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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5115/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5115/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIGNATTI Parte_1 C.F._1
SILVIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIGNATTI SILVIA , CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separati, con reciproca libertà di residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto. Avendo un figlio minore, saranno tenuti a comunicarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 sexies, 2 comma c.c. eventuali cambi di residenza o di domicilio nel termine perentorio di
30 gg.
2) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del padre della signor unitamente agli arredi e CP_1
corredi viene a lei assegnata, che vi vivrà con il figlio.
La signor a far tempo dal febbraio 2023 si fa già carico in via esclusiva delle utenze CP_1
della casa familiare.
3) Il signo con il consenso della moglie, si è trasferito in altra abitazione, ove ha già Pt_1
trasferito la sua residenza.
Il signo a già asportato dalla casa coniugale i propri effetti personali, nonché i beni Pt_1
mobili individuati di comune accordo con il coniuge.
4) I coniugi convengono che il figlio minor sia affidato ad entrambi i genitori con Per_1
affidamento condiviso e collocazione prevalente con la madre, presso l'abitazione familiare, che resta assegnata alla signor CP_1
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3°
comma, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé.
5) I coniugi convengono che il padre possa vedere e tenere con s , compatibilmente con gli Per_1
impegni scolastici ed extra scolastici del minore con le seguenti modalità: durante la settimana A: un pomeriggio e sera a settimana, comprensivo della cena,
indicativamente il giovedì (dalle 18 a dopo cena) ed il week end dal sabato mattina alla domenica sera;
durante la settimana B: un pomeriggio e sera a settimana, comprensivo della cena,
indicativamente il giovedì (dalle 18 a dopo cena) ed il week end dal venerdì sera al sabato mattina, con pernottamento.
I periodi di permanenza del figlio presso il padre durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo:
• sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di
Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno (dal 31/12 al 6/1);
• tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
• 3 settimane -anche non consecutive- nel periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
I coniugi sono consapevoli che le predette modalità di frequentazione e visite saranno particolarmente elastiche, in modo da rispettare gli impegni ed i desideri del figlio.
6) I coniugi convengono che ciascun genitore curi il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, e fa obbligo a entrambi e ai rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore anche in relazione alle cause della crisi familiare.
7) Con decorrenza dal mese di luglio 2024, tenuto conto dei tempi di frequentazione del figlio e dei redditi delle parti, il signo erserà alla signor a titolo di contributo Pt_1 CP_1
ordinario al mantenimento del figlio la somma mensile di Euro 300,00 (Trecento/00), somma annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno 15 d'ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signor CP_1 8) Ciascun genitore sarà tenuto a rimborsare all'altro che ne ha fatto anticipazione, il 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena
del 25/09/2019, che qui si trascrive integralmente:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche di controllo o presso strutture pubbliche;
c) visite,
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
spese farmaceutiche;
f) acquisto di occhiali;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure e trattamenti dentistici ed ortodontici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche
(scuola superiore, università pubbliche etc.) imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo,
materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche;
d) trasporto pubblico;
e) mensa e buoni pasto;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studi fuori sede;
d) master e corsi di specializzazione;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-
scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per l'espletamento di un'attività sportiva rientrante tra quelle più diffuse (nuoto, calcio, pallavolo, tennis, pattinaggio,
danza etc.) ed avente costi moderati;
d) abbigliamento ed equipaggiamento relativo allo svolgimento della suddetta attività;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ricreativi,
ludici e relative attrezzature (quali ad es. corsi di lingua privati, corsi di musica o altre discipline etc.); b) viaggi e vacanze quali campi estivi, campeggi scout, viaggi sportivi etc.; c) spese per lo svolgimento di una seconda o ulteriore attività sportiva e per il relativo equipaggiamento;
d) spese per lo svolgimento di attività sportive particolarmente onerose e per il relativo equipaggiamento (quali ad es. equitazione, sci, sci nautico etc.).
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mails o sms agli indirizzi noti ai coniugi. Le parti convengono che il mancato riscontro della mail del coniuge richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre cinque giorni dall'invio, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi.
Le parti concordano sin d'ora di far frequentare al figlio, a spese comuni, i corsi per l'ottenimento della patente di guida di motocicli e autovettura quando il figlio lo vorrà.
9) Le parti concordano, inoltre, che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà
riconosciuto in capo alle parti in ragione del 50%.
10) L'assegno unico sarà di competenza dei genitori al 50%, come per legge.
11) I genitori si danno reciproca autorizzazione al rilascio e al rinnovo del passaporto e dei documenti di identità del figlio.
12) I genitori si danno reciprocamente atto ch è titolare di un'indennità mensile di invalidità Per_1
per Euro 530,00 circa che viene versata sul conto corrente intestato al minore. Da tale conto le parti convengono che venga prelevata la somma necessaria per la formazione scolastica,
l'iscrizione alla scuola di musica e per le terapie di Natan.
13) I coniugi dichiarano di aver già provveduto a ripartirsi i depositi e risparmi secondo accordi condivisi, tenuto conto delle assegnazioni di cui al presente atto.
14) I coniugi dichiarano di non avere reciproche pretese di natura economica per il loro personale mantenimento, potendo contare su autonomi redditi da lavoro che li rendono economicamente autosufficienti (docc. 4-9). Riconoscendo espressamente che non sussistono i presupposti, le parti rinunciano, pertanto, a richiedersi reciprocamente un assegno di contributo al mantenimento.
15) I coniugi dichiarano di non avere altri beni mobili o immobili in comune.
16) Le spese legali del presente procedimento sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno.” - che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(MN) il 21/09/1977 e nata a [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Concordia S/S (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2008 , atto n.3, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale