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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 965/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. OV IC Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. ND ON Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1371/2025, estensore
Dott.ssa Julie Martini promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CRISTIANA VIVIAN, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA
M. e G. SAVARE' 1, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Controparte_1 C.F._1
CC di EP (C.F. ), OI CC di EP (C.F. C.F._2
), LU SC (C.F. e RL CI (C.F. C.F._3 C.F._4
) elettivamente domiciliato in MILANO, PIAZZA SANT'AMBROGIO 21 C.F._5
presso i difensori
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
In accoglimento del presente appello e ad integrale riforma della sentenza qui impugnata, rigettare il ricorso avversario e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto con conferma dei pagina 1 di 7 provvedimenti;
dichiarare in ogni caso inammissibile per carenza di giurisdizione la domanda di condanna di alla ricostituzione della posizione assicurativa. Pt_1
Salvis juribus.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, così giudicare:
a) nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi di cui l' afferma essere titolare, in relazione al periodo compreso tra il 2013 e tutto il 2018, ovvero Pt_1
sino al diverso periodo, maggiore o minore, che risulterà di giustizia con ogni conseguente statuizione;
b) nel merito, in via principale: respingere l'appello proposto dall' , siccome infondato in fatto e in Pt_1
diritto per i motivi tutti indicati in narrativa del presente atto e del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, confermando integralmente la sentenza n. 1371/2025 dal Tribunale Ordinario di Milano,
Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Julie Martini, emessa in data 19 marzo 2025, pubblicata in pari data e non notificata, con ogni conseguente statuizione;
c) nel merito, in via di subordine e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle domande ex adverso proposte, disporre la riduzione dell'eventuale somma dovuta dall'Ing. nella misura ritenuta di giustizia, in ragione CP_1 dell'intervenuto, documentato versamento già effettuato dall'odierno appellato in favore dell'Ente previdenziale, nella misura del 50% autorizzata dallo stesso , per complessivi € 17.735,38. Pt_1
In punto alle spese di lite: i) in via principale: dichiarare che l' ha agito nel presente giudizio con Pt_1 mala fede o, quantomeno, con colpa grave e, conseguentemente, condannare l'odierno appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ing. nella misura di cui al D.M. n. 55/2014, oltre CP_1
che al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che si riterrà di giustizia;
ii) sempre in via principale: condannare l' , nella pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento, in Pt_1 favore dell'Ing. di una somma equitativamente determinata a norma dell'art. 96, comma 3 CP_1
c.p.c.; iii) in via di subordine: indipendentemente dall'esito del presente giudizio, condannare l' Pt_1
appellante al rimborso delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., nella misura di cui alla nota spese allegata
(doc. n. 34) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, per violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 1371/2025 pubblicata il 19/03/2025 il Tribunale di Milano si è pronunciato sul ricorso di il quale aveva contestato la revoca da parte dell' della riduzione Controparte_1 Pt_1
pagina 2 di 7 contributiva del 50% di cui all'art. 59, comma 15, della legge 449/97, antecedentemente concessa dal medesimo Ente per il periodo dal 1.4.2013 e fino al 28.12.2021 e, in via subordinata aveva eccepito che la somma di euro 55.073,91 richiesta dall' , comprendeva anche la quota contributiva già Pt_1
corrisposta e si riferiva anche a periodi per cui era maturata la prescrizione quinquennale.
Il Tribunale ha accolto la domanda così statuendo:
<<accerta e dichiara, l'illegittimità del provvedimento adottato dall' con l'accertamento pt_1< i>
d'ufficio del 13.03.2024; accerta e dichiara il diritto del ricorrente, a decorrere dall'4/2013 al 12/2021, alla riduzione della contribuzione previdenziale nella misura del 50% prevista dall'art. 59 comma 15 della L. 449/1997; condanna l' a ricostituire correttamente la posizione previdenziale del ricorrente;
Pt_1
condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro Pt_1
4.201,00, oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA.>>
I fatti di causa sono documentali e comunque incontestati.
Il sig. è stato iscritto ai ruoli dal 1967 al 1995 ed ha proseguito la propria CP_1 CP_2 attività, senza soluzione di continuità, con l'iscrizione alla Cassa Ingegneri e Architetti sino al 2010.
In seguito, ha continuato a svolgere attività professionale con iscrizione alla Gestione Separata Pt_1
fino al 2018, in parallelo alla partecipazione, quale socio accomandante, sin dal 2009, nella s.a.s.
D'CO AS con iscrizione alla Gestione Commercianti . Controparte_3 Pt_1
Nell'ottobre 2010 il ricorrente ha conseguito trattamento pensionistico VOTOT n. 06400144, con oltre
42 anni di contributi (1.434 settimane in 671 settimane in Cassa Ingegneri e Architetti, CP_2
91 settimane in INPS Commercianti).
Nel gennaio 2016, il trattamento pensionistico è stato aggiornato, con un ricalcolo che ha ricompreso ulteriori 5,5 anni circa (282 settimane) di contributi Commercianti, in relazione al periodo 2010- Pt_1
2015.
I contributi di cui sopra sono stati versati per l'intero sino al compimento dei sessantacinque anni di età
(marzo 2013), per poi essere versati con riduzione al 50% a seguito di domanda del ricorrente.
Il ricorrente è stato poi iscritto alla Gestione Commercianti sino al 28.12.2021, data in cui l'Ing. Pt_1 ha ceduto le quote della società D'CO AS di . CP_1 Controparte_3
Nel mese di maggio 2023 il ricorrente richiedeva il ricalcolo definitivo del trattamento pensionistico, con l'ulteriore valutazione dell'intero periodo di otto anni di versamenti alla Gestione Separata Pt_1
(dal 2011 al 2018), nonché dei residui anni (dal 2016 al 2021) di versamenti all' Gestione Pt_1
Commercianti, non ancora conteggiati ai fini pensionistici.
pagina 3 di 7 L' , invece, reiscriveva d'ufficio il nella gestione commercianti con la successiva Pt_1 CP_1
pretesa della somma di euro 55.073,91, sostenendo che il pensionato non aveva diritto alla riduzione prevista dall'art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997 che secondo l' non è applicabile nei Pt_1
confronti di soggetti titolari di pensione liquidata attraverso il metodo esclusivamente contributivo, come nella fattispecie.
Nel contraddittorio dell' il Tribunale, senza svolgimento di attività istruttoria, ha Controparte_4
accolto la domanda ritenendo che la norma non preveda alcun limite, per la concessione della riduzione contributiva, nei confronti dei lavoratori autonomi pensionati con il sistema integralmente contributivo.
Con ricorso iscritto a ruolo il 13.9.2025 l' ha impugnato la sentenza censurando l'interpretazione Pt_1 data alla norma da parte del primo Giudice. L'appellante evidenzia l'erroneità dell'interpretazione meramente letterale della disposizione contenuta nell'art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997, ritenendo invece corretta la lettura in chiave sistematica della norma, nel senso che possa essere applicata soltanto ai titolari di una pensione calcolata in tutto o in parte secondo il sistema retributivo e che possa essere incrementata tramite supplementi. A sostegno della propria interpretazione, l'appellante evidenzia che tale indicazione emerge anche da un chiarimento richiesto da al Ministero del Lavoro del Pt_1
12.9.2019, in cui si afferma che l'estensione di tale agevolazione ai soggetti beneficiari di pensione contributiva necessiterebbe di un intervento legislativo, dato che la norma in questione riserva tale beneficio solo ai titolari di pensione retributiva o mista, per i quali correlativamente è ridotto alla metà il supplemento di pensione.
L' censura anche la parte della sentenza dove il primo giudice lo ha condannato a ricostituire Pt_1 correttamente la posizione previdenziale del ricorrente. Secondo l'appellante tale pronuncia non è ammissibile da parte del giudice ordinario in quanto costituisce la condanna di una pubblica amministrazione ad un facere, in contrasto con le regole generali di riparto delle giurisdizioni.
Si è costituito l'appellato con memoria difensiva del 24.11.2025, chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo integralmente le difese di primo grado, con richiesta di condanna dell' per Pt_1
responsabilità processuale aggravata a causa della determinazione della pretesa in un importo palesemente errato: ciò sia perché veniva richiesta la somma complessiva dei contributi e non solo la quota del 50%, sia perché erano stati artatamente “trasferiti” sulla annualità 2017 anche i contributi in realtà afferenti agli anni precedenti, palesemente prescritti.
