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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 7929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7929 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, all'udienza di discussione del 30.09.2025, preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante deposito di note e “trattazione scritta” CP_1
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 9771/2024 R.G.L vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
( ) elettivamente domiciliata in Napoli al Viale degli Astronauti n. 19 C.F._1 presso l'Avv. Anastasia Meledandri dal quale è rappresentata e difesa, come da procura allegata al ricorso (comunicazioni al fax n. 081/7435968 e/o alla PEC:
) Email_1
RICORRENTE CONTRO
già ( CF-P.IVA ), con sede legale in Napoli Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lembo e Annalisa Intorcia – tutti CP_4 elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Comunale Del Principe 13/A presso il Servizio Cont Affari Legali della predetta in virtù di procura speciale alle liti del 5.09.2019 per notaio
Rep. N.42728 Racc. 16316 reg. al n.3926 serie IT Ag. Entrate di Napoli in Persona_1 pari data (comunicazioni alle PEC: e Email_2
ed al numero di fax 081 2544528) Email_3
CONVENUTA Oggetto: mansioni superiori
Motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 23.4.2024 e ritualmente notificato alla controparte la parte attrice in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo quanto segue: Controparte_2
- di essere dipendente della sin dall' 01.07.1991 data in cui è stata assunta con CP_2 contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di Coadiutore Amministrativo presso l'Ufficio Ragioneria del Distretto Sanitario 33;
- che, successivamente all'assunzione, è stata assegnata a diversi uffici dell' indicati CP_2 nel ricorso;
- che attualmente è in servizio presso
[...]
ed è inquadrata Controparte_5 nell'area amministrativa con il profilo professionale di “Coadiutore Amministrativo Senior” con i seguenti livelli retributivi : da dicembre 2018 liv. BS posizione economica 4; da maggio
2019 liv. BS posizione economica 5;
- che la qualifica a lei attribuita di Coadiutore Amministrativo Senior, nell'ambito della classificazione professionale prevista dall'allegato “A” del CCNL del comparto Sanità ( 21.05.18 , 02.11.22) “Profili professionali del ruolo amministrativo”, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti mansioni: “…. attività amministrative di una certa complessità, quali, ad esempio, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi anche non predeterminati, operazioni di natura contabile, la stesura di testi - anche di autonoma elaborazione - mediante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione, l'attività di sportello”; - che nello specifico il compito del Coadiutore Amministrativo Senior consiste in attività di routine ovvero di compilazione di documenti e modulistica nonché di operazioni di natura contabile e di attività di sportello;
- che sin dall'anno 2016 ha svolto di fatto mansioni superiori al profilo professionale di
Coadiutore Amministrativo ovvero mansioni proprie del profilo professionale di “Assistente Amministrativo”;
- che, infatti, svolge mansioni amministrativo-contabili complesse, anche mediante l'ausilio di tecnologia elettronica e informatica, occupandosi anche della ricezione e istruttoria di documenti, di compiti di segreteria, di attività di informazione, collaborazione e programmazione;
- che tanto si evince dagli incarichi conferiti e dalle disposizioni di servizio indicate nel ricorso ed allegate agli atti;
- di avere, altresì, partecipato a molteplici corsi di formazione organizzati dall' e in CP_2 data 10.09.2019 ed ha ricevuto un attestazione di encomio, a firma del dott. Persona_2
per i compiti svolti;
[...]
- di avere svolto anche attività di formazione così come si evince dalla disposizione del
13.09.21 prot. 207758;
- che è stata trasferita, con disposizione di servizio n. 68 del 27.04 2022, alla CP_5
“Protezione dati Personali-Prevenzione della Corruzione e Trasparenza” e, essendo stata individuata per incrementare l'organico dell' e poi con disposizione del Parte_2 31.10.22 Prot. 258963, assegnata all' per la gestione delle presenze del Parte_2 personale afferente le strutture gestite da detto ufficio;
- che in adempimento degli incarichi assegnati, ha sempre operato in piena autonomia e con assunzione di responsabilità, attraverso l'organizzazione del lavoro all'interno dell'unità e la gestione dei rapporti con l'esterno;
- di avere inviato, in data 09.01.2024, al datore di lavoro una richiesta di riconoscimento di svolgimento di mansioni superiori di Assistente Amministrativo di livello C, posizione economica C5 e di avere pertanto diritto alla corresponsione del relativo trattamento economico con contestuale richiesta di determinazione e corresponsione delle differenze retributive maturate dall'01.12.2018 al 31.12.2023;
- che il datore di lavoro non ha dato seguito alle sue richieste;
- che per i motivi indicati in ricorso sebbene inquadrata con qualifica di Coadiutore
Amministrativo Senior, Livello BS, posizione economica 4 e poi 5, ha svolto durante tutto l'arco temporale che va dal 01.12.2018 a tutt'oggi in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale mansioni superiori di Assistente Amministrativo, livello C, posizione economica C5.
Tanto premesso, la ricorrente, nella presente sede, chiedeva di: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle differenze retributive per aver svolto, dall' 01.12.2018 ad oggi, mansioni superiori di Assistente Amministrativo, livello C, posizione economica C5; - Condannare la in persona del legale rapp.te pro-tempore al Controparte_6 pagamento di €. 26.136,20 per differenze retributive per mansioni superiori svolte dall'01.12.2018 al 31.10.2023 nonchè al pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori svolte dall'01.11.2023 fino alla definizione del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-Condannare la , in persona del legale Controparte_6 rapp.te pro-tempore al riconoscimento dello stato di servizio della ricorrente nello svolgimento di mansioni superiori, utile – in quanto costituenti titolo – qualora la ricorrente decidesse di partecipare a concorsi interni;
-Condannare la in Controparte_6 persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario”. La prima udienza di discussione veniva fissata dal giudice, con decreto, per il giorno
10.12.2024.
Con memoria tempestivamente depositata in data 16.07.2024 si costituiva l Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'intervenuta parziale prescrizione quinquennale ( art. 2948 n. 4 c.c.) del presunto credito “in quanto è depositato in atti pec interruttiva della prescrizione del 9 gennaio 2024 quindi è da intendersi prescritto il credito rivendicato per il periodo antecedente al quinquennio a tale data ( antecedente il 9 gennaio 2019)”. Cont Nel merito l' convenuta chiedeva il rigetto della domanda perché infondata. Nel corso della prima udienza il giudice, dopo avere ascoltato la ricorrente, ammetteva la prova testimoniale come indicata nel ricorso, la quale veniva espletata all'udienza del 1.4.2025 con l'audizione delle testi e . Testimone_1 Testimone_2
All'udienza odierna del 30.9.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di
“trattazione scritta” della causa, dall'art. 127 ter c.p.c.), la causa - eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze - è stata assegnata ex lege in riserva ed oggi decisa con il deposito della presente motivazione
La domanda della ricorrente è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei limiti più avanti specificati.
Giurisdizione In primo luogo occorre, infatti, soffermarsi sulla giurisdizione del giudice adito. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che “nelle controversie in cui il lavoratore rivendichi il diritto ad un superiore inquadramento ed alla liquidazione delle corrispondenti differenze retributive e contributive, ponendo a fondamento della domanda l'esercizio di mansioni più elevate (rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita) è a questa circostanza di fatto che occorre avere riguardo per identificare il giudice munito di giurisdizione, a prescindere dalla data degli atti di inquadramento in ipotesi indicati come motivo dell'inadempimento dell'amministrazione datrice di lavoro;
con la conseguenza che, ove il lavoratore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30.6.1998, deducendo che l'esercizio delle mansioni superiori copre a un arco di tempo che li comprende entrambi, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva ed il giudice ordinario, in relazione alle due dette fasi temporali”. Pertanto – proseguono le Sezioni Unite della Suprema Corte - “il rapporto di lavoro subordinato, pur nella sua unicità, si articola in distinti segmenti temporali, corrispondenti alla cadenza periodica in cui …rileva lo svolgimento della prestazione lavorativa e che si caratterizzano per reciproca autonomia, nel senso che il ripetersi della prestazione di lavoro durante le singole unità di tempo da prendere a riferimento determina altrettanto ripetersi delle connesse controprestazioni dovute dal datore di lavoro ed il reiterarsi, ad ogni scadenza del loro eventuale inadempimento”. Nel caso in esame, conclude la Corte di Cassazione, “è agevole rilevare che la domanda di superiore inquadramento copre un arco di tempo che va dall'anno 1996 fino (quantomeno) al momento della proposizione dell'atto introduttivo (15 marzo 2001), laddove la domanda di adempimento delle connesse obbligazioni retributive è riferita al solo periodo di tempo successivo alla data suddetta. Ne consegue, in applicazione dell'esposto criterio di collegamento, che deve dichiararsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla questione relativa alla spettanza del superiore inquadramento per il periodo fino al 30.6.1998, mentre va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla questione di identico oggetto riferibile al periodo successivo, nonché attinente all'adempimento delle obbligazioni retributive”. (cfr. ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 16.12.2004-27.1.2005, n. 1624/05) Va, quindi, affermata, la giurisdizione del giudice ordinario sulla questione, di identico oggetto, tutta riferibile al periodo successivo al 30.6.1998 nonché attinente all'adempimento delle obbligazioni retributive.
Eccezione di prescrizione Occorre, successivamente, soffermarsi sull'eccezione di (parziale) prescrizione del diritto della ricorrente a ricevere le differenze retributive, conseguenti al superiore inquadramento, eccezione sollevata dalla resistente costituitasi tempestivamente il 16.7.2024 per la prima udienza fissata per il 10.12.2024.
Parte convenuta come detto ha, in via preliminare, eccepito l'intervenuta parziale prescrizione quinquennale ( art. 2948 n. 4 c.c.) del presunto credito “in quanto è depositato in atti pec interruttiva della prescrizione del 9 gennaio 2024 quindi è da intendersi prescritto il credito rivendicato per il periodo antecedente al quinquennio a tale data ( antecedente il 9 gennaio
2019)”.
L'eccezione di parziale prescrizione del credito è fondata con riferimento all'azione diretta ad ottenere le differenze retributive antecedentemente alla data del 8.1.2019 (ovvero da data precedente al quinquennio antecedente al primo atto interruttivo della prescrizione).
Appare, infatti, pacifico in giurisprudenza che l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze economiche e retributive anche di quelle conseguenti al riconoscimento della qualifica superiore, si prescrivono nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; tale termine, inoltre, decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore soggetto alla prescrizione decennale (cfr. Cass. 23.8.1997 n.7911; Cass. 26.7.1996 n.6750; Cass. 18.5.1995 n.5486 ed altre).
Va precisato, inoltre, che il termine di prescrizione del diritto di cui si discute in questa sede decorre anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro dotato della cosiddetta stabilità reale.
In punto di diritto va osservato, che è ben vero che con le recenti riforma ER e Jobs Act la tutela reintegratoria – in caso di licenziamenti illegittimi e/o invalidi - da regola è divenuta l'eccezione sicché in questi casi la prescrizione non decorre in costanza di rapporto, in quanto, a seguito della riforma dell'art. 18 l. 300/1970, la sanzione della reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria (così CdA Milano 376 /2019; Trib. Alessandria 4/2019; Trib. Firenze 25/2018; Trib. Milano 3460/2015, Trib. Milano 2625/2016;).
In ordine a tale problematica, va precisato che il termine di prescrizione dei diritti soggettivi, secondo le norme del codice civile, come risultanti dalla giurisprudenza costituzionale, non decorre, in via generale, in costanza di rapporto giacché il prestatore può temere il licenziamento di ritorsione e può, perciò, indursi a non esercitarli (Corte Cost., 10 giugno 1966 n.63). Tale regola, tuttavia, non è valida quando il detto timore non è neppure ipotizzabile, ossia quando il lavoratore è tutelato contro il licenziamento ingiustificato dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, anche attraverso l'ordine giudiziale di reintegra previsto nell'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300 - cosiddetta tutela reale - (Corte cost., 5 dicembre 1972 n. 174).
Quest'ultima ipotesi ricorre nel caso di specie, in cui la natura pubblica dell'azienda e le dimensioni dell'impresa sono pacificamente tali da non permettere il licenziamento senza giustificato motivo o senza giusta causa (artt. 1 l. n. 604 del 1966), pena l'ordine di reintegrazione ex art. 18 cit..
Pertanto, nel caso in esame, ribadito che il termine decennale (per il riconoscimento delle mansioni superiori) e quinquennale (per le differenze economiche e retributive anche conseguenti all'eventuale riconoscimento di mansioni superiori) di prescrizione decorre in costanza del rapporto di lavoro va osservato che è fondata l'eccezione di (parziale) prescrizione del credito almeno per quelli antecedenti alla data del 9.1.2019 ovvero per quali maturati in data precedente al quinquennio decorrente dal primo atto interruttivo della prescrizione.
Merito Prima di affrontare la problematica attinente specificamente al merito della questione occorre premettere che, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, occorre procedere per tre fasi successive: la prima attiene all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
la seconda riguarda l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
l'ultima attiene al raffronto tra i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella prima indagine e gli elementi desunti dalla seconda.
Appare, inoltre, opportuna una breve e sintetica rassegna dei principi giurisprudenziali ritenuti applicabili alla annosa questione dell'applicabilità al settore del c.d. “pubblico impiego” del disposto di cui all'art. 2103 c.c.. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha enucleato una serie di precetti in materia di diritto del pubblico dipendente all'inquadramento corrispondente alla qualifica rivestita ed alle mansioni esercitate e del pari si è soffermata sulla connessa problematica relativa al possibile riconoscimento di una qualifica corrispondente alle mansioni superiori in concreto svolte dal soggetto che presta servizio alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Un regola generale del sistema merita di essere immediatamente evidenziata: i principi giuridici che regolamentano la materia del pubblico impiego divergono – e talvolta in modo consistente – da quelli regolanti il rapporto di impiego privatistico. Ciò avviene perché – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale – l'ontologica diversità del rapporto di impiego alle dipendenze dei privati rispetto a quello svolto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni trova “copertura” costituzionale ex art. 97 della Carta fondamentale. La materia devoluta alla cognizione dello scrivente nell'ambito del presente procedimento non fa certo eccezione a tale regola: al contrario può affermarsi che anche il recente testo unico, il d. lgs. 165/2001, che completa l'opera di privatizzazione del pubblico impiego, avviata organicamente già a far data dal 1993, ribadisce (in punto, ad esempio, di non riconoscibilità delle mansioni superiori svolte) l'impossibilità di piena identificazione dei due regimi, privato e pubblico, di rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto, è principio costantemente seguito quello per cui stante la non applicabilità ai rapporti di pubblico impiego dell'art. 13 Statuto lavoratori, relativamente all'esercizio di mansioni superiori, è inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica superiore da parte dei dipendenti, che vantino la posizione di utilizzazione in mansioni non corrispondenti alla minore qualifica posseduta (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 1999, n. 801). Il Consiglio di Stato ha, inoltre, affermato che “nell'ambito del lavoro subordinato pubblico, le mansioni svolte dal dipendente, superiori a quelle dovute sulla base dell'atto di costituzione del rapporto o d'inquadramento, sono del tutto irrilevanti ai fini sia economici sia di progressione in carriera - salvo che una norma non disponga espressamente altrimenti - …. consentendo la retribuibilità delle predette mansioni superiori,
a causa dell'inapplicabilità al pubblico impiego dell'art. 13 l. 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art. 2103 c.c., nonché dell'inconferenza in questa materia dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 36 cost., l'operatività di quest'ultima trovando nel successivo art. 97 un limite invalicabile” (Cons. Stato Sez. V, 17 gennaio 2000, n. 286). Peraltro resta salva, in materia, l'eventuale diversa previsione legislativa settoriale, posto che
“la disposizione normativa di cui all'art. 2103 c.c., come sostituito dall'art. 13 L. 20 maggio 1970 n. 300, per quanto attiene all'obbligo di adeguare il trattamento economico alle mansioni esercitate, può essere applicata al settore dell'impiego pubblico soltanto nei limiti previsti da norme speciali” (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 novembre 1999, n. 22). Orbene, nel caso di specie, esiste una settoriale previsione normativa che legittima la prospettazione della ricorrente. L'art. 56 del D.Lvo n. 29/93, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 80, (che contiene un insieme di norme aventi l'obiettivo dichiarato di una razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) - la cui rubrica recita “disciplina delle mansioni” – prevede, infatti, che :
“1 Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 2 Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3 Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4 Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5 Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6 Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.
In caso di esigenze di servizio il dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea (caso che non ricorre nella fattispecie), dà diritto a variazioni del trattamento economico. Mentre il quinto comma del citato articolo dispone che “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.”.
V'è quindi possibilità che il dipendente del comparto sanità, destinato a ricoprire un incarico superiore consegua la retribuzione “superiore” relativa all'attività in concreto esercitata. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha subordinato il ricorrere di tale situazione ad alcune condizioni, avendo sul punto affermato che “anche per il personale del comparto sanitario è essenziale – in aggiunta agli altri requisiti - che lo svolgimento delle mansioni superiori, per dar titolo alla corresponsione del trattamento retributivo differenziale ai sensi dell'art. 29 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, avvenga (oltrechè a seguito di formale provvedimento dell'organo cui compete la gestione del personale) quanto meno in virtù di Part una disposizione impartita da un dirigente dell' avente potere dispositivo in materia di assegnazione del personale ai vari uffici e servizi, eccezion fatta per il solo personale medico con la qualifica di aiuto, che ha l'obbligo di sostituzione del primario, la cui funzione è da ritenersi indefettibile in una struttura sanitaria ed in quanto imposto direttamente dall'art. 7 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128” (Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 1999, n. 629, Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2000, n. 286 nonché Consiglio Stato, sez. V, 3 luglio 2003, n. 3980).
La presenza di una disposizione impartita dall'organo competente dell'ente, è, dunque, elemento indispensabile per la costituzione del diritto al pagamento per lo svolgimento di Parte mansioni superiori da parte dei dipendenti delle
Pertanto, il carattere formale che contrassegna l'organizzazione delle p.a., - confermato anche dal disegno complessivo dell'art. 2, L. 23 ottobre 1992 n. 421, e dal d. lgs. 3 febbraio 1993 n.
29, in sintonia con i principi di legalità e di buon andamento, enunciati dall'art. 97 Cost. - impedisce il riconoscimento, a fini retributivi, di pretese dei dipendenti fondate su iniziative assunte dagli stessi interessati, anziché su disposizioni normative o su provvedimenti adottati dagli organi responsabili della gestione.
Importante condizione legittimante è, quindi, quella della ricorrenza di un “titolo formale”, essendosi esattamente rilevato che anche per il personale del comparto sanitario è essenziale, in aggiunta agli altri requisiti, che lo svolgimento delle mansioni superiori, ai fini della corresponsione del relativo trattamento retributivo differenziale, avvenga a seguito di specifico provvedimento dell'organo cui compete la gestione del personale.
Invero, nel caso di specie, vi è il presupposto legittimante ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal citato art. 56 riscontrandosi, invero, la presenza dell'atto formale di assegnazione;
la ricorrente chiede, tuttavia, specificamente solo di accertare e dichiarare il suo diritto alle differenze retributive per aver svolto, dall' 01.12.2018 ad oggi, mansioni superiori di Assistente Amministrativo, livello C, posizione economica C5 e quindi di condannare la
[...]
in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento di €. 26. 136,20 Controparte_6 per differenze retributive per mansioni superiori svolte dall'01.12.2018 al 31.10.2023 nonchè al pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori svolte dall'01.11.2023 fino alla definizione del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Già l'ampia documentazione acquisita nel corso del processo fornisce, invero, indiscutibile riscontro positivo alle pretese avanzate in questo giudizio da e, pertanto, ben Parte_1 può affermarsi, già in base alle risultanze delle acquisizioni probatorie aventi natura documentale - ci si riferisce ai seguenti documenti: 6) disposizione di servizio del 10.01.2019 prot. 2116; 7) attestati di formazione;
8) attestato di encomio del 10.09.2019; 9) incarico di formazione del tecnico programmatore del 13.09.2021 prot.207758; 10) nota del Per_3
29.04.2022 prot. 107367; 11) disposizione di servizio del 31.10.2022 prot. 258963; 12) Note di servizio e determine varie - che ha trovato conferma l'assunto della ricorrente di avere svolto presso la dal dicembre 2018, le mansioni di Assistente Controparte_2
Amministrativo (C5) indicate nel ricorso.
A tale conclusione si perviene anche dalla disamina della prova testimoniale raccolta nel corso dell'attività istruttoria : la teste ha confermato che per il periodo Testimone_1 indicato nella presente domanda la ricorrente ha svolto le mansioni superiori descritte nel ricorso avendo dichiarato all'udienza del 1.4.2025 quanto segue: “sono Medico ed ho lavorato per 10 anni nella stessa stanza dal 2010 al 2020 unitamente alla ricorrente Pt_1
presso il Dipartimento di Medicina Territoriale in via Comunale del Principe presso
[...] l'Istituto Frullone;
ADR: la era un amministrativa;
che io sappia la era Pt_1 Pt_1 inquadrata come Coadiutore Amministratore (non so dire a che livello contrattuale corrisponde); la aveva rapporti coi medici sia della medicina di base che con gli Pt_1 specialisti e i pediatri di libera scelta;
si occupava delle incombenze alle buste paga dei medicini convenzionati e della guardia medica;
non si limitava ad inserire dati ma faceva anche calcoli sia ai fini pensionistici sempre dei medici convenzionati dove aveva delle schede da compilare, sia per la trattenuta del quinto dello stipendio per i pignoramenti delle società finanziarie, si occupava delle operazioni di controllo sulla cessione del quinto della stipendio (che era una operazione abbastanza complessa perché lo stipendio dei medici di base varia da mese a mese e quindi il calcolo sulla cessione del quinto varia da mese a mese per ogni singolo medico; ADR: per quanto riguarda la specialistica ambulatoria la Pt_1 controllava e verificava quello che succedeva nei vari distretti dove erano presenti dei medici e degli amministrativi che erano impegnati a mettere le presenze e verificare le visite effettuate dagli specialisti come servizi esterni;
inoltre calcolava nel fine settimana calcolava le eventuali maggiorazioni di circa il 30% sia per coloro che lavoravano la domenica o per coloro che lavoravano a Capri o all'interno del carcere;
quindi aveva rapporti con l'esterno sia medici convenzionati sia i medici specialisti e la guardia medica i quali venivano in ufficio dalla per risolvere qualsiasi problematica ADR: per i medici di medicina di base si Pt_1 occupava anche dell'indennità di collaborazione infermieristico;
ADR: nel marzo 2020 mi sono trasferita al dipartimento di prevenzione al distretto 27-29 e la è rimasta al Dipartimento di Medicina Territoriale in via Comunale del Principe
Pt_1 presso l'Istituto Frullone ed ha continuato a svolgere le stesse mansioni fino a quando sono arrivati i nuovi assunti (concorso 2020/2021) ma non so dire specificamente quando siano arrivati i nuovi assunti;
7 dei nuovi assunti svolgono oggi le mansioni che prima svolgevano la e la sorella della di nome;
ADR: so questo perché sono specialista
Pt_1 Pt_1 Per_4 ambulatoriale e quando oggi devo chiamare perché ho problemi col cartellino e con le presenze/assenze devo parlare con una certa;
per i progetti parlo con un'altra Per_5 persona di (se ben ricordo); queste due nuove assunte si occupano Parte_4 prevalentemente della specialistica e non si occupano dei medici della medicina di base (ma di tanto non sono sicura); ADR;
la nel periodo 2019/2020 le è stato chiesto di formare
Pt_1 un dipendente da parte del servizio CED;
ricordo che questa persona stava vicino alla
Pt_1 che gli spiegava cosa doveva controllare, come si facevano determinati calcoli;
quando me ne sono andata a marzo 2020 questa persona ancora affiancava la .
Pt_1
La teste , ascoltata nel corso della medesima udienza – ed anch'essa Testimone_2 medico convenzionata con la – ha riferito del parti “mi occupo dei servizi Controparte_2 sanitari di base e ciò sia quando ho lavorato come referente di un poliambulatorio del Cont Distretti Sanitario 29 sia quando sono stata trasferita nei servizi centrali della presso l'Istituto Frullone;
ho avuto sempre modo di collaborare con l'ufficio presso il quale lavorava la io sono stata a contatto con la dal gennaio 2001 al dicembre Pt_1 Pt_1
2017; dal 1.10.2017 sono stata trasferita (e sono ancora in questo ufficio) ai servizi centrali Cont della presso il Frullone;
mi occupo di specialistica ambulatoriale e la mia stanza era attigua a quella dove lavora la aveva un contatto continuo con la per motivi Pt_1 Pt_1 di lavoro;
ADR: come detto occupo di specialistica ambulatoriale da un punto di vista contrattuale, pubblicazione ora di incarico nelle varie branche e stesura dei contratti con gli specialisti;
il contratto lo firma la direzione strategica e tutto quello in esso contenuto va nella procedura e nella procedura di pagamento e qui subentra la ADR: non Pt_2 Pt_1 so che livello contrattuale era riconosciuto alla ADR: ribadisco che mi occupo di Pt_1 specialistica ambulatoriale ma il mio lavoro è di organizzazione mentre la si Pt_1 occupava del lato economico ed amministrativo della specialistica ambulatoriale;
la Pt_1
e l'ufficio dove ella lavorava aveva in carico la gestione giuridica ed amministrativa del mio cartellino e del mio ruolo di specialista;
mi rivolgevo alla per la gestione economica Pt_1
e del cartellino anche per le ferie, assenze, aggiornamento professionale, caricamento voci aggiuntive dello stipendio;
Ma aveva la gestione di tutti gli specialisti che non avevano le mie stesse caratteristiche: per la cessione del quinto dello stipendio, trattenute sindacali, calcolo
e caricamento sulla procedure di pagamento del premio di operosità per gli specialisti che vanno in quiescenza;
si occupava anche delle maggiorazioni del 30% o del 50% per gli ospedalieri (o meglio per gli specialisti che lavorano in ospedale) per i lavori nel fine settimana, per il lavoro notturno e festivo, la reperibilità, per il lavoro nelle carceri e nelle zone disagiate (come le isole del Golfo ma la ha gestione giuridica solo sull'isola di CP_6
Capri); ADR: nello svolgere tali attività la (e l'ufficio in generale dove la Pt_1 Pt_1 lavorava) aveva rapporti telefonici ed a volta anche di persona con gli amministrativi che prestavano la loro opera nei distretti e negli Ospedali della;
ADR: nell'ultimo CP_3 periodo ha svolto attività di formazione;
ricordo che venne un ragazzo (di cui non ricordo il nome) che ha affiancato per qualche mese tra il 2020 ed il 2021 la (questo ragazzo Pt_1 aveva vinto il concorso presso la nostra azienda come assistente amministrativo ed assegnato ai servizi informatici (avrebbe dovuto occuparsi di gestione dei convenzionati –
[...]
, e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
- e la doveva istruirlo sulle procedure di pagamento e di Controparte_10 Pt_1 gestione PRAS ovvero di gestione del cartellino); ADR: ho lavorato con la fino ad Pt_1 aprile 2022; adesso la che lavora sullo stesso piano dove lavoro io si occupa di altre Pt_1 cose”.
Entrambi le testimoni ascoltate nel corso dell'attività istruttoria (medici ancora in servizio) hanno, dunque, confermato sia quanto esposto dalla ricorrente nel ricorso sia quanto da ella riferito nel corso del libero interrogatorio effettuato nel corso della prima udienza ed ovvero che ella ha, di fatto, svolto “in maniera continuativa e prevalente per un lungo arco temporale, le mansioni proprie del profilo professionale di “Assistente Amministrativo livello C”. aveva, infatti, dichiarato all'udienza del 10.12.2024 che “ribadisco che in base al Pt_5 lavoro da me svolto da oltre 22 anni ritengo di avere diritto ad essere inquadrata nel profilo di Assistente Amministrativo e retribuita quale dipendente di livello C5 e ciò, come dal ricorso, dal 1.12.2018; di fatto io mi occupavo dei pagamenti dei medici di base, specialisti ambulatoriali e guardia medica;
il mio lavoro quindi non si soffermava solo sull'inserimento di dati ma riguardava anche verifiche, controlli operazioni tipo cessioni del quinto dello stipendio, richiesta di finanziamenti, calcoli di benestare, rilascio di certificati di stipendio e calcoli dell'indennità di collaboratore di studio ed infermieristico io elaboravo dei dati in modo tale che in ogni mese quando vi era la richiesta dei medici per questa indennità bisognava calcolare la percentuale di assistiti in modo tale che se nel caso vi fossero state 3 richieste per questa indennità , bisognava comunque calcolare la capienza….”.
È stato confermato, pertanto, che la ricorrente svolgeva i compiti sopra descritti in autonomia e con assunzione di responsabilità attraverso l'organizzazione del lavoro all'interno dell'unità e la gestione dei rapporti con l'esterno e che, quindi, ella ha di fatto ”svolto mansioni amministrativo- contabili complesse, anche mediante l'ausilio di tecnologia elettronica e informatica, si è occupata della ricezione e istruttoria di documenti, di compiti di segreteria, di attività di informazione, collaborazione e programmazione. Le mansioni svolte dalla ricorrente corrispondono perfettamente a quelle rappresentate nella declaratoria A del CCNL in vigore(2.11.22) per il profilo di Assistente Amministrativo Per tutte le attività svolte la ricorrente ha ricevuto anche un attestato di encomio (All. 8 ricorso introduttivo). La ricorrente, come confermato dalle dichiarazioni rese dai testimoni, ha svolto anche attività di formazione di nuovo personale assunto con la qualifica di “Assistente Amministrativo”. La predetta attività di formazione consisteva nel trasmettere e fornire al nuovo assunto tutte le informazioni utili al fine di riprodurre la medesima attività lavorativa. Il tutto come ampiamente provato anche dalla copiosa documentazione proveniente dalla stessa amministrazione resistente allegata al ricorso introduttivo. In conclusione, tirando le fila del discorso tenuto conto di quanto disposto dall'art. 52, punto n. 5 del D. L.vo n. 165/01 in base al quale “è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore” può affermarsi, in base alle considerazioni che precedono, che non può non convenirsi con quanto esplicitato nell'atto introduttivo del giudizio laddove viene sottolineato che la ricorrente ha maturato il diritto ad essere retribuita, quale Assistente Amministrativo (C5) in relazione al periodo dall'09.01.2019 fino alla data di deposito del presente ricorso (23.4.2024) in quanto, per le ragioni sopra esplicitate, i crediti riguardanti il periodo 1.12.2018-9.1.2019 sono colpiti da prescrizione.
Inoltre, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità abbia più volte evidenziato, in caso di mansioni promiscue, che per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cass., Sez. Lav., n.2744 del 23/03/1999). Nella vicenda della ricorrente appare chiaro che per molti anni la ha Pt_1 svolto le mansioni di Assistente Amministrativo (C5).
Tanto premesso la domanda può trovare accoglimento e, pertanto, parte convenuta è tenuta a corrispondere a le somme spettanti a titolo di differenze retributive maturate Parte_1 tra la paga corrisposta e quelle dovute per le mansioni svolte di Assistente Amministrativo (C5) o meglio quelle “pari allo scarto tra quelle spettanti ai lavoratori con inquadramento nella categoria BS5 e quelle spettanti ai lavoratori con inquadramento nel livello C5” effettivamente svolte nel periodo 9 gennaio 2019 e fino alla data di deposito del ricorso
(23.4.2024) con somma da quantificarsi in separata sede oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda le spese di lite seguono il criterio della soccombenza per 3/4 delle medesime e vanno liquidate, in tale misura ridotta, nella misura indicata nella parte dispositiva. Spese compensate per la restante parte.
P.Q.M.
a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accertato che la ricorrente Parte_1 in relazione al periodo indicato in ricorso ha svolto le mansioni superiori di Assistente Amministrativo (C5) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_2 delle differenze derivanti pari allo scarto tra quelle spettanti ai lavoratori con inquadramento nella categoria BS5 e quelle spettanti ai lavoratori con inquadramento nel livello C5 effettivamente da lei svolte nel periodo 9 gennaio 2019 e fino alla data di deposito del ricorso
(23.4.2024) con somma da quantificarsi in separata sede oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata;
b) rigetta ogni altra e diversa domanda;
c) condanna la parte soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente, di 3/4 delle spese di lite che vengono liquidate, in tale misura ridotta in complessivi euro 2.100/00 per compensi professionali di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge;
d) compensa tra parti le spese di lite per la parte restante
Napoli 3 novembre 2025
Il Giudice dott. Federico Bile
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, all'udienza di discussione del 30.09.2025, preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante deposito di note e “trattazione scritta” CP_1
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 9771/2024 R.G.L vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
( ) elettivamente domiciliata in Napoli al Viale degli Astronauti n. 19 C.F._1 presso l'Avv. Anastasia Meledandri dal quale è rappresentata e difesa, come da procura allegata al ricorso (comunicazioni al fax n. 081/7435968 e/o alla PEC:
) Email_1
RICORRENTE CONTRO
già ( CF-P.IVA ), con sede legale in Napoli Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lembo e Annalisa Intorcia – tutti CP_4 elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Comunale Del Principe 13/A presso il Servizio Cont Affari Legali della predetta in virtù di procura speciale alle liti del 5.09.2019 per notaio
Rep. N.42728 Racc. 16316 reg. al n.3926 serie IT Ag. Entrate di Napoli in Persona_1 pari data (comunicazioni alle PEC: e Email_2
ed al numero di fax 081 2544528) Email_3
CONVENUTA Oggetto: mansioni superiori
Motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 23.4.2024 e ritualmente notificato alla controparte la parte attrice in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo quanto segue: Controparte_2
- di essere dipendente della sin dall' 01.07.1991 data in cui è stata assunta con CP_2 contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di Coadiutore Amministrativo presso l'Ufficio Ragioneria del Distretto Sanitario 33;
- che, successivamente all'assunzione, è stata assegnata a diversi uffici dell' indicati CP_2 nel ricorso;
- che attualmente è in servizio presso
[...]
ed è inquadrata Controparte_5 nell'area amministrativa con il profilo professionale di “Coadiutore Amministrativo Senior” con i seguenti livelli retributivi : da dicembre 2018 liv. BS posizione economica 4; da maggio
2019 liv. BS posizione economica 5;
- che la qualifica a lei attribuita di Coadiutore Amministrativo Senior, nell'ambito della classificazione professionale prevista dall'allegato “A” del CCNL del comparto Sanità ( 21.05.18 , 02.11.22) “Profili professionali del ruolo amministrativo”, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti mansioni: “…. attività amministrative di una certa complessità, quali, ad esempio, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi anche non predeterminati, operazioni di natura contabile, la stesura di testi - anche di autonoma elaborazione - mediante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione, l'attività di sportello”; - che nello specifico il compito del Coadiutore Amministrativo Senior consiste in attività di routine ovvero di compilazione di documenti e modulistica nonché di operazioni di natura contabile e di attività di sportello;
- che sin dall'anno 2016 ha svolto di fatto mansioni superiori al profilo professionale di
Coadiutore Amministrativo ovvero mansioni proprie del profilo professionale di “Assistente Amministrativo”;
- che, infatti, svolge mansioni amministrativo-contabili complesse, anche mediante l'ausilio di tecnologia elettronica e informatica, occupandosi anche della ricezione e istruttoria di documenti, di compiti di segreteria, di attività di informazione, collaborazione e programmazione;
- che tanto si evince dagli incarichi conferiti e dalle disposizioni di servizio indicate nel ricorso ed allegate agli atti;
- di avere, altresì, partecipato a molteplici corsi di formazione organizzati dall' e in CP_2 data 10.09.2019 ed ha ricevuto un attestazione di encomio, a firma del dott. Persona_2
per i compiti svolti;
[...]
- di avere svolto anche attività di formazione così come si evince dalla disposizione del
13.09.21 prot. 207758;
- che è stata trasferita, con disposizione di servizio n. 68 del 27.04 2022, alla CP_5
“Protezione dati Personali-Prevenzione della Corruzione e Trasparenza” e, essendo stata individuata per incrementare l'organico dell' e poi con disposizione del Parte_2 31.10.22 Prot. 258963, assegnata all' per la gestione delle presenze del Parte_2 personale afferente le strutture gestite da detto ufficio;
- che in adempimento degli incarichi assegnati, ha sempre operato in piena autonomia e con assunzione di responsabilità, attraverso l'organizzazione del lavoro all'interno dell'unità e la gestione dei rapporti con l'esterno;
- di avere inviato, in data 09.01.2024, al datore di lavoro una richiesta di riconoscimento di svolgimento di mansioni superiori di Assistente Amministrativo di livello C, posizione economica C5 e di avere pertanto diritto alla corresponsione del relativo trattamento economico con contestuale richiesta di determinazione e corresponsione delle differenze retributive maturate dall'01.12.2018 al 31.12.2023;
- che il datore di lavoro non ha dato seguito alle sue richieste;
- che per i motivi indicati in ricorso sebbene inquadrata con qualifica di Coadiutore
Amministrativo Senior, Livello BS, posizione economica 4 e poi 5, ha svolto durante tutto l'arco temporale che va dal 01.12.2018 a tutt'oggi in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale mansioni superiori di Assistente Amministrativo, livello C, posizione economica C5.
Tanto premesso, la ricorrente, nella presente sede, chiedeva di: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle differenze retributive per aver svolto, dall' 01.12.2018 ad oggi, mansioni superiori di Assistente Amministrativo, livello C, posizione economica C5; - Condannare la in persona del legale rapp.te pro-tempore al Controparte_6 pagamento di €. 26.136,20 per differenze retributive per mansioni superiori svolte dall'01.12.2018 al 31.10.2023 nonchè al pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori svolte dall'01.11.2023 fino alla definizione del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-Condannare la , in persona del legale Controparte_6 rapp.te pro-tempore al riconoscimento dello stato di servizio della ricorrente nello svolgimento di mansioni superiori, utile – in quanto costituenti titolo – qualora la ricorrente decidesse di partecipare a concorsi interni;
-Condannare la in Controparte_6 persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario”. La prima udienza di discussione veniva fissata dal giudice, con decreto, per il giorno
10.12.2024.
Con memoria tempestivamente depositata in data 16.07.2024 si costituiva l Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'intervenuta parziale prescrizione quinquennale ( art. 2948 n. 4 c.c.) del presunto credito “in quanto è depositato in atti pec interruttiva della prescrizione del 9 gennaio 2024 quindi è da intendersi prescritto il credito rivendicato per il periodo antecedente al quinquennio a tale data ( antecedente il 9 gennaio 2019)”. Cont Nel merito l' convenuta chiedeva il rigetto della domanda perché infondata. Nel corso della prima udienza il giudice, dopo avere ascoltato la ricorrente, ammetteva la prova testimoniale come indicata nel ricorso, la quale veniva espletata all'udienza del 1.4.2025 con l'audizione delle testi e . Testimone_1 Testimone_2
All'udienza odierna del 30.9.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di
“trattazione scritta” della causa, dall'art. 127 ter c.p.c.), la causa - eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze - è stata assegnata ex lege in riserva ed oggi decisa con il deposito della presente motivazione
La domanda della ricorrente è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei limiti più avanti specificati.
Giurisdizione In primo luogo occorre, infatti, soffermarsi sulla giurisdizione del giudice adito. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che “nelle controversie in cui il lavoratore rivendichi il diritto ad un superiore inquadramento ed alla liquidazione delle corrispondenti differenze retributive e contributive, ponendo a fondamento della domanda l'esercizio di mansioni più elevate (rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita) è a questa circostanza di fatto che occorre avere riguardo per identificare il giudice munito di giurisdizione, a prescindere dalla data degli atti di inquadramento in ipotesi indicati come motivo dell'inadempimento dell'amministrazione datrice di lavoro;
con la conseguenza che, ove il lavoratore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30.6.1998, deducendo che l'esercizio delle mansioni superiori copre a un arco di tempo che li comprende entrambi, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva ed il giudice ordinario, in relazione alle due dette fasi temporali”. Pertanto – proseguono le Sezioni Unite della Suprema Corte - “il rapporto di lavoro subordinato, pur nella sua unicità, si articola in distinti segmenti temporali, corrispondenti alla cadenza periodica in cui …rileva lo svolgimento della prestazione lavorativa e che si caratterizzano per reciproca autonomia, nel senso che il ripetersi della prestazione di lavoro durante le singole unità di tempo da prendere a riferimento determina altrettanto ripetersi delle connesse controprestazioni dovute dal datore di lavoro ed il reiterarsi, ad ogni scadenza del loro eventuale inadempimento”. Nel caso in esame, conclude la Corte di Cassazione, “è agevole rilevare che la domanda di superiore inquadramento copre un arco di tempo che va dall'anno 1996 fino (quantomeno) al momento della proposizione dell'atto introduttivo (15 marzo 2001), laddove la domanda di adempimento delle connesse obbligazioni retributive è riferita al solo periodo di tempo successivo alla data suddetta. Ne consegue, in applicazione dell'esposto criterio di collegamento, che deve dichiararsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla questione relativa alla spettanza del superiore inquadramento per il periodo fino al 30.6.1998, mentre va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla questione di identico oggetto riferibile al periodo successivo, nonché attinente all'adempimento delle obbligazioni retributive”. (cfr. ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 16.12.2004-27.1.2005, n. 1624/05) Va, quindi, affermata, la giurisdizione del giudice ordinario sulla questione, di identico oggetto, tutta riferibile al periodo successivo al 30.6.1998 nonché attinente all'adempimento delle obbligazioni retributive.
Eccezione di prescrizione Occorre, successivamente, soffermarsi sull'eccezione di (parziale) prescrizione del diritto della ricorrente a ricevere le differenze retributive, conseguenti al superiore inquadramento, eccezione sollevata dalla resistente costituitasi tempestivamente il 16.7.2024 per la prima udienza fissata per il 10.12.2024.
Parte convenuta come detto ha, in via preliminare, eccepito l'intervenuta parziale prescrizione quinquennale ( art. 2948 n. 4 c.c.) del presunto credito “in quanto è depositato in atti pec interruttiva della prescrizione del 9 gennaio 2024 quindi è da intendersi prescritto il credito rivendicato per il periodo antecedente al quinquennio a tale data ( antecedente il 9 gennaio
2019)”.
L'eccezione di parziale prescrizione del credito è fondata con riferimento all'azione diretta ad ottenere le differenze retributive antecedentemente alla data del 8.1.2019 (ovvero da data precedente al quinquennio antecedente al primo atto interruttivo della prescrizione).
Appare, infatti, pacifico in giurisprudenza che l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze economiche e retributive anche di quelle conseguenti al riconoscimento della qualifica superiore, si prescrivono nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; tale termine, inoltre, decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore soggetto alla prescrizione decennale (cfr. Cass. 23.8.1997 n.7911; Cass. 26.7.1996 n.6750; Cass. 18.5.1995 n.5486 ed altre).
Va precisato, inoltre, che il termine di prescrizione del diritto di cui si discute in questa sede decorre anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro dotato della cosiddetta stabilità reale.
In punto di diritto va osservato, che è ben vero che con le recenti riforma ER e Jobs Act la tutela reintegratoria – in caso di licenziamenti illegittimi e/o invalidi - da regola è divenuta l'eccezione sicché in questi casi la prescrizione non decorre in costanza di rapporto, in quanto, a seguito della riforma dell'art. 18 l. 300/1970, la sanzione della reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria (così CdA Milano 376 /2019; Trib. Alessandria 4/2019; Trib. Firenze 25/2018; Trib. Milano 3460/2015, Trib. Milano 2625/2016;).
In ordine a tale problematica, va precisato che il termine di prescrizione dei diritti soggettivi, secondo le norme del codice civile, come risultanti dalla giurisprudenza costituzionale, non decorre, in via generale, in costanza di rapporto giacché il prestatore può temere il licenziamento di ritorsione e può, perciò, indursi a non esercitarli (Corte Cost., 10 giugno 1966 n.63). Tale regola, tuttavia, non è valida quando il detto timore non è neppure ipotizzabile, ossia quando il lavoratore è tutelato contro il licenziamento ingiustificato dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, anche attraverso l'ordine giudiziale di reintegra previsto nell'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300 - cosiddetta tutela reale - (Corte cost., 5 dicembre 1972 n. 174).
Quest'ultima ipotesi ricorre nel caso di specie, in cui la natura pubblica dell'azienda e le dimensioni dell'impresa sono pacificamente tali da non permettere il licenziamento senza giustificato motivo o senza giusta causa (artt. 1 l. n. 604 del 1966), pena l'ordine di reintegrazione ex art. 18 cit..
Pertanto, nel caso in esame, ribadito che il termine decennale (per il riconoscimento delle mansioni superiori) e quinquennale (per le differenze economiche e retributive anche conseguenti all'eventuale riconoscimento di mansioni superiori) di prescrizione decorre in costanza del rapporto di lavoro va osservato che è fondata l'eccezione di (parziale) prescrizione del credito almeno per quelli antecedenti alla data del 9.1.2019 ovvero per quali maturati in data precedente al quinquennio decorrente dal primo atto interruttivo della prescrizione.
Merito Prima di affrontare la problematica attinente specificamente al merito della questione occorre premettere che, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, occorre procedere per tre fasi successive: la prima attiene all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
la seconda riguarda l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
l'ultima attiene al raffronto tra i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella prima indagine e gli elementi desunti dalla seconda.
Appare, inoltre, opportuna una breve e sintetica rassegna dei principi giurisprudenziali ritenuti applicabili alla annosa questione dell'applicabilità al settore del c.d. “pubblico impiego” del disposto di cui all'art. 2103 c.c.. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha enucleato una serie di precetti in materia di diritto del pubblico dipendente all'inquadramento corrispondente alla qualifica rivestita ed alle mansioni esercitate e del pari si è soffermata sulla connessa problematica relativa al possibile riconoscimento di una qualifica corrispondente alle mansioni superiori in concreto svolte dal soggetto che presta servizio alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Un regola generale del sistema merita di essere immediatamente evidenziata: i principi giuridici che regolamentano la materia del pubblico impiego divergono – e talvolta in modo consistente – da quelli regolanti il rapporto di impiego privatistico. Ciò avviene perché – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale – l'ontologica diversità del rapporto di impiego alle dipendenze dei privati rispetto a quello svolto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni trova “copertura” costituzionale ex art. 97 della Carta fondamentale. La materia devoluta alla cognizione dello scrivente nell'ambito del presente procedimento non fa certo eccezione a tale regola: al contrario può affermarsi che anche il recente testo unico, il d. lgs. 165/2001, che completa l'opera di privatizzazione del pubblico impiego, avviata organicamente già a far data dal 1993, ribadisce (in punto, ad esempio, di non riconoscibilità delle mansioni superiori svolte) l'impossibilità di piena identificazione dei due regimi, privato e pubblico, di rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto, è principio costantemente seguito quello per cui stante la non applicabilità ai rapporti di pubblico impiego dell'art. 13 Statuto lavoratori, relativamente all'esercizio di mansioni superiori, è inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica superiore da parte dei dipendenti, che vantino la posizione di utilizzazione in mansioni non corrispondenti alla minore qualifica posseduta (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 1999, n. 801). Il Consiglio di Stato ha, inoltre, affermato che “nell'ambito del lavoro subordinato pubblico, le mansioni svolte dal dipendente, superiori a quelle dovute sulla base dell'atto di costituzione del rapporto o d'inquadramento, sono del tutto irrilevanti ai fini sia economici sia di progressione in carriera - salvo che una norma non disponga espressamente altrimenti - …. consentendo la retribuibilità delle predette mansioni superiori,
a causa dell'inapplicabilità al pubblico impiego dell'art. 13 l. 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art. 2103 c.c., nonché dell'inconferenza in questa materia dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 36 cost., l'operatività di quest'ultima trovando nel successivo art. 97 un limite invalicabile” (Cons. Stato Sez. V, 17 gennaio 2000, n. 286). Peraltro resta salva, in materia, l'eventuale diversa previsione legislativa settoriale, posto che
“la disposizione normativa di cui all'art. 2103 c.c., come sostituito dall'art. 13 L. 20 maggio 1970 n. 300, per quanto attiene all'obbligo di adeguare il trattamento economico alle mansioni esercitate, può essere applicata al settore dell'impiego pubblico soltanto nei limiti previsti da norme speciali” (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 novembre 1999, n. 22). Orbene, nel caso di specie, esiste una settoriale previsione normativa che legittima la prospettazione della ricorrente. L'art. 56 del D.Lvo n. 29/93, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 80, (che contiene un insieme di norme aventi l'obiettivo dichiarato di una razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) - la cui rubrica recita “disciplina delle mansioni” – prevede, infatti, che :
“1 Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 2 Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3 Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4 Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5 Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6 Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.
In caso di esigenze di servizio il dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea (caso che non ricorre nella fattispecie), dà diritto a variazioni del trattamento economico. Mentre il quinto comma del citato articolo dispone che “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.”.
V'è quindi possibilità che il dipendente del comparto sanità, destinato a ricoprire un incarico superiore consegua la retribuzione “superiore” relativa all'attività in concreto esercitata. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha subordinato il ricorrere di tale situazione ad alcune condizioni, avendo sul punto affermato che “anche per il personale del comparto sanitario è essenziale – in aggiunta agli altri requisiti - che lo svolgimento delle mansioni superiori, per dar titolo alla corresponsione del trattamento retributivo differenziale ai sensi dell'art. 29 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, avvenga (oltrechè a seguito di formale provvedimento dell'organo cui compete la gestione del personale) quanto meno in virtù di Part una disposizione impartita da un dirigente dell' avente potere dispositivo in materia di assegnazione del personale ai vari uffici e servizi, eccezion fatta per il solo personale medico con la qualifica di aiuto, che ha l'obbligo di sostituzione del primario, la cui funzione è da ritenersi indefettibile in una struttura sanitaria ed in quanto imposto direttamente dall'art. 7 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128” (Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 1999, n. 629, Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2000, n. 286 nonché Consiglio Stato, sez. V, 3 luglio 2003, n. 3980).
La presenza di una disposizione impartita dall'organo competente dell'ente, è, dunque, elemento indispensabile per la costituzione del diritto al pagamento per lo svolgimento di Parte mansioni superiori da parte dei dipendenti delle
Pertanto, il carattere formale che contrassegna l'organizzazione delle p.a., - confermato anche dal disegno complessivo dell'art. 2, L. 23 ottobre 1992 n. 421, e dal d. lgs. 3 febbraio 1993 n.
29, in sintonia con i principi di legalità e di buon andamento, enunciati dall'art. 97 Cost. - impedisce il riconoscimento, a fini retributivi, di pretese dei dipendenti fondate su iniziative assunte dagli stessi interessati, anziché su disposizioni normative o su provvedimenti adottati dagli organi responsabili della gestione.
Importante condizione legittimante è, quindi, quella della ricorrenza di un “titolo formale”, essendosi esattamente rilevato che anche per il personale del comparto sanitario è essenziale, in aggiunta agli altri requisiti, che lo svolgimento delle mansioni superiori, ai fini della corresponsione del relativo trattamento retributivo differenziale, avvenga a seguito di specifico provvedimento dell'organo cui compete la gestione del personale.
Invero, nel caso di specie, vi è il presupposto legittimante ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal citato art. 56 riscontrandosi, invero, la presenza dell'atto formale di assegnazione;
la ricorrente chiede, tuttavia, specificamente solo di accertare e dichiarare il suo diritto alle differenze retributive per aver svolto, dall' 01.12.2018 ad oggi, mansioni superiori di Assistente Amministrativo, livello C, posizione economica C5 e quindi di condannare la
[...]
in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento di €. 26. 136,20 Controparte_6 per differenze retributive per mansioni superiori svolte dall'01.12.2018 al 31.10.2023 nonchè al pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori svolte dall'01.11.2023 fino alla definizione del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Già l'ampia documentazione acquisita nel corso del processo fornisce, invero, indiscutibile riscontro positivo alle pretese avanzate in questo giudizio da e, pertanto, ben Parte_1 può affermarsi, già in base alle risultanze delle acquisizioni probatorie aventi natura documentale - ci si riferisce ai seguenti documenti: 6) disposizione di servizio del 10.01.2019 prot. 2116; 7) attestati di formazione;
8) attestato di encomio del 10.09.2019; 9) incarico di formazione del tecnico programmatore del 13.09.2021 prot.207758; 10) nota del Per_3
29.04.2022 prot. 107367; 11) disposizione di servizio del 31.10.2022 prot. 258963; 12) Note di servizio e determine varie - che ha trovato conferma l'assunto della ricorrente di avere svolto presso la dal dicembre 2018, le mansioni di Assistente Controparte_2
Amministrativo (C5) indicate nel ricorso.
A tale conclusione si perviene anche dalla disamina della prova testimoniale raccolta nel corso dell'attività istruttoria : la teste ha confermato che per il periodo Testimone_1 indicato nella presente domanda la ricorrente ha svolto le mansioni superiori descritte nel ricorso avendo dichiarato all'udienza del 1.4.2025 quanto segue: “sono Medico ed ho lavorato per 10 anni nella stessa stanza dal 2010 al 2020 unitamente alla ricorrente Pt_1
presso il Dipartimento di Medicina Territoriale in via Comunale del Principe presso
[...] l'Istituto Frullone;
ADR: la era un amministrativa;
che io sappia la era Pt_1 Pt_1 inquadrata come Coadiutore Amministratore (non so dire a che livello contrattuale corrisponde); la aveva rapporti coi medici sia della medicina di base che con gli Pt_1 specialisti e i pediatri di libera scelta;
si occupava delle incombenze alle buste paga dei medicini convenzionati e della guardia medica;
non si limitava ad inserire dati ma faceva anche calcoli sia ai fini pensionistici sempre dei medici convenzionati dove aveva delle schede da compilare, sia per la trattenuta del quinto dello stipendio per i pignoramenti delle società finanziarie, si occupava delle operazioni di controllo sulla cessione del quinto della stipendio (che era una operazione abbastanza complessa perché lo stipendio dei medici di base varia da mese a mese e quindi il calcolo sulla cessione del quinto varia da mese a mese per ogni singolo medico; ADR: per quanto riguarda la specialistica ambulatoria la Pt_1 controllava e verificava quello che succedeva nei vari distretti dove erano presenti dei medici e degli amministrativi che erano impegnati a mettere le presenze e verificare le visite effettuate dagli specialisti come servizi esterni;
inoltre calcolava nel fine settimana calcolava le eventuali maggiorazioni di circa il 30% sia per coloro che lavoravano la domenica o per coloro che lavoravano a Capri o all'interno del carcere;
quindi aveva rapporti con l'esterno sia medici convenzionati sia i medici specialisti e la guardia medica i quali venivano in ufficio dalla per risolvere qualsiasi problematica ADR: per i medici di medicina di base si Pt_1 occupava anche dell'indennità di collaborazione infermieristico;
ADR: nel marzo 2020 mi sono trasferita al dipartimento di prevenzione al distretto 27-29 e la è rimasta al Dipartimento di Medicina Territoriale in via Comunale del Principe
Pt_1 presso l'Istituto Frullone ed ha continuato a svolgere le stesse mansioni fino a quando sono arrivati i nuovi assunti (concorso 2020/2021) ma non so dire specificamente quando siano arrivati i nuovi assunti;
7 dei nuovi assunti svolgono oggi le mansioni che prima svolgevano la e la sorella della di nome;
ADR: so questo perché sono specialista
Pt_1 Pt_1 Per_4 ambulatoriale e quando oggi devo chiamare perché ho problemi col cartellino e con le presenze/assenze devo parlare con una certa;
per i progetti parlo con un'altra Per_5 persona di (se ben ricordo); queste due nuove assunte si occupano Parte_4 prevalentemente della specialistica e non si occupano dei medici della medicina di base (ma di tanto non sono sicura); ADR;
la nel periodo 2019/2020 le è stato chiesto di formare
Pt_1 un dipendente da parte del servizio CED;
ricordo che questa persona stava vicino alla
Pt_1 che gli spiegava cosa doveva controllare, come si facevano determinati calcoli;
quando me ne sono andata a marzo 2020 questa persona ancora affiancava la .
Pt_1
La teste , ascoltata nel corso della medesima udienza – ed anch'essa Testimone_2 medico convenzionata con la – ha riferito del parti “mi occupo dei servizi Controparte_2 sanitari di base e ciò sia quando ho lavorato come referente di un poliambulatorio del Cont Distretti Sanitario 29 sia quando sono stata trasferita nei servizi centrali della presso l'Istituto Frullone;
ho avuto sempre modo di collaborare con l'ufficio presso il quale lavorava la io sono stata a contatto con la dal gennaio 2001 al dicembre Pt_1 Pt_1
2017; dal 1.10.2017 sono stata trasferita (e sono ancora in questo ufficio) ai servizi centrali Cont della presso il Frullone;
mi occupo di specialistica ambulatoriale e la mia stanza era attigua a quella dove lavora la aveva un contatto continuo con la per motivi Pt_1 Pt_1 di lavoro;
ADR: come detto occupo di specialistica ambulatoriale da un punto di vista contrattuale, pubblicazione ora di incarico nelle varie branche e stesura dei contratti con gli specialisti;
il contratto lo firma la direzione strategica e tutto quello in esso contenuto va nella procedura e nella procedura di pagamento e qui subentra la ADR: non Pt_2 Pt_1 so che livello contrattuale era riconosciuto alla ADR: ribadisco che mi occupo di Pt_1 specialistica ambulatoriale ma il mio lavoro è di organizzazione mentre la si Pt_1 occupava del lato economico ed amministrativo della specialistica ambulatoriale;
la Pt_1
e l'ufficio dove ella lavorava aveva in carico la gestione giuridica ed amministrativa del mio cartellino e del mio ruolo di specialista;
mi rivolgevo alla per la gestione economica Pt_1
e del cartellino anche per le ferie, assenze, aggiornamento professionale, caricamento voci aggiuntive dello stipendio;
Ma aveva la gestione di tutti gli specialisti che non avevano le mie stesse caratteristiche: per la cessione del quinto dello stipendio, trattenute sindacali, calcolo
e caricamento sulla procedure di pagamento del premio di operosità per gli specialisti che vanno in quiescenza;
si occupava anche delle maggiorazioni del 30% o del 50% per gli ospedalieri (o meglio per gli specialisti che lavorano in ospedale) per i lavori nel fine settimana, per il lavoro notturno e festivo, la reperibilità, per il lavoro nelle carceri e nelle zone disagiate (come le isole del Golfo ma la ha gestione giuridica solo sull'isola di CP_6
Capri); ADR: nello svolgere tali attività la (e l'ufficio in generale dove la Pt_1 Pt_1 lavorava) aveva rapporti telefonici ed a volta anche di persona con gli amministrativi che prestavano la loro opera nei distretti e negli Ospedali della;
ADR: nell'ultimo CP_3 periodo ha svolto attività di formazione;
ricordo che venne un ragazzo (di cui non ricordo il nome) che ha affiancato per qualche mese tra il 2020 ed il 2021 la (questo ragazzo Pt_1 aveva vinto il concorso presso la nostra azienda come assistente amministrativo ed assegnato ai servizi informatici (avrebbe dovuto occuparsi di gestione dei convenzionati –
[...]
, e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
- e la doveva istruirlo sulle procedure di pagamento e di Controparte_10 Pt_1 gestione PRAS ovvero di gestione del cartellino); ADR: ho lavorato con la fino ad Pt_1 aprile 2022; adesso la che lavora sullo stesso piano dove lavoro io si occupa di altre Pt_1 cose”.
Entrambi le testimoni ascoltate nel corso dell'attività istruttoria (medici ancora in servizio) hanno, dunque, confermato sia quanto esposto dalla ricorrente nel ricorso sia quanto da ella riferito nel corso del libero interrogatorio effettuato nel corso della prima udienza ed ovvero che ella ha, di fatto, svolto “in maniera continuativa e prevalente per un lungo arco temporale, le mansioni proprie del profilo professionale di “Assistente Amministrativo livello C”. aveva, infatti, dichiarato all'udienza del 10.12.2024 che “ribadisco che in base al Pt_5 lavoro da me svolto da oltre 22 anni ritengo di avere diritto ad essere inquadrata nel profilo di Assistente Amministrativo e retribuita quale dipendente di livello C5 e ciò, come dal ricorso, dal 1.12.2018; di fatto io mi occupavo dei pagamenti dei medici di base, specialisti ambulatoriali e guardia medica;
il mio lavoro quindi non si soffermava solo sull'inserimento di dati ma riguardava anche verifiche, controlli operazioni tipo cessioni del quinto dello stipendio, richiesta di finanziamenti, calcoli di benestare, rilascio di certificati di stipendio e calcoli dell'indennità di collaboratore di studio ed infermieristico io elaboravo dei dati in modo tale che in ogni mese quando vi era la richiesta dei medici per questa indennità bisognava calcolare la percentuale di assistiti in modo tale che se nel caso vi fossero state 3 richieste per questa indennità , bisognava comunque calcolare la capienza….”.
È stato confermato, pertanto, che la ricorrente svolgeva i compiti sopra descritti in autonomia e con assunzione di responsabilità attraverso l'organizzazione del lavoro all'interno dell'unità e la gestione dei rapporti con l'esterno e che, quindi, ella ha di fatto ”svolto mansioni amministrativo- contabili complesse, anche mediante l'ausilio di tecnologia elettronica e informatica, si è occupata della ricezione e istruttoria di documenti, di compiti di segreteria, di attività di informazione, collaborazione e programmazione. Le mansioni svolte dalla ricorrente corrispondono perfettamente a quelle rappresentate nella declaratoria A del CCNL in vigore(2.11.22) per il profilo di Assistente Amministrativo Per tutte le attività svolte la ricorrente ha ricevuto anche un attestato di encomio (All. 8 ricorso introduttivo). La ricorrente, come confermato dalle dichiarazioni rese dai testimoni, ha svolto anche attività di formazione di nuovo personale assunto con la qualifica di “Assistente Amministrativo”. La predetta attività di formazione consisteva nel trasmettere e fornire al nuovo assunto tutte le informazioni utili al fine di riprodurre la medesima attività lavorativa. Il tutto come ampiamente provato anche dalla copiosa documentazione proveniente dalla stessa amministrazione resistente allegata al ricorso introduttivo. In conclusione, tirando le fila del discorso tenuto conto di quanto disposto dall'art. 52, punto n. 5 del D. L.vo n. 165/01 in base al quale “è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore” può affermarsi, in base alle considerazioni che precedono, che non può non convenirsi con quanto esplicitato nell'atto introduttivo del giudizio laddove viene sottolineato che la ricorrente ha maturato il diritto ad essere retribuita, quale Assistente Amministrativo (C5) in relazione al periodo dall'09.01.2019 fino alla data di deposito del presente ricorso (23.4.2024) in quanto, per le ragioni sopra esplicitate, i crediti riguardanti il periodo 1.12.2018-9.1.2019 sono colpiti da prescrizione.
Inoltre, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità abbia più volte evidenziato, in caso di mansioni promiscue, che per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cass., Sez. Lav., n.2744 del 23/03/1999). Nella vicenda della ricorrente appare chiaro che per molti anni la ha Pt_1 svolto le mansioni di Assistente Amministrativo (C5).
Tanto premesso la domanda può trovare accoglimento e, pertanto, parte convenuta è tenuta a corrispondere a le somme spettanti a titolo di differenze retributive maturate Parte_1 tra la paga corrisposta e quelle dovute per le mansioni svolte di Assistente Amministrativo (C5) o meglio quelle “pari allo scarto tra quelle spettanti ai lavoratori con inquadramento nella categoria BS5 e quelle spettanti ai lavoratori con inquadramento nel livello C5” effettivamente svolte nel periodo 9 gennaio 2019 e fino alla data di deposito del ricorso
(23.4.2024) con somma da quantificarsi in separata sede oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata.
In considerazione del parziale accoglimento della domanda le spese di lite seguono il criterio della soccombenza per 3/4 delle medesime e vanno liquidate, in tale misura ridotta, nella misura indicata nella parte dispositiva. Spese compensate per la restante parte.
P.Q.M.
a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accertato che la ricorrente Parte_1 in relazione al periodo indicato in ricorso ha svolto le mansioni superiori di Assistente Amministrativo (C5) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_2 delle differenze derivanti pari allo scarto tra quelle spettanti ai lavoratori con inquadramento nella categoria BS5 e quelle spettanti ai lavoratori con inquadramento nel livello C5 effettivamente da lei svolte nel periodo 9 gennaio 2019 e fino alla data di deposito del ricorso
(23.4.2024) con somma da quantificarsi in separata sede oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata;
b) rigetta ogni altra e diversa domanda;
c) condanna la parte soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente, di 3/4 delle spese di lite che vengono liquidate, in tale misura ridotta in complessivi euro 2.100/00 per compensi professionali di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge;
d) compensa tra parti le spese di lite per la parte restante
Napoli 3 novembre 2025
Il Giudice dott. Federico Bile