TRIB
Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. N.° 2299/2024
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice,
a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 27.01.2025, premesso che, con atto depositato in data 14.08.2024, ha intimato lo sfratto per Parte_1 morosità citando in giudizio , nato il [...] a [...], c.f.: Controparte_1
, in relazione all'immobile sito in Avellino, alla via Masucci n. 33, piano CodiceFiscale_1 quinto, interno 14 ed al box auto, sito al piano S1, beni riportati, al NCEU del comune di Avellino, rispettivamente, al foglio 36, particella 3030/33, ed al foglio 36, particella 3030/48, concessi in locazione per uso abitativo transitorio con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, in data
8.2.2024, con protocollo n. 2402817314525393, richiedendo, altresì, l'ingiunzione di pagamento dei canoni non corrisposti;
verificata la regolarità della notifica;
considerato che
all'udienza del 27.01.2025, fissata per la convalida dello sfratto, la parte intimata non è comparsa e il difensore della parte intimante ha attestato, mediante dichiarazione inserita nel verbale, la persistenza della morosità ai sensi dell'art. 663, comma 3, c.p.c.; letti l'art. 663 c.p.c. e l'art. 56, comma 1, della legge 392/1978;
P.Q.M.
- convalida lo sfratto per morosità in relazione all'immobile sito in Avellino, alla via Masucci n. 33, piano quinto, interno 14 ed al box auto, sito al piano S1, beni riportati, al NCEU del comune di
Avellino, rispettivamente, al foglio 36, particella 3030/33 ed al foglio 36, particella 3030/48;
- PROCEDE alla liquidazione delle spese del presente procedimento con separato e contestuale decreto di ingiunzione;
- fissa per l'esecuzione la data del 4.05.2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi.
11.02.2025
IL GIUDICE dott.ssa Paola Beatrice TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice, letta l'intimazione di sfratto per morosità depositata nell'interesse di Parte_1 esaminata la documentazione allegata;
ritenuta la propria competenza;
vista l'ordinanza di convalida emessa in data odierna;
rilevato che la parte intimante ha ingiunto la somma di € 2.800,00 a titolo di saldo del canone annuale convenuto, e di €. 396,00 per oneri condominiali scaduti;
considerato che l'ammontare del canone locativo è lasciato alla libera determinazione delle parti, che possono ben prevedere l'obbligazione di pagamento per oneri accessori, specialmente quando questi sono strettamente connessi all'uso del bene e che, ai fini della praticabilità del procedimento di convalida di sfratto per morosità, il canone è inteso come corrispettivo comunque dovuto dal conduttore, comprensivo, quindi, anche di eventuali oneri accessori (vedi Cass. 29.10.1993
n. 10776; Cass. 18.4.1989 n. 1835); considerato che la parte intimante si è limitata a depositare il sollecito di pagamento dell'amministratore di condominio del 05.08.2024, indirizzato al conduttore intimato, relativo anche all'importo di € 396,00 per rate ordinarie da gennaio ad agosto 2024, senza dar prova della trasmissione e comunicazione di tale documento al debitore ingiunto, non risultando agli atti ricevute di consegna o firme dell'intimato per presa visione;
considerato che
non risulta lo stato di ripartizione della spesa approvata dall'assemblea condominiale;
ritenuto, pertanto, che il credito è giustificato solo in relazione al saldo del canone annuale, mentre l'allegazione sugli oneri condominiali scaduti è generica e non supportata da documentazione idonea a provare il diritto fatto valere;
letti gli artt. 658 e 664 c.p.c.; considerato che con il presente decreto deve procedersi alla liquidazione delle spese relative al procedimento di convalida ai sensi dell'art. 664 c.p.c.;
INGIUNGE
A , nato il [...] a [...], c.f.: , di Controparte_1 CodiceFiscale_1
PAGARE, immediatamente e senza dilazione, all'intimante nato il [...] ad Parte_1
Avellino, c.f.: , la somma di €. 2.800,00, a titolo di saldo del canone annuale CodiceFiscale_2 convenuto, dovuta per la causale di cui all'atto di intimazione, oltre agli interessi legali, a far tempo dalla data di notificazione dell'atto introduttivo e del presente decreto all'ingiunta e fino all'effettiva corresponsione nonché le spese del presente procedimento che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e dei valori minimi indicati dal Dm. 2022 n. 147, in € 724,5 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A come per legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e in € 76,00 per spese vive, con attribuzione a favore dell'avv. Alfieri Marco che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
AUTORIZZA la provvisoria esecuzione del presente decreto ingiuntivo e fissa il termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente provvedimento ai soli fini dell'opposizione;
AVVISA la debitrice del diritto di proporre opposizione entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente decreto ingiuntivo e che tuttavia l'eventuale opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.
