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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/06/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2957/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2957/2021, avente ad oggetto l'inabilitazione di;
Persona_1
promosso da:
, nata a [...] il [...] c.f. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Sebastiano D'Angelo, giusta procura in atti;
e nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano D'Angelo, come da procura in atti;
-Ricorrenti- contro pagina 1 di 8 nata a [...] il [...] C.F. Persona_1 C.F._3
costituita in giudizio per il tramite dell' Avv. nella qualità di CP_2
Amministratrice di sostegno, giusto decreto di nomina reso dal Tribunale di Siracusa, il
31.12.2024 nel proc. Di Tutela N. 1994- 2/2023 V.G., e verbale del 15.01.2025 di giuramento della nominata A.S., nonché giusto provvedimento del 28.02.2025 reso in detto proc. N. 1919-2/2023 V.G. di autorizzazione, rappresentata e difesa dall' Avv. Carla
Adamo;
- Resistente-
Con l'intervento del PM;
All'udienza del 13.03.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 16.06.2021, chiedeva al Tribunale la Parte_1 pronuncia dell'inabilitazione della madre , deducendo che quest'ultima da Persona_1
molti anni soffre di gravi disturbi della sfera psichica, con alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, tanto da non essere in grado di provvedere alla cura di sé e alla gestione del proprio patrimonio immobiliare.
In particolare la ricorrente deduceva che:
- a causa dei disturbi della sfera psichica e del rifiuto di cure mediche, la si Per_1 trova in una condizione clinica grave che l'ha condotta a un progressivo allontanamento dai propri familiari e ad una condizione di degrado personale;
- le condizioni si sono sensibilmente aggravate nel 2018 quando la stessa, in preda a un delirio incontrollabile, ha assunto una eccessiva dose di farmaci, di cui è solita abusare, senza prescrizione medica, rischiando la vita (come da cartella clinica dell'Ospedale Umberto I di Siracusa);
pagina 2 di 8 - più di recente le condizioni della sono peggiorate ulteriormente in Per_1
conseguenza del declino fisico e psichico della sorella, ; Parte_2
- in tale contesto su richiesta della ricorrente la madre è stata visitata dalla psichiatra
Dott.ssa , la quale rilevata la gravità della condizione psichica, il Persona_2
4.06.2021 ne ha chiesto il ricovero per la sottoposizione a TSO stante il rifiuto opposto alle cure mediche, diagnosticandole “agitazione psicomotoria e deliri in soggetto con riferita bipolarità in scompenso ipomaniacale”;
- la ha sempre più intensificato la frequentazione con persone di vecchia Per_1
conoscenza alle quali elargisce denaro;
- la non dispone di alcun reddito personale ma ha un significativo patrimonio Per_1
immobiliare in comunione con il marito , con il quale ha cessato la Controparte_1
coabitazione; tuttavia, tanto il marito che la figlia sono soliti provvedere ai bisogni economici della attraverso prestazioni periodiche di considerevoli somme di Per_1
denaro;
- la sperpera il denaro che le viene corrisposto senza saper fornire spiegazioni Per_1
delle modalità di utilizzo.
Con comparsa del 28.07.2021 si costituiva in giudizio (marito Controparte_1
dell'inabilitanda), associandosi a tutte le richieste della ricorrente.
Instaurato regolarmente il contraddittorio e fissata la data per l'audizione dell'inabilitanda, si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva la nullità del Persona_1 ricorso, ai sensi dell'art. 407 c.c., in quanto mancante degli elementi essenziali, quali le generalità del beneficiario, la dimora abituale e le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo (se conosciuti) dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti e dei fratelli e conviventi del beneficiario. In secondo luogo, rilevava la nullità della costituzione di rappresentato dal Controparte_1
medesimo difensore della ricorrente, per conflitto di interessi. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea e di quella di , intervenuto, in quanto prive Controparte_1
di fondamento e mirate unicamente ad assumere il controllo del patrimonio immobiliare della resistente.
pagina 3 di 8 All'udienza del 3 maggio 2022 si procedeva all'esame dell'inabilitanda.
