Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6549 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 03/04/2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
in persona del l.r. p.t. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. , dall'avv. PIETRO Parte_2
GIORGIO SAVINO e dall'avv. MARIA ROSARIA MOLA
RICORRENTE
E
in persona del Presidente in carica I Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. MARTINEZ LOREDANA RITA
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981 Co relativa a
Conclusioni delle parti: come da note in sostituzione dell'udienza del 03/04/2025
1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1
OI-F n. 39R202030600, emessa dalla Provincia di e notificata via PEC il CP_1
10/09/2024, adottata per violazioni commesse nella compilazione dei documenti di accompagnamento del trasporto dei rifiuti prodotti dai depuratori e Pt_1 diretti in Sardegna, presso l'impianto di smaltimento ubicato in provincia di in occasione di trasporti di fanghi di depurazione avvenuti nell'arco CP_1 temporale compreso tra il 30/04/2018 e il 19/12/2019.
L'opponente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza della Controparte_1 ad emettere il provvedimento, in quanto il luogo di commissione dell'illecito deve identificarsi nel luogo da cui è partito il rifiuto, attesa la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di illecito permanente.
QP ha poi dedotto l'estinzione della violazione per il decorso del termine di cui all'art. 14 l. n. 689/81 e l'inammissibilità della contestazione nei confronti di
[...]
, quale l.r. di QP, per mancata individuazione di una persona Controparte_3 fisica e, quale persona fisica, per sopravvenuto decesso del 29.03.2024.
L'opponente ha poi eccepito l'illegittimità dell'ordinanza, in quanto notificata solo al produttore e non anche al trasportatore, obbligato in solido, nonché l'illegittimità per l'omessa audizione della parte, in violazione dell'art. 18 l. n. 689/81.
Nel merito, QP ha contestato l'esistenza della violazione, ritenendo di aver correttamente adempiuto alla prescrizione dell'art. 193 d.lgs. n. 152/06.
In subordine, l'opponente ha eccepito l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assenza dei presupposti necessari a sostenere la contestazione, ex art. 6 n. 11 d.lgs.
150/2011: assenza di prova certa in relazione allo scostamento “notevole” di quantitativo di fanghi in partenza e in arrivo;
divergenza fisiologia per caratteristiche intrinseche dei fanghi di depurazione (rifiuti carichi di materiale acquoso).
In via ulteriormente subordinata, QP ha contestato la violazione dell'art. 258 comma 9 e 9 bis del d.lgs. n. 152/2006 e la mancata applicazione del comma 13 dell'art. 258 d.lgs. n. 152/2006.
2 Esposto quanto sopra, QP ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
La si è costituita con propria comparsa, contestando in modo Controparte_1 puntuale le avverse allegazioni difensive, richiamando la giurisprudenza che riconosce la competenza all'autorità del luogo in cui l'infrazione è accertata e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata rinviata per la discussione, previa concessione di un termine per note conclusive.
L'udienza del 03.04.2025 si è svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c..
***
Come premesso, la presente controversia ha ad oggetto l'ordinanza ingiunzione OI-
F n. 39R202030600, emessa dalla Provincia di Sassari e notificata via PEC il
10/09/2024, adottata per violazioni commesse nella compilazione dei documenti di accompagnamento del trasporto dei rifiuti prodotti dai depuratori e Pt_1 diretti in Sardegna, presso l'impianto di smaltimento ubicato in provincia di in occasione di trasporti di fanghi di depurazione avvenuti nell'arco CP_1 temporale compreso tra il 30/04/2018 e il 19/12/2019.
Va premesso che QP gestisce il servizio idrico integrato nella e CP_4 provvede alla gestione dei depuratori a servizio degli agglomerati urbani pugliesi, la cui attività implica l'allontanamento dal processo depurativo dei residui prodotti dal processo, con particolare riferimento ai fanghi, rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal trattamento delle acque nere. Di tali rifiuti la società ricorrente è dunque produttore, ex art. 183, comma 1 lett. f del d.lgs. 152/2006. QP provvede alla compilazione del Formulario Identificativo dei Rifiuti prodotti (FIR), ai sensi dell'art. 193 comma 4 del d.lgs. n. 152/2006.
Le contestazioni mosse attengono a violazioni in materia di compilazione dei FIR per rifiuti prodotti in provincia di Lecce e giunti presso la discarica SIGED, sita in provincia di CP_1 ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Lecce in merito alle Parte_3 violazioni relative a FIR concernenti rifiuti prodotti in Provincia di Lecce e ha eccepito l'incompetenza della a contestare la violazione, Controparte_1
3 ritenendo che il luogo di commissione dell'illecito (rilevante sotto il profilo della PA competente ad irrogare la sanzione e del giudice competente a conoscere della relativa opposizione) sia quello di produzione del rifiuto.
Le operazioni di trasporto oggetto del presente ricorso sono quelle individuate nella tabella A, 116 formulari elencati alle seguenti righe: 75, 76, 82, 93, 98, 101, 102,
108, 109, 110, 111, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 137, 140, 141, 149, 150, 161,
162, 163, 172, 179, 180, 191, 192, 200, 207, 212, 213, 214, 215, 222, 223, 225,
229, 230, 233, 239, 281, 287, 289, 290, 295, 299, 300, 301, 303, 305, 309, 310,
314, 315, 318, 320, 325, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 337, 338, 339, 352, 356,
359, 364, 366, 370, 371, 374, 377, 380, 385, 388, 392, 393, 394, 395, 396, 397,
398, 401, 405, 407, 408, 410, 411, 412, 418, 420, 425, 427, 428, 434, 436, 441,
445, 446, 455, 456, 460, 464, 471, 472, 473, 474, 475, 481, 482, relativi a trasporti partiti dalla di Lecce. CP_1
La contestazione delle violazioni è avvenuta da parte della la Controparte_1 quale ha agito su segnalazione di che in occasione di controlli eseguiti nei CP_5 giorni 18 e 19 dicembre 2019 presso la ditta SI.GE.D. di - autorizzata alla CP_1 gestione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi - aveva verificato che, in violazione della autorizzazione integrata ambientale, SI.GE.D aveva accettato negli anni 2018-2019 rifiuti di provenienza extraregionale accompagnati da FIR irregolari per il trasporto di fanghi di depurazione di acque reflue urbane, partiti dagli impianti della provincia di Lecce della e scaricati Controparte_6 presso la discarica di gestita dalla stessa CP_1 Parte_4
È stata dunque contestata la violazione dell'art. 193 d. lgs. n. 152/06, sanzionato dall'art. 258 del medesimo decreto.
Nella vicenda in parola, il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi accompagnato da FIR asseritamente compilati in modo errato e/o incompleto, è iniziato a Lecce per terminare a presso la discarica SI.GE.D., ove la violazione è stata CP_1 accertata e contestata. ha eccepito l'incompetenza territoriale della Parte_3 Controparte_1 ritenendo che nel caso di illecito permanente il luogo di commissione della violazione debba identificarsi con quello in cui la condotta ha avuto inizio e il trasporto si è avviato. A sostegno della propria eccezione di incompetenza per territorio dell'organo sanzionatore, ha richiamato in più punti Parte_3
4 l'Ordinanza della Sez. 2 della Cass. Civ., n. 15043 del 15/07/2020, così massimata: “La competenza all'adozione di provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative (nella specie, ordinanze-ingiunzione) per avere effettuato trasporti di rifiuti con formulari contenenti dati inesatti non si radica necessariamente nel luogo della sede della società produttrice del rifiuto, bensì nel luogo di produzione in concreto del rifiuto stesso e, quindi, di partenza effettiva del relativo trasporto;
è, infatti, nel momento della partenza del trasporto illecito che il materiale esce fisicamente dal processo produttivo del produttore diventando rifiuto”.
L'ordinanza de qua è stata adottata in verità sulla base della ritenuta assenza di prova a sostegno dell'eccezione di difetto di competenza territoriale ed attiene dunque solo parzialmente al caso di specie.
Nel caso in esame, infatti, non è dubitato che il rifiuto sia stato prodotto in provincia di Lecce e sia partito dalla Provincia di Lecce per giungere alla Controparte_1 ma è contestato che la – che ha compiuto gli accertamenti Controparte_1 presso il sito che ha ricevuto i rifiuti – sia competente a conoscere le violazioni in materia di FIR per rifiuti che sono partiti da un luogo diverso.
In tal senso, è certamente più pregnante l'ordinanza n. 24391 del 10/08/2023, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, la competenza territoriale dell'autorità amministrativa cui spetta l'emissione del provvedimento sanzionatorio si determina in base al luogo in cui è stata commessa la violazione, intendendosi con tale espressione il luogo nel quale quest'ultima è stata accertata. In caso di infrazioni durevoli nel tempo e/o ambulatorie nello spazio, ai fini del radicamento della competenza, è sufficiente che almeno una frazione temporale e/o almeno una porzione spaziale di esse sia occorsa nel luogo dell'accertamento”.
La lettura della motivazione dimostra come tale pronuncia sia pertinente rispetto alla fattispecie in esame: “Con il primo motivo si denuncia l'incompetenza della
. Si premette che l'azienda agricola produce mele a Maniago, per CP_1 Parte_5 cui si serve di contenitori e dei cosiddetti pallets che hanno bisogno di frequente sostituzione. Pertanto, organizza il ricambio di tale materiale, che viene ceduto sistematicamente, dietro corrispettivo ed emissione di una fattura di vendita, alla
Industrie Giulio Stella s.p.a. di Farra di Soligo, che ne cura il trasporto e lo smaltimento o il riutilizzo. Ne segue l'incompetenza sanzionatoria della provincia di
ex art. 17, co. 5 l. 689/1981 («ufficio territorialmente competente è quello del Pt_5
5 luogo in cui è stata commessa la violazione»), poiché la violazione è stata commessa
a Maniago, in provincia di Pordenone, luogo d'inizio del trasporto, ancorché sia stata contestata a Farra di Soligo, in provincia di . Si deduce violazione degli artt. Pt_5
5, 13 e 17 l. 689/1981;193 e 298 d.lgs. 152/2006; 21 d.p.r. 633/1973; 57 c.p.p. In via preliminare è da rigettare l'eccezione d'inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza. È irrilevante, infatti, che la ricorrente abbia emesso o meno fattura di vendita. Il primo motivo non è fondato. Territorialmente competente è un ufficio della pubblica amministrazione di un luogo in cui è stata commessa la violazione. A sua volta, un luogo di commissione della violazione è il luogo nel quale l'infrazione è stata accertata. In altri termini, il luogo di accertamento dell'infrazione ne rappresenta ipso facto il luogo di commissione. Nel caso di infrazioni durevoli nel tempo e/o ambulatorie nello spazio, come nel caso di specie, è sufficiente a radicare la competenza che almeno una frazione temporale e/o almeno una porzione spaziale sia occorsa nel luogo dell'accertamento. Sul punto la giurisprudenza è costante: per una pronuncia tra le altre molto chiara si veda Cass. 3756/2001, ove anche la precisazione, sulla scorta di altre pronunce, che tale criterio (luogo della commissione corrisponde a luogo dell'accertamento) presuppone (ovviamente) che l'organo accertatore sia competente territorialmente (rispetto al luogo concreto dell'accertamento) e funzionalmente (rispetto alla materia su cui cade la contestazione). Il primo motivo è rigettato”.
La sentenza richiamata, la n. 3756 del 15.03.2001, così recita: “In tema di sanzioni amministrative, l'applicabilità del principio secondo il quale, nella disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981, per "luogo in cui è stata commessa l'infrazione" - in base al quale si radicano sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta
l'emissione del provvedimento sanzionatorio (art. 17) nel luogo della commissione della violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) - deve intendersi (anche) quello in cui l'infrazione sia stata accertata postula la necessaria competenza territoriale degli organi accertatori, che, ove la violazione abbia carattere permanente, deve riferirsi quantomeno ad una frazione temporale della stessa, costituendo segmento primario della condotta che si assume illecita (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha ritenuto che, in tema di smaltimento di rifiuti solidi urbani, l'art. 18 della legge regionale del Piemonte - impositivo del divieto di scarico dei rifiuti provenienti da altre regioni- fosse stato violato per effetto del fittizio
6 cambio - avvenuto in Piemonte - della bolla di accompagnamento dei rifiuti stessi, cambio che, integrando gli estremi dell'operazione cartacea indispensabile per dissimulare l'origine non piemontese dei materiali, era da ritenersi segmento primario della condotta sanzionata dalla norma "de qua", legittimando, pertanto, i competenti organi piemontesi all'accertamento, senza che spiegasse influenza la circostanza che la località di provenienza dei rifiuti - nella specie, Monza - fosse sita al di fuori del comprensorio regionale).”.
Si ritiene pertanto fondata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce sollevata da parte resistente.
Al riguardo deve evidenziarsi che, nelle note di trattazione scritta depositate il
21.03.2025, ha qualificato la propria condotta come illecito istantaneo: Parte_3
“Ebbene, l'illecito contestato al produttore dei rifiuti, ex art 258 d.lgs.. 152/2006, è di carattere istantaneo, perché la corretta compilazione dei FIR è attività che può essere svolta in un unico momento, prima della partenza del carico di rifiuti. Una volta avviato il trasporto, il FIR esce dalla disponibilità del produttore, che non può più correggerlo” (pag. 4). La deduzione è stata resa in contestazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani n. 583/25 del 20.02.2025, con cui è stata dichiarata l'incompetenza dello stesso a decidere su analoga opposizione, ravvisandosi la competenza del Tribunale di Sassari.
La lettura delle note di trattazione scritta stupisce, perché nel ricorso introduttivo
QP ha ampiamente riferito che l'illecito commesso è permanente. Si trascrivono alcuni passi del ricorso:
“Si contesta dunque, come già esplicato nella memoria difensiva avverso la sanzione amministrativa, il difetto di competenza della sul presupposto, Controparte_1 costantemente condiviso negli anni dalla giurisprudenza, della natura permanente dell'illecito amministrativo contestato che, conseguentemente, impone la competenza della nella quale è iniziata e si è concretizzata la condotta illecita. Difatti, CP_1 nel corso del tempo, in materia di sanzioni amministrative relative ai rifiuti e nello specifico alla compilazione dei formulari, si è sedimentata la tesi della natura permanente di tali illeciti che hanno proprio la peculiarità di coinvolgere una più o meno lunga fascia temporale. Aspetto temporale che – qui si vuole già anticipare – coinvolge anche la questione nel merito, come si dirà nella parte “B” del ricorso. (pag.
11);
7 ... C.
1.2 Trattasi di un orientamento ormai costante, nato dal primo decreto CH la cui giurisprudenza interpretativa aveva da subito specificato che “In tema di rifiuti, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile "ratione temporis") nel prevedere - rispettivamente agli artt. 15, comma 1, e 52, comma 3 - l'obbligo che il relativo trasporto, effettuato da enti od imprese, sia accompagnato da un formulario di identificazione, e nel sanzionare l'indicazione di dati incompleti od inesatti in tale documento, configura un illecito di natura permanente, in quanto la condotta che ne integra gli estremi si realizza al momento dell'inizio del trasporto e si protrae per tutta la durata di esso. (pag. 12);
... Ancora più recente è la seguente pronuncia sulla competenza territoriale ad emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento in relazione alla fattispecie di trasporto rifiuti con formulario di identificazione (Fir) incompleto: “Questa Corte ha già affermato, in relazione alle fattispecie strutturalmente identiche, ma sanzionate, ratione temporis, dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che in tema di rifiuti, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile "ratione temporis") nel prevedere - rispettivamente agli artt. 15, comma 1, e 52, comma 3 - l'obbligo che il relativo trasporto, effettuato da enti od imprese, sia accompagnato da un formulario di identificazione, e nel sanzionare l'indicazione di dati incompleti od inesatti in tale documento, configura un illecito di natura permanente, in quanto la condotta che ne integra gli estremi si realizza al momento dell'inizio del trasporto e si protrae per tutta la durata di esso
(pag. 13);
... Il luogo di consumazione di questo illecito permanente si identifica allora con il luogo in cui sia «iniziato» il trasporto, seppure la condotta si sia protratta fino al luogo di destinazione: peraltro, come rimarcato da Cass. 28235/08 cit., l'individuazione dell'autorità amministrativa competente è coerente con il terzo comma dell'art. 8 del cod. proc. pen., secondo cui per gli illeciti di carattere permanente, la competenza – giurisdizionale - si individua nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione” C.1.5
Infine, si valuti che, come già rimarcato dalla Cassazione, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente è coerente con l'articolo 8 c.p.p., comma 3 secondo cui per gli illeciti di carattere permanente, la competenza – giurisdizionale – si individua nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione” (pag. 14).
Al fine di replicare alle difese di in merito alla natura dell'illecito – Parte_3 indicato, con nuovo ripensamento, quale illecito istantaneo – si ritiene sufficiente
8 richiamare l'ampia discussione giuridica che lo stesso ha reso al fine di Parte_3 identificare – correttamente – l'illecito come permanente.
In ragione di quanto sopra, l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito è accolta.
In punto di spese di lite, si evidenzia che è stato dedotto che la Corte di Cassazione
è stata investita della questione con regolamento di competenza;
allo stato, dunque, la questione deve ritenersi discutibile e controversa in giurisprudenza. Si ravvisano pertanto giusti motivi ai fini della compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 6549/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce in favore del
Tribunale di Sassari, con termine per riassumere il giudizio entro 60 giorni dalla comunicazione della presente;
b) Compensa interamente le spese di lite.
Lecce, 04/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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