11.02.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. N.° 2299/2024
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice,
a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 27.01.2025, premesso che, con atto depositato in data 14.08.2024, ha intimato lo sfratto per Parte_1 morosità citando in giudizio , nato il [...] a [...], c.f.: Controparte_1
, in relazione all'immobile sito in Avellino, alla via Masucci n. 33, piano CodiceFiscale_1 quinto, interno 14 ed al box auto, sito al piano S1, beni riportati, al NCEU del comune di Avellino, rispettivamente, al foglio 36, particella 3030/33, ed al foglio 36, particella 3030/48, concessi in locazione per uso abitativo transitorio con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, in data
8.2.2024, con protocollo n. 2402817314525393, richiedendo, altresì, l'ingiunzione di pagamento dei canoni non corrisposti;
verificata la regolarità della notifica;
considerato che
all'udienza del 27.01.2025, fissata per la convalida dello sfratto, la parte intimata non è comparsa e il difensore della parte intimante ha attestato, mediante dichiarazione inserita nel verbale, la persistenza della morosità ai sensi dell'art. 663, comma 3, c.p.c.; letti l'art. 663 c.p.c. e l'art. 56, comma 1, della legge 392/1978;
P.Q.M.
- convalida lo sfratto per morosità in relazione all'immobile sito in Avellino, alla via Masucci n. 33, piano quinto, interno 14 ed al box auto, sito al piano S1, beni riportati, al NCEU del comune di
Avellino, rispettivamente, al foglio 36, particella 3030/33 ed al foglio 36, particella 3030/48;
- PROCEDE alla liquidazione delle spese del presente procedimento con separato e contestuale decreto di ingiunzione;
- fissa per l'esecuzione la data del 4.05.2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi.
11.02.2025
IL GIUDICE dott.ssa Paola Beatrice TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice, letta l'intimazione di sfratto per morosità depositata nell'interesse di Parte_1 esaminata la documentazione allegata;
ritenuta la propria competenza;
vista l'ordinanza di convalida emessa in data odierna;
rilevato che la parte intimante ha ingiunto la somma di € 2.800,00 a titolo di saldo del canone annuale convenuto, e di €. 396,00 per oneri condominiali scaduti;
considerato che l'ammontare del canone locativo è lasciato alla libera determinazione delle parti, che possono ben prevedere l'obbligazione di pagamento per oneri accessori, specialmente quando questi sono strettamente connessi all'uso del bene e che, ai fini della praticabilità del procedimento di convalida di sfratto per morosità, il canone è inteso come corrispettivo comunque dovuto dal conduttore, comprensivo, quindi, anche di eventuali oneri accessori (vedi Cass. 29.10.1993
n. 10776; Cass. 18.4.1989 n. 1835); considerato che la parte intimante si è limitata a depositare il sollecito di pagamento dell'amministratore di condominio del 05.08.2024, indirizzato al conduttore intimato, relativo anche all'importo di € 396,00 per rate ordinarie da gennaio ad agosto 2024, senza dar prova della trasmissione e comunicazione di tale documento al debitore ingiunto, non risultando agli atti ricevute di consegna o firme dell'intimato per presa visione;
considerato che
non risulta lo stato di ripartizione della spesa approvata dall'assemblea condominiale;
ritenuto, pertanto, che il credito è giustificato solo in relazione al saldo del canone annuale, mentre l'allegazione sugli oneri condominiali scaduti è generica e non supportata da documentazione idonea a provare il diritto fatto valere;
letti gli artt. 658 e 664 c.p.c.; considerato che con il presente decreto deve procedersi alla liquidazione delle spese relative al procedimento di convalida ai sensi dell'art. 664 c.p.c.;
INGIUNGE
A , nato il [...] a [...], c.f.: , di Controparte_1 CodiceFiscale_1
PAGARE, immediatamente e senza dilazione, all'intimante nato il [...] ad Parte_1
Avellino, c.f.: , la somma di €. 2.800,00, a titolo di saldo del canone annuale CodiceFiscale_2 convenuto, dovuta per la causale di cui all'atto di intimazione, oltre agli interessi legali, a far tempo dalla data di notificazione dell'atto introduttivo e del presente decreto all'ingiunta e fino all'effettiva corresponsione nonché le spese del presente procedimento che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e dei valori minimi indicati dal Dm. 2022 n. 147, in € 724,5 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A come per legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e in € 76,00 per spese vive, con attribuzione a favore dell'avv. Alfieri Marco che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
AUTORIZZA la provvisoria esecuzione del presente decreto ingiuntivo e fissa il termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente provvedimento ai soli fini dell'opposizione;
AVVISA la debitrice del diritto di proporre opposizione entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente decreto ingiuntivo e che tuttavia l'eventuale opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.
11.02.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice