era già impossibile garantire al convenuto i termini a comparire pe- rentoriamente previsti dalla legge. Il tutto, peraltro, senza che parte attrice abbia mai formulato richiesta di rimessione in termini.
Ne consegue, come anticipato, che il giudizio va dichiarato estinto nei rapporti tra
[...]
e la Provincia di Potenza, non avendo l'attore provveduto - per causa ad CP_4
esso imputabile - a rinnovare la notifica dell'atto di citazione nel termine perentorio sta- bilito dalla legge.
Tanto premesso, occorre scrutinare la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dall' nei confronti della . Pt_1 Controparte_1
Orbene tale domanda è infondata, in quanto priva di valido supporto probatorio e inido- nea a sostanziare la domanda di risarcimento danni.
Risulta tuttavia essenziale, ai fini della decisione, indagare preliminarmente la natura della responsabilità astrattamente imputabile all'ente regionale fonte della domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice in primo grado.
La presente causa rientra, infatti, nell'ormai frequente casistica dei danni causati a priva- ti cittadini dalla fauna selvatica, soprattutto ungulati, sia come danni alle cose, sia come danni da sinistri stradali, sia come danni da aggressioni dirette. L'attore ha generica- mente ricondotto la fattispecie allo schema della responsabilità extracontrattuale ex art
2043 c.c. sulla base, verosimilmente, del più risalente orientamento giurisprudenziale che, per lungo tempo, ha imputato la responsabilità per danni cagionati dalla fauna sel- vatica nell'alveo dell'art 2043 c.c. Tale impostazione non è più attuale, difatti la respon- sabilità risarcitoria per i danni causati da animali selvatici deve essere attribuita, ai sensi dell'art. 2052 c.c. (danni cagionati da animali), all'ente nella qualità di soggetto CP_1
"utilizzatore" della fauna stessa, inteso quale ente esponenziale della collettività che di tale fauna gode.
La Suprema Corte, infatti, si è occupata della problematica connessa alla individuazione del soggetto che deve rispondere del danno cagionato dalla fauna selvatica e della ri- conducibilità della fattispecie all'art. 2043 c.c. ovvero all'art. 2052 c.c. operando una ve- ra e propria “rivoluzione” interpretativa, scardinando schemi ricostruttivi che sembrava-
4
no oramai consolidati e proponendo un nuovo “statuto” della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica.
La Corte di legittimità, in particolare, ha riconosciuto che la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica debba imputarsi ai sensi del paradigma previsto dall'art. 2052 c.c., atteso che in precedenza tale responsabilità veniva imputata ai sensi dell'art. 2043 c.c. (v. sul punto Cass. 7969/2020 "ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico re- sponsabile va individuato nella in quanto ente al quale spetta in materia la CP_1
funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordina- mento, controllo delle attività eventualmente svolte per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di even- tuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema").
Con la decisione sopraindicata la Suprema Corte è tornata ad occuparsi funditus della responsabilità della P.A. in caso di danni cagionati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo alla questione dell'individuazione del soggetto, pubblico o privato, tenuto a ri- spondere dei danni causati dagli animali selvatici.
I Giudici di legittimità hanno, in particolare, evidenziato una diversità di orientamenti giurisprudenziali in ordine all'individuazione del soggetto tenuto a rispondere in caso di danni cagionati da animali selvatici.
Secondo un primo orientamento, infatti, l'individuazione dell'ente pubblico (eventual- mente) responsabile per la colposa omessa adozione delle misure necessarie è stato in- dividuato nella quale ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano CP_1
normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio;
e ciò anche laddove la Regione avesse delegato i suoi compiti alle Province, poiché la de- lega non fa venir meno la titolarità di tali poteri e deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 16 novembre 2010, n.
23095; Cass. civ., Sez. III, 13 gennaio 2009, n. 467; Cass. civ., Sez. III, 21 febbraio
2011, n. 4202).
In alcune più recenti decisioni si è affermato, invece, che la responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici non è sempre imputabile alla ma deve in realtà CP_1
5
essere imputata all'ente, sia esso Provincia, Ente Parco, Federazione o Asso- CP_1
ciazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attua- zione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 21 giugno 2016, n. 12727; Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2017, n. 18952; Cass. civ., Sez. IV
3, 17 settembre 2019, n. 23151).
In seno a questo nuovo filone giurisprudenziale, secondo cui non sempre è la il CP_1
soggetto cui deve imputarsi la responsabilità per danni da fauna selvatica, si possono registrare diverse posizioni.
Si è, infatti, talora affermato che la anche in caso di delega di funzioni alle CP_1
Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali sel- vatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a me- no che non sia dimostrato che la delega attribuisca alle Province un'autonomia decisio- nale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter ef- ficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure nor- malmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
Si è, in altre pronunzie, sancito che si deve indagare, di volta in volta, se l'ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un "nudus minister", senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa (cfr.:
Cass.civ., Sez. III, 06 dicembre 2011, n. 26197; Cass. civ., Sez. III, 21 giugno 2016, n.
12727; Cass. civ., Sez. VI 3, ord. 17 settembre 2019, n. 23151).
In altri casi si è poi stabilito che i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province toscane rendono le stesse responsabili dei danni cagionati da animali selvatici (Cass. civ., Sez. III, 10 novembre 2015, n. 22886).
Si è anche detto che le Province dell'Emilia-Romagna sono responsabili dei danni pro- vocati nell'intero territorio da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche tempo- raneamente, per ragioni di pubblico interesse (Cass. civ., Sez. III, Sent. 21 giugno 2016,
n. 12727).
La Suprema Corte evidenzia come, in base agli attuali orientamenti giurisprudenziali, il soggetto privato danneggiato dalla condotta di animali selvatici viene posto in una con- dizione di estrema difficoltà nell'esercitare in giudizio la tutela dei suoi diritti, trovando- si questi costretto, non solo a dover individuare e provare una specifica condotta colpo- sa dell'ente convenuto, causativa del danno, ma anche a districarsi in un ipertrofico e
6
confuso sovrapporsi di competenze statali, regionali, provinciali e di enti vari, il che fi- nisce in molti casi per risolversi in un sostanziale diniego di effettiva tutela, in evidente tensione con i valori costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost.
Nella sostanza, tende ad affermarsi in concreto un regime della responsabilità civile per i danni causati dagli animali selvatici differenziato, regione per regione, regime di dub- bia compatibilità sistematica con il principio, anch'esso di rilievo costituzionale, per cui la normativa regionale non può incidere sui rapporti di diritto privato.
Per superare l'incerto quadro interpretativo fin qui delineato osserva la Corte occorre abbandonare il tradizionale criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2043 c.c., fondato sul presupposto dell'impossibilità di estendere alla fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c.
Questa impostazione viene sottoposta a severa critica da parte del Collegio di legittimità per diverse ragioni.
Innanzitutto, il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell'art. 2052 c.c. non risulta, in primo luogo, espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprie- tà o di utilizzazione da parte dell'uomo; non si vede, quindi, perché non debba applicarsi anche ai danni da animali selvatici.
Inoltre, esso prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'ani- male da parte dell'uomo, come si desume dallo stesso tenore letterale della disposizione, là dove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste sia che l'animale fosse «sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito».
Un'interpretazione letterale dell'art. 2052 c.c. porta, quindi, a ritenere che il relativo cri- terio di imputazione della responsabilità si fondi non sulla custodia, ma sulla stessa pro- prietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali).
Ne discende, quale logica conseguenza, l'applicabilità anche alla P.A., soggetto al quale appartiene la fauna selvatica che è patrimonio indisponibile dello Stato del regime og- gettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.
Un percorso analogo è del resto già avvenuto in giurisprudenza con riguardo ad altre simili fattispecie, quali la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti degli enti pubblici, ai sensi dell'art. 2041 c.c., o la stessa responsabilità ogget- tiva per i danni causati da cose in custodia, con riguardo ai beni demaniali, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
7
La Suprema Corte passa, quindi, ad elaborare un nuovo “statuto” della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica.
I) Anzitutto, soggetti legittimati passivi sono le Regioni, cioè gli enti che «utilizzano» il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'am- biente e dell'ecosistema.
II) Per quanto concerne l'onere della prova, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico. Ciò comporta, evidentemente, che sull'atto- re che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere dimostrare il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel pa- trimonio indisponibile dello Stato.
III) Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla essa deve CP_1
consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per
"caso fortuito". L'oggetto di tale prova liberatoria, è opportuno ribadirlo ancora una vol- ta, non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell'a- nimale ed il danno causato da tale condotta, che spetta esclusivamente all'attore dimo- strare (esattamente come spetta esclusivamente all'attore dimostrare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, nella analoga fattispecie regolata dall'art. 2051 c.c., ovvero quello tra condotta del dipendente e danno, nella fattispecie regolata dall'art. 2049 c.c.). La Re- gione, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragio- nevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.
IV) Quanto, infine, alle eventuali responsabilità di altri enti diversi dalla cui CP_1
spettava il compito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero delegate) di
8
porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa potrà rivalersi nei confronti di detto ente CP_1
e, naturalmente, potrà anche, laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa;
(in tal caso l'onere di dimostrare l'assunto della effettiva responsabilità del diverso ente spetterà alla che non potrà naturalmente avvalersi del criterio di imputazione CP_1
della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., ma dovrà fornire la specifica prova della condotta colposa dell'ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari).
D'altronde l'evoluzione giurisprudenziale che sopra si è descritta è stata confermata da altre recentissime pronunce della Cassazione (v. Cass. civ., sez. 3, ord. 6.07.2020, n.
13848; Cass. civ., sez. 3, ord. 22.06.2020, n. 12113; Cassazione civile, sez. III,
09/04/2021, n. 9469) che hanno confermato il netto revirement sul tema, affermando la necessaria applicazione del regime di responsabilità ex art. 2052 c.c. anche alla fauna selvatica, con ogni ulteriore conseguenza in punto di legittimazione passiva e imputa- zione della relativa responsabilità.
In termini anche la più recente giurisprudenza di merito (Tribunale Bari, sez. III,
27/04/2021, n. 1628; Tribunale Ancona, sez. II, 02/07/2021, (ud. 30/06/2021, dep.02/07/2021), n. 872; Tribunale L'Aquila, sez. I, 09/06/2021, (ud. 29/05/2021, dep.09/06/2021), n. 409; Tribunale Trani, sez. II, 17/02/2021, (ud. 17/02/2021, dep.17/02/2021), n. 354; Tribunale Sulmona, sez. I, 24/05/2021, n. 127).
Ciò posto, nel merito, deve evidenziarsi che, come noto, l'art. 2052 c.c. impone al dan- neggiato, che allega di aver subito un danno da un animale selvatico, di dimostrare la dinamica dell'accaduto, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L.
n. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla essa deve con- CP_1
sistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., come già accennato, nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per “caso fortuito”.
L'ente regionale è, quindi, tenuto a fornire la prova che la condotta dell'animale non era ragionevolmente prevedibile o che comunque non era evitabile, anche mediante l'ado- zione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna, concreta- mente esigibili in relazione alla situazione di fatto.
In altri termini, la deve dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del CP_1
tutto al di fuori della sua sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, impre-
9
vedibile ed inevitabile del danno e, pertanto, come causa da sé sola dotata di efficacia causale nella produzione dell'evento lesivo.
A tale ultimo riguardo, la responsabilità dell'ente resta esclusa in presenza del caso for- tuito, la cui prova grava sull'ente medesimo, per effetto della presunzione iuris tantum, qualora il danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente rite- nere, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità dell'Ente proprietario o utilizzato- re, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato.
Le suesposte considerazioni, riflettendosi in punto di riparto dell'onere probatorio, im- plicano che spetta al danneggiato la prova del pregiudizio subito e del nesso di causalità tra questo ed il fatto dell'animale, mentre compete al proprietario o utilizzatore dimo- strare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra precisati, tale da interrompere il nesso causale tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso, ben potendo non solo il fatto del terzo ma, come detto, anche il comportamento colposo del danneggiato rilevare sot- to il profilo interruttivo del nesso eziologico, “purché detto fatto costituisca la causa esclusiva ed autonoma del danno” (cfr. ex ceteris, Cass. civ., sez. 3, 29.10.1975, n.
3674, secondo cui “In tema di danno cagionato da animali, nella nozione di fortuito, quale esimente della responsabilità, rientrano anche il fatto del terzo, la colpa del dan- neggiato e, in genere, ogni circostanza estranea al proprietario (o all'utente) che si ponga come causa autonoma dell'evento dannoso, non imputabile al responsabile pre- sunto e da lui non evitabile, ma l'onere di fornire la relativa prova liberatoria resta a carico del proprietario (o dell'utente), con la conseguenza che la mancanza o l'insuffi- cienza di elementi probatori, idonei a dimostrare l'esistenza della causa esimente, com- portano la piena operatività della presunzione”; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3,
26.06.1981, n. 4160, secondo cui “In tema di danno cagionato da animali, il fortuito, quale causa di esonero da responsabilità, è riferibile ad ogni ipotesi in cui manchi una qualsiasi ragione di imputabilità giuridica del danno al soggetto avente la custodia e
l'utilizzazione dell'animale e, pertanto, e comprensivo anche del caso della colpa esclu- siva del danneggiato”, nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito con la quale era stata esclusa la responsabilità ex art 2052 c.c. del proprietario di un cane, rite- nendo la colpa esclusiva del danneggiato che, introdottosi nel magazzino di vendita del suddetto nell'ora di chiusura al pubblico, era stato assalito dall'animale; Cass. civ., sez.
3, 23.02.1983, n. 1400, in cui si evidenzia che nel caso fortuito è “riconducibile anche
10
la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante”).
In proposito, la tesi interpretativa che appare preferibile è quella sostenuta dalla più au- torevole dottrina e dalla più recente giurisprudenza di legittimità in base alla quale si ri- tiene che l'art. 2052 c.c. stabilisca a carico del proprietario o utilizzatore dell'animale una vera e propria presunzione di responsabilità, secondo lo schema della responsabilità oggettiva, e non una mera presunzione di colpa.
Infatti, è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che “La responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva che il danno
è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente ec- cezionale)”.
Sulla scorta dei suddetti principi, non merita accoglimento la domanda di risarcimento dei danni proposta da nei confronti della . Parte_1 Controparte_1
Nello specifico, l'impianto probatorio dell'odierno attore appare inidoneo a provare adeguatamente il fatto oggetto di causa. L'ipotesi di responsabilità oggettiva sancita dall'art. 2052 c.c., infatti, non esonera l'attore dal fornire la prova del fatto storico da cui deriva l'evento dannoso.
Tanto la prova documentale prodotta, quanto la prova testimoniale espletata, appare in- sufficiente a dimostrare il fatto storico nonché il nesso di causalità tra il pregiudizio as- seritamente subito dall'attore ed il fatto dell'animale.
Dalla documentazione fotografica in atti, nonché dalla relazione dei Carabinieri, inter- venuti immediatamente dopo il sinistro, infatti, non emerge la prova dello scontro tra l'autovettura di proprietà attorea e l'ungulato, potendosi solo inferire al più il fatto stori- co dell'impatto tra il veicolo e il muretto posto in prossimità del canale di scolo delle acque piovane presente sui luoghi di causa.
Parimenti i due testi escussi, (udienza del 05/10/2022) e Testimone_1 [...]