All'udienza del 4.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce riportato.
L'appello è infondato.
La materia controversa è stata già trattata da questa Corte con le sentenze n. 117/2019, n. 834/2021 e n.
36/2022, che qui si richiamano anche ex art. 118 Disp. Att. cpc.
pagina 4 di 7 In particolare, con la sentenza n. 117/2019 questa Corte si è così espressa:
<<la questione, invero, attiene esclusivamente all'interpretazione della norma di cui all'art. 59, < i>
comma 15, della Legge citata che, letteralmente, così dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell' sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse Pt_1
aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di19 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta Pt_1
applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà”.
La parte sottolineata è quella oggetto di contrasto interpretativo.
Secondo il beneficio de quo è subordinato sia all'essere il richiedente lavoratore autonomo già Pt_1
pensionato con oltre 65 anni di età, sia al godimento di una pensione calcolata con il sistema retributivo.
Secondo […], invece, la tipologia di calcolo della pensione in godimento è, invece, del tutto irrilevante.
Il problema, quindi, si riduce a comprendere se la “e”, posta nell'ultima parte della norma fra
“misura della metà” e “per i lavoratori per cui la pensione è liquidata in tutto o in parte con sistema retributivo il relativo supplemento ..”ha valore disgiuntivo, ovvero se ci trovi di fronte ad una endiade.
L'utilizzo dell'aggettivo “relativo”, invero, potrebbe indurre a ritenere che il legislatore abbia implicitamente considerato il supplemento di pensione calcolato con il sistema retributivo come uno dei requisiti necessari per accedere al beneficio.
Il Collegio ritiene però che la soluzione corretta sia invece la prima.
Dal punto di vista meramente letterale, infatti, fra i due concetti (“titolarità di pensione in costanza di lavoro autonomo “e” sistema di calcolo della pensione in godimento”) vi è distinzione;
essi attengono
a fattispecie diverse.
Nulla avrebbe certamente impedito al legislatore di imporre, condizione per la riduzione dei contributi, e l'altro (quindi il requisito soggettivo della titolarità di pensione unito alla qualità di lavoratore autonomo ultrasessantacinquenne e quello oggettivo del calcolo della pensione con il sistema retributivo); in tal caso, però, è ragionevole pensare che ciò sarebbe stato oggetto di una disposizione espressa, che stabilisse semplicemente che la riduzione può essere richiesta dai lavoratori titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo.
pagina 5 di 7 Al di là del mero dato letterale, tuttavia, soccorre quella che il Collegio ritiene essere la ratio giustificatrice della norma.
Secondo il Collegio, il legislatore ha voluto in qualche modo agevolare i lavoratori autonomi che, pur titolari già di un trattamento pensionistico, continuando a lavorare, continuano anche a versare contribuzione, “alleggerendo” gli oneri sugli stessi gravanti.
La ratio è condivisibile ed equa. Per questo non si riterrebbe equo limitare tale agevolazione, impedendone il godimento solo ai pensionati che percepiscono un emolumento calcolato con il sistema contributivo, meno favorevole del retributivo.
È invece giustificabile che, versando somme minori, ai pensionati che percepiscono un supplemento calcolato con il più favorevole sistema retributivo, venga ridotta, appunto, proporzionalmente, quest'ultima voce. Così può spiegarsi il ruolo della seconda parte della norma in esame, ed il suo riferimento al sistema di calcolo retributivo>>.
L'orientamento sopra riportato è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3270/2025 del 9.2.2025, in cui si legge:
<<12. L'art. 59, comma 15, della legge nr. 449 del 1997 prevede, nel contesto di una disposizione di
aumento delle aliquote contributive dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell' che «[…] per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell' e Pt_1 Pt_1
con più di 65 anni di età (il) contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà».
13. La Corte condivide l'esegesi dei giudici di merito.
14. Osserva che la prima parte della disposizione, in base al chiaro tenore letterale, vale ad individuare la platea dei beneficiari e comprende i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell' e con più di 65 anni, senza distinzione di regime pensionistico. Pt_1
Il successivo periodo, introdotto con la congiunzione «e», disciplina l'incidenza di tale beneficio sul trattamento pensionistico ove calcolato con il sistema retributivo o misto.
15. Il riferimento al sistema contributivo non è contenuto nella norma di legge perché non necessario.
16. La previsione di «riduzione» del supplemento di pensione non può, infatti, che essere affermata in relazione ai soli lavoratori che godono di pensione in tutto o in parte retributiva, i quali, diversamente dai lavoratori in pensione contributiva, non subirebbero altrimenti nella determinazione della pensione commisurata alla retribuzione (anziché alla contribuzione versata) alcuno svantaggio derivante dalla riduzione di aliquota contributiva al 50%, e sarebbero così irragionevolmente avvantaggiati rispetto agli altri.>>
pagina 6 di 7 La sentenza di primo grado quindi merita conferma, anche nella parte in cui ha condannato l' a Pt_1
ricostituire la posizione previdenziale del ricorrente: infatti, è ormai acclarato che il giudice ordinario può pronunciare nei confronti della pubblica amministrazione ogni tipo di sentenza, con l'unico limite costituito dal divieto di sostituirsi alla p.a. eliminando o modificando un atto amministrativo. In questo caso non vi è alcuna interferenza con un potere discrezionale della p.a.; il rapporto giuridico previdenziale è, infatti, disciplinato unicamente dalla legge e, pertanto, l' è carente Controparte_4
di qualsiasi potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia secondo il DM 55/2014 e successive modifiche, escludendo la fase istruttoria e di trattazione, non svolta.
Non è ravvisabile alcuna responsabilità processuale aggravata dell' , poiché la quantificazione Pt_1 degli importi richiesti all'appellato era soltanto inserita nel cassetto previdenziale e non risulta alcuna iniziativa di recupero del credito.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1371/2025.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello liquidate in euro
5.000,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 4/12/2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
ND ON OV IC
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. OV IC Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. ND ON Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1371/2025, estensore
Dott.ssa Julie Martini promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CRISTIANA VIVIAN, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA
M. e G. SAVARE' 1, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Controparte_1 C.F._1
CC di EP (C.F. ), OI CC di EP (C.F. C.F._2
), LU SC (C.F. e RL CI (C.F. C.F._3 C.F._4
) elettivamente domiciliato in MILANO, PIAZZA SANT'AMBROGIO 21 C.F._5
presso i difensori
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
In accoglimento del presente appello e ad integrale riforma della sentenza qui impugnata, rigettare il ricorso avversario e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto con conferma dei pagina 1 di 7 provvedimenti;
dichiarare in ogni caso inammissibile per carenza di giurisdizione la domanda di condanna di alla ricostituzione della posizione assicurativa. Pt_1
Salvis juribus.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, così giudicare:
a) nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi di cui l' afferma essere titolare, in relazione al periodo compreso tra il 2013 e tutto il 2018, ovvero Pt_1
sino al diverso periodo, maggiore o minore, che risulterà di giustizia con ogni conseguente statuizione;
b) nel merito, in via principale: respingere l'appello proposto dall' , siccome infondato in fatto e in Pt_1
diritto per i motivi tutti indicati in narrativa del presente atto e del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, confermando integralmente la sentenza n. 1371/2025 dal Tribunale Ordinario di Milano,
Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Julie Martini, emessa in data 19 marzo 2025, pubblicata in pari data e non notificata, con ogni conseguente statuizione;
c) nel merito, in via di subordine e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle domande ex adverso proposte, disporre la riduzione dell'eventuale somma dovuta dall'Ing. nella misura ritenuta di giustizia, in ragione CP_1 dell'intervenuto, documentato versamento già effettuato dall'odierno appellato in favore dell'Ente previdenziale, nella misura del 50% autorizzata dallo stesso , per complessivi € 17.735,38. Pt_1
In punto alle spese di lite: i) in via principale: dichiarare che l' ha agito nel presente giudizio con Pt_1 mala fede o, quantomeno, con colpa grave e, conseguentemente, condannare l'odierno appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Ing. nella misura di cui al D.M. n. 55/2014, oltre CP_1
che al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che si riterrà di giustizia;
ii) sempre in via principale: condannare l' , nella pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento, in Pt_1 favore dell'Ing. di una somma equitativamente determinata a norma dell'art. 96, comma 3 CP_1
c.p.c.; iii) in via di subordine: indipendentemente dall'esito del presente giudizio, condannare l' Pt_1
appellante al rimborso delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., nella misura di cui alla nota spese allegata
(doc. n. 34) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, per violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 1371/2025 pubblicata il 19/03/2025 il Tribunale di Milano si è pronunciato sul ricorso di il quale aveva contestato la revoca da parte dell' della riduzione Controparte_1 Pt_1
pagina 2 di 7 contributiva del 50% di cui all'art. 59, comma 15, della legge 449/97, antecedentemente concessa dal medesimo Ente per il periodo dal 1.4.2013 e fino al 28.12.2021 e, in via subordinata aveva eccepito che la somma di euro 55.073,91 richiesta dall' , comprendeva anche la quota contributiva già Pt_1
corrisposta e si riferiva anche a periodi per cui era maturata la prescrizione quinquennale.
Il Tribunale ha accolto la domanda così statuendo:
<<accerta e dichiara, l'illegittimità del provvedimento adottato dall' con l'accertamento pt_1< i>
d'ufficio del 13.03.2024; accerta e dichiara il diritto del ricorrente, a decorrere dall'4/2013 al 12/2021, alla riduzione della contribuzione previdenziale nella misura del 50% prevista dall'art. 59 comma 15 della L. 449/1997; condanna l' a ricostituire correttamente la posizione previdenziale del ricorrente;
Pt_1
condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro Pt_1
4.201,00, oltre rimborso forfettario spese, CPA e IVA.>>
I fatti di causa sono documentali e comunque incontestati.
Il sig. è stato iscritto ai ruoli dal 1967 al 1995 ed ha proseguito la propria CP_1 CP_2 attività, senza soluzione di continuità, con l'iscrizione alla Cassa Ingegneri e Architetti sino al 2010.
In seguito, ha continuato a svolgere attività professionale con iscrizione alla Gestione Separata Pt_1
fino al 2018, in parallelo alla partecipazione, quale socio accomandante, sin dal 2009, nella s.a.s.
D'CO AS con iscrizione alla Gestione Commercianti . Controparte_3 Pt_1
Nell'ottobre 2010 il ricorrente ha conseguito trattamento pensionistico VOTOT n. 06400144, con oltre
42 anni di contributi (1.434 settimane in 671 settimane in Cassa Ingegneri e Architetti, CP_2
91 settimane in INPS Commercianti).
Nel gennaio 2016, il trattamento pensionistico è stato aggiornato, con un ricalcolo che ha ricompreso ulteriori 5,5 anni circa (282 settimane) di contributi Commercianti, in relazione al periodo 2010- Pt_1
2015.
I contributi di cui sopra sono stati versati per l'intero sino al compimento dei sessantacinque anni di età
(marzo 2013), per poi essere versati con riduzione al 50% a seguito di domanda del ricorrente.
Il ricorrente è stato poi iscritto alla Gestione Commercianti sino al 28.12.2021, data in cui l'Ing. Pt_1 ha ceduto le quote della società D'CO AS di . CP_1 Controparte_3
Nel mese di maggio 2023 il ricorrente richiedeva il ricalcolo definitivo del trattamento pensionistico, con l'ulteriore valutazione dell'intero periodo di otto anni di versamenti alla Gestione Separata Pt_1
(dal 2011 al 2018), nonché dei residui anni (dal 2016 al 2021) di versamenti all' Gestione Pt_1
Commercianti, non ancora conteggiati ai fini pensionistici.
pagina 3 di 7 L' , invece, reiscriveva d'ufficio il nella gestione commercianti con la successiva Pt_1 CP_1
pretesa della somma di euro 55.073,91, sostenendo che il pensionato non aveva diritto alla riduzione prevista dall'art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997 che secondo l' non è applicabile nei Pt_1
confronti di soggetti titolari di pensione liquidata attraverso il metodo esclusivamente contributivo, come nella fattispecie.
Nel contraddittorio dell' il Tribunale, senza svolgimento di attività istruttoria, ha Controparte_4
accolto la domanda ritenendo che la norma non preveda alcun limite, per la concessione della riduzione contributiva, nei confronti dei lavoratori autonomi pensionati con il sistema integralmente contributivo.
Con ricorso iscritto a ruolo il 13.9.2025 l' ha impugnato la sentenza censurando l'interpretazione Pt_1 data alla norma da parte del primo Giudice. L'appellante evidenzia l'erroneità dell'interpretazione meramente letterale della disposizione contenuta nell'art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997, ritenendo invece corretta la lettura in chiave sistematica della norma, nel senso che possa essere applicata soltanto ai titolari di una pensione calcolata in tutto o in parte secondo il sistema retributivo e che possa essere incrementata tramite supplementi. A sostegno della propria interpretazione, l'appellante evidenzia che tale indicazione emerge anche da un chiarimento richiesto da al Ministero del Lavoro del Pt_1
12.9.2019, in cui si afferma che l'estensione di tale agevolazione ai soggetti beneficiari di pensione contributiva necessiterebbe di un intervento legislativo, dato che la norma in questione riserva tale beneficio solo ai titolari di pensione retributiva o mista, per i quali correlativamente è ridotto alla metà il supplemento di pensione.
L' censura anche la parte della sentenza dove il primo giudice lo ha condannato a ricostituire Pt_1 correttamente la posizione previdenziale del ricorrente. Secondo l'appellante tale pronuncia non è ammissibile da parte del giudice ordinario in quanto costituisce la condanna di una pubblica amministrazione ad un facere, in contrasto con le regole generali di riparto delle giurisdizioni.
Si è costituito l'appellato con memoria difensiva del 24.11.2025, chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo integralmente le difese di primo grado, con richiesta di condanna dell' per Pt_1
responsabilità processuale aggravata a causa della determinazione della pretesa in un importo palesemente errato: ciò sia perché veniva richiesta la somma complessiva dei contributi e non solo la quota del 50%, sia perché erano stati artatamente “trasferiti” sulla annualità 2017 anche i contributi in realtà afferenti agli anni precedenti, palesemente prescritti.
All'udienza del 4.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce riportato.
L'appello è infondato.
La materia controversa è stata già trattata da questa Corte con le sentenze n. 117/2019, n. 834/2021 e n.
36/2022, che qui si richiamano anche ex art. 118 Disp. Att. cpc.
pagina 4 di 7 In particolare, con la sentenza n. 117/2019 questa Corte si è così espressa:
<<la questione, invero, attiene esclusivamente all'interpretazione della norma di cui all'art. 59, < i>
comma 15, della Legge citata che, letteralmente, così dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell' sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse Pt_1
aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di19 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta Pt_1
applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà”.
La parte sottolineata è quella oggetto di contrasto interpretativo.
Secondo il beneficio de quo è subordinato sia all'essere il richiedente lavoratore autonomo già Pt_1
pensionato con oltre 65 anni di età, sia al godimento di una pensione calcolata con il sistema retributivo.
Secondo […], invece, la tipologia di calcolo della pensione in godimento è, invece, del tutto irrilevante.
Il problema, quindi, si riduce a comprendere se la “e”, posta nell'ultima parte della norma fra
“misura della metà” e “per i lavoratori per cui la pensione è liquidata in tutto o in parte con sistema retributivo il relativo supplemento ..”ha valore disgiuntivo, ovvero se ci trovi di fronte ad una endiade.
L'utilizzo dell'aggettivo “relativo”, invero, potrebbe indurre a ritenere che il legislatore abbia implicitamente considerato il supplemento di pensione calcolato con il sistema retributivo come uno dei requisiti necessari per accedere al beneficio.
Il Collegio ritiene però che la soluzione corretta sia invece la prima.
Dal punto di vista meramente letterale, infatti, fra i due concetti (“titolarità di pensione in costanza di lavoro autonomo “e” sistema di calcolo della pensione in godimento”) vi è distinzione;
essi attengono
a fattispecie diverse.
Nulla avrebbe certamente impedito al legislatore di imporre, condizione per la riduzione dei contributi, e l'altro (quindi il requisito soggettivo della titolarità di pensione unito alla qualità di lavoratore autonomo ultrasessantacinquenne e quello oggettivo del calcolo della pensione con il sistema retributivo); in tal caso, però, è ragionevole pensare che ciò sarebbe stato oggetto di una disposizione espressa, che stabilisse semplicemente che la riduzione può essere richiesta dai lavoratori titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo.
pagina 5 di 7 Al di là del mero dato letterale, tuttavia, soccorre quella che il Collegio ritiene essere la ratio giustificatrice della norma.
Secondo il Collegio, il legislatore ha voluto in qualche modo agevolare i lavoratori autonomi che, pur titolari già di un trattamento pensionistico, continuando a lavorare, continuano anche a versare contribuzione, “alleggerendo” gli oneri sugli stessi gravanti.
La ratio è condivisibile ed equa. Per questo non si riterrebbe equo limitare tale agevolazione, impedendone il godimento solo ai pensionati che percepiscono un emolumento calcolato con il sistema contributivo, meno favorevole del retributivo.
È invece giustificabile che, versando somme minori, ai pensionati che percepiscono un supplemento calcolato con il più favorevole sistema retributivo, venga ridotta, appunto, proporzionalmente, quest'ultima voce. Così può spiegarsi il ruolo della seconda parte della norma in esame, ed il suo riferimento al sistema di calcolo retributivo>>.
L'orientamento sopra riportato è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3270/2025 del 9.2.2025, in cui si legge:
<<12. L'art. 59, comma 15, della legge nr. 449 del 1997 prevede, nel contesto di una disposizione di
aumento delle aliquote contributive dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell' che «[…] per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell' e Pt_1 Pt_1
con più di 65 anni di età (il) contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà».
13. La Corte condivide l'esegesi dei giudici di merito.
14. Osserva che la prima parte della disposizione, in base al chiaro tenore letterale, vale ad individuare la platea dei beneficiari e comprende i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell' e con più di 65 anni, senza distinzione di regime pensionistico. Pt_1
Il successivo periodo, introdotto con la congiunzione «e», disciplina l'incidenza di tale beneficio sul trattamento pensionistico ove calcolato con il sistema retributivo o misto.
15. Il riferimento al sistema contributivo non è contenuto nella norma di legge perché non necessario.
16. La previsione di «riduzione» del supplemento di pensione non può, infatti, che essere affermata in relazione ai soli lavoratori che godono di pensione in tutto o in parte retributiva, i quali, diversamente dai lavoratori in pensione contributiva, non subirebbero altrimenti nella determinazione della pensione commisurata alla retribuzione (anziché alla contribuzione versata) alcuno svantaggio derivante dalla riduzione di aliquota contributiva al 50%, e sarebbero così irragionevolmente avvantaggiati rispetto agli altri.>>
pagina 6 di 7 La sentenza di primo grado quindi merita conferma, anche nella parte in cui ha condannato l' a Pt_1
ricostituire la posizione previdenziale del ricorrente: infatti, è ormai acclarato che il giudice ordinario può pronunciare nei confronti della pubblica amministrazione ogni tipo di sentenza, con l'unico limite costituito dal divieto di sostituirsi alla p.a. eliminando o modificando un atto amministrativo. In questo caso non vi è alcuna interferenza con un potere discrezionale della p.a.; il rapporto giuridico previdenziale è, infatti, disciplinato unicamente dalla legge e, pertanto, l' è carente Controparte_4
di qualsiasi potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia secondo il DM 55/2014 e successive modifiche, escludendo la fase istruttoria e di trattazione, non svolta.
Non è ravvisabile alcuna responsabilità processuale aggravata dell' , poiché la quantificazione Pt_1 degli importi richiesti all'appellato era soltanto inserita nel cassetto previdenziale e non risulta alcuna iniziativa di recupero del credito.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1371/2025.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello liquidate in euro
5.000,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 4/12/2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
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