Versione
18 gennaio 1957
18 gennaio 1957
Art. 5. Gli articoli 50 e 58 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono sostituiti dai seguenti:
Art. 50. (Composizione del Tribunale per i minorenni). - Il Tribunale per i minorenni e' composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali e' conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o piu' supplenti.
Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, per un triennio, e possono essere confermati.
Art. 58. (Sezione per i minorenni). - Una sezione della Corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Essa funziona altresi' come sezione istruttoria nei casi indicati dalla legge.
La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali sostituiscono due dei magistrati della sezione Agli esperti della sezione per i minorenni e' conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi e' applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 50 Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i minorenni.
Art. 50. (Composizione del Tribunale per i minorenni). - Il Tribunale per i minorenni e' composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali e' conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o piu' supplenti.
Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, per un triennio, e possono essere confermati.
Art. 58. (Sezione per i minorenni). - Una sezione della Corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Essa funziona altresi' come sezione istruttoria nei casi indicati dalla legge.
La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali sostituiscono due dei magistrati della sezione Agli esperti della sezione per i minorenni e' conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi e' applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 50 Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i minorenni.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 26/01/1994, n. 10Provvedimento: N. 10 ORDINANZA 14-26 GENNAIO 1994 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO; ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, e 58 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, promossi con tre ordinanze emesse, le prime due, il 3 …Leggi di più...
- manifesta inammissibilita' della questione.·
- denunciata lesione dei principi di eguaglianza e di buon andamento e di imparzialita' della p.a.·
- composizione del collegio (tre magistrati togati e due giudici onorari)·
- imputato minorenne·
- lamentata mancata previsione di struttura identica al collegio del giudizio di primo grado·
- ord. 10/94. processo penale·
- appello