Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/05/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 298/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 12/05/2025 nella causa n. 298/2022 RGL, promossa da:
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_2 assistita dall'avv. MACERA ENRICO
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistito dall'avv. CATALDI Controparte_1 CP_2
MARCELLA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, in proprio e quale legale rappresentante di ha proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI-000027396 e OI-00078830, con le quali l ordinava di pagare rispettivamente la somma di € Parte_3
19.500,00 e € 24.000,00 a titolo di sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento alle annualità 2013 e 2014 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre spese.
Parte ricorrente ha eccepito l'incostituzionalità della normativa applicata e comunque la sproporzione della sanzione applicata rispetto alla violazione riscontrata e ha concluso chiedendo
“a) in via preliminare: ex ante disporre, in via preliminare ed inaudita altera parte la sospensione,
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ricorrendo i gravi motivi di cui sopra, dell'esecu-torietà delle opposte Ordinanza-ingiunzione n. OI-
000027396 e Ordinanza-ingiunzione n. OI-000078830 emesse dall - Sede di Alessandria, CP_2 entrambe notificate il 21 febbraio 2022 rispettivamente per gli importi di € 19.500,00 e € 24.000,00, sussistendo le gravi e circostanziate ra-gioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2011; diversamente, nell'ipotesi in cui non avvenisse la sospensione inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà a seguito dell'udienza di prima comparizione;
b) sempre in via preliminare: sospendere il presente processo rimet-tendo alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del D.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, come sosti-tuito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per le mo-tivazioni esposte in narrativa;
c) nel merito: annullare per i motivi così come sopra articolati, le Ordi-nanza-ingiunzione n. OI-
000027396 e Ordinanza-ingiunzione n. OI-000078830 emesse dall - Sede di Alessandria, CP_2 entrambe notifi-cate il 21 febbraio 2022 rispettivamente per gli importi di € 19.500,00 e €
24.000,00, in via analogica per la particolare tenuità del fatto;
d) sempre nel merito: accogliere l'opposizione annullando le predette Or-dinanza-ingiunzione n.
OI-000027396 e Ordinanza-ingiunzione n. OI-000078830 emesse dall - Sede di CP_2
Alessandria, entrambe notifi-cate il 21 febbraio 2022 rispettivamente per gli importi di € 19.500,00
e € 24.000,00, rideterminandone la somma in un complessivo importo non superiore ad euro
10.500,00 per tutte le ragioni dedotte in narrativa ed avuto riguardo, in particolare, al coordinato disposto ex art. 8, comma 2 e 1, ed art. 11 della Legge n. 689/1981;
e) in subordine: accogliere l'opposizione annullando le predette Ordi-nanza-ingiunzione n. OI-
000027396 e Ordinanza-ingiunzione n. OI-000078830 emesse dall - Sede di Alessandria, CP_2 entrambe notifi-cate il 21 febbraio 2022 rispettivamente per gli importi di € 19.500,00 e €
24.000,00, con conseguente rideterminazione della complessiva somma da corrispondere nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
f) sempre in subordine: consentire la più ampia rateizzazione delle somme eventualmente dovute, per la quantificazione che sarà ritenuta di Giustizia.
Con vittoria di spese e compenso professionale di causa e, in subordine, con integralmente compensazione di esse.”.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e CP_2 chiedendone il rigetto, dando atto in ogni caso della volontà dell'Istituto di rideterminare le sanzioni irrogate in senso più favorevole al contribuente.
L'udienza è stata quindi rinviata.
Successivamente l , a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, ha dato CP_2 atto di aver proceduto, con provvedimenti in autotutela, alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate (rideterminata la sanzione in € 1.120,59 per anno 2013 e in € 5.889,74 per anno
2014), precisando che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio
2 RGL n. 298/2022
2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con nota depositata il 1/4/2025, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver provveduto in in data 24 e 28.3.2025 (e così entro il termine di 60 giorni dalla data della prima udienza, celebrata il 3/3/2025, quale previsto dallo stesso provvedimento in autotutela), al pagamento degli importi in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni amministrative rideterminate, con conseguente estinzione della sanzione irrogata.
Alla odierna udienza le parti hanno concluso pertanto per la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni siccome rideterminate ai sensi del D.L. 48/2023, e della conseguente estinzione delle sanzioni irrogate, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 12/5/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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