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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/02/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 13467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'udienza del 07 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 13467/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 50/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Maria a Cubito n. 601, presso lo studio dell'avv.
Guido Rusciano, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 30/10/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità connotata da gravità; di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza continua, nonché portatrice di condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 della L. 104/92; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all' riconoscendole un'invalidità del 100% senza necessità di CP_2
assistenza continua;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il
1 Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il Per_1
riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e in diritto.
All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, ritenuta matura per la decisione, la causa
è stata decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età nonché dell'ambiente socio-economico in cui la perizianda opera, ritengo che in relazione alle suddette infermità, la signora è da Parte_1
ritenersi soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della età grave 100 % a partire dalla data della domanda amministrativa. La paziente è in grado di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore ed è in grado
2 di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua a partire dalla data della domanda amministrativa”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Le patologie presentate dalla signora sono rappresentate da Cardiopatia ipertensiva Remoto intervento Parte_1
chirurgico di quadrantectomia a carico della mammella destra e sinistra per k mammario
Pregressa frattura del femore sinistro trattata con intervento di sostituzione protesica di anca
Osteoartrosi diffusa Vasculopatia cerebrale con sporadici deficit mnesici Lieve deficit uditivo La paziente per le patologie presentate deve essere considerata soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della età grave al 100 % a partire dalla data della domanda amministrativa. La paziente non presenta i requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Le patologie presentate non limitano la possibilità di deambulazione autonoma che avviene lentamente ma in autonomia;
inoltre la paziente ha conservato le sue autonomie e pertanto non necessita di assistenza continua per svolgere gli atti quotidiani della vita. Non si concorda con la valutazione geriatrica eseguita in data 01/06/2023. La paziente sebbene affetta da artrosi diffusa, ha conservato la mobilità che avviene lentamente ma in maniera autonoma, così come autonomi sono i cambi posturali. Alla visita peritale la paziente non presenta deficit nel mantenimento della stazione eretta, la manovra di è negativa, non sono presenti deficit della marcia. La paziente appare discretamente Per_2
orientata nel tempo e nello spazio, collaborante, con eloquio fluido ed espressivo, usa terminologia appropriata e non presenta deficit di comprensione. La paziente presenta solo sporadici deficit mnesici della memoria a breve termine. Il tono dell'umore appare eutimico. Sono conservate le capacità semplici e strumentali della vita quotidiana. Il declino cognitivo appare essere lieve e congruo con la età anagrafica della paziente”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
3 Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente non ha valutato alcuni certificati ovvero che non ha riconosciuto ad alcune certificazioni il giusto rilievo, come nel caso della relazione geriatrica dell'ASL Napoli 2 Nord con la quale, come sopra riportato, il consulente si è espressamente trovato in disaccordo. Di conseguenza, la parte non ha fatto altro che elencare le medesime patologie riscontrate in sede di visita peritale e a riconoscere loro un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU. Anche la mera osservazione dell'avvenuto riconoscimento della condizione di disabilità connotata da gravità da sola non può bastare a determinare in automatico il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non essendovi una inevitabile correlazione tra le due prestazioni.
Infine, medesimo discorso può esser fatto in relazione alla nuova certificazione medica geriatrica prodotta dalla parte in udienza, che lo stesso avvocato ha rappresentato essere solo un aggiornamento della sua situazione clinica attestata dalla relazione geriatrica dell'01/06/2023, con conseguente adeguamento della terapia prescritta.
Da ultimo, anche gli eventuali errori materiali relativi alla fisionomia ed all'anagrafica della ricorrente non possono condurre di per sé al rinnovo delle operazioni peritali ove le stesse non hanno avuto incidenza sulle conclusioni raggiunte dal consulente nominato.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di
4 tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Aversa, 07.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'udienza del 07 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 13467/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 50/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Maria a Cubito n. 601, presso lo studio dell'avv.
Guido Rusciano, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 30/10/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità connotata da gravità; di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza continua, nonché portatrice di condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 della L. 104/92; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all' riconoscendole un'invalidità del 100% senza necessità di CP_2
assistenza continua;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il
1 Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il Per_1
riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e in diritto.
All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, ritenuta matura per la decisione, la causa
è stata decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età nonché dell'ambiente socio-economico in cui la perizianda opera, ritengo che in relazione alle suddette infermità, la signora è da Parte_1
ritenersi soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della età grave 100 % a partire dalla data della domanda amministrativa. La paziente è in grado di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore ed è in grado
2 di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua a partire dalla data della domanda amministrativa”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Le patologie presentate dalla signora sono rappresentate da Cardiopatia ipertensiva Remoto intervento Parte_1
chirurgico di quadrantectomia a carico della mammella destra e sinistra per k mammario
Pregressa frattura del femore sinistro trattata con intervento di sostituzione protesica di anca
Osteoartrosi diffusa Vasculopatia cerebrale con sporadici deficit mnesici Lieve deficit uditivo La paziente per le patologie presentate deve essere considerata soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della età grave al 100 % a partire dalla data della domanda amministrativa. La paziente non presenta i requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Le patologie presentate non limitano la possibilità di deambulazione autonoma che avviene lentamente ma in autonomia;
inoltre la paziente ha conservato le sue autonomie e pertanto non necessita di assistenza continua per svolgere gli atti quotidiani della vita. Non si concorda con la valutazione geriatrica eseguita in data 01/06/2023. La paziente sebbene affetta da artrosi diffusa, ha conservato la mobilità che avviene lentamente ma in maniera autonoma, così come autonomi sono i cambi posturali. Alla visita peritale la paziente non presenta deficit nel mantenimento della stazione eretta, la manovra di è negativa, non sono presenti deficit della marcia. La paziente appare discretamente Per_2
orientata nel tempo e nello spazio, collaborante, con eloquio fluido ed espressivo, usa terminologia appropriata e non presenta deficit di comprensione. La paziente presenta solo sporadici deficit mnesici della memoria a breve termine. Il tono dell'umore appare eutimico. Sono conservate le capacità semplici e strumentali della vita quotidiana. Il declino cognitivo appare essere lieve e congruo con la età anagrafica della paziente”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
3 Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente non ha valutato alcuni certificati ovvero che non ha riconosciuto ad alcune certificazioni il giusto rilievo, come nel caso della relazione geriatrica dell'ASL Napoli 2 Nord con la quale, come sopra riportato, il consulente si è espressamente trovato in disaccordo. Di conseguenza, la parte non ha fatto altro che elencare le medesime patologie riscontrate in sede di visita peritale e a riconoscere loro un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU. Anche la mera osservazione dell'avvenuto riconoscimento della condizione di disabilità connotata da gravità da sola non può bastare a determinare in automatico il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non essendovi una inevitabile correlazione tra le due prestazioni.
Infine, medesimo discorso può esser fatto in relazione alla nuova certificazione medica geriatrica prodotta dalla parte in udienza, che lo stesso avvocato ha rappresentato essere solo un aggiornamento della sua situazione clinica attestata dalla relazione geriatrica dell'01/06/2023, con conseguente adeguamento della terapia prescritta.
Da ultimo, anche gli eventuali errori materiali relativi alla fisionomia ed all'anagrafica della ricorrente non possono condurre di per sé al rinnovo delle operazioni peritali ove le stesse non hanno avuto incidenza sulle conclusioni raggiunte dal consulente nominato.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di
4 tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Aversa, 07.02.2025
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