Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/04/2025, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
-Sez. V civile-
In persona del presidente, dott.ssa Marianna D'Avino, ha pronunciato seguente:
SENTENZA
-nella causa civile in epigrafe emarginata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 170
T.U. 115/2002, art. 15 D. L.vo 150/2011;
TRA
Avv. (C.F. n. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1
stesso.
E
(C.F. n. , in persona del Ministro p.t., Controparte_1 P.IVA_1
con sede a Roma, in via Arenula n. 70, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. ), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, P.IVA_2
domicilia.
All'udienza del 27.03.2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e insistendo per l'accoglimento di tutte le richieste ivi formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1-Il giudizio in esame è stato introdotto dall'avv. Antonino Gioffré, per opporsi al decreto della Corte di Appello di Roma, notificatogli in data 04.12.2024, di diniego di liquidazione dei compensi, sulla scorta della seguente motivazione: “La Corte, letta
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presentazione quotidiana presso il Commissariato di Roma Viminale sino al 28/11/2013,
dunque anche oltre l'emissione della decisione in appello. Sarebbe stato pertanto,
per l'istante, contattarlo al fine di poter ottenere il proprio Controparte_3
compenso professionale. Ne consegue, che non risultano integrati i presupposti di cui
all'art. 116 del DPR 115/2002, che non possono prescindere dalla diligenza del
difensore”.
L'opponente ha, perciò, chiesto che gli venissero liquidati i compensi secondo l'importo indicato con l'istanza di liquidazione del 12.12.2023, così come risultante dalle note spese depositate in atti (redatte sulla base del D.M. 55/2014, valori minimi – ridotti di un terzo,
che corrispondono sostanzialmente ai valori di cui al Protocollo di Intesa), per la somma complessiva di € 2.270,81, incluse spese generali e cpa e già epurate della decurtazione ex lege prevista.
Ha premesso a tali richieste: -di essere stato nominato difensore d'ufficio di: P_
, nato in [...] [...], nell'ambito del procedimento a suo carico
[...]
contraddistinto da R.G. N. 4146/2023 R.G., pendente presso Corte d'Appello di Roma;
-di aver svolto attività difensiva consistita: a) nella redazione dell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sez. V Penale - in composizione monocratica, n.
2224/2023 (All. 1 – Atto di Appello); b) nella relativa discussione orale, tenutasi all'udienza in presenza del 14.11.2023 (All. 2 – Istanza di discussione orale); c) nel deposito, in data 21.11.2023, dell'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. (All. 3 – Istanza di revoca misura); -che con ordinanza del
22.11.2023, la suindicata misura veniva revocata (All. 4 – Ordinanza di revoca misura);
-che durante il periodo intercorso tra la proposizione del giudizio di appello e la revoca della misura cautelare di obbligo di firma, in più occasioni l'istante tentava, senza successo, di contattare l'imputato al fine di ottenere il pagamento del compenso dovuto
2 per l'attività professionale prestata;
-che l'assistito, , sin dalla data P_
dell'avvenuto arresto (04.01.2023), per tutto il giudizio di primo grado ed anche successivamente risultava essere (All. 5 – verbale di arresto); -che solo CP_4
successivamente all'avvenuta presentazione dell'istanza di revoca della misura, terminata l'attività difensiva a favore dell'imputato, l'avvocato opponente si era attivato per il recupero delle proprie spettanze professionali, così come comprovato dalla documentazione allegata in atti (cfr. richiesta all'Ufficio anagrafe di Roma Capitale - IV
Municipio – del certificato di residenza dell'imputato, riscontrata in data 29 novembre
2023, con dichiarazione attestante che non è iscritto nei registri della P_
popolazione residente, risultando irreperibile: All. 6 – Certificato anagrafico negativo;
richiesta di informazioni all'Ambasciata del Bangladesh a Roma, non riscontrata;
certificazione attestante l'eventuale domicilio/residenza dell'imputato sul territorio nazionale o in Bangladesh ed i beni dallo stesso ivi posseduti in quanto non reperibili a
Roma: All.
7 - mail del 21.11.2023; richiesta al Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria di informazioni sull'eventuale stato di detenzione dell'imputato presso un
Istituto Penitenziario italiano, riscontrata con risposta negativa: All. 8 – certificazione dap;
richiesta informazioni a mezzo pec alla Questura di Roma - Sezione Divisione
Stranieri – sulla residenza del prevenuto in oggetto, con sollecito alla stessa Questura:
All. 9– Pec del 21.11.23 e del 29.11.23, riscontrata negativamente).
1.2-Il ha contestato il ricorso e ne ha chiesto il rigetto, evidenziando la CP_1
condivisibilità del provvedimento impugnato, stante il colpevole ritardo nella richiesta dei compensi al proprio assistito da parte dell'avv. Gioffré.
§2-Va condivisa l'opposizione in esame, dovendo convenirsi con l'avv. istante allorché
evidenzia l'irreperibilità di fatto dell'imputato e l'impossibilità OGGETTIVA di potergli
notificare qualsiasi tipo di atto finalizzato al recupero del proprio credito professionale.
3 In effetti, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, non può
ravvisarsi nessun colpevole ritardo nella presentazione della richiesta di compensi di cui si discute, considerato che l'opponente ha concluso l'attività difensiva prestata in favore di con la presentazione della richiesta di revoca della misura cautelare P_
disposta nei confronti dello stesso. Revoca ottenuta in data 28.11.2023, per cui, nessuna negligenza è imputabile al professionista istante, che ha fatto precedere la richiesta di liquidazione dei compensi depositata in data 14.12.2023, tramite piattaforma SIAMM,
dalle ricerche e verifiche indicate al paragrafo che precede, documentalmente comprovate in atti.
Deve pertanto accogliersi l'opposizione e l'importo dei compensi deve liquidarsi nella chiesta misura dei minimi tariffari vigenti, pari ad €. 2.128,00, con riduzione un terzo, per cui, la somma dovuta è pari ad €. 1.419,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap
come per legge.
Quanto alle spese di lite di questo giudizio, stante il contegno processuale del , CP_1
che si è limitato a condividere il provvedimento impugnato, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, II comma, c.p.c. per disporne la compensazione.
PQM
Accoglie il ricorso e per l'effetto, in riforma del provvedimento opposto, liquida, in favore dell'avv. Antonino Gioffré, l'importo di €. 1.419,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge.
Compensa le spese legali di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 18.04.2025
La Presidente
Marianna D'Avino
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