Nel corso del giudizio, rigettata la richiesta di nomina di un curatore provvisorio avanzata dalla ricorrente, il Giudice disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare la sussistenza o meno di una condizione di infermità di mente della (v. Per_1
ordinanza del 5.04.2024).
Quindi, acquisita la consulenza tecnica e ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di legge.
2.Preliminarmente, l'eccezione di nullità del ricorso per difetto degli elementi essenziali avanzata dalla resistente è priva di fondamento atteso che l'atto introduttivo reca tutti gli elementi previsti dall'art. 712 c.p.c. e che comunque ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c.
Anche l'eccezione di nullità della costituzione di avanzata dalla resistente Controparte_1
(per essere quest'ultimo difeso in giudizio dal medesimo difensore di va Parte_1
rigettata poichè il è intervenuto a sostegno della domanda di parte ricorrente e CP_1
dunque non può ravvisarsi alcun conflitto di interessi.
Infine, anche l'eccezione sollevata da parte ricorrente di estromissione dal giudizio dell'amministratore di sostegno della (Avv. costituitasi in data Per_1 CP_2
12.03.2025, non merita accoglimento.
Invero, premesso che il 27.12.2024, su ricorso del P.M., è stata aperta amministrazione di sostegno a favore dell'odierna convenuta, si rileva che l'amministratore è oggi legittimato a stare in giudizio nell'interesse della in forza di autorizzazione del Giudice Per_1
tutelare del 28.02.2025.
3.Passando al merito, la domanda di inabilitazione avanzata dai ricorrenti merita di accoglimento.
E' opinione del Collegio che la domanda debba essere esaminata alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale.
pagina 4 di 8 Rileva il Tribunale che il discrimen quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione - inabilitazione ed amministrazione di sostegno, non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'interdizione quale misura estrema di protezione è l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, ovvero, in forma graduata dell'inabilitazione e, da ultimo, dell'amministrazione di sostegno, quest'ultima concepita per essere destinata a soddisfare “su misura” i bisogni di protezione del beneficiario (cfr. Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 29.11.2006 n. 23566).
Così, se, da un lato, l'interdizione, ai sensi dell'art. 414 c.c., presuppone una totale e abituale incapacità di intendere e di volere, tale da rendere il soggetto del tutto inidoneo a curare i propri interessi;
dall'altro laro, l'amministrazione di sostegno, prevista dall'art. 404 c.c., si caratterizza per la sua flessibilità e per la possibilità di graduare i poteri dell'amministratore in relazione alle specifiche esigenze del beneficiario, limitando la capacità di agire solo per determinati atti.
Tra queste due misure così distanti tra loro, una nicchia intermedia è riservata all'istituto dell'inabilitazione, destinata a soggetti la cui capacità di agire sia parzialmente compromessa, consentendo loro di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, ma imponendo l'assistenza di un curatore per quelli di straordinaria amministrazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n. 23566).
3.1.Nel caso di specie, ritiene il Collegio che l'istituto dell'inabilitazione sia quello maggiormente idoneo e confacente alla tutela della convenuta.
Invero, non vi è dubbio che la situazione della resistente sia connotata da una compromissione grave e totale della sua capacità di autodeterminarsi.
Nello specifico, il Consulente d'ufficio, dopo aver esaminato con scrupolo e rigore metodologico le vicende personali e familiari della paziente, la documentazione medica acquisita (verbali di pronto soccorso del 16.07.2018, del 28.01.2024, consulenze
[... psichiatriche del 4.06.2021, certificazione medica del 15.01.2024 rilasciata dal dott. della Casa di Cura Villa Mauritius di Siracusa) e aver effettuato l'esame psichico Per_3 della inabilitanda, ha concluso che è affetta da “Disturbo Paranoide di Persona_1
Personalità in soggetto con Vasculopatia Cerebrale cronica” (secondo DSM 5 -
pagina 5 di 8 classificazione internazionale dei disturbi mentali) e a causa della grave patologia psichica, appare, incapace di provvedere ai propri interessi e di gestire il proprio patrimonio.
Tuttavia, non può non darsi atto come lo stesso perito, in risposta alle osservazioni del consulente di parte, abbia precisato che la malattia di cui è affetta la presenta Per_1
una sintomatologia che si manifesta in modo discontinuo, alternando fasi di acuzie, nei momenti di stress, a periodi di relativa stabilità (“….la peculiarità, come ampiamente articolato nella bozza di CTU, del Disturbo Paranoide di Personalità è che spesso non si evidenzia una sintomatologia florida, così come è successo alcune volte, anche in corso di ricoveri ospedalieri, trattandosi di patologia cronica, irreversibile ed inscritta nella struttura caratteriale e temperamentale fin dalla prima età adulta. Questo non significa che non è presente nella psicopatologia individuale della sig.ra ma che si Per_1
manifesta solo in alcune circostanze e periodi, molto probabilmente se vengono poste in essere o vissute condizioni specifiche di stress”).
D'altro canto, in sede di esame la è apparsa orientata nel tempo e nello spazio, ha Per_1
risposto, anche in modo specifico e puntuale, a tutte le domande che le sono state poste.
Conseguentemente, la natura non continuativa e costante della sintomatologia della malattia, pur grave e invalidante, di cui è affetta la convenuta, e l'esito complessivamente positivo del suo esame, inducono il Collegio a escludere l'applicazione della misura di tutela più radicale, ovvero l'interdizione, che va applicata come extrema ratio.
Per altro verso, tuttavia, l'amministrazione di sostegno non appare misura sufficientemente idonea a tutelare la Per_1
Invero l'ingente patrimonio di cui è pacificamente titolare la convenuta e le cospicue somme di denaro che le vangono elargite dalla famiglia (come emerge dagli atti), con conseguente complessità di gestione, necessitano di una tutela più incisiva e continuativa rispetto a quella che può offrire l'amministrazione di sostegno, la quale presuppone una residua capacità di autodeterminazione e una collaborazione attiva tra beneficiario e amministratore.
pagina 6 di 8 La resistente ha dimostrato, anche in giudizio, una scarsa consapevolezza della propria situazione che la induce a non osservare le cure e una persistente tendenza a porre in essere atti di prodigalità (come risulta dalla documentazione versata in atti), con rischio concreto di pregiudizio per il proprio patrimonio.
Così la misura dell'inabilitazione, di cui all'art. 415 c.c., è quella più idonea a contemperare le esigenze di protezione della resistente con il rispetto della sua autonomia residua. L'inabilitazione, infatti, si applica nei confronti di chi, pur non essendo totalmente incapace, si trovi in una condizione di infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi senza l'assistenza di un curatore. In tal modo, la Per_1
potrà continuare a compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre sarà assistita dal curatore per quelli di straordinaria amministrazione, prevenendo così ulteriori atti di dissipazione e garantendo una tutela efficace ma non eccessivamente invasiva.
L'inabilitazione, infatti, è misura intermedia, destinata a soggetti la cui capacità di agire sia solo parzialmente compromessa, consentendo loro di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, ma imponendo l'assistenza di un curatore per quelli di straordinaria amministrazione.
5.In relazione alla natura e all'esito della controversia, appare equo compensare le spese di lite.
Le spese di CTU dovranno essere poste interamente a carico delle parti in solido, come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- pronuncia l'inabilitazione di nata a [...] il [...] Persona_1
C.F. C.F._3
pagina 7 di 8 - dispone che il cancelliere, ai sensi dell'art. 423 c.c., annoti nell'apposito registro la presente sentenza e la comunichi nei termini di legge al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita;
- pone in capo alle parti in solido le spese di CTU, come da separato provvedimento;
- compensa le spese di lite;
Così deciso in Siracusa, 19.06.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2957/2021, avente ad oggetto l'inabilitazione di;
Persona_1
promosso da:
, nata a [...] il [...] c.f. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Sebastiano D'Angelo, giusta procura in atti;
e nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano D'Angelo, come da procura in atti;
-Ricorrenti- contro pagina 1 di 8 nata a [...] il [...] C.F. Persona_1 C.F._3
costituita in giudizio per il tramite dell' Avv. nella qualità di CP_2
Amministratrice di sostegno, giusto decreto di nomina reso dal Tribunale di Siracusa, il
31.12.2024 nel proc. Di Tutela N. 1994- 2/2023 V.G., e verbale del 15.01.2025 di giuramento della nominata A.S., nonché giusto provvedimento del 28.02.2025 reso in detto proc. N. 1919-2/2023 V.G. di autorizzazione, rappresentata e difesa dall' Avv. Carla
Adamo;
- Resistente-
Con l'intervento del PM;
All'udienza del 13.03.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 16.06.2021, chiedeva al Tribunale la Parte_1 pronuncia dell'inabilitazione della madre , deducendo che quest'ultima da Persona_1
molti anni soffre di gravi disturbi della sfera psichica, con alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, tanto da non essere in grado di provvedere alla cura di sé e alla gestione del proprio patrimonio immobiliare.
In particolare la ricorrente deduceva che:
- a causa dei disturbi della sfera psichica e del rifiuto di cure mediche, la si Per_1 trova in una condizione clinica grave che l'ha condotta a un progressivo allontanamento dai propri familiari e ad una condizione di degrado personale;
- le condizioni si sono sensibilmente aggravate nel 2018 quando la stessa, in preda a un delirio incontrollabile, ha assunto una eccessiva dose di farmaci, di cui è solita abusare, senza prescrizione medica, rischiando la vita (come da cartella clinica dell'Ospedale Umberto I di Siracusa);
pagina 2 di 8 - più di recente le condizioni della sono peggiorate ulteriormente in Per_1
conseguenza del declino fisico e psichico della sorella, ; Parte_2
- in tale contesto su richiesta della ricorrente la madre è stata visitata dalla psichiatra
Dott.ssa , la quale rilevata la gravità della condizione psichica, il Persona_2
4.06.2021 ne ha chiesto il ricovero per la sottoposizione a TSO stante il rifiuto opposto alle cure mediche, diagnosticandole “agitazione psicomotoria e deliri in soggetto con riferita bipolarità in scompenso ipomaniacale”;
- la ha sempre più intensificato la frequentazione con persone di vecchia Per_1
conoscenza alle quali elargisce denaro;
- la non dispone di alcun reddito personale ma ha un significativo patrimonio Per_1
immobiliare in comunione con il marito , con il quale ha cessato la Controparte_1
coabitazione; tuttavia, tanto il marito che la figlia sono soliti provvedere ai bisogni economici della attraverso prestazioni periodiche di considerevoli somme di Per_1
denaro;
- la sperpera il denaro che le viene corrisposto senza saper fornire spiegazioni Per_1
delle modalità di utilizzo.
Con comparsa del 28.07.2021 si costituiva in giudizio (marito Controparte_1
dell'inabilitanda), associandosi a tutte le richieste della ricorrente.
Instaurato regolarmente il contraddittorio e fissata la data per l'audizione dell'inabilitanda, si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva la nullità del Persona_1 ricorso, ai sensi dell'art. 407 c.c., in quanto mancante degli elementi essenziali, quali le generalità del beneficiario, la dimora abituale e le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo (se conosciuti) dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti e dei fratelli e conviventi del beneficiario. In secondo luogo, rilevava la nullità della costituzione di rappresentato dal Controparte_1
medesimo difensore della ricorrente, per conflitto di interessi. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea e di quella di , intervenuto, in quanto prive Controparte_1
di fondamento e mirate unicamente ad assumere il controllo del patrimonio immobiliare della resistente.
pagina 3 di 8 All'udienza del 3 maggio 2022 si procedeva all'esame dell'inabilitanda.
Nel corso del giudizio, rigettata la richiesta di nomina di un curatore provvisorio avanzata dalla ricorrente, il Giudice disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare la sussistenza o meno di una condizione di infermità di mente della (v. Per_1
ordinanza del 5.04.2024).
Quindi, acquisita la consulenza tecnica e ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di legge.
2.Preliminarmente, l'eccezione di nullità del ricorso per difetto degli elementi essenziali avanzata dalla resistente è priva di fondamento atteso che l'atto introduttivo reca tutti gli elementi previsti dall'art. 712 c.p.c. e che comunque ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c.
Anche l'eccezione di nullità della costituzione di avanzata dalla resistente Controparte_1
(per essere quest'ultimo difeso in giudizio dal medesimo difensore di va Parte_1
rigettata poichè il è intervenuto a sostegno della domanda di parte ricorrente e CP_1
dunque non può ravvisarsi alcun conflitto di interessi.
Infine, anche l'eccezione sollevata da parte ricorrente di estromissione dal giudizio dell'amministratore di sostegno della (Avv. costituitasi in data Per_1 CP_2
12.03.2025, non merita accoglimento.
Invero, premesso che il 27.12.2024, su ricorso del P.M., è stata aperta amministrazione di sostegno a favore dell'odierna convenuta, si rileva che l'amministratore è oggi legittimato a stare in giudizio nell'interesse della in forza di autorizzazione del Giudice Per_1
tutelare del 28.02.2025.
3.Passando al merito, la domanda di inabilitazione avanzata dai ricorrenti merita di accoglimento.
E' opinione del Collegio che la domanda debba essere esaminata alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale.
pagina 4 di 8 Rileva il Tribunale che il discrimen quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione - inabilitazione ed amministrazione di sostegno, non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'interdizione quale misura estrema di protezione è l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, ovvero, in forma graduata dell'inabilitazione e, da ultimo, dell'amministrazione di sostegno, quest'ultima concepita per essere destinata a soddisfare “su misura” i bisogni di protezione del beneficiario (cfr. Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 29.11.2006 n. 23566).
Così, se, da un lato, l'interdizione, ai sensi dell'art. 414 c.c., presuppone una totale e abituale incapacità di intendere e di volere, tale da rendere il soggetto del tutto inidoneo a curare i propri interessi;
dall'altro laro, l'amministrazione di sostegno, prevista dall'art. 404 c.c., si caratterizza per la sua flessibilità e per la possibilità di graduare i poteri dell'amministratore in relazione alle specifiche esigenze del beneficiario, limitando la capacità di agire solo per determinati atti.
Tra queste due misure così distanti tra loro, una nicchia intermedia è riservata all'istituto dell'inabilitazione, destinata a soggetti la cui capacità di agire sia parzialmente compromessa, consentendo loro di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, ma imponendo l'assistenza di un curatore per quelli di straordinaria amministrazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n. 23566).
3.1.Nel caso di specie, ritiene il Collegio che l'istituto dell'inabilitazione sia quello maggiormente idoneo e confacente alla tutela della convenuta.
Invero, non vi è dubbio che la situazione della resistente sia connotata da una compromissione grave e totale della sua capacità di autodeterminarsi.
Nello specifico, il Consulente d'ufficio, dopo aver esaminato con scrupolo e rigore metodologico le vicende personali e familiari della paziente, la documentazione medica acquisita (verbali di pronto soccorso del 16.07.2018, del 28.01.2024, consulenze
[... psichiatriche del 4.06.2021, certificazione medica del 15.01.2024 rilasciata dal dott. della Casa di Cura Villa Mauritius di Siracusa) e aver effettuato l'esame psichico Per_3 della inabilitanda, ha concluso che è affetta da “Disturbo Paranoide di Persona_1
Personalità in soggetto con Vasculopatia Cerebrale cronica” (secondo DSM 5 -
pagina 5 di 8 classificazione internazionale dei disturbi mentali) e a causa della grave patologia psichica, appare, incapace di provvedere ai propri interessi e di gestire il proprio patrimonio.
Tuttavia, non può non darsi atto come lo stesso perito, in risposta alle osservazioni del consulente di parte, abbia precisato che la malattia di cui è affetta la presenta Per_1
una sintomatologia che si manifesta in modo discontinuo, alternando fasi di acuzie, nei momenti di stress, a periodi di relativa stabilità (“….la peculiarità, come ampiamente articolato nella bozza di CTU, del Disturbo Paranoide di Personalità è che spesso non si evidenzia una sintomatologia florida, così come è successo alcune volte, anche in corso di ricoveri ospedalieri, trattandosi di patologia cronica, irreversibile ed inscritta nella struttura caratteriale e temperamentale fin dalla prima età adulta. Questo non significa che non è presente nella psicopatologia individuale della sig.ra ma che si Per_1
manifesta solo in alcune circostanze e periodi, molto probabilmente se vengono poste in essere o vissute condizioni specifiche di stress”).
D'altro canto, in sede di esame la è apparsa orientata nel tempo e nello spazio, ha Per_1
risposto, anche in modo specifico e puntuale, a tutte le domande che le sono state poste.
Conseguentemente, la natura non continuativa e costante della sintomatologia della malattia, pur grave e invalidante, di cui è affetta la convenuta, e l'esito complessivamente positivo del suo esame, inducono il Collegio a escludere l'applicazione della misura di tutela più radicale, ovvero l'interdizione, che va applicata come extrema ratio.
Per altro verso, tuttavia, l'amministrazione di sostegno non appare misura sufficientemente idonea a tutelare la Per_1
Invero l'ingente patrimonio di cui è pacificamente titolare la convenuta e le cospicue somme di denaro che le vangono elargite dalla famiglia (come emerge dagli atti), con conseguente complessità di gestione, necessitano di una tutela più incisiva e continuativa rispetto a quella che può offrire l'amministrazione di sostegno, la quale presuppone una residua capacità di autodeterminazione e una collaborazione attiva tra beneficiario e amministratore.
pagina 6 di 8 La resistente ha dimostrato, anche in giudizio, una scarsa consapevolezza della propria situazione che la induce a non osservare le cure e una persistente tendenza a porre in essere atti di prodigalità (come risulta dalla documentazione versata in atti), con rischio concreto di pregiudizio per il proprio patrimonio.
Così la misura dell'inabilitazione, di cui all'art. 415 c.c., è quella più idonea a contemperare le esigenze di protezione della resistente con il rispetto della sua autonomia residua. L'inabilitazione, infatti, si applica nei confronti di chi, pur non essendo totalmente incapace, si trovi in una condizione di infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi senza l'assistenza di un curatore. In tal modo, la Per_1
potrà continuare a compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre sarà assistita dal curatore per quelli di straordinaria amministrazione, prevenendo così ulteriori atti di dissipazione e garantendo una tutela efficace ma non eccessivamente invasiva.
L'inabilitazione, infatti, è misura intermedia, destinata a soggetti la cui capacità di agire sia solo parzialmente compromessa, consentendo loro di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, ma imponendo l'assistenza di un curatore per quelli di straordinaria amministrazione.
5.In relazione alla natura e all'esito della controversia, appare equo compensare le spese di lite.
Le spese di CTU dovranno essere poste interamente a carico delle parti in solido, come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- pronuncia l'inabilitazione di nata a [...] il [...] Persona_1
C.F. C.F._3
pagina 7 di 8 - dispone che il cancelliere, ai sensi dell'art. 423 c.c., annoti nell'apposito registro la presente sentenza e la comunichi nei termini di legge al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita;
- pone in capo alle parti in solido le spese di CTU, come da separato provvedimento;
- compensa le spese di lite;
Così deciso in Siracusa, 19.06.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 8 di 8