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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 4953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4953 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 19.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 4543 / 2024
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] dell'Epomeo 334 (C.F. ), rapp.ta e difesa, giusta C.F._1 procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio (C.F.
) e Andrea Giannattasio (C.F. C.F._2
) entrambi del Foro di Torre Annunziata e con studio C.F._3 in Castellammare di Stabia (NA) alla via S. Allende 36/a, presso i quali elegge domicilio;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F.
), elettivamente domiciliato presso l C.F._4 [...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. Controparte_1
55,
Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
1 1 Con lite instaurata il 23.2.2024 le parti controvertono sulla corresponsione della retribuzione professionale docenti (RPD) per il periodo in cui l'istante ha svolto attività di docenza, non di ruolo, come supplente. L'istante ha, in particolare, assunto incarichi di supplenze temporanee presso i licei: a.s. 2019/20: dal 25/09/2019 al 20/10/2019, dal 21/10/2019 al 20/02/2020, dal 21/02/2020 al 20/03/2020, dal 21/03/2020 al 21/03/2020, dal 23/03/2020 al 03/04/2020, dal 04/04/2020 al 04/04/2020, dal 06/04/2020 al 08/04/2020, dal 15/04/2020 al 30/04/2020, dal 01/05/2020 al 07/06/2020, dal 08/06/2020 al 12/06/2020. a.s. 2020/21: dal 22/02/2021 al 12/06/2021, dal 21/09/2021 al 05/10/2021, dal 08/10/2021 al 12/10/2021. All'esito del deposito di note, la causa viene decisa con sentenza ex art 127 ter cpc. 2 Va osservato che l'articolo 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, e' corrisposta per dodici mensilita' con le modalita' stabilite dall'articolo 25 del CCNI del 31.8.1999...". Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attivita' didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalita' di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilita' per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso e' liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". Conformemente alla pronuncia della suprema Corte di Cassazione (ord. 20015 del 27.7.2018) deve ritenersi che dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entita' della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (articolo 81 del CCNL 24.7.2003, articolo 83 del CCNL 29.11.2007), l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non e' collegato a particolari modalita' di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Non vi e' dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, e' tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la suprema Corte ha gia' risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), e' stata piu' volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare, la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita' di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicche' la stessa ha carattere incondizionato e puo' essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non puo' essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'articolo
137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non puo' impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorche' proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non e' sufficiente che la diversita' di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, ne' rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perche' la diversita' di trattamento puo' essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalita' di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). L'interpretazione delle norme Eurounitarie e' riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che puo' e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perche' a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validita' di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensi' in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass.
8.2.2016 n. 2468). Nel caso di specie, va evidenziato che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, in ragione dei compiti disimpegnati dal precari all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente
“temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico. Una volta escluse significative diversificazioni nell'attivita' propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra piu' opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario. Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicche' il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'articolo 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalita' stabilite dall'articolo 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto piu' che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD e' incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalita' di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
3 Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, alla parte ricorrente spetta la corresponsione della retribuzione professionale docenti per il periodo in cui ha svolto incarichi di supplenze temporanee.
4 Sul quantum, in base alla tabella C del CCNL del 2000-2001, detta indennità dal 2001 è pari a £. 216.000 (€ 111,55) (o £. 269.000 in caso di anzianità da 15 a 27 o £. 301.000 in caso di anzianità da 28 anni). Successivamente, i CCNL hanno incrementato la retribuzione professionale docenti sino a giungere, come stabilito dal CCNL scuola del 19.04.2018, ad un ulteriore aumento di € 10,5, arrivando, pertanto, per la fascia di anzianità da 0 a 14 anni, ad € 174,5 (come indicato dalla parte ricorrente e non contestato). Quindi, per il caso che ci occupa, la RPD è pari ad € 174,5. Per quanto concerne i periodi di servizio inferiori al mese, l'art. 25 del CCNI (richiamato dalle disposizioni contrattuali relative alla retribuzione professionale docenti) stabilisce che l'indennità va calcolata nella misura di 1/30 per ogni giorno di servizio. Conseguentemente, l'indennità giornaliera è pari ad € 5,81 (174,5 :30). Inoltre, la retribuzione professionale docenti è proporzionale ai giorni di servizio e al numero di ore settimanali;
pertanto, il docente che presta servizio su una cattedra non completa dovrà rapportarla al numero di ore prestate nell'arco della settimana (per ogni ora prestata essa spetterà per 1/18 oppure 1/24, a seconda dell'orario settimanale previsto). Applicando i predetti criteri, considerati i giorni di lavoro, il numero delle ore settimanali individuate nelle diverse supplenze e la quota giornaliera o mensile di rpd, appare che l'importo spettante sia anche superiore alla somma pretesa pari ad euro 2048,06. Tuttavia, in assenza di una specifica determinazione dell'importo preteso (nonostante la richiesta del Giudice formulata con ordinanza del 14 Marzo 2025), in considerazione della corrispondenza tra la domanda e la pronuncia e in assenza di contestazione a cura della parte convenuta, deve ritenersi accertato il credito della ricorrente nella misura indicata nell'atto introduttivo. Va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.048,06, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, con condanna del e del merito al relativo pagamento. Controparte_1
5 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti nella misura pari a € 2.048,06, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle somme indicate nel precedente capo;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.314,00, oltre spese di contributo unificato (€ 49,00), oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ai difensori della parte ricorrente. Napoli, 20.06.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 19.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 4543 / 2024
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] dell'Epomeo 334 (C.F. ), rapp.ta e difesa, giusta C.F._1 procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Salvatore Giannattasio (C.F.
) e Andrea Giannattasio (C.F. C.F._2
) entrambi del Foro di Torre Annunziata e con studio C.F._3 in Castellammare di Stabia (NA) alla via S. Allende 36/a, presso i quali elegge domicilio;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F.
), elettivamente domiciliato presso l C.F._4 [...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. Controparte_1
55,
Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
1 1 Con lite instaurata il 23.2.2024 le parti controvertono sulla corresponsione della retribuzione professionale docenti (RPD) per il periodo in cui l'istante ha svolto attività di docenza, non di ruolo, come supplente. L'istante ha, in particolare, assunto incarichi di supplenze temporanee presso i licei: a.s. 2019/20: dal 25/09/2019 al 20/10/2019, dal 21/10/2019 al 20/02/2020, dal 21/02/2020 al 20/03/2020, dal 21/03/2020 al 21/03/2020, dal 23/03/2020 al 03/04/2020, dal 04/04/2020 al 04/04/2020, dal 06/04/2020 al 08/04/2020, dal 15/04/2020 al 30/04/2020, dal 01/05/2020 al 07/06/2020, dal 08/06/2020 al 12/06/2020. a.s. 2020/21: dal 22/02/2021 al 12/06/2021, dal 21/09/2021 al 05/10/2021, dal 08/10/2021 al 12/10/2021. All'esito del deposito di note, la causa viene decisa con sentenza ex art 127 ter cpc. 2 Va osservato che l'articolo 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, e' corrisposta per dodici mensilita' con le modalita' stabilite dall'articolo 25 del CCNI del 31.8.1999...". Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attivita' didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalita' di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilita' per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso e' liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". Conformemente alla pronuncia della suprema Corte di Cassazione (ord. 20015 del 27.7.2018) deve ritenersi che dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entita' della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (articolo 81 del CCNL 24.7.2003, articolo 83 del CCNL 29.11.2007), l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non e' collegato a particolari modalita' di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Non vi e' dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, e' tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la suprema Corte ha gia' risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), e' stata piu' volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare, la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita' di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicche' la stessa ha carattere incondizionato e puo' essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non puo' essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'articolo
137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non puo' impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorche' proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non e' sufficiente che la diversita' di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, ne' rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perche' la diversita' di trattamento puo' essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalita' di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). L'interpretazione delle norme Eurounitarie e' riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che puo' e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perche' a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validita' di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensi' in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass.
8.2.2016 n. 2468). Nel caso di specie, va evidenziato che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, in ragione dei compiti disimpegnati dal precari all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente
“temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico. Una volta escluse significative diversificazioni nell'attivita' propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra piu' opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario. Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicche' il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'articolo 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalita' stabilite dall'articolo 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto piu' che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD e' incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalita' di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
3 Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, alla parte ricorrente spetta la corresponsione della retribuzione professionale docenti per il periodo in cui ha svolto incarichi di supplenze temporanee.
4 Sul quantum, in base alla tabella C del CCNL del 2000-2001, detta indennità dal 2001 è pari a £. 216.000 (€ 111,55) (o £. 269.000 in caso di anzianità da 15 a 27 o £. 301.000 in caso di anzianità da 28 anni). Successivamente, i CCNL hanno incrementato la retribuzione professionale docenti sino a giungere, come stabilito dal CCNL scuola del 19.04.2018, ad un ulteriore aumento di € 10,5, arrivando, pertanto, per la fascia di anzianità da 0 a 14 anni, ad € 174,5 (come indicato dalla parte ricorrente e non contestato). Quindi, per il caso che ci occupa, la RPD è pari ad € 174,5. Per quanto concerne i periodi di servizio inferiori al mese, l'art. 25 del CCNI (richiamato dalle disposizioni contrattuali relative alla retribuzione professionale docenti) stabilisce che l'indennità va calcolata nella misura di 1/30 per ogni giorno di servizio. Conseguentemente, l'indennità giornaliera è pari ad € 5,81 (174,5 :30). Inoltre, la retribuzione professionale docenti è proporzionale ai giorni di servizio e al numero di ore settimanali;
pertanto, il docente che presta servizio su una cattedra non completa dovrà rapportarla al numero di ore prestate nell'arco della settimana (per ogni ora prestata essa spetterà per 1/18 oppure 1/24, a seconda dell'orario settimanale previsto). Applicando i predetti criteri, considerati i giorni di lavoro, il numero delle ore settimanali individuate nelle diverse supplenze e la quota giornaliera o mensile di rpd, appare che l'importo spettante sia anche superiore alla somma pretesa pari ad euro 2048,06. Tuttavia, in assenza di una specifica determinazione dell'importo preteso (nonostante la richiesta del Giudice formulata con ordinanza del 14 Marzo 2025), in considerazione della corrispondenza tra la domanda e la pronuncia e in assenza di contestazione a cura della parte convenuta, deve ritenersi accertato il credito della ricorrente nella misura indicata nell'atto introduttivo. Va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.048,06, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, con condanna del e del merito al relativo pagamento. Controparte_1
5 Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti nella misura pari a € 2.048,06, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle somme indicate nel precedente capo;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.314,00, oltre spese di contributo unificato (€ 49,00), oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ai difensori della parte ricorrente. Napoli, 20.06.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante