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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3685/2024 R.G. vertente
fra
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Fernando Russo, elettivamente domiciliata nel di lui studio in Potenza, Via G. Rossini n. 12, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, in virtù di procura generale ad lites per atto Notar in Fiumicino;
Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 18.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il CP_ giudice del lavoro ed esponeva di aver presentato all' in data 8.1.2024, domanda volta ad ottenere l'assegno sociale ex legge 335/1995 per titolari di carta di soggiorno ex art. 3 co. 6 L.335/95; che, in data 14.3.2024, l' resistente notificava provvedimento di reiezione della domanda ritenendo CP_2
“La documentazione inserita indica un passaggio valido dal 2018, suddetto passaporto riporta uscite dall'Italia superiori a 30 gg., inoltre non sono presenti i timbri delle relative assenze dall'Italia del passaporto dal 01/2014 necessario per la valutazione della permanenza. La pratica non può essere liquidata….”; che, contrariamente a quanto sostenuto dall' , a mezzo Patronato CP_1 CP_3
ritenendo fondato il diritto, promuoveva ricorso al Comitato Provinciale rimasto senza esito. CP_1
Tanto premesso, ritenendo illegittima la determinazione dell' previdenziale e sussistenti tutti CP_2
i presupposti di legge, adiva il Tribunale e domandava di Parte_1
accogliere il ricorso e accertare il diritto della ricorrente all'assegno sociale in misura integrale, sin
CP_ dalla domanda amministrativa (1.2.2024) e, per l'effetto, domandava di condannare l' alle spese di lite, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e domandava, nel merito, il CP_1
rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza nonché la carenza probatoria delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e deposito telematico.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente domanda l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la corresponsione dell'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, denegato dall' per mancanza CP_2
dei requisiti della stabile dimora in Italia per almeno dieci anni e mancata produzione della situazione reddituale.
Sul piano normativo giova richiamare l'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale, al comma 6, dispone: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo
1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Dalla mera interpretazione letterale della richiamata disposizione emerge che il riconoscimento dell'assegno sociale presuppone in capo al richiedente un requisito reddituale ed un requisito anagrafico oltre allo stato di bisogno.
Tanto premesso e passando all'esame del caso di specie, è circostanza documentata che la ricorrente, possiede il requisito reddituale, essendo stati allegati i CUD dall'anno 2005 all'anno 2024, dai quali risulta che il reddito percepito non è superiore ad euro 6.947,33 (limite per i soggetti non coniugati).
In merito al requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato, si rileva che parte ricorrente ha dedotto di poter produrre solo la copia del passaporto rinnovato sul quale non risultano i visti di entrate ed uscite, in quanto detti visti risultavano apposti sul passaporto rilasciatole in precedenza, poi restituito all'Ambasciata Ucraina. Dalla documentazione prodotta dalla parte si ritiene provata la sussistenza del requisito in questione in quanto il certificato del Sindaco di Ruoti,
l'attestazione del Centro per l'Impiego, le buste paga relative al periodo 2014-2023, e i CUD dall'anno
2005 all'anno 2024, attestano detta permanenza continuativa ed ininterrotta nel territorio nazionale sin dal 2004 e fino ad oggi.
Ciò posto, quanto sostenuto dall' non è fondato, e va dichiarato il diritto della Controparte_4 ricorrente all'assegno sociale a far data dalla domanda amministrativa (8.1.2024).
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso accertata la sussistenza di tutti i requisiti, va dichiarato il diritto di ad ottenere l'assegno sociale in misura integrale, con Parte_1
CP_ decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal 8.1.2024 e, per l'effetto, l' in persona del legale rappresentante p.t., va condannato alla corresponsione dei relativi ratei, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore indeterminabile e alle fasi della causa, applicata la riduzione per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto ex art. 4 co.4.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 18.12.2024, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) previa disapplicazione del provvedimento dell' del 14.3.2024 ed accertata la sussistenza CP_1
di tutti i requisiti prescritti, va dichiarato il diritto della ricorrente ad Parte_1 ottenere l'assegno sociale in misura integrale, dal 8.1.2024; CP_ 2) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore della parte ricorrente dei ratei a titolo di assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dal 8.1.2024, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 2.303,70 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 20 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla