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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/10/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. R.G. 562/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ES RR, domiciliato come in atti;
RICORRENTE E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. MIRELLA ARLOTTA domiciliato come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.2.2019, parte ricorrente, previo preliminare ricorso amministrativo rimasto irrisolto, ha agito in giudizio impugnando la comunicazione del 29.11.2018, con CP_1 cui l'istituto resistente ha comunicato un indebito pari ad € 499,38 corrisposto su pensione cat. IO n. 18025642, per rateo di febbraio 2017 non dovuto per non invalidità (verbale del 18/01/2017). Ha dedotto: la carenza di motivazione;
la non debenza della somma atteso che il verbale cui si fa riferimento nella predetta missiva è stato impugnato e definito con provvedimento di omologa del 21/11/2018, reso nel giudizio n. 4317/2017, con il quale veniva omologato l'accertamento sanitario per l'assegno ordinario di invalidità, art. 1 legge 222/84 con decorrenza dal 30/01/2017. Ha, quindi, chiesto: di accogliere il ricorso, di annullare il provvedimento con condanna del resistente alla restituzione degli importi eventualmente trattenuti per la causale in premessa fino alla definizione del giudizio;
il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarre. L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che il rateo è stato corrisposto CP_1 ma che il ricorrente non aveva diritto poiché titolare di NASPI, verso la quale aveva espresso opzione.
1 La causa, istruita mediante acquisizione documentale è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
La domanda è fondata e va accolta. All'esito dell'istruttoria svolta è emerso che il verbale del 18.01.2017, richiamato nella comunicazione del 29.11.2018, è stato impugnato dal ricorrente e definito con CP_1 provvedimento di omologa del 21.11.2018 (reso nel giudizio n. 4317/2017), con il quale riconosciuto il requisito sanitario per la percezione di assegno ordinario di invalidità a partire dal 30.1.2017, con legittimazione del diritto alla precitata prestazione assistenziale e al pagamento del rateo di febbraio 2017. Inconferente rispetto ai fatti risulta la considerazione dell' per l'opzione esercitata dal CP_1 ricorrente per la NASPI, non incidendo la stessa sulla debenza del rateo di febbraio 2017 atteso che, per come si evince anche dalla documentazione allegata da controparte, il periodo NASPI va dal 12/2017 al 12/2018. Alla luce di quanto poc'anzi espresso, il ricorso deve essere accolto e l' condannato alla CP_1 restituzione di eventuali somme trattenute oltre accessori come per legge. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. RE Sciarrotta dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara non dovuti gli indebiti contestati e ON l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in CP_1 favore di parte ricorrente di quanto indebitamente trattenuto, oltre accessori come per legge;
2. ON l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1 spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 678,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva e Cpa se dovute come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. RE Sciarrotta dichiaratasi antistataria.
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 30.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ES RR, domiciliato come in atti;
RICORRENTE E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. MIRELLA ARLOTTA domiciliato come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.2.2019, parte ricorrente, previo preliminare ricorso amministrativo rimasto irrisolto, ha agito in giudizio impugnando la comunicazione del 29.11.2018, con CP_1 cui l'istituto resistente ha comunicato un indebito pari ad € 499,38 corrisposto su pensione cat. IO n. 18025642, per rateo di febbraio 2017 non dovuto per non invalidità (verbale del 18/01/2017). Ha dedotto: la carenza di motivazione;
la non debenza della somma atteso che il verbale cui si fa riferimento nella predetta missiva è stato impugnato e definito con provvedimento di omologa del 21/11/2018, reso nel giudizio n. 4317/2017, con il quale veniva omologato l'accertamento sanitario per l'assegno ordinario di invalidità, art. 1 legge 222/84 con decorrenza dal 30/01/2017. Ha, quindi, chiesto: di accogliere il ricorso, di annullare il provvedimento con condanna del resistente alla restituzione degli importi eventualmente trattenuti per la causale in premessa fino alla definizione del giudizio;
il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarre. L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che il rateo è stato corrisposto CP_1 ma che il ricorrente non aveva diritto poiché titolare di NASPI, verso la quale aveva espresso opzione.
1 La causa, istruita mediante acquisizione documentale è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
La domanda è fondata e va accolta. All'esito dell'istruttoria svolta è emerso che il verbale del 18.01.2017, richiamato nella comunicazione del 29.11.2018, è stato impugnato dal ricorrente e definito con CP_1 provvedimento di omologa del 21.11.2018 (reso nel giudizio n. 4317/2017), con il quale riconosciuto il requisito sanitario per la percezione di assegno ordinario di invalidità a partire dal 30.1.2017, con legittimazione del diritto alla precitata prestazione assistenziale e al pagamento del rateo di febbraio 2017. Inconferente rispetto ai fatti risulta la considerazione dell' per l'opzione esercitata dal CP_1 ricorrente per la NASPI, non incidendo la stessa sulla debenza del rateo di febbraio 2017 atteso che, per come si evince anche dalla documentazione allegata da controparte, il periodo NASPI va dal 12/2017 al 12/2018. Alla luce di quanto poc'anzi espresso, il ricorso deve essere accolto e l' condannato alla CP_1 restituzione di eventuali somme trattenute oltre accessori come per legge. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. RE Sciarrotta dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara non dovuti gli indebiti contestati e ON l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in CP_1 favore di parte ricorrente di quanto indebitamente trattenuto, oltre accessori come per legge;
2. ON l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1 spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 678,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva e Cpa se dovute come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. RE Sciarrotta dichiaratasi antistataria.
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 30.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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