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Decreto 8 marzo 2025
Decreto 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, decreto 08/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Composto dai sig.ri dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in camera di consiglio;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 2187 del Registro Generale
2024
TRA
, nato a [...] l'[...], Parte_1
attualmente domiciliato in Messina, presso il Centro di Accoglienza
Straordinario “ex MA AR sito in Messina (ME) in via Polveriera n.
1, ed elettivamente domiciliato in Via Cartesio, 8, Canicattì (AG), presso lo studio dell'Avv. Selenia Barbagallo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ricorrente-
E
, in persona del p.t., C.F. Controparte_1 CP_2
, domiciliato c/o la P.IVA_1 [...]
DI Controparte_3
CATANIA, Via Luigi Sturzo 142, rappresentato e difeso direttamente, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.lgs. n. 150 del 2011, dal proprio funzionario,
Viceprefetto Dott.ssa Maria Salerno
-resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero ha emesso il seguente
DECRETO In data 17.08.2023, , nato a BO in [...] Parte_2
d'Avorio l'11.10.1988, formalizzava richiesta di asilo presentando l'apposito modulo C3.
In data 15.03.2024 la per il riconoscimento Controparte_3
della protezione internazionale di Catania effettuava la sua audizione. In particolare, il richiedente asilo dichiarava in quella sede di essere di nazionalità ivoriana;
di essere nato nel villaggio di Debremou, un villaggio di BO ma di aver vissuto, dal 2008, ad Abidjan per frequentare la scuola;
di aver frequentato la scuola per dodici anni;
di non aver superato l'esame finale a scuola e di essere andato a lavorare, di conseguenza, in un autolavaggio;
di aver lasciato gli studi dopo la morte dello zio che lo manteneva, avvenuta nel 2012; di avere entrambi i genitori deceduti e di essere figlio unico;
di avere un fratellastro per parte di padre;
di non essere sposato e di non avere figli;
di non avere contatti con i suoi familiari;
di appartenere al gruppo etnico adjoukru; di professare la religione cristiana;
di aver frequentato una chiesa apostolica a Messina;
che lo zio lo aveva promesso in sposo alla figlia di un suo amico benestante ma che egli aveva rifiutato tale unione a causa del carattere della ragazza;
che, a seguito del rifiuto a contrarre nozze, lo zio lo cacciava fuori di casa;
che si recava a casa di una zia dove lo zio lo raggiungeva e gli comunicava che se avesse rifiutato le nozze avrebbe mandato dei sicari ad ucciderlo ovunque si trovasse;
che la zia aveva interceduto con lo zio per farlo perdonare;
che un giorno, mentre lavorava all'autolavaggio, un cliente gli aveva chiesto di spostare la sua auto fuori dal lavaggio;
che nello spostare l'auto investiva involontariamente una donna che attraversava la strada;
che la donna veniva portata in ospedale dove, successivamente, moriva a causa di un'emorragia interna;
che il marito e il fratello della vittima iniziavano a minacciarlo di morte;
che a seguito delle minacce scappava dall'ospedale e si rifugiava a casa di un amico;
che la polizia veniva a cercarlo a casa della zia la quale lo contattava invitandolo a non tornare a casa e a lasciare la Costa d'Avorio in quanto i parenti della vittima erano
Pag. 2 di 36 molto ricchi e la polizia corrotta;
che l'amico da cui era ospite si era già recato in Tunisia;
che decideva di raggiungere l'amico in Tunisia lasciando la Costa
d'Avorio.
A seguito di ulteriori domande di approfondimento il ricorrente dichiarava di non essersi recato dalle autorità locali in quanto minacciato di morte;
di aver lasciato la Costa d'Avorio il 9 gennaio 2019 con un aereo di linea e di essere arrivato in Tunisia il giorno seguente;
di essere arrivato in Italia, via mare, il 17 luglio 2023; di aver lasciato la Tunisia nel 2023 in quanto a Sfax si era verificata una rivolta contro le persone di colore;
che delle persone si erano recate presso la sua abitazione buttandolo fuori dalla stessa e strappandogli il passaporto;
di aver dormito per strada, a seguito dell'accaduto, per due settimane;
di temere, in caso di rientro, di essere ucciso dai familiari della vittima dell'incidente che aveva accidentalmente causato;
di aver raccontato una versione dei fatti diversa quando interrogato in questura in quanto era confuso e stressato;
che l'incidente si era verificato il 12 dicembre 2018; che non sapeva se ci fosse un processo a suo carico e in corso in Costa d'Avorio ma che per lui era irrilevante perché ormai si trovava in Italia.
Con provvedimento ID Rif. n. ME0008079, reso nella seduta del
26.03.2024 e notificato il 16.05.2024, la
[...]
di Catania rigettava la richiesta Controparte_3
di riconoscimento della protezione internazionale ritenendo che gli elementi forniti in sede di audizione fossero credibili relativamente alla nazionalità dichiarata ma, al contrario, non credibili nella parte in cui il richiedente asilo aveva indicato come causa dell'allontanamento dal Paese d'origine l'incidente con l'auto nel quale era rimasta uccisa una donna.
In questo contesto, la rilevava, in prima battuta, Controparte_3
le contraddizioni emerse fra quanto riportato dal richiedente in sede di audizione rispetto a quanto dichiarato, invece, nella compilazione del modello C3 (ove aveva parlato esclusivamente della vicenda connessa al rifiuto di sposare la
Pag. 3 di 36 donna per lui individuata dagli zii) nonché la circostanza che, invitato a chiarire le suddette discrepanze emerse, aveva risposto in modo inverosimile e inconcludente o, comunque, in modo generico attribuendo la causa dell'incongruenza alla confusione e allo stress. Inoltre, l'autorità amministrativa procedente, specificava la genericità della descrizione degli atti persecutori subìti da parte dei familiari della vittima dell'incidente e sollevava forti dubbi circa la veridicità stessa del sinistro descritto.
Per concludere, la dichiarava che era Controparte_3
inverosimile che nell'ampio lasso di tempo intercorso tra l'incidente
(12.12.2018) e l'allontanamento dalla Costa d'avorio (9.01.2019) egli non fosse stato trovato né dalle autorità né dai familiari della vittima che lo avevano minacciato di morte.
Alla luce di quanto emerso, quindi, la concludeva ritenendo CP_3
le dichiarazioni rese dal richiedente, in relazione alle specifiche ragioni dell'espatrio, alla luce delle informazioni fornite, non rilevanti ai fini della protezione internazionale e, per altro verso, non fondati i timori o i rischi in casi di rimpatrio.
L'Autorità amministrativa evidenziava dunque come le dedotte dichiarazioni non solo non potessero giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, non sussistendo elementi che possano configurarsi come timore di persecuzione per uno dei motivi di cui all'Art. 1(A)2 della Convenzione di
Ginevra, ma come, altresì, le stesse non importassero elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave così come definito dalle lettere a) e b) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007. Secondo la , inoltre, Controparte_3
dalle fonti consultate per reperire informazioni circa la situazione esistente nel
Paese di provenienza del ricorrente, non sussistevano le condizioni per riconoscergli la protezione sussidiaria. L'Autorità competente concludeva, pertanto, decidendo di non riconoscere la protezione internazionale, rigettando la domanda dell'istante e non ravvisando, inoltre, i presupposti di cui all'art.19,
Pag. 4 di 36 commi 1 e 1.1 d.lgs. n. 286 del 1998, ess.mm.ii., per il riconoscimento della protezione speciale e la conseguente trasmissione degli atti al Questore ex art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008 ess.mm.ii.
L'Autorità decidente attestava, altresì, l'obbligo di rimpatrio e conseguentemente, ai sensi dell'art. 13, comma 13 e 14 del d. lgs. 25 luglio
1998, n. 286, il divieto di reingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'aquis di Schengen, prima che siano decorsi anni 3 dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato, salvo che ottenga speciale autorizzazione dal . Controparte_4
Con ricorso depositato il 29.05.2024, impugnava Parte_1
il suddetto provvedimento, affermando che sussistevano tutti i requisiti per la concessione della protezione sussidiaria e lamentava, in subordine, che non fosse stato neppure riconosciuto il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Instaurato il contradittorio, il
[...]
di Catania si Controparte_5
costituiva insistendo per il rigetto del ricorso e ritenendo la domanda di controparte infondata in fatto e in diritto.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, con parere emesso il
6.09.2024 dichiarava di essere favorevole al rigetto integrale del ricorso.
Fissata la comparizione delle parti davanti al Giudice designato, all'udienza del 16.12.2024, il ricorrente compariva personalmente e, con l'ausilio di un interprete, dichiarava: “sono fuggito dal Paese a causa di un incidente di lavoro. I miei genitori sono deceduti. Noi figli abitavamo da un mio zio. Mio zio mi ha proposto la figlia di un suo amico per sposarla. Io ho rifiutato perché non conoscevo la ragazza. Dopo che ho rifiutato il matrimonio, mio zio e il suo amico mi hanno minacciato e buttato fuori di casa. Quando sono uscito, in un villaggio di Abjanne, non avevo dove andare. L'unico posto dove potevo
Pag. 5 di 36 andare era la sorella di mia madre. Era il 2012. La sorella di mia mamma faceva la donna di pulizie. Aveva pochi soldi e il marito era morto. Io ero obbligato a lavorare. Ho trovato un lavoro come lavaggio di macchine. Ho abitato con mia zia lavorando al lavaggio macchine per tre anni dal 2012 al
2015. Dopo il 2015, visto che avevo messo un po' di soldi, volevo riprendere gli studi che avevo interrotto nel 2012. Mi sono scritto nel 2016 all'università.
Preciso che il lavaggio era di fronte alla strada e i clienti avevano fiducia in me.
Non avevo la patente di guida. Dopo il lavaggio spostavamo le macchine. I clienti lasciavano le chiavi per avviare la macchina. Un giorno, a dicembre
2018, mentre stavo spostando una macchina, non so cosa è successo, mentre
c'era una donna che attraversa la strada è rimasta ferita perché la macchina non si fermava. Io ero alla guida. La donna ha avuto un'emorragia. Siamo andati anche noi all'ospedale. All'ospedale la donna è morta. È arrivato il marito e il fratello di lei. Ho cercato di spiegare l'incidente. Ma il fratello non voleva spiegare nulla e mi ha minacciato di morte. Dall'ospedale sono scappato. Preciso che nel mio Paese quando si è minacciati di morte è una vendetta che poi si fa. Io mi sono rifugiato da un mio amico. Quando sono arrivato dal mio amico, c'era il papà di mio amico che mi ha chiesto cosa era successo. Il papà del mio amico ha telefonato all'ospedale e ha saputo che ero ricercato, oltre che dai familiari della donna anche dalla polizia. Il papà del mio amico mi ha detto di rimanere a casa e di non uscire. Il papà del mio amico andava con la sorella di mia mamma per vedere cosa si poteva fare. Quando è andato a casa ha trovato la polizia. Il papà del mio amico è tornato a casa del mio amico e mi ha detto che la situazione era critica. Abbiamo telefonato a mia zia per dirle che non tornavo a casa. Mia zia mi ha detto al telefono che non dovevo tornare a casa da lei e mi ha detto che ero ricercato e che dovevo uscire dal mio Paese. Quando sono arrivato a casa del mio amico il mio amico non
c'era perché era andato in Tunisia. Dopo due giorni, che ero andato a casa del mio amico e della telefonata fatta amia zia, mia zia mi ha mandato dei soldi che
Pag. 6 di 36 avevo conservato con il mio lavoro. Così ho chiesto al papà del mio amico di aiutarmi ad andare in Tunisia, come aveva fatto il mio amico. Il 9 gennaio
2019, il papà del mio amico mi ha aiutato a uscire dal mio Paese. La sorella del mio amico si occupava di far attraversare la frontiera. Non ho pagato la sorella del mio amico per attraversare la frontiera. Ho attraversato la frontiera con
l'aereo. Anche se ero ricercato dalla polizia i sistemi di ricerca partono dopo qualche giorno. L'aereo era un aereo di linea. Sono riuscito a prendere l'aereo la notte prima che venissi ricercato. In Tunisia ho lavorato per aziende di bovini. Sono rimasto per due anni in Tunisia. Sono arrivato in Italia per rifugiarmi a causa di questo problema. Preciso che 2023 ci è stata una rivolta a
Sfax del popolo tunisino contro gli uomini di colore. Su internet c'è un episodio dove in una rotonda di Sfax hanno fatto uscire tutte le persone di colore da un'abitazione, buttandole per strada. Quando è successo tutto ciò, il mio datore di lavoro mi ha detto di rimanere sul posto di lavoro e di non tornare a casa in quanto durante il tragitto poteva succedere di essere colpito con pietre e o altri oggetti o di essere picchiato. Dopo la situazione è diventata ancora più grave e il datore di lavoro mi ha detto che non potevo rimanere più a lavorare e mi ha buttato fuori. In questa rotonda ci è stata un'altra rivolta dove ci hanno picchiato e mi hanno tolto il passaporto. A causa di questa situazione sono stato costretto a rifugiarmi attraversando il Mediterraneo. La Direttrice del centro dove sto mi ha iscritto a scuola e ho preso il livello A1, A2. Adesso sto frequentando per avere la licenza media. Lavoro spesso in campagna, però cambio spesso perché, quando mi chiedono di assumermi con contratto di lavoro, mi dicono di no. Io ogni giorno vado a lavorare, ma non ho un contratto.”.
L'avvocato del ricorrente chiedeva la rimessione al Collegio e insisteva nell'accoglimento della domanda.
Il Giudice designato per la trattazione rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Pag. 7 di 36 Al fine della decisione occorre preliminarmente inquadrare la normativa di riferimento.
Si deve premettere che il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione internazionale. In particolare, il D.Lgs. n.
251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge
14 febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al conseguimento della cosiddetta
“protezione complementare” ai sensi del D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che ha sostituito la precedente “protezione umanitaria”, già prevista nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998, e che oggi va riconosciuto in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), nel caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale determini il mancato rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (rinvio all'art. 19 comma 1.1 prima parte D.
Lgs. 286/1998) o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare,
(rinvio all'art. 19 comma 1.1 seconda parte D. Lgs. 286/1998).
L'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) "rifugiato" il
"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non
Pag. 8 di 36 può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2). Quanto ai responsabili della persecuzione (ma ciò vale anche con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale), l'art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere 1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo
Stato o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo
Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea.
Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine ed il suo cittadino. La peculiare natura della persecuzione si coglie, in particolare, attraverso il riferimento all'appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all'insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà democratiche non sono, invece, di per sé sufficienti a costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Viceversa, l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g)
"persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti
Pag. 9 di 36 sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i “danni gravi”, considerando tali a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 20.03.2014 n. 6503),
l'esame comparativo dei requisiti relativi alla misura maggiore e quelli riguardanti la protezione sussidiaria, pongono in evidenza anche il differente grado di personalizzazione del rischio che deve essere accertato nelle due forme di protezione internazionale. La differenza tra il rifugiato politico e la protezione sussidiaria si coglie nell'attenuazione, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, del nesso causale tra la vicenda individuale e il pericolo rappresentato, sia con riferimento alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007 (pericolo di morte o trattamenti inumani e degradanti), sia nell'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo
(minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale). In particolare, con riferimento a quest'ultima ipotesi, si è sottolineato che la protezione sussidiaria può essere giustificata anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo e la Corte di Giustizia, nella sentenza Corte di Giustizia n. 172 del 2009, Caso
Elgafaji
contro
Paesi Bassi, ha stabilito che "l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non
è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è
Pag. 10 di 36 interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;
- l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia". Peraltro, anche con riferimento alle altre ipotesi di protezione sussidiaria, disciplinate nelle lettere a) e b) dell'art. 14, l'esposizione al pericolo di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado d'individualizzazione (per esempio, per l'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.) non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis.
La protezione complementare è il risultato della riforma introdotta con
D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L.
04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro. Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del
1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi
Pag. 11 di 36 umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma
1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno
Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.Lgs. n.
286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di
“condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la
Commissione in caso di rigetto della domanda di protezione CP_3
internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del
2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha
Pag. 12 di 36 previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facies, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n.
132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h-bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo
“... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del
14/08/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).
Con il D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, sono stati nuovamente ridotti i casi in cui vige un divieto di espulsione e, in particolare, pur essendo stato conservato il richiamo agli obblighi costituzionali o
Pag. 13 di 36 internazionali dello Stato, è stata eliminata l'ipotesi che prevedeva il divieto di espulsione allorquando l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, è stata eliminata la possibilità per il Questore, previo parere della CP_3
per il riconoscimento della protezione internazionale, di rilasciare un
[...]
permesso di soggiorno per protezione speciale. Il legislatore ha, altresì, modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di
“gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie” ora si parla di
“condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”) ed ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche, di durata annuale prorogabile finché sussistono le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Va, nondimeno, osservato che l'art. 19.1 e 1.1, mantenendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., segnala la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori, pur trattandosi di obblighi gravanti sullo Stato che sono cogenti a prescindere dal loro richiamo in una specifica disposizione normativa.
In particolare, il legislatore ha, in tal modo, richiamato implicitamente, come ha già chiarito la Suprema Corte (Cass. 7861/2022), anche l'art.8 CEDU, che afferma il diritto “alla vita privata e familiare”, ancorché si tratti di un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati (sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui). Sulla base di tale impostazione, la
Suprema Corte, nell'ordinanza n. 7861/2022, aveva individuato tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali
Pag. 14 di 36 il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, ed aveva sottolineato che tutti apparivano rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La soppressione della espressa previsione del divieto di espulsione in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare assume, pertanto, rilievo solo per la individuazione delle modalità di valutazione della ricorrenza del parametro della tutela della vita privata e familiare, desumibile dall'articolo 8
CEDU, declinando tale disposizione in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale sulla base di una valutazione globale nella quale non può essere dato un rilievo autonomo in via esclusiva al vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale o al suo inserimento socio – lavorativo. D'altronde, la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla
Corte di Strasburgo, in quanto solo la Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e le autorità nazionali si devono attenere alle sue indicazioni. In tale ambito acquista, allora, particolare rilievo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n.
57433/15 - Causa
contro
Italia) e cioè che l'art. 8 CEDU tutela anche il Pt_3
diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende anche alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, dovendosi accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente
Pag. 15 di 36 insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art.
8. Sennonché, la circostanza che il diritto “alla vita privata e familiare” sia un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato con altri valori tutelati dall'ordinamento, finisce con l'attribuire nuovamente, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, alla valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine.
Infatti, prima che il legislatore introducesse con il Decreto Legge n. 130 del
2020 la previsione contenuta nell'articolo 19, comma 1.1. Testo Unico Imm., che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” nell'ipotesi in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potesse comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. n. 4455/18, e successivamente nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 29459/2019, aveva affermato che “l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”. Di conseguenza, a seguito della nuova modifica dell'art. 19 comma 1.1, che ha ripristinato una situazione analoga a quella antecedente al Decreto Legge n. 130 del 2020, si deve ritenere che il criterio della comparazione tra la condizione dello straniero in Italia e la condizione in cui lo straniero si troverebbe tornando nel proprio Paese di origine, sul quale si era in precedenza fondato il giudizio di riconoscimento della tutela umanitaria, possa ritenersi nuovamente attuale. In particolare, va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 29459/2019, là dove viene sottolineato, nel paragrafo 10.2, che “Non
Pag. 16 di 36 può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno
2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
La necessaria considerazione della dimensione costituzionale nazionale del diritto alla protezione complementare risulta, poi, funzionale ad illuminare il senso della valutazione comparativa da svolgere ai fini del riconoscimento del diritto a tale forma di protezione. La Corte costituzionale ha infatti chiarito – nella sentenza n. 202/2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5 Testo Unico Imm., nella parte in cui esso prevedeva che la valutazione discrezionale ivi contenuta, di tutela rafforzata dello straniero, si applicasse solo allo straniero che aveva “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero avente “legami familiari nel territorio dello Stato” – che la
“discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299
e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005)”. In detta sentenza la Corte costituzionale non si è limitata ad evocare il parametro interposto dell'articolo 8 CEDU, ma ha richiamato anche, e prima, i parametri costituzionali interni dettati dagli articoli 2,3, 29, 30 e 31 Cost.; è, allora, alla luce di tali disposizioni costituzionali che va individuato il senso della
Pag. 17 di 36 comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita (Cass. civ. sez. un. 09.09.2021 n. 24413).
Di conseguenza, l'attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata.
Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e
Pag. 18 di 36 ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla Costituzione anche nel paese di rientro. Tra gli obblighi internazionali assume, poi, peculiare rilievo quello desumibile dall'articolo 8
CEDU, in base al quale deve ritenersi che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità che si è formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con riferimento alla “protezione umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione è che, in base al dettato normativo, sembra necessaria una valutazione globale del grado di radicamento dello straniero anche nella valutazione comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, dal momento che l'esame dei legami familiari culturali o sociali con il Paese di origine non può costituire elemento di valutazione, ancorché correlato alla ragione di radicamento.
Va, quindi, chiarito che le procedure relative all'accertamento della sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione internazionale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008 e dal D.Lgs. n. 159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a degli organi tecnici e non politici, le cosiddette “Commissioni Territoriali”, tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale. Infatti, il D.Lgs. n. 25 del 2008 (attuazione della
Pag. 19 di 36 Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della domanda di protezione internazionale, la deve effettuare il colloquio Controparte_3
personale dell'interessato ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 25/2008, (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14 videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (status di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale del c.d. permesso di protezione speciale ex art. ex art. 32, comma 3 del D. lgs 25/2008, mentre, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 25/2008, avverso la decisione della
è ammesso ricorso dinanzi alla Sezione Specializzata Controparte_3
in materia di immigrazione costituita presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 35 bis D. Lgs.
28.01.2008 n. 25. Nei casi in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n. 25/2008, il ricorso deve essere proposto, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione (ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'stero), avanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede il centro;
negli altri casi, il ricorso deve essere proposto, entro il medesimo termine, avanti alla Sezione
Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la che ha adottato la decisione (vedi art. 4 D.L. Controparte_3
17.02.2017 n. 13).
L'opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa;
inoltre, la cognizione del
Tribunale riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e non la eventuale
Pag. 20 di 36 nullità del provvedimento amministrativo (Cass. civ. 08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all'autorità giudiziaria può essere proposto solo dopo l'esperimento della procedura amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile condizione. L'art.35 bis D. Lgs. 25/2008 prevede, nondimeno, che quando la Commissione che ha adottato l'atto impugnato non renda disponibili entro venti giorni dalla notificazione del ricorso copia della videoregistrazione di cui al menzionato art. 14 (come pure nel caso in cui l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo ed il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione), il Tribunale debba disporre l'udienza di comparizione delle parti. Si
è posto il problema se la necessità di disporre l'udienza di comparizione delle parti implichi anche la necessità dell'audizione dell'interessato; nel caso in esame non occorre, però, soffermarsi su tale questione, in quanto il Tribunale ha provveduto, comunque, ad effettuare l'audizione del richiedente asilo.
Nel caso de quo, il ricorrente ha chiesto preliminarmente di essere ascoltato, così da poter riferire nel dettaglio le argomentazioni fondanti la propria richiesta di protezione;
nel merito, ha sostenuto di avere diritto ad ottenere la protezione sussidiaria o, in subordine, un permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto fuggito dal proprio paese per il timore di essere ucciso o subire danni da parte dei parenti della vittima dell'incidente stradale che aveva accidentalmente causato.
Si deve premettere che il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione (in particolare della direttiva
2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), stabilisce all'art. 3 che, per valutare la fondatezza della domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la
Pag. 21 di 36 situazione individuale nonché le circostanze personali del richiedente. Ciò significa che davanti alla sezione specializzata del Tribunale opera il principio dispositivo, nel senso che il giudice decide nei limiti della domanda, ma non opera, peraltro come in tutti i procedimenti civili, il vincolo del nomen iuris indicato dalla parte. La limitazione del devolutum è data, infatti, dai fatti allegati non dalla loro qualificazione giuridica, rimessa all'autonoma determinazione del giudice.
Inoltre, il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà per l'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cass. civ. 26278/2005; Cass. civ. sez., un. 27310/2008). In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto;
b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la
Pag. 22 di 36 sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta;
d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile.
La Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la “verosimiglianza” deve
“oggettivizzarsi” nel senso che va valutata la "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura" (Cass. civ.
6738/2021). L'attenuazione dell'onere probatorio significa, pertanto, che l'onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbono essere ritenute veritiere non sulla base della verifica della sussistenza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri sopra indicati che consentono di ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente asilo se, pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili ed attendibili tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, quando il fatto narrato appare nel suo complesso vero o verosimile e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell'organo giudicante, su cui grava un obbligo di “cooperazione istruttoria”, che deve riguardare la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass. civ. 27310/2008;
Cass. civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass. 17.10.2014 n. 22111; Cass.
14998/15). Da ciò discende che le necessarie informazioni devono essere acquisite anche d'ufficio, se del caso compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne garantiscano l'attendibilità (come www.unhcr.it o il sito dell'EUAA) e ciò anche quando le dichiarazioni del richiedente asilo appaiano intrinsecamente inattendibili, specie con riferimento presupposto normativo della fattispecie ex art. 14, lettera c) ove l'accertamento della situazione di
Pag. 23 di 36 rischio deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità e sulla condizione individuale del ricorrente (Cass. civ. 26481/2021).
Si deve, comunque, ribadire che l'istanza diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio della domanda, nel senso che il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336-18, Cass. n. 3016-19) ed il dovere di cooperazione istruttoria del giudice - disancorato dal versante dell'art. 115 cod. proc. civ. e libero da preclusioni istruttorie - presuppone comunque il previo assolvimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere- dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare la misura tutoria (Cass. n. 11096-19, Cass. n. 11312-19). L'attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l'attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera, infatti, esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell'allegazione (v. Cass. n. 13403-19).
Nella fattispecie in esame, la narrazione del ricorrente, come correttamente sottolineato dalla , non appare idonea a Controparte_3
fare emergere motivi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale a causa della vaghezza e della contraddittorietà di quanto dichiarato. Oltre alle eccezioni sollevate dalla Commissione Territoriale in sede di audizione che, in questa sede, non si può fare a meno di richiamare e confermare, si rilevano dubbi sulla veridicità del racconto laddove, ad esempio, il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Paese con un aereo di linea nonostante avesse già commesso l'atto per cui veniva ricercato dalla polizia.
Questa circostanza mette in dubbio l'intera premessa di fatto, ovvero il sinistro stradale stesso, anche in ragione della risposta fornita nel momento in cui si faceva notare questa anomalia al ricorrente e laddove egli controbatteva
Pag. 24 di 36 affermando che i sistemi di ricerca delle persone sospettate di reato erano attivati giorni dopo che si era verificato l'evento potenzialmente criminoso.
Alla luce di quanto rilevato, quindi, l'allegato temuto pregiudizio che deriverebbe dal ritorno del ricorrente in Costa D'Avorio trarrebbe origine da una vicenda sostanzialmente privata e per ragioni strettamente personali. Inoltre, quando l'agente della situazione di pericolo di danno sia un privato, come nel caso in esame, non è sufficiente che la vittima percepisca di trovarsi in una situazione di pericolo, ma occorre che l'istante dimostri che le autorità locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione, circostanza che, pur nella generale inefficienza delle autorità di polizia del Paese di provenienza del ricorrente, non trova adeguato riscontro. In questo contesto, addirittura, si verificava il contrario in quanto, sulla base della narrazione del ricorrente, egli si sottraeva volontariamente alla ricerca delle forze dell'ordine laddove lo ricercavano per l'evento relativo alla morte della donna che aveva causato.
Inoltre, quando veniva chiesto il motivo per cui, a fronte delle minacce ricevute dai parenti della vittima, egli non si fosse rivolto alle autorità egli aveva genericamente risposto che le autorità erano corruttibili e che i suddetti soggetti godevano di abbondanti risorse economiche.
Per i suesposti motivi il racconto appare non idoneo ai fini del riconoscimento tanto dello status di rifugiato, posto che non è dato rinvenire alcuna persecuzione per “motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica”, quanto della protezione sussidiaria, che presuppone l'esistenza di un pericolo di danno grave alla persona per una delle ragioni per le quali può essere riconosciuto lo status di soggetto meritevole di tale forma di protezione ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. citato, che non appare, allo stato, corroborato da elementi fattuali concreti.
Tale giudizio impedisce, poi, non solo di potere affermare la sussistenza di un rischio di effettiva e individuale persecuzione ai sensi degli artt. 5 e 7 D.
Pag. 25 di 36 Lgs. n. 251/07, ma anche di ritenere concreto un rischio di danno grave alla persona per una delle ragioni per le quali può essere riconosciuto lo status di soggetto meritevole di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. citato.
Quanto, infine, alla situazione contemplata nella lett. c) dell'art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007, vale a dire la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, si deve osservare che, perché sussista una situazione di conflitto armato è necessario e sufficiente che “le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati” o “due o più gruppi armati si scontrano tra loro”, mentre non sono richiesti un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti e una durata particolare del conflitto, ma è sufficiente che gli scontri in cui sono impegnate le forze armate generino un livello di violenza elevato dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale. Sulla base di tale principio, anche la Suprema Corte (Cass. civ. 8281/2013; Cass. civ. 15466/2014) ha affermato che l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.
Tale valutazione va, poi, effettuata alla luce del disposto dell'art. 3 D.
Lgs. 251/2007, il quale specifica che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di
Pag. 26 di 36 origine”. Inoltre, la Corte di Giustizia ha più volte affermato il principio secondo cui maggiore è il grado di violenza diffuso ed indiscriminato, minore è la necessità di provare la personalizzazione specifica del rischio. In particolare, la
Corte di Giustizia, (sentenza n. 172 del 2009 caso E.
contro
Paesi Bassi, nonché la più recente 30/1/2014 caso Diakitè n. C- 285/2012 con riferimento alla definizione di conflitto armato interno) ha stabilito che l'ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell'art. 14 lettera c) e riguardante “la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale”, non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.
Si tratta pertanto di stabilire se la situazione del paese d'origine dell'odierno richiedente asilo sia o meno qualificabile, ai sensi della sopra citata lettera c), come una situazione d'indiscriminata e diffusa violenza generata da un conflitto armato.
Sul punto va rilevato che in La Costa d'Avorio è una Repubblica presidenziale (CIA, World Factbook (The), Côte d'VO, Executive branch).
Secondo la Costituzione del 2016, il Presidente è eletto a suffragio universale diretto per un mandato della durata di 5 anni e può essere rieletto per un altro mandato. Il Presidente esercita il potere esecutivo insieme al Primo
Ministro che è il capo del Governo;
questi è nominato dal Presidente ed è responsabile della designazione di un Gabinetto/Consiglio dei ministri approvato anche dal Presidente.(Republique de Côte d'VO, Loi N° 2016-886 du 8
Novembre 2016 portant Constitution de la Republique de Côte d'VO 2016 art. 55, url).
Il Parlamento bicamerale è composto da una “camera bassa” di 255 seggi, dall'Assemblea Nazionale e da un Senato di 99 seggi, previsto dalla costituzione del 2016 e insediatosi nel 2018. I membri dell'Assemblea nazionale sono eletti
Pag. 27 di 36 direttamente mentre un terzo dei senatori indirettamente;
essi ricoprono un mandato di cinque anni. La Costituzione prevede la competizione multipartitica.
Diverse fonti consultate riportano che le elezioni presidenziali dell'ottobre 2020, in cui il presidente ha vinto un terzo mandato, non sono state Persona_1
né libere né eque. (Freedom House, Freedom in the World 2023 - Côte d'VO,
13 April 2023, url;
AI – AI Report 2020/2021 – The Controparte_6
State of Rights, Côte d'VO 2020, 7 April 2021, url;
US Controparte_7
Department of State-USDOS, 2020 Country Report on Human Rights Practices:
Côte d´VO, 30 March 2021, url;
Freedom House, Freedom in the World 2020
- Côte d'VO, 3 March 2021, url )
Alcuni critici hanno accusato di essere andato avanti con la Per_1
nuova costituzione per consentire il suo terzo mandato;
la sua nomina è stata accolta da grandi proteste dei partiti di opposizione, compresi quelli di OR e
AG, che si sono rifiutati di partecipare alle urne e hanno chiesto boicottaggi e proteste. Il Governo ha vietato le manifestazioni pubbliche per tutto il periodo elettorale e quelle che si sono verificate sono state accolte con violenza. Lo stesso periodo della campagna è stato segnato da casi di violenza tra sostenitori del governo e antigovernativi, che hanno provocato dozzine di morti e centinaia di feriti durante le proteste e gli scontri in occasione delle contestate elezioni presidenziali. (Freedom House, Freedom in the World 2023 - Côte d'VO, 13
April 2023, url)
La Costa d'Avorio gode di stabilità politica e sociale da quando si sono svolte le elezioni legislative inclusive nel 2021. I vari attori si sono impegnati in un processo di riconciliazione nazionale dopo la conclusione di un dialogo politico tra il governo, i partiti politici e la società civile. Le prossime elezioni presidenziali nel paese sono previste per il 2025. (IFES, Election Guide - Côte
d'VO, url , accesso del 7.9.2023 ; Africanews, Ivory Coast: Municipal and regional elections on September 2, 20.4.2023, url )
Pag. 28 di 36 Il 2 settembre 2023 si sono tenute le elezioni comunali e regionali – le prime dopo il ritorno dell'ex-Presidente AG in Costa d'Avorio nel giugno
2021 -, in cui i tre principali gruppi politici si sono sfidati in 201 distretti e 31 regioni dello Stato dell'Africa occidentale, una potenza economica regionale e uno dei principali esportatori di cacao. (France 24, Ivory Coast votes in local, regional polls seen as test for presidential race, 2.9.2023, url )
Il Rapporto di del 13 aprile 2023 evidenzia che le Parte_4
garanzie legali della libertà religiosa sono generalmente rispettate e gli individui sono liberi di praticare la propria fede in pubblico e in privato. Le relazioni tra musulmani e cristiani sono peggiorate a causa della crisi del 2002-2011, ma le tensioni si sono in gran parte attenuate. Da allora lo scisma nord-sud tra musulmani e cristiani – che è stato per decenni una caratteristica saliente della vita ivoriana - si è attenuato e l'attuale coalizione di governo comprende musulmani e cristiani. In generale, evidenzia nel suo rapporto Parte_4
2023 che permangono diverse cause profonde del conflitto terminato nel 2011, tra cui “tensioni etniche e regionali, controversie sulla terra, corruzione e impunità. Sebbene l'esplosione di violenza durante il periodo elettorale del 2020 abbia rappresentato una battuta d'arresto significativa, le libertà civili sono state tutelate meglio negli ultimi anni e la società civile e l'opposizione politica hanno operato più liberamente dopo le elezioni di quell'anno”. (Freedom House,
Freedom in the World 2023 - Côte d'VO, 13 April 2023, url)
Rispetto alla situazione generale dei diritti umani, la Costa d'Avorio ha firmato e ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti inumani o degradanti (CAT) il 18 dicembre 1995. (UN OHCHR, UN Treaty
Body Database, url)
Il 1° marzo 2023 il Paese ha inoltre dichiarato l'accessione al Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura (OPCAT) con effetto a partire dal
31 marzo 2023. (UNTC, url;
UN OHCHR, UN Treaty Body Database,
Reporting Status for Côte d'VO, url)
Pag. 29 di 36 L (OMCT) evidenzia che, Controparte_8
dopo molti anni di advocacy, nel 2019 è stato adottato un nuovo codice penale che criminalizza la tortura. L'anno precedente aveva visto l'adozione di un nuovo codice di procedura penale, con garanzie legali fondamentali contro la tortura. (OMCT, CAT Status Côte d'VO , url)
I progressi nell'adottare una legislazione penale con garanzie legali contro la tortura secondo l'OMCT, tuttavia, rimangono insufficienti poiché il sistema di detenzione soffre di un grave sovraffollamento. Le carceri ivoriane, in particolare quella di Abidjan, rimangono generalmente molto al di sotto degli standard internazionali. Le forze di sicurezza continuano ad essere accusate di ricorrere alla tortura, ai maltrattamenti e alla detenzione arbitraria. Dalla ratifica della Convenzione contro la tortura nel 1995, la Costa d'Avorio non ha ancora presentato una relazione al Comitato contro la tortura (CAT).( OMCT, CAT
Status Côte d'VO , url)
Il Rapporto del Dipartimento di Stato Americano del 2023 evidenzia che la costituzione e la legge vietano tali pratiche. Ciononostante, lo stesso rapporto sottolinea che nel corso del 2022 questioni significative relative ai diritti umani in Costa d'Avorio hanno riguardato denunce credibili riguardo a sparizioni forzate, torture o trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti da parte del governo, condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita. (US Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Côte
d´VO, 20 March 2023, url)
Il governo non ha fornito informazioni sulle denunce di abusi all'interno delle carceri o sui meccanismi per prevenire o punire tali abusi.
Le condizioni per la stampa sono migliorate dalla fine del conflitto del
2010-11. Tuttavia, i giornalisti continuano a subire occasionalmente intimidazioni e violenze da parte delle forze di sicurezza in relazione al loro lavoro. Sebbene la violenza grave contro i giornalisti sia stata rara dopo la fine del conflitto del 2010-11, molti giornalisti sono stati arrestati, detenuti e
Pag. 30 di 36 picchiati dalla polizia mentre coprivano proteste e violenze durante e dopo il periodo elettorale del 2020. (Freedom House, Freedom in the World 2023 - Côte
d'VO, 13 April 2023, url)
Talvolta i giornalisti vengono convocati dalla procura per essere interrogati. (Reporters Without Borders (RSF), Ivory Coast Fact Sheet, url )
Il rapporto del Dipartimento di Stato americano del 2023 evidenzia che la
Costituzione e la legge prevedono la libertà di espressione, anche per i membri della stampa e di altri media, ma il governo ha limitato questo diritto: i giornalisti sono stati talvolta soggetti a violenze, vessazioni o intimidazioni da parte delle autorità a causa dei loro articoli. La diffamazione ritenuta una minaccia per l'interesse nazionale è perseguibile penalmente. (US Department of
State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Côte d´VO,
20 March 2023, url)
A dicembre 2022 il Senato ha adottato due disegni di legge che modificano le leggi sulla stampa e sulla comunicazione audiovisiva per contrastare la diffusione di false informazioni e garantire che le persone attive online, in particolare blogger, attivisti e influencer, siano soggette alle normative delle autorità competenti. evidenzia che, durante l'anno, Controparte_6
gli attivisti hanno manifestato preoccupazione che, se emanate, le leggi avrebbero potuto essere utilizzate per reprimere il diritto alla libertà di espressione online e prendere di mira i critici delle autorità.
[...]
s Human Rights - CP_6Controparte_7
Côte d'VO 2022, 27 march 2023, url)
Nel Paese vi sono stazioni radio e televisive pubbliche e private. Il governo influenza la copertura delle notizie e il contenuto dei programmi su alcuni di essi. Sia giornalisti indipendenti che giornalisti affiliati ai media statali hanno dichiarato di esercitare regolarmente l'autocensura per evitare sanzioni o rappresaglie da parte di funzionari governativi. (US Department of State-
Pag. 31 di 36 USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Côte d´VO, 20
March 2023, url)
Rispetto alla situazione della sicurezza, nel gennaio 2023 le tensioni con il
Governo maliano si sono allentate dopo che 46 soldati ivoriani che erano stati arrestati nel luglio 2022 in Mali e condannati a dicembre per cospirazione, hanno fatto rientro nel Paese. (AfricaNews, Mali Court sentences 46 Ivorian soldiers to 20 years in prison, 30.12.2022, url;
, Ivory Coast troops CP_9
returns home after months of captivity in Mali, 8 January 2023, url;
Africanews,
Pardoned Ivorian soldiers return home, 08.01.2023, url )
Mentre prominenti figure della politica ivoriana hanno continuato a posizionarsi in vista delle elezioni regionali previste per ottobre/novembre 2023
e presidenziali del 2025, il governo ha mantenuto gli sforzi per contenere l'insicurezza nel nord, a fronte della preoccupazione rappresentata dall'espansione jihadista dalla regione del Sahel. (International Crisis Group,
Crisis Watch - Côte d´VO, February 2023, url )
L'organo di stampa basato a Parigi Africa Intelligence ha riportato, tra gennaio e marzo, l'acquisizione da parte del governo ivoriano di veicoli blindati da destinare all'esercito e gendarmeria a supporto della lotta contro i gruppi armati al confine settentrionale della Costa d'Avorio e per installare apparecchiature di sorveglianza militare ai confini del paese. (Africa
Intelligence, Chinese defence giant OR set to land FACI armoured vehicle contract, 20.02.2023, url;
Africa Intelligence, Otokar armoured vehicles en route to troubled northern border, 14.02.2023, url;
Africa Intelligence, Cogitech is Army's preferred supplier for northern border protection, 08.03.2023, url )
Il governo ha rafforzato la cooperazione con il Burkina Faso per contenere l'espansione jihadista: a marzo attrezzature militari per un valore di circa 3,5 milioni di dollari sono state donate dal governo ivoriano al vicino Burkina Faso.
Il notiziario francese Jeune Afrique del 20 marzo ha riferito che il Burkina Faso
e la Costa d'Avorio stavano pianificando un'operazione militare congiunta lungo
Pag. 32 di 36 il confine condiviso, che è stato riaperto a febbraio 2023 dopo anni di chiusura a causa del Covid-19. (International , Crisis Watch - Côte d´VO, CP_10
March 2023, url).
Sul punto, tra l'altro, appare utile osservare come dal sito , Email_1
ove è possibile effettuare compiute ricerche in ordine ai dati relativi a conflitti ed episodi violenti caratterizzanti un dato paese, si ricavi che, nell'intervallo temporale ricompreso tra il 15.03.23 e il 15.03.24 (data di ultima rilevazione dell'applicativo), in Costa d'Avorio si siano registrati 69 incidenti di sicurezza, di cui 13 sono proteste e 46 rivolte, ma come gli stessi eventi violenti abbiano causato quindici decessi. (cfr. https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard). Lo stesso sistema indica altresì come in tutti gli indicatori attenzionati vi sia un trend stabile rispetto ai rilevamenti dell'anno precedente, dimostrando una situazione di non generalizzata violenza diffusa e sistemica ma di singoli episodi concentrati in specifiche aree.
Le notizie più recenti relativamente alla Costa d'Avorio riportano, pertanto, la situazione di un Paese in obiettiva difficoltà ma in grado di fronteggiare eventuali episodi di violenza, per cui non può ritenersi che il ricorrente, se facesse ritorno nel suo Paese, correrebbe il rischio effettivo di subire il grave danno alla persona di cui al citato art. 14 lettera c) del D.Lgs. n.
251/07. Alla stregua delle superiori considerazioni, si ribadisce, dunque,
l'insussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. c), non ricavandosi dalle ricerche effettuate informazioni tali da ritenere probabile per il richiedente protezione il rischio di essere coinvolto in episodi di violenza, qualora facesse ritorno nel proprio Paese di origine.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va quindi rigettata anche la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Il Collegio ritiene, inoltre, che non vi siano gli elementi per l'accoglimento della domanda ulteriormente gradata di riconoscimento della protezione speciale.
Pag. 33 di 36 Come sopra chiarito, con l'entrata in vigore del "Decreto Cutro", D.L. n.
20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall' 11.03.2023, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina della protezione speciale.
Da un lato, invero, sono stati abrogati il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, che facevano espresso riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare;
dall'altro, è stata espunta la seconda parte del comma 1.2 che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Con
l'abrogazione, poi, della lett. a) dell'art. 6 comma 1 bis del d. Igs n. 286/1998, è stata, altresì, esclusa la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro. Inoltre, non possono più essere convertiti i permessi di soggiorno rilasciati per calamità (cfr., nuova formulazione dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 20 bis) e quelli rilasciati per cure mediche (ultima parte dell'art. 19 comma 1 bis, lett. d bis).
Benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, non specifichi più "l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro [...J" (Cass., sez. I, n. 8400/2023), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. Igs. n.
286/1998, nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 che il D.L. 20/2023 ha lasciato inalterata.
Al riguardo, va rilevato che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all'art. 5, co. 6 d. Igs. n. 286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell'art. 2 Cost. e, per il tramite
Pag. 34 di 36 dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU. In altri termini, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, devono essere comunque valutati indici quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente.
Nel caso in esame, il ricorrente, si è limitato a produrre un certificato di certificazione linguistica rilasciato dal C.P.I.A. che, isolatamente considerato, non consente di ritenere che il ricorrente abbia effettuato un sufficiente percorso di integrazione sul territorio.
In particolare, anche se accertato che egli stia compiendo un minimo sforzo di inserimento nella realtà lavorativa laddove lo stesso ha dichiarato di aver saltuariamente lavorato ma senza contratto, il suddetto percorso, va in ogni caso comparato alle condizioni di vita che ritroverebbe nel suo paese d'origine in caso di rientro, utilizzando indici quali l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali.
Ed invero, il ricorrente, ha dichiarato di aver già svolto attività lavorativa nel suo paese, di conseguenza, qualora egli dovesse rientrare in Costa D'avorio, non si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento, non avendo difficoltà oggettiva a reinserirsi da un punto di vista socio-lavorativo.
Valutata la situazione del richiedente alla stregua del Paese di origine in comparazione alla situazione personale che egli viveva prima della partenza non si rileva quindi quella "effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art.2 Cost.)" richiesta da Cass. 4455/2018, così come non si ritengono sussistenti allo stato gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine.
Pag. 35 di 36 Va ribadito, altresì, che non sono emerse "ragioni di sicurezza nazionale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica".
Si deve, pertanto, concludere che non sussistono le condizioni che permettono il rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all'attuale disciplina normativa, ed il ricorso va, di conseguenza, totalmente rigettato.
Nulla sulle spese di giudizio stante la contumacia dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2187-2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso presentato da , nato a Parte_2
BO, Costa d'Avorio, l'11.10.1988
b) Nulla sulle spese di lite.
Messina, lì 07.03.2025
Il Presidente
Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott.
Leonardo Milintenda, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione del Tribunale di
Messina.
Pag. 36 di 36
Composto dai sig.ri dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in camera di consiglio;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 2187 del Registro Generale
2024
TRA
, nato a [...] l'[...], Parte_1
attualmente domiciliato in Messina, presso il Centro di Accoglienza
Straordinario “ex MA AR sito in Messina (ME) in via Polveriera n.
1, ed elettivamente domiciliato in Via Cartesio, 8, Canicattì (AG), presso lo studio dell'Avv. Selenia Barbagallo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ricorrente-
E
, in persona del p.t., C.F. Controparte_1 CP_2
, domiciliato c/o la P.IVA_1 [...]
DI Controparte_3
CATANIA, Via Luigi Sturzo 142, rappresentato e difeso direttamente, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.lgs. n. 150 del 2011, dal proprio funzionario,
Viceprefetto Dott.ssa Maria Salerno
-resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero ha emesso il seguente
DECRETO In data 17.08.2023, , nato a BO in [...] Parte_2
d'Avorio l'11.10.1988, formalizzava richiesta di asilo presentando l'apposito modulo C3.
In data 15.03.2024 la per il riconoscimento Controparte_3
della protezione internazionale di Catania effettuava la sua audizione. In particolare, il richiedente asilo dichiarava in quella sede di essere di nazionalità ivoriana;
di essere nato nel villaggio di Debremou, un villaggio di BO ma di aver vissuto, dal 2008, ad Abidjan per frequentare la scuola;
di aver frequentato la scuola per dodici anni;
di non aver superato l'esame finale a scuola e di essere andato a lavorare, di conseguenza, in un autolavaggio;
di aver lasciato gli studi dopo la morte dello zio che lo manteneva, avvenuta nel 2012; di avere entrambi i genitori deceduti e di essere figlio unico;
di avere un fratellastro per parte di padre;
di non essere sposato e di non avere figli;
di non avere contatti con i suoi familiari;
di appartenere al gruppo etnico adjoukru; di professare la religione cristiana;
di aver frequentato una chiesa apostolica a Messina;
che lo zio lo aveva promesso in sposo alla figlia di un suo amico benestante ma che egli aveva rifiutato tale unione a causa del carattere della ragazza;
che, a seguito del rifiuto a contrarre nozze, lo zio lo cacciava fuori di casa;
che si recava a casa di una zia dove lo zio lo raggiungeva e gli comunicava che se avesse rifiutato le nozze avrebbe mandato dei sicari ad ucciderlo ovunque si trovasse;
che la zia aveva interceduto con lo zio per farlo perdonare;
che un giorno, mentre lavorava all'autolavaggio, un cliente gli aveva chiesto di spostare la sua auto fuori dal lavaggio;
che nello spostare l'auto investiva involontariamente una donna che attraversava la strada;
che la donna veniva portata in ospedale dove, successivamente, moriva a causa di un'emorragia interna;
che il marito e il fratello della vittima iniziavano a minacciarlo di morte;
che a seguito delle minacce scappava dall'ospedale e si rifugiava a casa di un amico;
che la polizia veniva a cercarlo a casa della zia la quale lo contattava invitandolo a non tornare a casa e a lasciare la Costa d'Avorio in quanto i parenti della vittima erano
Pag. 2 di 36 molto ricchi e la polizia corrotta;
che l'amico da cui era ospite si era già recato in Tunisia;
che decideva di raggiungere l'amico in Tunisia lasciando la Costa
d'Avorio.
A seguito di ulteriori domande di approfondimento il ricorrente dichiarava di non essersi recato dalle autorità locali in quanto minacciato di morte;
di aver lasciato la Costa d'Avorio il 9 gennaio 2019 con un aereo di linea e di essere arrivato in Tunisia il giorno seguente;
di essere arrivato in Italia, via mare, il 17 luglio 2023; di aver lasciato la Tunisia nel 2023 in quanto a Sfax si era verificata una rivolta contro le persone di colore;
che delle persone si erano recate presso la sua abitazione buttandolo fuori dalla stessa e strappandogli il passaporto;
di aver dormito per strada, a seguito dell'accaduto, per due settimane;
di temere, in caso di rientro, di essere ucciso dai familiari della vittima dell'incidente che aveva accidentalmente causato;
di aver raccontato una versione dei fatti diversa quando interrogato in questura in quanto era confuso e stressato;
che l'incidente si era verificato il 12 dicembre 2018; che non sapeva se ci fosse un processo a suo carico e in corso in Costa d'Avorio ma che per lui era irrilevante perché ormai si trovava in Italia.
Con provvedimento ID Rif. n. ME0008079, reso nella seduta del
26.03.2024 e notificato il 16.05.2024, la
[...]
di Catania rigettava la richiesta Controparte_3
di riconoscimento della protezione internazionale ritenendo che gli elementi forniti in sede di audizione fossero credibili relativamente alla nazionalità dichiarata ma, al contrario, non credibili nella parte in cui il richiedente asilo aveva indicato come causa dell'allontanamento dal Paese d'origine l'incidente con l'auto nel quale era rimasta uccisa una donna.
In questo contesto, la rilevava, in prima battuta, Controparte_3
le contraddizioni emerse fra quanto riportato dal richiedente in sede di audizione rispetto a quanto dichiarato, invece, nella compilazione del modello C3 (ove aveva parlato esclusivamente della vicenda connessa al rifiuto di sposare la
Pag. 3 di 36 donna per lui individuata dagli zii) nonché la circostanza che, invitato a chiarire le suddette discrepanze emerse, aveva risposto in modo inverosimile e inconcludente o, comunque, in modo generico attribuendo la causa dell'incongruenza alla confusione e allo stress. Inoltre, l'autorità amministrativa procedente, specificava la genericità della descrizione degli atti persecutori subìti da parte dei familiari della vittima dell'incidente e sollevava forti dubbi circa la veridicità stessa del sinistro descritto.
Per concludere, la dichiarava che era Controparte_3
inverosimile che nell'ampio lasso di tempo intercorso tra l'incidente
(12.12.2018) e l'allontanamento dalla Costa d'avorio (9.01.2019) egli non fosse stato trovato né dalle autorità né dai familiari della vittima che lo avevano minacciato di morte.
Alla luce di quanto emerso, quindi, la concludeva ritenendo CP_3
le dichiarazioni rese dal richiedente, in relazione alle specifiche ragioni dell'espatrio, alla luce delle informazioni fornite, non rilevanti ai fini della protezione internazionale e, per altro verso, non fondati i timori o i rischi in casi di rimpatrio.
L'Autorità amministrativa evidenziava dunque come le dedotte dichiarazioni non solo non potessero giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, non sussistendo elementi che possano configurarsi come timore di persecuzione per uno dei motivi di cui all'Art. 1(A)2 della Convenzione di
Ginevra, ma come, altresì, le stesse non importassero elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave così come definito dalle lettere a) e b) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007. Secondo la , inoltre, Controparte_3
dalle fonti consultate per reperire informazioni circa la situazione esistente nel
Paese di provenienza del ricorrente, non sussistevano le condizioni per riconoscergli la protezione sussidiaria. L'Autorità competente concludeva, pertanto, decidendo di non riconoscere la protezione internazionale, rigettando la domanda dell'istante e non ravvisando, inoltre, i presupposti di cui all'art.19,
Pag. 4 di 36 commi 1 e 1.1 d.lgs. n. 286 del 1998, ess.mm.ii., per il riconoscimento della protezione speciale e la conseguente trasmissione degli atti al Questore ex art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008 ess.mm.ii.
L'Autorità decidente attestava, altresì, l'obbligo di rimpatrio e conseguentemente, ai sensi dell'art. 13, comma 13 e 14 del d. lgs. 25 luglio
1998, n. 286, il divieto di reingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'aquis di Schengen, prima che siano decorsi anni 3 dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato, salvo che ottenga speciale autorizzazione dal . Controparte_4
Con ricorso depositato il 29.05.2024, impugnava Parte_1
il suddetto provvedimento, affermando che sussistevano tutti i requisiti per la concessione della protezione sussidiaria e lamentava, in subordine, che non fosse stato neppure riconosciuto il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Instaurato il contradittorio, il
[...]
di Catania si Controparte_5
costituiva insistendo per il rigetto del ricorso e ritenendo la domanda di controparte infondata in fatto e in diritto.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, con parere emesso il
6.09.2024 dichiarava di essere favorevole al rigetto integrale del ricorso.
Fissata la comparizione delle parti davanti al Giudice designato, all'udienza del 16.12.2024, il ricorrente compariva personalmente e, con l'ausilio di un interprete, dichiarava: “sono fuggito dal Paese a causa di un incidente di lavoro. I miei genitori sono deceduti. Noi figli abitavamo da un mio zio. Mio zio mi ha proposto la figlia di un suo amico per sposarla. Io ho rifiutato perché non conoscevo la ragazza. Dopo che ho rifiutato il matrimonio, mio zio e il suo amico mi hanno minacciato e buttato fuori di casa. Quando sono uscito, in un villaggio di Abjanne, non avevo dove andare. L'unico posto dove potevo
Pag. 5 di 36 andare era la sorella di mia madre. Era il 2012. La sorella di mia mamma faceva la donna di pulizie. Aveva pochi soldi e il marito era morto. Io ero obbligato a lavorare. Ho trovato un lavoro come lavaggio di macchine. Ho abitato con mia zia lavorando al lavaggio macchine per tre anni dal 2012 al
2015. Dopo il 2015, visto che avevo messo un po' di soldi, volevo riprendere gli studi che avevo interrotto nel 2012. Mi sono scritto nel 2016 all'università.
Preciso che il lavaggio era di fronte alla strada e i clienti avevano fiducia in me.
Non avevo la patente di guida. Dopo il lavaggio spostavamo le macchine. I clienti lasciavano le chiavi per avviare la macchina. Un giorno, a dicembre
2018, mentre stavo spostando una macchina, non so cosa è successo, mentre
c'era una donna che attraversa la strada è rimasta ferita perché la macchina non si fermava. Io ero alla guida. La donna ha avuto un'emorragia. Siamo andati anche noi all'ospedale. All'ospedale la donna è morta. È arrivato il marito e il fratello di lei. Ho cercato di spiegare l'incidente. Ma il fratello non voleva spiegare nulla e mi ha minacciato di morte. Dall'ospedale sono scappato. Preciso che nel mio Paese quando si è minacciati di morte è una vendetta che poi si fa. Io mi sono rifugiato da un mio amico. Quando sono arrivato dal mio amico, c'era il papà di mio amico che mi ha chiesto cosa era successo. Il papà del mio amico ha telefonato all'ospedale e ha saputo che ero ricercato, oltre che dai familiari della donna anche dalla polizia. Il papà del mio amico mi ha detto di rimanere a casa e di non uscire. Il papà del mio amico andava con la sorella di mia mamma per vedere cosa si poteva fare. Quando è andato a casa ha trovato la polizia. Il papà del mio amico è tornato a casa del mio amico e mi ha detto che la situazione era critica. Abbiamo telefonato a mia zia per dirle che non tornavo a casa. Mia zia mi ha detto al telefono che non dovevo tornare a casa da lei e mi ha detto che ero ricercato e che dovevo uscire dal mio Paese. Quando sono arrivato a casa del mio amico il mio amico non
c'era perché era andato in Tunisia. Dopo due giorni, che ero andato a casa del mio amico e della telefonata fatta amia zia, mia zia mi ha mandato dei soldi che
Pag. 6 di 36 avevo conservato con il mio lavoro. Così ho chiesto al papà del mio amico di aiutarmi ad andare in Tunisia, come aveva fatto il mio amico. Il 9 gennaio
2019, il papà del mio amico mi ha aiutato a uscire dal mio Paese. La sorella del mio amico si occupava di far attraversare la frontiera. Non ho pagato la sorella del mio amico per attraversare la frontiera. Ho attraversato la frontiera con
l'aereo. Anche se ero ricercato dalla polizia i sistemi di ricerca partono dopo qualche giorno. L'aereo era un aereo di linea. Sono riuscito a prendere l'aereo la notte prima che venissi ricercato. In Tunisia ho lavorato per aziende di bovini. Sono rimasto per due anni in Tunisia. Sono arrivato in Italia per rifugiarmi a causa di questo problema. Preciso che 2023 ci è stata una rivolta a
Sfax del popolo tunisino contro gli uomini di colore. Su internet c'è un episodio dove in una rotonda di Sfax hanno fatto uscire tutte le persone di colore da un'abitazione, buttandole per strada. Quando è successo tutto ciò, il mio datore di lavoro mi ha detto di rimanere sul posto di lavoro e di non tornare a casa in quanto durante il tragitto poteva succedere di essere colpito con pietre e o altri oggetti o di essere picchiato. Dopo la situazione è diventata ancora più grave e il datore di lavoro mi ha detto che non potevo rimanere più a lavorare e mi ha buttato fuori. In questa rotonda ci è stata un'altra rivolta dove ci hanno picchiato e mi hanno tolto il passaporto. A causa di questa situazione sono stato costretto a rifugiarmi attraversando il Mediterraneo. La Direttrice del centro dove sto mi ha iscritto a scuola e ho preso il livello A1, A2. Adesso sto frequentando per avere la licenza media. Lavoro spesso in campagna, però cambio spesso perché, quando mi chiedono di assumermi con contratto di lavoro, mi dicono di no. Io ogni giorno vado a lavorare, ma non ho un contratto.”.
L'avvocato del ricorrente chiedeva la rimessione al Collegio e insisteva nell'accoglimento della domanda.
Il Giudice designato per la trattazione rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Pag. 7 di 36 Al fine della decisione occorre preliminarmente inquadrare la normativa di riferimento.
Si deve premettere che il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione internazionale. In particolare, il D.Lgs. n.
251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge
14 febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al conseguimento della cosiddetta
“protezione complementare” ai sensi del D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che ha sostituito la precedente “protezione umanitaria”, già prevista nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998, e che oggi va riconosciuto in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), nel caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale determini il mancato rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (rinvio all'art. 19 comma 1.1 prima parte D.
Lgs. 286/1998) o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare,
(rinvio all'art. 19 comma 1.1 seconda parte D. Lgs. 286/1998).
L'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) "rifugiato" il
"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non
Pag. 8 di 36 può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2). Quanto ai responsabili della persecuzione (ma ciò vale anche con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale), l'art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere 1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo
Stato o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo
Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea.
Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine ed il suo cittadino. La peculiare natura della persecuzione si coglie, in particolare, attraverso il riferimento all'appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all'insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà democratiche non sono, invece, di per sé sufficienti a costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Viceversa, l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g)
"persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti
Pag. 9 di 36 sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i “danni gravi”, considerando tali a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 20.03.2014 n. 6503),
l'esame comparativo dei requisiti relativi alla misura maggiore e quelli riguardanti la protezione sussidiaria, pongono in evidenza anche il differente grado di personalizzazione del rischio che deve essere accertato nelle due forme di protezione internazionale. La differenza tra il rifugiato politico e la protezione sussidiaria si coglie nell'attenuazione, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, del nesso causale tra la vicenda individuale e il pericolo rappresentato, sia con riferimento alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007 (pericolo di morte o trattamenti inumani e degradanti), sia nell'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo
(minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale). In particolare, con riferimento a quest'ultima ipotesi, si è sottolineato che la protezione sussidiaria può essere giustificata anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo e la Corte di Giustizia, nella sentenza Corte di Giustizia n. 172 del 2009, Caso
Elgafaji
contro
Paesi Bassi, ha stabilito che "l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non
è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è
Pag. 10 di 36 interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;
- l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia". Peraltro, anche con riferimento alle altre ipotesi di protezione sussidiaria, disciplinate nelle lettere a) e b) dell'art. 14, l'esposizione al pericolo di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado d'individualizzazione (per esempio, per l'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.) non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis.
La protezione complementare è il risultato della riforma introdotta con
D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L.
04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro. Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del
1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi
Pag. 11 di 36 umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma
1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno
Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.Lgs. n.
286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di
“condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la
Commissione in caso di rigetto della domanda di protezione CP_3
internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del
2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha
Pag. 12 di 36 previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facies, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n.
132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h-bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo
“... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del
14/08/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).
Con il D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, sono stati nuovamente ridotti i casi in cui vige un divieto di espulsione e, in particolare, pur essendo stato conservato il richiamo agli obblighi costituzionali o
Pag. 13 di 36 internazionali dello Stato, è stata eliminata l'ipotesi che prevedeva il divieto di espulsione allorquando l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, è stata eliminata la possibilità per il Questore, previo parere della CP_3
per il riconoscimento della protezione internazionale, di rilasciare un
[...]
permesso di soggiorno per protezione speciale. Il legislatore ha, altresì, modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di
“gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie” ora si parla di
“condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”) ed ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche, di durata annuale prorogabile finché sussistono le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Va, nondimeno, osservato che l'art. 19.1 e 1.1, mantenendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., segnala la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori, pur trattandosi di obblighi gravanti sullo Stato che sono cogenti a prescindere dal loro richiamo in una specifica disposizione normativa.
In particolare, il legislatore ha, in tal modo, richiamato implicitamente, come ha già chiarito la Suprema Corte (Cass. 7861/2022), anche l'art.8 CEDU, che afferma il diritto “alla vita privata e familiare”, ancorché si tratti di un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati (sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui). Sulla base di tale impostazione, la
Suprema Corte, nell'ordinanza n. 7861/2022, aveva individuato tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali
Pag. 14 di 36 il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, ed aveva sottolineato che tutti apparivano rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La soppressione della espressa previsione del divieto di espulsione in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare assume, pertanto, rilievo solo per la individuazione delle modalità di valutazione della ricorrenza del parametro della tutela della vita privata e familiare, desumibile dall'articolo 8
CEDU, declinando tale disposizione in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale sulla base di una valutazione globale nella quale non può essere dato un rilievo autonomo in via esclusiva al vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale o al suo inserimento socio – lavorativo. D'altronde, la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla
Corte di Strasburgo, in quanto solo la Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e le autorità nazionali si devono attenere alle sue indicazioni. In tale ambito acquista, allora, particolare rilievo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n.
57433/15 - Causa
contro
Italia) e cioè che l'art. 8 CEDU tutela anche il Pt_3
diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende anche alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, dovendosi accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente
Pag. 15 di 36 insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art.
8. Sennonché, la circostanza che il diritto “alla vita privata e familiare” sia un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato con altri valori tutelati dall'ordinamento, finisce con l'attribuire nuovamente, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, alla valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine.
Infatti, prima che il legislatore introducesse con il Decreto Legge n. 130 del
2020 la previsione contenuta nell'articolo 19, comma 1.1. Testo Unico Imm., che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” nell'ipotesi in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potesse comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. n. 4455/18, e successivamente nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 29459/2019, aveva affermato che “l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”. Di conseguenza, a seguito della nuova modifica dell'art. 19 comma 1.1, che ha ripristinato una situazione analoga a quella antecedente al Decreto Legge n. 130 del 2020, si deve ritenere che il criterio della comparazione tra la condizione dello straniero in Italia e la condizione in cui lo straniero si troverebbe tornando nel proprio Paese di origine, sul quale si era in precedenza fondato il giudizio di riconoscimento della tutela umanitaria, possa ritenersi nuovamente attuale. In particolare, va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 29459/2019, là dove viene sottolineato, nel paragrafo 10.2, che “Non
Pag. 16 di 36 può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno
2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
La necessaria considerazione della dimensione costituzionale nazionale del diritto alla protezione complementare risulta, poi, funzionale ad illuminare il senso della valutazione comparativa da svolgere ai fini del riconoscimento del diritto a tale forma di protezione. La Corte costituzionale ha infatti chiarito – nella sentenza n. 202/2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5 Testo Unico Imm., nella parte in cui esso prevedeva che la valutazione discrezionale ivi contenuta, di tutela rafforzata dello straniero, si applicasse solo allo straniero che aveva “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero avente “legami familiari nel territorio dello Stato” – che la
“discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299
e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005)”. In detta sentenza la Corte costituzionale non si è limitata ad evocare il parametro interposto dell'articolo 8 CEDU, ma ha richiamato anche, e prima, i parametri costituzionali interni dettati dagli articoli 2,3, 29, 30 e 31 Cost.; è, allora, alla luce di tali disposizioni costituzionali che va individuato il senso della
Pag. 17 di 36 comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita (Cass. civ. sez. un. 09.09.2021 n. 24413).
Di conseguenza, l'attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata.
Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e
Pag. 18 di 36 ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla Costituzione anche nel paese di rientro. Tra gli obblighi internazionali assume, poi, peculiare rilievo quello desumibile dall'articolo 8
CEDU, in base al quale deve ritenersi che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità che si è formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con riferimento alla “protezione umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione è che, in base al dettato normativo, sembra necessaria una valutazione globale del grado di radicamento dello straniero anche nella valutazione comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, dal momento che l'esame dei legami familiari culturali o sociali con il Paese di origine non può costituire elemento di valutazione, ancorché correlato alla ragione di radicamento.
Va, quindi, chiarito che le procedure relative all'accertamento della sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione internazionale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008 e dal D.Lgs. n. 159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a degli organi tecnici e non politici, le cosiddette “Commissioni Territoriali”, tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale. Infatti, il D.Lgs. n. 25 del 2008 (attuazione della
Pag. 19 di 36 Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della domanda di protezione internazionale, la deve effettuare il colloquio Controparte_3
personale dell'interessato ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 25/2008, (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14 videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (status di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale del c.d. permesso di protezione speciale ex art. ex art. 32, comma 3 del D. lgs 25/2008, mentre, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 25/2008, avverso la decisione della
è ammesso ricorso dinanzi alla Sezione Specializzata Controparte_3
in materia di immigrazione costituita presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 35 bis D. Lgs.
28.01.2008 n. 25. Nei casi in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n. 25/2008, il ricorso deve essere proposto, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione (ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'stero), avanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede il centro;
negli altri casi, il ricorso deve essere proposto, entro il medesimo termine, avanti alla Sezione
Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la che ha adottato la decisione (vedi art. 4 D.L. Controparte_3
17.02.2017 n. 13).
L'opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa;
inoltre, la cognizione del
Tribunale riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e non la eventuale
Pag. 20 di 36 nullità del provvedimento amministrativo (Cass. civ. 08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all'autorità giudiziaria può essere proposto solo dopo l'esperimento della procedura amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile condizione. L'art.35 bis D. Lgs. 25/2008 prevede, nondimeno, che quando la Commissione che ha adottato l'atto impugnato non renda disponibili entro venti giorni dalla notificazione del ricorso copia della videoregistrazione di cui al menzionato art. 14 (come pure nel caso in cui l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo ed il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione), il Tribunale debba disporre l'udienza di comparizione delle parti. Si
è posto il problema se la necessità di disporre l'udienza di comparizione delle parti implichi anche la necessità dell'audizione dell'interessato; nel caso in esame non occorre, però, soffermarsi su tale questione, in quanto il Tribunale ha provveduto, comunque, ad effettuare l'audizione del richiedente asilo.
Nel caso de quo, il ricorrente ha chiesto preliminarmente di essere ascoltato, così da poter riferire nel dettaglio le argomentazioni fondanti la propria richiesta di protezione;
nel merito, ha sostenuto di avere diritto ad ottenere la protezione sussidiaria o, in subordine, un permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto fuggito dal proprio paese per il timore di essere ucciso o subire danni da parte dei parenti della vittima dell'incidente stradale che aveva accidentalmente causato.
Si deve premettere che il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione (in particolare della direttiva
2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), stabilisce all'art. 3 che, per valutare la fondatezza della domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la
Pag. 21 di 36 situazione individuale nonché le circostanze personali del richiedente. Ciò significa che davanti alla sezione specializzata del Tribunale opera il principio dispositivo, nel senso che il giudice decide nei limiti della domanda, ma non opera, peraltro come in tutti i procedimenti civili, il vincolo del nomen iuris indicato dalla parte. La limitazione del devolutum è data, infatti, dai fatti allegati non dalla loro qualificazione giuridica, rimessa all'autonoma determinazione del giudice.
Inoltre, il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà per l'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cass. civ. 26278/2005; Cass. civ. sez., un. 27310/2008). In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto;
b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la
Pag. 22 di 36 sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta;
d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile.
La Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la “verosimiglianza” deve
“oggettivizzarsi” nel senso che va valutata la "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura" (Cass. civ.
6738/2021). L'attenuazione dell'onere probatorio significa, pertanto, che l'onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbono essere ritenute veritiere non sulla base della verifica della sussistenza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri sopra indicati che consentono di ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente asilo se, pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili ed attendibili tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, quando il fatto narrato appare nel suo complesso vero o verosimile e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell'organo giudicante, su cui grava un obbligo di “cooperazione istruttoria”, che deve riguardare la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass. civ. 27310/2008;
Cass. civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass. 17.10.2014 n. 22111; Cass.
14998/15). Da ciò discende che le necessarie informazioni devono essere acquisite anche d'ufficio, se del caso compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne garantiscano l'attendibilità (come www.unhcr.it o il sito dell'EUAA) e ciò anche quando le dichiarazioni del richiedente asilo appaiano intrinsecamente inattendibili, specie con riferimento presupposto normativo della fattispecie ex art. 14, lettera c) ove l'accertamento della situazione di
Pag. 23 di 36 rischio deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità e sulla condizione individuale del ricorrente (Cass. civ. 26481/2021).
Si deve, comunque, ribadire che l'istanza diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio della domanda, nel senso che il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336-18, Cass. n. 3016-19) ed il dovere di cooperazione istruttoria del giudice - disancorato dal versante dell'art. 115 cod. proc. civ. e libero da preclusioni istruttorie - presuppone comunque il previo assolvimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere- dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare la misura tutoria (Cass. n. 11096-19, Cass. n. 11312-19). L'attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l'attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera, infatti, esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell'allegazione (v. Cass. n. 13403-19).
Nella fattispecie in esame, la narrazione del ricorrente, come correttamente sottolineato dalla , non appare idonea a Controparte_3
fare emergere motivi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale a causa della vaghezza e della contraddittorietà di quanto dichiarato. Oltre alle eccezioni sollevate dalla Commissione Territoriale in sede di audizione che, in questa sede, non si può fare a meno di richiamare e confermare, si rilevano dubbi sulla veridicità del racconto laddove, ad esempio, il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Paese con un aereo di linea nonostante avesse già commesso l'atto per cui veniva ricercato dalla polizia.
Questa circostanza mette in dubbio l'intera premessa di fatto, ovvero il sinistro stradale stesso, anche in ragione della risposta fornita nel momento in cui si faceva notare questa anomalia al ricorrente e laddove egli controbatteva
Pag. 24 di 36 affermando che i sistemi di ricerca delle persone sospettate di reato erano attivati giorni dopo che si era verificato l'evento potenzialmente criminoso.
Alla luce di quanto rilevato, quindi, l'allegato temuto pregiudizio che deriverebbe dal ritorno del ricorrente in Costa D'Avorio trarrebbe origine da una vicenda sostanzialmente privata e per ragioni strettamente personali. Inoltre, quando l'agente della situazione di pericolo di danno sia un privato, come nel caso in esame, non è sufficiente che la vittima percepisca di trovarsi in una situazione di pericolo, ma occorre che l'istante dimostri che le autorità locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione, circostanza che, pur nella generale inefficienza delle autorità di polizia del Paese di provenienza del ricorrente, non trova adeguato riscontro. In questo contesto, addirittura, si verificava il contrario in quanto, sulla base della narrazione del ricorrente, egli si sottraeva volontariamente alla ricerca delle forze dell'ordine laddove lo ricercavano per l'evento relativo alla morte della donna che aveva causato.
Inoltre, quando veniva chiesto il motivo per cui, a fronte delle minacce ricevute dai parenti della vittima, egli non si fosse rivolto alle autorità egli aveva genericamente risposto che le autorità erano corruttibili e che i suddetti soggetti godevano di abbondanti risorse economiche.
Per i suesposti motivi il racconto appare non idoneo ai fini del riconoscimento tanto dello status di rifugiato, posto che non è dato rinvenire alcuna persecuzione per “motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica”, quanto della protezione sussidiaria, che presuppone l'esistenza di un pericolo di danno grave alla persona per una delle ragioni per le quali può essere riconosciuto lo status di soggetto meritevole di tale forma di protezione ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. citato, che non appare, allo stato, corroborato da elementi fattuali concreti.
Tale giudizio impedisce, poi, non solo di potere affermare la sussistenza di un rischio di effettiva e individuale persecuzione ai sensi degli artt. 5 e 7 D.
Pag. 25 di 36 Lgs. n. 251/07, ma anche di ritenere concreto un rischio di danno grave alla persona per una delle ragioni per le quali può essere riconosciuto lo status di soggetto meritevole di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. citato.
Quanto, infine, alla situazione contemplata nella lett. c) dell'art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007, vale a dire la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, si deve osservare che, perché sussista una situazione di conflitto armato è necessario e sufficiente che “le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati” o “due o più gruppi armati si scontrano tra loro”, mentre non sono richiesti un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti e una durata particolare del conflitto, ma è sufficiente che gli scontri in cui sono impegnate le forze armate generino un livello di violenza elevato dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale. Sulla base di tale principio, anche la Suprema Corte (Cass. civ. 8281/2013; Cass. civ. 15466/2014) ha affermato che l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.
Tale valutazione va, poi, effettuata alla luce del disposto dell'art. 3 D.
Lgs. 251/2007, il quale specifica che “il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di
Pag. 26 di 36 origine”. Inoltre, la Corte di Giustizia ha più volte affermato il principio secondo cui maggiore è il grado di violenza diffuso ed indiscriminato, minore è la necessità di provare la personalizzazione specifica del rischio. In particolare, la
Corte di Giustizia, (sentenza n. 172 del 2009 caso E.
contro
Paesi Bassi, nonché la più recente 30/1/2014 caso Diakitè n. C- 285/2012 con riferimento alla definizione di conflitto armato interno) ha stabilito che l'ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell'art. 14 lettera c) e riguardante “la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale”, non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.
Si tratta pertanto di stabilire se la situazione del paese d'origine dell'odierno richiedente asilo sia o meno qualificabile, ai sensi della sopra citata lettera c), come una situazione d'indiscriminata e diffusa violenza generata da un conflitto armato.
Sul punto va rilevato che in La Costa d'Avorio è una Repubblica presidenziale (CIA, World Factbook (The), Côte d'VO, Executive branch).
Secondo la Costituzione del 2016, il Presidente è eletto a suffragio universale diretto per un mandato della durata di 5 anni e può essere rieletto per un altro mandato. Il Presidente esercita il potere esecutivo insieme al Primo
Ministro che è il capo del Governo;
questi è nominato dal Presidente ed è responsabile della designazione di un Gabinetto/Consiglio dei ministri approvato anche dal Presidente.(Republique de Côte d'VO, Loi N° 2016-886 du 8
Novembre 2016 portant Constitution de la Republique de Côte d'VO 2016 art. 55, url).
Il Parlamento bicamerale è composto da una “camera bassa” di 255 seggi, dall'Assemblea Nazionale e da un Senato di 99 seggi, previsto dalla costituzione del 2016 e insediatosi nel 2018. I membri dell'Assemblea nazionale sono eletti
Pag. 27 di 36 direttamente mentre un terzo dei senatori indirettamente;
essi ricoprono un mandato di cinque anni. La Costituzione prevede la competizione multipartitica.
Diverse fonti consultate riportano che le elezioni presidenziali dell'ottobre 2020, in cui il presidente ha vinto un terzo mandato, non sono state Persona_1
né libere né eque. (Freedom House, Freedom in the World 2023 - Côte d'VO,
13 April 2023, url;
AI – AI Report 2020/2021 – The Controparte_6
State of Rights, Côte d'VO 2020, 7 April 2021, url;
US Controparte_7
Department of State-USDOS, 2020 Country Report on Human Rights Practices:
Côte d´VO, 30 March 2021, url;
Freedom House, Freedom in the World 2020
- Côte d'VO, 3 March 2021, url )
Alcuni critici hanno accusato di essere andato avanti con la Per_1
nuova costituzione per consentire il suo terzo mandato;
la sua nomina è stata accolta da grandi proteste dei partiti di opposizione, compresi quelli di OR e
AG, che si sono rifiutati di partecipare alle urne e hanno chiesto boicottaggi e proteste. Il Governo ha vietato le manifestazioni pubbliche per tutto il periodo elettorale e quelle che si sono verificate sono state accolte con violenza. Lo stesso periodo della campagna è stato segnato da casi di violenza tra sostenitori del governo e antigovernativi, che hanno provocato dozzine di morti e centinaia di feriti durante le proteste e gli scontri in occasione delle contestate elezioni presidenziali. (Freedom House, Freedom in the World 2023 - Côte d'VO, 13
April 2023, url)
La Costa d'Avorio gode di stabilità politica e sociale da quando si sono svolte le elezioni legislative inclusive nel 2021. I vari attori si sono impegnati in un processo di riconciliazione nazionale dopo la conclusione di un dialogo politico tra il governo, i partiti politici e la società civile. Le prossime elezioni presidenziali nel paese sono previste per il 2025. (IFES, Election Guide - Côte
d'VO, url , accesso del 7.9.2023 ; Africanews, Ivory Coast: Municipal and regional elections on September 2, 20.4.2023, url )
Pag. 28 di 36 Il 2 settembre 2023 si sono tenute le elezioni comunali e regionali – le prime dopo il ritorno dell'ex-Presidente AG in Costa d'Avorio nel giugno
2021 -, in cui i tre principali gruppi politici si sono sfidati in 201 distretti e 31 regioni dello Stato dell'Africa occidentale, una potenza economica regionale e uno dei principali esportatori di cacao. (France 24, Ivory Coast votes in local, regional polls seen as test for presidential race, 2.9.2023, url )
Il Rapporto di del 13 aprile 2023 evidenzia che le Parte_4
garanzie legali della libertà religiosa sono generalmente rispettate e gli individui sono liberi di praticare la propria fede in pubblico e in privato. Le relazioni tra musulmani e cristiani sono peggiorate a causa della crisi del 2002-2011, ma le tensioni si sono in gran parte attenuate. Da allora lo scisma nord-sud tra musulmani e cristiani – che è stato per decenni una caratteristica saliente della vita ivoriana - si è attenuato e l'attuale coalizione di governo comprende musulmani e cristiani. In generale, evidenzia nel suo rapporto Parte_4
2023 che permangono diverse cause profonde del conflitto terminato nel 2011, tra cui “tensioni etniche e regionali, controversie sulla terra, corruzione e impunità. Sebbene l'esplosione di violenza durante il periodo elettorale del 2020 abbia rappresentato una battuta d'arresto significativa, le libertà civili sono state tutelate meglio negli ultimi anni e la società civile e l'opposizione politica hanno operato più liberamente dopo le elezioni di quell'anno”. (Freedom House,
Freedom in the World 2023 - Côte d'VO, 13 April 2023, url)
Rispetto alla situazione generale dei diritti umani, la Costa d'Avorio ha firmato e ratificato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti inumani o degradanti (CAT) il 18 dicembre 1995. (UN OHCHR, UN Treaty
Body Database, url)
Il 1° marzo 2023 il Paese ha inoltre dichiarato l'accessione al Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura (OPCAT) con effetto a partire dal
31 marzo 2023. (UNTC, url;
UN OHCHR, UN Treaty Body Database,
Reporting Status for Côte d'VO, url)
Pag. 29 di 36 L (OMCT) evidenzia che, Controparte_8
dopo molti anni di advocacy, nel 2019 è stato adottato un nuovo codice penale che criminalizza la tortura. L'anno precedente aveva visto l'adozione di un nuovo codice di procedura penale, con garanzie legali fondamentali contro la tortura. (OMCT, CAT Status Côte d'VO , url)
I progressi nell'adottare una legislazione penale con garanzie legali contro la tortura secondo l'OMCT, tuttavia, rimangono insufficienti poiché il sistema di detenzione soffre di un grave sovraffollamento. Le carceri ivoriane, in particolare quella di Abidjan, rimangono generalmente molto al di sotto degli standard internazionali. Le forze di sicurezza continuano ad essere accusate di ricorrere alla tortura, ai maltrattamenti e alla detenzione arbitraria. Dalla ratifica della Convenzione contro la tortura nel 1995, la Costa d'Avorio non ha ancora presentato una relazione al Comitato contro la tortura (CAT).( OMCT, CAT
Status Côte d'VO , url)
Il Rapporto del Dipartimento di Stato Americano del 2023 evidenzia che la costituzione e la legge vietano tali pratiche. Ciononostante, lo stesso rapporto sottolinea che nel corso del 2022 questioni significative relative ai diritti umani in Costa d'Avorio hanno riguardato denunce credibili riguardo a sparizioni forzate, torture o trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti da parte del governo, condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita. (US Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Côte
d´VO, 20 March 2023, url)
Il governo non ha fornito informazioni sulle denunce di abusi all'interno delle carceri o sui meccanismi per prevenire o punire tali abusi.
