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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 11/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 56/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello ConIGliera dott.ssa Renata Fermanelli ConIGliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa riassunta con atto di citazione in riassunzione notificato in data 12 marzo 2024 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Maria Conti del Foro di Trento;
- attore in riassunzione - contro
Controparte_1
quale titolare della CASA DI CURA PRIVATA S.
[...]
MARIA, (C.F. e p. i. ), rappresentata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Kurt Aschbacher del Foro di ZA;
- convenuta in riassunzione –
e
(c.f. ); Controparte_2 C.F._2
- non costituito-
Causa discussa nella camera di conIGlio del 4.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
parte attrice in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione II, contrariis rejectis, così giudicare.
Nel merito: rigettare integralmente l'appello promosso dalla
Parte_2
[...] confermando per l'effetto in ogni sua parte l'impugnata sentenza del
Tribunale di Trento n.967/2019 pubblicata il 19/12/2019.
In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie per prove orali già formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c. dd. 02/02/2018 da intendersi qui di seguito integralmente trascritte, con opposizione a quelle avversarie per i motivi meglio esplicitati nella successiva memoria n.3 dd. 21/02/2018.
Spese legali: con vittoria di spese documentate e compensi da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14 aggiornato al D.M. 147 del 13/08/2022 per tutti
i pregressi gradi di giudizio compreso quello di Cassazione, oltre al presente giudizio di riassunzione, nonché al rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.” Parte convenuta in riassunzione Parte_2
:
[...]
“Voglia l'I ll.ma Corte adita, contrariis rejectis, in via principale: per tutte le ragioni esposte nei precedenti gradi di giudizio, rigettare perché infondata in fatto ed in diritto ogni domanda svolta nei confronti della Casa di Cura S. Maria nella causazione del danno per cui è causa;
in via subordinata: per i motivi tutti indicati nel presente atto di citazione in appello ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti, accertare la corresponsabilità del terzo chiamato dott. e ridurre Controparte_2
l'ammontare dell'eventuale risarcimento in modo proporzionale alle reciproche responsabilità anche in ordine alle spese di lite;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio, per tutti i gradi, compresa la rifusione delle spese del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e
CAP, in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove come richieste con propria memoria istruttoria di primo grado del 30.01.2018 e ad oggi non ammesse, opponendosi all'ammissione delle prove avversarie, eventualmente richieste.
1. Vero che presso la Casa di Cura S. Maria esistono delle procedure standardizzate di sterilizzazione degli strumenti, della sala e del personale chirurgici?
2
2. Vero che i materiali e gli strumenti utilizzati in sede di intervento chirurgico sono tracciabili giusto doc. 3 della Casa di Cura S. Maria?
3. Vero che presso la la strumentazione viene Controparte_3 sterilizzata a mezzo di macchina di lavaggio costituita da uno sterilizzatore a vapore?
4. Vero che la scheda di registrazione e documentazione della sterilizzazione giornaliera dimessa dalla convenuta sub doc. 3 è riferita alla strumentazione utilizzata nel corso dell'intervento eseguito dal dott. sull'attrice in data 27.05.2015? CP_2
5. Vero che, in seguito alle operazioni di sterilizzazione effettuate dal personale della Casa di Cura S. Maria, viene svolta una verifica della correttezza della sterilizzazione della strumentazione chirurgica?
6. Vero che dalla scheda di registrazione e documentazione della sterilizzazione giornaliera dimessa dalla convenuta sub doc. 3 emerge che le operazioni di sterilizzazione della strumentazione utilizzata nel corso del l'intervento eseguito dal dot t. Oberhofer sull'attrice in data 27.05.2015 erano state svolte regolarmente?
7. Vero che durante il ricovero dell'attrice (27 – 29.05.2015) erano assenti aumenti di temperatura corporea oltre i 37°?
8. Vero che il dott. nel corso dell'anno 2015 svolgeva Controparte_2 attività di libero professionista presso la Casa di Cura S. Maria?
9. Vero che il dott. nel corso dell'anno 2015 svolgeva Controparte_2 attività di libero professionista presso il proprio ambulatorio
“OrthoPlus” di ZA (Via Talvera 2c )? 10. Vero che il dott. nel maggio del 2015, stabiliva Controparte_2 la necessità di effettuare sulla paziente un intervento di
“decompressione microchirurgica L2-L3 ed erniatomia L2-L3 da sinistra”? 11. Vero che il dott. nel maggio del 2015, proponeva Controparte_2 alla paziente di effettuare l'intervento di “de compressione microchirurgica L2-L3 ed erniatomia L2-L3 da sinistra” nella struttura della Casa di Cura S. Maria?
12. Vero che il dott. in data 06.05.2015, sottoponeva Controparte_2
e faceva sottoscrivere alla paziente il consenso informato relativo all'intervento di “decompressione microchirurgica
L2-L3 ed erniatomia L2-L3 da sinistra”?
13. Vero che, nel sottoporre alla paziente il consenso informato, il dott. le illustrava il tipo di trattamento chirurgico proposto con CP_2
3 relativi benefici, potenziali rischi, eventuali complicanze e il decorso post -operatorio.
14. Vero che i l dott. nel maggio 2015 disponeva il Controparte_2 ricovero dell'attrice presso la Casa di Cura S. Maria?
15. Vero che il dott. nei mesi di aprile e maggio Controparte_2
2015, era il medico di fiducia dell'attrice?
Si indicano quali testi:
- IG.ra , c/o Casa di Cura S. Maria, sui capitoli da 1 a Testimone_1
6;
- Interrogatorio formale del dott. sui capitoli da 7 a Controparte_2
15;
- Interrogatorio formale dell 'attrice, sui capitoli da 8 a 15.
Si richiede infine di emettere ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'attrice/appellata e/o dell'Ospedale di Cavalese, affinché venga esibita in giudizio la documentazione relativa all'accesso della IG.ra
presso il Pronto Soccorso di Cavalese di data 12.06.2015 e Pt_1 relativa cartella clinica, onde ricostruire esattamente la vicenda clinica di cui è causa.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1- Con atto di citazione dd. 27.3.2017 Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trento la
[...]
, titolare della Casa di cura privata Parte_2
S. Maria di ZA, per sentirla condannare, previo accertamento dell'inesatto adempimento delle obbligazioni del contratto di spedalità stipulato in data 27.5.2015, a pagare in suo favore la somma di €
16.997,95, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. A supporto della propria domanda, l'attrice affermava la responsabilità della convenuta in relazione a un'infezione da stafilococco aureo, contratta a seguito di un'operazione di
“decompressione microchirurgica del dico L2 ed L3 ed erniatomia L2 ed L3 da sx” eseguita presso la struttura della convenuta in data 27.5.2015, la cui sintomatologia -comparsa subito dopo le dimissioni e protrattasi anche a seguito dell'intervento del Pronto Soccorso di Cavalese e del successivo ciclo di terapia antibiotica- la costringeva a subire un ulteriore ricovero, questa volta risolutivo, presso la medesima Casa di cura.
Affermava che il fatto che l'infezione post-operatoria contratta fosse ascrivibile alla responsabilità della convenuta, era corroborata
4 dall'allegata perizia medico-legale commissionata dalla che Pt_1 aveva accertato che la contrazione di tale infezione era dipesa da una non corretta sterilizzazione della sala operatoria e/o degli strumenti operatori adoperati durante l'intervento eseguito.
Dovevano dunque esserle risarciti il danno biologico e quello morale, quale conseguenza del prolungarsi della degenza e delle sofferenze.
I pregiudizi di natura patrimoniale patiti dall'attrice in conseguenza all'inadempimento contrattuale constavano della fattura pagata alla Casa di cura privata S. Maria a seguito del secondo ricovero, delle spese mediche sostenute per la perizia stragiudiziale, nonché di quelle occorse per il tentativo di mediazione obbligatoria
1.2- Con comparsa di costituzione e risposta dd. 24.5.2017, si costituiva in giudizio la Controparte_4 contestando la riconducibilità dell'infezione contratta dall'attrice ad un inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta. Osservava, infatti, che la Casa di cura privata S. Maria si limitava a mettere a disposizione dei medici in regime di libera professione quanto necessario per svolgere prestazioni non erogabili dagli stessi presso gli ordinari ambulatori, offrendo ai pazienti ricoverati presso la struttura delle mere prestazioni di tipo “alberghiero”. Rilevava che, in occasione dell'intervento chirurgico eseguito sulla paziente in data 27.5.2015, la struttura aveva espletato tutti i protocolli di sterilizzazione della sala operatoria e della strumentazione chirurgica;
pertanto, l'insorgenza dell'infezione doveva ascriversi alla responsabilità del medico curante e di fiducia dell'attrice, nonché esecutore materiale dell'intervento, dott. del quale chiedeva Controparte_2
l'autorizzazione alla chiamata giudizio per essere manlevata, in caso di condanna.
Le richieste risarcitorie formulate dall'attrice dovevano essere in ogni caso respinte, sia con riferimento al danno non patrimoniale, difettando la prova del danno morale, sia a quello patrimoniale atteso che l'attrice, anziché rivolgersi alla struttura di cura della convenuta per il secondo ricovero, avrebbe potuto usufruire delle cure offerte gratuitamente dal
SSN.
1.3- Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare di rito, la nullità della Controparte_2 chiamata in causa, e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
5 1.4- La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di documenti ed espletamento di CTU medico-legale.
Con sentenza n. 967/2019 del 15.12.2019 pubblicata il 19.12.2019, il
Tribunale di Trento, in accoglimento delle domande attoree, condannava la convenuta a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 2.863,73 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di euro 10.303,99 per i pregiudizi di natura patrimoniale, oltre rivalutazioni e interessi;
rigettava la domanda di manleva svolta dalla Parte_2
nei confronti di
[...] Controparte_2 condannava la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio a favore del terzo chiamato e dell'attrice, nonché al pagamento delle spese di mediazione a favore della . Pt_1
Quanto all'an debeatur, il Tribunale riteneva di condividere le conclusioni della consulenza tecnica, la quale aveva permesso di accertare che l'infezione nosocomiale contratta dalla paziente in occasione del ricovero presso la Casa di cura S. Maria non era derivata dall'intervento chirurgico, eseguito dal dott. secondo leges CP_2 artis, ma era unicamente attribuibile alla mancata adozione, da parte della convenuta, di idonee misure precauzionali volte ad evitare l'insorgere dell'infezione.
Sulla scorta di tali rilievi e in assenza di prova liberatoria offerta dalla convenuta, il Tribunale affermava quindi la fondatezza delle pretese avanzate dall'attrice e per l'effetto, condannava la
[...]
a risarcirle il danno patrimoniale Parte_2 comprensivo di € 9.103,99 di cui dalla fattura n. 2841/2015 per il secondo ricovero a seguito dell'infezione, e di € 1.200 per la perizia stragiudiziale, nonché quello non patrimoniale, ed in particolare, il danno biologico permanente determinato dal ctu nella misura di 1% e di quello temporaneo quantificato in 20 gg. per I.T.T, 10 gg. al 75% per I.T.P., 10 gg. al 50% ed ulteriori 10 gg. al 25% nonché il danno morale nella misura del 33,33%.
2.1- Per la riforma di tale sentenza, con atto di citazione dd. 10.1.2020 proponeva appello la Parte_2
, affidando il mezzo di impugnazione a quattro motivi.
[...]
2.1.1 - Con il primo motivo l'appellante lamentava l'illogicità della motivazione della sentenza di primo grado laddove il Giudice, pur affermando di condividere le conclusioni della ctu espletata, sosteneva, in contrasto con quanto affermato nell'elaborato peritale, la mancata
6 adozione da parte della convenuta delle idonee prescrizioni volte a evitare l'infezione.
La complicanza riscontrata dalla era riconducibile a quella Pt_1 percentuale di infezioni (40%) che, secondo la scienza medica, possono insorgere a prescindere dal corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai medici e alle strutture sanitarie, il cui rischio di verificazione, prevedibile ma non prevenibile, era comunque stato accettato dalla paziente mediante la sottoscrizione del modulo di consenso informato.
L'affermazione della responsabilità della convenuta, nonostante il mancato accertamento di colpa, avallava, di fatto, una ipotesi di responsabilità oggettiva, in evidente contrasto con il principio di tipicità previsto dall'ordinamento. Inoltre, risultava del tutto illogica e contraddittoria la disparità di trattamento riconosciuta dal Tribunale tra la Casa di cura e il terzo chiamato in quanto, asseritamente, dalla CTU risultava la pari responsabilità del medico che aveva eseguito l'intervento. Ribadiva, infine come il Giudice avesse erroneamente tenuto conto delle osservazioni alla ctu depositate dalla ctp dell'attrice oltre il termine di decadenza fissato ex art. 195 co. 3 c.p.c.
In via subordinata, affermava dunque che vi era corresponsabilità del medico e chiedeva che venisse ridotto l'ammontare del risarcimento in proporzione alle reciproche responsabilità
2.1.2- Con il secondo motivo si doleva dell'immotivato riconoscimento del danno morale, osservando come tale pregiudizio non risultasse nemmeno allegato dalla attrice, nonostante consolidata giurisprudenza di legittimità fosse costante nel richiedere precisa e concreta prova di tale tipologia di danno.
2.1.3 - Con il terzo motivo rilevava l'errata liquidazione del danno patrimoniale in favore dell'attrice, non potendo ritenersi il carattere necessario delle spese sostenute dalla stessa in occasione del secondo ricovero presso la struttura di cura della convenuta, né la risarcibilità ai sensi dell'art. 1223 c.c. della perizia ante causam.
2.1.4 - Con il quarto motivo rilevava la violazione dell'art. 5 DM
55/2014 per aver il Tribunale determinato le spese di giudizio avuto a riguardo allo scaglione successivo rispetto a quello applicabile in base al valore della causa dichiarato dall'attrice, nonché la violazione dell'art. 2 del cit. DM per aver gravato la convenuta anche delle spese di mediazione, pur non essendo autonomamente rilevanti rispetto all'attività giudiziale. Concludeva chiedendo venisse accertata
7 l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità imputabile in capo all'appellante nonché di danno risarcibile in capo all'appellata, con restituzione di quanto corrisposto a favore dell'attrice e del terzo in forza della sentenza impugnata;
in via subordinata chiedeva venisse accertata la corresponsabilità del terzo chiamato, con riduzione dell'ammontare dell'eventuale risarcimento in misura proporzionale alle responsabilità di ciascuno.
2.2- Con comparsa di costituzione e risposta dd. 27.4.2020 si costituiva nel giudizio di appello contestando i motivi di Pt_1 Parte_1 impugnazione sopra evidenziati e chiedendone l'integrale rigetto. 2.3- Si costituiva altresì che, riproposte le difese Controparte_2 formulate in primo grado, aderiva alle conclusioni formulate dall'appellata. 2.4.-Con sentenza n. 29/2021 dd. 26.1.2021, la Corte d'Appello di Trento, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
, rideterminava in € Parte_2
1.200 l'importo dovuto dall'appellante a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla , fermi rivalutazione ed interessi Pt_1 come liquidati dal Tribunale;
altresì compensava nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi tra dette parti, condannando l'appellante a rifondere all'appellata i residui due terzi, ferme le spese di ctu a carico integrale dell'appellante. Rigettava l'appello con riferimento a e condannava la Controparte_2 [...]
a rifondergli le spese del grado. Parte_2
Per quanto ancora di interesse la Corte territoriale rigettava il primo motivo di appello, confermando la responsabilità dell'appellante; quanto alla posizione dell' appellato osservava che una Controparte_2 eventuale corresponsabilità non poteva portare alla proporzionale riduzione del risarcimento nei confronti della e confermava Pt_1 comunque la assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al medesimo.
In relazione al secondo motivo di appello, la Corte territoriale riteneva colmabile la carenza motivazionale ravvisabile nella sentenza di primo grado, attesa la deducibilità del danno morale anche da mere presunzioni, senza dubbio sussistenti nel caso di specie, con conseguente necessità di confermare le statuizioni in punto di risarcimento del danno non patrimoniale della impugnata sentenza.
Riteneva invece fondato parzialmente il terzo motivo di appello e precisamente in relazione all'esborso sostenuto dalla appellata in
8 occasione del secondo ricovero presso la Casa di cura privata S. Maria: affermava che detto ricovero era da ritenersi “conseguenza di una libera e certamente non necessitata scelta della ” la quale, in effetti, Pt_1 non aveva offerto alcuna giustificazione circa la decisione di usufruire, presso tale struttura, di cure altrimenti accessibili gratuitamente presso qualsiasi struttura sanitaria pubblica. Ne derivava la necessità di riformare parzialmente la sentenza di primo grado con espunzione di tale voce di danno.
In relazione alla richiesta di condanna alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata, osservava come la stessa dovesse essere disattesa con riferimento a parte Controparte_2 vittoriosa, e come essa non fosse accoglibile neppure con riguardo alla
, difettando la prova del pagamento effettuato a favore Pt_1 dell'appellata. Infine affermava che in esito alla parziale riforma della sentenza di primo grado, il quarto motivo, relativo alle spese di lite, restava assorbito quanto alla posizione “ ”; le spese dei due gradi e Parte_3 quelle di mediazione, venivano parzialmente compensate nella misura di un terzo, con condanna dell'appellante alla rifusione dei residui due terzi.
Il motivo di appello relativo alle spese di lite veniva invece rigettato con riferimento alla posizione FE . In favore di CP_2 quest'ultimo e a carico dell'appellante venivano liquidate le spese del grado.
3.1 - Avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Trento n. 29/2021 dd. 26.1.2021, ricorreva per Cassazione Parte_1 sulla base di tre motivi di impugnazione.
3.1.1 - Con il primo motivo censurava la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 c.c. e 1223 c.c., per aver il Giudice negato all'appellata in modo del tutto contraddittorio e illogico, il risarcimento relativo al rimborso delle spese sostenute in occasione del secondo ricovero presso la struttura di cura, la quale, proprio perché responsabile dell'infezione contratta dalla , Pt_1 aveva l'obbligo di riparare il danno provocato.
3.1.2- Lamentava a mezzo del secondo motivo, in relazione al medesimo capo di sentenza, altresì la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2
e 3 del D. Lgs. 206/2005, il cui combinato disposto, consentendo di ricondurre la qualifica di paziente alla più ampia nozione di consumatore, imponeva il riconoscimento nei confronti della Pt_1
9 del diritto di essere curata gratuitamente a seguito dell'infezione contratta.
3.1.3- Rilevava con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, co. II cc osservando come fosse necessario rideterminare, alla luce della fondatezza dei primi due motivi, la ripartizione delle spese così come operata.
3.2 - Resisteva all'impugnazione la Parte_2
, proponendo ricorso incidentale a mezzo di quattro
[...] motivi.
3.2.1- Con il primo motivo lamentava la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 61, 115, 191, 195 co.3, c.p.c. nonché degli artt.
1218 c.c. e 2697 c.c. per aver la Corte territoriale ritenuto non raggiunta la prova liberatoria ai sensi dell'art. 1218 c.c.. 3.2.2- Con il secondo motivo censurava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c., degli artt. 115,116
e n.4 dell'art. 132, II comma c.p.c. e dell'art. 111, VI comma, Cost. ribadendo l'assenza di prova, anche presuntiva, del danno morale, nonché la natura “apparente” della motivazione offerta sul punto dalla
Corte territoriale.
3.2.3- Con il terzo motivo censurava la sentenza per non avere rilevato l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il Giudicante, nel liquidare le spese relative al giudizio correlato alla chiamata in causa del terzo, si discostava dai valori medi dello scaglione di riferimento, e ciò senza fornire adeguata motivazione di tale scelta, indispensabile per consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione e sul rispetto delle tabelle.
3.2.4- Con il quarto motivo censurava la contraddittorietà in cui era incorsa la Corte territoriale nell'avere liquidato in favore della Pt_1 le spese relative alla fase istruttoria del giudizio di appello, pur avendole escluse nella parte motiva del provvedimento ritenendo non espletate attività riconducibili a quella fase.
3.3.- Con ordinanza dd.
6.11.2023 pubblicata in data 28.12.2023, la
Corte di Cassazione quanto ai motivi del ricorso incidentale promosso dalla motivava in Parte_2 ordine al rigetto dei primi due motivi ritenendo i restanti terzo e quarto motivo “in quanto riferiti a temi concernenti la liquidazione delle spese di lite….. assorbiti dall'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale”;
10 Quanto al ricorso principale motivava in ordine all'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale promosso da Parte_1
e all' assorbimento del terzo motivo.
[...]
Così conclusivamente disponeva : “ Rigetta il ricorso incidentale;
accoglie i primi due motivi del ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di
Trento, in diversa composizione, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità” dichiarando altresì la sussistenza dei presupposti per
4.1- La causa è stata riassunta da che ha chiesto Parte_1 il rigetto integrale dell'appello promosso dalla
[...]
con conferma in ogni sua parte Parte_2 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Trento n. 967/2019; ha altresì reiterato le istanze istruttorie e chiesto la rifusione delle spese di lite per tutti i gradi del giudizio pregressi e per il presente da liquidarsi ai sensi del DM 147 del 13.8.2022.
Si è costituita la sola Parte_2
formulando le conclusioni trascritte in premessa.
[...]
5. Va innanzitutto dichiarata la contumacia di Controparte_2
Fermo il giudicato sulle altre domande, resta da decidere la domanda di risarcimento del danno patrimoniale con riferimento alle spese per la cura dell'infezione nosocomiale sostenute in occasione del secondo ricovero nella stessa struttura sanitaria nonché resta da disporre la regolamentazione delle spese di lite dei vari gradi del giudizio, che va rinnovata stante il principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c.; la Corte di Cassazione invero con la ordinanza 36271/2023 che ha cassato la sentenza impugnata per i motivi accolti, ha motivato non solo in ordine all'assorbimento del terzo motivo del ricorso principale, ma anche del terzo e quarto motivo di ricorso incidentale che “in quanto riferiti ai temi concernenti la liquidazione delle spese di lite, devono ritenersi assorbiti dall'accoglimento dei due primi due motivi del ricorso principale” 5.1 Quanto ai due motivi accolti del ricorso principale dato atto del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, devesi rilevare che la ha comprovato di aver sostenuto, con il secondo Pt_1 ricovero deputato alla cura della infezione nosocomiale la spesa di € 9.103,99 che è dunque dovuta, maggiorata della rivalutazione ed interessi come riconosciuti nella sentenza di primo grado n. 967 del
11 2019: detta posta risarcitoria le va pertanto riconosciuta e sul punto l'appello proposto dalla Parte_2
verso va rigettato con conferma
[...] Parte_1 dell'appellata sentenza n. 967/2019 del Tribunale di Trento 5.3 quanto alle spese processuali, vige il consolidato principio ( v. tra le tante Cass civile, Sezioni Unite ordinanza n. 32096/2022) secondo cui in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato di tal che il relativo onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite , anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Nella fattispecie la è Parte_2 complessivamente soccombente sia nei confronti di Parte_1
che del terzo chiamato di tal che essa va condannata alla
[...] rifusione delle spese di lite.
Dette spese vanno liquidate avuto riguardo alle “tariffe” aggiornate con il DM 147 del 13.8.2022 posto che è principio consolidato che i compensi del difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento della stessa (o con la cessazione dell'incarico professionale) distinguendosi solo il giudizio di legittimità per il quale essi vanno invece liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento del medesimo;
(v. Cass. Civ sez. VI – 1, ordinanza 20 giugno n. 18680, Cass. civ., sez. II, ord., 3 settembre 2021, n. 23873): nel caso di specie va dunque fatto riferimento per il giudizio di merito alle tabelle vigenti al momento del presente giudizio di rinvio;
stesso
DM deve applicarsi alle spese di lite del giudizio di legittimità che si è concluso nel 2023 quando dunque già era entrato in vigore il citato DM.
Va altresì dato atto, in linea generale, che è ormai consolidato il principio (v. tra le tante Cass. civ. ord 89/21) che «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n.
55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a
12 loro volta derogabili con apposita motivazione», per cui «l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura» (Cass., Sez. L,
Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 - 01; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017, Rv. 646828 - 01; Sez. L, Ordinanza
n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
29606 del 11/12/2017, Rv. 647183 - 01)”
Ciò posto, quanto al giudizio di primo grado lo scaglione di valore di riferimento è quello da € 5.201,00 ad € 26.000,00.
Ritiene la Corte di applicare per detto grado importi tra i medi e i massimi posta la complessità della vicenda sub iudice, superiore, in primo grado, alla complessità media. Vengono pertanto liquidati: in favore della attrice € 6347,00 per compensi giudiziali ed € Pt_1
2.000 per la mediazione ed € 286,28 per spese esenti, rimborso spese generali nella misura del 15% IVA e CPNA nelle misure di legge;
in favore del terzo chiamato € 6347,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPNA nelle misure di legge
Spese di CTU definitivamente a carico della convenuta Parte_2
Quanto al grado di appello devesi rilevare che parte appellante ha indicato il valore della causa in € 38.500,61 ed effettivamente il valore della controversia in fase di appello si colloca nello scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 posto che devesi tener conto anche delle domande restitutorie specificamente svolte in detta sede.
Per il grado di appello inoltre non può esser espunto il compenso per la fase trattazione/istruttoria posto che ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 (così come il successivo DM 147 del 13.8.2022 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria,ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione,/ istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per detta fase a prescindere dal concreto svolgimento di vera e propria attività istruttoria (v Cass civ sez ordinanza n.8561 del 27.03.2023).
13 Vanno dunque liquidate per l'appello le spese di lite in favore di ciascun appellato in importi medi per tutte le fasi e dunque in € 9991,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15 % e
IVA e CPNA nelle misure di legge.
Per il giudizio di cassazione e di rinvio stante lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,0 le spese di lite vengono liquidate come segue con compensi in importi medi, in favore della sola non essendosi costituito. Pt_1 Controparte_2
Per il giudizio di legittimità vengono liquidati € 3082,00 per compensi oltre € 716,00 per spese esenti ed oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPNA nelle misure di legge;
Per il giudizio di rinvio vengono liquidati € 5809,00 per compensi oltre
€ 357,00 per spese esenti ed oltre spese generali nella misura del 15% , IVA e CPNA nelle misure di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento definitivamente decidendo nella causa di rinvio a seguito di cassazione, proposta da Parte_1
1) in relazione ai motivi accolti dalla Corte di Cassazione con
Ordinanza n.36271/2023 rigetta l'appello formulato da
Parte_4 confermando la appellata sentenza del Tribunale di Trento n.
967/2019
2) condanna la Parte_4
a rifondere a le spese di lite che liquida: Parte_1
- per la mediazione in € 2000,00 e per il primo grado in € 6347,00 per compensi giudiziali oltre € 286,28 per spese esenti , rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPNA nelle misure di legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta Parte_4
[...]
- per il secondo grado in € 9991,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% , IVA e CPNA nelle misure di legge
- per il giudizio di Cassazione in € 3082,00 per compensi oltre € 716,00 per spese esenti ed oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPNA nelle misure di legge;
- per il giudizio di rinvio in € 5809,00 per compensi oltre € 357,00 per spese esenti ed oltre spese generali nella misura del 15% IVA e
CPNA nelle misure di legge.
14 3) condanna la Parte_4
a rifondere a le spese di lite che liquida Controparte_2
- per il primo grado in € 6347,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPNA nelle misure di legge
- per il secondo grado in € 9991,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPNA nelle misure di legge.
Così deciso in Trento, camera di conIGlio del 4.3.2025
La presidente rel ed est.
Dott Liliana Guzzo
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello ConIGliera dott.ssa Renata Fermanelli ConIGliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa riassunta con atto di citazione in riassunzione notificato in data 12 marzo 2024 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Maria Conti del Foro di Trento;
- attore in riassunzione - contro
Controparte_1
quale titolare della CASA DI CURA PRIVATA S.
[...]
MARIA, (C.F. e p. i. ), rappresentata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Kurt Aschbacher del Foro di ZA;
- convenuta in riassunzione –
e
(c.f. ); Controparte_2 C.F._2
- non costituito-
Causa discussa nella camera di conIGlio del 4.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
parte attrice in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione II, contrariis rejectis, così giudicare.
Nel merito: rigettare integralmente l'appello promosso dalla
Parte_2
[...] confermando per l'effetto in ogni sua parte l'impugnata sentenza del
Tribunale di Trento n.967/2019 pubblicata il 19/12/2019.
In via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie per prove orali già formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c. dd. 02/02/2018 da intendersi qui di seguito integralmente trascritte, con opposizione a quelle avversarie per i motivi meglio esplicitati nella successiva memoria n.3 dd. 21/02/2018.
Spese legali: con vittoria di spese documentate e compensi da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14 aggiornato al D.M. 147 del 13/08/2022 per tutti
i pregressi gradi di giudizio compreso quello di Cassazione, oltre al presente giudizio di riassunzione, nonché al rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.” Parte convenuta in riassunzione Parte_2
:
[...]
“Voglia l'I ll.ma Corte adita, contrariis rejectis, in via principale: per tutte le ragioni esposte nei precedenti gradi di giudizio, rigettare perché infondata in fatto ed in diritto ogni domanda svolta nei confronti della Casa di Cura S. Maria nella causazione del danno per cui è causa;
in via subordinata: per i motivi tutti indicati nel presente atto di citazione in appello ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti, accertare la corresponsabilità del terzo chiamato dott. e ridurre Controparte_2
l'ammontare dell'eventuale risarcimento in modo proporzionale alle reciproche responsabilità anche in ordine alle spese di lite;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio, per tutti i gradi, compresa la rifusione delle spese del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e
CAP, in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove come richieste con propria memoria istruttoria di primo grado del 30.01.2018 e ad oggi non ammesse, opponendosi all'ammissione delle prove avversarie, eventualmente richieste.
1. Vero che presso la Casa di Cura S. Maria esistono delle procedure standardizzate di sterilizzazione degli strumenti, della sala e del personale chirurgici?
2
2. Vero che i materiali e gli strumenti utilizzati in sede di intervento chirurgico sono tracciabili giusto doc. 3 della Casa di Cura S. Maria?
3. Vero che presso la la strumentazione viene Controparte_3 sterilizzata a mezzo di macchina di lavaggio costituita da uno sterilizzatore a vapore?
4. Vero che la scheda di registrazione e documentazione della sterilizzazione giornaliera dimessa dalla convenuta sub doc. 3 è riferita alla strumentazione utilizzata nel corso dell'intervento eseguito dal dott. sull'attrice in data 27.05.2015? CP_2
5. Vero che, in seguito alle operazioni di sterilizzazione effettuate dal personale della Casa di Cura S. Maria, viene svolta una verifica della correttezza della sterilizzazione della strumentazione chirurgica?
6. Vero che dalla scheda di registrazione e documentazione della sterilizzazione giornaliera dimessa dalla convenuta sub doc. 3 emerge che le operazioni di sterilizzazione della strumentazione utilizzata nel corso del l'intervento eseguito dal dot t. Oberhofer sull'attrice in data 27.05.2015 erano state svolte regolarmente?
7. Vero che durante il ricovero dell'attrice (27 – 29.05.2015) erano assenti aumenti di temperatura corporea oltre i 37°?
8. Vero che il dott. nel corso dell'anno 2015 svolgeva Controparte_2 attività di libero professionista presso la Casa di Cura S. Maria?
9. Vero che il dott. nel corso dell'anno 2015 svolgeva Controparte_2 attività di libero professionista presso il proprio ambulatorio
“OrthoPlus” di ZA (Via Talvera 2c )? 10. Vero che il dott. nel maggio del 2015, stabiliva Controparte_2 la necessità di effettuare sulla paziente un intervento di
“decompressione microchirurgica L2-L3 ed erniatomia L2-L3 da sinistra”? 11. Vero che il dott. nel maggio del 2015, proponeva Controparte_2 alla paziente di effettuare l'intervento di “de compressione microchirurgica L2-L3 ed erniatomia L2-L3 da sinistra” nella struttura della Casa di Cura S. Maria?
12. Vero che il dott. in data 06.05.2015, sottoponeva Controparte_2
e faceva sottoscrivere alla paziente il consenso informato relativo all'intervento di “decompressione microchirurgica
L2-L3 ed erniatomia L2-L3 da sinistra”?
13. Vero che, nel sottoporre alla paziente il consenso informato, il dott. le illustrava il tipo di trattamento chirurgico proposto con CP_2
3 relativi benefici, potenziali rischi, eventuali complicanze e il decorso post -operatorio.
14. Vero che i l dott. nel maggio 2015 disponeva il Controparte_2 ricovero dell'attrice presso la Casa di Cura S. Maria?
15. Vero che il dott. nei mesi di aprile e maggio Controparte_2
2015, era il medico di fiducia dell'attrice?
Si indicano quali testi:
- IG.ra , c/o Casa di Cura S. Maria, sui capitoli da 1 a Testimone_1
6;
- Interrogatorio formale del dott. sui capitoli da 7 a Controparte_2
15;
- Interrogatorio formale dell 'attrice, sui capitoli da 8 a 15.
Si richiede infine di emettere ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'attrice/appellata e/o dell'Ospedale di Cavalese, affinché venga esibita in giudizio la documentazione relativa all'accesso della IG.ra
presso il Pronto Soccorso di Cavalese di data 12.06.2015 e Pt_1 relativa cartella clinica, onde ricostruire esattamente la vicenda clinica di cui è causa.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1- Con atto di citazione dd. 27.3.2017 Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trento la
[...]
, titolare della Casa di cura privata Parte_2
S. Maria di ZA, per sentirla condannare, previo accertamento dell'inesatto adempimento delle obbligazioni del contratto di spedalità stipulato in data 27.5.2015, a pagare in suo favore la somma di €
16.997,95, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. A supporto della propria domanda, l'attrice affermava la responsabilità della convenuta in relazione a un'infezione da stafilococco aureo, contratta a seguito di un'operazione di
“decompressione microchirurgica del dico L2 ed L3 ed erniatomia L2 ed L3 da sx” eseguita presso la struttura della convenuta in data 27.5.2015, la cui sintomatologia -comparsa subito dopo le dimissioni e protrattasi anche a seguito dell'intervento del Pronto Soccorso di Cavalese e del successivo ciclo di terapia antibiotica- la costringeva a subire un ulteriore ricovero, questa volta risolutivo, presso la medesima Casa di cura.
Affermava che il fatto che l'infezione post-operatoria contratta fosse ascrivibile alla responsabilità della convenuta, era corroborata
4 dall'allegata perizia medico-legale commissionata dalla che Pt_1 aveva accertato che la contrazione di tale infezione era dipesa da una non corretta sterilizzazione della sala operatoria e/o degli strumenti operatori adoperati durante l'intervento eseguito.
Dovevano dunque esserle risarciti il danno biologico e quello morale, quale conseguenza del prolungarsi della degenza e delle sofferenze.
I pregiudizi di natura patrimoniale patiti dall'attrice in conseguenza all'inadempimento contrattuale constavano della fattura pagata alla Casa di cura privata S. Maria a seguito del secondo ricovero, delle spese mediche sostenute per la perizia stragiudiziale, nonché di quelle occorse per il tentativo di mediazione obbligatoria
1.2- Con comparsa di costituzione e risposta dd. 24.5.2017, si costituiva in giudizio la Controparte_4 contestando la riconducibilità dell'infezione contratta dall'attrice ad un inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta. Osservava, infatti, che la Casa di cura privata S. Maria si limitava a mettere a disposizione dei medici in regime di libera professione quanto necessario per svolgere prestazioni non erogabili dagli stessi presso gli ordinari ambulatori, offrendo ai pazienti ricoverati presso la struttura delle mere prestazioni di tipo “alberghiero”. Rilevava che, in occasione dell'intervento chirurgico eseguito sulla paziente in data 27.5.2015, la struttura aveva espletato tutti i protocolli di sterilizzazione della sala operatoria e della strumentazione chirurgica;
pertanto, l'insorgenza dell'infezione doveva ascriversi alla responsabilità del medico curante e di fiducia dell'attrice, nonché esecutore materiale dell'intervento, dott. del quale chiedeva Controparte_2
l'autorizzazione alla chiamata giudizio per essere manlevata, in caso di condanna.
Le richieste risarcitorie formulate dall'attrice dovevano essere in ogni caso respinte, sia con riferimento al danno non patrimoniale, difettando la prova del danno morale, sia a quello patrimoniale atteso che l'attrice, anziché rivolgersi alla struttura di cura della convenuta per il secondo ricovero, avrebbe potuto usufruire delle cure offerte gratuitamente dal
SSN.
1.3- Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare di rito, la nullità della Controparte_2 chiamata in causa, e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
5 1.4- La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di documenti ed espletamento di CTU medico-legale.
Con sentenza n. 967/2019 del 15.12.2019 pubblicata il 19.12.2019, il
Tribunale di Trento, in accoglimento delle domande attoree, condannava la convenuta a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 2.863,73 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di euro 10.303,99 per i pregiudizi di natura patrimoniale, oltre rivalutazioni e interessi;
rigettava la domanda di manleva svolta dalla Parte_2
nei confronti di
[...] Controparte_2 condannava la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio a favore del terzo chiamato e dell'attrice, nonché al pagamento delle spese di mediazione a favore della . Pt_1
Quanto all'an debeatur, il Tribunale riteneva di condividere le conclusioni della consulenza tecnica, la quale aveva permesso di accertare che l'infezione nosocomiale contratta dalla paziente in occasione del ricovero presso la Casa di cura S. Maria non era derivata dall'intervento chirurgico, eseguito dal dott. secondo leges CP_2 artis, ma era unicamente attribuibile alla mancata adozione, da parte della convenuta, di idonee misure precauzionali volte ad evitare l'insorgere dell'infezione.
Sulla scorta di tali rilievi e in assenza di prova liberatoria offerta dalla convenuta, il Tribunale affermava quindi la fondatezza delle pretese avanzate dall'attrice e per l'effetto, condannava la
[...]
a risarcirle il danno patrimoniale Parte_2 comprensivo di € 9.103,99 di cui dalla fattura n. 2841/2015 per il secondo ricovero a seguito dell'infezione, e di € 1.200 per la perizia stragiudiziale, nonché quello non patrimoniale, ed in particolare, il danno biologico permanente determinato dal ctu nella misura di 1% e di quello temporaneo quantificato in 20 gg. per I.T.T, 10 gg. al 75% per I.T.P., 10 gg. al 50% ed ulteriori 10 gg. al 25% nonché il danno morale nella misura del 33,33%.
2.1- Per la riforma di tale sentenza, con atto di citazione dd. 10.1.2020 proponeva appello la Parte_2
, affidando il mezzo di impugnazione a quattro motivi.
[...]
2.1.1 - Con il primo motivo l'appellante lamentava l'illogicità della motivazione della sentenza di primo grado laddove il Giudice, pur affermando di condividere le conclusioni della ctu espletata, sosteneva, in contrasto con quanto affermato nell'elaborato peritale, la mancata
6 adozione da parte della convenuta delle idonee prescrizioni volte a evitare l'infezione.
La complicanza riscontrata dalla era riconducibile a quella Pt_1 percentuale di infezioni (40%) che, secondo la scienza medica, possono insorgere a prescindere dal corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai medici e alle strutture sanitarie, il cui rischio di verificazione, prevedibile ma non prevenibile, era comunque stato accettato dalla paziente mediante la sottoscrizione del modulo di consenso informato.
L'affermazione della responsabilità della convenuta, nonostante il mancato accertamento di colpa, avallava, di fatto, una ipotesi di responsabilità oggettiva, in evidente contrasto con il principio di tipicità previsto dall'ordinamento. Inoltre, risultava del tutto illogica e contraddittoria la disparità di trattamento riconosciuta dal Tribunale tra la Casa di cura e il terzo chiamato in quanto, asseritamente, dalla CTU risultava la pari responsabilità del medico che aveva eseguito l'intervento. Ribadiva, infine come il Giudice avesse erroneamente tenuto conto delle osservazioni alla ctu depositate dalla ctp dell'attrice oltre il termine di decadenza fissato ex art. 195 co. 3 c.p.c.
In via subordinata, affermava dunque che vi era corresponsabilità del medico e chiedeva che venisse ridotto l'ammontare del risarcimento in proporzione alle reciproche responsabilità
2.1.2- Con il secondo motivo si doleva dell'immotivato riconoscimento del danno morale, osservando come tale pregiudizio non risultasse nemmeno allegato dalla attrice, nonostante consolidata giurisprudenza di legittimità fosse costante nel richiedere precisa e concreta prova di tale tipologia di danno.
2.1.3 - Con il terzo motivo rilevava l'errata liquidazione del danno patrimoniale in favore dell'attrice, non potendo ritenersi il carattere necessario delle spese sostenute dalla stessa in occasione del secondo ricovero presso la struttura di cura della convenuta, né la risarcibilità ai sensi dell'art. 1223 c.c. della perizia ante causam.
2.1.4 - Con il quarto motivo rilevava la violazione dell'art. 5 DM
55/2014 per aver il Tribunale determinato le spese di giudizio avuto a riguardo allo scaglione successivo rispetto a quello applicabile in base al valore della causa dichiarato dall'attrice, nonché la violazione dell'art. 2 del cit. DM per aver gravato la convenuta anche delle spese di mediazione, pur non essendo autonomamente rilevanti rispetto all'attività giudiziale. Concludeva chiedendo venisse accertata
7 l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità imputabile in capo all'appellante nonché di danno risarcibile in capo all'appellata, con restituzione di quanto corrisposto a favore dell'attrice e del terzo in forza della sentenza impugnata;
in via subordinata chiedeva venisse accertata la corresponsabilità del terzo chiamato, con riduzione dell'ammontare dell'eventuale risarcimento in misura proporzionale alle responsabilità di ciascuno.
2.2- Con comparsa di costituzione e risposta dd. 27.4.2020 si costituiva nel giudizio di appello contestando i motivi di Pt_1 Parte_1 impugnazione sopra evidenziati e chiedendone l'integrale rigetto. 2.3- Si costituiva altresì che, riproposte le difese Controparte_2 formulate in primo grado, aderiva alle conclusioni formulate dall'appellata. 2.4.-Con sentenza n. 29/2021 dd. 26.1.2021, la Corte d'Appello di Trento, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
, rideterminava in € Parte_2
1.200 l'importo dovuto dall'appellante a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla , fermi rivalutazione ed interessi Pt_1 come liquidati dal Tribunale;
altresì compensava nella misura di un terzo le spese di lite di entrambi i gradi tra dette parti, condannando l'appellante a rifondere all'appellata i residui due terzi, ferme le spese di ctu a carico integrale dell'appellante. Rigettava l'appello con riferimento a e condannava la Controparte_2 [...]
a rifondergli le spese del grado. Parte_2
Per quanto ancora di interesse la Corte territoriale rigettava il primo motivo di appello, confermando la responsabilità dell'appellante; quanto alla posizione dell' appellato osservava che una Controparte_2 eventuale corresponsabilità non poteva portare alla proporzionale riduzione del risarcimento nei confronti della e confermava Pt_1 comunque la assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al medesimo.
In relazione al secondo motivo di appello, la Corte territoriale riteneva colmabile la carenza motivazionale ravvisabile nella sentenza di primo grado, attesa la deducibilità del danno morale anche da mere presunzioni, senza dubbio sussistenti nel caso di specie, con conseguente necessità di confermare le statuizioni in punto di risarcimento del danno non patrimoniale della impugnata sentenza.
Riteneva invece fondato parzialmente il terzo motivo di appello e precisamente in relazione all'esborso sostenuto dalla appellata in
8 occasione del secondo ricovero presso la Casa di cura privata S. Maria: affermava che detto ricovero era da ritenersi “conseguenza di una libera e certamente non necessitata scelta della ” la quale, in effetti, Pt_1 non aveva offerto alcuna giustificazione circa la decisione di usufruire, presso tale struttura, di cure altrimenti accessibili gratuitamente presso qualsiasi struttura sanitaria pubblica. Ne derivava la necessità di riformare parzialmente la sentenza di primo grado con espunzione di tale voce di danno.
In relazione alla richiesta di condanna alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata, osservava come la stessa dovesse essere disattesa con riferimento a parte Controparte_2 vittoriosa, e come essa non fosse accoglibile neppure con riguardo alla
, difettando la prova del pagamento effettuato a favore Pt_1 dell'appellata. Infine affermava che in esito alla parziale riforma della sentenza di primo grado, il quarto motivo, relativo alle spese di lite, restava assorbito quanto alla posizione “ ”; le spese dei due gradi e Parte_3 quelle di mediazione, venivano parzialmente compensate nella misura di un terzo, con condanna dell'appellante alla rifusione dei residui due terzi.
Il motivo di appello relativo alle spese di lite veniva invece rigettato con riferimento alla posizione FE . In favore di CP_2 quest'ultimo e a carico dell'appellante venivano liquidate le spese del grado.
3.1 - Avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Trento n. 29/2021 dd. 26.1.2021, ricorreva per Cassazione Parte_1 sulla base di tre motivi di impugnazione.
3.1.1 - Con il primo motivo censurava la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 c.c. e 1223 c.c., per aver il Giudice negato all'appellata in modo del tutto contraddittorio e illogico, il risarcimento relativo al rimborso delle spese sostenute in occasione del secondo ricovero presso la struttura di cura, la quale, proprio perché responsabile dell'infezione contratta dalla , Pt_1 aveva l'obbligo di riparare il danno provocato.
3.1.2- Lamentava a mezzo del secondo motivo, in relazione al medesimo capo di sentenza, altresì la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2
e 3 del D. Lgs. 206/2005, il cui combinato disposto, consentendo di ricondurre la qualifica di paziente alla più ampia nozione di consumatore, imponeva il riconoscimento nei confronti della Pt_1
9 del diritto di essere curata gratuitamente a seguito dell'infezione contratta.
3.1.3- Rilevava con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92, co. II cc osservando come fosse necessario rideterminare, alla luce della fondatezza dei primi due motivi, la ripartizione delle spese così come operata.
3.2 - Resisteva all'impugnazione la Parte_2
, proponendo ricorso incidentale a mezzo di quattro
[...] motivi.
3.2.1- Con il primo motivo lamentava la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 61, 115, 191, 195 co.3, c.p.c. nonché degli artt.
1218 c.c. e 2697 c.c. per aver la Corte territoriale ritenuto non raggiunta la prova liberatoria ai sensi dell'art. 1218 c.c.. 3.2.2- Con il secondo motivo censurava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c., degli artt. 115,116
e n.4 dell'art. 132, II comma c.p.c. e dell'art. 111, VI comma, Cost. ribadendo l'assenza di prova, anche presuntiva, del danno morale, nonché la natura “apparente” della motivazione offerta sul punto dalla
Corte territoriale.
3.2.3- Con il terzo motivo censurava la sentenza per non avere rilevato l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il Giudicante, nel liquidare le spese relative al giudizio correlato alla chiamata in causa del terzo, si discostava dai valori medi dello scaglione di riferimento, e ciò senza fornire adeguata motivazione di tale scelta, indispensabile per consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione e sul rispetto delle tabelle.
3.2.4- Con il quarto motivo censurava la contraddittorietà in cui era incorsa la Corte territoriale nell'avere liquidato in favore della Pt_1 le spese relative alla fase istruttoria del giudizio di appello, pur avendole escluse nella parte motiva del provvedimento ritenendo non espletate attività riconducibili a quella fase.
3.3.- Con ordinanza dd.
6.11.2023 pubblicata in data 28.12.2023, la
Corte di Cassazione quanto ai motivi del ricorso incidentale promosso dalla motivava in Parte_2 ordine al rigetto dei primi due motivi ritenendo i restanti terzo e quarto motivo “in quanto riferiti a temi concernenti la liquidazione delle spese di lite….. assorbiti dall'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale”;
10 Quanto al ricorso principale motivava in ordine all'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale promosso da Parte_1
e all' assorbimento del terzo motivo.
[...]
Così conclusivamente disponeva : “ Rigetta il ricorso incidentale;
accoglie i primi due motivi del ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di
Trento, in diversa composizione, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità” dichiarando altresì la sussistenza dei presupposti per
4.1- La causa è stata riassunta da che ha chiesto Parte_1 il rigetto integrale dell'appello promosso dalla
[...]
con conferma in ogni sua parte Parte_2 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Trento n. 967/2019; ha altresì reiterato le istanze istruttorie e chiesto la rifusione delle spese di lite per tutti i gradi del giudizio pregressi e per il presente da liquidarsi ai sensi del DM 147 del 13.8.2022.
Si è costituita la sola Parte_2
formulando le conclusioni trascritte in premessa.
[...]
5. Va innanzitutto dichiarata la contumacia di Controparte_2
Fermo il giudicato sulle altre domande, resta da decidere la domanda di risarcimento del danno patrimoniale con riferimento alle spese per la cura dell'infezione nosocomiale sostenute in occasione del secondo ricovero nella stessa struttura sanitaria nonché resta da disporre la regolamentazione delle spese di lite dei vari gradi del giudizio, che va rinnovata stante il principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c.; la Corte di Cassazione invero con la ordinanza 36271/2023 che ha cassato la sentenza impugnata per i motivi accolti, ha motivato non solo in ordine all'assorbimento del terzo motivo del ricorso principale, ma anche del terzo e quarto motivo di ricorso incidentale che “in quanto riferiti ai temi concernenti la liquidazione delle spese di lite, devono ritenersi assorbiti dall'accoglimento dei due primi due motivi del ricorso principale” 5.1 Quanto ai due motivi accolti del ricorso principale dato atto del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, devesi rilevare che la ha comprovato di aver sostenuto, con il secondo Pt_1 ricovero deputato alla cura della infezione nosocomiale la spesa di € 9.103,99 che è dunque dovuta, maggiorata della rivalutazione ed interessi come riconosciuti nella sentenza di primo grado n. 967 del
11 2019: detta posta risarcitoria le va pertanto riconosciuta e sul punto l'appello proposto dalla Parte_2
verso va rigettato con conferma
[...] Parte_1 dell'appellata sentenza n. 967/2019 del Tribunale di Trento 5.3 quanto alle spese processuali, vige il consolidato principio ( v. tra le tante Cass civile, Sezioni Unite ordinanza n. 32096/2022) secondo cui in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato di tal che il relativo onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite , anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Nella fattispecie la è Parte_2 complessivamente soccombente sia nei confronti di Parte_1
che del terzo chiamato di tal che essa va condannata alla
[...] rifusione delle spese di lite.
Dette spese vanno liquidate avuto riguardo alle “tariffe” aggiornate con il DM 147 del 13.8.2022 posto che è principio consolidato che i compensi del difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento della stessa (o con la cessazione dell'incarico professionale) distinguendosi solo il giudizio di legittimità per il quale essi vanno invece liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento del medesimo;
(v. Cass. Civ sez. VI – 1, ordinanza 20 giugno n. 18680, Cass. civ., sez. II, ord., 3 settembre 2021, n. 23873): nel caso di specie va dunque fatto riferimento per il giudizio di merito alle tabelle vigenti al momento del presente giudizio di rinvio;
stesso
DM deve applicarsi alle spese di lite del giudizio di legittimità che si è concluso nel 2023 quando dunque già era entrato in vigore il citato DM.
Va altresì dato atto, in linea generale, che è ormai consolidato il principio (v. tra le tante Cass. civ. ord 89/21) che «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n.
55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a
12 loro volta derogabili con apposita motivazione», per cui «l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura» (Cass., Sez. L,
Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760 - 01; Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 26608 del 09/11/2017, Rv. 646828 - 01; Sez. L, Ordinanza
n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
29606 del 11/12/2017, Rv. 647183 - 01)”
Ciò posto, quanto al giudizio di primo grado lo scaglione di valore di riferimento è quello da € 5.201,00 ad € 26.000,00.
Ritiene la Corte di applicare per detto grado importi tra i medi e i massimi posta la complessità della vicenda sub iudice, superiore, in primo grado, alla complessità media. Vengono pertanto liquidati: in favore della attrice € 6347,00 per compensi giudiziali ed € Pt_1
2.000 per la mediazione ed € 286,28 per spese esenti, rimborso spese generali nella misura del 15% IVA e CPNA nelle misure di legge;
in favore del terzo chiamato € 6347,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPNA nelle misure di legge
Spese di CTU definitivamente a carico della convenuta Parte_2
Quanto al grado di appello devesi rilevare che parte appellante ha indicato il valore della causa in € 38.500,61 ed effettivamente il valore della controversia in fase di appello si colloca nello scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 posto che devesi tener conto anche delle domande restitutorie specificamente svolte in detta sede.
Per il grado di appello inoltre non può esser espunto il compenso per la fase trattazione/istruttoria posto che ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 (così come il successivo DM 147 del 13.8.2022 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria,ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione,/ istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per detta fase a prescindere dal concreto svolgimento di vera e propria attività istruttoria (v Cass civ sez ordinanza n.8561 del 27.03.2023).
13 Vanno dunque liquidate per l'appello le spese di lite in favore di ciascun appellato in importi medi per tutte le fasi e dunque in € 9991,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15 % e
IVA e CPNA nelle misure di legge.
Per il giudizio di cassazione e di rinvio stante lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,0 le spese di lite vengono liquidate come segue con compensi in importi medi, in favore della sola non essendosi costituito. Pt_1 Controparte_2
Per il giudizio di legittimità vengono liquidati € 3082,00 per compensi oltre € 716,00 per spese esenti ed oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPNA nelle misure di legge;
Per il giudizio di rinvio vengono liquidati € 5809,00 per compensi oltre
€ 357,00 per spese esenti ed oltre spese generali nella misura del 15% , IVA e CPNA nelle misure di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento definitivamente decidendo nella causa di rinvio a seguito di cassazione, proposta da Parte_1
1) in relazione ai motivi accolti dalla Corte di Cassazione con
Ordinanza n.36271/2023 rigetta l'appello formulato da
Parte_4 confermando la appellata sentenza del Tribunale di Trento n.
967/2019
2) condanna la Parte_4
a rifondere a le spese di lite che liquida: Parte_1
- per la mediazione in € 2000,00 e per il primo grado in € 6347,00 per compensi giudiziali oltre € 286,28 per spese esenti , rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPNA nelle misure di legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta Parte_4
[...]
- per il secondo grado in € 9991,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% , IVA e CPNA nelle misure di legge
- per il giudizio di Cassazione in € 3082,00 per compensi oltre € 716,00 per spese esenti ed oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPNA nelle misure di legge;
- per il giudizio di rinvio in € 5809,00 per compensi oltre € 357,00 per spese esenti ed oltre spese generali nella misura del 15% IVA e
CPNA nelle misure di legge.
14 3) condanna la Parte_4
a rifondere a le spese di lite che liquida Controparte_2
- per il primo grado in € 6347,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPNA nelle misure di legge
- per il secondo grado in € 9991,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPNA nelle misure di legge.
Così deciso in Trento, camera di conIGlio del 4.3.2025
La presidente rel ed est.
Dott Liliana Guzzo
15