Ordinanza 5 febbraio 2018
Massime • 1
L’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato richiede, a norma dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, la forma scritta “ad substantiam” e che la sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore avvenga in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto, pertanto non è valida la clausola appositiva del termine contenuta in un documento sottoscritto dal solo datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, cassando la sentenza di merito, che non integra il requisito di forma la consegna al lavoratore del contratto, sottoscritto dal solo datore di lavoro, seguita dall'espletamento di attività lavorativa).
Commentario • 1
- 1. Contratto non firmato è nullo?Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 6 febbraio 2025
Per poter rispondere alla domanda “contratto non firmato è nullo?“, è necessario sapere che i contratti possono essere redatti sia in forma verbale che in forma scritta. Quando la legge impone che un contratto sia redatto in forma scritta (per il contratto di compravendita per esempio), tale documento può essere o una scrittura privata o un atto pubblico. La scrittura privata viene sottoscritta dalle parti in modo completamente autonomo senza l'intervento di terzi, mentre nell'atto pubblico è prevista la presenza di un pubblico ufficiale, come il notaio. Di conseguenza, in tutti i casi in cui la legge non obbliga le parti a redigere il documento in forma scritta, l'eventuale mancanza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/02/2018, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2018 |
Testo completo
: ESENTE 27 7 4 /1 8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - L Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ALTRE IPOTESI RAPPORTO - Presidente - Dott. ADRIANA DORONZO PRIVATO Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere - Motivazione semplificata Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere - Ud. 05/12/2017-CC Cia 2774 R.G.N. 26268/2016 Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere - Rep. Dott. LUIGI DI PAOLA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente Recupere Credito ORDINANZA FM sul ricorso n. 26268-2016 proposto da: EZ AR, clettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE SPATA, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
LA MIURA S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 306/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA. Rilevato che: 39 148 77 la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che aveva dichiarato valido il contratto a termine intercorso tra le parti, pur se consegnato al lavoratore con la sola sottoscrizione del datore;
ciò sul rilievo che il lavoratore, reso edotto, nel corso di apposita riunione, del vincolo di durata del rapporto di lavoro, aveva accettato le condizioni illustrate dal datore medesimo, per come dimostrato dall'avvenuto svolgimento di attività lavorativa dal giorno successivo alla predetta riunione;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso RC ME, affidato a quattro motivi;
la Miura s.r.l. è rimasta intimata;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
la difesa del lavoratore ha depositato memoria in data 28 novembre 2017, ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
RC ME - denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - ha censurato la statuizione concernente la mancata deduzione, ad opera del lavoratore, del momento di avvenuta consegna del contratto;
inoltre denunciando omessa motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ha censurato la ritenuta sussistenza, pur in difetto di apposizione - della firma da parte del lavoratore, della forma scritta del contratto a termine;
ancora - denunciando falsa applicazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - ha censurato, parimenti, pur se sotto diverso profilo, la ritenuta sussistenza della forma scritta del contratto a termine;
-infine denunciando falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - ha censurato la avvenuta ammissione della prova per testi in ordine alla consegna del contratto contenente l'indicazione del termine.
Ritenuto che:
la seconda e terza censura sono fondate, in quanto, ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi (cfr. Cass. n. 13393 del 2017) - della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto;
non è, quindi, sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione - benché seguita dall'espletamento di attività lavorativa non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro;
il ricorso va sul punto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità
PQM
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017. Il Presidente Dott. Adriana Doronzo Depositata in Cancelleria Нокіаше дог о во Oggi, 05 FEB. 2018 Mana Pia Sbordonre Shiralari IL CANCELLIERE IL CANC Maria Ria Sbordoni