Le condizioni per la stampa sono migliorate dalla fine del conflitto del
2010-11. Tuttavia, i giornalisti continuano a subire occasionalmente intimidazioni e violenze da parte delle forze di sicurezza in relazione al loro lavoro. Sebbene la violenza grave contro i giornalisti sia stata rara dopo la fine del conflitto del 2010-11, molti giornalisti sono stati arrestati, detenuti e
Pag. 30 di 36 picchiati dalla polizia mentre coprivano proteste e violenze durante e dopo il periodo elettorale del 2020. (Freedom House, Freedom in the World 2023 - Côte
d'VO, 13 April 2023, url)
Talvolta i giornalisti vengono convocati dalla procura per essere interrogati. (Reporters Without Borders (RSF), Ivory Coast Fact Sheet, url )
Il rapporto del Dipartimento di Stato americano del 2023 evidenzia che la
Costituzione e la legge prevedono la libertà di espressione, anche per i membri della stampa e di altri media, ma il governo ha limitato questo diritto: i giornalisti sono stati talvolta soggetti a violenze, vessazioni o intimidazioni da parte delle autorità a causa dei loro articoli. La diffamazione ritenuta una minaccia per l'interesse nazionale è perseguibile penalmente. (US Department of
State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Côte d´VO,
20 March 2023, url)
A dicembre 2022 il Senato ha adottato due disegni di legge che modificano le leggi sulla stampa e sulla comunicazione audiovisiva per contrastare la diffusione di false informazioni e garantire che le persone attive online, in particolare blogger, attivisti e influencer, siano soggette alle normative delle autorità competenti. evidenzia che, durante l'anno, Controparte_6
gli attivisti hanno manifestato preoccupazione che, se emanate, le leggi avrebbero potuto essere utilizzate per reprimere il diritto alla libertà di espressione online e prendere di mira i critici delle autorità.
[...]
s Human Rights - CP_6Controparte_7
Côte d'VO 2022, 27 march 2023, url)
Nel Paese vi sono stazioni radio e televisive pubbliche e private. Il governo influenza la copertura delle notizie e il contenuto dei programmi su alcuni di essi. Sia giornalisti indipendenti che giornalisti affiliati ai media statali hanno dichiarato di esercitare regolarmente l'autocensura per evitare sanzioni o rappresaglie da parte di funzionari governativi. (US Department of State-
Pag. 31 di 36 USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Côte d´VO, 20
March 2023, url)
Rispetto alla situazione della sicurezza, nel gennaio 2023 le tensioni con il
Governo maliano si sono allentate dopo che 46 soldati ivoriani che erano stati arrestati nel luglio 2022 in Mali e condannati a dicembre per cospirazione, hanno fatto rientro nel Paese. (AfricaNews, Mali Court sentences 46 Ivorian soldiers to 20 years in prison, 30.12.2022, url;
, Ivory Coast troops CP_9
returns home after months of captivity in Mali, 8 January 2023, url;
Africanews,
Pardoned Ivorian soldiers return home, 08.01.2023, url )
Mentre prominenti figure della politica ivoriana hanno continuato a posizionarsi in vista delle elezioni regionali previste per ottobre/novembre 2023
e presidenziali del 2025, il governo ha mantenuto gli sforzi per contenere l'insicurezza nel nord, a fronte della preoccupazione rappresentata dall'espansione jihadista dalla regione del Sahel. (International Crisis Group,
Crisis Watch - Côte d´VO, February 2023, url )
L'organo di stampa basato a Parigi Africa Intelligence ha riportato, tra gennaio e marzo, l'acquisizione da parte del governo ivoriano di veicoli blindati da destinare all'esercito e gendarmeria a supporto della lotta contro i gruppi armati al confine settentrionale della Costa d'Avorio e per installare apparecchiature di sorveglianza militare ai confini del paese. (Africa
Intelligence, Chinese defence giant OR set to land FACI armoured vehicle contract, 20.02.2023, url;
Africa Intelligence, Otokar armoured vehicles en route to troubled northern border, 14.02.2023, url;
Africa Intelligence, Cogitech is Army's preferred supplier for northern border protection, 08.03.2023, url )
Il governo ha rafforzato la cooperazione con il Burkina Faso per contenere l'espansione jihadista: a marzo attrezzature militari per un valore di circa 3,5 milioni di dollari sono state donate dal governo ivoriano al vicino Burkina Faso.
Il notiziario francese Jeune Afrique del 20 marzo ha riferito che il Burkina Faso
e la Costa d'Avorio stavano pianificando un'operazione militare congiunta lungo
Pag. 32 di 36 il confine condiviso, che è stato riaperto a febbraio 2023 dopo anni di chiusura a causa del Covid-19. (International , Crisis Watch - Côte d´VO, CP_10
March 2023, url).
Sul punto, tra l'altro, appare utile osservare come dal sito , Email_1
ove è possibile effettuare compiute ricerche in ordine ai dati relativi a conflitti ed episodi violenti caratterizzanti un dato paese, si ricavi che, nell'intervallo temporale ricompreso tra il 15.03.23 e il 15.03.24 (data di ultima rilevazione dell'applicativo), in Costa d'Avorio si siano registrati 69 incidenti di sicurezza, di cui 13 sono proteste e 46 rivolte, ma come gli stessi eventi violenti abbiano causato quindici decessi. (cfr. https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard). Lo stesso sistema indica altresì come in tutti gli indicatori attenzionati vi sia un trend stabile rispetto ai rilevamenti dell'anno precedente, dimostrando una situazione di non generalizzata violenza diffusa e sistemica ma di singoli episodi concentrati in specifiche aree.
Le notizie più recenti relativamente alla Costa d'Avorio riportano, pertanto, la situazione di un Paese in obiettiva difficoltà ma in grado di fronteggiare eventuali episodi di violenza, per cui non può ritenersi che il ricorrente, se facesse ritorno nel suo Paese, correrebbe il rischio effettivo di subire il grave danno alla persona di cui al citato art. 14 lettera c) del D.Lgs. n.
251/07. Alla stregua delle superiori considerazioni, si ribadisce, dunque,
l'insussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. c), non ricavandosi dalle ricerche effettuate informazioni tali da ritenere probabile per il richiedente protezione il rischio di essere coinvolto in episodi di violenza, qualora facesse ritorno nel proprio Paese di origine.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va quindi rigettata anche la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Il Collegio ritiene, inoltre, che non vi siano gli elementi per l'accoglimento della domanda ulteriormente gradata di riconoscimento della protezione speciale.
Pag. 33 di 36 Come sopra chiarito, con l'entrata in vigore del "Decreto Cutro", D.L. n.
20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall' 11.03.2023, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina della protezione speciale.
Da un lato, invero, sono stati abrogati il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, che facevano espresso riferimento alla tutela del diritto alla vita privata e familiare;
dall'altro, è stata espunta la seconda parte del comma 1.2 che prevedeva l'obbligo del questore, previo parere della commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale, ricorrendone i presupposti, a coloro che richiedevano altro tipo di permesso di soggiorno. Con
l'abrogazione, poi, della lett. a) dell'art. 6 comma 1 bis del d. Igs n. 286/1998, è stata, altresì, esclusa la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro. Inoltre, non possono più essere convertiti i permessi di soggiorno rilasciati per calamità (cfr., nuova formulazione dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 20 bis) e quelli rilasciati per cure mediche (ultima parte dell'art. 19 comma 1 bis, lett. d bis).
Benché, nella sua formulazione attuale, la previsione dell'art. 19, co. 1.1, non specifichi più "l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro [...J" (Cass., sez. I, n. 8400/2023), essa nondimeno richiama espressamente gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano il cui rispetto è fatto salvo dall'art. 5, co. 6, d. Igs. n.
286/1998, nella formulazione successiva al D.L. 130/2020 che il D.L. 20/2023 ha lasciato inalterata.
Al riguardo, va rilevato che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano ancor oggi operato dall'art. 19, co. 1.1, tramite rinvio all'art. 5, co. 6 d. Igs. n. 286/1998, attribuisce autonoma e diretta rilevanza nell'attuazione del divieto di respingimento ed espulsione, anche al diritto alla tutela della vita privata e familiare, per effetto dell'art. 2 Cost. e, per il tramite
Pag. 34 di 36 dell'art. 117, co. 1 Cost., dell'art. 8 CEDU. In altri termini, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, devono essere comunque valutati indici quali la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente.
Nel caso in esame, il ricorrente, si è limitato a produrre un certificato di certificazione linguistica rilasciato dal C.P.I.A. che, isolatamente considerato, non consente di ritenere che il ricorrente abbia effettuato un sufficiente percorso di integrazione sul territorio.
In particolare, anche se accertato che egli stia compiendo un minimo sforzo di inserimento nella realtà lavorativa laddove lo stesso ha dichiarato di aver saltuariamente lavorato ma senza contratto, il suddetto percorso, va in ogni caso comparato alle condizioni di vita che ritroverebbe nel suo paese d'origine in caso di rientro, utilizzando indici quali l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali.
Ed invero, il ricorrente, ha dichiarato di aver già svolto attività lavorativa nel suo paese, di conseguenza, qualora egli dovesse rientrare in Costa D'avorio, non si troverebbe in un contesto privo di punti di riferimento, non avendo difficoltà oggettiva a reinserirsi da un punto di vista socio-lavorativo.
Valutata la situazione del richiedente alla stregua del Paese di origine in comparazione alla situazione personale che egli viveva prima della partenza non si rileva quindi quella "effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art.2 Cost.)" richiesta da Cass. 4455/2018, così come non si ritengono sussistenti allo stato gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno del richiedente nel Paese di origine.
Pag. 35 di 36 Va ribadito, altresì, che non sono emerse "ragioni di sicurezza nazionale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica".
Si deve, pertanto, concludere che non sussistono le condizioni che permettono il rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all'attuale disciplina normativa, ed il ricorso va, di conseguenza, totalmente rigettato.
Nulla sulle spese di giudizio stante la contumacia dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2187-2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso presentato da , nato a Parte_2
BO, Costa d'Avorio, l'11.10.1988
b) Nulla sulle spese di lite.
Messina, lì 07.03.2025
Il Presidente
Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott.
Leonardo Milintenda, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Sezione Specializzata in Materia di Immigrazione del Tribunale di
Messina.
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