(udienza del 02/03/2023), nulla hanno riferito in ordine alla dinamica del Testimone_2
11
sinistro, né avrebbero potuto farlo, essendo entrambi pacificamente intervenuti in un momento successivo al presunto incidente.
Il quadro probatorio appare, dunque, inidoneo ad affermare sia l'an della responsabilità dell'ente regionale non potendo dirsi raggiunta la prova del fatto oggetto di causa così come ricostruito da parte attrice e quindi del nesso di causalità e, pertanto, non occorre indagare l'adempimento dell'onere probatorio gravante sulla che ha Controparte_1 come indefettibile presupposto l'intervenuta prova del fatto dannoso subito.
Né può essere invocato il principio di non contestazione, atteso che nessuna delle parti evocata in giudizio risulta essersi costituita.
Dal sin qui detto discende l'integrale rigetto della domanda attorea.
Ogni altra questione assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra l'attore e la Provincia di Potenza, le stesse restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi di quanto dispone l'art. 310, ult. co., c.p.c. in caso di estinzione del processo;
con ri- guardo al rapporto , invece, la contumacia di quest'ultima, par- Parte_2
te formalmente vittoriosa, esclude inoltre la necessità di pronunciarsi in punto di spese di lite, posto che «[l]a condanna ex art. 91 c.p.c. alle spese processuali […] ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale per la parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorio- so, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto» (Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2011, n. 17432).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la parziale estinzione del giudizio con riferimento alle domande proposte dall'attore nei confronti della Provincia di Potenza;
- rigetta integralmente la domanda attorea nei confronti della;
Controparte_1
- pone a carico dell'attore che le ha anticipate le spese sostenute con riguardo alla domanda proposta nei confronti della Provincia di Potenza;
- nulla per le spese in favore della . Controparte_1
Così deciso in Lagonegro, 17/04/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, nella persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, a scioglimento della riserva automaticamente assunta all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter
c.p.c. dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 14/04/2025, ha pronuncia- to la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1152/2020, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Annamaria Lauria e dall'Avv. Domenica Ferrari, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Annamaria Lauria in Viggianello (PZ),85040,
Via Gallizzi N° 8,
- ATTORE -
CONTRO
Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
NONCHE'
PROVINCIA DI POTENZA
- CONVENUTA CONTUMACE– avente ad oggetto: “responsabilità ex artt. 2051 e 2052 c.c.”
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla ed alla Provincia di Potenza, Controparte_1
evocava in giudizio gli enti convenuti al fine di sentire accogliere le se- Parte_1
guenti conclusioni:
“piaccia l'On. Curia adita, ogni contraria istanza reietta, acclarare e dichiarare pre- viamente la responsabilità, secondo il grado di responsabilità, concorrente, esclusiva
1
dell' e nella causazione del sinistro soprade- CP_2 Controparte_3
scritto per non aver adottato tutte le misure idonee per evitare che la fauna selvatica arrecasse danni a terzi nonché la Provincia di Potenza per non aver apposto la griglia nel canale di scolo, che avrebbe attenuato i danni e per effetto condannarli ciascuno secondo il loro grado di responsabilità al risarcimento dei danni materiali patiti pari alla complessiva somma di Euro 6.817,69 o in quella misura maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione moneta- ria come per legge dalla data del sinistro e fino al soddisfo;
Con condanna dei conve- nuti alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario, IVA e
CPA ai sottoscritti difensori in quanto antistatari.”
A sostegno della propria domanda, l'attore deduceva: che in data 08/08/2016, alle ore
13:30 circa, mentre percorreva la strada SP4 del Pollino, direzione San Severino Lucano
(PZ), a bordo della sua autovettura modello Land Rover, di colore bianco tg. ZA536DA, subito dopo il bivio che porta alla località Prastio, si vedeva attraversare la strada da un animale selvatico, nello specifico un cinghiale;
che per scongiurare l'impatto con l'ungulato, sterzava verso destra, andando ad impattare, dapprima con la ruota anteriore destra contro il muretto di cemento posto a ridosso del canale di scolo dell'acqua piova- na e, successivamente, contro alla parete rocciosa prospicente alla strada;
che a seguito dell'occorso intervenivano sul luogo dell'incidente i CC di Viggianello, i quali redige- vano apposita relazione di servizio, riscontrando il segno del pneumatico sul muretto realizzato a protezione della buca di scolo dell'acqua piovana;
che l'autovettura dell'attore riportava ingenti danni come riportato nel preventivo di spesa dell'importo di
€ 6.817,69; che il conducente del veicolo non ha alcuna responsabilità del verificarsi del sinistro, in quanto nulla poteva fare per evitarlo, responsabilità che invece deve essere attribuita, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, in misura concor- rente o esclusiva alla , e/o alla Provincia di Potenza;
che è altresì rav- Controparte_1
visabile la responsabilità ex art 2051 c.c. in capo alla Provincia di Potenza, per avere quest'ultima, in qualità di ente proprietario della strada luogo del sinistro, realizzato un muretto per coprire la buca di scolo dell'acqua piovana in luogo di una griglia.
All'esito della prima udienza del 08/03/2021, celebrata in modalità cartolare, il prece- dente istruttore dichiarava la contumacia della , ritualmente citata e Controparte_1
non costituitasi in giudizio, e, al contempo, dichiarava la nullità della notifica eseguita nei confronti della Provincia di Potenza, onerando parte attrice alla rinotifica dell'atto di citazione, unitamente al verbale di udienza, nei confronti della Provincia di Potenza, con
2
il rispetto dei termini perentori a comparire ex art. 163-bis c.p.c. e rinviando il giudizio all'udienza del 13/09/2021.
All'esito dell'udienza del 13/09/2021, celebrata in modalità cartolare, il precedente istruttore, rilevata la mancata costituzione in giudizio della Provincia di Potenza ed evi- denziato che, a seguito della rinnovazione della notifica della citazione da parte dell'attore, non risultava rispettato il termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c., motivo per il quale veniva profilato un motivo di estinzione del giudizio, quantomeno nei con- fronti dell'ente provinciale, in ossequio al combinato disposto degli artt. 291 e 307
c.p.c., concedeva i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. così come richiesti da parte attrice. La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 04/04/2022 per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.
Ammessa la prova orale articolata da parte attrice nei limiti di cui all'ordinanza del
04/04/2022 ed esaurita l'istruttoria, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni dallo scrivente, nelle more subentrato sul ruolo a far data dal
30/11/2022, al 18/12/2023 ed infine per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 15/10/2024. Stante il mancato deposito di note scritte in sosti- tuzione dell'udienza del 15/10/2024, il procedimento veniva quindi rinviato per mede- simi incombenti ex art. 127-ter, co. 4, c.p.c. all'udienza cartolare del 14/04/2025, in oc- casione della quale parte attrice insisteva per la decisione, riportandosi alle conclusioni formulate in atti.
Spirato il termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di di- scussione del 14/04/2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preliminarmente alla disamina del merito della presente controversia, si rileva l'intervenuta estinzione del processo, ai sensi degli artt. 291, ultimo comma e 307, comma 3, c.p.c., per quanto attiene al rapporto processuale intercorrente tra parte attrice e la Provincia di Potenza. Ed invero, con provvedimento del 08/03/2021 il precedente istruttore aveva onerato parte attrice alla rinotifica dell'atto di citazione, unitamente al verbale di udienza, nei confronti della Provincia di Potenza, nel rispetto dei termini pe- rentori a comparire di cui all' art. 163-bis c.p.c. (pari a novanta giorni liberi, trattandosi di notificazione da eseguire in Italia); tuttavia, come detto, a seguito della rinnovazione della notifica della citazione da parte dell'attore, non risultavano garantiti i suddetti ter- mini a comparire, essendosi il procedimento notificatorio perfezionato nei confronti del- la Provincia di Potenza solo in data 29/06/2021, laddove la successiva udienza di tratta- zione veniva fissata al 13/09/2021. Vero è che nel calcolo dei termini occorre tenere
3
conto del principio della scissione temporale della notifica, per effetto del quale per il notificante la notifica si considera eseguita al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non a quello successivo della materiale consegna al destinata- rio;
ciononostante, occorre evidenziare che, nel caso di specie, dalla relata di notifica in atti risulta che la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario è intervenuta il 23/06/2021, allorquando, cioè, era già impossibile garantire al convenuto i termini a comparire pe- rentoriamente previsti dalla legge. Il tutto, peraltro, senza che parte attrice abbia mai formulato richiesta di rimessione in termini.
Ne consegue, come anticipato, che il giudizio va dichiarato estinto nei rapporti tra
[...]
e la Provincia di Potenza, non avendo l'attore provveduto - per causa ad CP_4
esso imputabile - a rinnovare la notifica dell'atto di citazione nel termine perentorio sta- bilito dalla legge.
Tanto premesso, occorre scrutinare la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dall' nei confronti della . Pt_1 Controparte_1
Orbene tale domanda è infondata, in quanto priva di valido supporto probatorio e inido- nea a sostanziare la domanda di risarcimento danni.
Risulta tuttavia essenziale, ai fini della decisione, indagare preliminarmente la natura della responsabilità astrattamente imputabile all'ente regionale fonte della domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice in primo grado.
La presente causa rientra, infatti, nell'ormai frequente casistica dei danni causati a priva- ti cittadini dalla fauna selvatica, soprattutto ungulati, sia come danni alle cose, sia come danni da sinistri stradali, sia come danni da aggressioni dirette. L'attore ha generica- mente ricondotto la fattispecie allo schema della responsabilità extracontrattuale ex art
2043 c.c. sulla base, verosimilmente, del più risalente orientamento giurisprudenziale che, per lungo tempo, ha imputato la responsabilità per danni cagionati dalla fauna sel- vatica nell'alveo dell'art 2043 c.c. Tale impostazione non è più attuale, difatti la respon- sabilità risarcitoria per i danni causati da animali selvatici deve essere attribuita, ai sensi dell'art. 2052 c.c. (danni cagionati da animali), all'ente nella qualità di soggetto CP_1
"utilizzatore" della fauna stessa, inteso quale ente esponenziale della collettività che di tale fauna gode.
La Suprema Corte, infatti, si è occupata della problematica connessa alla individuazione del soggetto che deve rispondere del danno cagionato dalla fauna selvatica e della ri- conducibilità della fattispecie all'art. 2043 c.c. ovvero all'art. 2052 c.c. operando una ve- ra e propria “rivoluzione” interpretativa, scardinando schemi ricostruttivi che sembrava-
4
no oramai consolidati e proponendo un nuovo “statuto” della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica.
La Corte di legittimità, in particolare, ha riconosciuto che la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica debba imputarsi ai sensi del paradigma previsto dall'art. 2052 c.c., atteso che in precedenza tale responsabilità veniva imputata ai sensi dell'art. 2043 c.c. (v. sul punto Cass. 7969/2020 "ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della legge n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico re- sponsabile va individuato nella in quanto ente al quale spetta in materia la CP_1
funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordina- mento, controllo delle attività eventualmente svolte per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di even- tuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema").
Con la decisione sopraindicata la Suprema Corte è tornata ad occuparsi funditus della responsabilità della P.A. in caso di danni cagionati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo alla questione dell'individuazione del soggetto, pubblico o privato, tenuto a ri- spondere dei danni causati dagli animali selvatici.
I Giudici di legittimità hanno, in particolare, evidenziato una diversità di orientamenti giurisprudenziali in ordine all'individuazione del soggetto tenuto a rispondere in caso di danni cagionati da animali selvatici.
Secondo un primo orientamento, infatti, l'individuazione dell'ente pubblico (eventual- mente) responsabile per la colposa omessa adozione delle misure necessarie è stato in- dividuato nella quale ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano CP_1
normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio;
e ciò anche laddove la Regione avesse delegato i suoi compiti alle Province, poiché la de- lega non fa venir meno la titolarità di tali poteri e deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 16 novembre 2010, n.
23095; Cass. civ., Sez. III, 13 gennaio 2009, n. 467; Cass. civ., Sez. III, 21 febbraio
2011, n. 4202).
In alcune più recenti decisioni si è affermato, invece, che la responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici non è sempre imputabile alla ma deve in realtà CP_1
5
essere imputata all'ente, sia esso Provincia, Ente Parco, Federazione o Asso- CP_1
ciazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attua- zione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 21 giugno 2016, n. 12727; Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2017, n. 18952; Cass. civ., Sez. IV
3, 17 settembre 2019, n. 23151).
In seno a questo nuovo filone giurisprudenziale, secondo cui non sempre è la il CP_1
soggetto cui deve imputarsi la responsabilità per danni da fauna selvatica, si possono registrare diverse posizioni.
Si è, infatti, talora affermato che la anche in caso di delega di funzioni alle CP_1
Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali sel- vatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a me- no che non sia dimostrato che la delega attribuisca alle Province un'autonomia decisio- nale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter ef- ficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure nor- malmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
Si è, in altre pronunzie, sancito che si deve indagare, di volta in volta, se l'ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un "nudus minister", senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa (cfr.:
Cass.civ., Sez. III, 06 dicembre 2011, n. 26197; Cass. civ., Sez. III, 21 giugno 2016, n.
12727; Cass. civ., Sez. VI 3, ord. 17 settembre 2019, n. 23151).
In altri casi si è poi stabilito che i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province toscane rendono le stesse responsabili dei danni cagionati da animali selvatici (Cass. civ., Sez. III, 10 novembre 2015, n. 22886).
Si è anche detto che le Province dell'Emilia-Romagna sono responsabili dei danni pro- vocati nell'intero territorio da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche tempo- raneamente, per ragioni di pubblico interesse (Cass. civ., Sez. III, Sent. 21 giugno 2016,
n. 12727).
La Suprema Corte evidenzia come, in base agli attuali orientamenti giurisprudenziali, il soggetto privato danneggiato dalla condotta di animali selvatici viene posto in una con- dizione di estrema difficoltà nell'esercitare in giudizio la tutela dei suoi diritti, trovando- si questi costretto, non solo a dover individuare e provare una specifica condotta colpo- sa dell'ente convenuto, causativa del danno, ma anche a districarsi in un ipertrofico e
6
confuso sovrapporsi di competenze statali, regionali, provinciali e di enti vari, il che fi- nisce in molti casi per risolversi in un sostanziale diniego di effettiva tutela, in evidente tensione con i valori costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost.
Nella sostanza, tende ad affermarsi in concreto un regime della responsabilità civile per i danni causati dagli animali selvatici differenziato, regione per regione, regime di dub- bia compatibilità sistematica con il principio, anch'esso di rilievo costituzionale, per cui la normativa regionale non può incidere sui rapporti di diritto privato.
Per superare l'incerto quadro interpretativo fin qui delineato osserva la Corte occorre abbandonare il tradizionale criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2043 c.c., fondato sul presupposto dell'impossibilità di estendere alla fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c.
Questa impostazione viene sottoposta a severa critica da parte del Collegio di legittimità per diverse ragioni.
Innanzitutto, il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell'art. 2052 c.c. non risulta, in primo luogo, espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprie- tà o di utilizzazione da parte dell'uomo; non si vede, quindi, perché non debba applicarsi anche ai danni da animali selvatici.
Inoltre, esso prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'ani- male da parte dell'uomo, come si desume dallo stesso tenore letterale della disposizione, là dove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste sia che l'animale fosse «sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito».
Un'interpretazione letterale dell'art. 2052 c.c. porta, quindi, a ritenere che il relativo cri- terio di imputazione della responsabilità si fondi non sulla custodia, ma sulla stessa pro- prietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali).
Ne discende, quale logica conseguenza, l'applicabilità anche alla P.A., soggetto al quale appartiene la fauna selvatica che è patrimonio indisponibile dello Stato del regime og- gettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.
Un percorso analogo è del resto già avvenuto in giurisprudenza con riguardo ad altre simili fattispecie, quali la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti degli enti pubblici, ai sensi dell'art. 2041 c.c., o la stessa responsabilità ogget- tiva per i danni causati da cose in custodia, con riguardo ai beni demaniali, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
7
La Suprema Corte passa, quindi, ad elaborare un nuovo “statuto” della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica.
I) Anzitutto, soggetti legittimati passivi sono le Regioni, cioè gli enti che «utilizzano» il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'am- biente e dell'ecosistema.
II) Per quanto concerne l'onere della prova, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico. Ciò comporta, evidentemente, che sull'atto- re che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere dimostrare il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel pa- trimonio indisponibile dello Stato.
III) Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla essa deve CP_1
consistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per
"caso fortuito". L'oggetto di tale prova liberatoria, è opportuno ribadirlo ancora una vol- ta, non riguarda direttamente il nesso di causa tra la concreta e specifica condotta dell'a- nimale ed il danno causato da tale condotta, che spetta esclusivamente all'attore dimo- strare (esattamente come spetta esclusivamente all'attore dimostrare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, nella analoga fattispecie regolata dall'art. 2051 c.c., ovvero quello tra condotta del dipendente e danno, nella fattispecie regolata dall'art. 2049 c.c.). La Re- gione, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragio- nevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.
IV) Quanto, infine, alle eventuali responsabilità di altri enti diversi dalla cui CP_1
spettava il compito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero delegate) di
8
porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa potrà rivalersi nei confronti di detto ente CP_1
e, naturalmente, potrà anche, laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa;
(in tal caso l'onere di dimostrare l'assunto della effettiva responsabilità del diverso ente spetterà alla che non potrà naturalmente avvalersi del criterio di imputazione CP_1
della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., ma dovrà fornire la specifica prova della condotta colposa dell'ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari).
D'altronde l'evoluzione giurisprudenziale che sopra si è descritta è stata confermata da altre recentissime pronunce della Cassazione (v. Cass. civ., sez. 3, ord. 6.07.2020, n.
13848; Cass. civ., sez. 3, ord. 22.06.2020, n. 12113; Cassazione civile, sez. III,
09/04/2021, n. 9469) che hanno confermato il netto revirement sul tema, affermando la necessaria applicazione del regime di responsabilità ex art. 2052 c.c. anche alla fauna selvatica, con ogni ulteriore conseguenza in punto di legittimazione passiva e imputa- zione della relativa responsabilità.
In termini anche la più recente giurisprudenza di merito (Tribunale Bari, sez. III,
27/04/2021, n. 1628; Tribunale Ancona, sez. II, 02/07/2021, (ud. 30/06/2021, dep.02/07/2021), n. 872; Tribunale L'Aquila, sez. I, 09/06/2021, (ud. 29/05/2021, dep.09/06/2021), n. 409; Tribunale Trani, sez. II, 17/02/2021, (ud. 17/02/2021, dep.17/02/2021), n. 354; Tribunale Sulmona, sez. I, 24/05/2021, n. 127).
Ciò posto, nel merito, deve evidenziarsi che, come noto, l'art. 2052 c.c. impone al dan- neggiato, che allega di aver subito un danno da un animale selvatico, di dimostrare la dinamica dell'accaduto, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L.
n. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla essa deve con- CP_1
sistere, ai sensi dell'art. 2052 c.c., come già accennato, nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per “caso fortuito”.
L'ente regionale è, quindi, tenuto a fornire la prova che la condotta dell'animale non era ragionevolmente prevedibile o che comunque non era evitabile, anche mediante l'ado- zione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna, concreta- mente esigibili in relazione alla situazione di fatto.
In altri termini, la deve dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del CP_1
tutto al di fuori della sua sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, impre-
9
vedibile ed inevitabile del danno e, pertanto, come causa da sé sola dotata di efficacia causale nella produzione dell'evento lesivo.
A tale ultimo riguardo, la responsabilità dell'ente resta esclusa in presenza del caso for- tuito, la cui prova grava sull'ente medesimo, per effetto della presunzione iuris tantum, qualora il danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente rite- nere, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità dell'Ente proprietario o utilizzato- re, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato.
Le suesposte considerazioni, riflettendosi in punto di riparto dell'onere probatorio, im- plicano che spetta al danneggiato la prova del pregiudizio subito e del nesso di causalità tra questo ed il fatto dell'animale, mentre compete al proprietario o utilizzatore dimo- strare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra precisati, tale da interrompere il nesso causale tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso, ben potendo non solo il fatto del terzo ma, come detto, anche il comportamento colposo del danneggiato rilevare sot- to il profilo interruttivo del nesso eziologico, “purché detto fatto costituisca la causa esclusiva ed autonoma del danno” (cfr. ex ceteris, Cass. civ., sez. 3, 29.10.1975, n.
3674, secondo cui “In tema di danno cagionato da animali, nella nozione di fortuito, quale esimente della responsabilità, rientrano anche il fatto del terzo, la colpa del dan- neggiato e, in genere, ogni circostanza estranea al proprietario (o all'utente) che si ponga come causa autonoma dell'evento dannoso, non imputabile al responsabile pre- sunto e da lui non evitabile, ma l'onere di fornire la relativa prova liberatoria resta a carico del proprietario (o dell'utente), con la conseguenza che la mancanza o l'insuffi- cienza di elementi probatori, idonei a dimostrare l'esistenza della causa esimente, com- portano la piena operatività della presunzione”; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3,
26.06.1981, n. 4160, secondo cui “In tema di danno cagionato da animali, il fortuito, quale causa di esonero da responsabilità, è riferibile ad ogni ipotesi in cui manchi una qualsiasi ragione di imputabilità giuridica del danno al soggetto avente la custodia e
l'utilizzazione dell'animale e, pertanto, e comprensivo anche del caso della colpa esclu- siva del danneggiato”, nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito con la quale era stata esclusa la responsabilità ex art 2052 c.c. del proprietario di un cane, rite- nendo la colpa esclusiva del danneggiato che, introdottosi nel magazzino di vendita del suddetto nell'ora di chiusura al pubblico, era stato assalito dall'animale; Cass. civ., sez.
3, 23.02.1983, n. 1400, in cui si evidenzia che nel caso fortuito è “riconducibile anche
10
la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante”).
In proposito, la tesi interpretativa che appare preferibile è quella sostenuta dalla più au- torevole dottrina e dalla più recente giurisprudenza di legittimità in base alla quale si ri- tiene che l'art. 2052 c.c. stabilisca a carico del proprietario o utilizzatore dell'animale una vera e propria presunzione di responsabilità, secondo lo schema della responsabilità oggettiva, e non una mera presunzione di colpa.
Infatti, è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che “La responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva che il danno
è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente ec- cezionale)”.
Sulla scorta dei suddetti principi, non merita accoglimento la domanda di risarcimento dei danni proposta da nei confronti della . Parte_1 Controparte_1
Nello specifico, l'impianto probatorio dell'odierno attore appare inidoneo a provare adeguatamente il fatto oggetto di causa. L'ipotesi di responsabilità oggettiva sancita dall'art. 2052 c.c., infatti, non esonera l'attore dal fornire la prova del fatto storico da cui deriva l'evento dannoso.
Tanto la prova documentale prodotta, quanto la prova testimoniale espletata, appare in- sufficiente a dimostrare il fatto storico nonché il nesso di causalità tra il pregiudizio as- seritamente subito dall'attore ed il fatto dell'animale.
Dalla documentazione fotografica in atti, nonché dalla relazione dei Carabinieri, inter- venuti immediatamente dopo il sinistro, infatti, non emerge la prova dello scontro tra l'autovettura di proprietà attorea e l'ungulato, potendosi solo inferire al più il fatto stori- co dell'impatto tra il veicolo e il muretto posto in prossimità del canale di scolo delle acque piovane presente sui luoghi di causa.
Parimenti i due testi escussi, (udienza del 05/10/2022) e Testimone_1 [...]
(udienza del 02/03/2023), nulla hanno riferito in ordine alla dinamica del Testimone_2
11
sinistro, né avrebbero potuto farlo, essendo entrambi pacificamente intervenuti in un momento successivo al presunto incidente.
Il quadro probatorio appare, dunque, inidoneo ad affermare sia l'an della responsabilità dell'ente regionale non potendo dirsi raggiunta la prova del fatto oggetto di causa così come ricostruito da parte attrice e quindi del nesso di causalità e, pertanto, non occorre indagare l'adempimento dell'onere probatorio gravante sulla che ha Controparte_1 come indefettibile presupposto l'intervenuta prova del fatto dannoso subito.
Né può essere invocato il principio di non contestazione, atteso che nessuna delle parti evocata in giudizio risulta essersi costituita.
Dal sin qui detto discende l'integrale rigetto della domanda attorea.
Ogni altra questione assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra l'attore e la Provincia di Potenza, le stesse restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi di quanto dispone l'art. 310, ult. co., c.p.c. in caso di estinzione del processo;
con ri- guardo al rapporto , invece, la contumacia di quest'ultima, par- Parte_2
te formalmente vittoriosa, esclude inoltre la necessità di pronunciarsi in punto di spese di lite, posto che «[l]a condanna ex art. 91 c.p.c. alle spese processuali […] ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale per la parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorio- so, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto» (Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2011, n. 17432).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la parziale estinzione del giudizio con riferimento alle domande proposte dall'attore nei confronti della Provincia di Potenza;
- rigetta integralmente la domanda attorea nei confronti della;
Controparte_1
- pone a carico dell'attore che le ha anticipate le spese sostenute con riguardo alla domanda proposta nei confronti della Provincia di Potenza;
- nulla per le spese in favore della . Controparte_1
Così deciso in Lagonegro, 17/04/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
12