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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente . dott. ssa Francesca Caputo Giudice est. dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2944/2024, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Basile, come da mandato in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Bortone, come da mandato in atti;
Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18.4.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Pt_ L' e il hanno contratto matrimonio in data 10.10.2009 e non hanno generato prole. CP_1
Nel corso del procedimento le parti sono state autorizzate alla precisazione delle conclusioni in ordine allo status e nell'udienza del 18.4.2025 hanno provveduto in tal senso, sicché il giudizio è stato immediatamente rimesso al Collegio per la decisione.
La domanda volta alla pronuncia della separazione, su cui le parti hanno convenuto, risulta suscettibile di accoglimento: ed invero, in ragione delle concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare, deve ritenersi irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare, come attestato anche dalla mancata formulazione di rilievi ad opera del PM
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, per il prosieguo.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei confronti di così Parte_2 Controparte_2 provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi suddetti, che hanno contratto matrimonio in data
10.10.2009 in Copertino (Le), trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 79, parte II Serie
A anno 2009, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
- dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
- dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Lecce, 23.5.2025
Il Giudice Est. La Presidente
dott. ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore